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Pensare al Pianeta Terra come "casa comune", attorno alla quale si intrecciano multiple relazioni, offre lo spunto per individuare nella environmental rule of law una chiave concettuale e pratica per affrontare temi quali la tutela dell'ambiente e l'utilizzo equo delle risorse naturali
I principi deontologici vivono nel confronto tra i destinatari: l’attività deontologica della Anm va resa accessibile a tutti i magistrati
Il contributo nasce dalle riflessioni dell’autore sul concetto di laicità nell’ordinamento italiano, con particolare riferimento alla giurisprudenza sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e sull’esposizione del crocifisso nei luoghi istituzionali.
Obiettivo del presente contributo è fornire una lettura socio-giuridica sulle riflessioni emerse dalla ricerca in merito ad alcuni aspetti della riforma dell’ordinamento giudiziario. Il dibattito attorno alla riforma, oltre a riscuotere ampia risonanza mediatica, è un tema particolarmente rilevante per i magistrati stessi, sia per via delle ricadute sulla quotidianità lavorativa, sia, più in generale, per l’impatto sulla rappresentazione sociale di tale ruolo. Il processo di riforma tocca infatti alcune questioni sostanziali in tema di organizzazione giudiziaria, con effetti sulla separazione dei poteri, sull’autonomia del magistrato stesso e, in termini più generali, sul rapporto tra magistrati e politica.
Il contributo si focalizza sulle differenze di genere in magistratura alla luce della ricerca, sottolineando i principali elementi emersi sul punto nelle interviste con magistrate e magistrati. Quale tematica ricorrente nelle interviste, viene posta particolare attenzione alla questione della maternità, ricostruendo le varie prospettive che si sono delineate sulla questione. Alla luce della femminilizzazione numerica della magistratura, nel contributo vengono inoltre elaborate alcune riflessioni sulle esperienze delle donne negli uffici giudiziari e sulla – persistente – minore presenza femminile negli incarichi direttivi e semidirettivi.
In questo articolo si introducono alcune riflessioni, frutto delle testimonianze offerte dai magistrati coinvolti nella ricerca, sul rapporto fra scelte organizzative e gestione dei carichi di lavoro. In particolare, si è inteso indagare sull’approccio dei magistrati rispetto a quell’insieme di pratiche e concezioni che sono definite attraverso l’etichetta di New Public Management. Ciò che emerge è un quadro molto conflittuale dove gli intervistati si mostrano particolarmente critici, sia nei confronti delle scelte del legislatore, sia rispetto ai criteri di assegnazione degli organici e dei carichi di lavoro. I risultati stimolano alla produzione di nuovi studi e ricerche sull’amministrazione della giustizia in Italia in vista di ulteriori riforme che dovrebbero essere finalmente condivise da tutti gli attori in campo.
Il contributo indaga la percezione che i magistrati coinvolti nella ricerca hanno rispetto a un’accresciuta tecnologizzazione della loro professione, evidenziando i principali nodi critici affrontati durante le interviste e i focus group. Dopo aver fornito una proposta di classificazione degli strumenti tecnologici applicabili al giudizio, tra strumenti diagnostici e prognostici e strumenti autonomi o dipendenti dagli input umani, l’articolo distingue tra strumenti tecnologici utilizzati dal magistrato e sul magistrato. Dal magistrato, quando tali strumenti sono messi a disposizione per affinare, agevolare, velocizzare o ampliare qualsiasi attività processuale, a prescindere dalle funzioni ricoperte; sul magistrato, quando vengono invece utilizzati per “misurare” le performance professionali in termini di qualità e quantità di lavoro svolto dal singolo magistrato o dall’ufficio giudiziario di appartenenza.
I magistrati che hanno partecipato alla presente ricerca hanno assunto le funzioni a seguito del superamento del concorso di secondo grado. In questo contributo saranno trattati i temi emersi nelle interviste e nei focus group con riferimento ai percorsi, alle esperienze formative e professionali pre-concorso e post lauream, si passeranno in rassegna poi le opinioni che questi nutrono nei confronti del concorso e del recente intervento legislativo che lo ha riformato, ma anche nei confronti della formazione, iniziale e permanente, erogata dalla Scuola Superiore della Magistratura. Il contributo termina infine con alcune considerazioni sulla forma mentis del magistrato e sul ruolo della formazione, soprattutto con riferimento all’interdisciplinarità a cui essa deve ambire e alle cosiddette soft skills.
Dedicando uno specifico spazio di attenzione al tema della formazione accademica, la ricerca ha invitato i giovani magistrati a riflettere retrospettivamente sul ruolo esercitato dagli studi universitari nel percorso di formazione del loro sapere di magistrati. Le considerazioni raccolte delineano una cultura giuridica dei giovani magistrati critica nei confronti di un’educazione che veicola una concezione del diritto ideale e distante dalla realtà. Allo stesso tempo, la ricerca rileva, nella percezione dei magistrati, la mancata corrispondenza tra le conoscenze richieste dal sistema di reclutamento e le competenze necessarie all’effettivo svolgimento delle funzioni.
La presente nota ricostruisce la metodologia adottata nell’ambito della ricerca, focalizzandosi sugli strumenti della ricerca qualitativa – interviste e focus group – selezionati e utilizzati nell’indagine. La nota presenta inoltre una descrizione del campione dei magistrati partecipanti alla ricerca, focalizzandosi su alcune caratteristiche, quali la regione sede di lavoro, il genere, la funzione, il settore, l’anno di presa di servizio.
Il presente contributo pone attenzione sulla dimensione motivazionale dei giovani magistrati partecipanti alla ricerca. Prendendo avvio dalle motivazioni espresse nelle interviste e nei focus group circa l’ingresso in magistratura, vengono delineate le diverse prospettive sul tema. Successivamente, l’attenzione viene focalizzata sulle (diverse) motivazioni alla base della scelta del settore – civile o penale – o della funzione, giudicante o requirente. Vengono illustrate, in particolare, anche le motivazioni espresse dai magistrati che hanno scelto di prestare servizio nella magistratura di sorveglianza. Infine, viene messo in luce l’incontro/scontro tra le idee, le opinioni, le percezioni del ruolo del magistrato antecedenti all’ingresso in magistratura con il lavoro, reale e concreto, negli uffici giudiziari.
Come è cambiata negli ultimi decenni la cultura giuridica dei giovani magistrati italiani? Viene qui proposta una prima analisi dei risultati della ricerca che prova a utilizzare, in una prospettiva storico-sociologica, una tipologia di modelli di giudice elaborata sul finire degli anni settanta. Partendo da quest’ultima, l’Autore evidenzia persistenze e discontinuità in tre modelli di magistrato (l’integrato-tradizionalista, l’alienato-burocratizzato e il deviante-innovatore) che, in qualche misura, riescono a descrivere con un certo grado di esaustività gli elementi presenti nella cultura giuridica dei magistrati che si sono affacciati alla professione nell’ultimo decennio. Una modellistica ideal-tipica, che cerca di porre le premesse per ulteriori indagini mirate a una sua più accurata validazione statistica.
Formazione, condizioni di lavoro, problemi, criticità e aspirazioni dei magistrati entrati in magistratura dal 2013 in avanti in una ricerca commissionata da Questione giustizia all’Università di Torino
Lo scritto riproduce, con aggiornamenti, la relazione introduttiva della XV Assemblea degli Osservatori sulla giustizia civile che si è svolta a Catania dal 16 al 18 giugno 2023 sul tema Il diritto come relazione: essere giurista dinanzi alle riforme
Nell’articolo si esamina la recente sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 2023 relativa ad una questione di costituzionalità dell’art. 6, comma 3, della L. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione assistita, laddove, esclude che, una volta avvenuta la fecondazione dell’ovulo, l’uomo non possa revocare il consenso all’impianto dello stesso nell’utero, a differenza di quanto è consentito alla donna a seguito di precedenti declaratorie d’incostituzionalità (sentt. 151 del 2009 e 96 del 2015). Nell’articolo si evidenziano sollecitazioni della Corte costituzionale al legislatore per interventi in materia.
E' diffusa presso ogni sistema giuridico la preoccupazione che sia sempre rispettato il canone dell'imparzialità dell'opera giudiziale affinché ai cittadini che vi si rivolgono la Giustizia -oltre ad essere rettamente amministrata -appaia circondata da garanzie sostanziali e processuali tali da sottarla al rischio di impropri condizionamenti legati alla persona ed ai comportamenti dei Giudici. L'esperienza giuridica inglese è particolarmente ricca di un pensiero, sviluppatosi sia in dottrina sia in giurisprudenza, modellato nel senso di creare come presupposto della violazione del canone stesso circostanze che ispirino nel cittadino anche il semplice, seppur ragionevole, timore che l'attività giudiziale non sia l'espressione della scienza e coscienza di chi la pone in essere. In particolare, tale presupposto si ritiene realizzato allorché risalti un nesso diretto tra le condizioni soggettive del Giudice e la decisione adottata nel singolo caso, escludendo l'automatica presunzione che il modo di esprimere la propria personalità mediante le libertà riconosciute dall'ordinamento sia di per sé indice sintomatico dell'allontanamento dalla via dell'imparzialità effettiva o anche semplicemente percepita. In altri termini, il diritto di common law europeo pretende sempre la severa dimostrazione, ai fini di una pronuncia caducatoria di provvedimenti giurisdizionali impugnati per la ricorrenza di un “bias” inteso come assenza nell'animo del giudicante di pregiudizi in contrasto con i suoi doveri funzionali, dell'immediata e provata incidenza sull'atto del suo stato soggettivo quale si ricava da comportamenti concreti e da specifici interessi in relazione alla questione oggetto del processo. Importanti e decisive indicazioni provengono dal grado più elevato della giurisprudenza del Regno Unito. La lezione che se ne ricava ben può orientare anche il dibattito nell'ordinamento italiano e consentire di ritenere, in perfetta sintonia con le regole codicistiche in materia di astensione e ricusazione, che solo la concreta riferibilità alla singola fattispecie da esaminare di circostanze riguardanti la persona del Giudice che inequivocabilmente disvelino un atteggiamento contrario ai doveri di imparzialità univocamente desumibile dal contenuto intrinseco del provvedimento possa giustificare la seguente conclusione. Da un canto, che sia rimasto inosservato l'obbligo di astensione e, d'altro canto, che la decisione possa dirsi affetta da un pregiudizio in misura tale da esporla al rischio della successiva caducazione in quanto immediato prodotto di tale improprio atteggiamento mentale.
Soltanto il rigorosamente verificato difetto di questi requisiti, e non altri sintomi esteriori quali le convinzioni personali rimaste ai margini del provvedimento, si rivela indice affidabile e consentito dell'avvenuta delusione dell'aspettativa collettiva di un'amministrazione imparziale della Giustizia, anche sotto l'aspetto dell'apparenza.
La devoluzione dei diritti fondamentali in via esclusiva al giudice ordinario è ormai una stagione del passato alla luce della nuova concezione del giudizio amministrativo e dell’introduzione nella giurisprudenza costituzionale della tecnica del bilanciamento. Anche l’interesse legittimo, se vi è una norma che attribuisce il potere alla pubblica amministrazione, è uno strumento di tutela dei diritti fondamentali. E’ necessaria una nuova visione del giudizio sul riparto di giurisdizione nel quale la Corte di Cassazione non sia più il giudice ordinario che decide dei limiti della propria giurisdizione, ma sia un giudice terzo rispetto al giudice ordinario ed al giudice speciale.
La c.d. riforma Cartabia ha apportato significative modifiche al procedimento per i reati “a citazione diretta”. L’instaurazione del procedimento con decreto di giudizio immediato promette un’accelerazione procedimentale; tuttavia, il silenzio del legislatore in ordine all’individuazione del giudice competente ad emettere il decreto di giudizio immediato ha determinato incertezze interpretative, da poco risolte da una prima decisione della Cassazione, qui commentata.
Nota a Cassazione, Sesta sezione penale, sentenze n. 12066 del 22.3.2023 (ud. 24.11.2022) e n. 14247 del 4.4.2023 (ud. 26.1.2023)
I tre importanti principi di diritto affermati dalla pronuncia della Corte di Cassazione in materia di condotta discriminatoria (Cass. 26 maggio 2023 n. 14836) sollecitano urgenti riflessioni non solo sulla specifica materia ma anche sul tema del “linguaggio d’odio” come espressione di una cultura deteriore che risulta essere, purtroppo, in via di espansione.
L’influenza della questione di genere sulla organizzazione degli uffici, sulla tutela della maternità e sulla parità di prospettive di carriera: una panoramica storica e normativa e proposte per il prossimo futuro
Il Moderno si distingue da altre epoche storiche non per le dichiarazioni dei diritti, ma per la politica come capacità di decidere del proprio destino, secondo le vie della democrazia, intesa come eguale non solo partecipazione ma anche considerazione delle ragioni di tutti, e senza inoltre violare le stesse dichiarazioni dei diritti. Il principio di autodeterminazione deve oggi affrontare la sfida del Postmoderno, quale dominio assoluto di tecnica e diritto, ma non può fronteggiare quella sfida se la politica democratica non torni ad essere l’esperienza vissuta dalla generalità di donne e uomini di una comunità.
Nella proposta di legge sul salario minimo rimangono in ombra il riferimento politico al rapporto tra capitale e lavoro e quello agli elementi di socialismo del lavoro contenuti nella Costituzione: si tratta non solo di venire incontro alle esigenze dei lavoratori poveri ma di agire sulle cause che in un’economia di mercato producono lavoro povero e sfruttamento estremo.