Forme e formalismo tra Cassazione e Cedu
Relazione al ciclo di seminari Il ricorso per cassazione civile, organizzato da AGI Nazionale, Associazione giuslavoristi italiani (Roma, 25 novembre 2022)
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Il ricorso sottoposto alla Corte europea dei diritti dell’uomo concerne l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un minore, nato in Italia nel 2018 a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero, nella parte in cui risultava menzionata la madre d’intenzione, ossia la partner della madre biologica, partecipe del progetto genitoriale. Invocando l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la ricorrente lamenta la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ritenendo che l’annullamento della trascrizione, intervenuto a distanza di oltre cinque anni dalla nascita, abbia comportato la perdita del legame giuridico di filiazione che univa il minore alla madre d’intenzione, nonché un’incertezza protratta sulla sua identità personale e familiare.
La pronuncia si colloca in un momento di profonda trasformazione del diritto di famiglia, chiamato a confrontarsi con modelli di filiazione che non coincidono più con lo schema tradizionale biologico e che, tuttavia, chiedono riconoscimento e protezione sul piano giuridico.
La crisi in cui versa la giustizia civile, non solo e non tanto per la difficoltà, pur in presenza di uno sforzo straordinario, di rispettare il disposition time imposto dal PNRR, ma anche e soprattutto per le prospettive di grave incertezza che si aprono dopo il 30 giugno 2026 con il ritorno al regime ordinario, trova una delle ragioni principali nell’eccessività del sistema delle impugnazioni. La drammaticità del momento richiede una riforma radicale delle impugnazioni che, mediante gli opportuni aggiustamenti nella disciplina della revocazione, fra cui l’estensione dell’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. anche alla sentenza di primo grado, trasformi l’appello da gravame in rimedio impugnatorio, a motivi illimitati in diritto, e limitati in fatto al vizio motivazionale corrispondente al vigente art. 360 n. 5 c.p.c., mentre il ricorso per cassazione dovrebbe essere previsto esclusivamente per i motivi di cui ai primi tre numeri dell’art. 360, facendo della nullità della sentenza e del procedimento (il numero 4 dell’art. 360) un motivo di revocazione ordinaria. Tutto questo comporta il riconoscimento, in continuità ad un modello che potrebbe ricavarsi dalla stessa Costituzione, della centralità del giudizio di primo grado, quale sede autentica di formazione nel contraddittorio della decisione giurisdizionale.
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