La Procura della Repubblica di Milano rinviava a giudizio il ricorrente per appropriazione indebita, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali, ai danni di Fininvest e Mediaset.
Il Tribunale, con sentenza del 26 ottobre 2012, riconosceva il ricorrente colpevole solo con riguardo al concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta per gli anni 2002-2003, principalmente quale promotore di un complesso sistema di trasferimento di diritti televisivi, mediante transazioni prive di reale scopo commerciale, funzionale a un’evasione fiscale su larga scala; dichiarava la prescrizione degli altri reati, commessi sino al 2001.
La Corte di appello confermava la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal giudice di prime cure, nonché il trattamento sanzionatorio.
Dinanzi alla Corte di cassazione, il ricorso, depositato a giugno 2013, veniva dichiarato “urgente” e assegnato alla Sezione feriale, con presidente il dott. Esposito (terzo intervenuto nel presente procedimento sovranazionale) e relatore il dott. AF.
I giudici di legittimità, con sentenza del 1° agosto 2013, depositata il 29 agosto, rigettavano quarantasei dei motivi d’impugnazione, accogliendo solo quello riguardante la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (conseguentemente ridotta nel giudizio di rinvio).
Il 5 agosto 2013, il dott. Esposito rilasciava un’intervista telefonica per il quotidiano Il Mattino, in cui commentava la sentenza; il CSM ritenne siffatta condotta non rilevante sul piano disciplinare, benché inappropriata.
Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il ricorrente lamentava l’iniquità del giudizio ai sensi dell’art. 6 Cedu, in forza di numerose violazioni procedurali, l’assenza di rimedi alla parzialità del collegio della Corte di cassazione ex artt. 13 e 6, nonché la mancanza di prevedibilità della condanna in contrasto con l’art. 7.
Tuttavia, con decisione unanime, la Corte non ha accolto nessuno dei motivi di ricorso.
In merito al «diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituito per legge», il ricorrente lamentava:
(i) il mancato trasferimento del procedimento ex art. 11 c.p.p., stante la presenza, nel distretto milanese, di sessantadue giudici azionisti Mediaset, possibili persone offese o danneggiate;
(ii) l’esercizio, da parte del presidente del tribunale, dott. ED, delle sue funzioni in contrasto con le indicazioni del CSM, in particolare oltre i termini di assegnazione presso il Tribunale di Milano;
(iii) l’assegnazione del caso alla Sezione feriale della Corte di cassazione, in forza della dichiarazione di urgenza nella trattazione del ricorso;
(iv) la mancanza di imparzialità di ED, nonché l’errore nel calcolo della prescrizione ai fini dell’assegnazione del ricorso per cassazione alla Sezione Feriale;
(v) la mancanza di imparzialità del collegio della Corte di cassazione, a causa della partecipazione del giudice Esposito (considerata sia l’intervista da quest’ultimo rilasciata prima del deposito della motivazione, sia l’ostilità manifestata nei confronti del ricorrente); delle pressioni subite da AF (giudice relatore nel collegio di Cassazione) da parte del presidente; dell’inedita celerità del giudizio; dell’affermazione, in un procedimento penale successivo a quello in esame, di un principio di diritto contrario ad altro affermato nei confronti del ricorrente (considerato che in entrambi i giudizi di legittimità, AF aveva ricoperto il ruolo di giudice relatore).
La Corte di Strasburgo ha ritenuto ragionevole l’interpretazione dell’art. 11 c.p.p., questione sub (i), accolta dalle sentenze domestiche, secondo cui i giudici milanesi, pur titolari di azioni Mediaset, non avendo partecipato al procedimento penale, non avevano esercitato la loro qualità di vittime o parti danneggiate; tra gli argomenti presentati dal Governo convenuto, rilevano la ricostruzione dell’art 11 quale norma eccezionale rispetto ai criteri ordinari di individuazione del giudice «naturale» (da interpretare, pertanto, restrittivamente), altresì la circostanza che, in concreto, né vi fosse prova dell’effettiva titolarità di azioni, né sarebbe stato possibile escludere la presenza di giudici azionisti anche nel foro di destinazione richiesto.
Per quanto riguarda i profili sub (ii), (iii) e (iv), la Corte ha accolto l’eccezione governativa di tardività delle doglianze (§§ 136, 147-149).
Infine, in ordine all’imparzialità del collegio di Cassazione, questione sub (v), il Governo aveva valorizzato diversi elementi: il dott. Esposito aveva rilasciato l’intervista quando il dispositivo della sentenza era già stato pubblicato, circostanza che presuppone l’accordo dei giudici circa le motivazioni a sostegno della decisione; l’intervista aveva lo scopo di dimostrare l’equità del processo, non di rivelare le motivazioni della sentenza, come risulta anche dalla decisione di archiviazione adottata dal CSM nel procedimento disciplinare a carico del dott. Esposito; pur ritenendo che l’oggetto dell’intervista riguardasse l’esistenza della frode, si tratterebbe di elementi costitutivi del reato, necessariamente già decisi all’epoca e mediante la lettura del dispositivo; l’ostilità del dott. Esposito rimane indimostrata; il procedimento è durato più di dieci anni e la rapidità del giudizio d’impugnazione poteva essere giustificata anche alla luce del rischio di prescrizione; la divergenza tra decisioni con AF quale giudice comune si fondava su questioni di fatto; l’adozione di decisioni divergenti da parte di collegi giudicanti che includono lo stesso giudice è circostanza inerente alla collegialità del processo decisionale.
La Corte di Strasburgo ha escluso che gli elementi allegati dal ricorrente avessero inciso sull’imparzialità del collegio, sia dal punto di vista soggettivo (tenuto conto di convinzioni e condotte personali del giudice) che oggettivo (valutata l’esistenza di garanzie volte a escludere ogni legittimo dubbio di parzialità):
- l’intervista del dott. Esposito, a prescindere dal contenuto delle dichiarazioni, risulta successiva al dispositivo, dunque al momento di adozione della decisione definitiva. Pur se, in seguito al dispositivo, alcuni elementi della sentenza possono essere ridiscussi o precisati, ciò concerne questioni secondarie;
- la veridicità delle dichiarazioni di ostilità del dott. Esposito, in epoca antecedente alla decisione, non risulta sufficientemente provata;
- le dichiarazioni di AF circa eventuali pressioni nel collegio sono state formulate in termini molto generali e le registrazioni prodotte, a fini dimostrativi, dal ricorrente sono state tenute segrete per molti anni;
- anche gli altri elementi contestati non incidono sull’imparzialità, così né la durata del procedimento, né la divergenza tra sentenze tra loro non collegate.
Il ricorrente lamentava, inoltre, la violazione dell’art. 13, stante l’asserita assenza di un rimedio effettivo per lamentare la mancanza di imparzialità del collegio della Corte di cassazione.
Anche in questo caso, la Corte Edu dichiarava la doglianza inammissibile, poiché non contenuta nell’atto introduttivo del ricorso di dicembre 2013.
Un’ulteriore doglianza difensiva aveva ad oggetto la prevedibilità della condanna e della pertinente base giuridica, ai sensi dell’art. 7 Cedu, nella misura in cui il ricorrente era stato incriminato per l’ideazione del sistema di dichiarazioni fraudolente, pertanto per atti precedenti all’utilizzo delle fatture, secondo un’interpretazione giurisprudenziale non ricavabile dalle norme e isolata.
Il Governo valorizzava i seguenti argomenti:
- i giudici avevano motivatamente chiarito la fattispecie applicabile e dimostrato il nesso esistente tra la condotta del ricorrente e la commissione del reato nel suo complesso, sicché la condanna non poteva ritenersi fondata solo sulla partecipazione agli atti preparatori;
- l’art. 110 c.p. consente di punire qualsiasi condotta idonea a contribuire causalmente alla commissione del reato, compresa la pianificazione del medesimo, secondo una giurisprudenza non isolata.
Secondo la Corte europea, i giudici domestici hanno individuato tutti gli elementi che, in base al diritto nazionale, erano necessari per stabilire la responsabilità per concorso nel reato in questione: (i) il fatto che le fatture fittizie fossero state effettivamente utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi; (ii) il fatto che la condotta del ricorrente avesse contribuito alla commissione di tale reato; (iii) la conoscenza da parte del ricorrente della commissione del reato e la sua volontà di parteciparvi. I principi di diritto a tal fine applicati non risultano isolati nella giurisprudenza domestica.
Infine, la Corte ritiene manifestamente infondati gli altri motivi di denuncia:
- ai sensi dell’art. 6 §§ 1 e 3 Cedu, il mancato rinvio di alcune udienze; il rifiuto di far tradurre solo alcuni documenti e non altri; la contestazione solo implicita del vincolo di continuazione tra addebiti; il rigetto di alcune istanze di audizione testimoniale, nonché di perizia; il rigetto della richiesta di acquisizione degli atti del “processo Mediatrade”; l’acquisizione delle dichiarazioni di BG senza audizione diretta in udienza;
- ai sensi dell’art 7 Cedu, l’applicazione retroattiva della disciplina sulle circostanze attenuanti risultante dalla riforma del 2008.
A riguardo, la Corte dichiara di non rilevare alcuna apparenza di violazione (§ 263).