Il disegno di legge in materia di omo-lesbo-bi-transfobia e abilismo. L’analisi delle nuove fattispecie incriminatrici. Verso un diritto penale antidiscriminatorio?
Nel contributo qui pubblicato si esamina il c.d. d.d.l. Zan (in materia di omo-lesbo-bi-transfobia) dall’angolo visuale penalistico; si considera pertanto il rilievo costituzionale del bene giuridico protetto con le nuove previsioni incriminatrici, delineando quindi la fisionomia e i contenuti delle fattispecie che si intende introdurre con la novella. Il contributo si chiude con una interessante riflessione sull’uso del diritto penale in chiave antidiscriminatoria.
Relazione all'incontro Justice et liberté d'expression - La liberté d'expression des magistrats et ses évolutions récentes sur les réseaux sociaux, organizzato dall'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) e dal Conseil supérieur de la magistrature (CSM), con il sostegno dell'Unione europea, 12 e 13 maggio 2022 - Formazione in presenza, edificio dell'Ecole de Formation du Barreau (EFB), Issy-les-Moulineaux, Francia
L’accantonamento del disegno di legge Zan impone di riprendere da capo una riflessione sulla qualità della protezione normativa che è necessario introdurre per favorire fra le persone relazioni comprensive delle diversità e avversare i comportamenti discriminatori e violenti
Un anno fa, un professore di storia e geografia è stato decapitato da un giovane islamista a pochi passi dal suo collegio: il suo crimine è stato quello di essersi avvicinato al tema della libertà di espressione utilizzando come materiale didattico le caricature di Maometto. Questo evento ci pone di fronte a un dilemma: possiamo scegliere, in nome della pacifica convivenza tra le varie “comunità”, di eufemizzare la portata di certi insegnamenti che potrebbero offendere alcuni studenti e le loro famiglie? Questa concezione della cosiddetta laicità aperta o inclusiva porta a una riduzione della libertà di espressione e di educazione; un'altra strada è possibile: riscoprire il senso della laicità, non come superato catechismo repubblicano ma come strumento al servizio dell'emancipazione degli individui. Riaffermare il primato della libertà di espressione sulle convinzioni religiose è un lavoro che deve essere svolto nella "casa comune" che la Scuola deve ridiventare.
Recensione al volume di Roberto Rampioni, edito da Giappichelli (2020)
La discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è contraria al principio di uguaglianza e, soprattutto, al valore della pari dignità sociale che la Costituzione riconosce a tutti. I delitti contro l’uguaglianza rappresentano la negazione di questo valore. Il contributo ripercorre lo sviluppo legislativo e giurisprudenziale che ha portato alla formulazione degli attuali articoli 604 bis e 604 ter c.p. con uno sguardo alla giurisprudenza sovranazionale e, soprattutto, alle modalità secondo cui una specifica categoria di vittime avverte la discriminazione nei propri confronti.
La relazione del procuratore generale presso la Corte di Cassazione svolta ad Anagni il 10 luglio 2021, in occasione del conferimento del premio Bonifacio VIII. Per una cultura della pace.
E’ sul versante mediatico e della motivazione dei provvedimenti giudiziari che, nel nostro Paese, la presunzione di innocenza può essere contraddetta e vulnerata. E’ questo il filo conduttore del decreto legislativo ancora in itinere, che - in attuazione della Direttiva UE n. 343 del 2016 - mira a rafforzare la presunzione di innocenza dell’indagato e dell’imputato, con l’ambizione di incidere profondamente sul linguaggio di tutte le “autorità pubbliche”, sulla comunicazione degli uffici giudiziari e sulla motivazione delle decisioni interne al processo. Non è facile, oggi, prevedere se le nuove norme daranno il via ad una vera rivoluzione culturale nella rappresentazione delle persone sottoposte ad indagini e a processi o se le innovazioni resteranno una facciata destinata a mascherare malamente la sopravvivenza di inveterati “pregiudizi”. E’ certo però che la genuina adesione all’ispirazione di fondo della nuova normativa non implica la rinuncia a ragionare, anche criticamente, sui differenti aspetti del testo normativo, sulla sua genesi, sulle sue ricadute nei mondi del diritto e dell’informazione.
Gli scenari diametrali aperti dal successo nella raccolta delle firme sono quello della dichiarazione di inammissibilità del quesito e quello dell’abrogazione parziale per via referendaria dell’art. 579 c.p., che aprirebbe problemi interpretativi in particolare sul consenso. Ma di fronte alla complessità del tema della disponibilità/indisponibilità della vita e all’insieme delle norme di riferimento è possibile che né il referendum, né la sola iniziativa legislativa in corso in materia di “morte volontaria medicalmente assistita” siano dirimenti.
Due recenti pronunce di merito sono l’occasione per soffermarsi sugli elementi costitutivi e circostanziali della fattispecie di tortura. Una norma scritta male, densa di problemi interpretativi e non priva di qualche disallineamento rispetto alla normativa sovranazionale.