Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

La valutazione delle dichiarazioni dell’imputato nei reati caratterizzati da violenza di genere

di Elisabetta Canevini
giudice del Tribunale di Milano
Brevi note sulla specificità delle dinamiche del cosiddetto “ciclo della violenza” a margine della sentenza n. 29/2018 della Corte d'assise d'appello di Bologna

La sentenza n. 29/2018 della Corte d’assise d’appello di Bologna ripropone il tema della valutazione tecnica delle dichiarazioni dell’imputato e degli effetti di tale valutazione sulla struttura della decisione.

Secondo quanto ricostruito nel giudizio di primo grado, il 5 ottobre 2016 Olga Matei veniva uccisa da Michele Castaldo per strangolamento, essendo stata strozzata dall’uomo a mani nude.

Il gup, giudicando con rito abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di trent’anni di reclusione escludendo la sussistenza di attenuanti generiche e ritenendo sussistente la contestata circostanza aggravante dell’aver agito per motivi abbietti e futili di cui all’art. 61 n. 1 cp come richiamato dall’art. 577 n. 4 cp.

Con la sentenza in esame, la Corte d’assise d’appello dava atto che il giudice di prime cure aveva disposto una perizia psichiatrica al fine di verificare la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto. Perizia che aveva attestato alcuni contatti dell’imputato con il Centro di salute mentale nel 2013, a seguito di «problematiche correlate alla separazione dalla moglie», che erano state descritte come «forte ansia, crisi di panico, insonnia persistente e pensieri intrusivi».

L’imputato aveva successivamente posto in essere un tentativo di suicidio nel 2014, a seguito della rottura della relazione con la nuova compagna. In tale frangente era stato attivato un TSO atteso che nel corso del ricovero conseguito all’assunzione di benzodiazepine e alcol (oltre che all’inalazione di gas metano), l’imputato aveva tenuto comportamenti agitati e minacciosi nei confronti del personale sanitario.

Nell’occasione era stata formulata diagnosi di «disturbi di personalità non specificati, intossicazione alcolica idiosincratica e disturbo dell’adattamento con umore depresso».

Il perito, valutati tutti gli elementi in suo possesso, concludeva per l’assenza di qualunque «alterazione rilevante in termini di psicopatologia», definendo la condotta delittuosa come una «soverchiante tempesta emotiva e passionale» a seguito dell’atteggiamento di chiusura della donna.

Dunque un soggetto pienamente capace di intendere e di volere.

Gli aspetti più prettamente personologici, sono per vero stati sottolineati per fondare il giudizio di sussistenza dell’aggravante dell’aver agito per motivi abbietti e futili, giudizio espresso con la sentenza di primo grado, confermata, sul punto, da quella in esame.

In tale quadro, si deve osservare che in sede di appello si è effettuato un sostanziale recupero della valutazione dei medesimi elementi posti a fondamento del giudizio di sussistenza dell’aggravante, al fine di apprezzare la parallela sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, invece esclusa dal giudice di prime cure.

La Corte, infatti, sviluppa una stringente motivazione a conferma della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cp, sottolineando la presenza della significativa sproporzione «tra la gravità del reato e lo stimolo esterno alla determinazione criminosa», tale da poter essere descritta, più che come una «causa determinate dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale» (in conformità a quanto chiarito da Cass., sez. I, n. 29377 dell’8 maggio 2009).

I passaggi motivazionali danno conto della effettività della sproporzione, rigettando le argomentazioni poste a sostegno dell’appello sul punto:

- la manifestazione di gelosia costituisce motivo abbietto o futile quando è espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza e di cui va punita l’insubordinazione (Cass., n. 18779. 27 marzo 2013). Nella specie la relazione tra imputato e parte offesa era da poco avviata (da circa un mese); non c’era stata alcuna forma di convivenza né di progettualità in tal senso; la vittima era da poco uscita da una relazione con un uomo sposato ed era stata sposata in passato con un uomo con il quale aveva adottato una bambina, ancora minore d’età; la donna non aveva espresso alcuna intenzione di interrompere la relazione con l’imputato, ma gli aveva soltanto detto che doveva allontanarsi per andare a prendere la figlia.

- La asserita gelosia dell’imputato era stata da lui stesso collegata alla ricezione di alcuni messaggi sul telefono della donna, fatto peraltro avvenuto ad ore di distanza rispetto alla sua uccisione.

Cosicché la condotta omicidiaria (realizzata con una improvvisa presa al collo sino a soffocare la vittima) è stata espressione di un intento meramente punitivo «nei confronti di una donna che si mostrava poco sensibile» per la fragilità dell’imputato.

Per contro, pur ritenendo sussistente l’aggravante dell’aver agito per motivi abbietti o futili, la Corte – in accoglimento del motivo d’appello sul punto − riteneva altrettanto sussistenti le circostanze attenuanti generiche, argomentando tale indicazione su tre ordini di ragioni:

- la emersione dei motivi abbietti e futili a sostegno della condotta era avvenuta soltanto grazie alle parole stesse dell’imputato, già innanzi al pubblico Ministero e poi – nei medesimi termini, innanzi al gip («verosimilmente non sarebbe stata contestata se egli non avesse parlato della sua gelosia e delle discussioni nell’ultimo fatale incontro»);

- tale sentimento, per quanto non incidente sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, aveva determinato in lui una «soverchiante tempesta emotiva e passionale», idonea ad influire sulla misura della responsabilità penale;

- infine, l’imputato si era attivato per cercare di risarcire la figlia della vittima, minore d’età.

La «soverchiante tempesta emotiva e passionale», dunque, è tra gli elementi valutati per la formulazione del giudizio di sussistenza delle attenuanti generiche, poi valutate in termini di equivalenza rispetto alla ritenuta aggravante.

La descrizione dello stato emotivo dell’imputato al momento del fatto riprende le parole del perito psichiatra. Non sono tuttavia riportati in sentenza i passaggi argomentativi che sarebbero stati spesi per dare conto della sintesi ed in particolare della «misura» del suddetto stato emotivo, descritto appunto come «soverchiante» a lasciare intendere l’impossibilità di gestirlo e contenerlo.

Orbene, non si può che rilevare come in assenza di qualunque aspetto patologico, la delineazione del suddetto stato emotivo non possa che aver preso le mosse dalle parole stesse dell’imputato. Parole il cui peso processuale deve essere calibrato con la misura del diritto di mentire e con le garanzie poste a tutela dell’imputato stesso in ordine ai canoni di utilizzabilità del suo dichiarato, derivanti dal disposto degli artt. 62 e ss. cpp.

Proprio per la assenza dell’obbligo di dire la verità, il parametro di valutazione delle parole dell’imputato (sulla propria responsabilità) esula dai principi di cui all’art. 192 cpp e non costituisce fonte di valutazione della prova del fatto.

I richiami giurisprudenziali alla valutazione della confessione, infatti, fanno riferimento alla necessità di valutare le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato la dichiarazione, dovendosi dare «logica motivazione delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l’intervenuta costrizione dell’interessato» (Cass., sez. 4, n. 4907 del 17 ottobre 2017).

Tanto più, ci si permette di osservare, laddove dalle dichiarazioni dell’imputato derivino valutazioni a lui favorevoli.

Peraltro, proprio nei reati commessi in contesto di relazione interpersonale, ed espressione di violenza di genere, è molto frequente l’atteggiamento vittimistico dell’agente, che – di fronte all’enormità della propria condotta – se ne distacca descrivendosi come in preda ad un attacco incontrollabile, altrettanto spesso mosso da condotte «istigatrici» della persona offesa.

La valutazione critica del dichiarato in tali tipi di reato deve tener conto della specificità della materia e delle caratteristiche del cosiddetto “ciclo della violenza”, laddove la perdita di controllo sul proprio agire – ben lungi dall’assumere la dimensione del raptus - è invece direttamente proporzionale alla assunzione di consapevolezza della perdita di controllo sulla propria vittima.

L’espressione di autonomia della parte offesa – più che “il raptus da gelosia” – è la molla che fa scatenare la reazione aggressiva, a fronte dell’incapacità di riconoscere come «altro da sé» la donna che si ha davanti e di rispettarne il volere.

Volere che, nel caso di specie, per quanto si può desumere dalla motivazione in esame, era stato espresso nella necessità di occuparsi della figlia minore riducendo la disponibilità all’ascolto in quel momento.

Il paradigma della condotta aggressiva, dunque, ha solitamente caratteri tutt’altro che irrazionali o privi di controllo. In termini che paiono del tutto coerenti con questo paradigma, nel caso di specie, il corpo della vittima, grazie alla valutazione medico legale, parla di una condotta non soltanto violenta, ma conformata ad un intento aggressivo tenace quanto cruento.

Sembra dunque stridere in termini di coerenza argomentativa la parallela considerazione della «soverchiante tempesta emotiva e passionale» nei termini di rilievo che si sono descritti, e della condotta di strangolamento a mani nude, che la stessa motivazione in esame descrive come «omicidio brutale» e «commesso con un’azione prolungata».

12/03/2019
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