1. Premessa: l’avvocato come obiettore di coscienza
Sono uno dei pochi avvocati penalisti italiani che nell’infuocato dibattito prereferendario ha dichiarato apertamente la propria posizione di obiettore di coscienza rispetto al testo della riforma costituzionale licenziato dal Parlamento. Una posizione che, in una consultazione referendaria strutturalmente binaria — perché il referendum costituzionale, per sua natura, non consente terze vie, non ammette distinzioni, non tollera la zona grigia in cui pure abita la riflessione del giurista — è apparsa residuale e persino eccentrica.
A distanza di qualche mese si può provare a riflettere per restituire la cifra autentica di quanto è accaduto in questi ultimi anni e di quanto rischia di accadere nei prossimi.
La posizione di obiezione muove da un dato biografico e politico-culturale: sette anni or sono, su un banchetto di Piazza Cola di Rienzo a Roma, apposi la mia firma sui registri delle Camere Penali per sostenere la raccolta di sottoscrizioni per la legge di “riforma della separazione delle carriere”.
L’iniziativa fu lanciata al Congresso dell’Unione delle Camere Penali Italiane di Cagliari nel 2015 dall’allora Presidente Beniamino Migliucci e si tradusse in una proposta di legge d’iniziativa popolare, ai sensi dell’art. 71 Cost., sostenuta da settantadue mila firme, ben oltre la soglia delle cinquantamila richieste dalla Carta. Il fulcro di quella proposta era duplice: la separazione delle carriere fra magistratura giudicante e requirente, e l’istituzione di un doppio Consiglio Superiore della Magistratura, l’uno per i giudici e l’altro per i pubblici ministeri.
Firmai, allora, perché ritenevo, e ritengo ancora oggi, che i tempi fossero maturi per un completamento del percorso accusatorio inaugurato dal Codice di procedura penale del 1989 e cristallizzato in Costituzione dalla legge cost. n. 2/1999, che riscrisse l’art. 111 Cost. introducendovi i principi del giusto processo, del contraddittorio nella formazione della prova e della parità delle parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale.
2. Il caso “Mafia Capitale” e l’epifania di una concezione proprietaria del processo
In quel lasso di tempo, siamo negli anni 2014-2017, l’avvocatura romana attendeva la sentenza di un processo destinato a diventare uno snodo del dibattito penalistico italiano: il processo battezzato dalla cronaca giudiziaria “Mafia Capitale”. La Procura della Repubblica di Roma, allora guidata dal dottor Giuseppe Pignatone, vi attribuiva un’importanza non meramente giudiziaria. Si trattava, infatti, non solo di reprimere un fenomeno corruttivo ad ampia diffusione e di evidente invasività degli apparati amministrativi capitolini, ma, ed è qui il punto, di ottenere, per via giurisprudenziale, una rilettura estensiva dell’art. 416-bis c.p., tale da ricomprendervi associazioni che, pur non esercitando palesemente la violenza e l’intimidazione mafiose nelle forme classiche, fossero comunque in grado di pervadere i gangli pubblici attraverso la sola forza corruttiva e relazionale.
L’ambizione della Procura, è dato storicamente accertato, era ulteriormente nutrita dalla circostanza che il dottor Pignatone aveva fatto parte di una Commissione parlamentare presieduta dal professor Pisapia, deputata a riformare proprio l’art. 416-bis c.p. estendendone la portata. Falliti i tentativi di riforma legislativa, restava la via dell’interpretazione giurisprudenziale.
L’avvocatura romana, e mi sia consentito ascriverlo a merito di una categoria troppo spesso bistrattata, tenne duro a difesa del principio di legalità sostanziale e di tassatività della fattispecie penale, presidio di rango costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.) che non tollera dilatazioni ermeneutiche tese ad estendere il perimetro del precetto oltre il dato testuale.
Nessuno, sui banchi della difesa, avrebbe scommesso un solo centesimo su una sentenza di rigetto della prospettazione accusatoria. E invece, contro ogni previsione, il Tribunale di Roma respinse la qualificazione mafiosa, escludendo l’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. Non dimenticherò mai i volti di quei giudici nel giorno della pronuncia: vi si leggeva la fatica di chi aveva amministrato la giustizia secondo coscienza, ma anche la preoccupazione palpabile di chi sapeva di doversi confrontare con la reazione di un ufficio inquirente potente e ferito.
E la reazione, puntuale, vi fu. Critiche pubbliche del Procuratore della Repubblica, motivi di appello redatti con tono quasi irridente, dichiarazioni in convegni pubblici di aperto dissenso rispetto a una decisione giurisdizionale. In quel momento, e in altri analoghi che si sono susseguiti negli anni — penso al processo cosiddetto “Trattativa Stato-Mafia”, in cui l’Ufficio inquirente ha continuato a coltivare la propria tesi anche dopo la sua sostanziale demolizione in appello — ho compreso due cose, e di entrambe ho avuto in seguito riscontro:
La prima: in talune procure si è ormai strutturata, in modo non occasionale ma quasi sistemico, una concezione “proprietaria” del processo. L’idea che l’azione penale, e con essa l’impostazione accusatoria, appartenga all’ufficio che l’ha promossa, e che il giudice, terzo e imparziale, debba in qualche modo “non disattendere” quel disegno Inquisitorio in nome di un’asserita finalità di tutela sociale superiore. È una mentalità antitetica al disegno costituzionale, perché trasforma il pubblico ministero da parte processuale in dominus dell’accertamento, e il giudice da arbitro in ratificatore.
La seconda, e più inquietante: una parte non trascurabile della magistratura ha interiorizzato la separazione delle carriere ben prima che essa fosse positivizzata. Il pubblico ministero, in molti casi, si percepisce, ed è percepito, come soggetto autonomo, dotato di un proprio percorso culturale e professionale distinto da quello del giudicante, titolare di una forza politico-istituzionale che nessuna riforma costituzionale ha ancora formalmente riconosciuto, ma che già di fatto opera. Una separazione de facto, dunque, che precede e in qualche misura legittima quella de iure oggi all’esame del corpo elettorale.
Pensavo, allora, che la separazione fosse necessaria. Pensavo, però, che si potesse arrivarvi attraverso un percorso meno traumatico di quello che si è poi rivelato.
2-bis. La concezione proprietaria del processo: una patologia strutturale
Quando parlo di “concezione proprietaria del processo” da parte di alcuni uffici inquirenti, non mi riferisco a un fenomeno aneddotico o a deviazioni isolate. Mi riferisco a un paradigma culturale che si è sedimentato in talune procure italiane negli ultimi trent’anni e che costituisce, a mio avviso, una delle ragioni profonde, quasi sotterranee per cui la separazione delle carriere ha trovato consenso anche fuori dagli ambienti tradizionalmente garantisti.
I tratti di questa concezione sono individuabili. Anzitutto, l’investitura morale dell’azione penale: il pubblico ministero non si percepisce come parte processuale che porta una tesi al vaglio del giudice, ma come portatore di una verità sociale superiore, di un disegno di tutela collettiva di cui il processo è strumento. In questa prospettiva, l’esito assolutorio non è il legittimo risultato di una valutazione probatoria insufficiente, ma una sconfitta, un fallimento del sistema, talora addirittura il sintomo di una giurisdizione “compromessa” o “complice”.
In secondo luogo, la circolarità mediatico-giudiziaria: l’inchiesta non si esaurisce nelle aule, ma trova nei giornali, nelle conferenze stampa, nei libri scritti dagli stessi magistrati, con titoli sempre più simili a quelli di romans à clef, il suo terreno di legittimazione. Quando l’inchiesta procede male in tribunale, l’opinione pubblica viene chiamata a “sostenere” l’accusa contro la “miopia” dei giudici. Quando viene smontata in appello, il problema è ovviamente la “deriva garantista” della Corte. È una dinamica plebiscitaria che incrina il rapporto tra magistratura e democrazia costituzionale: la legittimazione dell’azione penale non viene più cercata, come la Costituzione esige (art. 112) nell’obbligatorietà oggettiva, ma nel consenso popolare e mediatico.
In terzo luogo, la confusione tra ruoli istituzionali e protagonismo personale: alcuni magistrati, non tutti, certo, e non i migliori, hanno costruito sulle inchieste percorsi di affermazione che trascendono l’esercizio della giurisdizione. Sono diventati brand, hanno costruito carriere parallele di opinionisti, hanno occupato spazi politici. Lo scandalo dell’Hotel Champagne che ha rivelato un sistema di nomine pilotate, di accordi tra correnti, di scambi favorevoli fra magistrati e politici è stato l’epifenomeno di una crisi più profonda, che riguarda l’autopercezione del corpo magistratuale rispetto al proprio ruolo costituzionale.
La mia firma nel 2017 a sostegno della proposta di iniziativa popolare delle Camere Penali fu un atto di fiducia verso un progetto riformatore limitato alla separazione delle carriere stricto sensu, perché era proprio quella concezione proprietaria, la confusione tra giudicante e requirente, l’osmosi culturale dei due “mestieri”, a rendere fisiologicamente difficile la realizzazione di un giudice davvero terzo e di un pubblico ministero davvero “parte”. Una separazione delle carriere, attuata con sobrietà costituzionale e completata da una legge ordinaria di riforma dell’ordinamento giudiziario, avrebbe potuto incidere proprio su quel paradigma culturale, restituendo ai due ruoli la rispettiva fisionomia.
La riforma del 2025, però, ha imboccato una strada diversa. Ha trasformato un’esigenza di chiarezza ordinamentale in un regolamento di conti politico-istituzionale. Ha aggiunto, alla separazione, l’incoronazione del PM (con il proprio CSM speculare) e la mortificazione del giudice (con il sorteggio dei togati e l’Alta Corte composta in modo controverso). Ha trasferito in Costituzione un rancore politico, il rancore della maggioranza verso una magistratura percepita come ostile, che non aveva titolo per entrare nella Carta.
Ed è per questo che la mia firma del 2017, oggi, non si è tradotta automaticamente in un voto favorevole nel 2026. Perché la riforma proposta non è la riforma da me firmata. È, in larga misura, una riforma diversa. E un obiettore di coscienza ha il dovere forse il privilegio di distinguere. Di più essa segnava il tentativo di instaurazione di un moderno “Stato di eccezione” secondo la definizione formulata da Carl Schmitt un secolo fa.
3. La parabola di un consenso disatteso: dalla proposta delle Camere Penali al testo del Governo
Nei sette anni successivi a quella firma, qualcosa è accaduto. Anzi, molto è accaduto. Il quadro politico-istituzionale italiano si è trasformato in modo radicale: dal Governo Gentiloni l’epoca in cui depositai la firma, siamo transitati attraverso una stagione che il professor Michele Salvati ha icasticamente definito di “immobilismo della transizione”[1], fino all’attuale assetto. E il progetto originario delle Camere Penali, limitato, lo si ricordi, alla sola separazione delle carriere e alla creazione di due Consigli Superiori, si è trasformato, lievitando, in qualcosa di molto più ambizioso e, per chi scrive, di molto più problematico, fino a toccare la condizione di eccezionalità schmittiana.
Lo ha riconosciuto con la consueta, lucida durezza intellettuale, il pregio raro di un giurista che non si nasconde dietro le formule, il professor Oliviero Mazza, intervenuto in un convegno presso l’università Unicusano insieme al sottoscritto[2]. Mazza ha detto, testualmente, che la riforma persegue una duplice finalità: separare le carriere, certo; ma anche, e soprattutto, «moralizzare la magistratura». È una tesi che merita rispetto perché formulata da uno studioso di indiscutibile rigore. Ma è anche una tesi che, a chi scrive, suscita la più viva inquietudine.
Perché la moralizzazione di un corpo dello Stato, quale che esso sia: la magistratura, l’avvocatura, l’università, la pubblica amministrazione, non si persegue per via di legge costituzionale. La Costituzione, lo ha ricordato con efficacia nello stesso convegno il professor Enrico Grosso, non è strumento di moralizzazione del Paese: è cornice di limiti al potere, è patto fondativo della convivenza, è argine contro maggioranze contingenti che pretendano di trasformare deviazioni temporanee in regole permanenti. Trasferire in Costituzione un rimedio nato per fronteggiare un’emergenza — il correntismo nelle sue forme degenerate, le manovre nei salotti dell’Hotel Champagne, le storture nelle nomine direttive, significa costituzionalizzare un’emergenza, e cioè trasformarla in normalità, sottraendola alla reversibilità che è propria dello strumento legislativo ordinario.
Vi è, in questa scelta, una fascinazione verso il populismo applicato all’architettura istituzionale che, con grande dispiacere, devo riconoscere tocchi anche intellettuali raffinatissimi e generosi quali Oliviero Mazza. Il fascino dell’appello al popolo come strumento di rifondazione delle istituzioni, è una tentazione antica, periodicamente risorgente, e sempre pericolosa quando si traduce nella sostituzione della deliberazione parlamentare con la consultazione plebiscitaria.
4. L’art. 138 Cost. e l’ipoteca della procedura: la prova non tentata della condivisione
Una prova dell’“eccezionalismo” come prassi politica è costituita dal fallito tentativo di aggirare la procedura di revisione costituzionale prevista dall’art. 138 Cost. letta nello spirito del Costituente e non nelle sue mere scansioni cronologiche.
Essa disegna un percorso che privilegia la ricerca del consenso ampio, della maggioranza dei due terzi che renda non necessaria la consultazione popolare. L’appello al popolo, nella logica costituzionale, è strumento residuale: si attiva, ed è giusto che si attivi, quando la maggioranza assoluta si raggiunga ma quella dei due terzi sfugga. Non è, e non deve diventare, lo sbocco strutturalmente perseguito di una riforma costituzionale che la maggioranza pretenda di intestarsi.
Ebbene, mi sia consentito ricordare un precedente che ha del simbolico. La legge costituzionale n. 1 del 1999, quella che riscrisse l’art. 111 Cost. introducendo nella Carta i principi del giusto processo, del contraddittorio nella formazione della prova, della parità delle parti, è stata la più grande conquista dell’avvocatura italiana del secondo Novecento. E quella legge, che pure incideva su un punto delicatissimo dell’ordinamento, fu approvata in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi, ottenendo dunque la condivisione parlamentare ampia che la Costituzione vagheggia. Non vi fu bisogno di Nazareno, di accordi sotto banco, di referendum: vi fu un lavorio politico-parlamentare paziente, che condusse al consenso.
Per la riforma oggi in discussione, questa strada non è stata neppure tentata. La blindatura del testo in prima lettura alla Camera, sistematica reiezione degli emendamenti, anche di quelli che non incidevano sul merito ma segnalavano deficit di tecnica legislativa, ricorso alla cosiddetta tecnica del “canguro” in Commissione affari costituzionali, sedute fiume, calendarizzazione abbinata al decreto-legge sicurezza, assenza di emendamenti persino dalla maggioranza in seconda lettura. Una corsa contro il tempo che ha condotto, prevedibilmente e quasi programmaticamente, alla soglia dei due terzi mancata e dunque alla via referendaria.
Non si è voluto tentare il consenso. Si è voluto il referendum, perché lo si è ritenuto vincente. Questa è la verità procedurale. E il professor Mazza, con onestà che gli rende onore, ha riconosciuto che l’attuale maggioranza, optando per la via costituzionale, sapeva perfettamente di andare incontro al voto popolare. Egli ne deduce, perché sostiene il “Sì”, che ciò sia il “massimo della democrazia”. Io, che ne sostengo l’inopportunità, ne deduco l’esatto contrario: che si sia trattato di una scelta di fondo politicamente populista, mascherata da virtù democratica.
5. Lo stato d’eccezione e il dovere costituzionale dell’avvocatura
E vengo al punto finale, quello che maggiormente mi inquieta e che vorrei sommessamente proporre ai colleghi più anziani della mia generazione, quelli che con me hanno militato per anni nelle Camere Penali
Chiedo di alzare lo sguardo dalla pagina del singolo processo, dalla insofferenza personale verso un singolo pubblico ministero, dalle ossessioni accumulate in trent’anni di cause perdute o vinte.
Stiamo assistendo a un fenomeno che merita un nome preciso: il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato d’eccezione. Non è una formula retorica. È una categoria politico-giuridica che ha una storia precisa.
Un secolo fa, di fronte alla crisi della Repubblica di Weimar, Carl Schmitt teorizzò che, nei momenti di crisi istituzionale grave, sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione. È la celebre apertura della Politische Theologie del 1922. La teoria schmittiana, che condusse, come è noto, a esiti drammatici nell’esperienza tedesca degli anni Trenta ha conosciuto una rinascita, in chiave per certi versi “neutralizzata”, nel pensiero contemporaneo. Ma resta categoria pericolosa quando viene evocata, anche solo implicitamente, dai decisori politici.
Mi ha colpito, in queste settimane, leggere una recente intervista di un alto esponente del Governo in cui si lamentava che la magistratura italiana costituirebbe un ostacolo all’esecuzione del programma di governo, e si rivendicavano per l’esecutivo “pieni poteri” per il perseguimento dei propri obiettivi politici. La formula “pieni poteri”, pur utilizzata da un giurista raffinato quale è il sottosegretario che l’ha pronunciata, non è impiegata casualmente: essa riecheggia, in modo che non può essere casuale, la categoria schmittiana dello stato d’eccezione.
E qui si tocca il cuore della questione costituzionale che la riforma sottopone al corpo elettorale. La magistratura, in un ordinamento di democrazia costituzionale come il nostro,la democrazia limitata di cui parla l’art. 1, secondo comma, Cost. nel suo riferimento ai “limiti” della Costituzione, e di cui ci ha parlato poco fa il professor Grosso, è un contropotere. Lo è perché lo prevede la Costituzione, lo è perché lo afferma da decenni la giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (in cui ogni singolo giudice è considerato titolare dell’intero potere giudiziario), lo è perché senza un contropotere giudiziario indipendente la democrazia maggioritaria diventa tirannia della maggioranza.
Pensiamo alla politica sull’immigrazione e al Protocollo Italia-Albania, ai suoi sviluppi giurisprudenziali. I giudici italiani hanno sollevato questioni di legittimità che la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 1° agosto 2025, ha sostanzialmente accolto, ridimensionando l’impianto governativo. Pensiamo alle questioni che si profilano sui margini di disapplicazione del diritto interno per contrasto con quello sovranazionale: l’ordinamento italiano è oggi attraversato, su questi temi, da un’inedita tensione tra primato europeo e sovranismo nazionalista che impone alla magistratura un ruolo di garanzia dei diritti fondamentali sempre più esposto e politicamente delicato.
In questo contesto, uno Stato d’eccezione strisciante in cui l’esecutivo rivendica pieni poteri, in cui la magistratura europea si configura come unico vero contropotere efficace, in cui la separazione dei poteri viene ridiscussa dalle fondamenta, la riforma costituzionale della separazione delle carriere assume un significato che trascende il merito tecnico. Non è (più) solo una riforma processuale. È, oggettivamente, un tassello di un progetto più ampio di riequilibrio dei poteri a favore dell’esecutivo e a detrimento del contropotere giudiziario.
Non sto attribuendo intenti malvagi a nessuno. Sto registrando un dato oggettivo. E sto osservando che, se la Spagna è oggi un caso di scuola, il Procuratore Generale spagnolo, di nomina governativa, condannato dalla Corte Suprema per aver diffuso atti coperti da segreto a danno dell’imprenditore compagno della Presidente della Comunità di Madrid; la stessa Corte Suprema composta da magistrati di nomina del CSM, le cui maggioranze sono determinate da accordi tra partiti politici , allora dobbiamo guardare al di là dei nostri confini per vedere dove certe traiettorie possono condurre.
Qualcosa di simile sta accadendo in Polonia, sta accadendo in Ungheria, sta accadendo, con sfumature diverse, in altri Paesi. Noi avvocati, custodi delle libertà individuali, dobbiamo essere — mi sia consentita la metafora che ricorrentemente uso — i canarini delle miniere del Novecento: dovremmo essere i primi ad avvertire l’odore del gas, i primi a segnalare il pericolo. Non gli amplificatori dello stato d’eccezione, ma le sue sentinelle.
6. Conclusioni: il legno storto dell’umanità e la professione di avvocato
Vorrei chiudere con una citazione che mi è cara. Immanuel Kant scrisse una formula che è entrata nella storia del pensiero politico: «Dal legno storto dell’umanità non si ricava nulla di completamente diritto». La frase fu ripresa nel Novecento da Isaiah Berlin, che ne fece il titolo di un libro fondamentale del pensiero liberale.
Noi avvocati, in particolare noi avvocati penalisti, viviamo in mezzo al legno storto dell’umanità. Lo viviamo ogni giorno, nelle aule dei tribunali, accanto ai nostri assistiti. Difendiamo persone imputate di reati gravi, difendiamo persone deboli, difendiamo persone colpevoli e persone innocenti. Sappiamo che l’umanità è quella che è, che il male esiste, che la giustizia è imperfetta, che la verità processuale è una verità approssimativa.
Per questo non dobbiamo lasciarci sedurre dall’illusione di moralizzare la magistratura attraverso la Costituzione. Non si moralizza un corpo dello Stato cambiando la Carta fondamentale. Si moralizza, semmai, attraverso la formazione, la trasparenza, il presidio deontologico, la responsabilità disciplinare effettiva, la riforma dei criteri di accesso alle nomine direttive — tutte cose che possono e devono essere fatte con legge ordinaria. Trasferire questa pretesa moralizzatrice nella Costituzione significa tradire la natura della Costituzione come argine al potere e trasformarla in strumento del potere.
Per questo, da obiettore di coscienza, mi permetto di concludere con l’interrogativo che già Paolo Ferrua ha posto in pagine recenti: cosa ce ne facciamo di un pubblico ministero separato, quando si intimidiscono i giudici, quando si rivendicano “pieni poteri” sull’esecuzione del programma di governo, quando il giusto processo è ridotto a un panorama di macerie?
Una vera separazione delle carriere, per servire la giurisdizione, presuppone una giurisdizione forte, autonoma, rispettata. La separazione introdotta dalla riforma rischia, paradossalmente, di indebolire la giurisdizione mentre afferma di volerla rafforzare: indebolisce il giudice perché lo sottrae a quel CSM unico in cui la dialettica con la componente requirente, pur con tutte le sue patologie, costituiva una forma di reciproco controllo; indebolisce il pubblico ministero perché lo “incorona” senza assumere fino in fondo le conseguenze costituzionali della sua nuova collocazione (estraneo all’ordine giudiziario? Legato all’esecutivo? La riforma non lo dice, e questa ambiguità è essa stessa fonte di pericolo); indebolisce il CSM perché lo riduce a organo amministrativo di gestione, sorteggiando i suoi componenti come si sorteggiano i giurati popolari.
Dopo la sconfitta mi auguro che l’avvocatura italiana sappia tornare al suo compito costituzionale primario, che non è quello di assecondare le tentazioni populiste del momento, ma di difendere i legni storti dell’umanità dall’arroganza del potere — di qualunque potere, anche di quello che si rivendica democraticamente legittimato.
L’esito referendario, al di là delle valutazioni di parte, autorizza una riflessione conclusiva, scritta a mente fredda alcune settimane dopo il voto: che il consenso parlamentare ampio ex art. 138 Cost. non è formalismo, ma sostanza democratica. Quando una riforma costituzionale viene perseguita in assenza di tale consenso, e quando viene strutturalmente costruita per arrivare al referendum confermativo come banco di prova di una maggioranza politica, il rischio del rigetto popolare è molto alto. È accaduto nel 2006 con la riforma del centro-destra, nel 2016 con quella del Governo Renzi, ed è accaduto, da ultimo, nel marzo 2026.
Resta aperta la questione di fondo: come riformare l’ordinamento giudiziario italiano, perché di riforma c’è bisogno, recuperando la via maestra del consenso parlamentare ampio e della legge ordinaria laddove possibile, e riservando il ricorso alla legge costituzionale ai soli profili che oggettivamente lo richiedano. È una sfida che attende l’avvocatura, la magistratura, l’accademia e la politica nei prossimi anni. Ai colleghi delle Camere Penali, con cui ho condiviso molti anni mi permetto di proporre di ripartire dalla proposta originaria: due CSM, separazione delle carriere strettamente intesa, legge ordinaria laddove sufficiente, ricerca paziente del consenso parlamentare. Senza pretese moralizzatrici. Senza fascinazioni populiste. Soprattutto accantonando pericolosi revanscismi.
Il legno storto dell’umanità, ricordiamolo, riguarda anche noi.
[1] M. Salvati, Come combattere il bi-populismo, in Libertàeguale online, 2025.
[2] La riforma costituzionale della separazione delle carriere, Università degli Studi Niccolò Cusano, Roma, 26-27 novembre 2025.
La presente riflessione costituisce una sintesi dell'intervento svolto al convegno internazionale La riforma costituzionale della separazione delle carriere organizzato dal Dottorato di ricerca in Law and Cognitive Neuroscience dell’Università degli Studi Niccolò Cusano (Roma, 26-27 novembre 2025, presieduta dai proff. Giuseppe D’Alessandro e Filippo Giunchedi che costituirà oggetto di un prossimo volume di raccolta degli atti.