Pena agìta e pena subìta. Il modello del delitto riparato
Pubblichiamo qui lo scritto di Massimo Donini dedicato agli Studi in onore di Lucio Monaco
Pubblichiamo, per il suo valore in termini di controllo sulla discrezionalità legislativa in materia di dosimetria della pena, la sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale
Un dialogo con i passaggi più significativi di G. Fiandaca, Punizione, Bologna, 2024. Un “piccolo libro” prezioso, un itinerario dialettico e mai dogmatico attraverso le forme e le ideologie della pena, che giunge sino alla contemporanea crisi di legittimità del diritto penale e alle domande suscitate dai modelli alternativi alla punizione
Le conseguenze di un’inattesa interpretazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, comma 3, c.p., nella parte in cui condizionava – con previsione generale e astratta – l’esito del giudizio di bilanciamento tra alcune aggravanti e alcune attenuanti, la Corte costituzionale ha sviluppato interessanti notazioni sul tema della discrezionalità giudiziale e sul suo responsabile esercizio.
L’entrata in vigore della riforma del sistema penale ha fatto gridare molti operatori alla catastrofe. Ma – posto che non stiamo lasciando alle nostre spalle il migliore dei mondi possibili – è forse il caso di accettare che questa riforma è quella che – alle condizioni date – era possibile realizzare. Il disegno riformatore – pur tra luci e ombre – fa intravedere una qualche possibilità di superamento di alcune delle disfunzioni del sistema penale previgente. Il compito di risolvere le criticità e, soprattutto, di valorizzare gli aspetti positivi della riforma è ora consegnato a operatori ed interpreti; ma non solo: è auspicabile che tutte le istituzioni pubbliche e il mondo del cd. "privato sociale" si sentano coinvolti nell’opera di inclusione sociale che è tra i tratti più caratterizzanti della riforma.