Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Immigrazione: non servono riforme al buio

di Simona De Napoli
Avvocato del Foro di Bari
Considerazioni sul progetto governativo di riforma processuale in materia di protezione internazionale ed immigrazione

Il “Sole 24 Ore” del 14 luglio 2016 dà notizia dell'ennesimo progetto governativo di riforma processuale in materia di protezione internazionale ed immigrazione. I dettagli non sono noti, ma è verosimile che la sostanza del futuro ddl non si discosterà molto dalle linee esposte dal Ministro Orlando nella seduta del 21 giugno 2016 della Commissione monocamerale di inchiesta sul trattamento e la gestione dei migranti e sull'impegno delle risorse pubbliche, al cui resoconto stenografico conviene fare riferimento.

Un dato emerge subito dal resoconto: mentre si conoscono i numeri crescenti delle domande di asilo proposte alle Commissioni territoriali e le correlate percentuali di accoglimento e diniego, i dati delle controversie giudiziarie sull'asilo non sono noti, tranne che per la tendenza all'incremento esponenziale delle controversie risultante da una tabella “basata sulle rilevazioni a campione dei principali tribunali italiani”.

Addirittura, quando il deputato Rondini (Lega Nord) chiede dati più precisi, il Ministro risponde riservandosi di “fare avere i numeri richiesti dall'on. Rondini nel dettaglio, sapendo già che in alcuni casi la dimensione è solo quella del campione dato da un certo numero di Tribunali”. Ma quale valida modifica delle normative è possibile se non si dispone dei dati del contenzioso? Dati che per il Ministro si avranno sempre e solo a campione.

Non può dirsi poi che gli uffici ministeriali di supporto siano sempre consapevoli delle questioni trattate, se si considera che l'on. Orlando da un lato rivendica al recente d.lgs. 142/15 l'estensione del rito sommario di cognizione alle procedure di protezione internazionale (invero regolate dal rito sommario sin dal 2011), e dall'altro, pochi paragrafi dopo, annuncia il progetto di sottrarre tali procedure al rito sommario per riportarle nell'alveo della volontaria giurisdizione.

Né si comprende in che modo il Ministero possa “impartire specifiche istruzioni agli uffici giudiziari al fine di rendere omogeneo il procedimento su tutto il territorio nazionale”, o se le istituende sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini della UE assorbirebbero tutte le competenze, oggi irrazionalmente divise (come sottolinea il deputato Brescia di M5S) tra giudice di pace, giudice ordinario e giudice amministrativo.

Certo è che con la creazione ex abrupto di queste sezioni, in un contesto culturale nel quale buona parte della magistratura e dell'avvocatura sono ancora poco consapevoli dell'importanza e della complessità anche giuridica della materia, si rischierebbe facilmente di avere, al di là delle intenzioni, una sorta di uffici-ghetto, carenti di sufficienti risorse materiali e professionali.

Per non parlare del progettato radicamento delle sezioni in sole dodici sedi distrettuali, con uno svuotamento del principio del giudice naturale che molto inciderebbe sull'attività dei difensori, già ostacolati in tanti modi nel rapporto professionale con i propri assistiti (si pensi solo ai frequenti trasferimenti dei richiedenti asilo da una regione d'Italia all’altra durante la pendenza del giudizio, che comprimono enormemente il diritto di difesa precludendo sia la comparizione davanti al giudice naturale per l'intervista sia ancor più la possibilità di conferire liberamente con il proprio avvocato).

Ancor più preoccupante, se possibile, è l'intenzione di rendere l'istruttoria delle cause di protezione, e persino l'udienza per la loro trattazione, una mera eventualità, magari surrogabile con espedienti costosi e farraginosi quali le videoregistrazioni delle audizioni davanti alle Commissioni e le videoconferenze (come per i pentiti di mafia?) per le procedure di convalida dei trattenimento nei CIE.

Come se il giudice che volesse visionare quelle videoregistrazioni lo potesse fare da solo nel chiuso della propria stanza, in violazione del divieto di scienza privata, anziché in contraddittorio con le parti. Ma poi, perché mai lo Stato deve spendere tanto denaro per videoregistrazioni e collegamenti audiovisivi quando non riesce ad assicurare servizi efficienti di interpreti, ancor oggi pagati con gli importi ridicoli dei non aggiornati onorari a vacazione?

Colpisce poi che, a fronte della differente valutazione dell'operato delle Commissioni rispetto a quello dei giudici (più affidabili le prime per i commissari di Lega e FI-PDL, Rondini e Ravetto; più affidabili i secondi per i commissari di M5S e Pd, Brescia e Carnevali), che non richiedeva certo di “schierarsi” ma di cercare di individuare le ragioni dei frequenti ribaltamenti delle decisioni (Ravetto), il Ministro non abbia modo di rispondere.

Ed allora, prima di intraprendere le ennesime riforme processuali – comprendenti persino l'abolizione nelle cause di protezione dell'appello, garanzia indispensabile per tutti che bene ha funzionato e funziona -, i decisori politici bene potrebbero utilizzare le modeste risorse disponibili non già per videoregistrazioni e collegamenti audiovisivi o per creare tribunali specializzati (speciali?), ma per assumere personale adeguato, per retribuire bene gli interpreti, per la raccolta organica e ragionata dei dati statistici del contenzioso. E magari, sia detto sommessamente, potrebbero persino chiedere all'Avvocatura la sua opinione.

 

21/07/2016
Altri articoli di Simona De Napoli
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Tre domande sui Paesi sicuri

Il contributo esamina tre problemi che si pongono avanti alla commissione territoriale e al giudice in ipotesi di manifesta infondatezza per chi viene da un Paese di origine sicuro. In particolare, ci si interroga se sia necessaria una procedura accelerata ai fini della dichiarazione di manifesta infondatezza; che valutazione debba farsi delle allegazioni del richiedente asilo ai fini della manifesta infondatezza; che valutazioni siano possibili quando oggetto del giudizio non sia il ribaltamento della presunzione, ma la sua contestazione.

22/09/2023
Le nuove procedure accelerate di frontiera. Quali prospettive in un’ottica di genere?

L’art. 7-bis dl n. 20/2023 interviene, fra l’altro, sulle procedure accelerate di frontiera e in particolare sui presupposti e i termini per la loro applicazione, prevedendo anche una nuova ipotesi di trattenimento, direttamente ricollegata allo svolgimento delle procedure accelerate di frontiera, a cui consegue una specifica procedura di impugnazione del provvedimento adottato dalla commissione territoriale. 
Il presente contributo intende soffermarsi su alcuni profili di criticità delle nuove norme e offrire altresì una riflessione in un’ottica di genere che, abbracciando con lo sguardo non solo le donne ma anche gli uomini migranti, aiuti a riflettere sulle conseguenze di un approccio del legislatore stereotipato e categorizzante.

15/09/2023
La protezione dei cittadini stranieri provenienti da c.d. Paesi sicuri in seguito alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023

Il contributo affronta il tema delle principali caratteristiche del procedimento e delle garanzie previste, dal legislatore europeo e nazionale, per l’esame delle domande di protezione dei cittadini provenienti da paesi designati di origine sicuri, con particolare riferimento alle modifiche in tema di procedure accelerate introdotte dal d.l. n. 20 del 2023 ed al nuovo decreto interministeriale contenente l’elenco dei detti paesi. 

03/07/2023
I fondamenti unionali e costituzionali della protezione complementare e la protezione speciale direttamente fondata sugli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato

Pubblichiamo il testo dell’intervento svolto al seminario organizzato da Questione Giustizia il 22 febbraio 2023, per esaminare in un’ottica interdisciplinare le novità portate dal DL n. 130/2020 rispetto all’istituto previgente della protezione umanitaria (disponibile qui). In particolare, il contributo riguarda da un lato i fondamenti unionali e costituzionali della protezione complementare, e dall’altro le forme di riconoscimento della protezione speciale direttamente attuative degli obblighi costituzionali ed internazionali dello stato. Oggi il D.L. n.20 del 10 marzo 2023 – cosiddetto decreto Cutro - convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023, ha modificato significativamente la disciplina della protezione complementare in Italia, ma le riflessioni svolte in quell’incontro rivestono un pregnante significato anche nell’attuale quadro normativo.

28/06/2023
La bestia tentacolare

Forme, tempi e luoghi del trattenimento degli stranieri in Italia

21/06/2023
La sentenza J.A. c. Italia condanna l’Italia per la gestione dell’immigrazione

Un Panel esperto ed autorevole di giudici europei condanna l’Italia per la detenzione nello "hotspot" di Lampedusa di alcuni migranti -giunti su barconi dalla Tunisia- e la loro espulsione dall'Italia e rimpatrio forzato in Tunisia.

16/06/2023
La convivenza tra cittadini europei e stranieri: l'irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica

Il contributo commenta quattro recenti ordinanze di tre Tribunali di merito del Sud Italia in tema di contratto di convivenza tra cittadini italiani e cittadini stranieri in condizione di irregolarità nel soggiorno. I giudici sviluppano un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, e incentrata sulla tutela dei rapporti affettivi e familiari tra le persone, che riconosce che ai fini dell’iscrizione anagrafica, quale presupposto per la registrazione del contratto di convivenza, non è necessario il previo possesso di un valido permesso di soggiorno.

05/06/2023
L’eccedenza del diritto di asilo costituzionale: il diritto di migrare in nome del «pieno sviluppo della persona»

Sommario. 1. Necropolitica e guerra ai migranti; 2. Le potenzialità del diritto di asilo: argomenti contro la distinzione fra migranti economici e richiedenti asilo; 2.1. Il dato testuale: l’art. 10, c. 3, Cost.: libertà democratiche ed effettività; 2.2. Il principio di non-refoulement e il divieto di trattamenti inumani o degradanti; 2.3. Diritti universali, uguaglianza e solidarietà: il «pieno sviluppo della persona umana» nella comunità mondiale di «pace e giustizia»; 3. Diritto di migrare, emancipazione e trasformazione

11/05/2023