Articoli di Nello Rossi - pagina 2
Come è già avvenuto per la vaccinazione anticovid, anche la “certificazione verde” divide la nostra come altre società avanzate. Non scandalizzarsi di questa nuova, ennesima, divisione e consentirle di esprimersi ha, al fondo, una idea antica: che il confronto e l’urto di pensieri diversi sia ancora, se non l’unico, il miglior metodo a disposizione per trovare le soluzioni più ragionevoli ed accettabili ai problemi della convivenza collettiva. Per parte nostra restiamo convinti che la campagna di vaccinazione sia uno strumento di liberazione dai più gravi timori per la salute individuale e collettiva e che la vaccinazione sia al tempo stesso un diritto ed un onere, il cui mancato adempimento può giustificare una serie di calcolate restrizioni e limitazioni, adottate nell’interesse collettivo, in vari ambiti della vita sociale.
La Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi ha suggerito, riprendendo precedenti proposte, di introdurre un procedimento incidentale di controllo del giudice sulla tempestività delle iscrizioni delle notizie di reato, potenzialmente gravido di effetti sulle acquisizioni realizzate nelle indagini preliminari. L’articolo lancia un warning sulla soluzione proposta e sugli effetti indesiderati che ne potrebbero derivare: riprenderà vigore la teorica dell’iscrizione come “atto dovuto” subito, sempre e comunque?
Dei sei referendum sulla giustizia si parla molto. Ai toni enfatici e propagandistici dei proponenti fanno da contraltare i commenti generici, allusivi, tattici di politici di altri schieramenti. In entrambi i casi l’indifferenza al contenuto effettivo dei quesiti referendari regna sovrana. Non è un bene. Solo entrando nel merito si comprende quanto siano vuote le formule che parlano di “questi” referendum come pungolo, utile stimolo o messa in mora dell’esecutivo e del parlamento per una nuova politica della giustizia. Di qui l’esigenza di esaminare più da vicino le “domande” che si vogliono porre ai cittadini e di misurane il significato e l’impatto sulla giustizia del nostro Paese.
Il ruolo del pubblico ministero e il tasso di discrezionalità della sua azione istituzionale sono in crescita sia nei Paesi nei quali la discrezionalità è un tratto tipico del sistema di giustizia penale sia negli ordinamenti caratterizzati dal principio di legalità e dalla regola dell’obbligatorietà dell’azione penale. Parallelamente si assiste a un progressivo avvicinamento tra una “discrezionalità” esercitata secondo linee-guida uniformi e una “obbligatorietà” temperata e realistica. Invece di barricarsi dietro il fragile schermo di una astratta concezione dell’obbligatorietà è meglio confrontarsi con la realtà. Nella quale la legittimazione dell’azione del pubblico ministero risiede in un esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti indipendente da ogni indebita influenza esterna e armonico con i principi e le regole dello Stato democratico di diritto. Vanno perciò esaminati e discussi gli elementi portanti dell’architettura istituzionale nella quale il pubblico ministero deve correttamente esercitare la sua discrezionalità: il primato delle autorità democratiche nella determinazione di criteri di priorità dell’azione penale; un più netto confine del giudiziario rispetto alla politica e all’amministrazione; l’accettazione di una piena responsabilità sociale e culturale per le scelte compiute; il raccordo dell’ufficio del pubblico ministero con le comunità e le istituzioni locali.
La recensione al volume Una fragile indipendenza. Conversazione intorno alla magistratura, Edizioni Seb 27, 2021
Si avvicina la scadenza del giugno 2021 fissata dalla Corte costituzionale per la sua pronuncia sul “carcere per i giornalisti” dopo la sollecitazione rivolta al Parlamento ad intervenire, entro un anno, sul tema della diffamazione a mezzo stampa. Dall’approssimarsi di questa data e dagli spunti offerti dalla cronaca traiamo l’occasione per affrontare due questioni estremamente attuali: le querele e le azioni civili dei magistrati per notizie ritenute false e diffamatorie e il cahier de doléances dei giornalisti per la vigente disciplina della diffamazione a mezzo stampa.
Il recentissimo decreto legge Draghi introduce, adattandola alle operazioni di somministrazione dei vaccini anti-Covid, una scriminante analoga – ma non identica - a quella introdotta, nel 2017, dalla legge Gelli Bianco nell’ambito di una disciplina delle ipotesi di colpa medica che resta oggetto di molte critiche dei professionisti della sanità. E’ un dato positivo, ma per rispondere alle comprensibili preoccupazioni di medici ed infermieri occorre anche ricercare nuove soluzioni sul terreno del procedimento penale, prevedendo una prima linea di tutela dell’interesse collettivo del personale sanitario.
Sono molti gli interrogativi di natura procedurale ed istituzionale sollevati dalla scelta della Prima Commissione di procedere all’audizione del dott. Palamara e di optare per la sua segretezza. Di qui l’esigenza di una aperta riflessione sulla discutibile linea di condotta adottata dal Consiglio Superiore della magistratura.
Nel Paese si assiste a un paradosso. A fronte del fittissimo reticolo di prescrizioni e di sanzioni per il contenimento del contagio si registra l’assenza di regole flessibili ma vincolanti e cogenti per lo svolgimento della campagna vaccinale, unica misura realmente decisiva per contrastare e debellare la diffusione del virus; con l’effetto di perpetuare un caos iniquo e dalle conseguenze potenzialmente tragiche. Esistono però le condizioni politiche ed istituzionali per dar vita ad un rapido intervento ordinatore dello Stato e per istituire forme di efficace deterrenza dirette a contrastare abusi e favoritismi.
L'editoriale al numero 4/2020 di Questione Giustizia trimestrale, dedicato alla giustizia costituzionale
Se l’Italia vuole conservare un accettabile grado di credibilità nel contesto internazionale, deve stringere un cordone sanitario intorno a sortite come quella “araba” di Matteo Renzi, ricordandogli che essere stato presidente del Consiglio comporta oneri anche quando si è cessati dalla carica e che essere parlamentari di una Repubblica democratica non è compatibile – eticamente e politicamente - con l’adulazione dei despoti.
Ne va della capacità del nostro Paese – ed è per questo che una Rivista di magistrati ritiene di dover intervenire - di svolgere il ruolo cui ambisce, e nel quale ha profuso tante energie e risorse, di protagonista nella tutela dei diritti umani fondamentali nel mondo.
Che cosa si è alterato nelle dinamiche dell’associazionismo giudiziario, determinando la riduzione o lo svilimento della vita associativa e la contemporanea creazione di canali decisionali paralleli a quelli istituzionali? A volte si è trattato del dominio incontrastato - o poco efficacemente contrastato - di un leader; altre volte dello stabilizzarsi di un governo dei notabili, con il corredo di apparati soggetti e di ferree sfere di influenza territoriale; in altri casi, infine, della costituzione di oligarchie divenute via via meno responsabili rispetto alla loro base associativa ed elettorale. La “questione morale” rivela il suo carattere più profondo e strutturale di “questione democratica”, da affrontare con metodi e rimedi diversi dalla prima.
Mentre è in corso il dibattito sulla obbligatorietà o meno della vaccinazione anticovid restano senza adeguata risposta altri, più cruciali e certamente più pressanti interrogativi: chi deciderà le priorità di accesso ai vaccini e con quali strumenti? Sono molte le ragioni che fanno ritenere necessario l’intervento del Parlamento. Solo una legge - che non è affatto sinonimo di soluzione rigida - può legittimare scelte difficili e potenzialmente tragiche e stabilire la cornice e i criteri di coordinamento dell’azione delle diverse istituzioni coinvolte nell’attuazione delle vaccinazioni.
La società aperta e policroma che i democratici auspicano non sarà realizzabile senza la quotidiana fatica di “tutti” di adattarsi alla libertà: di pensiero, di parola, di ricerca, di insegnamento, di satira. Per questo le parole - sagge - di quanti invitano al rispetto delle differenti convinzioni religiose e delle diverse sensibilità non possono essere né dette né interpretate come un invito all’autocensura o come un arretramento, sul piano giuridico o anche solo culturale, sul tema cruciale della libertà di espressione.
Nell’emergenza sanitaria ed economica il diritto è chiamato a svolgere la sua funzione regolatrice e ordinatrice senza snaturarsi in uno scomposto e confuso diritto dell’emergenza. E la magistratura, pur scossa dalla sua crisi interna, è tenuta a non ripiegarsi su se stessa, per non far mancare al Paese, in questo frangente, il suo apporto di conoscenza e di esperienza.
Osservazioni a margine dell’atto della Procura generale della Corte di cassazione nel procedimento disciplinare nei confronti di Luca Palamara ed altri
All'impostazione “atomistica” della riforma della legge elettorale per il CSM – che rispecchia quella della vigente legge n. 44 del 2002 – la proposta del Governo aggiunge l’atomismo della vita consiliare, regolata dal sorteggio delle commissioni e dal divieto di costituire gruppi. Un Consiglio Superiore sminuito e burocratizzato, non all'altezza del suo rilievo costituzionale, può essere il preludio di altri ripiegamenti sul versante dell’equilibrio dei poteri.
Una volta cessata l’appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario - su cui si radica l’elettorato passivo e su cui poggia la rappresentatività stessa del componente togato - chi non appartiene più alla magistratura può continuare ad esercitare le funzioni di amministrazione della giurisdizione e quelle di giudice disciplinare? E’ una domanda alla quale occorre dare una risposta coerente ai principi ed alle regole se si vuole evitare che il Consiglio Superiore della Magistratura, già scosso dagli avvenimenti dell’ultimo anno, vada incontro a nuovi problemi e nuove tensioni.