L’ordinanza n. 24/2017, con cui la Consulta ha chiesto alla Corte di giustizia di meglio chiarire senso e contenuti della regola disegnata dalla “sentenza Taricco”, è un capolavoro d’illusionismo percettivo: giacché costella di pacificanti trompes l’oeil la cruda immagine di orizzonti conflittuali. Un provvedimento-caleidoscopio, insomma, che formalmente propone all’interprete europeo, cui riconosce un ruolo costituente, una nuova e partecipata gestione dei controlimiti, ma che, sostanzialmente, annulla il margine di manovra dell’interlocutore: indicando nitidamente la sola replica destinata essere accettata-introiettata. Nel concludere la sua magistrale tela, la Corte costituzionale non perde l’occasione di ribadire l’indissolubile liaison fra legge parlamentare nazionale e giustizia penale, e di rammentare una volta in più l’allergia dei sistemi continentali al paradigma della giurisprudenza-fonte: specie là dove implichi effetti peggiorativi, e quale che sia il versante – sostanziale oppure processuale – interessato da quegli effetti
Sweetening the pill. Il caso Taricco e l'illusionismo prospettico della Consulta
La Corte di Lussemburgo ha accertato con la sentenza in commento che, in relazione al sistema vigente di assunzioni a tempo determinato del personale ATA della scuola, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Nelle conclusioni presentate ieri nella causa Case C‑17/25, LS ed altri c. Società Cattolica di Assicurazione SpA ed altri, l’AG Emiliou frena sull’estensione delle deroghe all’autorità del giudicato per effetto del diritto comunitario
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la pronuncia in epigrafe, resa a seguito del rinvio della Cassazione italiana, ammette il rilievo da parte del consumatore della nullità di clausole contrattuali abusive anche dopo (e nonostante) la formazione di giudicato interno contrastante.
Dopo aver fatto cenno all’evoluzione normativa del contratto di somministrazione in Italia, il contributo si concentra sull’istituto dello staff leasing, evidenziando il posizionamento della giurisprudenza nazionale, con particolare riferimento alle tre ordinanze di rinvio pregiudiziale, tentando poi di ipotizzare, in luce del diritto europeo, la possibile “risposta” della Corte di Giustizia
Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Lussemburgo nei primi tre trimestri del 2025