Articoli di Questione Giustizia su covid-19 - pagina 2
Con la nota ex art. 6 D.lgs 106/2006 (pubblicata unitamente a questo breve scritto di presentazione), il Procuratore Generale della Corte di Cassazione mira a rendere omogenee le linee di intervento in punto di utilizzazione della detenzione domiciliare quale strumento di alleggerimento del sovraffollamento carcerario e di rimozione degli ostacoli che si frappongono a tale utilizzazione.
Con la sentenza n. 278 del 23 dicembre 2020 la Corte costituzionale ha risposto ai dubbi da più parti avanzati sulla normativa che ha disposto la sospensione della prescrizione come effetto della sospensione dei termini processuali e del rinvio delle udienze durante il periodo di maggiore gravità della pandemia da Covid-19.
Accanto all’intrinseco interesse per le motivazioni con cui la Corte costituzionale ha dato conto della compatibilità delle norme scrutinate, nella vicenda emerge un altro profilo meritevole di attenzione. Il dissenso, reso pubblico dal giudice relatore, sulla soluzione adottata e la sua conseguente e fisiologica sostituzione per la redazione della sentenza ripropongono il tema della pubblicità delle opinioni dissenzienti.
Mentre è in corso il dibattito sulla obbligatorietà o meno della vaccinazione anticovid restano senza adeguata risposta altri, più cruciali e certamente più pressanti interrogativi: chi deciderà le priorità di accesso ai vaccini e con quali strumenti? Sono molte le ragioni che fanno ritenere necessario l’intervento del Parlamento. Solo una legge - che non è affatto sinonimo di soluzione rigida - può legittimare scelte difficili e potenzialmente tragiche e stabilire la cornice e i criteri di coordinamento dell’azione delle diverse istituzioni coinvolte nell’attuazione delle vaccinazioni.
La scomparsa del grande giuslavorista è anche l'occasione per ripercorrere le trasformazioni del diritto del lavoro
La recensione a Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi tra letteratura e diritto, a cura di Gabrio Forti, ed. Vita e Pensiero, Milano, 2020. Il libro è scaricabile gratuitamente sul sito dell’editore: https://www.vitaepensiero.it/news-novita-le-regole-e-la-vita-5317.html. Nel file del libro sono disponibili collegamenti ad una serie di video in cui gli autori presentano i loro contributi.
Il meccanismo europeo di stabilità prevede forme di intervento originariamente disciplinate in sede sovranazionale sulla base delle esigenze di risposta a crisi economiche asimmetriche. L’emergenza epidemiologica sta producendo un mutamento di regole e di prospettiva.
La crisi economica e sociale determinata dalla pandemia in atto - a maggior ragione a fronte della ripresa dell’emergenza sanitaria verificatasi con la c.d. “seconda ondata” - richiede una più capillare attenzione nell’individuazione delle ipotesi di discriminazione e dei fattori protetti, siano essi tipici o meno, anche utilizzando metodologie di indagine capaci di tenere conto, attraverso la c.d. “gender lens”, dell’impatto della crisi sull’occupazione delle donne e, in particolare, delle lavoratrici madri.
L’annunciata disponibilità di vaccini efficaci contro il virus Sars-Cov-2 rende necessario prevederne una distribuzione razionale, basata su principi costituzionali e comprensibile dai destinatari; da regolare ad opera del legislatore, poiché comporta un bilanciamento di diritti e interessi in attuazione di norme costituzionali.
Tutto lascia pensare che l’inibizione, disposta per legge, del potere di recesso unilaterale del datore, a fronte di ragioni connesse alla organizzazione delle sue attività, finisca con il durare (almeno?) un anno. Contemporaneamente appare emergere un legame tra questa scelta, con pochi precedenti nella storia della Repubblica, e l’evoluzione della pandemia, tornata da ultimo assai preoccupante.
La nuova ondata della pandemia tra preoccupazione, paura, negazionismo, impreparazione e improvvisazione. Gli uffici giudiziari penali, la loro organizzazione, l’esigenza di rendere comunque giustizia e di pensarsi come collettività.
Nel marzo 2020 l’Accademia svizzera delle scienze mediche (Akademien der Wissenschaften Schweitz) e la Società svizzera di medicina intensiva hanno fornito indicazioni sul possibile razionamento dei trattamenti di medicina intensiva reso necessario dalla scarsità di risorse per massiccio afflusso di pazienti COVID-19, il cui contenuto si basa su presupposti scientifici ed etici ma tiene conto di parametri normativi costituzionali e ordinari. L’attuale aumento dei contagi potrebbe rende applicabili le indicazioni, e anche in Italia di recente vi è stata una presa di posizione deontologica.
Nell’emergenza sanitaria ed economica il diritto è chiamato a svolgere la sua funzione regolatrice e ordinatrice senza snaturarsi in uno scomposto e confuso diritto dell’emergenza. E la magistratura, pur scossa dalla sua crisi interna, è tenuta a non ripiegarsi su se stessa, per non far mancare al Paese, in questo frangente, il suo apporto di conoscenza e di esperienza.
Nei saggi di Piergiorgio Morosini e di Costantino Visconti vengono analizzati, in sequenza, i rischi di penetrazione della criminalità organizzata nella società e nell’economia messe a dura prova dall’emergenza sanitaria ed economica, le forme di contrasto alle possibili infiltrazioni e gli strumenti di tutela delle imprese dal pericolo mafioso.
Nei saggi di Piergiorgio Morosini e di Costantino Visconti vengono analizzati, in sequenza, i rischi di penetrazione della criminalità organizzata nella società e nell’economia messe a dura prova dall’emergenza sanitaria ed economica, le forme di contrasto alle possibili infiltrazioni e gli strumenti di tutela delle imprese dal pericolo mafioso.
Il diritto è di fronte alla sfida della pandemia, che non sappiamo quanto durerà e se avrà modo – purtroppo – di ripresentarsi. Per affrontarla occorre avere ben presenti alcuni paradigmi generali e alcune premesse di contesto. Il più significativo dei paradigmi è l’assenza di una supremazia gerarchica del diritto alla salute sugli altri diritti. Quanto alle premesse di contesto, occorre ricordare che la Costituzione non ha bisogno d’essere riformata per introdurvi una specifica norma sulle emergenze e che il nostro ordinamento disciplina già con una certa precisione lo “stato di emergenza”, la cui dichiarazione è potenziale oggetto di sindacato giurisdizionale.
Il presente contributo mostra come la certificazione di morte per Covid-19 sia un processo complesso che mette in gioco componenti convenzionali (tra cui le regole dell’Organizzazione mondiale della sanità), fattuali (lo stato effettivo del paziente e la capacità diagnostica del medico), nonché scelte di valore. Quest’ultima componente emerge dalla nostra analisi filosofica del concetto di causalità in uso nella scheda di morte, che è meccanicistico ma con un criterio di selezione di tipo manipolazionistico, in cui si privilegia la condizione di più facile, efficace o urgente prevenzione.
La pandemia e la sostituzione delle udienze in presenza con trattazione scritta e videoconferenza hanno riportato al centro del dibattito giuridico la questione dell'oralità nel processo. L'autore muove dalla constatazione che regole e prassi degli interrogatori e delle testimonianze non tengono conto delle raccomandazioni degli psicologi della testimonianza e che, anche per tale ragione, solo raramente portano informazioni realmente utili o cruciali; argomenta che ciò mina le fondamenta della testimonianza come prova centrale del processo penale, soprattutto nel contesto storico attuale, ove prove documentali e perizie tecniche guadagnano sempre maggior terreno a scapito dell'oralità, un'evoluzione che gli architetti dei codici di procedura penale e civile ottocenteschi non potevano certo immaginare; conclude che è ormai indispensabile una riforma profonda delle regole sulla testimonianza e sull'interrogatorio, prevedendo l'eccezionalità della sua ammissibilità come mezzo di prova.
A partire da una ricognizione delle diverse risposte fornite dal legislatore alle questioni di regolarità/irregolarità del rapporto di lavoro emerse nella fase dell’emergenza, l’Autrice si propone di introdurre il più ampio e complesso rapporto tra legalità e lavoro nella prospettiva del diritto che se ne occupa con il supporto di alcune riflessioni di metodo elaborate in recenti ricerche dedicate al lavoro e alla salute e sicurezza della salute dei migranti. Tali questioni sono relative al sostegno al reddito, all’emersione di rapporti di lavoro irregolari, soprattutto degli stranieri, e alla gestione del mercato del lavoro, ivi compreso il caporalato
Il saggio analizza la crisi in corso con riguardo alle sue specificità di genesi ed effetti determinati dalla pandemia. Si confronta con i provvedimenti contingenti assunti per fronteggiarla e con le possibili strategie di ripartenza e di più lungo respiro degli attori istituzionali, delle imprese, del lavoro e delle parti sociali. Come sempre avvenuto nella storia del nostro paese, si confrontano due possibili opzioni: partire dalla crisi per innestare un profondo processo di cambiamento sociale governato dalle istituzioni pubbliche ma che attraversi l’intero corpo sociale; ovvero l’ennesima occasione perduta magari all’insegna di un gattopardismo di ritorno. La vicenda si gioca soprattutto sul fronte del lavoro.
La sentenza del TAR del Lazio sull'obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di consentire la visione della documentazione relativa ai DPCM sull'emergenza sanitaria è l’occasione per riflettere di nuovo su emergenza, Costituzione, stato di diritto
La crisi pandemica ci ha costretti a ristabilire un ordine di priorità che avevamo smarrito, rimettendo al centro il valore del lavoro e il ruolo dello Stato nel sistema economico. E nel portare alla luce la insostenibilità dello status quo neoliberale, ci invita a cogliere l’opportunità per un radicale cambiamento di prospettiva e di politiche, a partire dal rilancio del progetto europeo.
L'emergenza epidemiologica ha reso necessarie misure di contenimento, presidiate anche da sanzioni penali, e prefigura la possibile applicazione di norme penali sul reato di epidemia e sulla responsabilità in ambito sanitario. Per ciascuno di questi temi i principi generali e gli orientamenti giurisprudenziali vengono posti a confronto con le specificità dell'emergenza, ricostruendo un quadro di diritto penale della condizione di epidemia.
Nella decisione del Tribunale di Napoli la situazione della pandemia da Covid-19 è stata esaminata dal Collegio in ossequio al dovere di cooperazione gravante sull’Autorità che, sulla base di fonti internazionali pertinenti ed aggiornate, ha ritenuto che la rilevante gravità dell’emergenza sanitaria nel Paese d’origine e l’incapacità del sistema sanitario di farvi fronte integrassero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Le iniziative legislative volte a contrastare la crisi economica generata dall'epidemia non sono prive di conseguenze sul piano del diritto penale. Occorre individuare le aree di pericolo e i possibili abusi che si annidano dietro le misure di sostegno economiche, al fine di verificare le deviazioni che interessano la giurisdizione penale e di indicare possibili strumenti di reazione.
Dopo la pandemia da Sars-CoV-2 è in corso una pandemia economica con ampie ripercussioni sul mercato, su intere filiere imprenditoriali, sul sistema bancario. All’analisi del diritto dell’emergenza deve accompagnarsi la riflessione sulle modificazioni profonde prodotte dalla crisi e sui mutamenti di mentalità necessari per affrontarla.
Gli effetti determinati dal coronavirus anche sul funzionamento della giustizia hanno fatto emergere la funzione sociale insita in strumenti quali la mediazione a scopo di conciliazione, il cui rilievo quale elemento della rete complessiva di protezione dei diritti rende auspicabile l’individuazione di percorsi comuni di formazione professionale e la considerazione di essa nei programmi organizzativi degli uffici giudiziari
Presentata il 26 giugno la Relazione al Parlamento 2020 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il commento del Presidente di Magistratura democratica
L’emergenza sanitaria ha prodotto una risposta normativa che può essere ricondotta a uno stato di emergenza non disciplinato nella Costituzione, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti