Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Reati motivati da ragioni di odio e discriminazione etnico-religiosa e immigrazione: le direttive del Procuratore della Repubblica di Torino

Pubblichiamo le Direttive per un più efficace contrasto dei reati motivati da ragioni di odio e discriminazione etnico-religiosa e per la più rapida trattazione degli Affari dell’Immigrazione, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone emanate il 9 luglio 2018

Le Direttive per un più efficace contrasto dei reati motivati da ragioni di odio e discriminazione etnico-religiosa e per la più rapida trattazione degli Affari dell’Immigrazione, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone emanate dal Procuratore della Repubblica di Torino il 9 luglio 2018 si collocano nell’ambito ordinamentale di cui all’art. 1, secondo comma, d.lgs 20 febbraio 2006, n. 106, a norma del quale «il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio».

Ferma restando la puntuale base normativa delle direttive, esse si caratterizzano per la dichiarata consapevolezza della «circostanza anomala» costituita dal sensibile aumento di reati motivati da ragioni di discriminazione e di odio etnico-religioso.

Nel contesto dell’organizzazione della Procura della Repubblica di Torino, le direttive coinvolgono in principalità i gruppi specializzati dedicati a Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, reati in occasione di manifestazioni pubbliche e Affari della immigrazione; quest’ultimo costituito in quella Procura anche al fine di garantire all’ufficio del pubblico ministero l’assunzione di «un ruolo più attivo e non burocratico» nella trattazione della materia della protezione internazionale.

Si coglie quindi nelle direttive il parallelismo tra una particolare tipologia di reati e una particolare forma di tutela dei diritti, che induce il Procuratore della Repubblica a promuovere in maniera concreta l’assunzione di un ruolo di garanzia da parte del pubblico ministero in entrambi i contesti.

Con queste premesse le direttive prevedono, tra l’altro, che i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso vengano trattati in via prioritaria; che, salvo casi motivati, per essi non venga richiesta archiviazione per particolare tenuità del fatto; che, salvo specifiche esigenze, l’accusa venga sostenuta in udienza dai pubblici ministeri assegnatari.

Alle polizie giudiziarie vengono richieste particolare attenzione sul tema delle informazioni da fornire alle persone offese e sollecito svolgimento delle indagini, già sul luogo del commesso delitto; e l’intero documento si pone nel necessario perimetro dell’art. 109 della Costituzione.

Ai magistrati che si occupano dei procedimenti relativi alla protezione internazionale, le direttive richiedono, in sintesi, celerità nella formulazione dei pareri ed effettività della partecipazione al procedimento, anche mediante la collaborazione istituzionale con la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Le direttive del Procuratore della Repubblica di Torino attuano dunque le norme sull’ordinamento giudiziario e in particolare quelle sull’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero orientandone l’azione ai valori costituzionali e all’effettività del diritto penale.

17/07/2018
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La domanda di asilo come manifestazione di volontà all’alba del Patto UE: un principio di diritto destinato a non perdere attualità. Nota a Cass. civ., sez. I, ordinanza 18 maggio 2026, n. 14851 (Pres. Giusti, Rel. Scalia)

L’ordinanza n. 14851/2026 della Prima Sezione civile della Cassazione riafferma la natura sostanziale della domanda di protezione internazionale, individuandone il momento genetico nella manifestazione di volontà del richiedente, anche non formalizzata. La Corte chiarisce che tale volontà rileva quando sia rivolta a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento. La pronuncia valorizza la distinzione tra “presentazione”, “registrazione” e “formalizzazione” della domanda, già elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, trasformandola però in un criterio di diritto intertemporale. Ne consegue che la disciplina applicabile deve essere cristallizzata al momento della manifestazione della volontà, indipendentemente dai ritardi amministrativi nella registrazione. Il principio riveste rilievo immediato nella prima fase di applicazione del Patto UE su Migrazione e Asilo, entrato in applicazione il 12 giugno 2026, poiché consente di individuare il regime giuridico applicabile alle domande manifestate prima di tale data. La decisione offre così a difensori e operatori uno strumento essenziale per impedire che inefficienze amministrative incidano negativamente sul diritto alla protezione internazionale.

12/10/2026
Il diritto di asilo al tempo del Patto: le nuove garanzie e i nuovi vincoli per il suo accertamento

Pubblichiamo, in quanto di notevole interesse per tutta la platea dei lettori di Questione giustizia, e non solo per coloro che professionalmente si occupano della materia dell’immigrazione, il paragrafo1.2.1 della Parte II del Manuale del diritto di asilo, aggiornato al Nuovo Patto europeo sulla migrazione e asilo e il D.L. 100/2026, ora uscito per la Casa Editrice Pacini, curato da Marco Gattuso, che ne è anche uno degli autori, insieme con Maria Acierno, Chiara Favilli, Marcella Ferri, Martina Flamini, Claudio Panzera, Marilù Porchia, Guido Savio, Massimiliano Sturiale, e Maurizio Veglio. 
Il capitolo, scritto dallo stesso curatore Marco Gattuso, ci pare di generale interesse in quanto evidenzia le due direttrici su cui si muove il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo che, come è noto, pur se approvato nel maggio 2024, è entrato in vigore il 12 giugno 2026 ed ha già indotto il Legislatore italiano al varo della normativa di attuazione ritenuta prioritaria, con il D.L. 12 giugno 2026, n.100, conv. in L. 7 agosto 2026, n. 145: per un verso, vi si illustrano le maggiori garanzie per il richiedente asilo, fra diritto all’orientamento legale, monitoraggio indipendente, inderogabilità del colloquio; per altro verso, si portano all’evidenza i tanti vincoli che si sostanziano nell’aumento esponenziale delle procedure speciali, le quali nondimeno tutte richiedono il rispetto delle garanzie. Alla giurisdizione spetta ora il grave compito di assicurare che garanzie e vincoli stiano in equilibrio tra loro, evitando che i secondi, senza i primi, conducano ad una generale involuzione del rito e ad una sostanziale perdita di tutele.Prima di pubblicare una riflessione più generale sull’opera, che sin da una prima consultazione degli indici si impone come un prezioso compendio dell’intera materia, a partire dalla considerazione dei principi costituzionali e sovranazionali sino alle più recenti evoluzioni legislative, ci pare utile offrire, in particolare agli operatori pratici che sono stati investiti del contenzioso regolato dalla nuova normativa, le riflessioni che nel Manuale sono contenute a proposito dell’effettiva portata del Patto, contando su di una loro concreta utilità ai fini della soluzione dei primi interrogativi che l’applicazione pratica impone.

29/09/2026
Il sistema della protezione internazionale nel quadro normativo europeo e nazionale

Il presente contributo affronta il tema del sistema della protezione internazionale nel quadro normativo europeo e nazionale, con particolare attenzione al ruolo delle fonti costituzionali, convenzionali ed europee, per interrogarsi su come esse possano costituire la cornice, e al tempo stesso il limite, entro cui interpretare alcune delle principali novità introdotte dal Patto UE su migrazione e asilo. 

28/07/2026
Diritto e ipocrisia. La Corte Suprema statunitense e lo ius soli

Con Trump v. Barbara la Corte Suprema statunitense rifiuta di cancellare lo ius soli sancito dalla Costituzione federale. Celebrata come la prova dell’indipendenza della Corte rispetto alla politica conservatrice di Trump, calata nel contesto più ampio delle sue recenti pronunce la decisione mostra in verità tutta l’ipocrisia di un’istituzione che ha perso la neutralità che dovrebbe caratterizzarla. 

10/07/2026