Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Test e colloquio psicoattitudinali: l’approvazione delle condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria da parte della assemblea plenaria del Csm del 16 settembre 2026

di Roberto Romboli
professore ordinario di diritto costituzionale, Università di Pisa, membro del Consiglio Superiore della Magistratura

1. Il plenum del Csm ha approvato in questi giorni (16 settembre 2026) una delibera con cui ha individuato le condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, portando così a conclusione una prima parte, in verità la più rilevante, dei compiti ad esso assegnati dal d. leg. n. 44 del 2024, conosciuto anche e soprattutto per aver introdotto tra le prove del concorso di ammissione alla magistratura il c.d. test psicoattitudinale.

In realtà sarebbe, a mio giudizio, più proprio parlare di colloquio psicoattitudinale, dal momento che il test è collocato in una funzione meramente servente rispetto al vero e proprio giudizio, con effetto escludente della idoneità a divenire magistrato, che viene espresso dalla commissione giudicante a seguito appunto del colloquio inserito tra le materie orali.

In astratto un risultato, anche molto negativo, derivante dalla compilazione del test, potrebbe essere privo di effetti e superato a seguito del colloquio.

Il d.leg. 44/2024 assegnava in particolare al Csm due compiti: a) indicare le «condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria», in presenza delle quali il candidato non può superare la prova di ammissione alla magistratura; b) individuare i «test psico-attitudinali (…) nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria».

Con la delibera in esame il Consiglio adempie al primo dei due compiti. Essa è risultata approvata da una larghissima maggioranza, con solo sei astensioni, tra le quali quella di chi scrive.

La presentazione della stessa da parte dei relatori ed il conseguente dibattito è risultato sufficientemente articolato e comunque assai utile e significativo.

Non mi sentirei per questo di condividere l’affermazione secondo la quale, in questa occasione, «il dibattito in plenum meriterebbe una raccolta di barzellette» (così Giordano, Test psicoattitudinali. La solita Anm fa allarmismo inutile, in Il Riformista, 18 settembre 2026).

La delibera del 16 settembre scorso era stata preceduta da altra delibera plenaria (5 novembre 2025) con cui la sesta commissione veniva autorizzata alla elaborazione dei test psicoattitudinali, da sottoporre alla approvazione del plenum, per la quale si poneva come momento pregiudiziale quello di individuare le condizioni di inidoneità.

Nel dibattito in plenum è stato rilevato come l’idea di introdurre test psicoattitudinali per i magistrati non potesse essere considerata una scelta originale dell’attuale maggioranza di governo, in quanto già pensata e disciplinata in periodi precedenti.

Essa infatti figurava nel programma eversivo predisposto da Licio Gelli e nella c.d. legge Castelli (l 25 luglio 2005, n. 150), poi eliminata con la successiva legge Mastella (l. 30 luglio 2007, n. 111).

Il richiamo a questi due precedenti, non aveva all’evidenza (anche se forse ad alcuni non è risultato così evidente) lo scopo di demonizzare la soluzione prevista dal d. leg. 44/2024 facendo un accostamento con la organizzazione della Propaganda 2, né intendeva fare un salto indietro di oltre venti anni, richiamando il clima di contrasto che si era venuto a creare tra politica e magistratura al tempo dei governi Berlusconi.

La citazione di una nota affermazione dell’allora Presidente del consiglio: «i giudici sono matti, sono mentalmente disturbati, hanno turbe psichiche e sono antropologicamente diversi dalla razza umana» (4 settembre 2003), è stata fatta esclusivamente allo scopo di sottolineare come qualche tempo dopo (2005), attraverso un maxiemendamento presentato dal governo Berlusconi (ministro della giustizia Castelli), venne approvata una legge contenente una disciplina che il decreto 44 del 2024 ha ripreso, in alcuni punti, quasi alla lettera.

Il riferimento ai due precedenti, con la consapevolezza del tempo trascorso e delle differenze riscontrabili, intendeva far notare come la disciplina introdotta nel 2024 non rappresentava una novità, ma al contrario era stata pensata, e in un caso realizzata, con scopi e finalità assolutamente analoghi, tendenti ad una normalizzazione della magistratura.

 

2. In altre precedenti occasioni ho avuto modo di esprimere in dettaglio tutte le mie perplessità sulla scelta operata dal legislatore delegato, denunciando il carattere strumentale e le molte criticità che la stessa presentava (v., volendo, L’accesso alla magistratura ordinaria nei principi costituzionali e nelle recenti riforme approvate o in corso di approvazione: la eliminazione del concorso di secondo livello; il corso di preparazione organizzato dalla scuola superiore della magistratura; i test ed il colloquio psicoattitudinale, in Giustizia insieme, 9 ottobre 2025).

Una scelta forse non del tutto chiara neppure a chi l’aveva approvata, come parrebbe dimostrare l’annuncio fatto dal ministro Nordio il quale, nel presentare la norma, parlò della finalità di intercettare «disturbi psichici e della personalità» e fece espresso riferimento ad un tipo di test assai conosciuto (test Minnesota), affermando «ho fatto anch’io il test Minnesota, che è quello che vorremmo introdurre noi».

La prima cosa che apparve assolutamente chiara a tutti noi consiglieri facenti parte della sesta commissione, dopo aver audito una decina di esperti in materia, fu quella della netta distinzione che intercorre tra test psicodiagnostici e test psicoattitudinali.

Il testo normativo da attuare parla inequivocabilmente di test psicoattitudinali, mentre il test Minnesota, altrettanto inequivocabilmente, è da considerare un test psicodiagnostico: da qui la sensazione di una certa confusione persino nel legislatore delegato.

La previsione normativa appare strumentale a diffondere l’idea che tra i magistrati vi siano persone aventi problemi di natura psicologica.

E’ evidente che il test-colloquio non riguarda i magistrati in servizio, ma solamente quanti intendono iniziare attraverso un concorso l’attività giudiziaria, ma la scelta di introdurre questa particolare prova di accesso proprio per i futuri magistrati, non può non dare l’impressione che si è giunti a tale decisione sulla base della esperienza pratica.

Questo rientra nella da più parti rilevata opera di delegittimazione della magistratura, rispetto alla quale ho già espresso il mio pensiero e non intendo quindi ripetermi (Magistratura e politica dalla finestra del Csm. I progetti di revisione costituzionale e la pratica di delegittimazione della magistratura, in Questione giustizia 11 giugno 2025), basti ricordare le affermazioni del ministro Nordio circa magistrati ai quali sarebbero schizzati di mano i codici o per i quali in qualunque altro paese del mondo sarebbero stati chiamati gli infermieri.

Non è certo casuale che, dopo pochi giorni dalla approvazione del decreto legislativo in esame, il consiglio dei ministri ha votato il progetto di legge Meloni-Nordio sulla riforma costituzionale della magistratura, votato per quattro volte dalle camere e bocciato dal referendum oppositivo del marzo scorso.

E’ stato detto e scritto dalla collega consigliera Isabella Bertolini – la quale pure è stata tra i sei astenuti - che chi decide della libertà, dei diritti e dei beni delle persone deve avere, oltre alla preparazione giuridica, caratteristiche di equilibrio e adeguatezza attitudinale (intervista di Jacobazzi, in Il Riformista, 18 settembre 2026). 

Affermazione certamente da condividere sulla base della natura particolarmente delicata della funzione giurisdizionale, ma ci potremmo chiedere per quante altre attività il legislatore potrebbe o avrebbe dovuto porsi lo stesso problema.

Si pensi, solo per fare qualche esempio, agli insegnanti di qualsiasi ordine o grado, dalle elementari all’Università, ai quali è assegnato il compito di formare le nostre ragazze ed i nostri ragazzi, i quali, se privi di quelle caratteristiche ritenute essenziali per il magistrato, possono creare danni enormi e difficilmente recuperabili per quelle che saranno le generazioni del futuro.

Si pensi ancora al personale medico e paramedico, il quale si trova a contatto con persone malate, quindi fragili e spesso incapaci di tutelarsi e che in molti casi è chiamato ad operare ed a prendere decisioni che possono rivelarsi decisive per la vita delle persone che necessitano di cure.

Per questo è inevitabile chiedersi il perché il legislatore abbia pensato solo ai magistrati, nell’introdurre una previsione di cui già si era parlato, come detto, da tempo, ma sempre e solo nei loro confronti.

 

3. La disciplina in esame, come è stato rilevato nel dibattito svoltosi nella plenaria del 16 settembre scorso, presenta poi molte criticità

Tra queste la più rilevante è certamente rappresentata dai forti dubbi di costituzionalità, per certi aspetti quasi casi di scuola di violazione dei principi costituzionali.

Ne indico almeno due.

Il primo riguarda la - a mio avviso palese - violazione dei limiti imposti al legislatore delegato dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega (art. 76 Cost.).

La delega al governo contenuta nella legge Cartabia, come risultava chiaramente dalla rubrica dell’art. 4 («riduzione dei tempi per l’accesso in magistratura»), era ispirata dalla finalità di superare i tempi lunghi dei concorsi in magistratura ed infatti essa ha provveduto ad eliminare la natura di concorso di secondo grado ed ha espressamente invitato il governo a ridurre le materie della prova orale. Chiara quindi la ratio sul punto della delega.

Il governo non ha provveduto alla richiesta riduzione, sostituendo quindi la sua volontà a quella del parlamento, ma addirittura ha previsto una nuova ed ulteriore prova orale (test e colloquio psicoattitudinali) che, ovviamente, condurrà ad un allungamento dei tempi dello svolgimento del concorso in magistratura, in palese contrasto con la surricordata ratio della legge delega.

Inutile sottolineare che la previsione di un test e colloquio psicoattitudinali, stante l’importanza della stessa ed il fatto che tale soluzione era stata addirittura già prevista in una precedente legge, avrebbe dovuto essere contenuta nella delega, la quale invece non ne faceva alcun cenno ed anzi fissava principi, come detto, certamente in contrasto con la introduzione di una nuova prova orale.

Da qui il primo caso di scuola di violazione dei principi costituzionali sotto il profilo dell’eccesso di delega.

Il secondo ha a che fare con il principio definito come la «grande norma» della nostra Costituzione, vale a dire l’art. 3, contenente il principio di eguaglianza e di non discriminazione.

Vale in proposito quanto detto circa il diverso trattamento riservato ai magistrati rispetto a quanti svolgono un’attività altrettanto delicata e importante per gli effetti nei confronti delle persone che vengono con loro in contatto.

Ma un aspetto specifico fa apparire la violazione di cui sopra quasi un caso di scuola, mi riferisco alla limitazione dell’obbligo di test e colloquio psicoattitudinali solo per l’accesso alla magistratura ordinaria, con esclusione quindi di quella speciale.

Per esercitare le funzioni giurisdizionali di giudice amministrativo, contabile, tributario o militare la nuova prova non è necessaria.

Pare davvero difficile trovare una ragionevole motivazione ad una simile discriminazione.

Ad alcuno invece i dubbi di costituzionalità, emersi nella discussione, sono apparsi «un mistero», in quanto si sostiene: «il test tocca solo i magistrati e non altre professioni delicate? La disparità si sana estendendo la verifica, non abolendola» (Giordano, op. cit.).

Può al proposito risultare utile un richiamo alla giurisprudenza costituzionale sul principio di eguaglianza-ragionevolezza ed in particolare sulla possibilità, in caso di diverso trattamento tra situazioni identiche o analoghe, di un livellamento “al basso” (si toglie il trattamento) oppure “all’alto” (si estende lo stesso).

Certamente fintanto che ciò non accade siamo di fronte ad una violazione del principio costituzionale, indipendentemente dalla bontà e validità della misura prevista per gli uni e non per gli altri.

 

4. I possibili aspetti di costituzionalità della normativa primaria alla quale il Csm è chiamato a dare attuazione, ha posto, e non solo in questa occasione, il problema dei limiti che incontra il Consiglio nello svolgimento delle attribuzioni ad esso assegnate dalla legge e/o dalla Costituzione.

In specifico se sia consentito ad esso, o ai suoi singoli componenti, di discutere ed esprimere dubbi sulla conformità alla Costituzione delle norme primarie che si trovano ad attuare o comunque ad applicare.

Ritengo fuori da ogni dubbio il rispetto del fondamentale principio di separazione dei poteri e delle competenze assegnate a ciascuno degli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, escludendo qualsiasi possibile fungibilità tra gli stessi.

Detto ciò, viene con sempre maggiore insistenza richiamato il principio di leale collaborazione, nato per descrivere i rapporti tra lo stato e la regione e poi esteso a quelli tra i diversi organi costituzionali o di rilievo costituzionale e spesso anche pubblici in genere.

Sulla base di quest’ultimo principio un rilievo circa la costituzionalità di una legge che emerga in una discussione davanti al plenum del Csm non dovrebbe essere letto come una illegittima ingerenza in una competenza propria del legislatore o della Corte costituzionale, alla quale certo non può sostituirsi il Consiglio superiore. La conformità delle nostre leggi ai principi costituzionali deve essere però ritenuto un valore di fondamentale importanza per tutti i soggetti istituzionali e quindi espressione di un principio di leale collaborazione la segnalazione di eventuali vizi, senza poter essere tacciato di invasione della competenza dei legittimi affidatari del potere di eliminare le incostituzionalità.

Si aggiunga che il Consiglio superiore ha natura e rilievo costituzionale e non trattasi di un consiglio di amministrazione delle “carriere” dei magistrati, come sarebbe diventato se la legge di riforma Meloni-Nordio non fosse stata respinta dal corpo elettorale.

Nel dibattito consiliare è pure emersa una specifica limitazione nei riguardi del decreto legislativo, in quanto emanato dal Capo dello stato, che, come noto, presiede l’organo di governo autonomo della magistratura.

Il rilievo appare frutto di un equivoco o di una non corretta ricostruzione dei rapporti tra il Presidente della repubblica e le questioni di legittimità costituzionale degli atti normativi primari.

Questi ultimi infatti, nessuno escluso, sono emanati (decreti legislativi) o promulgati (leggi) dal Capo dello stato ed accade, con relativa frequenza, che gli uni o le altre siano poi dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale.

La proposizione di un dubbio di costituzionalità, e poi l’eventuale ritenuta fondatezza dello stesso, non possono certamente apparire come una critica verso chi ha deciso la emanazione o la pubblicazione, per la natura del tutto differente del controllo operato dai due custodi della Costituzione.

Diversamente, a fronte della quaranta-cinquanta dichiarazioni di incostituzionalità di fonti primarie pronunciate ogni anno dalla Corte, dovremmo sostenere che in altrettante occasioni il Presidente della repubblica ha sbagliato perché non avrebbe dovuto emanare o promulgare la fonte poi dichiarata incostituzionale. All’evidenza non è così. 

 

5. Accanto ai surricordati sospetti di costituzionalità, diversi altri sono gli aspetti di criticità della normativa contenuta nel d. leg. 44/2024.

Provo, in estrema sintesi, ad indicarne qualcuno.

Riguardo al momento in cui la prova viene inserita, molti degli esperti auditi in sesta commissione hanno posto in rilievo la maggiore efficacia dei test-colloqui se posti prima delle prove scritte a scopo selettivo oppure dopo il periodo di tirocinio, quando si ha la possibilità di valutare l’aspirante magistrato nell’esercizio reale della funzione giurisdizionale.

A proposito di analoga esperienza fatta in Francia dal 2009 al 2017, il sindacato dei magistrati al momento della sua abrogazione ebbe ad osservare come «in ogni caso, queste competenze possono essere valutate solo dopo una solida formazione, in cui i magistrati in formazione beneficino di un ambiente di supporto basato su situazioni reali, realmente rappresentative della realtà giudiziaria».

Nel nostro caso invece le nuove prove sono inserite dopo le prove scritte e quindi solo per coloro che le hanno superate. In un momento in cui, almeno finora, per i candidati al concorso è ormai quasi pacifico il superamento dell’esame.

Circa le modalità di accertamento della assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, esso viene svolto dalla commissione giudicatrice con la partecipazione in sovrannumero dell’esperto in materia psicologica. 

Viene sottolineata la centralità della commissione, cui compete la sintesi valutativa finale e l’espressione del giudizio di idoneità e la responsabilità del provvedimento conclusivo e si parla altresì di una funzione meramente strumentale dell’esperto psicologo rispetto «all’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione», alla quale rimane la titolarità del potere valutativo.

In sostanza una commissione composta da giuristi (avvocati, professori e magistrati) che giudica, soprattutto attraverso un colloquio psicoattitudinale e facendo uso di «discrezionalità tecnica», sulla presenza/assenza delle «condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria».

Solleva poi dubbi, anche in raffronto alle esperienze di altri paesi, la natura “escludente” dell’accertamento in questione, nel senso che la presenza di “condizioni di inidoneità” conduce di per sé alla esclusione del candidato ed all’esito del mancato superamento del concorso.

In altre esperienze, quella francese (che poi ha soppresso i test) o quella belga ad esempio, la presenza del test e del colloquio è solo uno degli elementi di valutazione e va a confluire in una valutazione generale che può condurre anche a ritenere compensato un giudizio non positivo a livello attitudinale.

Nel nostro caso chiaramente non è così e questo dovrebbe almeno suggerire di svolgere il colloquio psicoattitudinale prima delle altre prove orali, ad evitare che un candidato, già sottoposto a tre prove scritte (valutate positivamente) venga inutilmente interrogato sulle materie orali allorché non dovesse superare il colloquio psicoattitudinale.

 

6. Il presidente delle camere penali Petrelli (Domani, in contraddittorio, a cura di Giulia Merlo, 18 settembre 2026) si è dichiarato stupito della dichiarazione di astensione di quanti, come il sottoscritto, non hanno contestato le modalità attuative del Csm, ma hanno manifestato la propria contrarietà alla scelta compiuta dal legislatore.

Il rilievo è esatto nel senso che, avendo anche collaborato per diversi mesi alla necessaria attuazione del decreto legislativo, ritengo che sia da ritenere ottimo il lavoro svolto dalla commissione, la quale ha tentato pure di superare le molte incertezze suscitate dal testo normativo.

In occasione della ricordata precedente delibera consiliare del 5 novembre 2025 (v., volendo, La circolare del Csm sui test psicoattitudinali, in Giustizia insieme 27 novembre 2025), attraverso un intervento in plenum, avevo prefigurato tre possibili diverse posizioni che il Consiglio avrebbe potuto assumere:

1) limitarsi ad individuare «le condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria» ed i «test psicoattitudinali»;

2) far presenti al ministro, in spirito di leale collaborazione, i problemi applicativi che sarebbero potuti derivare dalla applicazione della normativa, avanzando anche, se del caso, possibili soluzioni ai problemi evidenziati;

3) avanzare proposte modificative della normativa.

In quella occasione mi ero espresso chiaramente a favore della seconda e più ancora della terza ipotesi, osservando come nel caso di accoglimento della prima il ruolo del Consiglio – al di là del riconoscimento fatto dal legislatore delegato – sarebbe risultato assai limitato, dal momento che la individuazione delle «condizioni di inidoneità», stante la genericità della previsione e la molteplicità e diversità delle funzioni attribuite ai magistrati, si sarebbe risolta nella segnalazione di astratte condizioni come tali difficilmente accertabili, mentre l’individuazione dei test psico-attitudinali non avrebbe potuto che essere in concreto realizzata da docenti di psicometria.

Il Consiglio ha ritenuto di seguire la prima delle tre ipotesi indicate, la sesta commissione ha lavorato bene, ma giungendo, a mio avviso, al risultato di cui sopra, senza che questo implichi un giudizio negativo sull’operato della stessa, ma solo il frutto di non aver scelto una delle due altre soluzioni sopra indicate.

Giunge così a conclusione il primo dei due compiti che il legislatore delegato ha assegnato al Consiglio superiore, con una soluzione finale che mi lascia certamente insoddisfatto, per le ragioni che ho cercato di spiegare.

La mia astensione ha voluto significare questa mia insoddisfazione, senza esprimere un giudizio negativo sui lavori (ai quali io stesso ho per molti mesi partecipato) della sesta commissione. Per questo una astensione e non un voto contrario.

Nella discussione di plenum è stato pure osservato che il Consiglio avrebbe dovuto nell’occasione seguire il principio di leale collaborazione e che le eventuali critiche avrebbero dovuto essere espresse in altri tempi e con altri strumenti.

Al proposito – tempi e modi e leale collaborazione – è indubbio che lo strumento idoneo, previsto dalla legge a disposizione del Csm, sia quello del parere sul progetto di decreto, che in effetti il ministro della giustizia ha provveduto a suo tempo a richiedere al Consiglio, il quale ha adempiuto fornendo ampio e ragionato parere.

La particolarità da non dimenticare – a proposito di leale collaborazione – è che la bozza di decreto inviata al Consiglio non conteneva la disciplina del test-colloquio psicoattitudinale, la quale è stata inserita dopo che il parere era già stato espresso, impedendo così al Consiglio di esprimersi in merito alla opportunità (e pure alla costituzionalità) della disciplina.

 

7. In conclusione una disciplina, quella sul test-colloquio psicoattitudinale, inopportuna, con molte criticità ed in sostanza, quanto a risultati che potrà produrre, assolutamente inutile.

C’è da augurarsi che accada quello che è successo in Francia, dove analoga disciplina, approvata sull’onda di un noto caso giudiziario (una specie di caso Tortora per l’Italia) che aveva suscitato una grande emozione nella cittadinanza, fu abrogata dopo appena otto anni, sulla base della constatazione della sua scarsa utilità in quanto non forniva indicazioni utili alla selezione dei candidati e di dubbia validità scientifica, per la mancanza di basi solide in psicometria, nonché possibile strumento di selezione politica o ideologica, con il rischio di escludere candidati sgraditi sotto una veste pseudo scientifica.

Del resto anche con riguardo all’ipotesi, poi realizzata con il d. leg. 44/2024, un ampio gruppo di psichiatri e psicologi membri della società psicoanalitica italiana aveva espresso (aprile 2024) «la più decisa contrarietà, disapprovazione e preoccupazione» riguardo alla ipotesi di istituire test psicoattitudinali per l’accesso alla magistratura, attraverso una critica soprattutto “tecnica” in ordine alla capacità di selezionare i futuri magistrati vagliando la loro specifica «idoneità psicoattitudinale» («nessun tecnico, anche soltanto minimamente competente in materia, saprebbe in coscienza avallare una simile supposizione o presunzione»).

La lettura delle condizioni di inidoneità indicate nella delibera approvata dal Consiglio, a conclusione della indicazione di cinque aree (cognitiva, emotiva, relazionale, valoriale ed organizzativa), potrebbero porre, da un lato, qualche problema di ordine pratico relativamente alla possibilità di ripetere, semmai l’anno successivo, la prova di concorso e, dall’altro, paventare qualche pericolo circa un possibile non auspicabile utilizzo dei test-colloqui psicoattitudinali.

Riguardo al primo aspetto tra le diverse condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria espresse, troviamo le carenze circa il «ragionamento analitico, il pensiero critico-inferenziale, la presa di decisione», l’«equilibrio emotivo, la capacità di gestione dello stress», la «capacità di ascolto e di collaborazione», la «equità ed autonomia di giudizio», la «capacità di organizzazione del lavoro e di gestione del tempo». Tutte carenze da accertare, attraverso un colloquio, in candidati che hanno già positivamente superato le tre prove scritte.

Nella relazione alla delibera approvata dal plenum viene ricordata la giurisprudenza amministrativa secondo la quale il giudizio attitudinale costituisce una “fotografia” della situazione psico-funzionale del candidato al tempo dell’esame, non suscettibile di essere retrodatata o proiettata in via prognostica su momenti diversi.

Ciò nonostante appare difficile pensare che l’accertamento della condizione di inidoneità fondata ad esempio sulla carenza di «equità ed autonomia di giudizio» o di altre tra le condizioni sopra richiamate, possa ritenersi superata l’anno successivo, anche perché, come giustamente sottolineato nella relazione, quella carenza, per essere ai nostri fini rilevante, deve sempre risultare «grave».

Il candidato, escluso per una «grave carenza» di equità ed autonomia di giudizio e ritenuto invece l’anno successivo dotato di tale condizione, potrebbe essere considerato un indice della non scientificità del requisito e/o della casualità dell’accertamento.

Sui rischi ai quali potrebbe dar luogo una disciplina fondata su elementi così generici e sfuggenti, si era espressa la comunità di psicologi e psichiatri, cui ho già fatto cenno poco prima, i quali sottolineavano come la commissione giudicatrice, non avendo alcun vero ancoraggio scientifico, potrebbe essere indotta ad un affidamento, «se non ad una subordinazione all’ordinamento politico del momento. L’operato di simili esperti correrebbe così il rischio di adeguare le proprie risposte “diagnostiche” all’aspettativa di quella domanda “politica” che li ha cooptati come suoi funzionari. Il risultato di tutto ciò sarebbe, con tutta evidenza, negativo per la psichiatria, per la psicologia e altrettanto inopportuno e sfavorevole per la magistratura, per la giustizia e per la cultura del nostro paese».

In ogni caso una verifica fondata su elementi dai contorni sfuggenti e per niente oggettivi e relativi a caratteri attinenti alla personalità può rischiare, prima o poi, di trasformarsi in un pericoloso strumento per escludere persone non conformiste e per incidere negativamente sulla selezione degli aspiranti magistrati.

05/10/2026
Altri articoli di Roberto Romboli
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Sulla servitù volontaria dei magistrati. Alla ricerca del perduto valore del fare giurisdizione

Il contributo esamina il progressivo indebolimento dell’indipendenza interna della magistratura e il conseguente deterioramento del disegno costituzionale delineato dagli artt. 101 e 107 Cost. L’analisi individua nel carrierismo, nel correntismo, nella crescente gerarchizzazione degli uffici e nell’affermarsi di una cultura aziendalistica della giustizia i principali fattori di tale trasformazione. In particolare, la progressiva centralità delle logiche di carriera e della discrezionalità nelle valutazioni e nelle nomine rischia di alterare la distinzione costituzionale dei magistrati solo per funzioni, favorendo forme di subordinazione volontaria interna e di condizionamento dell’autonomia individuale.
Parallelamente, la concezione manageriale della giurisdizione, fondata su efficienza, produttività e misurazione della performance, tende a ridurre il giudizio a prestazione misurabile, sacrificando la complessità dell’attività interpretativa, le garanzie processuali e il carattere intrinsecamente umano della decisione giudiziaria.
In questa prospettiva, il contributo propone una rivalutazione dell’anzianità non quale automatismo burocratico, ma quale valorizzazione dell’esperienza maturata nell’esercizio della giurisdizione e, al contempo, quale possibile argine alla discrezionalità degenerativa, al carrierismo e al correntismo. La riscoperta del significato costituzionale di un “criterio di anzianità temperata” viene posto come obiettivo riformatore, che consenta di riaffermare una concezione della magistratura fondata sull’autonomia, sull’indipendenza e sulla responsabilità del giudicare, sia come obiettivo culturale volto al recupero del valore del concreto esercizio della giurisdizione rispetto alle logiche della mera performance organizzativa.

28/09/2026
Comunicazione istituzionale e organizzazione della comunicazione. Contenuti reali e apparenti delle “linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” del CSM

La delibera del CSM del 10 giugno 2026 sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari e il successivo intervento del 29 luglio 2026, oltre a occuparsi della difesa reputazionale del cittadino coinvolto in un procedimento penale, sembrano delineare un sistema organizzato di comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, senza tuttavia tenere sufficiente conto di teoria, prassi e quadro normativo della scienza della comunicazione, e in particolare della comunicazione dei soggetti pubblici; e con un equivoco di fondo sulle risorse necessarie.
Un’analisi critica viene svolta con gli strumenti della scienza della comunicazione e con le acquisizioni derivanti dalla costruzione in corso di un quadro teorico della comunicazione giuridica e della comunicazione giudiziaria, nella consapevolezza che è oggi indispensabile organizzare una comunicazione istituzionale della magistratura, finalizzata a costruire e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e magistrati. 

21/09/2026
Le domande di Questione giustizia all'Avv. Dario Lunardon

Questione giustizia pone alcuni interrogativi ad Avvocati e Magistrati, per ragionare collettivamente sull’esperienza e sull’esito della consultazione referendaria unitamente alle prospettive, anche di riforma, che coinvolgono il mondo della Giustizia e i suoi protagonisti. La tavola rotonda “virtuale” si è aperta lunedì con le interviste all’Avv. Franco Moretti e alla Presidente di Medel Mariarosaria Guglielmi ed è proseguita ieri con le interviste all’Avv. Cathy La Torre e al giudice Luca Milani. Si conclude oggi con le interviste all’Avv. Dario Lunardon e alla giudice Rachele Monfredi

22/07/2026
Le domande di Questione giustizia a Rachele Monfredi, componente del comitato direttivo centrale ANM

Questione giustizia pone alcuni interrogativi ad Avvocati e Magistrati, per ragionare collettivamente sull’esperienza e sull’esito della consultazione referendaria unitamente alle prospettive, anche di riforma, che coinvolgono il mondo della Giustizia e i suoi protagonisti. La tavola rotonda “virtuale” si è aperta lunedì con le interviste all’Avv. Franco Moretti e alla Presidente di Medel Mariarosaria Guglielmi ed è proseguita ieri con le interviste all’Avv. Cathy La Torre e al giudice Luca Milani. Si conclude oggi con le interviste all’Avv. Dario Lunardon e alla giudice Rachele Monfredi.

22/07/2026
Le domande di Questione giustizia all'Avvocata Cathy La Torre

Questione giustizia pone alcuni interrogativi ad Avvocati e Magistrati, per ragionare collettivamente sull’esperienza e sull’esito della consultazione referendaria unitamente alle prospettive, anche di riforma, che coinvolgono il mondo della Giustizia e i suoi protagonisti. La tavola rotonda “virtuale” si è aperta ieri con le interviste all’Avv. Franco Moretti e alla Presidente di Medel Mariarosaria Guglielmi. Il dibattito prosegue oggi con le interviste all’Avv. Cathy La Torre e al giudice Luca Milani, e domani con le interviste all’Avv. Dario Lunardon e alla giudice Rachele Monfredi

21/07/2026
Le domande di Questione giustizia a Luca Milani, presidente della giunta Anm del distretto di Milano

Questione giustizia pone alcuni interrogativi ad Avvocati e Magistrati, per ragionare collettivamente sull’esperienza e sull’esito della consultazione referendaria unitamente alle prospettive, anche di riforma, che coinvolgono il mondo della Giustizia e i suoi protagonisti. La tavola rotonda “virtuale” si è aperta ieri con le interviste all’Avv. Franco Moretti e alla Presidente di Medel Mariarosaria Guglielmi. Il dibattito prosegue oggi con le interviste all’Avv. Cathy La Torre e al giudice Luca Milani, e domani con le interviste all’Avv. Dario Lunardon e alla giudice Rachele Monfredi

21/07/2026