Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Tutela del consumatore oltre il giudicato

di Francesco Buffa
consigliere della Corte di cassazione

La Corte di Giustizia, con la pronuncia 7.10.2026, C-667/24, YP contro AMCO - Asset Management Company SpA e, per essa, IFIS NPL Servicing SpA, su rinvio pregiudiziale di un giudice italiano, conferma il principio secondo cui il controllo dell’eventuale abusività delle clausole contrattuali, da parte del giudice italiano, è doveroso, senza che vi osti l’esistenza di un giudicato, seppur implicito.

La sentenza della Cge, di questo 7 ottobre, avrà una portata di rompente sul contenzioso, anche bancario. Il Tribunale di Brindisi, est. Natali, in sede di rinvio pregiudiziale, a settembre del 2024, ha emesso ordinanza di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia, su una tematica complementare a quella oggetto della storica pronuncia della Corte di Giustizia del 17 maggio del 2022 che, come noto, ha dettato i rivoluzionari principi in materia di superabilità del giudicato (implicito) relativo a decreto non opposto, ogniqualvolta lo stesso si ponga in contrasto con la disciplina consumeristica; pronuncia cui sono seguite le S.U. dell’aprile del 2023, che avevano  dettato il famoso decalogo che conforma i poteri del Giudice della cognizione e dell’esecuzione (Sul tema, in materia, si rinvia ai precedenti articoli su questa Rivista, Natali, Eccezioni alla res judicata e vittime di incidenti stradali, nonché Id., Morte del giudicato implicito? Implicazioni sistematiche della sentenza della Corte di Giustizia del 18 dicembre 2025, in causa C-320/24, anche alla luce dei c.d. contro-limiti. Sul tema, anche Buffa, Le dialogue entre les Cours supremes italiennes et la Cour de Justice de l’Union européenne sur les questions les plus controverses des cinq dernières années, in corso di pubblicazione, nonché Id., I ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, Pacini giuridica, 2026).

Nel caso esaminato dalla Corte europea nella sentenza in commento, la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra YP, una persona fìsica, e la AMCO - Asset Management Company SpA e, per essa, la IFIS NPL Servicing SpA, in merito al recupero di un credito derivante da un contratto di fideiussione nell’ambito di un procedimento di esecuzione avviato sulla base di un decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di YP ed avverso il quale quest’ultima ha proposto opposizione.

I quesiti posti alla Corte di Giustizia erano i seguenti: 

«Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che preclude al Giudice dell'esecuzione (in sede di istanza di sospensiva e, quindi, di cognizione sommaria oppure in sede di trattazione del merito dell’opposizione all’esecuzione), di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, d’ufficio o su richiesta del debitore, nonché di accertare una simile vessatorietà, anche solo in via incidentale e sommaria e/o di concedere un termine per l’introduzione di un giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal Giudice della cognizione la predetta vessatorietà.  

Ciò, allorquando, concorrano le seguenti condizioni:

a. sia stata proposta un’opposizione a decreto ingiuntivo per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e la stessa sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale);

b. non vi sia stato il controllo di abusività in sede monitoria o di giudizio di opposizione;

c. né, in sede di genesi e emissione del decreto ingiuntivo, vi sia stata l’informazione diretta all’ingiunto della possibilità di avvalersi della tutela consumeristica;

A) Se, in tale fattispecie, ai fini della predetta valutazione di compatibilità della disciplina interna, assuma rilievo, anche solo ad abundantiam, che il consumatore acquisisca consapevolezza del proprio status dopo la proposizione della prima tempestiva opposizione e tale presa di coscienza sia stata precedentemente preclusa dal diritto vivente (che disconosceva in capo ad esso la qualità di consumatore solo perché garante, senza distinguere secondo lo scopo obiettivo della garanzia)».

Il remittente ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla rilevabilità d’ufficio, in sede esecutiva, della violazione della normativa consumeristica, quando il decreto ingiuntivo – lungi dal rimanere inoppugnato - sia stato, invece, opposto ma solo per ragioni che esulino dalla vessatorietà delle clausole della fideiussione e l’opposizione sia stata definita con sentenza passata in giudicato.

La questione pregiudiziale, dunque, era volta a chiarire se i principi affermati dalla sentenza a SS UU di Cassazione n. 9479/2023 in materia di giudicato implicito potessero o meno essere estensibili anche alla predetta fattispecie.

 Nel caso di specie, le clausole abusive lamentate e non rilevate all’atto di emissione del decreto ingiuntivo erano:

1) quella di deroga all’art 1957 c.c., prevista al punto 6 della fideiussione omnibus, sottoscritta dall’opponente, che e’ stata posta a fondamento della pretesa monitoria;

2) quella di deroga alla competenza territoriale, quale emergente dalla lettura dell'art.15 della fideiussione sottoscritta dall’opponente.

Peraltro, quale circostanza ulteriore, la mancata attivazione del consumatore, nella fattispecie concreta, non era suscettibile di essere stigmatizzata con un giudizio di colpevolezza.

 Infatti, il debitore, che si era curato di proporre tempestiva opposizione alla pretesa monitoria, azionando motivi di doglianza che esulavano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione, solo, successivamente, in sede di esecuzione, in conseguenza della  sopravvenienza della giurisprudenza sovranazionale sulla qualificabilità del garante quale consumatore, aveva articolato una nuova opposizione, deducendo di avere concluso il contratto di fideiussione in qualità di consumatore ed evocando alcune clausole come vessatorie per la propria persona.

Dunque, avendo il debitore-consumatore assunto un ruolo processualmente propulsivo, in concreto, non sarebbe stata prefigurabile, secondo il Tribunale di Brindisi, quella totale e assoluta inerzia nel far valere le proprie ragioni di doglianza, quale circostanza ostativa secondo la sentenza Asturcom, alla configurabilità di un dovere ex officio di sindacato dell’abusività.

Il Tribunale evidenziava, infatti, che il caso poteva essere ascrivibile alla categoria della c.d. anticomunitarietà sopravvenuta, dal momento che, al tempo del maturare dei termini per la proposizione del rimedio oppositorio (2014), non erano ancora state pronunciate le decisioni con cui la Corte di Giustizia UE aveva indicato i parametri alla stregua dei quali anche il fideiussore può essere considerato consumatore (Corte di giustizia UE, 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraş e 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău).

Per contro, in via unanime, la Suprema Corte affermava il principio per cui il fideiussore, garante di un imprenditore, non sarebbe stato qualificabile in termini di consumatore, in quanto, prevalendo una concezione, essenzialmente, ancillare della fideiussione quale mero strumento del perfezionarsi dell’operazione di finanziamento in favore dell’impresa, si riteneva che al garante dovesse essere estesa, secondo un criterio di automaticità, la stessa veste del garantito.

Pertanto, pur essendo in astratto prevista la possibilità per un qualsiasi consumatore di far valere, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto concluso con il professionista, una simile possibilità era, stante il diritto vivente illo tempore vigente preclusa, di fatto, all’opponente.

Dunque, il Tribunale si è chiesto, se, nella fattispecie concreta, il diritto vivente relativo alla non qualificabilità del fideiussore come consumatore e imperante al momento della formazione del titolo esecutivo, potesse rappresentare una circostanza idonea a rendere, se non impossibile, estremamente difficoltoso l’esercizio dei diritti al consumatore attribuiti dalla disciplina nazionale di recepimento della Direttiva 93/13/CEE.

Il Giudice rimettente si era interrogato, quindi se l’osservanza delle esigenze di certezza, stabilità delle situazioni giuridiche e di tutela del legittimo affidamento, che sono a fondamento del valore giuridico del giudicato s’imponesse, con la medesima cogenza, tanto in caso di giudicato esplicito, quanto in quello di giudicato meramente implicito.

Orbene, la Corte di Giustizia, con la pronuncia in esame, del 7.10.2026, ha ribadito il principio già consolidato, alla stregua dei plurimi arresti giurisprudenziali del medesimo organo giurisdizionale (da ultimo v. sentenza 18 dicembre 2025 su rinvio del giudice di legittimità italiano, in materia di obbligatorietà del rilievo nell’ipotesi di giudizio di rinvio che segua alla cassazione della sentenza impugnata da parte del giudice della legittimità) secondo cui il controllo dell’eventuale abusività delle clausole, da parte del giudice italiano, deve considerarsi doveroso e non meramente facoltativo. E ciò senza che vi osti l’esistenza di un giudicato, seppur nella variante – invero non codificata - del giudicato implicito, che il giudice remittente aveva precisato configurarsi nella forma meno pregnante del c.d. giudicato che e’ destinato a formarsi in relazione a tutte le questioni semplicemente deducibili, anche se, in concreto, non dedotte in giudizio.

Il Giudice sovranazionale ha ritenuto, per contro, irrilevante – anche in ciò uniformandosi ai principi già collaudati in materia - il profilo relativo all’ignoranza da parte del fideiussore della propria qualità di consumatore, al tempo della propria primigenia iniziativa processuale. E ciò in considerazione del rilievo «obiettivo» del mancato esercizio del dovere di rilevazione dei profili di abusività, nell’arco dei plurimi segmenti giurisdizionali in cui dovesse articolarsi la vicenda processuale che la Cge del 17 maggio 2022 aveva, con approccio sostanziale, ricostruito in termini unitari. Quanto alle concrete modalità operative del sindacato sono indicate, quali equivalenti forme rimediali, la cognizione diretta, da parte del G.e., del profilo di anticomunitarietà, così come la mera concessione, da parte dello stesso, di un termine per l’instaurazione di un’opposizione tardiva.

27/10/2026
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