Magistratura democratica
Magistratura e società

Regole e principi per un buon giornalismo non per un giornalismo buono: la nuova edizione delle Linee guida della Carta di Roma

di Paola Barretta
coordinatrice dell’Associazione Carta di Roma<a title="" href="#_notatitolo1" id="_notatitoloref1">*</a>
L’Associazione Carta di Roma è stata fondata nel dicembre 2011 per dare attuazione al protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione, siglato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (CNOG) e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) nel giugno del 2008

«Con le parole si fanno le cose» diceva il filosofo e linguista John L. Austin, le parole diventano cose quando vengono pronunciate o scritte. Non è semplice descrizione, semplice cronaca. La scelta delle parole dà forma al racconto, lo rende visibile, diventa contenuto. «Le parole non sono mai sbagliate, è l’uso che ne facciamo che può essere sbagliato, che può deformare il fatto che viene raccontato». Così scrive Valerio Cataldi, presidente dell’Associazione Carta di Roma, nella prefazione della nuova edizione delle linee guida della Carta di Roma [1].

Un insieme di regole e di principi, ovvi e di buonsenso, che ciascun giornalista è tenuto a osservare nel rispetto del codice deontologico.

I principi della Carta di Roma suggeriscono accorgimenti e piccole regole condivise che nessuno si sognerebbe di contestare o di violare quando si scrive di politica, di minori, di criminalità organizzata: la verifica dei fatti, la consultazione di esperti, l’utilizzo di termini corretti e giuridicamente appropriati, la tutela dell’identità di profughi e migranti. Sono le regole base del mestiere di giornalista, valgono sempre e in ogni caso. Applicate al racconto delle migrazioni hanno il valore aggiunto di fornire gli strumenti per costruire un argine collettivo al dilagare dell’odio, nelle parole e nei fatti.

Il termine “clandestino”, per esempio, che trova ampio spazio sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e nei commenti televisivi, il cui impiego fino al 2016 risultava del tutto marginale.

L’insistenza su alcune associazioni improprie nella trattazione mediatica del fenomeno migratorio: i migranti/profughi come minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico; migranti/profughi come minaccia alla salute; i migranti/profughi come minaccia al lavoro, alla cultura, all’identità.

Queste associazioni, se imprecise e sommarie, non soltanto violano i principi etici e normativi del giornalismo, ma veicolano e rafforzano stereotipi nei confronti degli “stranieri” in quanto diversi e dunque pericolosi. In ragione di ciò, nelle linee guida, si consiglia di evitare di “etnicizzare” le notizie, il che non significa censurare le informazioni ma di selezionare, tra le varie caratteristiche proprie di una persona, solo quelle veramente pertinenti a capire cosa è successo. Anzi, in alcuni casi, evidenziare la pertinenza etnica risulta fuorviante. È il caso dell’omicidio di Emanuele Morganti, un ventenne ucciso ad Alatri, in provincia di Frosinone, la notte tra il 25 e il 26 marzo 2017. Il giovane è stato picchiato molto violentemente dopo un futile litigio da un gruppo di persone, ed è morto qualche ora dopo in ospedale. Nei giorni immediatamente successivi, la maggior parte dei media ha riportato la partecipazione di diverse persone «albanesi» nella rissa: si è parlato di «branco di albanesi», di un «patto tra italiani e albanesi per massacrare Emanuele». Ad oggi, i quattro indagati per omicidio volontario sono tutti italiani, nessuna persona di origine albanese era presente nel luogo dell’omicidio.

Un esempio tra tanti che fa comprendere quanto sia cruciale restituire un’informazione corretta su temi ed eventi che concernono la quotidianità – e la sicurezza – delle persone.

Proprio in ragione della centralità che hanno assunto alcune questioni relative al fenomeno migratorio, nella nuova edizione delle linee guida, sono stati inseriti suggerimenti per una corretta informazione su: operazioni di ricerca e soccorso in mare, rom e sinti, episodi di razzismo e hate speech.

In ciascuna sezione, sono stati inseriti un glossario e un insieme di suggerimenti volti a restituire la complessità dei fenomeni, senza ricorrere a stereotipi e ad associazioni pregiudizievoli tra la condizione di migranti/o rifugiati e il racconto dell’evento.

Nelle indicazioni rivolte ai giornalisti, inoltre, vengono elencate fonti di istituzioni, di centri di ricerca, di siti on-line senza le quali l’azione della stessa Carta di Roma sarebbe priva di sostanza.

A questo proposito, nella prefazione dell’ultimo rapporto sullo stato della rappresentazione mediatica del fenomeno migratorio in Italia – Notizie da paura, con un titolo che individuava nell’allarmismo una delle principali cifre espressive del racconto del fenomeno migratorio nel 2017 – il giornalista e scrittore Giovanni Maria Bellu affermava che «Per seguire le regole della Carta di Roma, non è necessario amare gli immigrati, è sufficiente amare il giornalismo e avere, della sua funzione, l’idea che ci è stata insegnata nelle scuole, nelle università e nelle redazioni: il mestiere di chi racconta la realtà in modo tale da consentire alla cittadinanza di conoscerla e di formarsi un’opinione».

Nella prefazione, il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna insiste sul rispetto della verità come modalità irrinunciabile della mediazione giornalistica.

Obiettivo comune di tutti coloro che credono nella correttezza della professione e nella diffusione di un dibattito pubblico informato e consapevole.

Come si legge nell’articolo di Riccardo De Vito, su questa Rivista on-line, a proposito della vicenda di Riace (l’arresto del Sindaco di Riace, Mimmo Lucano), in cui si pubblica il testo dell’ordinanza del Tribunale di Locri per conoscere «i fatti contro le polemiche».

Le linee guida della Carta di Roma vanno proprio in questa direzione: «Contrastare chi usa le parole come pietre, chi vuole cancellare differenze e diversità, chi confonde la libertà di informazione con la pretesa di poter diffamare e infangare gli esseri umani, a partire dai più deboli, dai più indifesi a cominciare dai migranti, dai profughi, da coloro che chiedono asilo politico perché scappano da guerre, fame e terrore», come scrive Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana.

Contrastare gli appelli dalla divisione sociale, restituendo la conoscenza dei fatti e delle persone che li vivono è una strada che la Carta di Roma intende proseguire a percorrere, insieme a tutte le associazioni e gli enti che ne condividono le finalità.

A cominciare da un piccolo esercizio che l‘Associazione Carta di Roma ha pensato per iniziare a ragionare sull‘uso delle parole: proviamo a sostituire “clandestino” con “persona” e vediamo l’effetto che fa (https://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2018/10/b8bd5177-6d27-46dd-9e4e-2ee46c6a15c6.mp4).



[*] Paola Barretta, coordinatrice dell’Associazione Carta di Roma, per la quale si dedica, in particolare, al monitoraggio dei media e alla formazione continua. In qualità di ricercatrice si occupa di opinione pubblica, di comunicazione sociale, di crisi dimenticate in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia. Dal 2007 è supervisor dell'Osservatorio europeo sulla Sicurezza. Insegna nel corso di «Opinione pubblica e analisi dei media» all'Università di Pavia.

[1] L’edizione del 2018 delle Linee Guida, che segue precedenti edizioni del 2012 e del 2015, è a cura di Paola Barretta, Piera Francesca Mastantuono e Sabika Shah Povia. Le associazioni che formano la rete qualificante di Carta di Roma hanno contribuito a fornire indicazioni puntuali sulle tutele dovute ai richiedenti asilo e rifugiati (Unhcr), allo status giuridico e alle terminologie corrette (Asgi), all’attenzione nei confronti di minoranze come quella rom e sinti (Associazione 21 luglio), al razzismo (Lunaria), agli allarmismi sanitari (SIMM, Società Italiana di Medicina della Migrazioni). Hanno fornito il loro contributo anche Oim (International Organization for Migration) per la sezione dei flussi migratori, del Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale nella sezione dei rimpatri, della Fcei (Federazione delle Chiese Evangeliche Valdesi) per la trattazione del pluralismo religioso; di Medici Senza Frontiere per la sezione delle operazioni di ricerca e soccorso in mare; di Amnesty International e Cospe per la sezione dedicata all’hate speech; di Acli, Amref e Arci per la sezione sulla completezza e correttezza dell’informazione.

15/10/2018
Altri articoli di Paola Barretta
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Protezione speciale, divieto di respingimento e obblighi costituzionali: l’art. 5, comma 6 TUI quale clausola di chiusura e salvaguardia dei diritti della persona straniera

Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).

28/04/2026
La domanda reiterata di protezione internazionale presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento e progressiva compressione delle garanzie: art. 29bis DLgs 25/2008 tra diritto UE e interpretazioni distorte del legislatore nazionale

Il contributo esamina la disciplina della domanda reiterata di protezione internazionale presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dell’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 dal DL 133/2023. Dopo una ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della disposizione, l’analisi si concentra sui profili di competenza nell’esame preliminare e nella decisione di inammissibilità della domanda reiterata, con particolare attenzione al nuovo comma 1-bis, che introduce una procedura formalmente distinta ma sostanzialmente sovrapponibile a modelli già oggetto di censura. Il lavoro mette in luce il carattere in parte pretestuoso di tale intervento normativo, volto a giustificare, attraverso una diversa qualificazione della fase di allontanamento, il coinvolgimento dell’autorità di pubblica sicurezza in funzioni valutative che il diritto dell’Unione riserva all’autorità accertante. Ampio spazio è dedicato all’analisi del concetto di “imminenza dell’allontanamento”, quale presupposto della deroga al diritto di permanere sul territorio, evidenziando la necessità di una sua interpretazione rigorosa e circoscritta alla fase di concreta esecuzione del rimpatrio. Il contributo affronta infine le ricadute della disciplina vigente sul diritto a un ricorso effettivo e sulla tutela cautelare, mettendo in evidenza le persistenti tensioni tra la normativa nazionale e il quadro unionale in materia di protezione internazionale.

22/04/2026
Un altro NO
a cura di Redazione

Il rifiuto di magistrati, avvocati e giuristi al “premio” ai difensori per i rimpatri, in difesa del ruolo e della funzione dell’Avvocatura. Questione giustizia pubblica i documenti dei protagonisti della giustizia, per il loro valore di testimonianza e di fedeltà ai principi che regolano la funzione del difensore.

22/04/2026
Un “premio” per i rimpatri. Ma l’avvocato è il garante dei diritti del cliente, non un ausiliario del governo

L'art.30 bis del decreto legge 23 del 2026, che reca norme anche in tema di immigrazione e protezione internazionale, nel testo approvato dal Senato, contempla il comma 3 bis che premia con uno speciale compenso il rappresentante legale munito di mandato che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito ad esito della partenza dello straniero. La norma suscita un nugolo di aspetti seriamente problematici, alcuni dei quali già denunciati dalla Giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, che qui vengono sommariamente passati in rassegna.

21/04/2026
La rieducazione quale titolo di permanenza: lo straniero irregolare libero-sospeso. Commento alla Sentenza n. 1039/2026 della Corte di Cassazione

Nella sentenza n. 1039 del 09/01/2026 la I Sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione degli stranieri irregolari liberi-sospesi, con particolare riguardo al rapporto tra la sospensione del titolo esecutivo e il trattenimento presso un CPR in attesa dell’espulsione. La Suprema Corte ha ritenuto l’interesse dello straniero irregolare ad accedere al percorso rieducativo, anche in forma extramuraria, idoneo a fondare un particolare titolo di permanenza sul territorio nazionale. Ne consegue che, in simili circostanze, l’espulsione, pur formalmente valida, deve ritenersi improduttiva di effetti.

03/04/2026
Fenomeno migratorio e Paesi di origine sicuri. Tra presunzioni, finzioni giuridiche e giurisprudenze

Fattore fra i più rilevanti della recente storia normativa e giurisprudenziale, la nozione dei Paesi di origine sicuri s’è imposta nella disciplina del fenomeno migratorio. I suoi fili teorici risalgono alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, quando la conformazione giuridica dell’istituto si delinea con il ricorso a dati statistici, valutazioni geopolitiche e informazioni di agenzie sovranazionali. Con questi elementi s’integra nell’acquis dell’Unione europea presso la quale assume le caratteristiche di meccanismo funzionale alla gestione differenziata di flussi immigratori. Il suo funzionamento si basa su una presunzione che, come certifica l’intestazione, porta a considerare Paesi extra-UE “generalmente sicuri”: lo sono per la presenza di qualificatori possibilmente democratici o comunque informati al rispetto dei diritti umani, allo stato di diritto, a un sistema giurisdizionale equo ed effettivo nonché contrario a persecuzioni e trattamenti degradanti. Con queste premesse abilita i Paesi-UE a ricorrere a controlli accelerati e istruttorie semplificate, in deroga agli standard ordinari di valutazione individuale delle domande di protezione internazionale. L’articolo analizza l’evoluzione dell’istituto, sottolineando gli intrecci tra legislatori, giudici e giurisprudenze statali ed europee. Lo fa, in particolare, dalla prospettiva dell’ordinamento italiano.

10/02/2026