Magistratura democratica
Magistratura e società

La democrazia non esiste in natura. Lezioni di storia politica in difesa dei valori comuni

di Pier Luigi Portaluri
professore ordinario di diritto amministrativo nel Dipartimento di Studi giuridici dell’Università del Salento

È un piacere dello spirito, per uno che all’aggettivo “miesiano” – in omaggio ai progetti aperti e chiari di Ludwig Mies van der Rohe, il grande architetto modernista del Bauhaus – dà il significato di semplice e raffinato, di civilmente orientato all’esistenza dignitosa della persona umana (da quelle parti lo chiamavano «Existenzminimum»). Nel libro di Marta Cartabia e Luciano Violante, La democrazia non esiste in natura. Lezioni di storia politica in difesa dei valori comuni, l’ex presidente della Camera confronta infatti «l’eleganza del Movimento Moderno, per il quale l’architettura deve comunicare purezza, sapere e conoscenza», con il brutalismo, il quale esalta «la rudezza del cemento a vista, che doveva rendere più espressiva la struttura dell'opera». Questa involuzione, o comunque questo passaggio, segna in negativo anche la politica: un cambiamento che «denuncia il rifiuto dell'altro, il disprezzo del diverso. Quando prevale il brutalismo, la democrazia regredisce».

Di «grande regressione democratica» si legge infatti nella premessa del volume: poiché l’Europa è rimasta «l'unico continente in cui la liberaldemocrazia resta la forma politica prevalente e riconosciuta come orizzonte comune. È un presidio dei valori della democrazia, dello Stato di diritto, della dignità umana, della libertà, della solidarietà, della non discriminazione, del pluralismo, della tolleranza».

Nessun irenismo retorico. Occorre sì «tornare ai fondamentali» e quindi alla Costituzione, anzitutto: ma evitando accuratamente feticismi venerazionali e sindromi da intangibilità, più o meno sincere e opportuniste. La Carta è un prezioso “deposito” per lo più principialista che racchiude un «linguaggio condiviso per regolare i conflitti e impedire che il potere si faccia assoluto». È un monito che vale per qualunque potere sia tentato di arrogarsi primazialità indebite sugli altri, magari proponendosi profeticamente come interprete unico e autentico della volontà popolare, dalla quale trarre improbabili legittimazioni decisionali. In Italia credo che nessuno dei poteri democratici sia (stato) esente da questa tentazione velenosa. Cartabia ci ricorda che «l’idea di democrazia delineata nella Costituzione italiana si basa essenzialmente sulla forma della rappresentanza politica», poiché è «dal Parlamento che muove il circuito democratico che legittima l'azione degli altri poteri […] fino all'amministrazione e alla giurisdizione, pur sempre vincolate al principio di legalità e al rispetto della soggezione del giudice alla legge, atto tipico del Parlamento». Nessuno ignora, tuttavia, quanto sia problematico definire con precisione accettabile il perimetro, il significato concreto di quella «soggezione»: muove da qui il “costituzionalismo politico”, secondo cui – per dirla con Massimo Luciani, che ne è esponente cuspidale – occorre rimettere «ogni cosa al suo posto». È la legge che dunque va rimessa al centro: evitando sconfinamenti  interpretativi, pur mossi da fini apprezzabili, che portano ad applicarla (o ignorarla). Fu questo il metodo giuridico alla base dei totalitarismi che devastarono il ’900.

Un sintagma impegnativo (anche per ascendenza) esprime il senso finale della riflessione di Cartabia: occorre apprendere o comunque reimparare la «grammatica del comune», senza che quella koiné sia l’esito di imposizioni dall’alto, più o meno manipolative. Il riflusso democratico si vince riconoscendo e costruendo un “comune” diverso, che parta dal bisogno condiviso per «ricomporre il sostrato culturale e sociale di cui ogni democrazia necessita, prendendo le mosse dalle situazioni in cui le persone oggi avvertono la matrice che le lega all'altro e agli altri, per riconnettere i legami e costruire momenti di socialità profonda».

La direzione presa dal XXI secolo sembra diversa. Proliferano le «tirannie elettive», dice Violante, con l’uomo solo al comando, legittimato da elezioni non sempre libere, indisponibile all’ascolto, quindi all’accordo: poco incline, cioè, al compromesso, che resta invece l’antidoto ottimo contro ogni fanatismo pseudo-veritativo.

Ciò non elimina i rischi della democrazia discutidora, incapace di finalizzare il confronto verso l’Entscheidung, la decisione finale. Violante è chiarissimo: «i difetti del nostro sistema non sono il frutto di degenerazioni, sono il frutto di scelte consapevoli. Il nostro Parlamento è stato costruito per la rappresentanza, non per la decisione. […] prevaleva, nella costruzione del sistema democratico, il timore che dotare il Governo di poteri forti avrebbe potuto determinare la sopraffazione di una forza politica sull'altra. Si preferì avere Parlamento forte, Governo debole e partiti fortissimi, in grado di sopperire alle due debolezze». Lo chiarì Dossetti – ricorda l’A. – con tre aggettivi mirabili (l’ultimo, sopra tutto!): «questo sistema è stato strutturalmente predisposto sulla premessa di un contrappeso reciproco di poteri e quindi di un funzionamento complesso, lento e raro».

La crisi strutturale dei partiti ha però portato a un’alterazione di sistema, cioè al «ruling the Void», come ci ha spiegato Peter Mair: alla regolazione del Vuoto. Lo spazio via via abbandonato dalla politica tende a essere coperto – anche su delega, esplicita o tacita, della politica stessa – dal potere magistratuale. Una reazione abbastanza fisiologica, di cui Violante ci parla senza pregiudizi: la scelta della politica di affidare ai togati «il compito intensamente politico di liberare il paese da terrorismo, mafia e corruzione […] produsse la figura del “magistrato di scopo”, del magistrato cioè che non si limita ad applicare una regola, ma è incaricato dalla politica dello scopo di liberare il paese da gravi fenomeni criminali». Di qui una torsione istituzionale: «il “magistrato di scopo” acquisisce […] una specifica legittimazione popolare perché il suo impegno è compreso e sostenuto dall'opinione pubblica. La sua legittimazione non si fonda più solo sulla legge; si fonda soprattutto sul consenso popolare. È una pericolosa deroga ai principi dello Stato di diritto. In questi casi tanto il magistrato quanto il politico hanno la stessa legittimazione, quella che proviene dal consenso dei cittadini; ma il magistrato, a differenza del politico, consegue in breve lasso di tempo risultati visibili, sequestri, arresti. Egli appare perciò più efficace del politico». Ecco la conseguenza, ad avviso di Violante: «il rapporto tra magistratura e consenso dei cittadini è pericoloso per la stabilità della democrazia. Il consenso popolare è il fondamento della legittimazione della politica. La legittimazione della magistratura si fonda invece sull'osservanza delle regole sostanziali e procedurali e sull'autonomia, nell'interpretazione della legge, dai desiderata delle parti politiche e dai sentimenti dell'opinione pubblica. […] Se scatta anche nella magistratura la corsa al consenso e alla visibilità, si snaturano le ragioni stesse dell'agire del giudice e della sua indipendenza».

Decisivi, in somma, i prossimi anni. A cominciare dalla Rule che si affermerà, cioè dalla Regola che governerà l’Italia, l’Europa e i quattro grandi Spazi mondiali: cioè l’americano (con l’Europa?), il russo, il cinese, l’indiano. Rule of Law oppure Rule of Force?  La Forza o il Diritto? 

04/07/2026
Altri articoli di Pier Luigi Portaluri
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
A proposito di "À la gauche du droit. Mobilisations politiques du droit et de la justice en France (1968-1981)", di Liora Israël, EHESS (2020)

À la gauche du droit restituisce un quadro composito formato dalle diverse declinazioni dell’impegno politico del giurista in Francia durante il periodo compreso tra la deflagrazione degli événements del 1968 e l’elezione di Mitterrand del 1981. L’andamento degli eventi, cronologicamente ripercorso dalla successione degli otto capitoli, non solo ritrae l’evoluzione delle mobilitazioni giuridiche nel momento definito entre-deux-mai[*], ma mostra anche un doppio legame, da un lato, con il passato del movimento anticolonialista, dall’altro, con l’eredità lasciata dal “lungo ’68” alle riflessioni successive, evidenziando le linee di continuità storica. Inoltre, il multiforme approccio metodologico adottato da Liora Israël apre al lettore svariate strade di riflessione comparata sulle diverse dimensioni professionali, tra espressioni individuali e collettive di protesta.
 
[*] ORY P., L’entre-deux-mai. Histoire culturelle de la France, mai 1968 - mai 1981, Seuil, Parigi, 1983

27/03/2021
La responsabilità dentro il diritto

Ubbidienza vs responsabilità? I comportamenti responsabili dei cittadini nell'epoca del coronavirus, sono da ascrivere alla sola sfera etica o hanno a che fare anche con quella giuridica? 

17/06/2020
Castrazione chimica: il dibattito politico e la proposta di legge n. 272 del 2108
Sono in molti a nutrire la segreta speranza che la “castrazione farmacologica” sia solo un fuoco d’artificio elettorale. Ma intanto una proposta di legge c’è, è sostenuta da una raccolta di firme ed è “benedetta” da un sondaggio favorevole. Vale la pena di guardarla più da vicino
09/05/2019
Il populismo al Governo ha un’intrinseca vocazione anticostituzionale che gli proviene dall’assunzione, come unica fonte di legittimazione del sistema politico, della volontà popolare indebitamente identificata con la volontà del ceto politico investito dal voto
22/03/2019