Il contributo costituisce anticipazione del numero 3/2021 di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato alle riforme del processo civile. Il presente contributo è stato scritto prima che il ddl delega 1662/XVIII approvato dal Senato diventasse, senza subire variazioni, legge dello Stato a seguito della fiducia votata dalla Camera il 24 novembre 2021.
Gli interventi sul processo esecutivo previsti dal ddl delega AS 1662/XVIII collegato al «Piano nazionale di ripresa e resilienza» *
Il disegno di legge delega prevede una serie di modifiche della disciplina del processo esecutivo mobiliare, immobiliare e presso terzi. Il tentativo è quello di adottare strumenti di accelerazione delle procedure esecutive e contemporaneamente di offrire al debitore possibili soluzioni volte a superare la situazione di difficoltà in cui si è venuto a trovare. Vi è, però, il dubbio che le soluzioni indicate non siano in concreto idonee a realizzare tali obiettivi.
Le riforme del processo civile introdotte con il D.lgs. 149/22 non paiono realisticamente poter perseguire l’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di riduzione del 90% delle cause pendenti entro il 2026
Sommario: 1. Lo stato dell’arte all’alba della riforma; 2. Giustizia riparativa: una riforma nell’interesse della vittima?; 3. Le definizioni; 3.1 Definizione di giustizia riparativa; 3.2 Definizione di vittima; 4. Cosa s’intende per riparazione; 5. L’accesso; 5.1 Il discusso art. 129 bis c.p.p.; 5.2 Il riconoscimento dei fatti; 6. Il diritto all’informazione e l’invio al Centro di giustizia riparativa; 7. I programmi di giustizia riparativa; 8. La vittima surrogata; 9. Lo svolgimento degli incontri; 10. Gli esiti; 11, L’organizzazione.
Il decreto delegato n. 151/2022 del 17 ottobre 2022, entrato in vigore l’1.11.2022, ha completato la disciplina del nuovo Ufficio per il Processo già tratteggiata dalla legge delega n. 206/2021, e riafferma il valore primario dell’organizzazione nel complessivo disegno riformatore della giustizia. Sono iniziate, fin dalla presa di possesso degli addetti all’Upp nei vari uffici, le prime sperimentazioni del nuovo istituto: di ciò il contributo offre una valutazione, con particolare riferimento agli uffici delle sezioni civili della Corte di Cassazione.
A partire da quando si applica la norma entrata in vigore il 30 dicembre 2022? Interrogativi legittimi e soluzioni razionali
Il legislatore, con il decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della l. n. 134 del 2021, c.d. "Cartabia", è intervenuto sul tema del procedimento penale, stravolgendo il campo dei rapporti tra giudice e pubblico ministero. In relazione ad alcuni degli istituti introdotti, su tutti l’iscrizione coatta prevista dal nuovo art. 335 ter c.p. e il nuovo ambito applicativo dell’art. 408 c.p.p., pare che il legislatore abbia fatto confusione facendo del giudice un pubblico ministero e del pubblico ministero un giudice. Il tutto è avvenuto in nome di principi di efficienza aziendalistica e in sacrificio del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. La riforma c.d. "Cartabia" in tema di procedimento penale, dunque, rischia di rappresentare una pericolosa eterogenesi dei fini dove gli scopi diventano mezzi e i mezzi diventano scopi.
Il salto di qualità come cultura e governance che il raggiungimento degli ambiziosissimi obiettivi previsti dal PNRR sulla giustizia avrebbe dovuto imporre è ancora lontano. - L’Ufficio per il processo, la riforma più significativa e efficace attuata, in troppi casi si è risolto nell’affiancare al magistrato un assistente personale, senza cogliere questa grande occasione di rinnovamento delle modalità organizzative. E’ mancato uno stabile coordinamento e scambio di esperienze tra gli uffici giudiziari, che sono stati lasciati soli. – L’Ufficio per il processo si scontra con la sempre crescente scopertura degli organici del personale amministrativo e rischia di assorbire i nuovi funzionari UPP nelle Cancellerie per sopperire alle mancanze. - Errori cui si può deve rimediare. - La digitalizzazione è un asse strategico di intervento, non una mera questione tecnica. Dovrebbe partire e rispondere alle esigenze degli utenti in quanto è oggi formante della giurisdizione che incide sulle modalità quotidiane di lavoro. Invece oggi l’attività del Ministero è lontana e non si confronta con uffici giudiziari e avvocati. Il rischio è di avere un contesto lavorativo plasmato dalle esigenze delle tecnologie e non, come sarebbe auspicabile, delle tecnologie plasmate sulle nostre esigenze lavorative. –L’Ufficio per il processo, la digitalizzazione e l’impatto che sta avendo ed avrà l’intelligenza artificiale anche nella giustizia danno la possibilità e sono l’occasione per ripensare l’organizzazione degli uffici e le modalità di lavoro. L’innovazione, la capacità di cambiare e di avere una visione generale dovrebbero essere la nostra prospettiva, nel contempo sognatori e pragmatici.
Sommario: 1. Premessa – 2. I processi a cognizione piena di primo grado: critica alla coesistenza del rito ordinario e del rito semplificato. – 3. Tutele sommarie previste e richiamo ad altre non utilizzate. – 4. Un’incostituzionalità manifesta. – 5. Il Tribunale della persona, dei minorenni e della famiglia. – 6. Una rilettura del testo della riforma del processo civile. – 7. Ulteriori considerazioni sul giudizio di primo grado a cognizione piena. – 8. L'appello. – 9. Il giudizio di cassazione. – 10. Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. – 11. Disciplina del processo in materia di persone, minorenni e famiglie. – 12. Termine dell’esame del decreto legislativo, indicazione delle parti omesse e cenni dei motivi di queste omissioni.
Con la legge delega n. 206/2021, ed il successivo d.lgs. di attuazione n. 1456/2922, è stata abolita la "sezione filtro" della Corte di cassazione, introdotta , con una modifica dell'art. 376 c.p.c., dalla legge 18 giugno 2009 n. 69. Questione Giustizia ripropone la relazione, sinora mai pubblicata, svolta nel 2009 dal prof. Giorgio Costantino nella quale viene tracciata la storia dell'istituto e le critiche che ne accompagnarono la faticosa gestazione.