L’ordinanza n. 24/2017, con cui la Consulta ha chiesto alla Corte di giustizia di meglio chiarire senso e contenuti della regola disegnata dalla “sentenza Taricco”, è un capolavoro d’illusionismo percettivo: giacché costella di pacificanti trompes l’oeil la cruda immagine di orizzonti conflittuali. Un provvedimento-caleidoscopio, insomma, che formalmente propone all’interprete europeo, cui riconosce un ruolo costituente, una nuova e partecipata gestione dei controlimiti, ma che, sostanzialmente, annulla il margine di manovra dell’interlocutore: indicando nitidamente la sola replica destinata essere accettata-introiettata. Nel concludere la sua magistrale tela, la Corte costituzionale non perde l’occasione di ribadire l’indissolubile liaison fra legge parlamentare nazionale e giustizia penale, e di rammentare una volta in più l’allergia dei sistemi continentali al paradigma della giurisprudenza-fonte: specie là dove implichi effetti peggiorativi, e quale che sia il versante – sostanziale oppure processuale – interessato da quegli effetti
Sweetening the pill. Il caso Taricco e l'illusionismo prospettico della Consulta
È stata rimessa alle sezioni unite della Corte di cassazione, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, la questione del decreto ingiuntivo non opposto e in violazione del diritto dell’Unione europea: il caso offre l’occasione per uno sguardo più approfondito sul tema dell’integrazione degli ordinamenti.
Per il giorno 19 gennaio 2023 è prevista la presentazione delle conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott in cinque procedimenti riuniti (C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328-21), avviati davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) da cinque rinvii pregiudiziali di giudici italiani riguardanti l’interpretazione del Regolamento Dublino III. L’articolo analizza le questioni sottoposte all’esame della Corte che vanno al cuore del ruolo del giudice nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione e il rafforzamento della Rule of Law nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.
La Corte Costituzionale ha “fischiato un fallo grave” nella normativa sulle REMS, avviando l’inizio dei tempi supplementari entro cui portare a compimento la riforma che ha abolito gli OPG. Bisogna completare questo percorso con uno sforzo di concretezza e mettere al centro la salute mentale nella sua complessità.
Dalla Francia all’Italia, la traccia per una strada comune in Europa
Una prima analisi delle disposizioni del decreto-legge 162/2022 in materia di ergastolo ostativo. Superarlo effettivamente sarà un compito dell’interprete.
Sommario: 1. Introduzione – 2. La disciplina esistente fino alla prima dichiarazione di incostituzionalità – 3. Le decisioni delle Corti europee – 4. Le precedenti sentenze della Corte costituzionale italiana – 5. La sentenza della Corte costituzionale del 2022 – 5.1. «Il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato». Condivisibilità del principio e regole di contorno – 5.2. È «fatto salvo l’accordo (... dei genitori di) attribuire (al figlio) il cognome di uno di loro soltanto». Accordo dei genitori versus identità del figlio
La sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale ha posto fine all’inerzia del legislatore espungendo definitivamente dall’ordinamento giuridico l’automatismo del patronimico e dunque introducendo la regola dell’assunzione da parte del figlio dei cognomi dei genitori nell’ordine dai medesimi concordato e fatto salvo l’accordo per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Le pur fondamentali e rivoluzionarie statuizioni della Corte necessitano tuttavia di essere completate da un intervento legislativo (in parte suggerito dallo stesso giudice delle leggi) per colmare vuoti (disciplinare le modalità dell’accordo dei genitori; indicare i rimedi in caso di disaccordo), evitare conseguenze abnormi (la crescita esponenziale dei cognomi nel succedersi delle generazioni), garantire l’unitarietà del cognome dei fratelli e delle sorelle, prevedere eventuali meritevoli rimedi rimessi alla volontà di chi non sente come proprio il cognome attribuitogli.
Pubblichiamo oggi la prima riflessione su un tema di cui la Rivista già si è occupata e continuerà ad occuparsi.