Leggi e istituzioni - pagina 24
La Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi ha suggerito, riprendendo precedenti proposte, di introdurre un procedimento incidentale di controllo del giudice sulla tempestività delle iscrizioni delle notizie di reato, potenzialmente gravido di effetti sulle acquisizioni realizzate nelle indagini preliminari. L’articolo lancia un warning sulla soluzione proposta e sugli effetti indesiderati che ne potrebbero derivare: riprenderà vigore la teorica dell’iscrizione come “atto dovuto” subito, sempre e comunque?
I diritti non stanno nel processo come i prodotti a vista sugli scaffali di un supermercato: bisogna cercarli. Il giudice di merito del lavoro ha il dovere di compiere ogni sforzo consentito, prima di alzare le spalle, a fronte di rivendicazioni portate da un’utenza che la precarizzazione strutturale e la crisi economica hanno ulteriormente indebolito.
Dei sei referendum sulla giustizia si parla molto. Ai toni enfatici e propagandistici dei proponenti fanno da contraltare i commenti generici, allusivi, tattici di politici di altri schieramenti. In entrambi i casi l’indifferenza al contenuto effettivo dei quesiti referendari regna sovrana. Non è un bene. Solo entrando nel merito si comprende quanto siano vuote le formule che parlano di “questi” referendum come pungolo, utile stimolo o messa in mora dell’esecutivo e del parlamento per una nuova politica della giustizia. Di qui l’esigenza di esaminare più da vicino le “domande” che si vogliono porre ai cittadini e di misurane il significato e l’impatto sulla giustizia del nostro Paese.
Muovendo dalla diffusa constatazione del “protagonismo” talora assunto oggi dal pubblico ministero, si passano in rassegna alcune delle riforme attualmente in discussione concernenti poteri e posizione dell’organo inquirente (contenute principalmente nel ddl AC n. 2345 e nelle proposte di emendamento formulate dalla Commissione Lattanzi). Le riforme più significative sono quelle concernenti le indagini preliminari, i criteri di esercizio dell’azione penale e l’annoso tema della separazione delle carriere. Evidenziata l’indubbia difficoltà di trovare soluzioni che siano insieme efficaci ed equilibrate, si conclude con un richiamo all’esigenza, che non può più essere né utopistica né rituale, di un rafforzamento dei doveri deontologici del magistrato inquirente.
Un tempo l’esigenza della responsabilità del pubblico ministero aveva una risposta circolare: il pubblico ministero risponde a se stesso perché indipendente e vincolato alla obbligatorietà dell’azione. Ma la realtà dimostra che l’obbligatorietà dell’azione penale copre solo una parte dell’agire del pubblico ministero. Di qui l’esigenza di una attenta riflessione sugli spazi di discrezionalità del pubblico ministero e sui meccanismi istituzionali attraverso cui questi assume la responsabilità sociale, professionale ed istituzionale delle scelte che l’ordinamento gli chiede di compiere.
L’entità degli indennizzi erogati nel nostro Paese in conseguenza dell’applicazione dell’istituto dell’ingiusta detenzione costituisce argomento che viene spesso sollevato nell’ambito del dibattito sui costi della giustizia e rappresenta un aspetto meritevole di idoneo approfondimento, intrecciandosi inevitabilmente alla delicata materia dell’uso e dell’abuso dell’istituto della custodia cautelare.
Il ruolo del pubblico ministero e il tasso di discrezionalità della sua azione istituzionale sono in crescita sia nei Paesi nei quali la discrezionalità è un tratto tipico del sistema di giustizia penale sia negli ordinamenti caratterizzati dal principio di legalità e dalla regola dell’obbligatorietà dell’azione penale. Parallelamente si assiste a un progressivo avvicinamento tra una “discrezionalità” esercitata secondo linee-guida uniformi e una “obbligatorietà” temperata e realistica. Invece di barricarsi dietro il fragile schermo di una astratta concezione dell’obbligatorietà è meglio confrontarsi con la realtà. Nella quale la legittimazione dell’azione del pubblico ministero risiede in un esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti indipendente da ogni indebita influenza esterna e armonico con i principi e le regole dello Stato democratico di diritto. Vanno perciò esaminati e discussi gli elementi portanti dell’architettura istituzionale nella quale il pubblico ministero deve correttamente esercitare la sua discrezionalità: il primato delle autorità democratiche nella determinazione di criteri di priorità dell’azione penale; un più netto confine del giudiziario rispetto alla politica e all’amministrazione; l’accettazione di una piena responsabilità sociale e culturale per le scelte compiute; il raccordo dell’ufficio del pubblico ministero con le comunità e le istituzioni locali.
Esprimendosi sulla natura degli emolumenti spettanti lavoratori in caso di inadempimento datoriale agli ordini giudiziali, la Corte di appello di Trento spinge a riflettere sull’inapplicabilità dell’art. 614 bis cpc al processo del lavoro
Gli autori svolgono una accurata analisi dell’esperienza francese di formazione degli auditeurs de justice presso l’Ecole Nationale de la Magistrature. Un modello dal quale si possono trarre utili indicazioni per la riorganizzazione del tirocinio dei MOT affidato alla Scuola Superiore della Magistratura.
Nel commentare l’ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale in tema di ergastolo ostativo, l’autore ripercorre i sentieri della Corti nazionali e sovranazionali, procede a una ricca anatomia della decisione, scrutina le soluzioni sinora messe in campo dal legislatore e dà conto del lavoro, compiuto e da compiere, dei magistrati di sorveglianza.
Un giudizio sull’ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale che mette in luce, oltre ai profili positivi, alcuni rischi. Uno più di tutti: quello di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.
Considerazioni a margine del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Il trattamento del paziente psichiatrico autore di reato resta perennemente in bilico tra pena e misura di sicurezza, tra l’emergenza psichiatrica nelle strutture carcerarie e l’inadeguatezza di quelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) che, caricate dell’onere di “superare definitivamente” gli ospedali psichiatrici giudiziari, sembrano ancora, dopo dieci anni dalla loro istituzione, impantanate a metà del guado, in attesa di una riforma organica che le traghetti sull’altra sponda.
Al fine di consentirne il reinserimento sociale e di sottrare loro ed i familiari a rappresaglie spesso sanguinose , ai collaboratori di giustizia vengono attribuite nuove generalità. Ma su tali generalità vengono poi trasferite le risultanze del casellario giudiziario e del centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'Interno. Con l’effetto di ostacolare le ricerche di lavoro dei collaboratori e di esporli, in caso di ordinari controlli di polizia, ad accertamenti rivelatori della loro precedente identità. Di qui l’esigenza di individuare nuove soluzioni, anche valorizzando nella prassi norme già introdotte a tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione.
Ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, emerge l’urgenza di una disciplina univoca che garantisca, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, il diritto all’istruzione degli studenti sordi e ipoacusici
Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) i problemi di fondo della giustizia italiana non sono affrontati in modo sistemico. Ma gli elementi positivi del Piano - se accompagnati da interventi strutturali e collocati nell’ambito di una organica visione – possono favorire il necessario processo di trasformazione della giurisdizione.
Per affrontare le complesse e importanti sfide poste dall’ avvio della Procura Europea, occorre collocare il rapporto di collaborazione reciproca con le Procure nazionali in una prospettiva di mutua cooperazione, istituzionale ed operativa, quotidianamente proiettata verso la condivisione delle analisi dei fenomeni criminali, la definizione di comuni strategie operative e la razionale gestione delle risorse disponibili.
Nel corso della sua terza riunione plenaria, il 15-17 Dicembre 2020, il Comitato Ad hoc sull’intelligenza artificiale del Consiglio d’Europa (CAHAI) ha adottato all’unanimità lo studio di fattibilità di un quadro normativo sulla concezione, lo sviluppo e l’applicazione dell’intelligenza artificiale (IA) fondato sulle norme del Consiglio d’Europa in materia di diritti dell’Uomo, democrazia e stato di diritto, così realizzando un compito primario del suo mandato. Lo studio di fattibilità espone le ragioni della necessità di un tale quadro normativo (I), iniziando al contempo una riflessione sui suoi elementi costitutivi (II), che il CAHAI si propone di affinare nel 2021, in vista della presentazione delle sue conclusioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Tale istanza prenderà la decisione finale sullo strumento giuridico internazionale che sarà elaborato a partire dal 2022: tra le diverse opzioni possibili, quella di un trattato internazionale (III).
Il ruolo del pubblico ministero richiede nell’attuale fase storica una riflessione serena e sincera per la necessità di comprendere in che misura lo statuto normativo che ne descrive le funzioni trovi una effettiva coerente interpretazione nella sua non facile declinazione pratica. L’estrema delicatezza delle funzioni conferite al pubblico ministero esige, nell’attuale assetto ordinamentale, una costante rendicontazione del proprio operato, almeno nei settori più sensibili, con una valutazione dei risultati conseguiti e una riflessione su eventuali scelte erroneamente compiute.
La congiuntura pandemica non sia l’occasione per mettere in discussione i fondamenti del concorso in magistratura. Adattare il necessario è inevitabile, senza trascurare cautela e dialogo
Le cause civili pendenti e l’arretrato civile, nei Tribunali e nelle Corti d'Appello
Le norme dettate in materia di obbligo vaccinale dall’art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, rappresentano l’intervento politico, da molti auspicato, che scioglie il dilemma, dibattuto lungamente in questi mesi in ambito giuslavoristico, a proposito dell’impatto della profilassi vaccinale all’interno del settore sanitario socio assistenziale. In questa sede, si analizzeranno l’individuazione dei soggetti destinatari dell’obbligo e il rilievo sistematico che l’intervento del d.l. assume rispetto al TU n. 81/2008.
Dopo l’assassinio di Samuel Paty, il tempo delle discussioni e dei dibattiti ha dapprima subito una sospensione, lasciando spazio al raccoglimento. Ormai, anche se l’emozione rimane, sono molte le domande da farsi, partendo da una necessaria contestualizzazione fattuale e storica per soffermarsi poi sugli aspetti giuridici ed etici.
Il 1 giugno 2021 la Procura Europea inizierà la propria attività. Chi sono e come sono selezionati i procuratori europei? Quali funzioni svolgono? Come si armonizzano l’ordinamento interno e quello europeo? L’articolo ci aiuta a muoversi in questa nuova realtà.
Per fronteggiare la pandemia l’Unione ha messo in campo strumenti eccezionali di sostegno agli stati in difficoltà come lo Sure e il Recovery Plan, che consentono di finanziare progetti a largo raggio a carattere sociale; parte degli aiuti saranno a fondo perduto ed in proporzione dei danni ricevuti. Si prefigura una sorta di debito comune europeo e l’Unione in parte ricorre a “risorse proprie”; ad utilizzare i fondi saranno solo gli Stati che rispettino la rule of law. A ciò si aggiungono le numerose azioni per attuare il Pilastro sociale europeo, come indicato in dettaglio dall’Action Plan della Commissione europea. Siamo vicini a quel cambio di passo nelle politiche sociali che si attendeva da tempo e che la Presidente Ursula von der Leyen ha annunciato nel suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione? E’ presto per dirlo ma la società civile continentale dovrebbe “prendere sul serio” questi segnali e mobilitarsi per una riforma democratica e sociale dei Trattati; senza questa spinta costruttiva e partecipativa si rischia che tutto sia cambiato (nell’emergenza) perché tutto resti uguale.
La riforma della dirigenza giudiziaria operata nel 2006-2007, nel prevedere un sistema di progressione in carriera meritocratico, ha innescato una deriva carrieristica nella magistratura che, coniugandosi alla crisi dell’istituzione consiliare, ha portato ad una grave delegittimazione della categoria. Non è con il ritorno all’anzianità senza demerito che può però restituirsi credibilità alla Magistratura e al Consiglio Superiore. Occorre un’attenta revisione tanto dei criteri selettivi, basati su fasce di anzianità, su esperienze giurisdizionali effettive quanto delle procedure di conferimento, assicurando maggiore trasparenza, coerenza degli obiettivi della procedura selettiva e dipanando alcune ambiguità del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria. Solo in questo modo è possibile assicurare che il Consiglio riesca a designare presidenti e procuratori che coniughino capacità organizzative specifiche e una robusta esperienza giurisdizionale generale e specialistica idonee ad assicurare un servizio giustizia qualitativamente e quantitativamente soddisfacente.
Il recentissimo decreto legge Draghi introduce, adattandola alle operazioni di somministrazione dei vaccini anti-Covid, una scriminante analoga – ma non identica - a quella introdotta, nel 2017, dalla legge Gelli Bianco nell’ambito di una disciplina delle ipotesi di colpa medica che resta oggetto di molte critiche dei professionisti della sanità. E’ un dato positivo, ma per rispondere alle comprensibili preoccupazioni di medici ed infermieri occorre anche ricercare nuove soluzioni sul terreno del procedimento penale, prevedendo una prima linea di tutela dell’interesse collettivo del personale sanitario.
Nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo è stata sottolineata l’importanza delle ADR nel quadro complessivo della giustizia civile. Un particolare rilievo è stato attribuito alla mediazione e, nel suo ambito, alla mediazione demandata. Ma, affinché tali strumenti possano porsi davvero quali sedi complementari e coesistenziali rispetto alla giurisdizione, è necessaria una serie di interventi, tutti realizzabili nell’immediato o nel breve periodo, idonei ad assicurarne il migliore e più efficace funzionamento.