1. Introduzione
L’impiego dell’intelligenza artificiale nel processo costituisce oggi uno dei temi centrali della riflessione sulla giurisdizione. La questione assume particolare rilievo nel processo tributario, dove la struttura formalizzata del rito, l’elevato numero di controversie seriali e la presenza di termini assistiti da sanzioni di decadenze e inammissibilità rendono intensa l’esigenza di prevedibilità, uniformità e rapidità della decisione.
Con questo articolo intendo approfondire il seguente tema: se sia ammissibile affidare alla macchina la verifica di tempestività di un atto sulla base dei dati risultanti dai pubblici registri, dal contenuto dell’atto di parte e dal calendario processuale (inteso come calendario legato agli adempimenti processuali), in relazione alle norme di legge e regolamentari, anche -eventualmente- alla luce di orientamenti consolidati della Corte di cassazione. Entro limiti rigorosi, la risposta può essere positiva.
Nelle verifiche processuali fondate su dati oggettivi e temporalmente determinabili, l’intelligenza artificiale può svolgere una funzione ausiliaria efficace, purché operi entro presupposti normativi predeterminati, resti sottoposta a un controllo umano effettivo e non si traduca nella surrogazione dell’atto di giudicare.
In questa prospettiva si colloca il paradigma della “giustizia predittiva mite”: non un modello di decisione automatica, ma un uso dell’algoritmo come supporto tecnico all’esercizio della giurisdizione, mentre al giudice restano il vaglio critico, la scelta interpretativa e la responsabilità del provvedimento.
Ne derivano benefici organizzativi evidenti: rapidità nelle verifiche preliminari, trattamento più uniforme delle fattispecie seriali e migliore concentrazione del giudice sulle questioni realmente controverse.
2. Intelligenza artificiale e termini perentori
L’ambito nel quale l’intelligenza artificiale appare maggiormente compatibile con il sistema costituzionale della giurisdizione è quello delle verifiche concernenti i termini processuali perentori, poiché qui l’attività richiesta coincide, di regola, con l’applicazione di parametri normativi rigidi a dati cronologici oggettivi.
In tali ipotesi il legislatore ha già compiuto la scelta sostanziale rilevante, stabilendo quali atti debbano essere compiuti entro un termine e quale conseguenza processuale derivi dal suo superamento; all’organo applicatore spetta, per lo più, una verifica di corrispondenza tra dato temporale e conseguenza legale. È questa struttura normativa a rendere l’automazione praticabile e, in linea di principio, ammissibile.
In casi di questo tipo, l’attività si scompone in quattro operazioni:
- accertamento della data di notificazione o di deposito di un atto o di un provvedimento;
- individuazione del termine applicabile;
- verifica della tempestività dell’adempimento processuale;
- accertamento di eventuali sospensioni o cause di rimessione in termini.
Si tratta, nella prevalenza dei casi, di attività fondate su registri pubblici, risultanze del SIGIT, calendario processuale e parametri normativi predeterminati.
In tale contesto, l’algoritmo non decide in senso costituzionale: applica una regola di calcolo entro un perimetro normativo definito.
3. Principali termini a pena di inammissibilità
Nel processo tributario, oggi disciplinato principalmente dal d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dalla riforma del 2024, le ipotesi in cui un’attività processuale deve essere compiuta entro un termine stabilito a pena di inammissibilità hanno carattere tassativo.
3.1. Proposizione del ricorso introduttivo
Il ricorso contro l’atto tributario deve essere notificato entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità (art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992).
3.2. Eccezione: rifiuto tacito di rimborso
Nel caso di silenzio-rifiuto, il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di rimborso; in assenza di termini speciali, la domanda deve essere presentata entro 2 anni dal pagamento o dal verificarsi del presupposto restitutorio.
In tale ambito, l’intelligenza artificiale può verificare: data della notificazione, decorso del termine, sospensione feriale ed eventuale tempestività del ricorso.
3.3. Costituzione in giudizio del ricorrente
Dopo la notificazione del ricorso, il ricorrente deve costituirsi entro 30 giorni dalla proposizione, mediante deposito del ricorso notificato e della prova della notificazione, a pena di inammissibilità (art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992).
L’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
Anche in questo caso il sistema telematico dispone già della data di notificazione, della data del deposito e della sequenza cronologica degli adempimenti.
Anche questa attività, pertanto, si presta a un’automatizzazione tecnica.
3.4. Reclamo-mediazione
Nelle controversie soggette a reclamo-mediazione:
- il ricorso produce anche effetti di reclamo;
- il giudizio non è procedibile prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notificazione del ricorso;
- la costituzione anticipata determina, secondo l’orientamento applicativo, improcedibilità o inammissibilità.
Anche tale verifica risulta fondata su dati temporalmente determinabili.
3.5. Proposizione dell’appello
L’appello deve essere proposto (art. 51 d.lgs. vo 546/92):
- entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza;
- oppure entro 6 mesi dal deposito della sentenza, in mancanza di notificazione.
Il mancato rispetto del termine comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
3.6. Costituzione in giudizio dell’appellante
L’appellante deve costituirsi:
- entro 30 giorni dalla proposizione dell’appello;
- a pena di inammissibilità.
La disciplina deriva dal combinato disposto degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/1992.
3.7. Deposito della copia dell’appello presso il giudice di primo grado
Quando l’appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario:
- l’appellante deve depositare copia dell’appello presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria che ha emesso la sentenza;
- l’adempimento è previsto a pena di inammissibilità.
3.8. Appello incidentale
L’appello incidentale deve essere proposto (art. 54 D.lgs. vo 546/92) :
- con le controdeduzioni dell’appellato;
- entro il termine per la costituzione in appello.
Il mancato rispetto determina l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale.
3.9. Ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione contro la sentenza tributaria deve essere notificato:
- entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza;
- oppure entro 6 mesi dal deposito della sentenza se non notificata.
Il termine è perentorio e la sua violazione comporta l’inammissibilità del ricorso.
3.10. Riassunzione dopo cassazione con rinvio
Se la Corte di cassazione rinvia la causa (art. 63 D.lgs. Vo 546/92):
- la riassunzione deve avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione;
- in difetto, il processo si estingue.
3.11. Riassunzione dopo sospensione o interruzione
Nei casi di sospensione o interruzione (art. 43 D. lgs.vo 546/92):
- la riassunzione deve essere effettuata entro il termine previsto dalla legge, sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione; sei mesi dalla data in cui è stata dichiarata l’interruzione;
- il mancato rispetto comporta l’estinzione del processo.
In tutte queste ipotesi, sembra possibile una verifica automatizzata, che aiuta concretamente il lavoro del giudice (cui spetta sempre la responsabilità nella adozione del provvedimento).
4. Termini decadenziali senza inammissibilità
Nel processo tributario esistono anche numerosi termini decadenziali o perentori che non sono espressamente collegati all’inammissibilità, bensì:
- alla decadenza da facoltà processuali;
- all’improcedibilità;
- oppure all’estinzione del processo.
La loro violazione non determina l’inammissibilità del ricorso, ma comporta l’inutilizzabilità dell’atto tardivo.
Anche tali verifiche possono essere agevolmente demandate a sistemi algoritmici di controllo automatico.
5. Il modello della “giustizia predittiva mite”
5.1. Predittività tecnica automatica
Il sistema informatico della giustizia tributaria (SIGIT) dispone già oggi di tutti i dati necessari per verificare il rispetto dei termini processuali.
Un algoritmo deterministico può acquisire la data di notificazione dell’atto, individuare il termine applicabile, considerare le sospensioni feriali (o di altro tipo, vedi sospensione nel periodo interessato dalla pandemia da Covid-19; vedi sospensioni legate a provvedimenti che aprono alla definizione agevolata delle controversie; ecc.) e verificare la tempestività del deposito.
In questo segmento non emerge, salvo casi patologici, un problema di discrezionalità interpretativa: il sistema è chiamato a correlare date, termini e sospensioni secondo regole prefissate. La funzione dell’algoritmo è meramente esecutiva.
5.2. Rimessione in termini automatica
Particolarmente significativa potrebbe essere la possibilità di automatizzare la rimessione in termini nei casi di malfunzionamento del sistema informatico, poiché il fatto impeditivo non è soltanto allegato dalla parte, ma può essere registrato dallo stesso ambiente tecnologico nel quale l’adempimento avrebbe dovuto compiersi[1].
Se il SIGIT registra interruzioni del servizio, indisponibilità della piattaforma o anomalie tecniche certificate, la rimessione in termini potrebbe operare in via automatizzata, purché la registrazione sia attendibile, verificabile ex post e riferibile con certezza all’intervallo temporale rilevante.
In questa configurazione, il presupposto della rimessione dipende da una traccia tecnica resa disponibile al controllo, fermo restando il potere di contestarne il funzionamento o l’erronea registrazione.
5.3. Il provvedimento automatico di inammissibilità
Il passaggio più delicato concerne la possibilità che il sistema, una volta accertata la tardività dell’atto e l’assenza di sospensioni o rimessioni in termini, generi automaticamente un provvedimento di inammissibilità. Qui il problema non è più soltanto tecnico, ma investe il fondamento legislativo del potere, la natura dell’atto emesso e la salvaguardia del contraddittorio.
In tale prospettiva potrebbe ipotizzarsi non una sentenza pienamente automatizzata, ma un decreto processuale automatizzato, integralmente impugnabile davanti al giudice.
L’automatizzazione dovrebbe comunque restare limitata alle ipotesi oggettivamente calcolabili, integralmente fondate su dati registrati e prive di margini valutativi significativi.
6. I vantaggi del modello
6.1. Prevedibilità e uguaglianza
La prevedibilità delle decisioni costituisce espressione dei principi di uguaglianza e di giusto processo di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Se il calcolo del termine avviene secondo parametri identici per tutti, si riducono le disparità applicative, si evita che identiche situazioni ricevano trattamenti differenti e si rafforza l’affidamento dei consociati.
6.2. Rapidità della decisione
Molte controversie processuali concernenti tardività o decadenze impegnano oggi risorse giudiziarie considerevoli.
L’automatizzazione delle verifiche preliminari consentirebbe l’immediata definizione delle questioni processuali seriali, una riduzione del carico giudiziario e una migliore allocazione delle risorse cognitive del giudice.
Il giudice potrebbe così concentrare la propria attività sulle controversie che richiedono un autentico esercizio interpretativo.
6.3. Riduzione dell’errore umano
La macchina non dimentica la sospensione feriale o di altro genere, non sbaglia il computo del termine, non omette verifiche cronologiche e non incorre nelle disfunzioni tipiche del calcolo manuale.
L’errore algoritmico, inoltre, è verificabile, auditabile (verificabile in modo trasparente e oggettivo) e sistematicamente controllabile.
7. I rischi e i limiti costituzionali
La “mitezza” del modello costituisce la condizione essenziale della sua legittimità costituzionale.
Il principale rischio è quello dell’automatismo decisionale.
Anche i termini processuali apparentemente più rigidi possono implicare questioni che eccedono il mero computo, perché l’individuazione del dies a quo, la validità della notificazione o la ricorrenza della forza maggiore richiedono talvolta apprezzamenti che non sono interamente traducibili in dati standardizzati.
Occorre infatti considerare validità o nullità della notificazione, corretta individuazione del dies a quo, esistenza di forza maggiore, anomalie non registrate dal sistema e peculiarità del caso concreto.
La macchina può segnalare scarti, incoerenze e anomalie formali; non sempre, però, è in grado di apprezzare il significato giuridico del fatto processuale quando questo dipende da elementi contestuali o da una qualificazione interpretativa.
Per tale ragione, il provvedimento automatizzato deve essere sempre impugnabile, il giudice deve poter disattendere il suggerimento algoritmico e il controllo umano deve restare effettivo.
Il punto decisivo, allora, non è se l’algoritmo possa essere impiegato, ma entro quali confini il suo impiego resti compatibile con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., con il diritto di difesa e con l’esigenza di una decisione imputabile a un giudice.
La funzione propria di questo modello è, piuttosto, quella di sottrarre al giudice le attività meramente ripetitive e seriali, così da riservarne le energie alle questioni che richiedono autentico discernimento giuridico.
8. Quadro normativo
Il quadro normativo oggi vigente consente già un ampio grado di automazione delle verifiche preliminari, in ragione della progressiva digitalizzazione del processo tributario operata dal d.lgs. n. 220 del 2023 e dell’infrastruttura del processo tributario telematico, nella quale i dati rilevanti per il controllo dei termini sono acquisiti e tracciati in forma digitale. Ciò rende concretamente praticabile, almeno sul piano tecnico-organizzativo, l’impiego di sistemi di calcolo e segnalazione automatica.
I dati necessari al controllo dei termini risultano, infatti, già presenti nel SIGIT.
È dunque già possibile automatizzare il calcolo dei termini, verificare la tempestività dei depositi, rilevare malfunzionamenti del sistema e predisporre segnalazioni processuali automatizzate.
Diverso è il discorso per l’adozione di provvedimenti automatici di inammissibilità: qui non basta la disponibilità del dato, perché occorre una base legislativa espressa che definisca natura, presupposti, limiti e rimedi dell’atto automatizzato.
Tale soluzione richiederebbe un’espressa base legislativa, la delimitazione tassativa delle ipotesi automatizzabili, la piena impugnabilità del provvedimento e il permanere di un controllo giurisdizionale umano.
9. Conclusioni
La riflessione sull’intelligenza artificiale applicata al processo tributario non investe soltanto un problema di efficienza organizzativa, ma il modo in cui si concepisce, in termini costituzionali, l’esercizio della giurisdizione. L’intelligenza artificiale può calcolare termini, ricostruire cronologie, segnalare decadenze e verificare la tempestività degli adempimenti; non può invece assorbire integralmente il giudizio sul caso concreto quando la regola processuale si intreccia con questioni di validità, imputazione del fatto, forza maggiore o interpretazione.
Qui si colloca il discrimine decisivo. La “giustizia predittiva mite” è accettabile solo se l’algoritmo assiste, il giudice governa e la decisione resta imputabile a un soggetto umano, responsabile del suo contenuto e del suo controllo.
La giustizia mite non è una giustizia minore.
È, piuttosto, una giustizia che affida alla macchina il calcolo per preservare all’uomo il giudizio.
Bibliografia
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· Ancona, M. (2018). Verso una giustizia predittiva “mite”. TecnojustItaly. https://tecnojustitaly.wordpress.com/2018/04/26/verso-una-giustizia-predittiva-mite/
· Ancona, M. (2019, October 7). Giustizia predittiva. IUS – Il Sole 24 Ore / Giuffrè Francis Lefebvre. https://ius.giuffrefl.it
· Dalfino, D. (2017). Giurisprudenza “creativa” e prevedibilità del diritto giurisprudenziale. Giusto processo civile, 1023–1038.
· Dalfino, D. (2018). Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività. Il Foro Italiano, V, 385–402.
· Dalfino, D. (2019). Stupidità (non solo) artificiale, predittività e processo. Questione giustizia. https://www.questionegiustizia.it/articolo/stupidita-non-solo-artificiale-predittivita-e-processo_03-07-2019.php
· Dalfino, D. (2023). La nuova “giustizia complementare”. Giappichelli.
· Sciacca, M. (2023). Algoritmo e giustizia. Alla ricerca di una mite predittività. Diritto, Giustizia e Costituzione.
https://www.dirittogiustiziaecostituzione.it/algoritmo-e-giustizia-alla-ricerca-di-una-mite-predittivita-di-mariano-sciacca/
[1] Il Disegno di legge delega Berruti, approvato dalla Camera dei Deputati il 10 marzo 2016, all’art. 1, co. 2, lett . h), n. 4, delegava il Governo a prevedere «4) un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l’ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo». Il disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile (elaborato dalla Commissione Berruti) non fu approvato dal Senato a causa della fine anticipata della XVII Legislatura nel dicembre 2017.