Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Galeotto fu (proprio) il libro?

di Roberta Mura
Stagista art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari
Considerazioni a margine dell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale in materia di libri e 41 bis

                     “Lasciar parlare il libro,

certe volte una pagina, una frase, una parola

smuove delle pietre pesanti sul nostro scantinato” 

E. Fassone, Fine pena: ora, Palermo, 2015

 

1. IL CASO

Con ordinanza del 24 aprile 2016 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41 bis comma 2 quater, lettere a) e c) o.p., nella parte in cui consente all’Amministrazione Penitenziaria di adottare, tra le misure di elevata sicurezza volte a prevenire contatti del detenuto in regime detentivo differenziato con l’organizzazione di appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere dall’esterno e di spedire all’esterno libri e riviste, in contrasto con gli artt. 15, 21, 33, 34 e 117 comma 1 Cost..

L’occasione è fornita dal reclamo con il quale un detenuto, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41 bis o.p., lamenta le limitazioni imposte dalla Casa Circondariale presso cui è ristretto a seguito delle Circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (di seguito, DAP) in materia di divieto di ricezione di libri dall’esterno. Si tratta, nell’ottica del reclamante, di limitazioni che pregiudicherebbero i diritti costituzionalmente garantiti di corrispondere ed informarsi e che si traducono, tra l’altro, nel divieto di ricezione di libri e riviste da parte dei familiari, anche tramite pacco consegnato al colloquio o spedito per posta, nonché nel divieto di invio dello stesso materiale da parte del detenuto ai familiari.

L’ordinanza si colloca nel solco del dibattito che ha impegnato negli ultimi anni la dottrina e la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, sulla conformità a legge delle Circolari del DAP concernenti le modalità di acquisizione di libri, giornali e riviste da parte dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale suddetto. 

 

2. IL COSIDDETTO “CARCERE DURO”

Per comprendere appieno i termini del dibattito, è indispensabile una breve premessa sulle ragioni che hanno condotto il legislatore ad introdurre un regime detentivo speciale, quale è quello di cui all’articolo 41 bis o.p..

L’articolo 41 bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975, è stato introdotto ad opera della “legge Gozzini” n. 663 del 1986, per consentire al Ministro della Giustizia di sospendere le ordinarie regole di trattamento dei detenuti in caso di rivolta o di particolari esigenze di sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario.

È però sulla scorta dell’onda emotiva suscitata dai tragici fatti di Capaci che il decreto legge n. 306 dell’8 giugno 19921 aggiunge il ben più noto secondo comma, che attribuisce al Ministro della Giustizia la facoltà di sospendere – quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica – quelle regole di trattamento e quegli istituti che possano porsi in contrasto con esigenze di ordine e sicurezza, nei confronti di detenuti e di internati per delitti che si potrebbero genericamente definire “di mafia”2, laddove vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica od eversiva.

Sebbene avesse originariamente natura temporanea, nell’ottica della “strategia dell’emergenza”, il regime è stato prorogato da successive leggi, fino ad essere stabilizzato dalla legge n. 279 del 2002.

Esso comporta una serie di restrizioni di alcuni diritti. Conviene allinearne alcune: è preliminarmente preferita una collocazione in istituti di aree insulari, ed i colloqui visivi, sottoposti a controllo auditivo e registrazione, sono permessi solo con familiari e conviventi, in numero di uno al mese, con vetro divisorio per tutta l’altezza del locale, atto ad impedire passaggi d’oggetti e contatti fisici; è consentito un unico colloquio telefonico mensile, di massimo dieci minuti, registrato, solo a coloro che non fruiscono del colloquio visivo; la permanenza all’aperto è limitata a due ore al giorno, da svolgersi in gruppi di socialità non superiori a quattro persone, con divieto di scambiare oggetti e di comunicare con detenuti appartenenti a gruppi di socialità differenti; la corrispondenza è sottoposta al visto di controllo; sono limitate le somme ed i beni che i detenuti possono ricevere dall’esterno, è vietato cuocere cibi.

La ratio del regime detentivo in esame è rafforzare la funzione custodialistica del carcere3 e spezzare i legami con la consorteria mafiosa di appartenenza: si vuole impedire che il detenuto possa continuare a “guidarla” ed impartire ordini nonostante la reclusione, nell’ottica di una guerra dichiarata alla criminalità di tipo mafioso a tutto campo.

Un regime detentivo che, non a caso, si è guadagnato l’appellativo di “carcere duro”4 e le critiche di una parte della dottrina, della giurisprudenza, e chiaramente dei detenuti interessati.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, chiamata a pronunciarsi sul punto in diverse occasioni, ha ritenuto che il regime sia giustificato da imprescindibili esigenze di sicurezza e di lotta all’annoso problema della mafia: di per sé non contrasta con il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’articolo 3 CEDU, non imponendo forme istituzionalizzate di violenza fisica o di coercizione psichica; si tratta di misure severe, ma proporzionate alla gravità dei delitti commessi5. La Corte di Strasburgo ha però censurato singole disposizioni contrastanti con la CEDU (ad esempio, in tema di riservatezza della corrispondenza6) ed ha invitato ad un certo rigore con riguardo ai limiti di applicazione: il numero di soggetti che sono sottoposti a questo regime detentivo, ha rilevato, aumenta sensibilmente di anno in anno, con il rischio concreto di renderlo meno efficace a causa della dispersione di risorse, umane e materiali, da utilizzare invece per le situazioni più gravi7.

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta in materia8 - come evidenziato dalla relazione conclusiva dei lavori degli Stati Generali dell’esecuzione penale9 - ed ha sancito che le limitazioni dei diritti debbano trovare un argine invalicabile nella salvaguardia di altri diritti inviolabili; esse devono esser strettamente funzionali al perseguimento dell’obiettivo primario della sicurezza, altrimenti avrebbero valore puramente afflittivo e supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, intollerabile alla luce della funzione di rieducazione del condannato che la Costituzione attribuisce alla pena.

L’inasprimento del regime detentivo non può, in altri termini, esser fine a se stesso.

Sulla scorta di queste ineludibili premesse, ormai da diversi anni si dibatte in ordine ai confini entro i quali il regime 41 bis può esser considerato compatibile con la Costituzione.

Il recente studio del Tavolo n. 2 all’interno degli Stati Generali ha, in questo senso, caldeggiato la riformulazione della disposizione, eccessivamente generica, di cui alla lett. a) del comma 2 quater: la necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza è attualmente enunciata come obiettivo soltanto “principale”, e non esclusivo, del regime detentivo speciale, il che vanifica lo sforzo del legislatore per una puntuale enumerazione delle limitazioni possibili alle ordinarie regole trattamentali10.

Altre proposte di modifica del regime, che sono state avanzate in quella sede, non hanno raggiunto l’unanimità dei consensi: “Si è consapevoli (...) che l’art. 41 bis, nell’immaginario collettivo, è diventato quasi un ‘simbolo’, ed ogni discussione ragionata intorno a questo tema deve fare i conti con questa percezione, che già di per sé costituisce un problema”11.

È stata suggerita, ad esempio, l’introduzione di un criterio discrezionale circa la durata del regime iniziale e delle sue proroghe, insieme all’aumento della durata dei colloqui visivi, telefonici e della permanenza all’esterno della camera; si va dal riconoscimento della possibilità di effettuare il colloquio senza vetro divisorio con figli e nipoti minori di anni 12, al restringimento del divieto di scambiare oggetti soltanto rispetto a detenuti appartenenti ad un diverso gruppo di socialità; dall’eliminazione del divieto di cuocere cibi e della possibilità di disporre il regime differenziato anche nei confronti di chi abbia espiato la parte di pena relativa a delitti indicati nell’art. 4 bis o non sia più in custodia cautelare per quella tipologia di reati, alle critiche alla partecipazione all’udienza mediante la videoconferenza od alla competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma a valutare la legittimità della sottoposizione al regime differenziato ed alle sue eventuali proroghe.

Si è discusso anche, per ciò che qui più interessa, della ricezione di libri dall’esterno e, a tal proposito, è stata segnalata la possibilità di modificare la lett. e) del comma 2 quater nel senso di prevedere la possibile limitazione del diritto alla corrispondenza ed all’informazione, nonché del diritto allo studio, solo all’esito di un vaglio giurisdizionale, “come richiesto dalla Costituzione e dalla CEDU e per armonizzare l’art. 41 bis con l’art. 18 ter dell’ordinamento penitenziario”.

Si tratta di una prospettiva di riforma auspicabile, tale da limitare a monte gli interventi di regolamentazione amministrativa e in contrasto con il portato della circolare oggetto della doléance del detenuto reclamante dinanzi al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto.

 

3. LA CIRCOLARE DAP: COSA PREVEDE E PERCHÉ.

La Circolare DAP del 16 novembre 2011 (n. 8845) è stata emessa all’indomani della riscontrata elusione dei controlli sulle comunicazioni con l’esterno da parte di alcuni detenuti in regime di 41 bis o.p.: voluminosi libri venivano consegnati al momento dei colloqui con i familiari od inviati tramite pacchi postali, e restituiti con analoghe modalità in tempi tali, tuttavia, da non consentire ragionevolmente l’integrale lettura di quanto scambiato. È sorto quindi il sospetto, in alcuni casi poi risultato fondato grazie agli accertamenti svolti, che attraverso lo scambio di materiale stampato stessero avvenendo illecite comunicazioni dei detenuti con l’esterno, sottratte al controllo della “censura”, con sostanziale svilimento delle ragioni del regime speciale di detenzione.

Per questo, l’Amministrazione Penitenziaria ha ordinato, fra l’altro12, alle Direzioni degli Istituti che ospitano detenuti 41 bis, di impedir loro di ricevere dall’esterno, e viceversa consegnare, qualsiasi tipo di stampa, sia nel corso dei colloqui sia per posta, onde garantire le esigenze di prevenzione che ispirano il regime, senza che con ciò si pregiudichi il diritto all’informazione: nell’ottica dell’Amministrazione il provvedimento incide soltanto sulle modalità in cui si possono acquisire libri ed altra carta stampata, non sul diritto ad acquisirli.

 

4. IL DIBATTITO 

I divieti imposti dal DAP non hanno incontrato il favore della giurisprudenza di merito: già nel 2012 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, oggi giudice a quo, disapplicava la Circolare ministeriale per violazione dell’articolo 15 della Costituzione. Quest’ultimo prevede una duplice riserva, di legge e di giurisdizione, per le limitazioni della corrispondenza, altrimenti inviolabile: alla sola Autorità Giudiziaria è ascritta la competenza a limitare e sottoporre a visto di controllo i libri e le riviste ricevute dall’esterno dai detenuti, o da questi spedite ai familiari; non a caso, si sosteneva, l’articolo 18 ter o.p. è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito della condanna riportata dall’Italia da parte della Corte EDU per l’assenza di un controllo giurisdizionale sulla corrispondenza dei detenuti. Presupposto di tale orientamento, chiaramente, è che anche lo scambio di libri e riviste rientri nel concetto di corrispondenza. Del resto, la stessa Corte di Cassazione aveva affermato che, in presenza della sottoposizione a visto di controllo, qualsiasi scritto rientra nell’ampia nozione della norma. Pertanto, anche i testi contenuti nei pacchi non possono esser trattenuti dalla Direzione del carcere, se non con le procedure prescritte dall’art. 18 ter o.p., e solo ove celino al loro interno qualcosa, contengano scritti pericolosi per la sicurezza dell’istituto ovvero sia necessario ai fini di un sequestro probatorio o preventivo13.

In tal senso si sono pronunciati anche i Magistrati di Sorveglianza di Roma14, di Reggio Emilia15 e di Macerata16.

Una parte della dottrina17, tuttavia, ha qualificato come erronea la censura fondata sulla violazione della libertà di corrispondenza: altro è la libertà di corrispondenza, tutelata nella sua inviolabilità, all’articolo 15 Cost., altro è il diritto ad essere informati18, di cui all’articolo 21 Cost.. Ed infatti, l’articolo 18 ter o.p. espressamente distingue la “corrispondenza telegrafica ed epistolare” dalla “ricezione della stampa” dimostrando che la seconda non può risolversi nella prima, invero non incisa dalla Circolare DAP, la quale riguarda esclusivamente la seconda. Anche l’articolo 38 del Regolamento di esecuzione è lapalissiano nello statuire che la “lettera”, con la sua affrancatura ordinaria, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto alla corrispondenza, con la conseguenza di escludere la possibilità di esercitarlo per altre vie. Inoltre, i pacchi contenenti i libri destinati ad un detenuto soggiacciono a precisi limiti numerici e di peso, diversamente dalle missive.

Di qui i dubbi che nel termine “corrispondenza” possano rientrare libri e riviste, mancando un rapporto psichico tra mittente e destinatario. In altre parole, la trasmissione di pubblicazioni contenente il pensiero di terzi non rientrerebbe nel concetto di corrispondenza, nozione la cui portata deve essere ristretta a comunicazioni interpersonali tra mittente e destinatario contenenti pensieri dell’uno o dell’altro.

Altro significativo argomento a favore della conformità a legge della circolare è quello che fa leva sulla natura dell’atto amministrativo di mancata consegna dei volumi: esso non sarebbe da qualificarsi quale trattenimento – riservato indubbiamente all’A.G. – bensì come respingimento19, in quanto non incide in alcun modo sulla “giuridica disponibilità” che sul pacco ha il mittente, che può in ogni momento pretenderne la restituzione; diversamente, il “trattenimento” sottrae il materiale spedito alla giuridica disponibilità sia di mittente sia di destinatario.

Di contro, altra autorevole dottrina ha sostenuto che tali argomentazioni derubricano “il al fine di consentire non solo il controllo del contenuto (il che sarebbe sempre possibile con la disposizione del visto) ma anche il suo indiscriminato trattenimento20.

Com’era prevedibile, quindi, le ordinanze della Magistratura di Sorveglianza sono giunte alla Corte di Cassazione, la quale ha preliminarmente escluso che la Circolare del DAP violi i diritti soggettivi dei detenuti, dal momento che la normativa primaria contempla espressamente solo la facoltà per il detenuto di acquistare e tenere presso di sé libri21.

Rispetto alla possibilità che le circolari amministrative incidano su diritti costituzionalmente garantiti, la Suprema Corte ha riconosciuto all’Amministrazione Penitenziaria un potere regolamentare finalizzato alla concreta attuazione delle restrizioni previste dall’articolo 41 bis o.p., potere che, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e senza rendere inutilmente più penosa la detenzione o comprimere inutilmente diritti tutelati dalla Costituzione. La regolamentazione amministrativa, nella materia de qua, deve essere meramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale: non deve, né può, imporre limiti palesemente inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale.

Si conclude, però, che, nel caso concreto, la Circolare del DAP non limita in alcun modo il diritto del detenuto ad informarsi o studiare attraverso la lettura di testi, ma intende sottoporre ad un più rigoroso controllo la provenienza dei libri e delle stampe, al fine di impedire al detenuto di effettuare scambi “sospetti” di libri che potrebbero contenere messaggi criptici. Dette prescrizioni, quindi, non incidono sui diritti, risultando regolate soltanto le modalità con le quali può esser ricevuto il materiale in funzione degli scopi del regime speciale di detenzione22. In sostanza, nelle disposizioni della normativa secondaria in questione non si riscontra un’eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti costituzionalmente garantiti di informazione e di libera circolazione delle idee, ma solo “una maggiore difficoltà alla loro fruizione, imposta da ragioni di salvaguardia del bene della sicurezza pubblica, egualmente di rango costituzionale”23.

Questa giurisprudenza, attualmente maggioritaria, non è sempre stata unanime: in una decisione di poco precedente, le SS.UU.24 avevano affermato che i controlli sulla corrispondenza dei detenuti sono soggetti a riserva di legge e di giurisdizione, posto che incidono sul diritto di cui all’art. 15 Cost e che anche i plichi destinati ai detenuti sono legittimamente sottoposti a visto di controllo, con ciò, quindi, accogliendo l’interpretazione per cui anche i pacchi possono esser considerati corrispondenza. Il trattenimento di questi ultimi, in particolare, non può basarsi solo sulla circostanza che le modalità di trasmissione siano eventualmente contrastanti con le norme che disciplinano il passaggio di beni tra detenuti: in altri termini, l’infrazione disciplinare può indubbiamente giustificare il sospetto in ordine ai contenuti, ma non può essa soltanto costituire ragione del trattenimento; in tali casi, il Direttore dell’Istituto potrà adottare un provvedimento funzionale alla segnalazione alla A.G., cui spetta in via esclusiva disporre il trattenimento. Insomma, ove applicabile, deve esser preferita la disciplina descritta dall’art. 18 ter o.p., tanto più perché la procedura maggiormente garantita è imposta dallo stato di detenzione dell’interessato.

Tale giurisprudenza, tuttavia, è di fatto ormai superata da una serie costante di pronunce della Suprema Corte e, soprattutto, dalla sentenza n. 1174 del 29. 9. 2014, la cui massima, riportata nell’ordinanza di remissione, deve essere anche qui brevemente sintetizzata. In base a quest’ultimo arresto “l’invio” e la “ricezione di libri, riviste o scritti nei confronti del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen.” sono “forme particolari di comunicazione che non rientrano nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell’art. 18 ter ord. pen.” e “le disposizioni della normativa secondaria” non contengono “un’eccessiva ed ingiustificata limitazione del diritto di informare”.

 

5. LA RIMESSIONE DELLA QUESTIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE 

È in questo clima25 che il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, nuovamente investito della questione, ha ritenuto di dover chiedere alla Corte Costituzionale una pronuncia in punto di legittimità costituzionale sull’articolo 41 bis o.p..

È ben vero, come rilevato da qualificata dottrina26, che ad una soluzione costituzionalmente conforme potrebbe pervenirsi senza “scomodare” il Giudice delle leggi: come è noto, solo ove fallisca l’interpretazione si può adire la Corte Costituzionale.

Tale tentativo, tuttavia, è stato esperito dal giudice a quo fin dal 2012; egli ravvisa il miglior punto di contemperamento tra le opposte esigenze nella sottoposizione della stampa, in ingresso ed in uscita, alla procedura di cui all’art. 18 ter o.p.: il visto di controllo da parte di personale professionale, a ciò appositamente preposto ed “addestrato” dalla Direzione dell’Istituto, delegata ordinariamente dall’A.G. competente. Ciò consentirebbe di verificare, caso per caso, se quello che si tenta di far accedere all’interno del carcere sia materiale utile all’esercizio del diritto di essere informati ovvero costituisca un passaggio strumentale ad un flusso illecito di comunicazione tra sodali liberi e capo clan detenuto, con l’ulteriore “vantaggio” che l’eventuale trattenimento non solo sarebbe motivatoe proverrebbeda un’A.G., ma sarebbe anche sottoponibile ad una rituale impugnazione.

La prevalente giurisprudenza di legittimità, come più sopra esposto, è di segno diametralmente opposto, avendo ormai “cristallizzato” sulla questione “una soluzione ermeneutica che, alla luce della sua costante reiterazione, può dirsi ormai assunta a “diritto vivente” e non appare quindi in alcun modo superabile da una difforme interpretazione (...), costituzionalmente orientata, che (il) Magistrato di Sorveglianza intend (a eventualmente) riproporre27.

Posto che lo sforzo interpretativo deve arrestarsi davanti ad una giurisprudenza consolidata28, l’esito è il profilarsi di un’incompatibilità dell’articolo 41 bis comma 2 quater, lettere a) e c), o.p. con gli artt. 15, 21, 33, 34 e 117 comma 1 Costituzione.

Non si ripeteranno, in questa sede, le argomentazioni di diritto esposte nell’ordinanza che interpella la Corte Costituzionale ed alla cui lettura si fa rinvio, nella convinzione che non si potrebbe raggiungere un risultato migliore. Sono ragionamenti che passano attraverso l’attrazione dell’invio e della ricezione dei libri alle forme di comunicazione coperte dalla riserva di giurisdizione di cui all’art. 15 Cost. e che culminano nella verifica delle lesioni di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti che l’obliterazione del visto di controllo comporta. Particolarmente sottolineata è la curvatura che il regime di 41 bis assumerebbe anche in virtù di tale regolamentazione amministrativa, trasformandosi da meccanismo preventivo a istituto di maggior afflizione incompatibile con il principio rieducativo dell’art. 27, comma 3, Cost..

In questa sede, piuttosto, preme mettere in rilievo le ragioni che portano a rifiutare il meccanismo di controllo giurisdizionale positivamente disciplinato e invocato dal giudice a quo.

L’obiezione che si oppone più frequentemente all’operatività della procedura di cui all’art. 18 ter o.p., per ciò che riguarda libri e stampa, è di tipo pratico ed organizzativo: non si contesta l’adeguatezza e l’opportunità dello strumento in astratto, ma si rileva che, in concreto, ciò risulterebbe in un pregiudizio per l’efficienza e l’effettività del controllo. Il consistente aggravio nella mole di lavoro a carico degli addetti, anche per le dimensioni poderose che possono raggiungere certi testi, non permetterebbe di effettuare una verifica puntuale e precisa di ogni singola pagina.

Il messaggio illecito, infatti, potrebbe celarsi anche molto subdolamente: annotare parole a margine o nell’interlinea non è l’unico mezzo; si è constatato che in alcuni casi venivano sottolineate, non casualmente, parole chiave dei testi e perfino intere pagine, stampate da tipografie compiacenti, venivano interpolate in libri apparentemente innocui.

Si può immaginare che, rispetto ad un tema così delicato, il Magistrato di Sorveglianza viva quello che in psicologia viene chiamato “conflitto interiore”.

Da un lato, non può certo ignorare l’esistenza della mafia nel nostro Paese e gli sforzi che vengono quotidianamente fatti per debellarla; non può certo dimenticare il sacrificio, in termini di vite umane, che ha significato la lotta alla mafia: magistrati, uomini delle forze dell’ordine, delle scorte, e delle istituzioni, politici, giornalisti, imprenditori, comuni cittadini, vittime innocenti, hanno sacrificato la propria vita, prima perché fosse dichiarata “al mondo intero” l’esistenza della mafia, e poi per combatterla a tutto spiano. Non può tacere a se stesso il “livello criminale” di certi detenuti, la spietatezza, il fatto che abbiano consacrato la propria vita a sovvertire l’ordine pubblico e quello economico.

Dall’altro, è consapevole del proprio ruolo istituzionale: egli è chiamato ad applicare la legge ed a sorvegliare che l’esecuzione della pena sia conforme ai principi dettati dalla Carta costituzionale, quale che sia la caratura criminale dei detenuti.

I diritti che hanno dignità costituzionale, ricorda a se stesso, non sono altro che protezione e proiezione giuridica dei più profondi bisogni umani.

Il “conflitto interno” del giudice di sorveglianza deriva fisiologicamente dalle sue funzioni, tese a realizzare un non facile equilibrio tra esigenze di tutela della collettività ed attuazione del finalismo rieducativo della pena.

Egli deve essere anche un pratico del diritto e conoscere le dinamiche della vita carceraria, fatta, per dirlo con le parole del giudice a quo,29 “di un coacervo inimmaginabile, per una persona libera, di domande che il detenuto deve porre all’amministrazione per risolvere anche la più semplice delle esigenze della vita quotidiana”.

Il rischio è che i diritti rimangano “sulla Carta” perché le difficoltà pratiche possono riverberarsi in una loro compressione.

Sono proprio le difficoltà e le conseguenti compressioni a emergere preponderanti dalla lettura dei numerosi reclami che i detenuti inviano quotidianamente al Magistrato di Sorveglianza, nonché dallo studio della casistica delle impugnazioni che giungono davanti al Tribunale di Sorveglianza30.

Ed esse sono proprio ciò che preme portare a conoscenza dei nostri venticinque lettori, di manzoniana memoria, per comprendere se non sia possibile, e doveroso, un equo contemperamento delle opposte esigenze di prevenzione e tutela, attraverso il meccanismo dell’articolo 18 ter o.p..

In primo luogo, i diritti allo studio e all’informazione sono costituzionalmente garantiti a tutti e rappresentano parte considerevole del trattamento rieducativo per i detenuti: la pena deve, per Costituzione, tendere alla rieducazione del condannato.

Il divieto assoluto di ricevere libri dalle famiglie si traduce nell’impossibilità di accedere a materiali “di seconda mano” o presi in prestito, che rappresentano una fonte significativa di abbattimento dei costi dello studio e della lettura.

Sempre sotto il profilo economico, si evidenzia che ai detenuti sono imposti stringenti limiti di spesa mensile, ed ancor più rigorosi sono quelli per i ristretti delle sezioni 41 bis; non vi è quindi la possibilità, per loro, di venire concretamente in possesso di tutte le pubblicazioni che si desidererebbe, attraverso il loro acquisto.

Vi sono anche problematiche di carattere pratico.

Per ragioni di organizzazione, le Direzioni degli Istituti di pena affidano il compito di acquistare sul mercato i prodotti richiesti dai detenuti alle c.d. “imprese di mantenimento”: queste possono trovare delle difficoltà nel “rintracciare” alcuni testi, magari vecchie edizioni o pubblicazioni “locali” dei luoghi di provenienza dei detenuti, di piccolissima tiratura; inoltre, dovendo soddisfare le variegate richieste di centinaia di detenuti, possono esservi dei ritardi nella consegna dei volumi acquistati, e ciò può pregiudicare le esigenze di informazione del detenuto, a maggior ragione ove si tratti di uno studente universitario che deve sostenere degli esami.

Ultimo, ma non per importanza, l’assoluto divieto in esame potenzialmente arreca un pregiudizio alla sfera umana ed affettiva del detenuto: come ricordato, il detenuto 41 bis non ha contatti fisici con i propri congiunti, e molto limitati sono quelli visivi e telefonici.

È un dato dell’esperienza che il regalo di un libro da parte una persona amata ha un certo valore per “l’esperienza comune” che rappresenta e per il messaggio, non per forza mafioso, che il congiunto desidera trasferire; si può solo immaginare il significato di un tale dono per un detenuto già molto “deprivato di ogni rapporto fisico con i propri familiari, per giuste ragioni di prevenzione dal pericolo del passaggio di ordini o informazioni relative alla vita dei gruppi criminali31.

Sono proprio queste osservazioni, tratte dalla “carne viva” dei reclami, a rendere lecito il dubbio in ordine all’affermazione, scandita anche dalla Suprema Corte, in base alla quale la disciplina della Circolare amministrativa inciderebbe solo sulle procedure di acquisto e non sul diritto degli interessati alla fruizione dei contenuti della pubblicazioni.

Piace, pertanto, concludere il presente contributo con un’ultima notazione: come ha rammentato la Corte Costituzionale,32 il detenuto è privato della maggior parte della sua libertà, ma ne conserva comunque un residuo che “è tanto più importante in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale”; un residuo che può esser ulteriormente “scalfito”, per ciò che riguarda i responsabili di delitti gravissimi per l’ordine pubblico, quali sono i detenuti 41 bis, ma mai del tutto “pretermesso33.

L’opportunità del “contenimento” di un diritto, tanto più se ha dignità costituzionale, è da vagliarsi alla luce di un bilanciamento con la protezione che merita un interesse/diritto, che quanto meno deve avere pari rango. Fra vari mezzi, tutti parimenti efficaci allo scopo, deve esser preferito quello meno “invasivo” e pregiudizievole dell’altro interesse in gioco.

Se l’obiettivo di garantire la sicurezza e di contrastare la criminalità organizzata può esser perseguito con la procedura ex art. 18 ter o.p., si dovrà riflettere attentamente in merito alla possibilità (e alla legittimità) di invocare mere difficoltà pratiche del controllo per obliterare del tutto la procedura stessa.

Oggi la Corte Costituzionale è chiamata ad un’ardua sentenza34: far propendere l’ago della bilancia verso una maggiore afflizione del regime previsto dall’art. 41 bis o.p., in ragione di esigenze di prevenzione e sicurezza, ovvero contemperare quest’ultime con diritti e libertà fondamentali quali l’inviolabilità della corrispondenza, il diritto allo studio ed alla libera manifestazione del pensiero, il mantenimento delle relazioni e della vita affettiva con i familiari.

Diritti e libertà cui nessuno, nemmeno il mafioso, dovrebbe esser costretto a rinunciare.

 

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1 Convertito con legge del 7 agosto 1992 n. 356; l’intervento legislativo è stato ispirato dall’esigenza di introdurre strumenti di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, fra cui merita di esser ricordato l’articolo 12 quinquies, nel quale la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato un “progenitore” del moderno delitto di autoriciclaggio, punito all’articolo 648 ter.1 c.p..

2 Delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 bis o.p. o comunque commessi avvalendosi delle condizioni o per agevolare l’associazione di tipo mafioso.

3Cesaris, Sub art. 41 bis, in Grevi – Giostra – Della Casa, Ordinamento penitenziario articolo per articolo, Cedam, 2011, 455.

4 O “carcere intelligente” secondo l’insegnamento di Ardita, Ricatto allo Stato, Milano, 2011, 57. Si veda in argomento Picozzi, in http://www.ilricostituente.it/2015/05/08/8-5-2015-art-41-bis-e-legittimo-il-divieto-di-ricevere-libri-dall%E2%80%99esterno/.

5 Interessanti gli spunti di riflessione forniti dal contributo di Salvemini, Il 41 bis al vaglio di Strasburgo, in http://www.diritto.it/docs/37069-il-41-bis-al-vaglio-di-strasburgoSi rinvia, sul punto, al paragrafo 4 del presente lavoro.

6 Diana c. Italia 1996; Rinzivillo c. Italia 2000; Natoli c. Italia 2001.

7 Caso Paolello c. Italia, 1.09.2015.

8 Corte Costituzionale, sentenza n. 135 del 2013.

9 Relazione finale del comitato degli esperti, in www.questionegiustizia.itQuestione pena, L’approdo degli Stati Generali sull’esecuzione penale e su www.giustizia.it.

10 Si propone, pertanto, la riformulazione come segue: “La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 ha lo scopo esclusivo di prevenire contatti con l’organizzazione di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate”.

11 Tavolo tematico n. 2 degli Stati Generali dell’esecuzione penale, Vita detentiva. Responsabilizzazione, circuiti e sicurezza, in www.questionegiustizia.it,Questione pena.

12 Ed in particolare: l’eliminazione dalle biblioteche di libri contenenti tecniche di comunicazione criptata, l’acquisto di stampa autorizzata al di fuori dell’istituto penitenziario, l’accumulo di un numero eccessivo di testi, lo scambio di libri e riviste tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità.

13 Cass. n. 16927/2010.

14 Ord. 18 febbraio 2013.

15 Ord. 13 maggio 2013.

16 Ord. 20 maggio 2013.

17Picozzi, Art. 41 bis: è legittimo ricevere libri dall’esterno, in www.ilricostituente.it.

18Falzone-Picozzi, Falzone-Picozzi, La ricezione di pubblicazioni da parte delle persone sottoposte al regime detentivo speciale 41 bis, in http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/749126.pdf, 135.

19Falzone-Picozzi, op. cit., 140.

20Ruotolo, I diritti alla corrispondenza, all’informazione ed allo studio dei detenuti in regime di 41 bis. A proposito delle limitazioni nelle modalità di ricezione ed inoltro di libri, giornali e riviste, in Cassazione penale, f. 2, 2015, 109.

21 Cassazione penale, sez. I, 3 ottobre 2013, n. 9674.

22 Cassazione penale, sez. I, 23 settembre 2013, n. 46783.

23 Cassazione penale, ordinanza sez. 7, n. 19896/2016.

24 Cassazione penale, SS.UU., 18 luglio 2012, n. 28997. Si veda, più profusamente sul punto, Ruotolo, op. cit., 848.

25 Peraltro, a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione, il DAP ha emanato una nuova Circolare in data 11 febbraio 2014, che replica, nella sostanza, i contenuti della precedente.

26Ruotolo, op. cit., 853.

27 Ord. Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, 26 aprile 2016, 4.

28La pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 18288/2010, Beschi, evoca le affermazioni delle sentenze “Scoppola” e “Previti” della Corte EDU del 2009: “A causa del carattere generale delle leggi, il testo di queste (...) non può presentare una precisione assoluta; (...) pertanto, in qualsiasi ordinamento giuridico, per quanto chiaro possa essere il testo di una disposizione di legge, esiste inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria (...) (che) contribuisce necessariamente all’evoluzione progressiva del diritto penale”. Parafrasando la sentenza della Corte Costituzionale n. 276/1974, “diritto vivente” è quella giurisprudenza costante o consolidata in particolare della Corte di Cassazione: per la sua funzione di nomofiliachia e per il suo “grado”, le sue pronunce meritano una considerazione preminente, con la conseguenza che è sufficiente anche una sua sola decisione, in presenza di interpretazioni contrastanti, per determinare il vincolo del diritto vivente.

Partendo da tali premesse, la Corte di Cassazione giunge ad affermare il principio di diritto secondo cui “il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle SS.UU., integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell’indulto, in precedenza rigettata”.

29 Ord. Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, 26 aprile 2016, 12.

30 Come si dirà nel proseguo del presente lavoro, le lamentele dei detenuti sono variegate. Fra tutte, acquista particolare rilievo, per la sua frequenza, il reclamo di detenuti iscritti a corsi scolastici ed universitari rispetto ai ritardi nella consegna di libri e giornali; ragguardevole presenza hanno anche le difficoltà di reperire alcuni dei materiali richiesti, come dispense universitarie e manuali.

31 Ord. Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, 26 aprile 2016, 18.

32 Corte Costituzionale, sentenza n. 349/1993.

33 I termini “scalfito” e “pretermesso” sono di Ruotolo, op. cit., 843.

34 Manzoni, Il cinque maggio, verso 32.

13/09/2016
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