Leggi e istituzioni - pagina 6
Mentre negli stati privi di Costituzione il rapporto tra il giudice e la legge consiste nell’assoluta e incondizionata fedeltà del primo alla seconda, con la comparsa delle Costituzioni rigide mutano la struttura stessa del diritto e il ruolo istituzionale della giurisdizione: la legge, infatti, si subordina al progetto giuridico formulato nelle Carte costituzionali e il rapporto tra legge e giudice non è più di acritica e incondizionata soggezione del secondo alla prima, quale che ne sia il contenuto, ma diviene piuttosto soggezione del giudice anzitutto alla Costituzione e, così, alla legge solo se costituzionalmente valida. In uno stato costituzionale, allora, se di incondizionata fedeltà alla legge del giudice vuol parlarsi, lo si può fare soltanto rispetto alle leggi costituzionali, sulla cui base il giudice ha il dovere giuridico di valutare criticamente tutte le leggi che è chiamato ad applicare e, ove le ritenga in contrasto con la Costituzione, di sospenderne l’applicazione, investendo la Corte costituzionale del relativo giudizio.
La stampa di Magistratura democratica è frutto di un lungo e fecondo esercizio di “intelligenza critica” sulla Costituzione, sulle leggi, sulle sentenze, e rappresenta, proprio grazie alla sua natura critica, un tassello prezioso della nostra cultura giuridica. A dispetto dell’opinione enunciata dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo cui «in un paese ideale i magistrati non dovrebbero criticare la legge» e sarebbe bene «che la magistratura...che si è permessa di criticare le leggi…facesse un primo passo di riconciliazione smettendo di criticarle». Guadagnando in cambio, nell’ottica del Ministro, l’esenzione da critiche alle sentenze. La distopia di un mondo nel quale ai giudici è preclusa la riflessione critica sulle leggi è in contrasto con la Costituzione - che ad ogni giudice attribuisce il potere di scrivere quell’atto necessariamente “critico” della legge che è una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale – e non ha diritto di cittadinanza nella nostra tradizione giuridica che affonda le radici nell’illuminismo e nella sua valorizzazione del pensiero critico. In questo scritto il lungo viaggio della stampa di Md, da Quale Giustizia a Questione Giustizia, può essere ripercorso solo con un rapidissimo sguardo di insieme. Ma bisognerà scriverla la microstoria di questa stampa che corre ininterrotta lungo tutta la vita del gruppo ed è un ponte tra ciò che Md è stata e ciò che può e deve essere nel prossimo futuro.
Pubblichiamo il testo della relazione presentata all’incontro Parole di Giustizia 2024, dedicato a Democrazia e autoritarismi (Urbino-Pesaro 18-20 ottobre 2024)
Il contributo sviluppa la nota questione dei profili discriminatori del licenziamento intimato per superamento del "comporto", fornisce una lettura complessiva delle sette pronunce espresse finora dalla Corte di Cassazione, ponendole a confronto con le tesi proposte in dottrina, concludendo, poi, con considerazioni, anche de iure condendo, in chiave applicativa.
Breve disamina delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza nei casi Urgenda, Giudizio Universale e KlimaSeniorinnen
La recente abrogazione del reato di abuso d’ufficio ha sollevato forti preoccupazioni in merito alla tutela dei cittadini contro gli abusi di poteri pubblici. Si avverte l’esigenza di una nuova riforma che possa dare vita stabile alla fattispecie, facendo altresì fedele applicazione dei principi di tassatività e determinatezza.
La riflessione del prof. Zanon sull’opinione dissenziente viene correlata dall’Autore (anche) ad una visione “originalista” dell’interpretazione costituzionale, che dal testo deve partire e al testo deve tornare. È la connessione tra separazione dei poteri e principio di legalità ad imporre questa impostazione che nel diritto penale assume carattere particolarmente stringente perché l’intero “edificio” delle garanzie penalistiche si fonda appunto sul principio di legalità e, quindi, in ultima istanza (innanzitutto) sul dato letterale. Per la stessa ragione, la crisi della riserva di legge e, in particolare, della ratio democratica, impongono di studiare e progettare le condizioni per una legalità migliore che restituisca consistenza al fondamento della legalità.
L’importante contributo di Livio Pepino di recente apparso su questa rivista in tema di eccessiva enfasi spesso attribuita all’apparenza dell’imparzialità, intesa come indice rivelatore dell’inaffidabilità del giudizio di chi è chiamato a pronunciarlo in forma professionale, costituisce lo sfondo delle riflessioni che seguono, tendenti, come già avvenuto in passato, a circoscrivere su un terreno meno incerto e maggiormente suscettibile di verifica sperimentale il fondamentale tema dell’imparzialità del giudice. La cornice comparatistica consolida la prospettiva interpretativa qui offerta.
L’evoluzione della giustizia tributaria è caratterizzata da una progressiva accentuazione del carattere giurisdizionale degli organi preposti alla relativa amministrazione. Ma sono ancora molti i passi da compiere affinché essa acquisti una sua compiuta fisionomia e i principi di autonomia e indipendenza nell’esercizio della giurisdizione trovino piena realizzazione anche in un campo delicato come quello del potere impositivo dello Stato e del rapporto tra fisco e cittadino.
Tracciata l'origine del principio di bigenitorialità e del diritto dei figli e dei genitori alla relazione reciproca, se ne esaminano le principali applicazioni: l'affidamento e il regime delle visite. Dopo aver criticato la larghezza con la quale viene pronunciato l'affidamento condiviso, si affronta il tema delle condotte ostative del genitore collocatario: si sottolinea la necessità di distinguere attentamente tra quelle giustificate e quelle ingiustificate e si segnalano i provvedimenti opportuni atti a prevenire e a sanzionare queste ultime.
Con ordinanza del 24 settembre 2024 il Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 9 agosto 2024, n. 114, con cui è stato abrogato il reato di abuso d’ufficio. Di tale norma abrogativa è stato, più in particolare, denunciato il contrasto sia con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dall’Italia con l’adesione, ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata a Merida nell’anno 2003, sia con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.