Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Reati motivati da ragioni di odio e discriminazione etnico-religiosa e immigrazione: le direttive del Procuratore della Repubblica di Torino

Pubblichiamo le Direttive per un più efficace contrasto dei reati motivati da ragioni di odio e discriminazione etnico-religiosa e per la più rapida trattazione degli Affari dell’Immigrazione, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone emanate il 9 luglio 2018

Le Direttive per un più efficace contrasto dei reati motivati da ragioni di odio e discriminazione etnico-religiosa e per la più rapida trattazione degli Affari dell’Immigrazione, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone emanate dal Procuratore della Repubblica di Torino il 9 luglio 2018 si collocano nell’ambito ordinamentale di cui all’art. 1, secondo comma, d.lgs 20 febbraio 2006, n. 106, a norma del quale «il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio».

Ferma restando la puntuale base normativa delle direttive, esse si caratterizzano per la dichiarata consapevolezza della «circostanza anomala» costituita dal sensibile aumento di reati motivati da ragioni di discriminazione e di odio etnico-religioso.

Nel contesto dell’organizzazione della Procura della Repubblica di Torino, le direttive coinvolgono in principalità i gruppi specializzati dedicati a Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, reati in occasione di manifestazioni pubbliche e Affari della immigrazione; quest’ultimo costituito in quella Procura anche al fine di garantire all’ufficio del pubblico ministero l’assunzione di «un ruolo più attivo e non burocratico» nella trattazione della materia della protezione internazionale.

Si coglie quindi nelle direttive il parallelismo tra una particolare tipologia di reati e una particolare forma di tutela dei diritti, che induce il Procuratore della Repubblica a promuovere in maniera concreta l’assunzione di un ruolo di garanzia da parte del pubblico ministero in entrambi i contesti.

Con queste premesse le direttive prevedono, tra l’altro, che i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso vengano trattati in via prioritaria; che, salvo casi motivati, per essi non venga richiesta archiviazione per particolare tenuità del fatto; che, salvo specifiche esigenze, l’accusa venga sostenuta in udienza dai pubblici ministeri assegnatari.

Alle polizie giudiziarie vengono richieste particolare attenzione sul tema delle informazioni da fornire alle persone offese e sollecito svolgimento delle indagini, già sul luogo del commesso delitto; e l’intero documento si pone nel necessario perimetro dell’art. 109 della Costituzione.

Ai magistrati che si occupano dei procedimenti relativi alla protezione internazionale, le direttive richiedono, in sintesi, celerità nella formulazione dei pareri ed effettività della partecipazione al procedimento, anche mediante la collaborazione istituzionale con la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Le direttive del Procuratore della Repubblica di Torino attuano dunque le norme sull’ordinamento giudiziario e in particolare quelle sull’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero orientandone l’azione ai valori costituzionali e all’effettività del diritto penale.

17/07/2018
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
L’eccedenza del diritto di asilo costituzionale: il diritto di migrare in nome del «pieno sviluppo della persona»

Sommario. 1. Necropolitica e guerra ai migranti; 2. Le potenzialità del diritto di asilo: argomenti contro la distinzione fra migranti economici e richiedenti asilo; 2.1. Il dato testuale: l’art. 10, c. 3, Cost.: libertà democratiche ed effettività; 2.2. Il principio di non-refoulement e il divieto di trattamenti inumani o degradanti; 2.3. Diritti universali, uguaglianza e solidarietà: il «pieno sviluppo della persona umana» nella comunità mondiale di «pace e giustizia»; 3. Diritto di migrare, emancipazione e trasformazione

11/05/2023
Le "nuove" disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri: il vecchio che avanza

Dall’esame critico del decreto legge n.20 del 10 marzo scorso emerge in particolare il carattere poco o nulla innovativo delle disposizioni che modificano alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione in materia di governo dei flussi migratori legali; di scarso impatto, inoltre, la portata pratica effettiva delle nuove misure di semplificazione delle procedure di ingresso

06/04/2023
Le (apparentemente) minime modifiche alle disposizioni in materia di espulsioni apportate dal D.L. n. 20/2023

Al fine dichiarato di velocizzare l’esecuzione dei provvedimenti espulsivi, il D.L. 10 marzo 2023, n. 10 all’art. 9 abroga due disposizioni poco note: quella che prevede la convalida, da parte del giudice di pace, dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera disposti dal giudice penale, e quella che prevede l’invito al volontario esodo disposto a corredo dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno, prima di adottare provvedimenti di espulsione. Nel primo caso, qualora intercorra - come accade sovente - un significativo lasso temporale tra le due fasi, l’eventuale insorgenza, nelle more, di una condizione di inespellibilità non ha più una sede in cui poter essere valutata. La seconda previsione comporta che, contestualmente alla notificazione del diniego dell’istanza di rilascio/rinnovo di qualsiasi permesso di soggiorno, possa essere adottato ed eseguito un decreto di espulsione immediatamente esecutivo, anche se sottoposto ad impugnazione: ne deriva un grave ostacolo all’esercizio del diritto difesa ed all’accesso ad un rimedio effettivo avverso i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni al soggiorno, stante l’autonomia del giudizio avverso l’espulsione rispetto a quello avverso l’atto presupposto.

05/04/2023
L'inammissibile fretta e furia del legislatore sulla protezione speciale. Prime considerazioni

L’articolo esamina la riforma attuata dall’art. 7 D.L. n. 20/2023 sull’art. 19, co. 1.1 TU d.lgs 286/98, evidenziando come l’eliminazione dei criteri che il legislatore del 2020 aveva indicato per l’accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare sopravvivavano al taglio, trattandosi di applicazione di principi sovranazionali. Inoltre, l’articolo esclude che possa essere abrogato o riformato in pejus l’art. 19 TU immigrazione in quanto attuazione di precetti costituzionali. Infine, si analizzano le prime criticità applicative riscontrabili nel testo dell’art. 7 D.L. n. 20/2023. 

04/04/2023
Dalla protezione umanitaria alla protezione complementare: cos'è cambiato?

Il presente contributo rappresenta una sintesi delle conclusioni tratte dal seminario svoltosi in Corte di Cassazione lo scorso 22 febbraio, la cui registrazione video integrale è accessibile qui sul canale YouTube di Questione Giustizia

 

24/03/2023
Il muro della vergogna

Un’analisi della prima sentenza del 2023 del Tribunale costituzionale del Perù

17/03/2023
Le vulnerabilità tutelabili: le conseguenze del viaggio e del transito

Pubblichiamo la prima delle relazioni che hanno animato il seminario svoltosi in Cassazione lo scorso 22 febbraio, Dalla protezione umanitaria alle novità del d.l. n. 130 del 2020: cosa è cambiato?, la cui registrazione video integrale è accessibile al link https://www.youtube.com/watch?v=VbhkmZCN8P8&list=PLXfm-acsZZ9AadTqz5LT6gm5CFNZgtGZU   
I testi dei contributi verranno raccolti e pubblicati nel numero 2/2023 della Rivista trimestrale

06/03/2023
L’influenza del diritto europeo ed internazionale sui diritti fondamentali dei migranti: a proposito del d.l. 1/2023

Il diritto europeo ed il diritto internazionale assumono ruoli determinanti nella tutela dei diritti fondamentali. La sua applicazione ai diritti dei migranti, tuttavia, viene declinata costantemente in modo restrittivo: il recentissimo DL 2 gennaio 2023 n. 1 ed i successivi provvedimenti applicativi contengono, infatti, alcune misure che si pongono in contrasto, anche secondo un’interpretazione letterale, con la normativa contenuta nelle convenzioni sul “soccorso in mare” e nel codice della navigazione.

06/02/2023