L’ordinanza n. 24/2017, con cui la Consulta ha chiesto alla Corte di giustizia di meglio chiarire senso e contenuti della regola disegnata dalla “sentenza Taricco”, è un capolavoro d’illusionismo percettivo: giacché costella di pacificanti trompes l’oeil la cruda immagine di orizzonti conflittuali. Un provvedimento-caleidoscopio, insomma, che formalmente propone all’interprete europeo, cui riconosce un ruolo costituente, una nuova e partecipata gestione dei controlimiti, ma che, sostanzialmente, annulla il margine di manovra dell’interlocutore: indicando nitidamente la sola replica destinata essere accettata-introiettata. Nel concludere la sua magistrale tela, la Corte costituzionale non perde l’occasione di ribadire l’indissolubile liaison fra legge parlamentare nazionale e giustizia penale, e di rammentare una volta in più l’allergia dei sistemi continentali al paradigma della giurisprudenza-fonte: specie là dove implichi effetti peggiorativi, e quale che sia il versante – sostanziale oppure processuale – interessato da quegli effetti
Sweetening the pill. Il caso Taricco e l'illusionismo prospettico della Consulta
La sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 aprile 2025, resa nella causa c-181/23 (Commissione europea c. Repubblica di Malta), costituisce un importante sviluppo giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Nella sentenza in questione la Corte di giustizia riafferma che, pur trattandosi di una competenza esclusiva degli Stati membri, l’attribuzione della cittadinanza nazionale deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione europea in quanto produttiva di effetti all’interno del suo ordinamento. Il principio del genuine link e il rispetto del principio di leale cooperazione impongono limiti funzionali all’autonomia statale al fine di evitare che pratiche, quali la concessione della cittadinanza in cambio di un corrispettivo economico che prescinde da ogni legame sostanziale con lo Stato membro, compromettano la coerenza, i valori e l’equilibrio del sistema giuridico dell’Unione europea. La pronuncia ribadisce così il carattere sostanziale della cittadinanza europea quale elemento costitutivo dello status individuale dei cittadini dell’Unione europea.
Con la sentenza n. 33 del 2025 prosegue il cammino della Corte verso il riconoscimento dei modelli familiari diversi da quello costituito da coppia eterosessuale coniugata, con attenzione rivolta al concreto incontro tra i diritti effettivi del minore e la libertà di autodeterminarsi dell’aspirante genitore
Il Giudice di Pace di Roma solleva dubbi di costituzionalità sui modi del trattenimento e il principio di eguaglianza
Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Lussemburgo nel terzo quadrimestre 2024
Prendendo spunto dalla decisione n. 41 del 2024 della Corte costituzionale, il contributo individua le ragioni normative a favore della estensione alla persona sottoposta alle indagini del diritto di rinunciare alla prescrizione del reato riconosciuto all’imputato dall’art. 157 comma 7 c.p., auspicando altresì una coerente rimeditazione del procedimento archiviativo, così da garantire l’esercizio di tale diritto.
Mentre negli stati privi di Costituzione il rapporto tra il giudice e la legge consiste nell’assoluta e incondizionata fedeltà del primo alla seconda, con la comparsa delle Costituzioni rigide mutano la struttura stessa del diritto e il ruolo istituzionale della giurisdizione: la legge, infatti, si subordina al progetto giuridico formulato nelle Carte costituzionali e il rapporto tra legge e giudice non è più di acritica e incondizionata soggezione del secondo alla prima, quale che ne sia il contenuto, ma diviene piuttosto soggezione del giudice anzitutto alla Costituzione e, così, alla legge solo se costituzionalmente valida. In uno stato costituzionale, allora, se di incondizionata fedeltà alla legge del giudice vuol parlarsi, lo si può fare soltanto rispetto alle leggi costituzionali, sulla cui base il giudice ha il dovere giuridico di valutare criticamente tutte le leggi che è chiamato ad applicare e, ove le ritenga in contrasto con la Costituzione, di sospenderne l’applicazione, investendo la Corte costituzionale del relativo giudizio.
Le più interessanti sentenze emesse nel secondo quadrimestre del 2024