Sommario: 1. Intelligenza artificiale: si sale al concreto? - 2. L’impiego dell’intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, di ricerca di persone scomparse e delle vittime di specifici reati. - 3. Le tecnologie di identificazione biometrica remota in tempo reale nelle indagini preliminari e per impieghi investigativi: il nuovo art. 359 ter del codice di procedura penale. - 4. La videosorveglianza integrata con componenti di IA e il riconoscimento facciale a posteriori di un indiziato di reato. - 5. Il ruolo dell’autorità giudiziaria: riserva di giurisdizione e intervento del pubblico ministero.
1. Intelligenza artificiale: si sale al concreto?
Sino ad ora, nell’affrontare il tema dell’uso dei sistemi di intelligenza artificiali nei diversi ambiti della vita sociale ed istituzionale, si è ragionato prevalentemente di principi da rispettare e di limiti da non valicare.
Ma il d.lgs. n.160 del 2026, entrato in vigore il 30 settembre[1], non si limita a fissare (o a ribadire) alcune coordinate generali entro cui deve collocarsi l’intelligenza artificiale (IA) nelle attività istituzionali: l’approccio antropocentrico (fondato sulla persona e posto sotto la sua responsabilità), proporzionato e fondato sul rischio e una sorveglianza umana effettiva sui sistemi IA ad alto rischio.
Il decreto fa un passo in avanti giacché con esso l’intelligenza artificiale fa ufficialmente il suo ingresso nelle attività di polizia e nelle indagini preliminari.
Dunque, dall’empireo delle dichiarazioni generali sui caratteri e sui limiti dell’utilizzazione della intelligenza artificiale si scende - o si sale? - ai primi concreti meccanismi di impiego dell’intelligenza nelle attività di prevenzione del crimine e nel vasto dominio giustizia.
Su questa linea il decreto legislativo n. 160 si pone come l’ultimo anello di una catena normativa che è iniziata con il regolamento UE sulla IA[2] ed è proseguita con la legge italiana sulla intelligenza artificiale[3].
Per approdare, oggi, all’atto normativo in esame che, nella sua prima parte, regola l’utilizzo dei sistemi di IA nelle attività di polizia e nelle indagini e detta, nella seconda, norme sulla complessa e delicata materia delle responsabilità civili e penali per l’utilizzo di tali sistemi.
2. L’impiego dell’intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, di ricerca di persone scomparse e delle vittime di specifici reati
Il primo capitolo affrontato nel decreto l.gs. n. 160 è quello – proprio delle attività di prevenzione - relativo all’impiego di sistemi di IA per «l’identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico».
Il regolamento UE si è preoccupato di definire tali sistemi stabilendo che il «sistema di identificazione biometrica remota» è un sistema di IA finalizzato all'identificazione di persone fisiche, senza il loro coinvolgimento attivo, tipicamente a distanza mediante il confronto dei dati biometrici di una persona con i dati biometrici contenuti in una banca dati di riferimento (art. 3 Definizioni, n. 41) mentre il «sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale» è quello in cui il rilevamento dei dati biometrici, il confronto e l'identificazione avvengono senza ritardi significativi, comprendendo non solo le identificazioni istantanee, ma anche quelle che avvengono con brevi ritardi (art. 3 Definizioni n. 42).
In sostanza si tratta di sistemi che possono acquisire dati biometrici - ad esempio immagini dei volti – e confrontarli in tempo reale con le informazioni e le immagini conservate in preesistenti database per realizzare l’identificazione (immediata o in brevissimo lasso di tempo) delle persone.
E’ evidente che un uso generalizzato e illimitato nelle aree pubbliche di sistemi dotati di queste potenzialità darebbe vita a forme di sorveglianza permanente e oppressiva della popolazione, traducendo in realtà le più inquietati distopie sull’onnipresente controllo delle vite individuali da parte delle autorità di polizia[4] e recando danni irreparabili alla libertà dei cittadini.
Di qui la scelta che, in società che vogliono conservare i loro tratti liberali, le esigenze di prevenzione dei reati e di tutela della sicurezza non possono giustificare il ricorso indiscriminato a forme di identificazione biometrica remota in tempo reale, che devono restare limitate ad ipotesi eccezionali e rigorosamente tassative.
In quest’ottica l’art. 5 lett. h del Regolamento UE sulla IA ha vietato l’uso generalizzato di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per le «attività di contrasto» (ovvero per le attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la loro prevenzione) circoscrivendo l’impiego della IA – nella misura strettamente necessaria - al raggiungimento di tre obiettivi:
i) la ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la ricerca di persone scomparse;
ii) la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico;
iii) la localizzazione o l'identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, ai fini dello svolgimento di un'indagine penale, o dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una sanzione penale per i reati di cui all'allegato II, punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.
Rinviando al prosieguo di questo articolo le considerazioni relative al terzo obiettivo che non attiene alla prevenzione, si può osservare che il d. lgs. n. 160 del 2026 riprende all’art. 8, integralmente e pedissequamente il testo del Regolamento UE per individuare i possibili obiettivi della identificazione biometrica e definire l’area entro la quale è consentito il ricorso all’IA: prevenzione di minacce gravissime e ricerca di persone scomparse o di vittime di gravi reati.
Inoltre, nelle circoscritte ipotesi in cui la normativa lo considera ammissibile, l’utilizzo dei sistemi di IA di identificazione biometrica è possibile solo all’esito di una procedura di autorizzazione.
Procedura che ha inizio con una richiesta rivolta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione e di ricerca, che deve essere formulata da una autorità di polizia (il Questore, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i Servizi centrali interforze) con l’indicazione «della finalità perseguita, della durata prevista, dell’area territoriale interessata, delle persone interessate e ricercate, delle banche date di riferimento utilizzate e dei sistemi e delle tecnologie impiegate».
A sua volta l’autorizzazione del Procuratore non può essere generica o temporalmente indeterminata giacché il d. lgs. n. 160 prevede che essa possa essere concessa solo «con riguardo ad uno specifico evento» oppure «per il tempo strettamente necessario»[5] e debba essere riferita «ad un’area territoriale delimitata» e alle persone specificamente interessate.
Inoltre il rilascio dell’autorizzazione deve essere preceduto dall’effettuazione, da parte del Procuratore, di un insieme di valutazioni- previste dall’art. 5, comma 2 del Regolamento UE – sui possibili danni causati dal mancato uso dei sistemi di IA, sulle conseguenze dell’impiego dei sistemi per i diritti e le libertà delle persone interessate e da una più generale valutazione del loro impatto sui diritti fondamentali.
Secondo un modello ben noto nell’ambito della normativa sulle autorizzazioni di attività di polizia da parte dell’autorità giudiziaria, per i casi di urgenza è contemplata una procedura accelerata e contratta, che prevede la diretta attivazione dei sistemi di IA da parte delle autorità di polizia abilitate alla richiesta di autorizzazione nel procedimento ordinario, la comunicazione, anche in forma orale, al Procuratore della Repubblica dell’avvio del sistema di IA con l’inoltro successivo alla Procura della richiesta di autorizzazione «senza ritardo e in ogni caso entro ventiquattro ore dall’inizio delle operazioni».
Il mancato rispetto delle procedure autorizzative o il diniego di autorizzazione comportano l’immediata interruzione del funzionamento del sistema di IA eventualmente già avviato, la cancellazione dei dati acquisiti e l’inutilizzabilità dei risultati ottenuti.
3. Le tecnologie di identificazione biometrica remota in tempo reale nelle indagini preliminari e per impieghi investigativi: il nuovo art. 359 ter del codice di procedura penale
Oltre che nelle attività di polizia previste dall’art 8 del d.lgs. n. 160/2026 di cui si è sin qui detto, i sistemi di IA di identificazione biometrica remota fanno il loro esordio anche nelle indagini preliminari e per il perseguimento di finalità investigative.
L’art. 13 del d.lgs. n.160 introduce infatti nel codice di procedura penale l’art. 359 ter che contiene disposizioni sulla «identificazione» e «localizzazione» mediante sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale.
A tali sistemi si può infatti ricorrere per confermare l’identificazione di una persona raggiunta da sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti di cui all’Allegato II del Regolamento sulla IA «puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni» oppure procedere alla ricerca mirata, ivi compresa la localizzazione, di una persona indiziata dei medesimi delitti.
Del pari, sempre per gli stessi delitti, le tecnologie di IA possono essere impiegate - nella ricerca di un latitante destinatario di una misura cautelare o di un ordine di esecuzione – per la localizzazione del ricercato oppure per la ricerca mirata – nell’ambito di un procedimento penale – di ben individuate vittime di sottrazione, tratta di essere umani o sfruttamento sessuale.
Naturalmente nelle ipotesi contemplate dall’art. 359 ter c.p.p. l’autorizzazione all’impiego dei sistemi di identificazione spetta al giudice delle indagini preliminari che decide con decreto motivato sulla richiesta del pubblico ministero, delimitando l’area geografica di applicazione, indicando le persone specificamente ricercate e determinando il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività autorizzata che non può superare i quindici giorni ma può essere prorogato su richiesta del pubblico ministero.
Anche in questo caso – come già previsto per le autorizzazioni del pubblico ministero di cui all’art. 8 del decreto n. 160 - il rilascio dell’autorizzazione deve essere preceduto dall’insieme di valutazioni, questa volta da parte del giudice per le indagini preliminari - previste dall’art. 5, comma 2 del Regolamento UE – sui possibili danni causati dal mancato uso dei sistemi di IA e sulle conseguenze dell’impiego dei sistemi per i diritti e le libertà delle persone interessate nonché da una più generale valutazione del loro impatto sui diritti fondamentali.
Sono poi previste due procedure che potrebbero essere definite rispettivamente di «urgenza» e di «estrema urgenza» alle quali si fa ricorso quando il tempo necessario al rilascio della autorizzazione da parte del giudice può causare un danno grave ed irreparabile.
In caso di urgenza è il pubblico ministero a emettere un decreto motivato di autorizzazione all’impiego del sistema di IA che poi sottopone tempestivamente alla convalida del GIP.
Nei casi di urgenza estrema, ove non sia possibile attendere neppure il provvedimento del pubblico ministero, il sistema di IA è attivato direttamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria che - senza ritardo e comunque entro dodici ore - trasmettono la richiesta di autorizzazione al pubblico ministero che ove lo ritenga chiede la convalida al giudice.
In piena simmetria con quanto previsto dall’art. 8 del decreto n. 160, il mancato rispetto delle procedure autorizzative o il diniego di autorizzazione comportano la cancellazione dei dati acquisiti e l’inutilizzabilità dei risultati ottenuti.
4. La videosorveglianza integrata con componenti di IA e il riconoscimento facciale a posteriori di un indiziato di reato
L’art. 10 del decreto n. 160 del 2026 prevede che i sistemi di videosorveglianza installati in conformità alle norme vigenti possono essere integrati con componenti di intelligenza artificiale (comma 1) e stabilisce poi che le componenti di intelligenza artificiale destinate al riconoscimento facciale possono essere attivate «successivamente» alle acquisizioni delle immagini e solo nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui ai commi 2 e 3.
Il riconoscimento facciale a posteriori, «successivo» alla acquisizione delle immagini e realizzabile grazie ai sistemi di videosorveglianza integrati con l’intelligenza artificiale è soggetto ad un duplice regime giuridico.
Il riconoscimento deve essere autorizzato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero (che recepisce l’istanza degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno avviato i sistemi di IA) quando si riferisce ad «una persona oggetto di ricerca mirata in quanto indiziata della commissione di un reato».
L’autorizzazione non deve invece essere richiesta quando le tecnologie di riconoscimento facciale sono utilizzate esclusivamente dopo la commissione di un reato «al solo fine della identificazione iniziale di una persona potenzialmente indiziata della commissione del reato sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente connessi al fatto reato». In tal caso l’impiego della tecnologia è attuato sotto la responsabilità dell’ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore per la gestione dell’ordine pubblico o dell’ufficiale di polizia giudiziaria che procede in relazione al reato.
Nella disciplina in esame vi è un profilo di grande importanza su cui richiamare l’attenzione.
I sistemi di videosorveglianza dotati della tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori impiegati in luoghi o eventi connotati da esigenze di ordine e sicurezza pubblica operano un trattamento automatizzato dei dati biometrici relativi alle immagini del volto dei frequentatori dei luoghi o degli eventi, memorizzando tali dati senza però sottoporli ai sistemi di IA. Solo dopo la commissione di un fatto di reato vengono attivati i meccanismi di riconoscimento facciale attraverso un confronto biometrico a posteriori.
E’ però il Ministro dell’Interno (art. 10, comma 12 d.lgs. n. 160) a dover dettare, con un suo decreto, aspetti decisivi della disciplina tra cui i criteri per l’individuazione dei luoghi e degli eventi connotati da esigenze di ordine e sicurezza pubblica, le modalità del primo trattamento automatizzato e della memorizzazione delle immagini dei volti di quanti accedono ai luoghi o partecipano agli eventi, nonché le misure di sicurezza e gli adempimenti dovuti dei titolari del trattamento.
Una opzione, questa, francamente molto discutibile perché affida ad un atto amministrativo profili particolarmente rilevanti per il complessivo equilibrio della disciplina in questione.
Né può rassicurare la previsione che il Ministero debba sentire il Garante per la Protezione dei dati personali sia per la genericità del dettato normativo sia per la possibile timidezza del Garante di fronte al Ministro dell’Interno.
A chiusura della normativa sul riconoscimento facciale a posteriori stanno comunque due clausole generali di stampo garantista.
La prima: nessuna decisione che produca effetti pregiudizievoli sulle persone cui si riferiscono i dati trattati «può essere basata unicamente sui risultati forniti dall’applicazione di riconoscimento facciale».
La seconda: i sistemi di videosorveglianza dotati della tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori non possono essere in alcun caso utilizzati con l’attivazione delle tecnologie di riconoscimento in modo non mirato, senza alcun collegamento con un reato o con un procedimento penale ovvero ai fini di controllo e di identificazione biometrica generalizzati o indiscriminati.
Ancora una volta, dunque, ad essere escluse sono tutte le forme di identificazione e di sorveglianza generalizzate e non collegate all’esigenza di perseguire reati, anche se lo spazio assai ampio riservato all’intervento regolatore del Ministero dell’Interno lascia aperti interrogativi sulla fisionomia finale della intera disciplina.
5. Il ruolo dell’Autorità giudiziaria: riserva di giurisdizione e intervento del pubblico ministero
Alla descrizione sin qui compiuta delle diverse fattispecie di impiego della IA regolate nel decreto legislativo n. 160/2026 devono accompagnarsi alcune considerazioni sui tratti generali della nuova disciplina.
In primo luogo va richiamato il ruolo dell’autorità giudiziaria nell’articolato sistema delle autorizzazioni previsto dal decreto al fine di garantire un uso circoscritto e mirato dei sistemi di IA.
Nell’impianto del nuovo art. 359 ter c.p.p., per l’autorizzazione all’utilizzo delle tecnologie di identificazi0ne nelle indagini preliminari e/o a fini investigativi opera la riserva di giurisdizione.
Competente a concedere le autorizzazioni per i fini previsti da tale norma è infatti sempre il giudice delle indagini preliminari che decide su richiesta del pubblico ministero e convalida i provvedimenti del pubblico ministero tanto nelle procedure urgenti quanto in quelle connotate da una urgenza estrema, avviate direttamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria.
Del pari è il giudice delle indagini preliminari ad autorizzare – sempre su richiesta del pubblico ministero - il riconoscimento facciale a posteriori di una persona oggetto di ricerca mirata in quanto indiziata della commissione di un reato.
E’ questo un ambito che richiede attenzione e cautela. Come è stato giustamente osservato «la vera sfida dell’IA nel processo penale si gioca nel circuito investigativo» giacché «la tendenza […] a caricare le fasi iniziali del procedimento di “attitudini” probatorie improprie si combina alla perfezione con l’informalità tipica delle indagini che, anche per questa caratteristica, si dimostrano terreno assai fertile per l’innesto di sistemi computazionali avanzati»[6].
Di qui l’esigenza di rigore nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni e la necessità che siano pienamente rispettate le condizioni previste dalla normativa per la loro concessione[7].
Le altre autorizzazioni previste dal decreto - che riguardano il ricorso alla IA in attività di polizia destinate a svolgersi al di fuori del perimetro delle indagini penali - sono invece rilasciate dal pubblico ministero secondo un modulo che attribuisce a quest’organo il ruolo di primo garante dei diritti di libertà dei cittadini rispetto ad attività di polizia potenzialmente invasive o lesive di diritti fondamentali dei cittadini.
Da ultimo nel disciplinare il fermo di polizia, il legislatore - replicando peraltro quanto già previsto per il fermo di identificazione – ha affidato la garanzia della libertà personale alla tempestiva vigilanza del pubblico ministero che - operando come organo di giustizia e come primo presidio della libertà personale del cittadino - deve essere immediatamente informato delle fasi e dei tempi delle operazioni di polizia ed ha il potere di disporre l’immediato rilascio del fermato.[8]
Dalla lettura del decreto n. 160 emerge nitidamente il rilievo del ruolo svolto dal pubblico ministero sia come organo di richiesta al giudice delle indagini preliminari di provvedimenti autorizzativi sia come autonomo titolare del potere di autorizzazione.
In entrambi i casi infatti è il pubblico ministero a compiere le prime valutazioni sulle istanze – più o meno pressanti - delle forze di polizia per decidere direttamente su di esse o per filtrarle indirizzandole al giudice a seconda dell’ambito di impiego – preventivo o giudiziario – dei sistemi di IA.
Ponendosi così come snodo centrale di un sistema che all’equilibrio ed alla sapienza del pubblico ministero assegna primariamente il compito di impedire forme di indebita esondazione dei sistemi di IA dagli argini fissati dal legislatore e un loro utilizzo rispettoso dei diritti di libertà dei cittadini e delle garanzie difensive nella fase delicata delle indagini preliminari.[9]
Resta però che il tema della sorveglianza e della responsabilità umana – sempre ricorrente nei discorsi sull’intelligenza artificiale – non si risolve solo postulando astrattamente l’importanza di regimi di garanzia (come quello delle autorizzazioni della autorità giudiziaria) del controllo finale da parte dell’utilizzatore (che in molti casi può essere soverchiato dalla massa di dati e di informazioni proveniente dagli strumenti di IA) ma va affrontato a monte, tanto nella fase di progettazione delle tecnologie quanto nelle procedure del loro impiego che devono essere pensate per consentire verifiche effettive ed incisive sui risultati dell’attività delle “macchine”.
Come è stato giustamente sottolineato «gli strumenti di IA, specie quelli GPAI[10] o a rischio sistemico, applicati al mondo della giustizia necessitano di un supplemento di governance, di una policy strutturata, di processi di monitoraggio e sorveglianza, di design specifico personalizzato, adattando strumenti di mercato al linguaggio giuridico, alla cultura di dominio, alle esigenze dei magistrati e della pubblica amministrazione. Questo presidio non deve cedere sotto le spinte efficientiste, sotto la pressione dei vendor e nell’illusione di facili risultati che promettono di saltare passaggi essenziali quali formazione, sperimentazione, valutazione dei risultati, mitigazione dei rischi e dei bias. Solo competenze interdisciplinari che abbracciano diverse competenze possono raggiungere risultati duraturi, che non risentano delle mode del momento. L’entusiasmo deve essere compensato da un bilanciamento fra innovazione e prudenza, nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi costituzionali e delle istituzioni democratiche».[11]
[1] Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, Adeguamento 4della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio. del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale.
[2] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio. del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.
[3] Legge 23 settembre 2025, n. 132.
[4] Autorità di contrasto, ai sensi del già menzionato Regolamento UE sulla IA è qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse; oppure qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.
[5] Il tempo non può essere superiore a quindici giorni ma può essere prorogato per periodi successivi di quindici giorni qualora permangano le condizioni che hanno giustificato l’autorizzazione.
[6] B. Galgani, Il legislatore italiano dinanzi all’IA nel c.d. “dominio Giustizia” in Questione giustizia, Trimestrale 3/2026, La giustizia alla sfida delle nuove tecnologie dell’informazione, p. 75. Su questa problematica v. L. Belvini, Intelligenza artificiale e circuito investigativo, Cacucci, Bari, 2025; E.M. Pisati, L’uso dell’intelligenza artificiale nelle indagini e le nuove dimensioni della digital evidence, in E.A.A. Dei Cas e C. Trabace (a cura di), Le nuove frontiere della giustizia penale. Smaterializzazione e intelligenza artificiale, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 117 ss.
[7] Sull’importanza di una autorizzazione preventiva insiste B. Galgani, op. cit. p. 76. Sul punto v. anche A. Camon, Intelligenza artificiale, indagini preliminari e diritti di libertà, in Cass. pen., n. 10/2025, pp. 3006- 3020; F. Cassibba, Indagini tecnologicamente assistite e tecniche investigative speciali, in G. Di Paolo e L. Pressacco (a cura di), Indagini e prove nella società digitale. Questioni attuali e prospettive future, in Quaderni Univ. Trento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, pp. 115- 117; P. Felicioni, Il quadro normativo europeo in materia di IA e il modello italiano sub constructione. Osservazioni sui profili processuali penali, in Proc. pen. giust., n. 3/2026, p. 506.
[8] Sul tema mi sia consentito rinviare a N. Rossi, Il fermo preventivo di polizia. Il leitmotiv della sicurezza, i diritti a rischio, in Questione giustizia on line, 24.4.2026, https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-fermo-preventivo-di-polizia-il-i-leitmotiv-i-della-sicurezza-i-diritti-a-rischio
[9] Per una analisi dei molteplici aspetti della vastissima problematica della intelligenza artificiale è d’obbligo rinviare al numero 3/2026 Trimestrale di Questione giustizia intitolato La giustizia alla sfida delle nuove tecnologie dell’informazione, a cura di Giuliana Civinini, consultabile interamente in open access al seguente link: https://www.questionegiustizia.it/rivista/nm6a524f8f45fbf9-02449193
[10] Il codice di buone pratiche dell'IA per finalità generali (GPAI) è uno strumento volontario, preparato da esperti indipendenti in un processo multipartecipativo, concepito per aiutare l'industria a rispettare gli obblighi della legge sull'IA per i fornitori di modelli di IA per finalità generale. Pubblicato il 10 luglio 2025 il codice è integrato da orientamenti della Commissione sui concetti chiave relativi ai modelli di IA per finalità generali ed è uno strumento volontario adeguato affinché i fornitori di modelli GPAI dimostrino la conformità alla legge sull'IA.
[11] M. Palmirani, L’IA nella giustizia: un bilanciamento possibile fra innovazione e democrazia, in Questione giustizia, Trimestrale 3/2026, La giustizia alla sfida delle nuove tecnologie dell’informazione, p. 23.