Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Cedu, il primo parere consultivo su gestation pour autrui

di Francesco Buffa
consigliere di Cassazione distaccato alla Corte europea dei diritti dell’uomo in Strasburgo
Pubblicato il provvedimento della Grande Chambre ai sensi del Protocollo addizionale n. 16

Il procedimento di richiesta di parere consultivo alla Cedu era stato attivato per la prima volta dalla Corte di cassazione francese, che aveva richiesto un doppio parere in materia del cd. utero surrogato, in relazione alla trascrizione di atti dello stato civile formati all’estero ed al procedimento di adozione.

Il caso è stato presentato in questa Rivista on-line nella nota “Gestation pour autrui: la prima richiesta di parere consultivo alla Cedu dell’11 ottobre scorso, alla quale si fa rinvio.

Nel parere pubblicato il 10 aprile, la Corte ha ritenuto che, nella situazione in cui un bambino è nato all'estero attraverso un accordo di maternità surrogata gestazionale ed è stato concepito usando i gameti del padre designato e un donatore di terze parti, e dove la relazione legale genitore-figlio con il padre designato è stata riconosciuta nel diritto nazionale:

1. Il diritto del bambino al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione richiede che la legislazione nazionale preveda la possibilità di riconoscere una relazione genitore-figlio con la madre designata, indicata nel certificato di nascita legalmente emesso all'estero come «Madre legale»;

2. il diritto del bambino al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione non richiede che tale riconoscimento assuma la forma necessaria di iscrizione nel registro delle nascite, matrimoni e decessi dei dati del certificato di nascita legalmente emesso all'estero; un altro mezzo, come l'adozione del bambino da parte della madre designata, può essere utilizzato a condizione che la procedura stabilita dalla legislazione nazionale garantisca che possa essere attuata tempestivamente ed efficacemente, nel rispetto dell'interesse superiore del bambino.

La Cedu ha dunque stabilito che il diritto del bambino ad avere entrambi i genitori è più forte del divieto della maternità surrogata; restano peraltro rimesse alla discrezionalità degli Stati le modalità – tra quelle indicate − per il soddisfacimento di tale diritto, con la trascrizione sui registri dello stato civile o con la previsione dell’adozione.

Sul procedimento giurisdizionale, si rinvia alla nota in questa Rivista on-lineIl Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione Edu è pronto per entrare in vigore” del 2 maggio 2018 e ai documenti qui allegati, documenti ufficiali pubblicati sul sito della Corte.

Si ricorda infine, che la mancata ratifica del protocollo addizionale da parte dell’Italia, se preclude – a giudizio di alcuni − l’attivabilità del meccanismo consultivo da parte dei giudici italiani, non esclude la astratta rilevanza del parere verso tutti i Paesi membri, ancorché si tratti sempre, è bene precisarlo, di parere non vincolante.

02/05/2019
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