Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Il reato di rivolta nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti: una lettura costituzionalmente orientata alla luce del diritto internazionale e dell’Unione Europea

di Marilù Porchia
dottoranda di ricerca in diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali nell'Università degli Studi di Ferrara, e assegnista di ricerca presso l’Università della Tuscia

Il disegno di legge governativo n. 1660, attualmente in discussione presso il Senato della Repubblica (dl n. 1236), interviene, attraverso il relativo art. 27, comma 1, sull’art. 14 del d.lgs n. 286/98, creando una nuova fattispecie di reato volta al «rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti». Il contributo esamina tale nuova fattispecie, con l’intento di fornirne una lettura costituzionalmente orientata alla luce del diritto internazionale e dell’Unione Europea.

L’interrogatorio preventivo e il G.I.P. collegiale di cui alla legge 9.8.2024 n. 114

Interrogatorio preventivo e gip collegiale: un’analisi delle lacune con cui sono stati introdotti e degli ampi spazi lasciati su più punti all’interpretazione e alle prassi, nel dinamismo delle indagini. Per l’interrogatorio preventivo, i primi punti condivisi dagli operatori nella sua prima applicazione, i possibili effetti del nuovo istituto sulle scelte processuali di pm difensori e sull’agenda e sul modo di lavorare del gip, per più profili chiamato dalla legge a scelte dai rilevanti effetti per il diritto di difesa, in concreto conformative dell’istituto. Per il gip collegiale, una prima analisi delle questioni processuali e ordinamentali non risolte che lo rendono allo stato istituto appena abbozzato. Per entrambe tali “storiche” novità per il processo penale, non per nulla introdotte con la stessa legge che cancella l’abuso d’ufficio e riscrive il traffico di influenze in senso restrittivo alla sua applicazione, emerge con chiarezza dalla disciplina che manca, e soprattutto da quella che c’è e non si è mancato invece di introdurre con precisione, su cosa vi sia stata fretta, interesse e quindi attenzione a legiferare e l’evidenza della potenzialità di due istituti di cui nessuno può in astratto contestare la natura garantista a divenire in concreto strumento di ulteriori diseguaglianze tra categorie di imputati nella sempre più ricercata costruzione di un più protetto statuto processuale innanzitutto, seppure non solo, per politici, amministratori, imprenditori, ceto medio delle professioni. 

29/05/2025
Sul "pacchetto sicurezza" varato con decreto-legge
a cura di Redazione

Il documento dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) del 9 aprile 2025

11/04/2025