Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Giustizia predittiva mite e controllo dei termini nel processo tributario

di Michele Ancona
Presidente della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

1. Introduzione

L’impiego dell’intelligenza artificiale nel processo costituisce oggi uno dei temi centrali della riflessione sulla giurisdizione. La questione assume particolare rilievo nel processo tributario, dove la struttura formalizzata del rito, l’elevato numero di controversie seriali e la presenza di termini assistiti da sanzioni di decadenze e inammissibilità rendono intensa l’esigenza di prevedibilità, uniformità e rapidità della decisione.

Con questo articolo intendo approfondire il seguente tema: se sia ammissibile affidare alla macchina la verifica di tempestività di un atto sulla base dei dati risultanti dai pubblici registri, dal contenuto dell’atto di parte e dal calendario processuale (inteso come calendario legato agli adempimenti processuali), in relazione alle norme di legge e regolamentari, anche -eventualmente- alla luce di orientamenti consolidati della Corte di cassazione. Entro limiti rigorosi, la risposta può essere positiva.

Nelle verifiche processuali fondate su dati oggettivi e temporalmente determinabili, l’intelligenza artificiale può svolgere una funzione ausiliaria efficace, purché operi entro presupposti normativi predeterminati, resti sottoposta a un controllo umano effettivo e non si traduca nella surrogazione dell’atto di giudicare.

In questa prospettiva si colloca il paradigma della “giustizia predittiva mite”: non un modello di decisione automatica, ma un uso dell’algoritmo come supporto tecnico all’esercizio della giurisdizione, mentre al giudice restano il vaglio critico, la scelta interpretativa e la responsabilità del provvedimento.

Ne derivano benefici organizzativi evidenti: rapidità nelle verifiche preliminari, trattamento più uniforme delle fattispecie seriali e migliore concentrazione del giudice sulle questioni realmente controverse.

 

2. Intelligenza artificiale e termini perentori

L’ambito nel quale l’intelligenza artificiale appare maggiormente compatibile con il sistema costituzionale della giurisdizione è quello delle verifiche concernenti i termini processuali perentori, poiché qui l’attività richiesta coincide, di regola, con l’applicazione di parametri normativi rigidi a dati cronologici oggettivi.

In tali ipotesi il legislatore ha già compiuto la scelta sostanziale rilevante, stabilendo quali atti debbano essere compiuti entro un termine e quale conseguenza processuale derivi dal suo superamento; all’organo applicatore spetta, per lo più, una verifica di corrispondenza tra dato temporale e conseguenza legale. È questa struttura normativa a rendere l’automazione praticabile e, in linea di principio, ammissibile.

In casi di questo tipo, l’attività si scompone in quattro operazioni:

- accertamento della data di notificazione o di deposito di un atto o di un provvedimento;
- individuazione del termine applicabile;
- verifica della tempestività dell’adempimento processuale;
- accertamento di eventuali sospensioni o cause di rimessione in termini.

Si tratta, nella prevalenza dei casi, di attività fondate su registri pubblici, risultanze del SIGIT, calendario processuale e parametri normativi predeterminati.

In tale contesto, l’algoritmo non decide in senso costituzionale: applica una regola di calcolo entro un perimetro normativo definito.

 

3. Principali termini a pena di inammissibilità

Nel processo tributario, oggi disciplinato principalmente dal d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dalla riforma del 2024, le ipotesi in cui un’attività processuale deve essere compiuta entro un termine stabilito a pena di inammissibilità hanno carattere tassativo.

3.1. Proposizione del ricorso introduttivo

Il ricorso contro l’atto tributario deve essere notificato entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità (art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992).

3.2. Eccezione: rifiuto tacito di rimborso

Nel caso di silenzio-rifiuto, il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di rimborso; in assenza di termini speciali, la domanda deve essere presentata entro 2 anni dal pagamento o dal verificarsi del presupposto restitutorio.

In tale ambito, l’intelligenza artificiale può verificare: data della notificazione, decorso del termine, sospensione feriale ed eventuale tempestività del ricorso.

3.3. Costituzione in giudizio del ricorrente

Dopo la notificazione del ricorso, il ricorrente deve costituirsi entro 30 giorni dalla proposizione, mediante deposito del ricorso notificato e della prova della notificazione, a pena di inammissibilità (art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992).

L’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.

Anche in questo caso il sistema telematico dispone già della data di notificazione, della data del deposito e della sequenza cronologica degli adempimenti.

Anche questa attività, pertanto, si presta a un’automatizzazione tecnica.

3.4. Reclamo-mediazione

Nelle controversie soggette a reclamo-mediazione:

- il ricorso produce anche effetti di reclamo;
- il giudizio non è procedibile prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notificazione del ricorso;
- la costituzione anticipata determina, secondo l’orientamento applicativo, improcedibilità o inammissibilità.

Anche tale verifica risulta fondata su dati temporalmente determinabili.

3.5. Proposizione dell’appello

L’appello deve essere proposto (art. 51 d.lgs. vo 546/92):

- entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza;
- oppure entro 6 mesi dal deposito della sentenza, in mancanza di notificazione.

Il mancato rispetto del termine comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

3.6. Costituzione in giudizio dell’appellante

L’appellante deve costituirsi:

- entro 30 giorni dalla proposizione dell’appello;
- a pena di inammissibilità.

La disciplina deriva dal combinato disposto degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/1992.

3.7. Deposito della copia dell’appello presso il giudice di primo grado

Quando l’appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario:

- l’appellante deve depositare copia dell’appello presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria che ha emesso la sentenza;
- l’adempimento è previsto a pena di inammissibilità.

3.8. Appello incidentale

L’appello incidentale deve essere proposto (art. 54 D.lgs. vo 546/92) :

- con le controdeduzioni dell’appellato;
- entro il termine per la costituzione in appello.

Il mancato rispetto determina l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale.

3.9. Ricorso per cassazione

Il ricorso per cassazione contro la sentenza tributaria deve essere notificato:

- entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza;
- oppure entro 6 mesi dal deposito della sentenza se non notificata.

Il termine è perentorio e la sua violazione comporta l’inammissibilità del ricorso.

3.10. Riassunzione dopo cassazione con rinvio

Se la Corte di cassazione rinvia la causa (art. 63 D.lgs. Vo 546/92):

- la riassunzione deve avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione;
- in difetto, il processo si estingue.

3.11. Riassunzione dopo sospensione o interruzione

Nei casi di sospensione o interruzione (art. 43 D. lgs.vo 546/92):

- la riassunzione deve essere effettuata entro il termine previsto dalla legge, sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione; sei mesi dalla data in cui è stata dichiarata l’interruzione;
- il mancato rispetto comporta l’estinzione del processo.

In tutte queste ipotesi, sembra possibile una verifica automatizzata, che aiuta concretamente il lavoro del giudice (cui spetta sempre la responsabilità nella adozione del provvedimento).

 

4. Termini decadenziali senza inammissibilità

Nel processo tributario esistono anche numerosi termini decadenziali o perentori che non sono espressamente collegati all’inammissibilità, bensì:

- alla decadenza da facoltà processuali;
- all’improcedibilità;
- oppure all’estinzione del processo.

La loro violazione non determina l’inammissibilità del ricorso, ma comporta l’inutilizzabilità dell’atto tardivo.

Anche tali verifiche possono essere agevolmente demandate a sistemi algoritmici di controllo automatico.

 

5. Il modello della “giustizia predittiva mite”

5.1. Predittività tecnica automatica

Il sistema informatico della giustizia tributaria (SIGIT) dispone già oggi di tutti i dati necessari per verificare il rispetto dei termini processuali.

Un algoritmo deterministico può acquisire la data di notificazione dell’atto, individuare il termine applicabile, considerare le sospensioni feriali (o di altro tipo, vedi sospensione nel periodo interessato dalla pandemia da Covid-19; vedi sospensioni legate a provvedimenti che aprono alla definizione agevolata delle controversie; ecc.) e verificare la tempestività del deposito.

In questo segmento non emerge, salvo casi patologici, un problema di discrezionalità interpretativa: il sistema è chiamato a correlare date, termini e sospensioni secondo regole prefissate. La funzione dell’algoritmo è meramente esecutiva.

5.2. Rimessione in termini automatica

Particolarmente significativa potrebbe essere la possibilità di automatizzare la rimessione in termini nei casi di malfunzionamento del sistema informatico, poiché il fatto impeditivo non è soltanto allegato dalla parte, ma può essere registrato dallo stesso ambiente tecnologico nel quale l’adempimento avrebbe dovuto compiersi[1].

Se il SIGIT registra interruzioni del servizio, indisponibilità della piattaforma o anomalie tecniche certificate, la rimessione in termini potrebbe operare in via automatizzata, purché la registrazione sia attendibile, verificabile ex post e riferibile con certezza all’intervallo temporale rilevante.

In questa configurazione, il presupposto della rimessione dipende da una traccia tecnica resa disponibile al controllo, fermo restando il potere di contestarne il funzionamento o l’erronea registrazione.

5.3. Il provvedimento automatico di inammissibilità

Il passaggio più delicato concerne la possibilità che il sistema, una volta accertata la tardività dell’atto e l’assenza di sospensioni o rimessioni in termini, generi automaticamente un provvedimento di inammissibilità. Qui il problema non è più soltanto tecnico, ma investe il fondamento legislativo del potere, la natura dell’atto emesso e la salvaguardia del contraddittorio.

In tale prospettiva potrebbe ipotizzarsi non una sentenza pienamente automatizzata, ma un decreto processuale automatizzato, integralmente impugnabile davanti al giudice.

L’automatizzazione dovrebbe comunque restare limitata alle ipotesi oggettivamente calcolabili, integralmente fondate su dati registrati e prive di margini valutativi significativi.

 

6. I vantaggi del modello

6.1. Prevedibilità e uguaglianza

La prevedibilità delle decisioni costituisce espressione dei principi di uguaglianza e di giusto processo di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Se il calcolo del termine avviene secondo parametri identici per tutti, si riducono le disparità applicative, si evita che identiche situazioni ricevano trattamenti differenti e si rafforza l’affidamento dei consociati.

6.2. Rapidità della decisione

Molte controversie processuali concernenti tardività o decadenze impegnano oggi risorse giudiziarie considerevoli.

L’automatizzazione delle verifiche preliminari consentirebbe l’immediata definizione delle questioni processuali seriali, una riduzione del carico giudiziario e una migliore allocazione delle risorse cognitive del giudice.

Il giudice potrebbe così concentrare la propria attività sulle controversie che richiedono un autentico esercizio interpretativo.

6.3. Riduzione dell’errore umano

La macchina non dimentica la sospensione feriale o di altro genere, non sbaglia il computo del termine, non omette verifiche cronologiche e non incorre nelle disfunzioni tipiche del calcolo manuale.

L’errore algoritmico, inoltre, è verificabile, auditabile (verificabile in modo trasparente e oggettivo) e sistematicamente controllabile.

 

7. I rischi e i limiti costituzionali

La “mitezza” del modello costituisce la condizione essenziale della sua legittimità costituzionale.

Il principale rischio è quello dell’automatismo decisionale.

Anche i termini processuali apparentemente più rigidi possono implicare questioni che eccedono il mero computo, perché l’individuazione del dies a quo, la validità della notificazione o la ricorrenza della forza maggiore richiedono talvolta apprezzamenti che non sono interamente traducibili in dati standardizzati.

Occorre infatti considerare validità o nullità della notificazione, corretta individuazione del dies a quo, esistenza di forza maggiore, anomalie non registrate dal sistema e peculiarità del caso concreto.

La macchina può segnalare scarti, incoerenze e anomalie formali; non sempre, però, è in grado di apprezzare il significato giuridico del fatto processuale quando questo dipende da elementi contestuali o da una qualificazione interpretativa.

Per tale ragione, il provvedimento automatizzato deve essere sempre impugnabile, il giudice deve poter disattendere il suggerimento algoritmico e il controllo umano deve restare effettivo.

Il punto decisivo, allora, non è se l’algoritmo possa essere impiegato, ma entro quali confini il suo impiego resti compatibile con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., con il diritto di difesa e con l’esigenza di una decisione imputabile a un giudice.

La funzione propria di questo modello è, piuttosto, quella di sottrarre al giudice le attività meramente ripetitive e seriali, così da riservarne le energie alle questioni che richiedono autentico discernimento giuridico.

 

8. Quadro normativo

Il quadro normativo oggi vigente consente già un ampio grado di automazione delle verifiche preliminari, in ragione della progressiva digitalizzazione del processo tributario operata dal d.lgs. n. 220 del 2023 e dell’infrastruttura del processo tributario telematico, nella quale i dati rilevanti per il controllo dei termini sono acquisiti e tracciati in forma digitale. Ciò rende concretamente praticabile, almeno sul piano tecnico-organizzativo, l’impiego di sistemi di calcolo e segnalazione automatica.

I dati necessari al controllo dei termini risultano, infatti, già presenti nel SIGIT.

È dunque già possibile automatizzare il calcolo dei termini, verificare la tempestività dei depositi, rilevare malfunzionamenti del sistema e predisporre segnalazioni processuali automatizzate.

Diverso è il discorso per l’adozione di provvedimenti automatici di inammissibilità: qui non basta la disponibilità del dato, perché occorre una base legislativa espressa che definisca natura, presupposti, limiti e rimedi dell’atto automatizzato.

Tale soluzione richiederebbe un’espressa base legislativa, la delimitazione tassativa delle ipotesi automatizzabili, la piena impugnabilità del provvedimento e il permanere di un controllo giurisdizionale umano.

 

9. Conclusioni

La riflessione sull’intelligenza artificiale applicata al processo tributario non investe soltanto un problema di efficienza organizzativa, ma il modo in cui si concepisce, in termini costituzionali, l’esercizio della giurisdizione. L’intelligenza artificiale può calcolare termini, ricostruire cronologie, segnalare decadenze e verificare la tempestività degli adempimenti; non può invece assorbire integralmente il giudizio sul caso concreto quando la regola processuale si intreccia con questioni di validità, imputazione del fatto, forza maggiore o interpretazione.

Qui si colloca il discrimine decisivo. La “giustizia predittiva mite” è accettabile solo se l’algoritmo assiste, il giudice governa e la decisione resta imputabile a un soggetto umano, responsabile del suo contenuto e del suo controllo.

La giustizia mite non è una giustizia minore.

È, piuttosto, una giustizia che affida alla macchina il calcolo per preservare all’uomo il giudizio.

 

Bibliografia

· Ancona, M. (2017). L’uso delle nuove tecnologie come ausilio al lavoro del magistrato. La Magistratura, 66(1–2). Associazione Nazionale Magistrati. https://www.associazionemagistrati.it/doc/2629/luso-delle-nuove-tecnologie-come-ausilio-al-lavoro-del-magistrato.htm 

· Ancona, M. (2018). Verso una giustizia predittiva “mite”. TecnojustItaly. https://tecnojustitaly.wordpress.com/2018/04/26/verso-una-giustizia-predittiva-mite/ 

· Ancona, M. (2019, October 7). Giustizia predittiva. IUS – Il Sole 24 Ore / Giuffrè Francis Lefebvre. https://ius.giuffrefl.it 

· Dalfino, D. (2017). Giurisprudenza “creativa” e prevedibilità del diritto giurisprudenziale. Giusto processo civile, 1023–1038.

· Dalfino, D. (2018). Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività. Il Foro Italiano, V, 385–402.

· Dalfino, D. (2019). Stupidità (non solo) artificiale, predittività e processo. Questione giustizia. https://www.questionegiustizia.it/articolo/stupidita-non-solo-artificiale-predittivita-e-processo_03-07-2019.php 

· Dalfino, D. (2023). La nuova “giustizia complementare”. Giappichelli.

· Sciacca, M. (2023). Algoritmo e giustizia. Alla ricerca di una mite predittività. Diritto, Giustizia e Costituzione.
https://www.dirittogiustiziaecostituzione.it/algoritmo-e-giustizia-alla-ricerca-di-una-mite-predittivita-di-mariano-sciacca/ 


 
[1] Il Disegno di legge delega Berruti, approvato dalla Camera dei Deputati il 10 marzo 2016, all’art. 1, co. 2, lett . h), n. 4, delegava il Governo a prevedere «4) un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l’ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo». Il disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile (elaborato dalla Commissione Berruti) non fu approvato dal Senato a causa della fine anticipata della XVII Legislatura nel dicembre 2017.

18/06/2026
Altri articoli di Michele Ancona
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
L’uso dell’intelligenza artificiale e la protezione di diritti fondamentali. Giurisprudenza della Corte Edu e giusto processo digitale

Il testo analizza il rapporto tra intelligenza artificiale e tutela dei diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza della Corte Edu, con particolare riferimento al giusto processo. L’analisi mostra che l’IA non può sostituire il giudice umano, poiché mancano indipendenza, imparzialità e capacità valutativa, e conclude sottolineando la necessità di preservare il ruolo umano nella giurisdizione per garantire effettività, gestione della complessità delle vicende umane e controllo democratico.

03/07/2026
LLM e ragionamento giuridico. Perché la fluidità non è giudizio

ll contributo propone un’analisi critica dell’impatto dei modelli linguistici di grandi dimensioni sul ragionamento giuridico e sull’esercizio della funzione giudiziaria. La diffusione di strumenti in grado di generare testi giuridicamente plausibili introduce un rischio di natura non tecnica, ma cognitiva e istituzionale: la progressiva sostituzione della verifica argomentativa con la mera plausibilità linguistica. A partire dall’esame del funzionamento degli LLM come sistemi di generazione probabilistica del linguaggio, l’articolo evidenzia la loro strutturale mancanza di criteri interni di verità, rilevanza giuridica e responsabilità. La coerenza formale dell’output può alimentare un’illusione di comprensione idonea a incidere sulle condizioni di formazione del giudizio. Viene pertanto messa in luce l’asimmetria qualitativa tra giudizio umano e output artificiale, delimitando ambiti di impiego compatibili con la giurisdizione, circoscritti a funzioni meramente ausiliarie. Ne deriva l’esigenza di una competenza critica volta a preservare l’autonomia e la responsabilità del giudicare.

02/07/2026
Intelligenza artificiale generativa e giustizia: profili costituzionali tra efficienza e tutela dei diritti fondamentali

Questo articolo indaga alcune delle molteplici intersezioni tra intelligenza artificiale (IA) e diritto, concentrandosi sulle implicazioni dell’uso delle più recenti forme di IA generativa nei processi giudiziari. La prima parte è dedicata a un’analisi del dibattito precedente al 2022. Nella seconda parte, dopo aver introdotto la sottocategoria dei Large Language Models, si esamina l’uso amatoriale di ChatGPT in alcuni casi recenti, evidenziando i potenziali benefici, come il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle decisioni, e i rischi relativi alla trasparenza, alla protezione dei dati personali, all’indipendenza giudiziaria e al diritto a un processo equo. L’articolo esplora poi alcuni documenti istituzionali che regolano lo sviluppo della giustizia digitale in diverse giurisdizioni e affronta il tema del processo decisionale umano assistito dall’IA. Nell’ultima parte si discute se siamo all’alba di una nuova forma di giustizia, sottolineando l’esigenza di bilanciare i progressi tecnologici con la tutela dei diritti fondamentali. 

01/07/2026
La “reinvenzione” del metodo giuridico

L’articolo analizza l’impatto trasformativo delle tecnologie legali e dell’Intelligenza Artificiale sul metodo giuridico, sostenendo che non debbano essere le tecnologie a reinventare surrettiziamente il diritto, bensì i giuristi a ripensarne consapevolmente il metodo. Muovendo dal concetto di distant reading nelle cd. “digital humanities”, l’Autrice mostra come il diritto moderno, in quanto fondato sul testo e sulla sua contestabilità, presenti affordance decisive per lo Stato di diritto. Codice e dati, invece, tendono a cristallizzare il passato e a ridurre l’apertura al futuro. L’articolo offre una tipologia delle tecnologie legali, valuta criticamente le linee guida istituzionali sull’uso dell’IA e propone criteri per un impiego che preservi legalità, giudizio e protezione giuridica.

30/06/2026
Dalla regola alla regia. Per una governance cooperativa dell’intelligenza artificiale giudiziaria

Lo scritto raccoglie l’invito al dialogo contenuto nell’intervento di Claudio Castelli sull’innovazione giudiziaria e l’intelligenza artificiale, di cui condivide largamente la diagnosi storica e la denuncia dell’occasione mancata del PON Governance. In ottica costruttiva si propongono alcune precisazioni: che l’art. 15 della legge n. 132 del 2025 configura un monopolio normativo cui non corrisponde ancora una regia effettiva, sicché il problema non è l’eccesso di centralizzazione ma la sua incompiutezza; che gli impieghi dell’IA vanno distinti per classi di rischio, con garanzie graduate; che le condizioni di sicurezza vanno completate con i presidi del giusto processo. L’esperienza della sperimentazione Lexintel – condotta con risorse minime e su base volontaristica, fra difficoltà di interlocuzione e ostacoli tecnici, e oggi vincolata all’uso esclusivo di un solo strumento – è assunta come banco di prova delle difficoltà reali. Se ne ricava l’esigenza di una regia centrale resa effettiva, di un confronto strutturato con le strutture ministeriali e del superamento del lock-in tecnologico. La prospettiva non è un inverno tecnologico, ma un disgelo governato.

22/06/2026
L’utilizzo dell’IA da parte dell’esperto giudiziario (con particolare riferimento al consulente/perito medico)

Il contributo analizza l’utilizzo delle nuove tecnologie e in specie dell’Intelligenza Artificiale da parte dell’esperto giudiziale sia nella predisposizione e verifica della relazione che nell’elaborazione delle risposte ai quesiti del giudice. Poiché la valutazione dei fatti e delle prove e la decisione giudiziaria - che passa attraverso la sussunzione dei fatti sono norme giuridiche e la loro interpretazione – sono riservate al giudice e poiché la motivazione della decisione deve essere chiara e comprensibile, l’esperto, che utilizzi l’IA, deve fornire informazioni e accertamenti spiegabili e controllabili nelle loro conclusioni. L’esperto deve pertanto possedere gli strumenti essenziali per conoscere e valutare la tecnologia applicata al proprio specifico settore di competenza, aiutando il giudice a raggiungere la verità, con un percorso di comprensione piena dei fatti, di trasparenza, di controllabilità democratica. Benché venga fatto riferimento specifico al campo della medicina e della medicina legale (uno dei settori in cui i sistemi tecnologici sono particolarmente avanzati e ampiamente nella pratica medica), le indicazioni fornite e le conclusioni cui si perviene sono estensibili a ogni altro tipo di consulenza/perizia.

08/06/2026