Soprattutto rispetto al morire, le conoscenze tecniche, pur senza procurare la guarigione o, quantomeno, la proroga, per quanto breve, di una vita degna di essere vissuta, possono comportare il protrarsi dell’esistenza biologica al di là di quanto un soggetto voglia o immagini possibile. Questo fa sorgere, all’interno della società attuale, istanze che chiedono di investigare se, nel nostro ordinamento giuridico, il diritto alla vita comprenda anche un diritto sulla vita e, quindi, la possibile pretesa di rinunciarvi attraverso l’aiuto di terzi che causalmente determinino la morte e che ruolo, lo Stato, sia chiamato a rivestire intervenendo, in tali ambiti, attraverso divieti, obblighi o permessi.
In tale contesto si colloca l’ordinanza della Corte di assise di Milano che solleva, nel processo che vede imputato Marco Cappato, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 cp nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa a quelle di istigazione e, quindi, a «prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicida».
Processo Cappato, tra diritto di morire e reato di aiuto al suicidio. La questione è rimessa alla Corte costituzionale
Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).
Rileggere la normativa costituzionale in materia di libertà personale - con la sua puntigliosa precisione e le sue dettagliate prescrizioni – vale a ricordare il valore assoluto attribuito alla tutela di questa libertà da parte dei legislatori costituenti che, anche quando non avevano subito direttamente la repressione fascista, erano stati testimoni di prassi di polizia che della libertà dei cittadini avevano fatto strame e di tali prassi non intendevano consentire in alcun modo la ripetizione. A fronte di un dettato costituzionale così rigoroso non è dunque ammessa alcuna disinvoltura interpretativa né si può dar prova di una sensibilità istituzionale attenuata. Eppure, a dettare la linea della più recente produzione normativa in tema di interventi di polizia incidenti sulla libertà personale sono proprio la disinvoltura politica e l’attenuata sensibilità istituzionale della maggioranza di governo che si manifestano tanto nell’approvazione del fermo preventivo di polizia quanto nella prosecuzione della china pericolosa della proliferazione delle ipotesi di flagranza differita.
Il pacchetto-sicurezza del 2025 interviene sulle occupazioni abusive del domicilio altrui (i cd. furti di case) e sull’accattonaggio, ritenuti fenomeni di grande allarme sociale. Di fatto, però, dall’analisi delle norme si comprende che l’obiettivo dell’intervento è più la tutela dei locatori e grandi proprietari, nonché la criminalizzazione delle associazioni che lavorano nel vasto campo dell’informalità abitativa. Le norme sull’accattonaggio presentano, soprattutto nella nuova versione, problemi molto forti sotto il profilo dell’offensività e della proporzionalità. Ci si chiede se non si stia creando un vero e proprio diritto penale del rom e se tale operazione sia utile per tutelare davvero la sicurezza urbana.
Il reato di rivolta in istituto penitenziario costituisce un salto di qualità: il diritto penale, incriminando atti di dissenso non violenti, perde la sua natura di strumento di difesa contro gli abusi e le sopraffazioni per diventare baluardo del principio di autorità. Descrizione della fattispecie di rivolta – sia in carcere sia nei CPR – e sua collocazione sistematica forniscono basi evidenti per decifrare la torsione di cui si è detto. I detenuti e gli stranieri, al contempo, vengono definitivamente consegnati al ruolo di nemici dell’ordine e della sicurezza.