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Nota a Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ordinanza 26 novembre 2024

a cura di Redazione

Con ordinanza depositata il 26/11/2024, il tribunale di Bologna (est. Marco Gattuso) ha sollevato d’ufficio eccezione di illegittimità dell’art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui «è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini» in riferimento agli artt 1, 3 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 del Trattato sull’Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

A pochi mesi dalla raccolta di firme sul referendum sulla cittadinanza, l’eccezione di incostituzionalità sfida quella sorta di paradigma del legame di sangue, che sino ad oggi ha informato la disciplina della cittadinanza, ponendo ancora una volta la questione della natura e dei confini delle nozioni di cittadinanza e di popolo. Nella specie si tratta di 12 cittadini e cittadine brasiliani, alcuni minorenni, che hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana in ragione della loro discendenza iure sanguinis da un’ava nata in Italia nella seconda metà del XIX secolo. Alla prima udienza la difesa dei ricorrenti aveva rappresentato «che si tratta di persone discendenti da cittadina italiana nata a Marzabotto nel 1874 senza alcuna interruzione della linea di discendenza» e «di non sapere se i medesimi abbiano mai soggiornato, neppure per brevi periodi in Italia», se parlino l’italiano o se siano interessati a trasferirsi nel nostro paese.

Il tribunale osserva, per un verso, che l’Italia è uno dei pochi ordinamenti al mondo in cui non v’è alcun limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza e che, per altro verso, l’Italia rappresenta «un caso del tutto originale e unico nel panorama globale» atteso che il numero di discendenti da emigrati italiani residenti all’estero, aventi diritto all’accertamento della cittadinanza, è di oltre 60 milioni, sicché «addirittura raggiungono e superano la stessa popolazione in patria». La combinazione di questi due elementi, insieme alla, «a suo tempo imprevedibile, facilità di comunicazione grazie alla rete, consente oggi a tale amplissima platea di accedere effettivamente a mezzi idonei per ottenere l’accertamento dello status, anche sulla spinta delle reiterate e gravissime crisi economiche che hanno investito molti dei paesi d’origine». I dati provenienti dai Consolati all’estero, dai Comuni e dai tribunali italiani riferiscono in effetti di una vera e propria esplosione di domande (in un recente convegno il Presidente del tribunale di Venezia ha rappresentato che nel 2024 addirittura il 73% di tutte le cause civili iscritte in quel tribunale ha ad oggetto l’accertamento della cittadinanza iure sanguinis).

Con un’articolata ricostruzione dei principi costituzionali, il tribunale richiama innanzitutto il parametro di cui all’art. 1, secondo comma Cost., il quale dispone che «la sovranità appartiene al popolo», chiedendo alla Corte costituzionale di verificare «in che termini ed entro che limiti la legge ordinaria possa consentire il riconoscimento della cittadinanza senza alcun, minimo, collegamento con la comunità nazionale, intesa come comunanza di linguaggio, tradizioni culturali e storiche, e con il territorio della Repubblica», essendo «qui in questione la compatibilità con l’articolo 1 della Costituzione di una disciplina sulla cittadinanza che conduce ad una profonda alterazione della nozione di popolo, consentendo il riconoscimento dello status a decine di milioni di persone prive di collegamento effettivo con la comunità nazionale, una popolazione maggiore dello stesso numero di cittadini residenti sul territorio nazionale, con evidenti ricadute non solo sui profili culturali del popolo, ma sullo stesso esercizio della sovranità popolare e, in ultima analisi, sul funzionamento della democrazia». Per conseguenza, il tribunale osserva altresì una manifesta lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3 Cost..

Ulteriore parametro invocato attiene agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale richiamati dall’art. 117 Cost., al cui riguardo il tribunale osserva che seppure la regolamentazione della cittadinanza sia materia di stretta competenza degli Stati sovrani, sia «nondimeno pacifico che le legislazioni nazionali siano ancorate dall'ordinamento internazionale ad un principio generale: quello di effettività». Viene richiamata la sentenza della Corte internazionale di Giustizia, nel caso Nottebohm del 1955, per cui la cittadinanza deve connotare non soltanto un legame legale tra un individuo ed un dato ordinamento, ma anche un connubio genuino ed effettivo tra i due, sicché «esorbita da tali limiti di ragionevolezza la disciplina italiana che prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana per decine di milioni di cittadini di altri paesi, ivi residenti, sulla base della circostanza che uno, fra i tanti, loro avi era italiano».

Venendo quindi ai profili di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione Europea, richiamato ex art. 117 Cost., il tribunale osserva come lo status di cittadino dell’Unione (cui seguono, fra gli altri, la libertà di circolazione e di soggiorno all’interno dell’Unione, i diritti di partecipazione politica riconosciuti a tutti i cittadini dell’Unione anche se residenti in uno stato diverso, il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni comunali nello Stato di residenza), pur sostanzialmente rimesso agli Stati aderenti, impone comunque di verificare il rispetto del principio di proporzionalità sotto il profilo del diritto dell’Unione. Richiamato il noto caso Micheletti, ove la Corte di Giustizia ha sancito il principio per cui l’attribuzione ad un individuo della cittadinanza da parte di uno Stato membro non può essere messa in discussione da un altro Stato membro, il tribunale trae la conclusione che «proprio il riconoscimento di un limite dei poteri sovrani degli Stati di sindacare l’esercizio della legislazione sulla cittadinanza degli altri Stati membri impone un’attenta valutazione dei riflessi di un arbitrario riconoscimento della cittadinanza europea a milioni di persone prive di legame effettivo e genuino con alcuno Stato membro».

In ultima analisi «alla luce dei dati statistici sopra riportati e che, se ritenuto opportuno dalla Corte costituzionale, potranno essere eventualmente ulteriormente approfonditi mediante ordinanza istruttoria» non è ritenuta manifestamente infondata in riferimento ai parametri di cui agli artt 1, secondo comma, 3 e 117 Cost., la questione di incostituzionalità dell’art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 nella parte «in cui non prevede alcun limite, potendosi invece prevedere, ad esempio e fatta comunque salva l’ipotesi di chi sia apolide, limiti generazionali o temporali (si è suggerito in dottrina di tenere conto del più lungo termine di oblio previsto nell'ordinamento, pari a 20 anni, come per la prescrizione per i più gravi reati e per l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari) oppure che il discendente e i suoi genitori abbiano soggiornato sul territorio nazionale». Suggerendo, sostanzialmente, una additiva di principio il tribunale osserva che «un ragionevole punto di equilibrio, diretto ad assicurare l’effettività del legame con l’Italia, può essere individuato, ad avviso di questo giudice, nel riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis entro il limite di due generazioni, salva la prova che uno degli ascendenti o la persona interessata abbia vissuto in Italia per almeno due anni».

È dunque tempo per la Consulta di interrogarsi se le nozioni di cittadinanza e di popolo si identifichino con meri legami di sangue o se debbano essere riformulate alla luce di una moderna «dimensione orizzontale della cittadinanza, come partecipazione alla vita della comunità e alle decisioni che riguardano la comunità, che sin da Aristotele caratterizza la nozione ateniese di πολίτης». Dalla stessa, ci ricorda il tribunale bolognese, «sembrano essersi sviluppate tutte le teorie che, a partire dalla Rivoluzione Francese, hanno inteso la categoria della cittadinanza come fattore di identificazione ed integrazione, non solo sociale ma anche politica, degli individui in una comunità».

28/11/2024
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