Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Magistrati e avvocati: di chi sono le colpe?

di Bruno Capponi
Ordinario di diritto processuale civile LUISS Guido Carli
In questa fase sembra che la crisi della giustizia imponga la ricerca di colpevoli: a volte gli avvocati, a volte i giudici
Magistrati e avvocati: di chi sono le colpe?

Mentre leggevo su Repubblica di sabato 13 settembre l’incalzante e, a tratti, sgradevole intervista al paziente pres. Sabelli, m’è venuto da pensare ai tecnici che, negli uffici ministeriali, traducono in norme i desiderata del Principe di turno. Gli stessi che, ministro Cancellieri, hanno pensato – prospettiva subito abbandonata, senza rimpianti – che la soluzione della crisi della giustizia civile potesse venire dalla condanna solidale dell’avvocato col cliente ex art. 96 c.p.c. (quante condanne ex art. 96 si sono viste dall’entrata in vigore del codice?) ora pensano, ministro Orlando, che tutto dipenda dalle troppe ferie dei magistrati.

Il ministro, che della giustizia si sta occupando appunto da ministro essendosi sempre occupato d’altro, evidentemente non sa (ma glielo dovrebbero appunto suggerire i tecnici) che i giudici civili, molto spesso, in ferie non ci vanno proprio. Convivono coi propri fascicoli tutto l’anno: la loro casa, prima o seconda che sia, è un’appendice (a titolo gratuito) del tribunale, che non offre loro i mezzi per poter lavorare dignitosamente fuori dall’abitazione. Mentre qualsiasi professionista ha uno studio, e può decidere di non portare il lavoro a casa, il principale luogo di lavoro del giudice è, appunto, la propria abitazione.

Le volte che parte in vacanza, il giudice si porta i fascicoli con sé. Sono loro i suoi conviventi più stretti. Il giudice civile, andando in vacanza, impara subito che il fascicolo d’ufficio e la minuta della sentenza possono essere depositati in qualsiasi cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, che si preoccuperà di recapitarli nell’ufficio di destinazione. Si può depositare anche in vacanza, si parte con la valigia piena di carte e si torna meno carichi.

Le ferie del giudice, del resto, sono anche le ferie degli avvocati e non a caso si chiamano “ferie giudiziarie”. Ma il punto non è questo.

Il punto è che, sembra, la crisi della giustizia impone in questa fase (una fase kafkiana a tutto tondo) la ricerca delle colpe. Queste sono a volte degli avvocati che propongono cause infondate, e in ogni caso troppe cause, a volte dei giudici che vanno troppo in ferie.

Il disegno – mentre i tecnici stanno a guardare – di mettere una categoria contro l’altra è sin troppo evidente. Con l’aggravante che mentre quella dei giudici è una categoria vera (anche se i giudici civili, silenti da sempre, dovrebbero essere meglio rappresentati), quella degli avvocati è l’insieme informe di soggetti che si occupano di diritto ma anche di tutto – dalla finanza al commercio, dalla ristorazione alla politica. Non a caso, il professionista forense più noto d’Italia è stato uno che si occupava di automobili e di donne e che, sebbene non sapesse neanche il tribunale dove stava, era da tutti chiamato soltanto l’Avvocato.

La ricerca kafkiana delle colpe è una trappola nella quale non bisogna cadere.

Lo stato disastroso della nostra giustizia civile non dipende né dai magistrati né dagli avvocati i quali ultimi, se e quando fanno gli avvocati, il più delle volte operano con lo spirito giusto; ed è sufficiente osservare lo stato delle nostre cancellerie per rendersi conto che, se un qualsiasi avvocato volesse sabotare il suo processo malmesso, il compito non sarebbe affatto complicato. Se i processi si fanno ancora, è anche merito degli avvocati. Anche gli avvocati, spesso, si caricano di compiti che non spetterebbero loro, e lo fanno per mandare avanti una baracca che non ha i mezzi per andare avanti da sola. Gli avvocati, da sempre, fanno gli ufficiali giudiziari e i cancellieri, chiamando le cause e scrivendone i verbali.

I tecnici dovrebbero far presente al Principe che la durata del processo civile è figlia solo dell’eccessivo carico di ruolo; tutte le gran belle e dotte riforme che si sono succedute dal 1990 ai giorni nostri non hanno modificato il dato critico: la frattura che c’era tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e l’udienza collegiale che, col giudice unico, è diventata frattura tra l’ultima udienza di trattazione e l’udienza di conclusioni. Gli anni che intercorrono tra queste udienze sono la rappresentazione plastica del problema: nessun giudice può somministrare una giustizia celere se ha più di mille cause sul ruolo. Paradossalmente, più è bravo e corre in istruttoria, più diventa lunga la pausa che deve osservare prima della decisione. Perché siamo arrivati al limite, e più di tanto ai giudici civili non si può chiedere. Ferie o non ferie.

Alla giustizia servono risorse. Soldi. Investimenti. Tecnologie. Organizzazione. Giovani che si impegnino a rimediare ai guasti che i loro genitori hanno lasciato, per tirare a campare.

Se non si afferma questa verità, se non si apre il registro delle cose davvero serie continueremo a sentir parlare di colpe dove colpe non ci sono, continueremo a seguire fuorvianti polemiche che nascondono – è doloroso prenderne atto – la mancata conoscenza e, dunque, la falsificazione della realtà.

15/09/2014
Altri articoli di Bruno Capponi
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Le ADR nella riforma della giustizia civile

Il contributo si sofferma sulla mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 28/2010 e sulla negoziazione assistita di cui al d.lgs. 132/2014, come riformate con d.lgs. 149/2022, al fine di ampliarne la diffusione. Le nuove norme paiono destinate a dare alla mediazione e alla negoziazione assistita un impulso ulteriore e, auspicabilmente, decisivo nella direzione di estenderle e favorirle al massimo grado, quali strumenti di risoluzione delle controversie non soltanto complementari alla giurisdizione, ma onnicomprensivi, che guardano al rapporto giuridico nella sua interezza, anziché ai singoli elementi in cui si frammenta la res in iudicium deducta, allo scopo di pervenire ad accordi conciliativi globali e stabili. "The civil process is dead, long live negotiation and mediation!".

27/03/2023
Le novità in tema di giudizio di legittimità. Cenni sulla revisione europea

1. Ambito della riflessione / 2. Le modalità di trattazione del ricorso per cassazione / 3. Il rapporto tra improcedibilità e confisca / 4. Cenni sulla revisione europea

13/03/2023
Il nuovo giudizio di appello

Il d.lgs n. 149 del 2022 mantiene l’attuale fisionomia del processo di secondo grado quale controllo pieno sulla controversia caratterizzato da effetto devolutivo e divieto di nova, abroga l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis cpc, prevedendo in sostituzione un modulo di decisione semplificato in caso di manifesta infondatezza del gravame e reintroduce la figura del consigliere istruttore, conformando la struttura del giudizio di appello a quella di primo grado.

09/03/2023
Il ragionamento giuridico stereotipato nell’assunzione e nella valutazione della prova dibattimentale

Le sentenze della Corte Edu con cui lo Stato italiano è condannato a causa degli erronei processi decisionali e motivazionali di tribunali e corti d’appello, nei casi di reati di violenza sessuale e violenza di genere contro le donne, non rappresentano più, ormai, casi isolati, ma un vero e proprio filone giurisprudenziale di Strasburgo. Seguendo quest’ultimo, ci troviamo a constatare una diffusa malpractice giudiziaria, che tende a fallire la ricostruzione e il verdetto processuale e, in molti casi, anche la protezione delle vittime in sede cautelare, a causa di pregiudizi e stereotipi sulle donne e sul ruolo al quale esse dovrebbero attenersi nella società – bias di genere che finiscono per inficiare, adulterandolo, il ragionamento giuridico alla base dell’assunzione e della valutazione della prova. Il contributo entra nel vivo di questa problematica, troppo a lungo ignorata dai giuristi italiani.

03/03/2023
Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere

Un primo commento alla disciplina delle pene sostitutive. Questioni interpretative, problemi pratici al banco del giudice e riflessioni politiche.

21/02/2023
La nuova udienza preliminare tra interpretazione normativa e interpretazione organizzativa

L’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 rende necessaria una lettura delle norme che tenga conto dei loro effetti processuali immediati, che le collochi in un contesto sistematico, che porti ad attivare da subito tutte le soluzioni organizzative necessarie a far sì che la riforma produca gli effetti positivi a cui è destinata, in particolare sulla durata del procedimento penale attraverso la “nuova” udienza preliminare e una serie di istituti applicabili dal gup. 

17/02/2023
La riforma penale e il giudizio di appello

L’articolo analizza i mutamenti più rilevanti della riforma relativi al procedimento d’appello, mettendo in luce alcune indubbie criticità, taluni profili di dubbia legittimità costituzionale, ma anche le potenzialità della nuova normativa. 
Per funzionare appieno, quest’ultima richiederà però, da un lato, un mutamento di approccio da parte del giudice di secondo grado e, dall’altro, un potenziamento di alcune strutture (in particolare dell’Uepe) e un maggiore raccordo operativo tra gli uffici coinvolti.

16/02/2023
Le novità introdotte dalla riforma Cartabia. Le nuove soluzioni sanzionatorie e il rinnovato ruolo dell’avvocatura

La riforma del sistema sanzionatorio pone in discussione il “primato del carcere” e prefigura un diverso punto di equilibrio tra istanze retributive e risocializzanti che coesistono nel momento sanzionatorio. Le nuove pene sostitutive potranno riavvicinare il momento dell’esecuzione penale al momento della condanna e decongestionare il carcere. Perché questa svolta modernizzatrice del sistema penale funzioni sono necessarie risorse e soluzioni organizzative; ma, prima ancora, è necessario un nuovo approccio degli operatori giudiziari: anzitutto, da parte di chi – come l’avvocato – si trova istituzionalmente dalla parte della persona che quella pena dovrà espiare.

15/02/2023
PNRR, processo civile e debitori incalliti

Le riforme del processo civile introdotte con il D.lgs. 149/22 non paiono realisticamente poter perseguire l’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di riduzione del 90% delle cause pendenti entro il 2026

08/02/2023