C’è una linea sottile, ma decisiva, che separa la giustizia dalla sua apparenza, e che rischia di essere oltrepassata ogniqualvolta il processo penale venga definito non attraverso un’assunzione di responsabilità, ma mediante una prestazione patrimoniale ritenuta “congrua” dal giudice, anche in assenza del consenso della persona offesa.
In un recente procedimento di ampia eco pubblica, il GUP di Milano ha dichiarato estinto il reato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite ex art. 612-ter c.p. per effetto di un’offerta risarcitoria pari a 25.000 euro. La decisione è stata assunta in applicazione dell’art. 162-ter c.p., istituto che consente l’estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie ritenute congrue dal giudice, senza però attribuire al giudice alcun potere di imporre o subordinare tale esito all’attivazione di percorsi di giustizia riparativa, che restano rimessi alla volontarietà delle parti. L'assenza di una dinamica riparativa, a fronte della richiesta formulata dalla Procura e del dissenso espresso e motivato della vittima, non costituisce pertanto un’omissione, ma riflette i limiti strutturali della disciplina vigente.
Tale impostazione solleva interrogativi che vanno oltre il singolo caso e chiamano in causa l’equilibrio complessivo del sistema penale. La vicenda, letta in una prospettiva rigorosamente garantista, non pone in discussione l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, profilo che il giudice non è chiamato ad accertare in presenza di una causa estintiva del reato, ma interroga l'ordinamento, e in particolare il legislatore, sul modo in cui viene consentita la chiusura del conflitto penale.
Formalmente, il provvedimento si colloca entro i confini dell’art. 162-ter c.p., norma che consente l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie ritenute congrue, anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa. Tale istituto, tuttavia, resta strutturalmente distinto dai programmi di giustizia riparativa introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022, che presuppongono volontarietà, consenso delle parti e mediazione qualificata, e che non possono essere imposti né surrogati da una prestazione patrimoniale unilaterale. È proprio questa separazione, e non una erronea applicazione giudiziale, a mostrare i limiti sistemici della disposizione se calata in un contesto normativo profondamente mutato, caratterizzato dalla progressiva emersione, a livello costituzionale e sovranazionale, di un paradigma relazionale della risposta penale.
Nel quadro delineato dalla riforma Cartabia, che ha rafforzato gli strumenti di giustizia riparativa e valorizzato il coinvolgimento della persona offesa nella gestione delle vicende penali, emerge una tensione di carattere sistematico: nei reati contro la persona, e in particolare in quelli che incidono sulla dignità, sull’identità e sulla sfera sessuale, il danno non è riducibile a una dimensione economicamente fungibile, né può essere “compensato” prescindendo dal riconoscimento simbolico e relazionale della lesione subita. Non si tratta, evidentemente, di postulare un obbligo generalizzato di attivazione dei programmi di giustizia riparativa, né di sovrapporli indebitamente alle condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p., ma di interrogarsi sul loro valore quale indice esterno di valutazione della congruità della risposta riparatoria, soprattutto nei reati che colpiscono beni personalissimi.
Il revenge porn, più di altri illeciti, incarna questa tensione: la diffusione non consensuale di immagini intime non colpisce soltanto la riservatezza, ma incide sul diritto all’autodeterminazione sessuale, sulla reputazione, sulla libertà morale, tutti diritti che trovano copertura diretta negli artt. 2 e 3 della Costituzione, oltre che nell’art. 8 della CEDU, letto alla luce degli obblighi positivi degli Stati di approntare strumenti effettivi di prevenzione, protezione e risposta alle violazioni gravi dei diritti fondamentali.
Come ripetutamente affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la tutela della vita privata comprende l’integrità psicologica, l’identità personale e il controllo sulle informazioni intime, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte EDU in materia di tutela della vita privata e dell’integrità personale, anche in ambito sessuale e digitale[1]. In questa prospettiva, rilevano altresì l’art. 13 CEDU, sul diritto a un rimedio effettivo, e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che impongono risposte statali non meramente simboliche o compensative.
La congruità patrimoniale, se isolata da qualsiasi dimensione relazionale o responsabilizzante, rischia di ridursi a un criterio meramente quantitativo, incapace di misurare la reale riparazione dell’offesa. In questo quadro, la scelta di estinguere il reato mediante una valutazione di congruità esclusivamente monetaria, resa possibile da una disciplina che non consente al giudice di esigere forme di responsabilizzazione ulteriori, produce un duplice effetto distorsivo: da un lato rivela l’inadeguatezza dell’art. 162-ter c.p. nei reati contro la persona; dall’altro rischia di riproporre, in forma rinnovata, un diritto penale selettivo, nel quale la capacità economica dell’imputato diventa variabile decisiva per l’accesso a una “via di uscita” processuale, mentre alla vittima viene sottratto ogni spazio effettivo di partecipazione sostanziale alla definizione del conflitto. Il dissenso della persona offesa, pur non potendo assumere valore di veto né tradursi in un potere di interdizione della funzione giurisdizionale, non può essere degradato a elemento irrilevante quando è espresso in modo argomentato e coerente con la natura intima del bene leso.
Il punto non è negare la legittimità delle condotte riparatorie, né mettere in discussione il potere valutativo del giudice, che resta insopprimibile e non delegabile, ma interrogarsi sul senso costituzionale di una decisione che, pur in presenza di un reato riconosciuto come tale, sacrifica la dimensione dialogica e responsabilizzante del processo, attribuendo al risarcimento una funzione surrogatoria e assorbente dell’intera risposta penale, anche quando la persona offesa afferma, in modo non strumentale, l’impossibilità di una piena monetizzazione del pregiudizio subito.
Il quadro si complica ulteriormente se si considera che il legislatore ha ritenuto di escludere l’applicazione dell’art. 162-ter c.p. esclusivamente per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., lasciando invece operante la causa estintiva per altre fattispecie che incidono in modo altrettanto grave sulla libertà morale, sull’identità personale e sull’autodeterminazione sessuale della vittima, come il revenge porn o taluni reati sessuali procedibili a querela. Una simile scelta selettiva solleva seri dubbi di compatibilità con l’art. 3 Cost., in quanto introduce una disparità di trattamento che, in assenza di una ratio legislativa esplicitata o desumibile dal sistema, appare difficilmente sorretta da un criterio di ragionevolezza, nonché con l’art. 2 Cost., nella misura in cui appronta livelli di tutela differenziati e incoerenti dei diritti fondamentali della persona offesa. Se la logica dell’esclusione è evitare pressioni risarcitorie o forme di monetizzazione della lesione, non si comprende per quale motivo tale esigenza sia stata ritenuta meritevole di tutela solo nel caso dello stalking e non anche in relazione ad altre violazioni gravi della dignità e della libertà personale.
Alla luce di tali considerazioni, non è tanto l’interpretazione giudiziale dell’art. 162-ter c.p. a sollevare interrogativi di compatibilità costituzionale, quanto la struttura stessa della norma, nella parte in cui consente l’estinzione del reato sulla base della sola congruità patrimoniale della condotta riparatoria, senza attribuire al giudice strumenti per modulare qualitativamente la risposta in relazione alla natura del bene leso, nonché nella parte in cui esclude irragionevolmente tale meccanismo solo per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. Tali profili appaiono problematici con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nonché all’art. 117 Cost., in relazione agli obblighi derivanti dagli artt. 8 e 13 CEDU.
Il rischio sistemico è evidente: se il precedente dovesse consolidarsi, il messaggio che il diritto penale finirebbe per veicolare è che la lesione di beni personalissimi può essere “sanata” senza confronto, senza riconoscimento e senza responsabilizzazione, purché l’offerta economica superi una soglia ritenuta adeguata dall’autorità giudiziaria. Un esito che, pur nel rispetto formale delle garanzie dell’imputato e delle prerogative del giudice, rischia di entrare in frizione con l’obbligo positivo dello Stato di proteggere effettivamente le vittime di violazioni gravi dei diritti fondamentali, come costantemente affermato dalla giurisprudenza convenzionale.
È un modello che non rafforza la fiducia nella giustizia, ma la indebolisce, perché trasforma il processo in una procedura di liquidazione del conflitto, anziché in uno spazio di tutela effettiva dei diritti. Ed è proprio per questo che l’annunciata impugnazione della persona offesa non si presenta come una reazione emotiva o simbolica, ma come una contestazione giuridicamente fondata della nozione stessa di congruità, chiamata a misurarsi non solo con il quantum del risarcimento, ma con la qualità della risposta ordinamentale alla violazione di un diritto fondamentale. In gioco non c’è soltanto l’esito di un singolo procedimento, ma la direzione di marcia di un sistema che rischia, ancora una volta, di confondere la pace con il silenzio e la giustizia con il prezzo pagato per evitarla.
Un sistema che consente di spegnere il processo senza attraversarlo rischia, così, di trasformare la garanzia in privilegio, non per effetto di una discrezionalità giudiziale eccessiva, ma per la scelta legislativa di affidare la chiusura del conflitto, anche nei reati contro la persona, a una risposta meramente patrimoniale e selettivamente modulata: una scelta che impone al legislatore, e non al giudice, di ripensare strumenti capaci di garantire una tutela effettiva delle vittime, senza ridurre la risposta penale a una mera liquidazione economica.
[1] Cfr., ex multis, M.C. c. Bulgaria, ric. n. 39272/98, 4 dicembre 2003; Söderman c. Svezia, ric. n. 5786/08; Valiulienė c. Lituania, ric. n. 33234/07, 26 marzo 2013.