Le sentenze della Corte Edu su Bolzaneto chiudono le vicende giudiziarie del G8 genovese, dopo quella sul raid alla Diaz, che l’Italia avrebbe già dovuto eseguire «secondo le chiare indicazioni» provenienti dalla Corte. L’approvazione della legge n. 110/2017 sulla tortura non ha rilievo, stante la non applicabilità ai casi decisi, ma i punti cruciali evidenziati ancora dalla Corte come ostacoli al rispetto della convenzione non sono stati affrontati (i.e. prescrizione, sospensione e sanzioni disciplinari, divieto di indulti e sconti di pena, per qualsiasi violazione dell’art. 3 Convenzione). Alla 62esima sessione del CAT in corso a Ginevra, si è censurata, in linea con le osservazioni di altri organismi internazionali, la grave discrepanza della legge dalla definizione convenzionale, che pure aveva consentito già ai giudici italiani di considerare i fatti come tortura. Eppure per il governo e la maggioranza il capitolo sembra finalmente chiuso. La parola passa ora ai giudici che si trovano in mano uno strumento di cui sembra dovranno segnalare i difetti più che poterlo utilizzare. Pesante è stata l’ipoteca delle forze di polizia che ha indotto a configurare una legge mirata più a loro tutela che alla repressione della possibile devianza. Esorcizzare tale devianza è il frutto di una palese amnesia storica, che rifiuta di considerare la tortura come pratica che concerne anche le nostre istituzioni e non solo quelle degli altri. Perciò non assicura per il futuro e riproduce il corto circuito istituzionale evidente nei processi del G8 dove alla magistratura si è contrapposta la reazione corporativa della polizia. Solo Il riferimento ai principi della Cedu è stata la leva che ha consentito di condurre a termine i processi fino in Cassazione. Nell’ordinario la forza cogente di tali principi sembra tuttavia affievolita dalla scarsa attenzione della magistratura, singolarmente non coinvolta nel dibattito sulla legge, nonostante il suo attivismo, anche a livello di elaborazione in altri settori. L’impunità di fatto assicurata fino ad ora per la tortura di casa nostra giustifica anche la perdita di standing morale per la denuncia di quella degli altri.
La decisione della Corte Edu su Bolzaneto, un altro grido nel deserto. L’Italia volta le spalle alla Convenzione, si assolve e guarda alla tortura degli altri*
Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).
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