Magistratura democratica
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L’impasse del fine vita. L’aiuto a morire tra referendum e legge

di Nello Rossi
direttore di Questione Giustizia

A fronte dell’aspirazione di larga parte dei cittadini italiani a vedere introdotta, anche nel nostro Paese, una ragionevole disciplina dell’eutanasia volontaria stanno due iniziative istituzionali per diverse ragioni problematiche: il referendum promosso dai radicali, che propone la pura e semplice abrogazione della norma che prevede una sanzione “minore” per l’omicidio del consenziente, e il travagliato disegno di legge, da tempo all’esame del Parlamento, che dovrebbe dettare una disciplina della morte volontaria medicalmente assistita. 
La lettura del quesito referendario e la constatazione dei suoi potenziali effetti rivela il solco profondo che esiste tra la rappresentazione mediatica dell’iniziativa e la sua effettiva portata e dunque tra “desiderio politico” e razionalità sociale e giuridica. 
L’orgogliosa riaffermazione del principio di piena disponibilità della propria vita e di un diritto a morire non può rispondere da sola alla reale aspettativa dei cittadini: ricevere dalle istituzioni un’effettiva e tempestiva assistenza medica che sollevi la libera e consapevole decisione di porre termine all’esistenza da un carico di sofferenze ulteriori rispetto a quelle derivanti da malattie inguaribili. 
Se si vuole evitare che l’ardua questione del fine vita generi un drammatico groviglio istituzionale è giunto il momento che il Parlamento, sino ad ora rimasto paralizzato anche di fronte alle sollecitazioni del giudice costituzionale, impieghi tutte le sue risorse - di conoscenza, di dialogo, di mediazione – nella rapida ricerca di una soluzione ragionevole. 
Un obiettivo realizzabile solo se il legislatore non si aggirerà come un prigioniero entro lo stretto perimetro nel quale la Corte costituzionale ha “dovuto” operare e nel quadro di categorie giuridiche che ci sono state consegnate dal passato ed eserciterà la sua sovranità attraverso scelte meditate e misurate.

Sommario: 1. Uno sconfinato retroterra - 2. Le scelte odierne - 3. Il referendum sull’art. 579 del codice penale. Il solco profondo tra desiderio politico e razionalità sociale e giuridica - 4. Realtà effettuale e dimensione mediatica - 5. I lavori parlamentari sulla disciplina della «morte volontaria medicalmente assistita» - 6. Un Parlamento prigioniero? - 7. I trattamenti sanitari di mera sopravvivenza legittimanti una richiesta di morte volontaria - 8. L’atto autonomo del morente

 

1. Uno sconfinato retroterra

La letteratura filosofica e giuridica sui temi del fine vita è sterminata ed abbraccia temi e campi di problemi assai diversi tra di loro. 

Vi figurano le riflessioni sulla “morte naturale”, che pongono a raffronto l’attuale realtà dell’invecchiamento e della morte con le forme sociali e le percezioni mentali proprie di altre epoche[1]

Ne fanno inoltre parte i molteplici atteggiamenti culturali e giuridici succedutisi nei riguardi del “suicidio”. 

Atto dapprima contemplato, nelle società pagane, nella chiave stoica di una volontaria e coraggiosa rinuncia ad un vita non più amata e non più degna di essere vissuta[2] e poi profondamente coinvolto dapprima nelle vicende del cristianesimo e poi della laicizzazione. 

Temi che dividono i cittadini e che chiamano in campo anche le possibilità e i limiti della scienza medica tanto nel prolungare artificialmente la vita nei casi nei quali nessuna guarigione è possibile quanto nell’accompagnare e sorreggere le scelte individuali di por fine alla propria esistenza. 

Vicende che hanno portato a considerare il suicidio di volta in volta come peccato e atto di mancanza di fede[3], come illecito penale severamente sanzionato[4], come atto solo tollerato dal diritto[5], come incomprimibile libertà e diritto della persona[6]

Fino ad oggi, quando si discute della disponibilità della propria vita, delle condizioni che legittimano l’aiuto al suicidio e della legalizzazione dell’eutanasia. 

 

2. Le scelte odierne

Naturalmente l’insieme dei pensieri e degli orientamenti scaturiti dall’incessante riflessione sulla fine della vita saranno assunti qui solo come il retroterra di considerazioni ben più circoscritte, stimolate e rese necessarie dall’attualità più stringente. 

Parliamo delle due iniziative istituzionali oggi in campo sul tema del fine vita: il referendum promosso dai radicali che propone l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale, norma incriminatrice dell’omicidio del consenziente, e il disegno di legge all’esame del Parlamento destinato, in caso di approvazione, a dettare la disciplina della morte volontaria medicalmente assistita. 

Iniziative che - dopo la rapida evoluzione del nostro ordinamento segnata dalla legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)[7] e dalle pronunce della Corte costituzionale[8] - si propongono entrambe, sia pure attraverso percorsi diversissimi, di dare forma e regole giuridiche alla scelta di porre fine alla propria esistenza. 

A seguito della presentazione del referendum e dell’accelerazione, dopo una lunga fase di stallo, dei lavori in corso in sede parlamentare è giunto il momento delle scelte. 

Scelte dirette dei cittadini, che saranno possibili “se” sarà dichiarato ammissibile il referendum. 

Oppure scelte del legislatore, che, a loro volta, potranno essere compiute “prima” dell’iniziativa referendaria, con il possibile effetto di renderla superflua o potranno essere compiute “dopo” una eventuale consultazione referendaria per intervenire sulla normativa di risulta derivante da un voto favorevole all’abrogazione. 

A meno che esse non siano impedite o ancora rinviate da uno stallo parlamentare e dall’inerzia legislativa, per il persistere - tra le forze politiche - delle contrapposizioni frontali e paralizzanti sin qui sperimentate in materia di disciplina legislativa del fine vita.  

 

3. Il referendum sull’art. 579 del codice penale. Il solco profondo tra desiderio politico e razionalità sociale e giuridica

Prendiamo le mosse dal referendum promosso dai radicali, che aveva già raccolto un numero rilevante di firme, prima di essere rapidamente sospinto a superare il traguardo del milione di sottoscrizioni dall’innovazione normativa che ha aperto alla firma digitale dei quesiti referendari[9]

Se si eccettua l’opera di informazione svolta dal comitato promotore, è significativo che l’attenzione maggiore a questo referendum sia stata sin qui riservata da riviste giuridiche ed in particolare da quelle promosse da magistrati[10].

Un tale tempestivo impegno di riflessione è figlio di una plausibile previsione: che la questione posta dai proponenti del quesito abrogativo dell’art. 579 del codice penale possa approdare, o giungere ancora irrisolta, sui banchi dei giudici, al pari di quanto è avvenuto nella complessa vicenda istituzionale dell’aiuto al suicidio. 

Presentato all’opinione pubblica come un referendum in favore dell’eutanasia, il quesito referendario rivela in realtà un nucleo più ampio di una prospettiva eutanasica circondata da limiti, regole e cautele[11].

Nel quesito referendario si propone infatti ai cittadini di abrogare la sanzione penale attualmente prevista per l’omicidio del consenziente - la reclusione da sei a quindici anni – mantenendo in vita l’altra parte dell’art. 579 c.p. che sancisce l’applicabilità delle disposizioni relative all’omicidio «se il fatto è commesso contro una persona minore degli anni diciotto, contro una persona inferma di mente (o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti) o contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno». 

Un successo del “sì” nella consultazione referendaria comporterebbe dunque la depenalizzazione dell’omicidio del consenziente, da considerare legittimo (salvo che nelle tre ipotesi prima ricordate) sulla base del consenso manifestato dalla persona cui viene tolta la vita. 

Con un effetto di rovesciamento della logica della norma dettata dall’art. 579 c.p. che, da norma posta a tutela della vita, si trasformerebbe in disposizione che legittima una forma assoluta di autodeterminazione e, sulla base del consenso, l’intervento di terzi nella attuazione della volontà di porre fine alla propria esistenza. 

L’abolizione della sanzione penale “minore” per l’omicidio del consenziente verrebbe infatti realizzata tout court, senza essere accompagnata da alcuna previsione delle ipotesi nelle quali la scelta individuale di rinuncia alla vita risulti fondata su gravi ed oggettive ragioni e sia conseguentemente scriminata l’azione del terzo che toglie la vita al consenziente. 

Del pari mancherebbe, nel vuoto normativo, o meglio nella sfera di liceità creata dal referendum, una procedura pubblica di verifica della genuinità del consenso reso e della sua revocabilità in qualsiasi momento prima dell’evento. 

Un siffatto stato di cose rischia di scavare un solco profondo tra “desiderio politico” e “razionalità giuridica”. 

Si può aderire alle correnti di pensiero che sostengono il principio della disponibilità della propria vita e desiderare la legittimazione nel nostro ordinamento dell’eutanasia attiva e nel contempo arretrare di fronte ad un esito referendario destinato a rimanere silente non solo sulle ipotesi che legittimano il ricorso ad un intervento eutanasico ma anche su tutti gli altri nodi cruciali della questione eutanasia: le modalità della prestazione del consenso; la verifica della sua genuinità e spontaneità; la sua revocabilità; e perciò anche, di riflesso, l’accertamento della liceità della condotta dell’autore (medico, familiare, amico?) del gesto che sopprime la vita[12]

Da un lato la normativa di risulta scaturente da una approvazione del quesito referendario renderebbe, per la sua stessa assolutezza e nudità, precaria la tutela del diritto fondamentale alla vita e non garantirebbe da sempre possibili abusi ai danni dei soggetti più deboli e vulnerabili. 

Dall’altro lato è prevedibile che l’assetto scaturente dal referendum sarebbe tale da generare giudizi penali tra i più estremi, incerti ed angosciosi che si siano mai sperimentati, se non altro per la già accennata problematicità di accertare il consenso nei suoi diversi aspetti (genuinità, spontaneità, revocabilità). 

Occorre riconoscere che l’orgogliosa riaffermazione del principio di piena disponibilità della propria vita e di un diritto a morire non può rispondere da sola alla effettiva aspettativa dei cittadini: ricevere dalle istituzioni un’effettiva e tempestiva assistenza medica che sollevi la libera e consapevole decisione di porre termine all’esistenza da un carico di sofferenze ulteriori rispetto a quelle derivanti da malattie inguaribili. 

Il confronto teorico sull’ampiezza da riconoscere all’autodeterminazione e sulla validità delle ragioni del paternalismo penale[13] sfiora soltanto questo campo di problemi che invece, come si è già accennato, è acutamente avvertito dai giudici in ragione del loro ruolo e della loro collocazione istituzionale[14]

Ciò anche perché la normativa sul consenso informato in tema di cure non sembra affatto applicabile in via analogica ad un evento radicalmente differente come la soppressione della vita che è impossibile far rientrare nella categoria degli atti terapeutici o dei consapevoli rifiuti di terapie. 

Non sarebbe perciò sufficiente in quest’ambito richiamare la serena giurisprudenza costituzionale che riserva ad un successivo giudizio di legittimità la valutazione della conformità o meno alla Costituzione delle disposizioni che residuano a seguito dell’abrogazione per via referendaria di un determinato corpo normativo. 

Giurisprudenza comprensibile e condivisibile quando la materia consenta i tempi ed i modi di un fisiologico controllo di legittimità costituzionale ma difficilmente accettabile quando questi, in ragione delle loro cadenze, possano mettere a repentaglio il diritto fondamentale alla vita e dar vita ad una disciplina per più versi fortemente squilibrata. 

Ma il legislatore – sostengono i promotori del referendum – sarebbe indotto, se non costretto, ad intervenire da una vittoria dei sì nella consultazione referendaria. 

Ed è questo il dichiarato auspicio dei proponenti, che rilanciano la ricorrente suggestione del referendum come “pungolo” nei confronti di un legislatore paralizzato e inerte.             

Sebbene invidiabile sotto l’aspetto psicologico, la rassicurante certezza di un provvido intervento legislativo non è facile da condividere[15].

Un Parlamento che si rivelasse impotente ad intervenire “prima” del referendum ben potrebbe restare paralizzato da contrapposizioni di principio anche “dopo” il suo svolgimento. 

E’ qui ed ora, dunque, nella fase che precede il referendum, che il legislatore deve dimostrarsi capace di mettere in campo le sue risorse preziose: conoscenza del fenomeno da regolare, dialogo e mediazione tra posizioni contrapposte, individuazione di soluzioni ragionevoli,

 

4. Realtà effettuale e dimensione mediatica

Dalla vicenda istituzionale che si svolge sotto i nostri occhi si ricava però anche un’altra considerazione che riguarda la dimensione mediatica e comunicativa propria di questo (come di altri) referendum abrogativi. 

Parliamo della distanza tra la sostanza del quesito e dei potenziali effetti di una parziale abrogazione dell’art. 579 c.p. e il dibattito pubblico che si sviluppa nella campagna referendaria, di fatto già in corso anche prima della pronuncia della Corte costituzionale sulla ammissibilità del quesito referendario. 

Dibattito che relega sullo sfondo, sino ad occultarlo, il tema – nudo e spinoso - della legittimazione dell’omicidio del consenziente per divenire confronto pubblico sulla questione, giustamente molto sentita dall’opinione pubblica, delle modalità di introduzione nel nostro ordinamento di un’effettiva assistenza al morente che voglia porre fine alla propria vita in modo dignitoso e indolore. 

Sono molti gli interrogativi che scaturiscono da questo stato delle cose. 

La campagna referendaria – se la consultazione sarà ammessa – consentirà di dissipare le nebbie che ad oggi ancora circondano il quesito e ne farà emergere la reale sostanza? 

E laddove, come è possibile, il giudice costituzionale dichiari il quesito inammissibile, il suo operato verrà giudicato dall’opinione pubblica sulla base di una oggettiva valutazione della pronuncia emessa o si rischierà di additare la Corte come la vera responsabile di una mancata risposta dell’ordinamento agli angosciosi problemi del fine vita?

Ed infine: sino a che punto una democrazia può reggere a divaricazioni di questa natura tra realtà giuridica e rappresentazione mediatica, nell’affrontare temi cruciali della convivenza civile e nell’uso di uno strumento prezioso come quello referendario? 

Sono domande che è scontato formulare ma alle quali è difficile rispondere. 

A meno che non ci si ricordi che, proprio per evitare equivoci esiziali, contrasti furibondi e attese sociali deluse, esiste il Parlamento. 

Guardiamo allora a che punto sono i lavori parlamentari sul tema per comprendere se da tale versante giungono segnali significativi. 

 

5. I lavori parlamentari sulla disciplina della «morte volontaria medicalmente assistita»

Come è noto, è oggi all’esame delle competenti Commissioni della Camera dei deputati (Giustizia e Affari sociali) un testo unificato recante «disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita», adottato come testo base a seguito della presentazione di una pluralità di proposte legislative, la prima d’iniziativa popolare e le successive presentate da deputati di diverse forze politiche (C. 2 d’iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino). 

La normativa proposta mira a disciplinare «la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita». 

Essa offre inoltre la definizione di morte volontaria medicalmente assistita: «il decesso cagionato da un atto autonomo» con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme contenuta nella legge in discussione, «si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale».

Rilievo centrale nel corpo della normativa in discussione assumono i presupposti e le condizioni della richiesta di morte volontaria. 

In primo luogo essa deve provenire da una persona maggiorenne, che sia affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili e risulti in grado di assumere decisioni libere e consapevoli. 

Inoltre, perché l’istanza di morte volontaria possa essere legittimamente presa in considerazione, il richiedente deve trovarsi nelle seguenti condizioni: a) essere affetto da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatore di una condizione clinica irreversibile; b) essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale; c) essere assistito dalla rete di cure palliative o avere espressamente rifiutato tale percorso assistenziale. 

Il testo prosegue individuando i requisiti e la forma della “richiesta” che deve essere «informata, consapevole, libera ed esplicita», manifestata per iscritto nelle forme previste per il testamento olografo e revocabile «in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà». 

Ove le condizioni del malato non consentano di rispettare questo regime formale la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che consenta al richiedente di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà. 

Enunciati in questi termini i capisaldi della nuova disciplina viene individuata una procedura di presentazione, valutazione ed eventuale accoglimento della richiesta di morte volontaria, di cui si riassumono qui i passaggi essenziali: 

a) presentazione della “richiesta” al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia; 

b) redazione da parte del medico destinatario dell’istanza di un “rapporto” sulle condizioni cliniche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata; rapporto di importanza cruciale nella complessiva economia della procedura perché, oltre ad essere corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente, deve contenere precise indicazioni sulle informazioni fornite in merito alla condizione clinica, alla prognosi, ai trattamenti sanitari ancora attuabili, a tutte le possibili alternative terapeutiche, alla conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, con la specificazione dell’eventuale assistenza già in atto sotto questo profilo o del rifiuto di tale percorso assistenziale; 

c) inoltro del rapporto al Comitato per l’etica territorialmente competente, tenuto ad esprimere, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, trasmettendo il parere al medico richiedente ed alla persona interessata;

d) invio, a seguito dell’eventuale parere favorevole del Comitato, da parte del medico autore del rapporto, del parere e dell’intera documentazione, alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, tenute ad effettuare le verifiche necessarie a garantire che la morte avvenga - nel domicilio del paziente o presso una struttura sanitaria pubblica - nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. 

Sulle modalità di realizzazione della morte volontaria il testo si limita a prevedere la presenza e l’assistenza di un medico – ed eventualmente di uno psicologo – e l’obbligo, da parte del sanitario, procedente di verificare la persistenza della volontà di porre fine alla propria vita e delle condizioni soggettive ed oggettive legittimanti l’intervento eutanasico. 

Resta invece integralmente rimessa alla scienza medica l’adozione delle tecniche più adeguate a determinare una morte dignitosa e priva di sofferenze ulteriori rispetto a quelle proprie del paziente. 

Le norme di chiusura della disciplina di questa forma di eutanasia attiva volontaria riguardano la qualificazione giuridica del decesso e l’esclusione della punibilità di quanti abbiano partecipato alla procedura sin qui descritta. 

Da un lato, infatti, il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato a tutti gli effetti di legge alla morte per cause naturali. 

Dall’altro lato è esclusa la punibilità, ai sensi degli artt. 580 e 593 del codice penale, del medico e del personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché di tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la procedura che sia stata eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Clausola, questa, dotata di efficacia retroattiva per le condotte di agevolazione della morte volontaria medicalmente assistita poste in essere in presenza di situazioni e condizioni analoghe a quelle legittimate dalla nuova legge. 

 

6. Un Parlamento prigioniero? 

Dalla lettura del testo base emergono i due tratti fondamentali dell’iniziativa legislativa. 

Sul piano della “procedura” da seguire per la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, il testo unificato, pur muovendosi sulla falsariga delle pronunce del giudice costituzionale, compie un importante passo in avanti, delineando un percorso sufficientemente chiaro e scandito nei tempi per la presentazione, la valutazione, l’accoglimento e l’attuazione della istanza. 

Percorso che dovrebbe rimuovere le incertezze ed i timori dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento ed evitare inerzie e ritardi, francamente inammissibili quando si è al cospetto di situazioni estreme come quelle contemplate nel testo normativo[16]

Ma è sul piano delle “condizioni” della richiesta di morte volontaria e sulle modalità della sua attuazione che il Parlamento sembra muoversi come un prigioniero nel ristretto perimetro tracciato dalla Corte costituzionale, pur disponendo di una libertà incomparabile rispetto a quella del giudice delle leggi, costretto ad operare nei limiti invalicabili di una pronuncia già ampiamente manipolativa. 

Il riferimento è a due punti cruciali del testo in discussione: l’individuazione dei “trattamenti” che legittimano la richiesta di morte volontaria e l’identificazione dell’“atto” che deve essere posto in essere dalla persona che richiede l’assistenza medica per porre fine alla sua vita. 

 

7. I trattamenti sanitari di mera sopravvivenza legittimanti una richiesta di morte volontaria

Replicando l’impostazione adottata dal giudice costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019 il testo pone tra le condizioni della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita «l’essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale». 

Il punto è che la dipendenza da «trattamenti di sostegno vitale» (cui la Corte ha fatto riferimento ragionando in stretta aderenza al caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi) resta una formula dagli incerti confini e perciò suscettibile - come la riflessione dottrinale e l’applicazione giurisprudenziale del “requisito” hanno già dimostrato – di diverse letture. 

Una interpretazione restrittiva di tale condizione porterebbe ad includervi solo i casi nei quali la sopravvivenza è ottenuta attraverso il ricorso a interventi esterni di natura artificiale inidonei a guarire o a migliorare significativamente lo stato del paziente ma capaci solo di prolungarne l’esistenza in vita. 

Sul versante opposto si colloca chi ritiene che il requisito - originariamente indicato dalla Corte ed ora trasfuso nel testo normativo – ricomprenda qualsiasi trattamento sanitario realizzato con l’impiego di macchinari, terapie farmaceutiche o con altre forme di assistenza medica la cui interruzione determinerebbe la morte del malato “anche in maniera non rapida”, diventando perciò fonte di ulteriori sofferenze[17]

In quest’ottica sono ritenuti trattamenti di sostegno vitale tutte le forme di trattamento dolorose e considerate non più accettabili dal malato (come una permanente e severa chemioterapia), il cui puro e semplice rifiuto produrrebbe un di più di ingiustificabile sofferenza. 

Già quest’incertezza interpretativa basterebbe ad indurre il legislatore a non limitarsi a riprodurre pedissequamente il dictum della Corte e a definire in termini chiari ed inequivoci i trattamenti sanitari di mera sopravvivenza che legittimano la richiesta di assistenza alla morte volontaria, superando o chiarendo il significato del riferimento ai “trattamenti di sostegno vitale”. 

Riferimento che rischia di tradursi in «un limite arbitrario perché anche se legato a una soglia minima di impegno costituzionale, soglia sopra la quale è ben possibile una legislazione più liberalizzante, nondimeno presenta una ratio di difficile giustificazione per la forte capacità escludente rispetto a importanti patologie analogamente atroci»[18].

La via da imboccare sembra perciò quella di individuare la sfera della richiesta dell’aiuto a morire riferendola alla platea dei casi nei quali la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita è formulata:

a) per non dover prolungare trattamenti sanitari di diversa natura - dolorosi e non di rado avvilenti e incompatibili con la dignità del malato - ormai finalizzati alla mera sopravvivenza; 

b) per non dovere subire il peso dell’ulteriore sofferenza propria di una morte che faccia seguito al puro e semplice rifiuto della prosecuzione di tali trattamenti ad una più o meno lunga distanza di tempo dalla loro interruzione. 

 

8. L’atto autonomo del morente

L’altro aspetto del testo in discussione alla Camera sul quale va richiamata l’attenzione è la definizione di morte volontaria medicalmente assistita identificata nel «decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalla presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale». 

Al termine del procedimento prima descritto - presentazione della richiesta, rapporto del medico, parere favorevole del comitato etico, intervento del Servizio sanitario nazionale - chi ha chiesto di morire recupera pienamente l’“autonomia” nel porre fine alla propria vita corredata però dal diritto a ricevere, nel suo compimento, un’adeguata assistenza medica di natura pubblica. 

L’autonomia, la cui etimologia (autos –nomos) designa il diritto di vivere con la propria legge, diviene diritto di morire con la propria legge. 

A questo punto sorge un interrogativo. E’ legittimo chiedersi se l’atto “autonomo” di cui si parla debba essere necessariamente un gesto materiale che pone termine alla vita o non possa essere anche un autonomo atto di volizione, nel quale la volontà di darsi la morte si manifesta in maniera inequivoca ed ultimativa? 

Le risposte tranchant a un siffatto interrogativo sono facilmente immaginabili. 

La prima: se non ci fosse un atto fisico autonomo non si sarebbe più di fronte ad un suicidio assistito ma ad un omicidio del consenziente. 

Ed ancora: la volontà di porre fine alla propria vita è stata già manifestata con l’atto iniziale della procedura - la richiesta di morte medicalmente assistita – e dunque l’autonomia dell’atto conclusivo della vita non può che esprimersi in un gesto materiale...

Eppure la necessità di un atto fisico può in determinate condizioni essere del tutto impossibile ed inattuabile, pur in presenza di una volontà libera e consapevole chiaramente manifestata.

La linea di discrimine tra l’assistenza pubblica prestata a chi ha scelto di morire e il diniego di tale pietosa ed indispensabile prestazione sarebbe segnata dalla residua idoneità fisica del malato che lo mette in grado di compiere il gesto suicidario o glielo preclude. 

Un discrimine palesemente irragionevole - oltre che crudele – perché impedirebbe l’uscita dalla vita proprio di chi è così totalmente prigioniero del suo corpo e della malattia invalidante da non essere in grado di attuare una volontà che pure è ferma ed inequivocabile. 

Ora legislatore - a differenza di qualsiasi giudice - ha la libertà di muoversi su questo terreno impervio, chiarendo che laddove, in presenza di tutte le altre condizioni di legge, la volontà sia chiara ma il gesto materiale di togliersi la vita sia inattuabile per lo stato in cui versa l’ammalato, questi possa ricevere l’aiuto necessario per il suo compimento oltre all’assistenza medica diretta ad evitare la sofferenze. 

Un siffatto “aiuto a morire” sarebbe comunque da qualificare come una forma di omicidio del consenziente? 

Le distinzioni che ci sono state consegnate dal passato - tra aiuto al suicidio e omicidio del consenziente – dovrebbero essere considerate come cogenti e invalicabili per il legislatore di oggi, anche quando risultassero produttive di effetti iniqui e irragionevoli? 

Non è questa l’opinione di chi scrive, che ritiene che la fattispecie dell’aiuto al suicidio ben possa essere estesa sino a ricomprendere l’ipotesi che una volontà deliberata e consapevole di fine vita sia eseguita fruendo di un sostegno meramente materiale. 

Ammettiamo però che si rifiuti questa impostazione e si ritenga invece che aiuto al suicidio e omicidio del consenziente siano due categorie ontologiche che si limitano a riflettere una insopprimibile essenza della realtà. 

Anche in questo ordine di idee che cosa impedirebbe al legislatore di scriminare, nell’ambito dell’omicidio del consenziente, il limitato segmento del sostegno e soccorso prestato – al termine del procedimento prima descritto che garantisce da distorsioni ed abusi - a chi vuole ma non è fisicamente in grado di far cessare la sua vita, assicurando anche a lui una morte medicalmente assistita? 

Dalla fattispecie dell’omicidio del consenziente verrebbe espunta - e scriminata - solo una fattispecie particolarissima e rigorosamente regolata, tale da non generare alcuna possibilità di equivoci o di abusi. 

Una siffatta soluzione reclama una sola vera condizione: che il Parlamento recuperi la sua libertà di azione e la sua capacità di soluzione dei problemi. 

Ciò implica liberarsi degli astratti furori e dallo scontro frontale tra opposte declamazioni. 

Da un lato l’insistenza sulla sacralità di una vita che il malato ritiene non più degna di essere vissuta perché ridotta a mera, dolorosa sopravvivenza e ormai privata della sua dimensione relazionale. 

Dall’altro lato, l’affermazione di una assoluta e piena disponibilità della vita che non risolve i problemi connessi all’intervento di terzi e soprattutto non può aspirare a ricevere - incondizionatamente, indiscriminatamente- un aiuto pubblico a morire evitando ulteriori sofferenze. 

Sul terreno della ragionevolezza - che ha ispirato la legislazioni di molti Paesi sull’eutanasia legale e che fonda il desiderio di un grande numero di cittadini favorevoli ad una soluzione positiva del problema del fine vita – sono stati compiuti numerosi passi in avanti. 

Si tratta di non smarrire la strada a pochi passi dalla meta. 


 
[1] Al riguardo è d’obbligo richiamare la riflessione, divenuta un classico, di Norbert Elias, La solitudine del morente, ed. it., Bologna, Il Mulino, 2011, che pone a raffronto l’invecchiamento e la morte nelle moderne società industriali con il modo in cui tali eventi erano “ vissuti” nelle civiltà del passato, connotate dalla forte appartenenza dell’individuo ad una comunità.

[2] E’ questo un motivo ricorrente negli scritti di Seneca «La legge eterna non ha fatto niente di meglio di questo: ci ha dato un solo modo di entrare nella vita, ma molte possibilità di uscirne. Dovrei aspettare la crudeltà di una malattia o di un uomo, quando posso andarmene sfuggendo ai tormenti e alle avversità? Questo è l’unico motivo per cui non possiamo lagnarci della vita: essa non trattiene nessuno» e aggiunge «Ti piace la vita? vivi. Non ti piace? Puoi tornare donde sei venuto»; Lettere a Lucilio, Milano, Rizzoli, p.452. Non mancano però, nel mondo romano, posizioni fortemente contrarie al suicidio, equiparato ad un atto di diserzione. Così Marco Tullio Cicerone che nel suo scritto, La vecchiezza, Milano, Bur, 1998, p. 221 ammoniva: «Non si deve abbandonare il proprio posto di guardia nella vita».

[3] Nella dottrina cattolica il concetto di sacralità della vita, intimamente e indissolubilmente connesso all’idea della sua indisponibilità - «in quanto dono divino che rimane in potere di colui che fa vivere e morire» (Tommaso D’Aquino, La somma teologica, Bologna. ESD, 1984, Vol.. XVII, p. 178) – corre lungo l’intero arco della storia della Chiesa ed è stato costantemente ribadito anche da tutti gli ultimi pontefici fino a Papa Francesco nel Discorso ai partecipanti al convegno commemorativo dell’Associazione Medici cattolici italiani, 15 novembre 2014. Ma nella cultura cattolica v’è anche una robusta corrente di pensiero che fonda il principio di indisponibilità della vita non sulla fede e su una lettura creazionista del genere umano ma sul carattere relazionale proprio dell’esistenza umana. Così che ritenere disponibile la vita significherebbe «incrinare la possibilità stessa della dimensione sociale che assume la vita non come un valore accanto ad altri valori ma come il presupposto della elaborazione sociale di altri valori» (F. D’Agostino, L’indisponibilità della vita principio razionale universale, Avvenire, 17 dicembre 2008).

[4] Come ricorda G. Fornero, nel suo monumentale e accurato libro Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria, Torino, UTET, ed. digitale, p. 115, non solo il suicidio tentato (depenalizzato in Inghilterra solo con il Suicide Act del 1961) ma anche il suicidio realizzato è stato per lungo tempo perseguito «attraverso una serie di pratiche disparate, per esempio con macabre offese al cadavere e con pene finalizzate a colpire il patrimonio e la famiglia del suicida». Contro tale criminalizzazione, considerata un barbaro residuo del passato, insorsero pensatori come Montesquieu, Voltaire, Filangieri e Beccaria, ponendo le premesse per l’affermarsi in Italia di una legislazione che escludeva il suicidio dal novero dei reati. Dapprima la codificazione leopoldina del 1876, poi il codice sardo piemontese 1859, il codice Zanardelli del 1899 e infine il codice Rocco del 1930 affermarono il principio della non punibilità del suicidio e del tentato suicidio.

[5] E. Altavilla qualificava il suicidio come illecito giuridico «non punito ma non tollerato» (Il suicidio nella psicologia, nella indagine giudiziaria e nel diritto (pubblico, penale, civile e commerciale), Napoli, Morano, 1932, p.221) sostenendo che «il far parte di una società giuridicamente organizzata impone il dovere di permanere in essa, nella piena validità della propria persona, e ciò per le necessità presenti e future dello Stato», ibidem, p.202. Ferrando Mantovani, invece, includeva il suicidio nella categoria dei fatti giuridicamente tollerati (tra cui la prostituzione o l’uso di sostanze stupefacenti) considerati dal diritto come un disvalore ma il cui autore non è perseguito sulla base di valutazioni di opportunità. L’intrinseco disvalore di tali fatti giustifica invece la sanzione delle attività volte a favorirli o la partecipazione ad essi di terzi (Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona, Padova, CEDAM, Vol. I, p.124).

[6] E’ questa la posizione sostenuta da Paolo Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 59 che considera il suicidio atto di libertà e scelta da rispettare nel contesto di un ordinamento imperniato sul rispetto della persona affermato nell’art. 2 della Costituzione.

[7] Legge 22 dicembre 2017, n. 21 recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

[8] Nella sentenza n. 242 del 2019, il giudice costituzionale – constatato l’inutile decorso del termine di un anno dato al Parlamento, con l’ordinanza n. 207/2018 per adottare una legge – ha ribadito che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione ma è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento intende proteggere evitando interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Tale incriminazione è però da considerare non conforme alla Costituzione nei casi in cui l’aiuto riguardi una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Dopo avere sottolineato che, in base alla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (legge 22 dicembre 2017, n. 219, sulle DAT), il paziente che versi in tali condizioni può decidere di lasciarsi morire chiedendo l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua, che lo ponga in stato di incoscienza fino al momento della morte, la Corte ha rilevato che al medico non è comunque consentito di mettere a disposizione del paziente trattamenti atti a determinarne la morte; così che la morte giungerà al termine di un processo più lento, fonte di ulteriori sofferenze per i suoi cari. In questa situazione è ravvisabile una irragionevole limitazione della libertà di autodeterminazione del malato nella scelta dei trattamenti, compresi quelli finalizzati a liberarlo dalle sofferenze, garantita dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Di qui la necessità di porre rimedio a tale violazione con una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona che versi nelle condizioni in precedenza descritte a condizione che l’aiuto sia prestato con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 e sempre che le suddette condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

[9] Sul punto cfr. N. Rossi, Firma digitale per referendum e leggi di iniziativa popolare: Una meditata rivoluzione o un improvvisato azzardo? in questa Rivista on line, 15 settembre 2021.

[10] Dapprima Questione Giustizia è intervenuta sul tema con un articolo di Giuseppe Battarino, L’iniziativa referendaria sull’art. 579 del codice penale: gli scenari possibili, in questa Rivista on line, 1 settembre 2021. Nell’articolo si esaminano gli opposti scenari aperti dal successo nella raccolta delle firme - la dichiarazione di inammissibilità del quesito o l’abrogazione parziale per via referendaria dell’art. 579 c.p., foriera di problemi interpretativi in particolare sul consenso – e gli spazi di interventi del legislatore. L’autore prosegue la sua riflessione sottolineando la «necessità di una ricognizione di confini tra eutanasia passiva, aiuto al suicidio e eutanasia attiva e di una sistematizzazione delle fonti, costituite dalle norme penali in materia di omicidio del consenziente e istigazione al suicidio, dagli effetti già prodotti dalle sentenze della Corte costituzionale, dalle regole in materia di disposizioni anticipate di trattamento». Un contesto – è la conclusione dello scritto «di una complessità tale da far pensare che né il referendum, né la sola iniziativa legislativa di cui s’è detto possano essere dirimenti». Successivamente la rivista Giustizia Insieme ha realizzato un ciclo di importanti interviste coinvolgendo i giuristi Valerio Onida, Andrea Pugiotto, Ida Angela Nicotra, Giuseppe Cricenti, Paolo Veronesi.

[11] Su questo tema si sofferma D. Pulitanò, Problemi del fine vita, diritto penale, laicità politica. A proposito di un referendum abrogativo, in Sistema penale, 19 ottobre 2021, p. 1, secondo il quale «lo iato fra gli effetti immediati d’una vittoria del referendum e la presentazione nel sito dei promotori è uno iato fra effetti giuridici e intenzioni politiche. L’obiettivo politico dichiarato è legalizzare l’eutanasia attiva in presenza dei requisiti indicati dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato. Sta in questo obiettivo l’appeal politico ed etico dell’iniziativa referendaria».

[12] Come osserva D. Pulitanò, cit. p.4, «per inquadrare problemi che hanno a che fare anche con attività di altre persone, la prospettiva dell’autodeterminazione non è sufficiente. Una richiesta di aiuto al suicidio, o di eutanasia, chiede come risposta una determinazione di altri. Ed è la decisione dell’altro, il destinatario della richiesta d’aiuto, l’oggetto delle norme che incriminano l’aiuto al suicidio e/o l’eutanasia a richiesta».

[13] Sul punto cfr. G. Fiandaca, Il diritto di morire tra paternalismo e liberalismo penale, in Foro it., 2009, V, 227 ss e il già citato scritto di Pulitanò. 

[14] Anche chi sostiene che l’aspetto decisivo ai fini della scelta di morire sia esclusivamente la sua volontarietà (mentre resterebbero irrilevanti la brevità della vita residua e il grado delle sofferenze patite) deve ammettere che di fronte alla scelta più tragica ed irreparabile, quella della morte, l’accertamento di tale volontà richieda standard estremamente elevati e ponga enormi problemi in considerazione delle diverse ipotesi possibili. J. Feinberg, The moral limits of criminal law, Oxford, 1984-1988, Harm to self, p.. 351

[15] T. Padovani, Riflessioni penalistiche circa l’ammissibilità del referendum sull’art. 579 C.P., Amicus Curiae, Nuovi seminari preventivi ferraresi; M. Donini, Eutanasia, ecco perché la Consulta non può bocciare il referendum, in Il Riformista, 13 novembre 2021.

[16] Significativa al riguardo è la previsione del termine di sette giorni assegnato al Comitato per l’etica territorialmente competente per la redazione del parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e per la sua trasmissione al medico richiedente ed alla persona interessata.

[17] Su questo aspetto v. Corte di assise di Massa, sentenza 27 luglio 2020, che ha assolto Marco Cappato e Mina Welby dal reato di cui all’art. 580 c.p., per l’aiuto materiale fornito a Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, per l’attuazione del suo proposito di darsi la morte presso una clinica svizzera, con nota di A. Massaro, La dipendenza da trattamenti di sostegno vitale nelle procedure di suicidio medicalmente assistito: ridescrizione o interpretatio abrogans? in Giurisprudenza penale; vedi anche Corte di assise di appello di Genova del 28 aprile 2021. 

[18] M. Donini, Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male, in Sistema penale, 10 febbraio 2020. Dello steso autore vedi anche La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento penale in Diritto penale contemporaneo, 15 marzo 2017. 

24/11/2021
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