Magistratura democratica
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Contrasto al terrorismo

Il parere del CSM sul ddl di conversione approvato nei giorni scorsi dal Parlamento
Contrasto al terrorismo

All’indomani dell’entrata in vigore del recente decreto-legge n. 7/2015 in materia di contrasto al terrorismo, anche internazionale, il C.S.M. ha dapprima promosso, il 2 e 3 marzo, due giornate di confronto tra attori istituzionali ed operatori e poi approvato, il 18 marzo, un articolato parere sul ddl convertito nei giorni scorsi dal Parlamento (la legge 17 aprile 2015 n.43 è pubblicata in g.u . n. 91 del 20 aprile 2015) che, prendendo le mosse del testo governativo, offre uno sguardo d’insieme sull’intervento riformatore.

Dopo aver manifestato perplessità in ordine al ricorso, in ossequio ad una tendenza ormai consolidata, allo strumento della decretazione d’urgenza per regolare materie, quale quella ordinamentale, che richiederebbero adeguata ponderazione e calibrata attuazione, il C.S.M. mostra di apprezzare l’ambizione del decreto-legge di assecondare e facilitare l’azione preventiva e di accrescere, al contempo, efficienza e completezza della risposta giurisdizionale.

Aggiornato ed ampliato il catalogo delle attività criminali meritevoli di sanzione, il decreto ribadisce, una volta di più, la centralità delle attività informative in relazione a fenomeni criminali di portata mondiale, radicati in realtà territoriali in cui poco più che illusoria è la prospettiva di contare sugli ordinari strumenti di cooperazione.

Alle agenzie vengono, dunque, assegnati compiti imprescindibili, la cui esecuzione presuppone l’apprestamento di un idoneo catalogo di garanzie funzionali.

Sotto altro aspetto, si incide sull’architettura ordinamentale attribuendo alla preesistente Direzione Nazionale Antimafia compiti di coordinamento in materia di antiterrorismo senza, tuttavia, che tale schema venga mutuato a livello distrettuale.

Se tangibile appare lo sforzo finalizzato ad accrescere i margini di sicurezza ed efficienza operativa, pressante emerge, per contro, la necessità di cogliere, in concreto, la declinazione della riaffermata separazione tra prevenzione e giurisdizione.

Nel dibattito tra chi reputa che l’attribuzione alla D.N.A. di compiti di coordinamento investigativo rischi di tradursi in vuota enunciazione di principio se non accompagnata dal conferimento di competenze e poteri e quella di chi, al contrario, privilegia un approccio ispirato ad una prudente ottica garantistica, il C.S.M. ha suggerito di apportare al decreto le modifiche idonee ad un equilibrato ed efficiente contemperamento, anche in relazione alla necessità di trovare, in una situazione connotata dall’incombente rischio di attentati terroristici, un nuovo asse di equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela della privacy.

 

23/04/2015
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La riforma costituzionale della magistratura. Il testo approvato, le perduranti incognite, i naturali corollari

Con l’approvazione in Senato del testo del ddl costituzionale “Meloni-Nordio” sull’ordinamento giurisdizionale, l’itinerario della riforma costituzionale della magistratura sembra segnato. 
A meno di incidenti di percorso e di improbabili ripensamenti della maggioranza di governo, la doppia spoletta Camera/Senato prevista dall’art. 138 della Costituzione si concluderà nel corso del 2025 o all’inizio del 2026 e si giungerà, nella primavera del 2026, al referendum confermativo. 
Un referendum voluto da quanti si sono dichiarati contrari alla revisione costituzionale, ma invocato anche da coloro che hanno intenzione di suggellare la “riforma” con il successo ottenuto in una campagna referendaria da vivere come un’ordalia. 
Sono molte le lacune del testo approvato dal Senato e le “incognite” sull’impianto finale del governo della magistratura: il “numero” dei componenti togati dei due Consigli; le “procedure” da adottare per il loro sorteggio; le modalità di votazione in Parlamento dell’elenco dei membri laici dei due Consigli e le maggioranze richieste; l’assetto della giustizia disciplinare dei magistrati e l’esclusività o meno, in capo al Ministro della giustizia, del potere di iniziativa disciplinare. 
Imponente è poi la cascata di corollari scaturenti dalla “validazione” del teorema riformatore. 
L’incertezza sul destino ultimo del pubblico ministero, sul quale già si dividono, nelle fila della destra, farisei e parresiasti; la diminuita legittimazione e forza istituzionale dei Consigli separati e sorteggiati; gli effetti riflessi della scelta del sorteggio per la provvista dei Csm sui Consigli giudiziari e su tutto il circuito di governo autonomo della magistratura: ecco solo alcuni degli aspetti dell’ordinamento della magistratura che verranno rimessi in discussione dalla revisione costituzionale. 
Sul vasto campo di problemi posti dalla riforma era necessaria una riflessione ampia e approfondita.
Ed è quanto Questione giustizia ha cercato di fare in questo numero doppio, 1-2 del 2025, straordinariamente denso, ricco di contributi di accademici, magistrati, avvocati, che si propone anche come il background da cui far emergere messaggi semplici, chiari e persuasivi da trasmettere ai cittadini nel corso dell’eventuale campagna referendaria. 

23/07/2025
Csm separati e formati per sorteggio. Una riforma per scompaginare il governo autonomo

L’iter della riforma costituzionale della magistratura procede verso l’approvazione definitiva, in doppia lettura, del disegno di legge di revisione costituzionale entro il 2025 e lo svolgimento del prevedibile referendum confermativo nel 2026.
Per quanto indesiderabile e foriera di conseguenze negative per le garanzie dei cittadini, la formale e definitiva separazione delle carriere, nei fatti già realizzata, avrebbe potuto essere sancita anche con una legge ordinaria. Ma le mire della maggioranza di governo si sono rivelate ben più vaste e ambiziose di questo risultato, mostrando di avere come ultimo e decisivo bersaglio la disarticolazione e il depotenziamento del modello di governo autonomo della magistratura, voluto dai Costituenti a garanzia “forte” dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati.
La realizzazione di questo obiettivo viene affidata al ripudio del metodo democratico e al ricorso alla sorte per la formazione dei due Consigli superiori separati e dell’Alta Corte, il nuovo giudice disciplinare dei magistrati ordinari. Con una totale inversione di segno rispetto alla Costituzione del 1947, si rinuncia alla selezione derivante dalle elezioni in nome della casualità, si rifiuta il discernimento in favore della cecità di un’estrazione a sorte, si sceglie di cancellare il sistema fondato sulla rappresentanza, ritenuto inutile e dannoso, per far emergere casualmente dal corpo della magistratura i soggetti destinati ad amministrarla. Sostituire il caso all’elezione dei “governanti”, spezzando il nesso democratico tra amministratori  e amministrati, significa porre in essere una enorme rottura culturale, politica e istituzionale con l’esperienza storica del governo autonomo della magistratura e con l’equilibrio tra i poteri disegnato nella Costituzione. Ed è forte il rischio che negli organismi del governo autonomo, nati dal caso e formati in base al principio  per cui  “l’uno vale l’altro”, rivivrà una concezione della magistratura come corpo indistinto di funzionari, portatori di elementari interessi di status e di carriera, cui ciascuno di essi può attendere in nome e per conto degli altri senza bisogno di scelte o investiture rappresentative.
I cittadini sbaglierebbero a ritenere che l’involuzione corporativa e burocratica determinata dal sorteggio sia un affare interno della magistratura. Consigli superiori sminuiti dall’estrazione a sorte dei loro membri sarebbero più deboli e condizionabili nella difesa dell’indipendenza della magistratura. E di questa minore indipendenza pagherebbero il prezzo i ceti più deboli e le persone prive di potere e di ricchezza. 

10/06/2025