Sommario: 1. Dal Congresso Anm Gardone 1965 alla juristocracy - 2. Entra in funzione la Corte Costituzionale - 3. La stagione delle riforme - 4. L’emergenza del terrorismo - 5. Sciascia e Calvino sul “Corriere della Sera” - 6. Mani pulite e lo scontro con la politica - 7. La magistratura e la Costituzione
1. Dal Congresso Anm Gardone 1965 alla juristocracy
Gli ultimi sessant’anni di giustizia in Italia sono ripercorsi nel recentissimo denso saggio di Riccardo Ferrante. Dal Congresso di Gardone dell’Associazione nazionale magistrati «un passaggio fondamentale nella pratica attuazione dell'ancor giovane Costituzione della Repubblica italiana in un contesto istituzionale cruciale» (p. 12) al dibattito intorno alle questioni judicialization e juristrocracy. Rischio di “governo dei giudici”, tema risalente oggi riproposto: «Giudizializzazione (a favore dei giudici di merito per alcuni o dei giudici delle corti costituzionali per altri, o a favore di entrambi) e giuristocrazia (intendendo giudicicrazia) sarebbero dunque due fenomeni comuni allo stadio attuale di sviluppo delle istituzioni del mondo occidentale» (p. 242-243).
La sovraesposizione della magistratura verso compiti di supplenza «con naturali tensioni di ordine istituzionale» (p. 171) è inquadrata nelle emergenze che il Paese ha attraversato: «Possiamo sommariamente identificare le tre fasi dell'emergenza terroristica, di quella mafiosa e di quella politico-partitica, tra loro solo parzialmente successive l'una all'altra e concatenate in modo significativo» (p. 4).
Prima di ripercorrere alcuni dei passaggi più significativi è da segnalare un particolare: l’immagine di copertina. Nelle locandine di convegni su temi di giustizia (e nelle copertine di alcuni libri) troviamo per lo più banali immagini riprese dal web. Frequente il martelletto gavel, omaggio ai film e alle serie americane, ma comparso anche in una ripresa del processo nel bel film di Gianni Amelio Il signore delle formiche (2022); eppure è oggetto mai entrato nelle aule giudiziarie italiane e dell’Europa continentale e neppure in quelle inglesi. Ancora, vediamo diffuse immagini della giustizia bendata, ma «Quel simbolo della benda diffuso in Europa e specialmente nel mondo anglosassone, non trova riscontri nella pur ricca tradizione iconografica della grande pittura italiana»[1]. Qui vediamo una elaborazione grafica dell’immagine di copertina del volume Associazione Nazionale Magistrati. Atti e commenti XII congresso nazionale, Brescia-Gardone 25-28.IX.1965, Arti grafiche Jasillo, Roma 1966. Un tributo al rilievo per la prima volta assunto da un Congresso di magistrati riuniti in una associazione di categoria.
Nel congresso di Gardone 1965 l’A. individua un punto di svolta: «Si tratta di un evento di speciale portata nella storia della magistratura italiana, e non solo della Anm, tanto da aver assunto la fisionomia di evento “iconico”» (p. 28). Oggi si riflette sul «creazionismo giudiziario», allora si trattava «di far entrare un intero ordine giudiziario in un universo culturale così nuovo come quello che la Costituzione repubblicana postula come condizione del ruolo che essa assegna alla magistratura[2]».
La mozione finale del Congresso, approvata all’unanimità, afferma «che spetta […] al giudice, in posizione di imparzialità ed indipendenza nei confronti di ogni organizzazione politica e di ogni centro di potere:1) applicare direttamente le norme della Costituzione quando ciò sia tecnicamente possibile in relazione al fatto concreto controverso; 2) rinviare all'esame della Corte costituzionale, anche d'ufficio, le leggi che non si prestino ad essere ricondotte, nel momento interpretativo, al dettato costituzionale; 3) interpretare tutte le leggi in conformità ai principi contenuti nella Costituzione, che rappresentano i nuovi principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statuale».
In conclusione, il Congresso: «Si dichiara decisamente contrario alla concezione che pretende di ridurre l’interpretazione ad una attività puramente formalistica indifferente al contenuto ed all’incidenza della norma nella vita del paese. Il giudice, all'opposto, deve essere consapevole della portata politico- costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli invalicabili confini della sua subordinazione alla legge, un'applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione[3]».
La mozione principale, definita come «concordata dalle tre correnti Magistratura Democratica, Magistratura indipendente e Terzo Potere» (presentatori Beria di Argentine, Benvenuto e Principe) è approvata per acclamazione grazie anche alla capacità diplomatica e di relazione di Beria di Argentine nel coinvolgere il gruppo tradizionalista di Magistratura Indipendente[4]. Ma il testo è così innovativo, per la cultura della magistratura del tempo, che non mancheranno subito dopo incomprensioni e reazioni negative dalla parte più moderata dell'Anm, oltre che attacchi virulenti da parte dei magistrati della Cassazione aderenti all'Umi.
Per cogliere il giusto rilievo che l’A. attribuisce alla “svolta di Gardone” occorre ricordare che ai posti di vertice della magistratura erano ancora diversi magistrati che avevano percorso la gran parte della loro carriera nel clima del fascismo. Inoltre, grazie alla mancata epurazione, magistrati che avevano servito nella Cassazione della Repubblica di Salò, presieduto il Tribunale della razza, collaborato alla rivista “Il diritto razzista” e a iniziative del regime, erano stati nominati ad importantissimi incarichi nella Repubblica democratica.
2. Entra in funzione la Corte Costituzionale
L’A. sottolinea che: «ancora nel medesimo 1965 si consumò lo scontro tra Corte costituzionale e Cassazione sull'efficacia delle sentenze interpretative di rigetto, che prescrivessero un'interpretazione “costituzionalmente conforme”: la posizione della Consulta in quel frangente fu vista dalla Suprema Corte come un atto di lesa maestà interpretativa ai propri danni e su un punto centrale, le garanzie della difesa in fase istruttoria, un tema, come ovvio, politicamente assai sensibile». (p. 34). I magistrati della Cassazione nel gennaio del 1961, con una vera e propria scissione rispetto all’Anm avevano fondato l’Unione dei Magistrati Italiani. È quella Cassazione che: «cercò a più riprese di limitare, se non di contrastare, l’opera della Corte Costituzionale volta a sancire la sindacabilità delle leggi anteriori alla Costituzione o a trarre i principi costituzionali a forza normativa e profondamente riformatrice di tutta una serie di disposizioni incostituzionali tenacemente applicate per lustri e lustri pur dopo l’entrata in vigore della Costituzione[5]».
La Corte Costituzionale nei primi anni di vita sarebbe rimasta pressoché inattiva se non fosse stato per le eccezioni sollevate dalle giurisdizioni di merito, soprattutto di primo grado e in particolare dai pretori. La prima sentenza della Corte costituzionale, la n. 1 del 1956 si pronunzia sull’art. 113 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sulla preventiva licenza di polizia per la diffusione di stampati o di scritti in luoghi pubblici, una delle norme più liberticide del Tulps del 1931. Le trenta eccezioni di costituzionalità sono state proposte essenzialmente da giudici di primo grado sparsi sul tutto il territorio nazionale, pretori in prevalenza (diciotto), tribunali (otto) e corte di Assise (una). Vi sono anche tre eccezioni proposte da una Corte di Appello, tutte però della Corte di Appello di Milano, una sede dove già in quegli anni erano molto attivi magistrati progressisti; non stupisce poi che la Corte di Cassazione sia assente.
La linea da Gardone era segnata, ma il percorso per la piena attuazione dei principi costituzionali, in particolar quelli sull’assetto della magistratura, sarà lungo e accidentato. Un ruolo di primo piano dell'azione di retroguardia lo svolge la magistratura del pubblico ministero. Nonostante sia stata abolita la sottoposizione diretta al ministro della Giustizia, nonostante la garanzia di indipendenza proclamata dalla Costituzione, permane la cultura di un Pm naturalmente sensibile alle esigenze di “legge e ordine”, alle istanze di autorità piuttosto che a quelle delle libertà, immediatamente a contatto con le pressioni di polizia e della politica. Ed è ancora solida nei fatti la gerarchia all'interno delle procure. In questo contesto si colloca la gestione delle indagini sulla strage di Piazza Fontana cui l’A, dedica un’ampia analisi, con una peculiare notazione aggiuntiva: «Il processo per la strage di Piazza Fontana si colloca, seppure in fase preliminare, nel percorso storico del populismo giudiziario». Ma in realtà il riferimento specifico è alle riprese Tv del processo di Catanzaro, che, a mio avviso, rispondevano all’interesse pubblico di essere informati su una vicenda di tale rilievo.
3. La stagione delle riforme
Il paragrafo sugli anni Settanta è intitolato «Disgelo della Costituzione e svolta di civiltà». Sottolinea efficacemente l’A.: «Se l'attuazione della Costituzione spetta in linea di principio al legislatore, appare chiaro come questo compito fu assunto, a partire dai suoi primi interventi, dalla stessa Consulta e poi anche dalla giustizia di merito. […] Fu poi con gli anni 70 che la politica, il legislativo, si assunse la responsabilità, costituzionalmente sua propria, di dare attuazione al progetto, soprattutto nel campo dei diritti sociali» (p. 48). Per la società civile i primi anni '70 sono gli anni di una straordinaria vivacità e di una nuova attenzione dell'opinione pubblica al funzionamento di tutti gli apparati e specialmente della giustizia. A livello istituzionale si apre la stagione di una serie di riforme, che sanzionano i cambiamenti profondi della società e attribuiscono sempre nuovi compiti alla magistratura, la quale peraltro, in non pochi casi con nuove interpretazioni e nuove prassi, ha aperto la via al legislatore. Quella magistratura che nel decennio precedente aveva contributo al «disgelo della Costituzione» grazie al controllo di costituzionalità diffuso ora è impegnata ad attuare le riforme. Non mancano in magistratura timori e chiusure dei settori più conservatori e reazioni spesso fuori misura nelle relazioni dei Procuratori generali per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. È in questi anni che si consolida il ruolo della Procura della Repubblica di Roma “porto delle nebbie”, secondo l’espressione formulata da Stefano Rodotà. Ma le linee giurisprudenziali e le prassi organizzative mostrano nel complesso una magistratura impegnata a sostenere le riforme. La stagione delle riforme, ce lo ricorda l’A., si inserisce: «in una delle fasi politiche più drammatiche della storia italiana e se il Parlamento agiva con efficienza legislativa, sembrava che lo Stato nel suo insieme dovesse soccombere, prima scosso dalle agitazioni del “movimento” e poi sotto i colpi durissimi del terrorismo e delle sue diverse manifestazioni» (p. 51). Segno di queste tensioni l’approvazione nel 1975 della legge Reale.
Il Convegno di Catania del 1972 su «L’uso alternativo del diritto» si colloca in un dibattito sull’interpretazione e sul ruolo del giudice che vede una «dialettica feconda tra dottrina, giurisprudenza e in genere prassi forense, che si era in effetti profilata sui vari piani. Vicenda singola, ma emblematica, è quella dell'elaborazione della categoria del danno biologico, che appunto nasce da questo intreccio a partire dal 1979 e occupa almeno la prima metà degli anni Ottanta» (p. 55).
4. L’emergenza del terrorismo
Il Capitolo II intitolato «L’emergenza» si apre con la citazione dell’«evento simbolo, il rapimento di Aldo Moro, i 55 giorni di detenzione nella prigione delle Brigate Rosse e il suo omicidio» (p. 59). Drastica conclusione dell’A.: «con l'inizio degli anni Ottanta lo slancio culturale, morale e politico del decennio precedente viene meno; il giuridico e l'attività legislativa in particolare, che ha avuto il compito di organizzare quello slancio, perde ruolo e, in sostanza, non lo riavrà più in quei medesimi termini fino ad oggi. […] Il corpo senza vita di Aldo Moro ritrovato il 9 maggio 1978; il 13 maggio è approvata la legge 180, la “legge Basaglia”, il 23 dicembre approvata la legge sul Servizio sanitario nazionale (che in sostanza assorbiva la legge 180), col che il sipario cala. La stagione delle grandi riforme legislative che hanno determinato la svolta di civiltà del secondo dopoguerra si chiude e per sempre (pp. 61 e 62).
Drastica, forse troppo drastica, conclusione, tanto è vero che subito dopo lo stesso A. cita come «significativa appendice della stagione della svolta» la legge Gozzini del 1986 e la legge delega del 1987 per il nuovo codice di procedura penale. La legge Gozzini, approvata quando sono ancora vive le ferite del terrorismo e le pulsioni verso strette repressive (carceri speciali), costituisce un rilevante rilancio ed allargamento degli istituti più innovativi dell’ordinamento penitenziario del 1985. Ma occorre citare anche l’istituzione, con la legge 12 agosto 1982 n. 532, del Tribunale della libertà, che consente in tempi rapidi un riesame di merito, da parte di un giudice collegiale, dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e introduce nel nostro ordinamento gli arresti domiciliari. E' la prima volta che in un testo di legge viene prevista la precostituzione del giudice, non solo come ufficio, ma anche come persona fisica, con un esplicito riferimento alla formazione delle tabelle da parte del Csm. Il Parlamento dà riconoscimento al sistema tabellare: in questa materia si è istituito tra Csm e Parlamento un circolo virtuoso. Il ruolo propulsivo del Csm sul sistema tabellare è ricordato dall’A. (p. 103).
Un’ampia trattazione è dedicata dall’A. alla vicenda del processo “7 aprile”, indicato come «avvio del populismo giudiziario», ma con una «avvertenza»: «Va riservata attenzione all'utilizzo di categorie di giudizio come quella, appunto, di populismo giudiziario. In questo caso la categoria è in effetti associata a fasi storiche successive (in particolare a Mani pulite), dunque in un contesto assai mutato rispetto appunto a quello del 1978-79. Però appare confermato che la fase 1978-1980 costituisca un passaggio periodizzante centrale e appare ragionevole ipotizzare che vi si radichino i fenomeni poi strutturali» (p. 65).
La legislazione su pentiti e dissociati è oggetto di attenta analisi a partire dall’osservazione: «nonostante il prezzo di sangue altissimo pagato dalla magistratura italiana, proprio da lì giunse, nello spazio “morale”, tra pentitismo e dissociazione, una disponibilità al dialogo (e forse anche la comprensione per alcune istanze politiche) che determinò alla dissociazione non pochi degli ex appartenenti alle formazioni terroristiche. Si confermava una netta presa del centro della scena da parte dei giudici, di fronte ai primi segni di uno scollamento del sistema tradizionale dei partiti. Il dibattito sulla dissociazione e sui relativi benefici non atteneva in sostanza più alle esigenze investigative, ma alla volontà di costruire un itinerario di uscita per dichiarare la fine della guerra (p. 96)».
5. Sciascia e Calvino sul Corriere della Sera
Come emblematico del clima di fine decennio Ottanta, l’A. ricorda che «Tra il 12 e il 15 maggio 1977 sulle prime pagine del Corriere della Sera “due dei massimi intellettuali italiani di quegli anni si confrontano in modo spigoloso parlando di giustizia e di leggi. Leonardo Sciascia parte nel suo ragionamento dal processo torinese a Renato Curcio e compagni e dai tentativi dei giudici popolari di sottrarsi al compito di giudicare gli esponenti delle BR. Lo scrittore siciliano dichiara senza remore che al loro posto farebbe altrettanto». (p. 98). Le udienze a Torino si svolgono in un clima di grande tensione in concomitanza con il sequestro e l’assassinio dell’on. Aldo Moro e durante il processo i brigatisti uccidono sedici persone. Ritengo utile riportare un ampio stralcio dell’intervento di Sciascia: «Ma non voglio qui parlare dell’Italia e di quei sedici italiani che hanno rifiutato di giudicare. Voglio soltanto dire di me e di come mi sarei comportato se mi fossi trovato tra i sedici. E debbo confessare che, se non fosse stato per il dovere di non avere paura, avrei anch’io cercato un medico, che con compiacenza da parte sua e con verità da parte mia, mi certificasse affetto da “sindrome depressiva”. E ciò per ragioni lontane e vicine. […] Quelle sono, per così dire, ragioni di principio: non mi sento di giudicare, per qualsiasi delitto abbiano commesso, i mei simili, pur riconoscendo la necessità che siano giudicati. […] Ma vengo alle motivazioni più vicine, di oggi, per cui non vorrei entrare in una giuria- e specialmente in una giuria chiamata a giudicare quelli che si usano dire delitti contro le istituzioni, contro lo Stato. Così come non capisco cosa polizia e magistratura difendano – e l’ho già scritto altrove – ancor meno capirei che io, proprio io, fossi chiamato a fare da cariatide a questo crollo o disfacimento di cui in nessun modo e minimamente mi sento responsabile. Salvare la democrazia, difendere la libertà, non cedere, non arrendersi – e così via coi titoli che vediamo ad ogni avvenimento tragico accendersi sui giornali- sono soltanto parole»[6].
Per queste «soltanto parole» si paga con la vita. Il 29 novembre 1977 muore, a seguito delle ferite riportate in un agguato delle Brigate Rosse, Carlo Casalegno, direttore de “La Stampa” che nei suoi editoriali si era espresso contro le proposte di leggi e tribunali speciali.
Il processo riprende il 9 marzo 1978, finalmente con tutti i giudici popolari, dopo la coraggiosa accettazione del ruolo di giurato supplente da parte di Adelaide Aglietta, segretaria del Partito radicale, che subito dopo il sorteggio dichiara: «Non ho avuto esitazioni nel comprendere quel che dovevo fare. […] Intendo dunque da questo momento, comportarmi come possibile giurata del processo di Torino. Non intendo quindi esprimere opinioni in merito; anzi, per l’esattezza, se ne ho avute, non ne ho più. Ho radicato in me il dovere costituzionale e morale di presumere la non colpevolezza degli imputati, di contribuire ad assicurare loro la più piena possibilità di difesa, di ricercare processualmente la verità e, in coscienza, giudicare. Mi sia consentito di rivolgere a tutti un appello contro la paura, contro la violenza, contro la rassegnazione a vivere la violenza assassina sia essa quella del potere o di chiunque altro. Rifiuto di ritenere in pericolo la mia vita e quella di chiunque altro per il solo fatto che si compia un dovere di coscienza[7]».La sentenza viene infine pronunziata il 21 giugno 1978, con condanne a pene graduate secondo i livelli di responsabilità individuale.
La replica di Calvino è così sintetizzata: «Per Italo Calvino, tra il referendum sul divorzio del 1974 e le elezioni del 1976 si è creata nel paese “una generale aspettativa di cambiamento”; ora è in discussione la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza ed è fondamentale che le Istituzioni continuino a tradurre “la crescita di maturità della società in strumenti legislativi adeguati”. Per Calvino “sbaglia di grosso Leonardo Sciascia, credere al crollo o disfacimento o suicidio di un sistema di potere lasciato a sé stesso. Se ciò avvenisse, vorrebbe dire soltanto la creazione automatica di una versione peggiorata dello stesso potere, con le stesse storture, se queste storture non è la società stessa ad eliminarle da sé a una a una”» (pp. 98-99).
6. Mani pulite e lo scontro con la politica
Il Capitolo III «Lo scontro con la politica», si apre ricordando che l’espressione “mani pulite” viene normalmente fatta risalire a un passaggio del film di Francesco Rosi Le mani sulla città. Ma poi l’A. ci segnala: «In realtà l'espressione “mani pulite” ha una tradizione assai risalente proprio in collegamento con lo svolgimento delle funzioni pubbliche, quella dell'“officiale”, nella cui categoria rientrava anche lo stesso giudice. È già un'autorevole giurista perugino della metà del Trecento a ricordare che “officialis debet manus pura habere” e nello svolgimento dei suoi incarichi non deve agire per ambizione personale e per desiderio di guadagno, dando invece testimonianze di probità (in sintesi, adempiere alle funzioni pubbliche “con disciplina e onore”, tanto per usare la perifrasi dell'articolo 54 Cost.)» (p. 112).
Sotto il titolo Le premesse dello scontro: un dibattito su Mondoperaio (1984) si dà conto, con ampi riferimenti, del dibattito sul «mensile del Partito Socialista italiano», ove si confrontarono gli accademici Mario Bessone e Giovanni Tarello e i magistrati Adolfo Beria di Argentine, Mario Cicala e Salvatore Senese. Un dibattito di alto livello su separazione dei poteri, legislazione di emergenza e, in particolare sul ruolo del giudiziario. Questo il confronto intellettuale sulla Rivista, ma, ce lo aveva ricordato l’A. poche pagine avanti, la linea politica del partito era ben delineata: «Il craxismo, nel frattempo, si declina anche come cannoneggiamento quasi costante della magistratura del Csm, del ruolo della giurisdizione, dell'equilibrio dei poteri» (p. 101)[8].
Ampio spazio viene dedicato alla ricostruzione dell’attacco del Presidente Cossiga al Csm e alla magistratura. Giustamente viene riportato (p. 147) il polemico passaggio del discorso di Cossiga alla festa della polizia del 10 maggio 1991: «Ma possiamo continuare con il tabù della supposta indipendenza del Pubblico ministero, che poi significa che ogni ragazzino che ha vinto il concorso richiede di dover esercitare l'azione penale a diritto e a rovescio, come gli pare e piace senza rispondere a nessuno di questo?... Allora basta con i tabù, non è possibile che ci creda che un ragazzino, solo perché ha fatto il concorso di Diritto romano, sia in grado di condurre un'indagine complessa, come può essere un'indagine sulla mafia o sulla droga. A questo ragazzino io, come si dice in Sardegna, non affido nemmeno l'amministrazione di una casa a un piano con una sola finestra che è anche la porta».
Accurata e ben documentata è la ricostruzione delle posizioni di Giovanni Falcone sul ruolo del Pm e delle polemiche sulla Superprocura. Nel concludere la trattazione sulla vicenda di Mani Pulite l’A. ritorna sul tema del populismo: «Senza dubbio mai in precedenza la giustizia penale aveva svolto un ruolo del genere, mai in precedenza la pubblica accusa aveva esercitato le sue funzioni in una posizione di così forte esposizione pubblica. “Esposizione mediatica”, come si iniziava a dire, per descrivere l'ampliarsi della gamma di strumenti di comunicazione di massa cui era possibile accedere. Un contatto senza intermediazione con i sentimenti più primitivi del pubblico televisivo, innanzitutto, un percorso populista che sostituiva i vecchi percorsi comunicativi del secolo che si chiudeva» (p. 199).
I ricchi contributi di analisi emersi nel Convegno organizzato a Saint Vincent nel giugno 1993 dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa sociale sono ripercorsi attraverso gli atti pubblicati dall’editore Giuffrè con il titolo Il pubblico ministero oggi. Il confronto tra accademici, avvocati e magistrati, secondo il metodo del CNPDS, inevitabilmente fa ampio riferimento alla vicenda di Mani pulite, ma va oltre offrendo riflessioni che rimangono di attualità e meritoriamente l’A. le ha riproposte. La relazione introduttiva è affidata al “padre” nel nuovo Codice di procedura penale Giandomenico Pisapia; tra gli altri interventi da segnalare quello di Vladimiro Zagrebelsky sui criteri di priorità, tema che aveva affrontato qualche anno prima nella famosa “circolare” e quello di Giovanna Ichino con spunti di grande attualità ancor oggi sulla “terzietà” del Gip.
Delle vicende delle riforme di ordinamento giudiziario Castelli/Mastella che segnano l’inizio nuovo millennio l’A, si sofferma in particolare su quelle che hanno previsto la rimessione obbligatoria alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al vivo dibattito sulla funzione nomofilattica della Corte.
Non poteva mancare verso il finale un cenno al “caso Palamara”. L’A. propone in premessa un warning: «Va detto che qui siamo ampiamente nel terreno non della storia istituzionale contemporanea, ma dell'attualità e della cronaca, terreno infido e sgradito allo storico “professionale”. Ci si addentrerà su di esso solo per cenni» (p. 230). Ma poi l’A. non si sottrae: «Sensazione diffusa è che su di lui, al di là delle responsabilità effettive, sia stata usata una mano pesantissima, trasformandolo in un capro espiatorio perfetto […] Né Lotti, né Ferri, avranno per la riunione all'Hotel Champagne alcun procedimento penale a carico» (p. 233). Forse occorrerebbe rammentare che, entrambi Parlamentari, hanno usufruito delle relative immunità, quanto all’utilizzo delle conversazioni intercettate.
7. La magistratura e la Costituzione
Le considerazioni finali, proposte dall’A. con il titolo «Il “sogno” di Berlusconi e le due magistrature», si misurano con la riforma costituzionale, poi sottoposta a referendum con il noto esito. Csm e Pm, sottolinea l’A. sono protagonisti controversi della giustizia: «Ma controversi proprio perché centrali nel nostro ordinamento giudiziario, a sua volta centrale nel sistema di bilanciamenti istituzionali interni al quadro complessivo del sistema costituzionale repubblicano. Modificarlo significa allentare una serie di bulloni che fino ad oggi hanno tenuto saldo il nostro impianto democratico. Peraltro, che qualche bullone vada stretto, o anche sostituito, è fuor di dubbio» (p. 244). L’A. indica alcune di queste prospettive di intervento; riforma della pubblica accusa in sensi anti-inquisitorio, tempi di indagine preliminare maggiormente determinati, programmi di gestione, criteri di priorità e accountability, maggiore rigore nelle valutazioni quadriennali di professionalità valorizzando il contributo dei laici nei Consigli giudiziari.
«Ma al netto degli errori, la magistratura italiana rimane una straordinaria riserva della Repubblica. Ha sacrificato per la salvezza della democrazia suoi esponenti tra i più illustri e per sapere tecnico rimane tra le migliori al mondo. Pensare a una semplicistica dimidiazione dell'ordine giudiziario, alla creazione di due magistrature distinte e non comunicanti, ha sostanza semplicemente punitiva, e di questa materia è appunto fatto il “sogno” […] Adesso il sogno berlusconiano, oltre che per il merito, si è infranto anche su un problema di metodo a questo punto chiaro: il Paese non tollera di essere coinvolto in una revisione costituzionale, con modifiche profonde del quadro istituzionale, su cui deputati e senatori non siano stato in grado di trovare un accordo largo, come pure madri e padri costituenti a suo tempo fecero» (p. 251 e 258).
Con queste valutazioni si chiude il lavoro di Riccardo Ferrante, che ha assunto come punto di partenza Gardone 1965, un congresso di una privata associazione di categoria. Le vicende dell’Anm e delle sue correnti sono oggetto di analisi critica con riferimento a tutto il periodo considerato.
Un’analisi lucida che - nel ripercorrere la complessa vicenda storica della magistratura negli ultimi sessant’anni - fa emergere le singole personalità che ne hanno fatto crescere il ruolo e al tempo stesso illumina la vicenda collettiva dei gruppi di magistrati che si sono confrontati, e divisi, sulle grandi questioni di giustizia.
In particolare il libro coglie nitidamente gli apporti positivi dell’associazionismo giudiziario alla salvaguardia dell’indipendenza ed alla modernizzazione della giustizia italiana unitamente ai limiti ed alle cadute delle realtà associative, con i loro riflessi negativi sull’immagine della magistratura e del giudiziario.
L’associazionismo giudiziario in Italia ha una storia ultracentenaria (fondazione a Milano nel 1904 dell’Agmi Associazione Generale tra i Magistrati Italiani). È una storia di luci e di ombre nel corso della quale ha assunto particolare rilievo il rapportarsi alla vicenda costituzionale del Paese. Nel 1925, quando si consolida il regime in spregio alla allora vigente Carta Costituzionale, l’Agmi, rifiutando di trasformarsi in sindacato fascista, delibera l’autoscioglimento. Questo gesto di sfida vede la reazione durissima del regime che destituisce dalla magistratura i più noti dirigenti dell’associazione. Con la nuova denominazione, Associazione nazionale magistrati (Anm), l’associazione si ricostituisce alla caduta del fascismo il 25 ottobre 1945 e tra i dirigenti vi sono alcuni dei magistrati destituiti nel 1925 e ora riammessi in servizio.
Il contributo dell’Anm all’elaborazione della Costituzione per la parte sull'ordinamento giudiziario presenta una ambivalenza: l'affermazione del principio di indipendenza rispetto all'esecutivo è unita alla difesa dell'organizzazione gerarchica con la Corte di cassazione al vertice.
Nelle proposte dell'Anm si attribuisce alla Cassazione il controllo di costituzionalità delle leggi e, quanto al Csm, lo si vorrebbe formato di soli magistrati, con esclusione di ogni presenza di laici. Per fortuna le proposte dell’Anm non sono accolte dai costituenti: infatti all'esito di un difficile confronto, il titolo IV della Costituzione dedicato alla magistratura risulta fortemente innovativo. Due poli convivono da sempre nell’Anm: rivendicazione di indipendenza che pone l'associazione in consonanza con i settori più avvertiti della cultura giuridico-istituzionale, ma insieme pesanti tributi ad una ideologia corporativa che tendono a tagliar fuori la magistratura dal vivo del dibattito nella società.
All’entrata in funzione della Corte Costituzionale nel 1956 la magistratura sta cambiando, Come si è già ricordato, le eccezioni di costituzionalità sollevate dai giudici di merito e in particolare dai pretori consentono l’avvio di un’opera demolitrice delle più odiose disposizioni della legislazione fascista, che il Parlamento aveva mantenuto in vigore. L'impegno nella sede associativa induce i magistrati ad aprirsi alla nuova realtà della democrazia; si pone ben presto l'esigenza di misurarsi in una riflessione sul ruolo del giudice nella società democratica e pluralista e di confrontarsi con il dibattito che sui temi della giustizia si svolge nella pubblica opinione. Il confronto pluralistico nell’Anm tra le diverse posizioni porta nel 1964 all’assestamento della organizzazione in “correnti” e Gardone è il “congresso delle correnti”.
Chi scrive non è osservatore imparziale, essendo stato, lungo l’arco dei sessant’anni ripercorsi dall’A., attivamente impegnato nell’associazionismo giudiziario. Non si resiste alla tentazione di sottolineare che se il 1965 ha visto un ruolo rilevante dell’Anm nell’attuazione della Costituzione, sessant’anni dopo l’Anm ha fornito un contributo non marginale alle iniziative di informazione e approfondimento che hanno condotto alla schiacciante vittoria del NO nel referendum costituzionale in difesa di istituti fondamentali della Costituzione democratica.
[1] A. Prosperi, Giustizia bendata. Percorsi di un’immagine, Einuadi, Torino 2008, p. xviii.
[2] S. Senese, Le vicende del pluralismo nella magistratura italiana, in Democrazia e diritto, n. 4-5, 1986, p. 51.
[3] Vedi Associazione nazionale magistrati, XII Congresso nazionale. Brescia- Gardone 25-28-IX 1965. Atti e commenti, Arti grafiche Jasillo, Roma 1966, pp. 309-310.
[4] Di «accorta strategia delle alleanze perseguita da Beria» e di «Beria di Argentine e Principe, i due registi dell’assise congressuale» scrivono M. Franzinelli, P.P. Poggio, Storia di un giudice italiano, Vita di Adolfo Beria di Argentine, Rizzoli, Milano 2004, p 157 e p. 159.
[5] Cosi qualche anno dopo G. Vassalli, Né inanimato, né fazioso, in Il giorno, 20 settembre 1973, p. 3.
[6] L. Sciascia, Non voglio aiutarli in nessun modo, in Corriere della Sera, 12 maggio 1977, p. 1.
[7] A. Aglietta, Diario di una giurata popolare al processo delle Brigate Rosse, Milano Libri edizioni, Milano 1979, p 7.
[8] Nello stesso senso si è osservato che a seguito dell’arresto il 20 maggio 1981 del banchiere Roberto Calvi scende in campo direttamente Craxi e da questo momento la magistratura diviene «bersaglio costante della polemica di Craxi»; P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, Tea, Milano 1996, p. 938.