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Intermediazione e sfruttamento del lavoro: luci e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la tutela penale dopo l’approvazione della legge n. 199/2016

di Francesco Gianfrotta
già Presidente della Sezione GIP – GUP Tribunale di Torino, componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare
Emergenza criminale, il caporalato? Forse non lo è, considerando che si tratta di una questione di rilevanza penale di lunga data e presente anche nel Nord del Paese. Ma, come si vedrà, la riforma approvata dal Parlamento, pur contenendo importanti novità sul piano della repressione e della prevenzione del fenomeno, non è priva di lacune ed aspetti critici

1. Il caporalato oggi. Solo fenomeno economico-sociale? Oppure anche emergenza criminale?

«Ogni volta che apriamo un barattolo di “pummarola”, sarebbe cosa buona pensare che in quel barattolo c’è la disidratazione di Ibra, l’ernia di Richmond, l’avitaminosi di Ahmed, lo sterno mezzo sfondato di George. Ci sono chilometri di spine dorsali lesionate, il fango, la pioggia, e il sole implacabile del Sud. E le mosche, i veleni, le zanzare, i cani, i materassi sfondati, le prostitute a seguito di un esercito di uomini stremati. Il naufragio dei barconi, i centri di raccolta e quelli che ci campano sopra, i carrozzoni della finta assistenza, e il nostro razzismo che cresce. I caporali, i trasportatori della camorra, un sistema produttivo dove pochi campano sulle spalle di molti, una grande distribuzione che strangola il contadino. Per un barattolo di pomodoro».

Così, su La Repubblica del 6 ottobre 2016, a pochi giorni dall’approvazione definitiva della legge 29.10.2016, n. 199  (entrata in vigore il 4.11.2016), Paolo Rumiz descriveva il caporalato, in un articolo il cui titolo, La nostra Africa in Italia. I medici nel ghetto dei braccianti, è una sintesi della realtà di rara efficacia.

Emergenza criminale, il caporalato? Forse no, considerando che si tratta di un fenomeno di rilevanza penale di lunga data, per la verità troppo a lungo tollerato da società e istituzioni, che paiono avere deciso in passato di convivere con esso, quasi si trattasse di un prezzo da pagare sull’altare dello sviluppo di alcuni settori dell’agricoltura in determinate zone del Paese.

O forse sì, tenendo presente che da qualche anno gli scenari sembrano cambiati. Se ne riscontra la presenza anche al Nord. L’impiego massiccio di immigrati – e dunque la loro condizione di disperazione – ne sta agevolando la forte diffusione. Ma, soprattutto, le cronache ci raccontano di persone che muoiono schiantate dalla fatica, più che dal semplice sfruttamento, e si moltiplicano reportages e inchieste giornalistiche che ci fotografano i fatti nella loro cruda e drammatica eloquenza. Molti sono gli elementi che inducono a ritenere che si sia in presenza di una recrudescenza del caporalato e, più in generale, delle più odiose forme dello sfruttamento del lavoro nero in alcuni settori dell’agricoltura. Ciò spiega le reazioni pressoché unanimemente positive all’entrata in vigore della legge di riforma dell’art. 603 bis cp[1], e pone all’attenzione dei giuristi, ma anche dei comuni osservatori, i due aspetti fondamentali di un fenomeno che ha assunto, col tempo, una crescente complessità, con tante facce, anche collegate tra loro: per un verso, l’intermediazione illecita nella prestazione lavorativa; per l’altro, le condizioni di grave sfruttamento lavorativo, sovente accompagnate da condotte di violenza e minaccia. Sullo sfondo, la tragedia dei migranti, la loro condizione complessiva, i danni per la salute – in conseguenza di gravi violazioni dei diritti delle persone – per chi è stato costretto ad accettare di tutto pur di lavorare; rectius, di sopravvivere.

Ma, come si vedrà, la riforma approvata dal Parlamento, all’esito di una discussione insolitamente rapida sul disegno di legge governativo[2], non è priva di lacune ed aspetti meritevoli di critiche, pur contenendo importanti novità che risultano vere e proprie svolte sul piano della repressione e prevenzione del fenomeno caporalato.

È quanto si cercherà di evidenziare e dimostrare, partendo da un sia pur breve excursus dell’evoluzione della disciplina penale della materia.

2. Dal 1949 al 2011. Cambiano le regole, ma i caporali vecchi e nuovi rimangono impuniti

Come è noto, la materia della illecita intermediazione e interposizione di manodopera ha avuto una prima disciplina nell’art. 27 della legge n. 264/1949[3] (“Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”), i cui divieti furono ribaditi dagli artt. 1 e 2 della legge n. 1369/1960[4] (“Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di servizi”).

Con le disposizioni citate, peraltro, rimaneva immune da specifica sanzione penale il ricorso alla violenza o minaccia nell’intermediazione o nelle prestazioni di lavoro in condizioni di grave sfruttamento. Né a tale lacuna aveva sopperito l’art. 22, comma 12 del D. lgs. 25.7.1998, n. 286[5] (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”). Neppure aveva portata generale, essendo limitata ai soli lavoratori stranieri, l’aggravante di cui al successivo comma 12 bis, lett. c)[6], inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D. lgs. 16.7.2012, n. 109 (dunque, dopo l’entrata in vigore dell’art. 603 bis cp, avvenuta per effetto dell’emanazione del D.l. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14.9.2011, n. 148).

L’inadeguatezza del quadro normativo rispetto agli obiettivi di una repressione e prevenzione efficaci dei fenomeni di intermediazione illecita nello svolgimento delle prestazioni lavorative e di grave sfruttamento del lavoro si era ulteriormente accentuata con l’entrata in vigore del D. lgs. n. 276/2003 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, c.d. Legge Biagi). Dopo avere stabilito, all’art. 4, l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di «un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale», autorizzate all’esercizio, prima provvisorio poi definitivo, delle corrispondenti attività, il citato provvedimento, nel successivo art. 18, prevedeva sanzioni penali per l’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4 comma 1, integrante, nelle sue diverse ipotesi, contravvenzioni punite con l’ammenda e, in caso di «sfruttamento di minori», anche con l’arresto. In sostanza: l’intermediazione nello svolgimento delle prestazioni di lavoro era illecita solo se esercitata da agenzie a ciò non autorizzate.

E tuttavia, meritano di essere segnalate due disposizioni del citato art. 18 del D. lgs. n. 276/2003. Per un verso, era previsto, al primo comma, che – in caso di condanna – dovesse obbligatoriamente disporsi la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attività descritte nel medesimo primo comma: norma sintomatica della considerazione di una modalità abituale di manifestazione del caporalato, peraltro tenuta presente anche dal legislatore del 1949 (cfr. l’art. 27 della citata legge n. 246/1949). Per altro verso, era prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda per chi esigesse o comunque percepisse compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro, oggetto di somministrazione, oltre che nel caso di compensi dati dal lavoratore in cambio di un’assunzione presso un utilizzatore, oppure per l’ipotesi di stipula di un contratto di lavoro o di avvio di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo. Rimaneva, comunque, di rilevanza penale l’esecuzione di prestazioni lavorative da parte di manodopera assunta dall’appaltatore, ma di fatto alle dipendenze del committente, oltre che dell’attività di chi agisse come intermediario non autorizzato. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha affermato che, pur avendo – la c.d. Legge Biagi – abrogato la legge n. 1369/1960, le condotte punite dagli artt. 1 e 2 di quest’ultima risultavano trasfuse negli artt. 4 e 18 del D. lgs. n. 276/2003, essendovi continuità normativa tra le disposizioni citate[7].

Va comunque tenuto presente che le contravvenzioni di cui all’art. 18 del D. lgs. n. 276/2003, depenalizzate per effetto dell’art. 1 del D. lgs. 15.1.2016 n. 8 in quanto punite con la sola pena dell’ammenda[8], erano previste anche a carico dell’ «utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati»: aspetto – quest’ultimo – rilevante per le ragioni, sulle quali si tornerà infra, collegate all’evoluzione della normativa penale in subiecta materia negli ultimi anni, fino alla più recente riforma.

In ogni caso, prima di affrontare il tema della recente riforma dell’art. 603 bis del codice penale, occorre soffermarsi sul contenuto degli artt. 600 e 601 cp. Trattasi, infatti, di fattispecie di delitti comprendenti – tra le ipotesi di riduzione in schiavitù e tratta delle persone – anche condotte di costrizione «a prestazioni lavorative… che… comportino lo sfruttamento», ad opera di chi «eserciti… poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà» sulla persona, ovvero «riduce o mantiene… in uno stato di soggezione continuativa» la medesima [cfr. art. 600 cp (riduzione in schiavitù), richiamato dall’art. 601 cp (tratta di persone)].

Orbene, vi è un rapporto tra le due fattispecie testè menzionate e quella di cui all’art. 603 bis cp, il quale, nella vecchia come nella nuova formulazione, si presenta quale norma sussidiaria, applicabile salvo il caso che «il fatto costituisca più grave reato»: circostanza che ben può verificarsi in relazione ai reati di riduzione in schiavitù e tratta di donne, puniti con la reclusione da otto a venti anni, a differenza del reato di cui all’art. 603 bis cp, punito con la reclusione da cinque ad otto anni nelle forme più gravi, secondo quanto si specificherà oltre. In ogni caso, le fattispecie di cui agli artt. 600 e 601 cp si caratterizzano per la molto maggiore gravità delle condotte, atteso che, stante la formulazione letterale del secondo comma dell’art. 600 cp, nel testo modificato dall’art. 1 della legge 11.8.2003, n. 228, «la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di danaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

In sostanza, ripensando al quadro normativo utile per una efficace repressione e prevenzione delle più gravi forme di sfruttamento lavorativo, come evolutosi nell’arco di più decenni, può osservarsi che, nel 2003, per effetto della c.d. Legge Biagi, esso rimaneva affidato ad ipotesi contravvenzionali che residuavano in un contesto di deregulation e di svolgimento delle attività di intermediazione consentito ad agenzie private autorizzate. Le connotazioni tipiche del fenomeno caporalato, nelle sue manifestazioni più gravi (intermediazione illecita nello svolgimento di prestazioni lavorative, da un lato; ma, dall’altro, violenza o minaccia nell’attività del caporale e, contemporaneamente, grave sfruttamento da parte del datore di lavoro, sovente anch’esso accompagnato da condotte di violenza o minaccia) rimanevano non aggredibili sul piano penale. Ciò in quanto le pur severe fattispecie di cui agli artt. 600 e 601 cp, nonostante il riferimento allo svolgimento di attività lavorative, non si prestavano ad una applicazione a tali realtà. L’art. 600 cp, infatti, richiedeva che la vittima fosse ridotta o mantenuta in uno stato di soggezione continuativa, e l’art. 601 cp, richiamando l’art. 600 cp, si riferiva a tale condizione in cui doveva versare la vittima di particolari condotte (il reclutamento, l’introduzione nel territorio dello Stato ecc.), a loro volta finalizzate alla induzione o costrizione allo svolgimento – tra le altre – di attività lavorative. Di conseguenza, in assenza di tali peculiari situazioni di fatto, diventava impossibile l’applicazione delle norme citate ai contesti di grave sfruttamento lavorativo quali quelli solitamente caratterizzanti il fenomeno del caporalato.

Questo era, pertanto, lo stato della legislazione penale prima dell’entrata in vigore del nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, previsto dall’art. 603 bis cp, nella formulazione risultante dall’art. 12, comma 1, del D.l. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14.9.2011, n. 148.

3. L’art. 603 bis cp nella versione del 2011. Molte le novità e molta la confusione. Risultato: caporali sempre impuniti; datori di lavoro neppure indagabili

Non v’è dubbio che l’introduzione nell’ordinamento penale del reato di cui all’art. 603 bis cp costituisse, in astratto, una svolta sul piano del contrasto a fenomeni di grave illegalità ed a forme di intollerabile inciviltà diffusi nel lavoro agricolo.

Il legislatore, consapevole dell’insufficienza del quadro normativo costituito dalle vecchie contravvenzioni (come rimaneggiate dalla c.d. Legge Biagi, deterrente a sua volta pur sempre modesto), e dai più recenti e gravi delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù e tratta di persone), dimostratisi – per contro – sbilanciati rispetto all’obiettivo di cui sopra a causa della pluralità e specificità degli elementi costitutivi delle fattispecie, si impegnava in un modo del tutto nuovo.

E infatti:

a) descriveva le condotte di rilievo penale in modo analitico;

b) elencava le situazioni di fatto destinate a dare sostanza giuridico-penale ad una nozione di ordine socio-economico (le «circostanze» che, in numero di una o più, costituiscono «indice di sfruttamento»: cfr. il comma 2, in relazione al comma 1 della norma citata);

c) costruiva la nuova ipotesi di reato come delitto;

d) minacciava sanzioni assai severe (la reclusione da cinque ad otto anni e la multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato, aumentabili da un terzo alla metà in presenza di una delle aggravanti specifiche previste: il numero dei lavoratori reclutati superiore a tre; l’essere, uno o più dei soggetti reclutati, minore in età non lavorativa; l’esposizione dei lavoratori intermediati a «situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro»).

Interessante è la lettura del primo comma dell’art. 603 bis cp. La descrizione della condotta punibile (invero non priva di una sua complessa articolazione) risulta coerente con la rubrica («Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»): il legislatore mostra di avere percepito quale è la realtà del caporalato, e perciò inserisce nella norma tutti gli ingredienti del fenomeno, che presenta una fenomenologia a due facce, una riguardante l’attività del mediatore/reclutatore della manodopera (il caporale), l’altra riferita a sviluppo ed esito di tale attività preliminare, rappresentati da una prestazione lavorativa che si svolge in condizioni di sfruttamento, ed entrambe innestantesi sullo «stato di bisogno o di necessità dei lavoratori» reclutati.

Come già accennato, nell’intento lodevole di evitare incertezze applicative, al secondo comma si affronta ex professo il tema dello sfruttamento del lavoro, evitando la tecnica della definizione normativa, alla quale viene preferita quella della elencazione degli indici rivelatori, costituiti da altrettante situazioni di fatto, che debbono essere presenti in numero di una o più. Esse possono riguardare:

a) aspetti della prestazione lavorativa oggetto di normazione, sistematicamente violata, quali: la retribuzione (palesemente difforme da quella fissata nella contrattazione collettiva nazionale, o sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato); l’orario di lavoro, il riposo settimanale, l’aspettativa obbligatoria, le ferie; la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro, a tal punto non rispettata da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;

e/o

b) le condizioni di lavoro, i metodi di sorveglianza o le situazioni alloggiative cui il lavoratore reclutato sia stato sottoposto, che debbono risultare «particolarmente degradanti».

Questi i profili «strutturali» del reato di cui all’art. 603 bis cp, nella formulazione antecedente la recente riforma: una fattispecie che indubbiamente segnava il compimento di un passo in avanti rispetto ad una situazione divenuta, col trascorrere del tempo, sempre più inadeguata a fronteggiare le esigenze di prevenzione e repressione imposte dalla diffusione del caporalato, le cui forme più moderne si caratterizzavano per una sempre maggiore odiosità, conseguenza del più facile approfittamento dello stato di bisogno e di necessità in cui si trovava e si trova il nuovo esercito dei migranti. Passo in avanti che si segnalava anche sullo specifico versante del trattamento sanzionatorio, completato dalle pene accessorie, che vedevano il colpevole del delitto di cui all’art. 603 bis cp accomunato al colpevole del delitto di cui all’art. 600 cp, «limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative»: non solo l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti; ma anche l’esclusione per due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione Europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento (cfr. art. 603 ter 1 e 2 cp).

E tuttavia, proprio la considerazione del trattamento sanzionatorio previsto per il reato in questione, evidenziava i limiti della figura di reato e le contraddizioni insite in essa, nella formulazione antecedente la più recente riforma.

Il primo aspetto che merita di essere sottolineato concerne l’identificazione della categoria dei possibili autori del reato. Premesso che l’espressione utilizzata dal legislatore («chiunque svolga» ecc.) sembrava non consentire conclusioni alternative a quella secondo la quale si era in presenza di un reato comune e non di un reato proprio, esso poteva essere commesso solo dall’intermediario/reclutatore (il caporale) e non anche dal datore di lavoro, quando non concorrente del primo. Lo si afferma sulla base della formulazione letterale della norma. In essa il reclutamento di manodopera e l’organizzazione di una attività lavorativa «caratterizzata da sfruttamento» sono modalità di svolgimento di «una attività organizzata di intermediazione», espressione – quest’ultima – che, identificando la condotta punibile, chiamava in causa – proprio per la natura di quest’ultima – unicamente un soggetto diverso dal datore di lavoro, e cioè il caporale, il quale reclutava la manodopera, ponendola a disposizione del datore di lavoro. Né a conclusione opposta poteva condurre il riferimento all’uso di violenza, minaccia o intimidazione: si trattava di un inciso separato da una virgola dall’indicazione delle modalità di svolgimento dell’attività di intermediazione, per questo riferibile a quest’ultima e non ad attività di altri soggetti.

In sostanza. Il legislatore aveva focalizzato la propria attenzione sul caporale e non sull’utilizzatore finale dell’intera operazione posta in essere dal primo e, perciò, aveva descritto la condotta tipica del caporale e non del datore di lavoro alle cui dipendenze avrebbe prestato attività lavorativa il soggetto reclutato dal caporale.

Ora, non v’è dubbio che, così ricostruita la fattispecie, non potevano che derivarne incertezze interpretative, le quali puntualmente hanno inciso sulla limitatissima applicazione della norma[9].

La prima, che indubbiamente aveva il suo peso, era la seguente. Che senso aveva rivolgere l’attenzione al caporale ed alla sua condotta e, nel descrivere le modalità di quest’ultima, inserirvi anche l’organizzazione dell’attività lavorativa «caratterizzata da sfruttamento», senza – contemporaneamente – estendere la punibilità al datore di lavoro?

In secondo luogo, di rilievo centrale appariva la seguente questione. Lo sfruttamento lavorativo doveva o non doveva essere caratterizzato da violenza, minaccia o intimidazione? L’interpretazione letterale della norma – ripetesi – sembrava escluderlo, con la conseguenza che violenza, minaccia o intimidazione avrebbero dovuto accompagnare solo l’attività dell’intermediario (cioè «qualificare» la condotta del caporale). E tuttavia, di contrario avviso era stata la Corte di Cassazione, la quale aveva affermato[10]: «…il reato di cui all’articolo 603 bis del codice penale puniva tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione e approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, non si risolvessero nella mera violazione delle regole relative all’avviamento al lavoro sanzionate dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 276/2003».

Secondo tale linea interpretativa, per poter ravvisare il reato di cui all’art. 603 bis non avrebbero potuto ritenersi sufficienti quei comportamenti consistenti nella mera violazione delle regole poste dal citato decreto legislativo, vale a dire quelle condotte che, pur distorsive del mercato del lavoro, ed anche in presenza di taluna delle circostanze elencate nella norma citata quali indici di sfruttamento, non fossero caratterizzate da violenza, minaccia o intimidazione. Anzi, la collocazione della norma, tra i delitti contro la personalità individuale, ad avviso dei giudici di legittimità, rendeva maggiormente plausibile la tesi secondo la quale violenza, minaccia o intimidazione avrebbero dovuto ritenersi modalità dello sfruttamento.

Dunque, ostacoli non semplici da superare nella ricostruzione della condotta punibile e così nella individuazione dei soggetti che avrebbero dovuto/potuto porla in essere e, in definitiva, nell’accertamento della voluntas legis.

4. Verso la riforma, accelerata da drammatici fatti di cronaca

Negli ultimi anni (dunque, vigente il vecchio art. 603 bis cp) si è diffusa nel nostro paese la netta percezione della insufficienza dell’apparato normativo esistente rispetto all’espansione – per dimensioni ed aree territoriali interessate – di un fenomeno da tempo radicato in alcuni settori dell’attività agricola (ma anche in altri ambiti) e marchiato negativamente da caratteristiche sempre più gravi sul piano dell’illiceità, al punto da renderlo sempre meno degno di un paese civile. Da un lato, non si aveva notizia di procedimenti penali avviati e tanto meno di processi  celebrati o in corso di svolgimento per violazione dell’art. 603 bis cp: elemento che, di per sé, bastava a chiudere il discorso sull’inidoneità della norma entrata in vigore nel 2011 a contrastare le moderne forme di illegalità nella intermediazione della manodopera. Dall’altro lato, i drammatici fatti di cronaca che si ripetevano, puntualmente, ad ogni estate, dimostravano l’esistenza di aree sempre più vaste di sfruttamento grave del lavoro nella raccolta di frutta e ortaggi, nella vendemmia e in altre importanti attività agricole, da ultimo non solo al Sud. Tutto ciò ha indotto il Governo ad assumere una iniziativa di riforma legislativa. Contemporaneamente, non è mancato il contributo di riflessione di articolazioni della società civile, quali l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare[11].

L’analisi dell’art. 603 bis cp nella formulazione vigente dal 2011 fino all’entrata in vigore della recente legge di riforma evidenzia che le linee dell’intervento riformatore auspicabile avrebbero dovuto essere le seguenti:

a) estensione della punibilità al datore di lavoro che avesse impiegato manodopera in condizioni di grave sfruttamento lavorativo;

b) ridefinizione, in modo chiaro, delle condotte punibili ascrivibili al caporale ed al datore di lavoro, con particolare riferimento alle fasi in cui avrebbero dovuto risultare poste in essere le condotte di violenza e minaccia, nonché quelle dell’inganno e dell’approfittamento di una situazione di vulnerabilità.

Come si dirà infra, la proposta dell’Osservatorio conteneva anche interventi fortemente innovativi in altre direzioni: quello delle misure di prevenzione, quello delle misure di sicurezza patrimoniali (confisca), quello delle misure premiali.

5. Il nuovo art. 603 bis cp. Gli elementi della fattispecie. Le circostanze

La c.d. nuova legge sul caporalato (legge 29.10.2016, n. 199) ha, in verità, obiettivi ambiziosi che emergono dalla lettura del suo titolo: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo». Non solo caporalato, verrebbe da dire, ma una complessiva bonifica nel settore del lavoro in agricoltura, con interventi accomunati dall’intento di affermare, in primo luogo, il primato delle regole. Di tutte le regole, comprese quelle di più moderna ispirazione e, perciò:

a) di quelle poste a presidio di interessi di rango superiore, tutelabili con la minaccia della sanzione penale;

b) di quelle poste dalla contrattazione collettiva in materia di rapporti di lavoro (art. 8);

c) e, infine, delle altre disposizioni (artt. 8-10), delle quali sono destinatari organi della Pubblica Amministrazione e soggetti privati, volte a fare uscire il lavoro agricolo dai confini della sua storica marginalità sociale, conseguenza della forte arretratezza del sistema di relazioni diffuse al suo interno, a loro volta influenzate da una idea decisamente debole di legalità[12].

L’art. 1 della legge n. 199/2016 contiene la completa riscrittura dell’art. 603 bis cp, del quale, peraltro, rimane non modificato il titolo di cui alla precedente formulazione («Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»), a riprova della intenzione del legislatore di ridefinire le fattispecie (e le relative sanzioni), nella consapevolezza delle due facce del fenomeno caporalato, come storicamente determinatosi.

Il nuovo articolo 603 bis cp consta di un primo comma che – occorre riconoscerlo – ha il pregio della chiarezza nella descrizione, ai numeri 1 e 2 della prima parte, delle condotte punibili. Queste sono identificate nel fatto di chiunque:

a) «recluta manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori» (n. 1);

b) «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ed approfittando del loro stato di bisogno» (n. 2).

Con ciò appaiono, invero, superate le precedenti incertezze, derivanti dalla confusione lessicale che aveva caratterizzato la formulazione letterale della stessa norma risalente al 2011. In sostanza, è definitivamente chiarito che, nel caso il lavoratore (qualunque lavoratore) presti la sua attività in condizioni di sfruttamento e sia vittima di altrui approfittamento del suo stato di bisogno, commette reato sia chi – approfittando del suo stato di bisogno – lo abbia reclutato per destinarlo a quella prestazione lavorativa, come sopra connotata, sia chi – con identico approfittamento – lo abbia sottoposto a tali condizioni e si avvalga della sua prestazione. Vengono, in tal modo, identificati i due possibili autori del reato, le cui condotte sono inevitabilmente diverse, intervenendo in fasi diverse e successive della prestazione lavorativa svolta in condizioni di sfruttamento: il caporale, dapprima; il datore di lavoro, poi, che – entrambi, anche separatamente, vale a dire non necessariamente agendo in concorso tra loro – approfittano dello stato di bisogno del lavoratore. Le due facce dell’unica medaglia costituente il caporalato, considerato nella sua fenomenologia tipica, prima che nella sua rilevanza penale, trovano riscontro puntuale nella fattispecie quanto a descrizione delle condotte punibili e, di riflesso, rimane cancellata la irragionevolezza della precedente previsione, che lasciava impunito l’utilizzatore finale del risultato dell’attività illecita dell’intermediario/reclutatore cioè del caporale (a differenza, come si è evidenziato sopra, di quanto era stabilito dall’art. 18 del D.L.vo 278/2003).

Rimane, invece, fuori, dalla descrizione della condotta tipica il ricorso alla violenza o alla minaccia, previsto, al secondo comma del novellato art. 603 bis cp, come circostanza aggravante, di peso rilevante quanto alle conseguenze sanzionatorie (atteso che la pena prevista lievita, dalla reclusione da uno a sei anni, oltre la multa da € 500 a 1000 per ciascun lavoratore reclutato, irrogabili per il reato semplice, alla reclusione da cinque ad otto anni, oltre la multa da € 1000 a 2000 per ciascun lavoratore reclutato, per l’ipotesi aggravata), e comunque astrattamente previsto sia in relazione alla condotta del caporale, che a quella del datore di lavoro («Se i fatti sono commessi…»).

Importanti anche le differenze che possono cogliersi tra vecchia e nuova norma con riguardo alla elencazione degli «indici di sfruttamento». Esse, pur rispecchiando il vecchio testo per l’ordine con cui sono elencate le diverse situazioni rilevanti sul piano penale, sono solo apparentemente lessicali.

Il legislatore, nell’eliminare dalla formulazione letterale della norma determinati aggettivi, manifesta la volontà di inasprire la repressione del fenomeno caporalato per come esso si presenta nella realtà. È, infatti, richiesta per l’applicazione della sanzione penale la sussistenza di situazioni e comportamenti non contrassegnati da connotazioni di particolare gravità o frequenza. È indice di sfruttamento non necessariamente la sistematica retribuzione del lavoratore in modo palesemente difforme da contratti collettivi (vecchio art. 603 bis cp), bastando, per ciò, «la reiterata corresponsione di retribuzioni» difformi dai contratti collettivi, e la difformità può porsi non solo rispetto ai contratti collettivi nazionali (vecchio art. 603 bis cp), ma anche a quelli «territoriali» (nuovo art. 603 bis cp). La stessa differenza tra precedente e nuova formulazione della norma si rileva con riguardo ad altri indici di sfruttamento. Anche per ciò che concerne la violazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie, è sufficiente che essa sia reiterata, non occorrendo che sia sistematica; mentre, per le violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, è indice di sfruttamento la semplice sussistenza di esse, non occorrendo che sia riscontrata, come effetto della stessa, anche la esposizione del lavoratore a «pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale» (vecchio art. 603 bis cp). E, infine (aspetto che i reportages giornalistici, specie se televisivi, evidenziano efficacemente, contribuendo alla diffusa percezione della gravità delle situazioni), è sufficiente ad essere considerato indice di sfruttamento il sottoporre il lavoratore «a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti», non essendo necessario che esse siano «particolarmente degradanti» (vecchio art. 603 bis cp).

Nessuna differenza, invece, né di forma né di sostanza, si riscontra tra vecchia e nuova formulazione della circostanza aggravante specifica di cui all’ultimo comma della norma, e neppure nel trattamento sanzionatorio cui il suo accertamento conduce, l’unica differenza risultante (al n. 3 si parla di lavoratori «sfruttati» e non – come prima – «intermediati») essendo, all’evidenza, meramente lessicale.

Neppure è intervenuto alcun cambiamento in relazione alla clausola di riserva («Salvo che il fatto costituisca più grave reato»), tuttora ribadita, al pari che nel testo precedentemente in vigore, all’inizio della norma incriminatrice.

Va, invece, sottolineato che il reato del caporale, come configurato nel testo novellato dell’art. 603 bis, primo comma, n. 1, cp, risulta presentare una importante differenza rispetto a quello del datore di lavoro. Essa concerne l’elemento soggettivo, palesemente strutturato come dolo specifico con riferimento al caporale, mentre per il datore di lavoro deve parlarsi di dolo generico. Lo si afferma dal momento che l’attività di reclutamento che caratterizza la condotta punibile del caporale, deve essere finalizzata ad un obiettivo che è fuori della condotta stessa, quale la destinazione del lavoratore reclutato «al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento».

6. La nuova disciplina premiale. Sequestro, confisca e controllo giudiziario dell’azienda

Meritevole di qualche considerazione critica pare la nuova disciplina premiale configurata dal legislatore del 2016.

Non si applica in subiecta materia l’art. 600 septies.1 cp, norma della quale era prevista l’applicazione in via generale ai soggetti riconosciuti colpevoli «dei delitti di cui alla presente sezione», e quindi anche del delitto di cui all’art. 603 bis cp, facente parte della sezione I («Dei delitti contro la personalità individuale»), articolazione del Capo III («Dei delitti contro la libertà individuale»), del Titolo XII («Dei delitti contro la persona»), del Libro II («Dei delitti») del codice penale. Al suo posto, il nuovo art. 603 bis.1 cp che prevede una circostanza attenuante di portata più incisiva rispetto a quanto stabilito nel vecchio art. 600 septies.1 cp. La diminuzione della pena è da un terzo a due terzi (e non come prima, da un terzo alla metà) per chi abbia tenuto un comportamento collaborativo. La descrizione di quest’ultimo presenta qualche differenza rispetto a quanto può leggersi nell’art. 600 septies. 1 cp. Non può dirsi significativo il riferimento all’oggetto delle dichiarazioni («su quanto a sua conoscenza»: precisazione assente nell’attenuante generale per i delitti contro la personalità individuale, che peraltro si farebbe fatica a non ritenere ivi implicitamente contenuta). Più rilevante, anche se – in prospettiva – non agevolmente riscontrabile nella realtà, l’indicazione sull’oggetto che possono avere le prove decisive utili a rendere il collaboratore meritevole dell’attenuante in questione. La loro decisività può, infatti, essere tale non solo ai fini della individuazione o cattura dei concorrenti (come recita il citato art. 600 septies.1 cp.), ma anche «per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite». Infine, vi è esplicito richiamo a quanto stabilito dall’art. 16 septies del D.l. 15.1.1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.3.1991, n. 82, per il caso che siano state rese dichiarazioni solo apparentemente collaborative, ma in realtà false o reticenti (obbligo del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di chiedere la revoca della sentenza di condanna pronunciata per effetto di quelle dichiarazioni, nonostante non si sia proceduto per i reati ivi previsti (delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale).

Ma – come si dirà infra – la materia della premialità avrebbe potuto essere affrontata con diverso e più innovativo coraggio da parte del legislatore.

Può, invece, generare qualche perplessità la previsione della confisca di cui all’art. 603 bis.2 cp. Essa consegue obbligatoriamente, fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni ed al risarcimento del danno, alla sentenza di condanna ed a quella di applicazione di pena su richiesta, ex art. 444 cpp, per il reato di cui all’art. 603 bis cp, ed ha ad oggetto «le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e… che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato». La previsione è integrata con quella per cui «ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato». Va osservato, al riguardo, che la previsione, che si colloca nella prospettiva di un diritto penale sempre più orientato a dare rilievo alla sanzione di tipo patrimoniale, pur nel suo perdurante inquadramento come misura di sicurezza, ha una ispirazione nettamente contrastante con quella  della misura del «Controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento» di cui al successivo art. 603 bis.3 cp, anch’esso di nuovo conio, al pari delle norme immediatamente precedenti. Trattasi di misura volta a prevenire, nei limiti del possibile, la fine dell’azienda che abbia realizzato condizioni di sfruttamento, evitando l’applicazione della misura cautelare reale di cui all’art. 321 cpp, notoriamente finalizzata alla confisca. Il presupposto è la valutazione prognostica che «l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale». Orbene, essendo tale misura alternativa al sequestro di cui all’art. 321 cpp, e comportando – essa – un’attività di vero e proprio risanamento aziendale mirato su finalità specifiche ad opera dell’amministratore che dovrà essere nominato, attività da svolgersi sotto il controllo del giudice, sarà interessante verificare quali saranno gli orientamenti della giurisdizione di merito nell’optare per il tentativo di intervento di risanamento, oppure per la cautela reale, solitamente antecedente di sviluppi ed esiti infausti per le aziende.

Vi sono, poi, norme di coordinamento e richiamo con altre vigenti disposizioni. In particolare, gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 199/2016 dispongono l’inserimento dell’art. 603 bis cp tra quelli menzionati nell’art. 380 cpp («arresto obbligatorio in flagranza»), nell’art. 12 sexies D.l. 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni nella legge 7.8.1992 n. 356 («ipotesi particolari di confisca»), 25 quinquies del D.L.vo 8.6.2001, n. 231 in materia di responsabilità degli enti, e 12 della legge 11.8.2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta.

7. Le ombre. Soprattutto: il coraggio (dell’innovazione) uno non se lo può dare

Si poteva fare di più o di meglio?

Probabilmente una risposta definitiva al quesito potrà darsi solo all’esito delle auspicabili indagini e degli auspicati processi, in passato, come si è detto, mancati pur dopo l’entrata in vigore dell’art. 603 bis cp nella sua originaria formulazione. Gli orientamenti della giurisprudenza di merito e di quella di legittimità potranno consentire una valutazione definitiva della riforma, quale bilancio della sua applicazione in ogni sua parte.

Qualche osservazione critica al testo del reato come novellato pare, tuttavia, potersi formulare fin d’ora, per alcune opzioni di principio effettuate dal legislatore, sia nel riscrivere l’ipotesi delittuosa, che nel completare la nuova disciplina introdotta con la riforma.

Si rimanda, per completezza, alla lettura dell’intero articolato predisposto dall’apposito gruppo di lavoro istituito in seno all’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, nel testo allegato alla presente relazione. Non può tacersi, peraltro, il fatto che alcune delle indicazioni in esso contenute hanno trovato riscontro nel testo del nuovo art. 603 bis cp, come approvato dal Parlamento su proposta del Governo: ci si riferisce, in particolare, alla punibilità distinta dell’intermediario/caporale e del datore di lavoro, in quanto soggetti attivi di differenti condotte, potenzialmente autonome l’una dall’altra (e, quindi, non necessariamente concorrenti nello stesso reato)[13].

E tuttavia pare discutibile la scelta di avere previsto il ricorso alla violenza ed alla minaccia come circostanze e quindi elementi accidentali e non essenziali del reato, configurabile anche in assenza di essi: ipotesi, invero, sulla base dell’esperienza, più astratta che realistica. Né convince l’insistenza sul concetto di stato di bisogno o di necessità in cui si trova il soggetto reclutato, concetto rispetto al quale sembrava preferibile quello di vulnerabilità, più ampio del primo, conforme alla indicazione dell’Unione europea[14], già presente nel testo vigente dell’art. 600 cp, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2 del D. L.vo 4.3.2014, n. 24, e definito dall’art. 90 quater cpp.

Un altro aspetto della riforma meritevole di riserve è, poi, quello relativo alla normativa premiale. Trattasi di un campo nel quale il legislatore ha ritenuto di percorrere sentieri di certo già noti in quanto sperimentati in decenni di applicazione in vari settori dell’ordinamento penale, e non – invece – vie nuove che, se intraprese, sarebbero risultate sintomatiche di scelte innovative e coraggiose. La proposta dell’Osservatorio, infatti, mentre lasciava intatta l’applicabilità dell’attenuate di cui all’art. 600 septies.1 cp, prevista per la collaborazione del concorrente nel reato, conteneva una misura premiale per la persona offesa che avesse denunciato le condotte di grave sfruttamento lavorativo, di reclutamento illecito o di organizzazione dell’attività lavorativa in condizioni di sfruttamento ed avesse aiutato, in tal modo, l’autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria per l’emersione e l’accertamento dei reati de quibus. La misura prevista consisteva nel diritto della persona offesa ad essere assunta, a richiesta, anche in deroga alle norme sul collocamento, presso un’azienda dello stesso settore merceologico di quella presso la quale essa aveva lavorato in condizioni di grave sfruttamento o comunque di quella cui si riferissero le sue dichiarazioni. In assenza di indicazioni provenienti dall’interessato, l’azienda poteva essere individuata dal Prefetto tra quelle inserite in apposito albo tenuto presso la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo. Identico diritto era previsto per i terzi estranei che, essendo a conoscenza di situazioni analoghe, ne avessero riferito alla polizia giudiziaria o all’autorità giudiziaria, consentendo l’accertamento dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 603 bis cp. In entrambi i casi l’assunzione era subordinata al parere del Procuratore della Repubblica competente per il procedimento in cui il lavoratore era persona offesa o al quale si riferivano le dichiarazioni della persona offesa o dei terzi: il Procuratore della Repubblica avrebbe dovuto valutare l’entità e la rilevanza del contributo dato e l’affidabilità ed attendibilità del dichiarante. Ulteriori specifiche disposizioni di favore riguardavano la formazione ed il trattamento retributivo del lavoratore così assunto. Trattandosi di lavoratore straniero, il questore del luogo in cui era sita l’azienda avrebbe potuto rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata di un anno, rinnovabile alla scadenza se lo straniero avesse continuato a prestare attività lavorativa.

Innovativa e coraggiosa anche la disciplina proposta dall’Osservatorio in tema di confisca. Si partiva dal presupposto che, in caso di commissione di uno dei reati di cui all’art. 603 bis cp, non interessava l’accertamento della provenienza delle risorse con le quali era stata acquistata o costituita l’azienda, né rilevava la sproporzione tra il valore del bene e il reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi. Di conseguenza, una lungimirante scelta di politica criminale avrebbe dovuto puntare non tanto a sottrarre l’azienda al titolare, quanto a ricondurre la medesima ad operare sul mercato senza ricorrere allo sfruttamento dei lavoratori oppure a sistemi illeciti di reclutamento dei medesimi. Non si era ravvisata l’utilità alla materia de qua dell’estensione della confisca ex art. 12 sexies del D.l. n. 306/92 convertito nella legge n. 356/92 e neppure della previsione di una ipotesi di confisca sanzionatoria. Era stata, invece, da una parte, prevista la confisca – misura di sicurezza obbligatoria – delle cose servite o destinate a commettere il reato e di quelle che ne erano il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartenessero a persona estranea al reato, ma comunque con esclusione degli immobili, macchinari, attrezzature o strumenti necessari per le lavorazioni, le coltivazioni, la raccolta, la cura e la conservazione del prodotto, all’evidente fine di consentire all’azienda di continuare ad operare. Dall’altra parte, era previsto il controllo giudiziario dell’azienda, misura squisitamente preventiva, attivata dal Procuratore della Repubblica subito dopo l’iscrizione del titolare dell’azienda nel registro delle notizie di reato quale indagato ex art. 603 bis cp. La misura, disposta per la durata di un anno, prorogabile una sola volta, dal Tribunale competente per le misure di prevenzione sulla base di sufficienti indizi di reato a carico del proposto, avrebbe comportato la nomina di un commissario incaricato di affiancare nella gestione dell’azienda il titolare o il gestore, competente ad adottare le misure volte ad impedire violazioni di norme indicative di grave sfruttamento lavorativo. Alla scadenza, l’azienda sarebbe stata restituita nella disponibilità del titolare. Era, altresì, previsto che il controllo fosse revocato qualora fosse intervenuta, prima della scadenza della misura, una sentenza assolutoria, tranne nel caso che quest’ultima fosse stata pronunciata ex art. 530 cpv cpp.

___________________

[1] Poche, invero, le riserve e le critiche manifestate sugli organi di informazione. Al riguardo, si segnalano, in particolare, le dichiarazioni apparse su La Gazzetta del Mezzogiorno (18 ottobre 2016), rilasciate da Lolatte (Cia Puglia), Rossi (Confagricoltura Puglia), e Battista (Confagricoltura Puglia), a fronte di quelle, di opposto contenuto, che si sono potute leggere sullo stesso numero del citato quotidiano, rilasciate da esponenti della maggioranza parlamentare (Berretta e Oliverio, Pd) e dell’opposizione (Bernini, Chimienti e Agostinelli, M5S; Polverini, Fi), e di quelle provenienti dal mondo sindacale (Camusso, Cgil: «…un’ottima legge»), o dalla società civile (Ciotti, Presidente nazionale di Libera: «Un passo avanti fondamentale, un provvedimento necessario che va a colmare una lacuna dell’attuale legislazione italiana sul caporalato»).

[2] Il ddl n. 2217 presentato dai Ministri delle politiche agricole, del lavoro e della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, fu comunicato alla Presidenza del Senato il 28.1.2016. Assorbita in esso altra proposta di iniziativa parlamentare, i due rami del Parlamento lo hanno approvato dopo una discussione esauritasi in meno di nove mesi.

[3] Si riporta il testo originario dell’art. 27, primo comma, della legge n. 264/1949. Si omettono i commi 2 e 3 che prevedevano sanzioni amministrative per i datori di lavoro che non assumessero i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento e che non comunicassero alla commissione circoscrizionale per l’impiego la cessazione del rapporto di lavoro.

«Art. 27- Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a sei mesi e l’ammenda è aumentata fino al triplo».

[4] Si riportano gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369/1960, nel testo originario:

«Art. 1- È vietato all’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato all’imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavoro da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato e agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8.

I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.

Art. 2- In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo precedente è comminata all’imprenditore e all’appaltatore o altro intermediario l’ammenda di lire 2000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia».

[5] Si riporta il testo del comma 12 dell’art. 22 (“Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”) del D. lgs. citato, nella formulazione vigente, risultante dalle modifiche, quanto alla sanzione prevista, apportate dall’art. 5, comma 1 ter, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125:

«Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato, o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato».

[6] Questo il testo dell’art. 22, comma 12 bis, lett. c) del D. lgs. citato: «…12 bis- Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: … c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603 bis del codice penale».

[7] Cfr. Cass. Sez. IV, n. 40499, del 20-10-10.

[8] Ciò non può dirsi con riferimento a quelle ipotesi punite dall’art. 18, commi 4 e 4 bis, del D. L.vo 276/2003,  sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell’ammenda, escluse dalla depenalizzazione, stante il disposto dell’art. 1 del D. L.vo n. 15/2016

[9] Nei cinque anni in cui la norma è stata in vigore, non risultano sentenze di condanna per violazione della medesima. Di una pronuncia dei giudici di legittimità si dirà infra.

[10] Cfr. Cass. V sez pen., n. 1459, del 4.2.2014., Rv 262541

[11] Si tratta di Fondazione promossa dall’associazione Coldiretti. Un apposito gruppo di lavoro istituito nell’ambito del suo Comitato scientifico ha elaborato una autonoma proposta di riforma non solo dell’art. 603 bis cp, ma dell’intera disciplina del caporalato e delle più gravi forme di sfruttamento lavorativo.

[12] L’art. 8 della legge n. 199/2016 si intitola: «Modifiche all’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità». L’art. 9 legge cit. si intitola: «Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli». L’art. 10 legge cit. si intitola: «Riallineamento retributivo nel settore agricolo». Si tratta di disposizioni il cui contenuto esorbita dalle finalità della presente relazione, per cui se ne omette la disamina in questa sede.

[13] Per la verità, nella proposta dell’Osservatorio, il nuovo art. 603 bis cp, intitolandosi «Assunzione ed intermediazione al lavoro in condizioni di grave sfruttamento», al primo comma prevedeva il reato del datore di lavoro e, al secondo, quello del caporale, la cui condotta era sanzionata con la «stessa pena» prevista per il reato del datore di lavoro. Era, inoltre, prevista e punita la condotta del caporale che fosse al contempo datore di lavoro ed avesse costretto il titolare di altra azienda ad assumere i suoi dipendenti per farli lavorare in condizioni di grave sfruttamento: caso nel quale il titolare dell’azienda è vittima del caporale.

[14] Cfr. la decisione quadro dell’Unione Europea del 19.07.2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale aveva inteso dare attuazione la legge 11.08.2003, n. 228

01/03/2017
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