Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

CGUE su Xylella Fastidiosa, l’Italia è venuta meno ai suoi obblighi di contenimento e monitoraggio del fenomeno

di Francesco Buffa , Salvatore Centonze
*consigliere della Corte di cassazione<br>**avvocato del foro di Lecce
Brevi note a commento della sentenza del 5 settembre 2019, Causa C−443/18

Sentenza della Cgue (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019, Causa C−443/18

Commissione/Italia (batterio Xylella fastidiosa)

Tipo di procedimento: ricorso per inadempimento ex art. 258 TFUE

Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa – Misure di contenimento –Obbligo di monitoraggio – Misure di eradicazione – Inadempimento costante e generale

***

La Xyilella Fastidiosa (per brevità, Xf o Xylella) è un batterio che si è manifestato nel 2013 in Puglia, e in particolare nel sud Salento, nella provincia di Lecce, e che colpisce le piante di olivo, provocandone rapidamente la morte per disseccamento. Stando alle stime di Coldiretti di Lecce, il batterio − che è in grado di spostarsi di circa 100 metri in 12 giorni − ha ad oggi infettato circa 21 milioni di piante, causando il crollo della produzione di olio del 73%, con un danno patrimoniale di circa 1,2, miliardi di euro.

Per combattere il fenomeno, nel 2015 la Commissione imponeva misure di eradicazione della XF consistenti nell’obbligo di abbattimento immediato di tutte le piante ospiti situate nel raggio di 100 metri dalle piante di cui fosse accertato l’avvenuto contagio.

Sennonché, preso atto che l’abbattimento non era più possibile a causa della diffusione del batterio da oltre due anni in diverse parti della Puglia, nel 2016 la Commissione introduceva misure di contenimento meno radicali. In particolare, la Commissione ordinava all’Italia, da una parte, di abbattere immediatamente le sole piante infette, e dall’altro la onerava di effettuare un monitoraggio mediante ispezioni annuali del territorio interessato, al fine di impedire la diffusione della Xf. La zona interessata dagli interventi veniva individuata in una fascia di 20 km che attraversa le province di Brindisi e Taranto, da Est ad Ovest (zona di contenimento). Il termine per porre in essere gli interventi veniva fissato nel 14 settembre 2017.

Nel 2018 la Commissione ricorreva per inadempimento alla Corte, lamentando che l’Italia era venuta meno ai propri obblighi sanciti dall’art. 7, par. 2 c) e 7, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, in ragione della mancata attuazione delle due misure prescritte sopra richiamate, ed in particolare la rimozione delle piante malate e il monitoraggio sull’avanzamento della malattia.

Con la sentenza in commento, la Corte rileva, anzitutto, che alla scadenza del termine del 14 settembre 2017 l’Italia aveva rimosso solo il 22% delle piante infette nella fascia interessata, e che perciò risultava inadempiente all’obbligo imposto dalla Commissione, a nulla rilevando la causa del ritardo fosse da attribuire agli intoppi di carattere burocratico e giudiziario interni; era infatti onere dell’Italia di rimuovere rapidamente ogni ostacolo di tale natura in ossequio alla supremazia del diritto dell’Unione.

Quanto alla seconda contestazione, la Corte constata che il nostro Paese effettivamente non ha garantito il monitoraggio nella zona di contenimento della presenza della Xf mediante, ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l’anno, specialmente in primavera, stagione di volo dell’insetto vettore della Xylella (a poco o a nulla rilevando i controlli effettuati durante l’inverno, dal momento che le piante a foglie caduche non hanno foglie che possano rivelare i sintomi dell’infezione). Di talché anche sotto questo aspetto, l’Italia risulta essere inadempiente.

29/09/2019
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