Relazione tenuta al corso per magistrati neodirettivi e neo-semidirettivi, Roma, Corte di Cassazione, 22 ottobre 2025
Il dirigente come datore di lavoro L’individuazione da parte del Ministero. Le norme generali del D.Lgs. 81/08 *
Le slides della lezione tenutasi a Roma il 15 luglio 2025 al corso per magistrati neodirettivi e neo-semidirettivi
L’auspicio di una “tendenziale indisponibilità” del magistrato ad assumere incarichi dirigenziali, teorizzato da Luigi Ferrajoli come regola deontologica, non si misura adeguatamente con i problemi e le esigenze della realtà effettuale, nella quale i cittadini non chiedono al giudiziario solo la tutela dei loro diritti ma anche che sia realizzata la promessa costituzionale della “ragionevole durata” dei processi civili e penali e che sia assicurato un ragionevole grado di prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Obiettivi - entrambi - che non è possibile raggiungere, o almeno avvicinare, senza puntare sull’organizzazione, sul coordinamento e sulla direzione degli uffici giudiziari requirenti e giudicanti. In una parola senza puntare anche sull’apporto di una dirigenza in grado di coordinare, armonizzare e velocizzare “ragionevolmente” le attività svolte negli uffici. Nel delineare i tratti dell’etica del magistrato dirigente va ricordato che egli è innanzitutto un magistrato, soggetto con intensità eguale o maggiore a tutti i precetti del codice etico della magistratura, e che, come dirigente, è tenuto nella sua azione a coniugare etica della convinzione ed etica della responsabilità, tenendo insieme la piena fedeltà ai valori della Costituzione «con l’analisi spassionata dei differenti mezzi per perseguirli».