Giustizia universale? Tra gli Stati e la Corte penale internazionale: bilancio di una promessa
Recensione al volume di Chantal Meloni (Il Mulino, 2024)
Rileggere la normativa costituzionale in materia di libertà personale - con la sua puntigliosa precisione e le sue dettagliate prescrizioni – vale a ricordare il valore assoluto attribuito alla tutela di questa libertà da parte dei legislatori costituenti che, anche quando non avevano subito direttamente la repressione fascista, erano stati testimoni di prassi di polizia che della libertà dei cittadini avevano fatto strame e di tali prassi non intendevano consentire in alcun modo la ripetizione. A fronte di un dettato costituzionale così rigoroso non è dunque ammessa alcuna disinvoltura interpretativa né si può dar prova di una sensibilità istituzionale attenuata. Eppure, a dettare la linea della più recente produzione normativa in tema di interventi di polizia incidenti sulla libertà personale sono proprio la disinvoltura politica e l’attenuata sensibilità istituzionale della maggioranza di governo che si manifestano tanto nell’approvazione del fermo preventivo di polizia quanto nella prosecuzione della china pericolosa della proliferazione delle ipotesi di flagranza differita.
Con provvedimento del 26 gennaio 2026, divenuto pubblico solo recentemente, la Camera Pre-Dibattimentale della Corte Penale Internazionale (CPI) ha deferito lo Stato italiano all’Assemblea degli Stati Parte del Trattato di Roma con riguardo alla mancata esecuzione del mandato di arresto e consegna del cittadino libico Osama Elmasri (Almasri) Njeem. L’Assemblea si riunirà a New York nel prossimo mese di ottobre e l’argomento è già all’ordine del giorno.
La decisione, presa a maggioranza del collegio dopo avere esaminato le osservazioni prodotte dall’Italia, contiene un giudizio di inadempienza intenzionale e ingiustificata alla richiesta di collaborazione avanzata dalla Corte internazionale. Indipendentemente dalle non coerenti spiegazioni offerte a caldo da più rappresentanti governativi, Primo ministro e Ministro della Giustizia in testa, il tema che più interessa è se valutazioni di opportunità politica possano legittimamente esonerare uno Stato Parte del Trattato di Roma dal rispetto degli obblighi che dal Trattato discendono. Tecnicamente, il tema viene individuato nel rapporto tra gli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma e il più generale diritto internazionale degli Stati e dei popoli, ma non possiamo ignorare la domanda se sia accettabile un diritto internazionale “à la carte”, che vincola solo fino a quando non comporta oneri e responsabilità ritenuti non convenienti per gli interessi dello Stato, come intesi da chi in quel momento lo governa.
Il pacchetto-sicurezza del 2025 interviene sulle occupazioni abusive del domicilio altrui (i cd. furti di case) e sull’accattonaggio, ritenuti fenomeni di grande allarme sociale. Di fatto, però, dall’analisi delle norme si comprende che l’obiettivo dell’intervento è più la tutela dei locatori e grandi proprietari, nonché la criminalizzazione delle associazioni che lavorano nel vasto campo dell’informalità abitativa. Le norme sull’accattonaggio presentano, soprattutto nella nuova versione, problemi molto forti sotto il profilo dell’offensività e della proporzionalità. Ci si chiede se non si stia creando un vero e proprio diritto penale del rom e se tale operazione sia utile per tutelare davvero la sicurezza urbana.
Il reato di rivolta in istituto penitenziario costituisce un salto di qualità: il diritto penale, incriminando atti di dissenso non violenti, perde la sua natura di strumento di difesa contro gli abusi e le sopraffazioni per diventare baluardo del principio di autorità. Descrizione della fattispecie di rivolta – sia in carcere sia nei CPR – e sua collocazione sistematica forniscono basi evidenti per decifrare la torsione di cui si è detto. I detenuti e gli stranieri, al contempo, vengono definitivamente consegnati al ruolo di nemici dell’ordine e della sicurezza.