Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Giudice predibattimentale e giudice del dibattimento: quali rimedi in caso di mancata osservanza della regola della diversità del giudice? La parola alla Consulta

di Andrea Natale
giudice del Tribunale di Torino

Pubblichiamo un’interessante ordinanza, con la quale il Tribunale di Siena ha sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa alla prosecuzione del giudizio dibattimentale, successivamente alla celebrazione dell’udienza di comparizione predibattimentale disciplinata dagli artt. 554-bis e ss. c.p.p.

Come è noto, in caso di mancata definizione del giudizio all’udienza di comparizione predibattimentale (con scelta di riti alternativi o con emissione della sentenza di non luogo a procedere per prognosi negativa in relazione alla ragionevole prognosi di condanna), il giudice deve fissare udienza per la prosecuzione del giudizio davanti ad un giudice diverso (art. 554-ter, comma 3, c.p.p.).

Come prevedibile, le scoperture degli organici non sempre consentono di rispettare la previsione dettata dal codice di rito, soprattutto negli uffici di piccole dimensioni.  

È quanto avvenuto al Tribunale di Siena: il giudice dell’udienza predibattimentale ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti ad un giudice diverso. Tuttavia, la temporanea indisponibilità del giudice designato (il giudice diverso) ha reso necessaria l’adozione di un provvedimento di supplenza da parte del Presidente del Tribunale, che ha assegnato al giudice supplente l’intero ruolo del giudice in origine designato.

Sennonché, il giudice individuato come supplente del giudice originariamente designato era proprio il giudice che aveva già celebrato l’udienza predibattimentale; ossia proprio il giudice che, dopo avere avuto accesso agli atti del fascicolo del pubblico ministero, aveva formulato la «ragionevole previsione di condanna» che aveva giustificato la prosecuzione del giudizio davanti al giudice diverso.

In tale situazione, il Tribunale di Siena – consapevole di non potersi qualificare «giudice diverso» rispetto al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale – ha individuato una lacuna nell’ordinamento, non rinvenendo rimedi processuali per rispettare la previsione codicistica.

In questa prospettiva, il Tribunale di Siena, dopo avere rilevato che in simili casi non può entrare in gioco lo strumento dell’astensione, ha evidenziato che il giudice del “predibattimento” è giudice che ha compiuto una valutazione “di merito” sulla consistenza dell’ipotesi d’accusa; una situazione che, in qualche modo, ne pregiudica la terzietà, con possibile lesione per il diritto di difesa. In altri termini, la situazione è sostanzialmente sovrapponibile a quella che si registra nella sequenza procedimentale che si determina tra GUP e giudice dibattimentale.

Sennonché, mentre il codice di rito codifica esplicitamente un’ipotesi di incompatibilità tra giudice dell’udienza preliminare e giudice dibattimentale (art. 34, comma 2, c.p.p.), analoga previsione di incompatibilità non si rinviene per la sequenza procedimentale che si innesca tra udienza di comparizione predibattimentale e udienza dibattimentale.

La lacuna è probabilmente legata al fatto che la legge delega non attribuiva il potere di introdurre ipotesi di incompatibilità; lacuna che il legislatore delegato non ha ritenuto di poter sanare usando i poteri di coordinamento previsti dall’art. 1, comma 3, legge n. 134/21;  lacuna che, a sua volta, il Tribunale di Siena ha ritenuto di non poter colmare in via analogica, ritenendo doveroso investire della questione la Corte costituzionale, sollecitando l’emissione di una sentenza additiva che intervenga sul testo dell’art. 34 c.p.p..

I parametri costituzionali evocati nell’ordinanza di rimessione sono quelli ordinariamente evocati nella giurisprudenza costituzionale stratificatasi sull’art. 34 c.p.p.: il principio di ragionevolezza (in relazione alla analoga situazione prevista per il GUP, diversamente regolata); il diritto di difesa (art. 24, co. 2, Cost.), il diritto al giusto processo, davanti ad un giudice terzo e imparziale (in quanto “non pregiudicato” da decisioni assunte in fasi pregresse; art. 111, co. 2, Cost.); oltre a tali parametri, nell’ordinanza ci si diffonde anche sulla lesione dell’art. 117, comma 1, Cost., valorizzando come parametri l’art. 6, § 1, Conv. Edu (fair trial) e l’art. 14, § 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966.

01/03/2024
Altri articoli di Andrea Natale
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
L’interrogatorio preventivo e il G.I.P. collegiale di cui alla legge 9.8.2024 n. 114

Interrogatorio preventivo e gip collegiale: un’analisi delle lacune con cui sono stati introdotti e degli ampi spazi lasciati su più punti all’interpretazione e alle prassi, nel dinamismo delle indagini. Per l’interrogatorio preventivo, i primi punti condivisi dagli operatori nella sua prima applicazione, i possibili effetti del nuovo istituto sulle scelte processuali di pm difensori e sull’agenda e sul modo di lavorare del gip, per più profili chiamato dalla legge a scelte dai rilevanti effetti per il diritto di difesa, in concreto conformative dell’istituto. Per il gip collegiale, una prima analisi delle questioni processuali e ordinamentali non risolte che lo rendono allo stato istituto appena abbozzato. Per entrambe tali “storiche” novità per il processo penale, non per nulla introdotte con la stessa legge che cancella l’abuso d’ufficio e riscrive il traffico di influenze in senso restrittivo alla sua applicazione, emerge con chiarezza dalla disciplina che manca, e soprattutto da quella che c’è e non si è mancato invece di introdurre con precisione, su cosa vi sia stata fretta, interesse e quindi attenzione a legiferare e l’evidenza della potenzialità di due istituti di cui nessuno può in astratto contestare la natura garantista a divenire in concreto strumento di ulteriori diseguaglianze tra categorie di imputati nella sempre più ricercata costruzione di un più protetto statuto processuale innanzitutto, seppure non solo, per politici, amministratori, imprenditori, ceto medio delle professioni. 

29/05/2025
Le novità in tema di udienza preliminare e udienza predibattimentale

Il 15 aprile si e’ tenuta presso la Scuola Superiore della Magistratura  la relazione Le novità’ in tema di udienza preliminare e di udienza predibattimentale affidata alla dott.ssa Vincenza Maccora. La relazione si e’ svolta utilizzando, a supporto della illustrazione orale, le slides (tecnica sempre più spesso adottata  nei corsi) che di seguito pubblichiamo anche per i riferimenti statistici contenuti oltre che per i riferimenti giurisprudenziali più recenti.

20/05/2025