Magistratura democratica
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Una pagina tersa di garantismo penale: la sentenza 86 del 2024 della Corte costituzionale

di Riccardo De Vito
giudice del Tribunale di Nuoro

Pubblichiamo, per il suo valore in termini di controllo sulla discrezionalità legislativa in materia di dosimetria della pena, la sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale

Per l’ennesima volta, la “passione contemporanea” del legislatore per le pene smodate e simboliche ha trovato il suo controcanto nella Corte costituzionale. A intonarlo, questa volta, è la sentenza 86 del 2024. 

È difficile, ormai, anche solo contare gli interventi della Consulta volti a limitare l’eccedenza di pena: i tanti in materia di blindatura delle circostanze aggravanti – da ultimo, quello della vicenda Cospito, condensato nella decisione 94 del 2023 – e quelli più mirati a sindacare la dosimetria sanzionatoria (come la 120 del 2023, in materia di estorsione).

La decisione del 13 maggio 2024 colpisce, prima di tutto, per la storia di vita che prende in esame: una vicenda di esiliati dal mondo dei diritti, costretti al reato dalla necessità come nei film di Ken Loach. Presente la Katie di Io, Daniel Blake, ripresa in piano ravvicinato, gli occhi pieni di lacrime, mentre dalla sua borsa estraggono un pacco di assorbenti, in precedenza sottratto dagli scaffali di un minimarket? Ecco, l’episodio è simile, ma la realtà, a differenza della fiction, non si porta dietro la compassione delle persone offese. 

A sollevare la questione è stato il Tribunale di Cuneo (ordinanza 148 del 20 settembre 2023), il quale si era visto arrivare in direttissima due persone che, all’interno di un supermercato, si erano messe nelle tasche tre baguettes, una scatoletta di tonno sott’olio e uno spazzolino da denti. Alla sottrazione erano seguiti uno spintone e alcune minacce all’addetto alla sicurezza intervenuto per recuperare la merce, quindi l’uscita dal negozio e l’allontanamento. Non una fuga, però, perché i morsi della fame si facevano sentire: i due furono «rintracciati nei pressi del supermercato mentre mangiavano il pane». Valore della merce sottratta: € 6,19; modalità esecutiva della rapina: «due frasi minacciose e una spinta»; titolo di reato: rapina impropria aggravata per essere il reato commesso da più persone riunite; pena prevista: da sei a venti anni di reclusione. La legge, denunciava De André, insegna la meraviglia verso la gente che ruba il pane.

Sono i poisoned fruits dell’albero del populismo penale, perché quella pena spropositata anche nei minimi edittali – sotto i quali il giudice non può scendere, non riuscendo così a modellare un trattamento sanzionatorio adeguato alla modestia fatto – è il portato degli aumenti indiscriminati stabiliti con le leggi 103 del 2017 e 36 del 2019 (nota bene: maggioranze politiche diverse, medesimo approccio).

Il tribunale di Cuneo dapprima sceglie la strada del rigore: convalida l’arresto e applica la custodia in carcere (dall’ordinanza di remissione non sono evincibili i dati relativi ai precedenti, alle pendenze e altre informazioni in ordine al pericolo di recidiva); al momento di dover decidere l’abbreviato richiesto dagli imputati, tuttavia, sceglie di adire la Corte costituzionale (la custodia, nel frattempo, viene revocata). Non può essere, dicono i giudici, che «un banale furto, seguito (nell’immediatezza) da una semplice spinta o da una generica minaccia, e per ciò rientrante nel paradigma della rapina impropria, debba essere punito con una sanzione che appare incompatibile con i parametri della Costituzione». Constatato come non vi siano margini interpretativi – il collegio ha ritenuto di non poter applicare l’art. 62, n. 4, c.p., né di espandere la forza adeguatrice delle generiche –, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, comma 2, c.p., nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. 

La Corte risponde con la sentenza che pubblichiamo, dichiarando l’illegittimità dell’art. 628, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; in via consequenziale, la scure di incostituzionalità si estende alla rapina propria. 

Con una pronuncia additiva, i giudici della Consulta immettono nel sistema «una valvola di sicurezza» per evitare che «un minimo edittale particolarmente aspro» comporti il pericolo di irrogare una sanzione non proporzionata alla modesta entità del fatto. 

L’importanza della pronuncia è quella di inserirsi in un solco di penetrante controllo sulla proporzionalità della pena e, più in generale, delle sanzioni, definitivamente avviato dalla sentenza 112 del 2019, in tema di confisca obbligatoria nei reati di intermediazione finanziaria, e da ultimo confermato dalla 120 del 2023, introduttiva di analoga valvola di sicurezza per temperare i minimi edittali del reato di estorsione (già in qualche modo anticipato da altre decisioni: la 236 del 2016 sulla cornice edittale dell’ alterazione di stato, la 40 del 2019 sui minimi dei reati di stupefacenti). 

A cadere sotto l’occhio della Consulta non sono più soltanto le ipotesi in cui la dosimetria prevista dal legislatore appaia manifestamente asimmetrica in relazione alle pene previste per altre figure di reato (il c.d. sindacato “in chiave triadica”), ma anche quelle in cui la sproporzione si manifesta «in rapporto – direttamente – alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta». È una conseguenza feconda, anche, dell’abbandono della via delle rime obbligate.

Detto in altri termini: non è solo la comparazione con le soglie edittali di reati simili a essere sintomatica di una sproporzione, perché l’esigenza della mitigazione «trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa». Un trattamento sanzionatorio non calibrato sull’entità reale del fatto non rispetta il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.) e tradisce quel finalismo rieducativo che «è da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il “principio di proporzione” fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa dall’altra». Una pena eccessiva non è la pena che il condannato può sentire come davvero sua, come giusta: è un rimprovero che finisce per essere, come aveva precisato la pronuncia 112 del 2019, un ostacolo alla rieducazione. 

La discrezionalità legislativa in materia di definizione della cornice sanzionatoria di un reato, pertanto, continua a essere sottoposta «al triplice test dalla proporzionalità relazionale (rispetto a eventuali tertia comparationis), della proporzionalità oggettiva (rispetto alla tipologia di condotto rientranti nella fattispecie astratta) e della necessaria individualizzazione (rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto concreto)». 

La sentenza individua i legami di filiazione con le citate pronunce 120 del 2023 e 112 del 2019, ma l’albero genealogico consente di risalire a progenitori illustri: la celebre 313 del 1990 (anch’essa espressamente citata), nonché le altrettanto famose 343 del 1993 e 341 del 1994. Era stata proprio quest’ultima, occupandosi del minimo edittale del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e rifacendosi a sua volta a un ulteriore procedente (409 del 1989), a scolpire un preveggente messaggio in bottiglia contro il populismo penale: «il principio di proporzionalità…nel campo del diritto penale equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all’individuo (e ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest’ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni». 

Su questa stessa traiettoria valoriale si pone la sentenza 86 del 2024. Gli aspetti più tecnici della pronuncia possono essere affidati alla lettura del chiaro iter motivazionale. Interessa, piuttosto, sottolineare come questa decisione ribadisca la vitale importanza della Corte costituzionale quale istituzione di garanzia nel vero senso della parola, ben messo in luce dalla sentenza 112 del 2019: la discrezionalità del legislatore nel determinare la pena «è soggetta a una serie di vincoli derivanti dalla Costituzione, tra i quali il divieto di comminare pene manifestamente sproporzionate per eccesso». 

Non si accusi la Corte di atteggiarsi a Robin Hood. In questa occasione la coperta del garantismo ha protetto il corpo del povero, altre volte quello del ricco: non è mai troppo corta. Non c’è sovranità – tanto meno quella che incide sul bene più prezioso: la libertà personale – che si sottragga ai limiti e alle forme della Costituzione e, di conseguenza, al sindacato della Corte costituzionale. Stiamo parlando del senso profondo della democrazia, che è allo stesso tempo voce della maggioranza e freno alla sua tracotanza. È bene ricordarlo, quando si discute del funzionamento della Consulta, dei tempi (e dei ritardi…) per la nomina dei suoi giudici, delle riforme istituzionali che potrebbero ribaltarne gli equilibri pur senza mettervi formalmente mano. Sono temi che riguardano la vita e la libertà di tutti. 

20/05/2024
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