Il sostegno all’economia nella crisi da COVID: il versante penale. Le fattispecie applicabili e le indagini
Le misure di sostegno che lo Stato ha varato nel corso dell’epidemia COVID - indispensabili per fronteggiare la crisi economica e sociale - comportano rischi di indebito accesso ai finanziamenti previsti e di illecita appropriazione di risorse pubbliche. Di qui l’esigenza di analizzare i meccanismi delle principali misure economiche messe in campo dallo Stato, di verificare l’applicabilità delle norme penali vigenti alle condotte illecite e di elaborare progetti investigativi adeguati a contrastarle.
Un dialogo con i passaggi più significativi di G. Fiandaca, Punizione, Bologna, 2024. Un “piccolo libro” prezioso, un itinerario dialettico e mai dogmatico attraverso le forme e le ideologie della pena, che giunge sino alla contemporanea crisi di legittimità del diritto penale e alle domande suscitate dai modelli alternativi alla punizione
Diritto costituzionale dell’emergenza (Giappichelli, 2023) di Valeria Piergigli esamina - con riferimenti ampi all’esperienza nazionale, sovranazionale e internazionale, e al contesto comparatistico - gli aspetti problematici di una risposta all’emergenza rispettosa dello stato costituzionale di diritto. Le riflessioni in materia sollecitano i giuristi a ricercare una definizione di emergenza che sfugga al ricorrente uso comune del termine e ad affrontare la questione della necessità – o meno – di una disciplina espressa dello stato di emergenza (emergency clause) nella Costituzione: auspicabilmente con uno sguardo lungo sul tema della difesa della democrazia costituzionale dalle intense suggestioni “efficientiste” della concentrazione del potere.
Le conseguenze di un’inattesa interpretazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, comma 3, c.p., nella parte in cui condizionava – con previsione generale e astratta – l’esito del giudizio di bilanciamento tra alcune aggravanti e alcune attenuanti, la Corte costituzionale ha sviluppato interessanti notazioni sul tema della discrezionalità giudiziale e sul suo responsabile esercizio.
L’entrata in vigore della riforma del sistema penale ha fatto gridare molti operatori alla catastrofe. Ma – posto che non stiamo lasciando alle nostre spalle il migliore dei mondi possibili – è forse il caso di accettare che questa riforma è quella che – alle condizioni date – era possibile realizzare. Il disegno riformatore – pur tra luci e ombre – fa intravedere una qualche possibilità di superamento di alcune delle disfunzioni del sistema penale previgente. Il compito di risolvere le criticità e, soprattutto, di valorizzare gli aspetti positivi della riforma è ora consegnato a operatori ed interpreti; ma non solo: è auspicabile che tutte le istituzioni pubbliche e il mondo del cd. "privato sociale" si sentano coinvolti nell’opera di inclusione sociale che è tra i tratti più caratterizzanti della riforma.