Anticipiamo qui il contributo di Elisabetta Lamarque destinato al numero di Questione Giustizia trimestrale dedicato alla giustizia costituzionale, di prossima pubblicazione.
I poteri del giudice comune nel rapporto con la Corte costituzionale e le Corti europee*
I poteri dei giudici comuni nella triangolazione con la Corte costituzionale e la Corte di Lussemburgo, da un lato, e con la stessa Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo, dall’altro lato, si modellano giocando sul filo del rasoio tra vincoli costituzionali puramente interni e vincoli, parimenti costituzionali, derivanti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea e alla Cedu. Lo scritto illustra lo stato attuale della giurisprudenza costituzionale e comune, che è comunque ancora alla ricerca di un punto di equilibrio.
Due recenti interventi, la sentenza n. 41/2021 della Corte costituzionale, e l’audizione alla Commissione Giustizia del Senato della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, offrono lo spunto per una ricognizione dei temi che più da vicino riguardano la stessa collocazione istituzionale della magistratura onoraria, tra le funzioni di supporto alla magistratura ordinaria, con l’inserimento nell’ufficio per il processo, come delineato dalla riforma Orlando, e l’assunzione di un ruolo autonomo nell’amministrazione diretta della giustizia. Senza dimenticare il percorso che si sta svolgendo per il riconoscimento di tutele che discendono dall’attribuzione al magistrato onorario della qualità di “lavoratore”, come desunta dal diritto eurounitario.
L'editoriale al numero 4/2020 di Questione Giustizia trimestrale, dedicato alla giustizia costituzionale
I ricordi del presidente emerito sui nove anni vissuti alla Corte, dipinta nelle pieghe più vivide del suo operato, si intrecciano a una riflessione più ampia sul ruolo del Giudice costituzionale nei suoi rapporti con il Legislatore e le Corti internazionali.
L’utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti falsi, quale aggravante del reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, comporta un aumento di pena quintuplicata nel minimo e triplicata nel massimo rispetto alla fattispecie base, della cui legittimità dubita il Tribunale di Bologna, per violazione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena. Il che suggerisce di esplorare la legittimità delle elevate sanzioni pecuniarie previste per la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale e per i reati connessi all’esecuzione dei provvedimenti ablativi. Utili spunti di riflessione derivano anche dalla questione di legittimità della riserva geografica della scriminante umanitaria, ritenuta irrilevante dai giudici a quo.
Nel Paese, collocato tra l’Unione Europea e la Russia, è in atto una profonda crisi tra la Corte Costituzionale ed il resto delle Istituzioni democratiche. E’ il frutto avvelenato della tensione tra la vocazione europeista del Paese e la coalizione di forze oligarchiche, conservatrici e filorusse, ancora estremamente vitali in Ucraina.
Con la sentenza n. 278 del 23 dicembre 2020 la Corte costituzionale ha risposto ai dubbi da più parti avanzati sulla normativa che ha disposto la sospensione della prescrizione come effetto della sospensione dei termini processuali e del rinvio delle udienze durante il periodo di maggiore gravità della pandemia da Covid-19.
Accanto all’intrinseco interesse per le motivazioni con cui la Corte costituzionale ha dato conto della compatibilità delle norme scrutinate, nella vicenda emerge un altro profilo meritevole di attenzione. Il dissenso, reso pubblico dal giudice relatore, sulla soluzione adottata e la sua conseguente e fisiologica sostituzione per la redazione della sentenza ripropongono il tema della pubblicità delle opinioni dissenzienti.
L’alternativa tra attivismo e deferenza del giudice interessa il diritto, ma non si fonda su precise categorie giuridiche. Semmai, essa rimanda all’autointerpretazione del giudice, alla posizione istituzionale ch’egli si riconosce e al tipo di rapporto ch’egli concepisce fra interpretazione e testo. In questa prospettiva, presenta criticità insormontabili la dottrina secondo la quale al giudice sarebbe consentito (e addirittura richiesto) assicurare la giustizia del caso singolo più che la corretta applicazione della legge. Resta però fermo il potere-dovere del giudice di adire la Corte costituzionale laddove tale applicazione producesse risultati illegittimi.
Il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo è stato cancellato dalla sentenza n. 186 del 2020 della Corte costituzionale. La disciplina annullata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in ragione della sua «intrinseca irrazionalità» in relazione ai suoi stessi fini: una decisione importante, anche per il riflesso conformativo che esercita sul successivo esercizio dell’attività legislativa e amministrativa in materia di disciplina delle condizioni di soggiorno e di residenza degli stranieri.
Nella rubrica Controvento del 25 novembre scorso, la Rivista aveva chiesto ai candidati all’elezione a giudice costituzionale di rispondere ad alcune sollecitazioni su temi ritenuti significativi. Hanno risposto Adelaide Amendola, Giorgio Fidelbo, Luigi Salvato, Maria Rosaria San Giorgio, che ringraziamo vivamente. Pubblichiamo di seguito il testo del Controvento e i quattro interventi ricevuti.