Magistratura democratica
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Le ragioni di un impegno, di Angelo Mambriani

di Angelo Mambriani
presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano, candidato alle elezioni per il rinnovo dei componenti togati del CSM nel Collegio Giudicanti 1

1. Un CSM costituente tra sogno e realtà

Il prossimo CSM sarà eletto (almeno la componente togata) a pochi mesi dal referendum popolare che ha rigettato la riforma costituzionale della Magistratura e che senza enfasi si può considerare un suo imprescindibile passaggio storico.

Non solo nel senso che il suo assetto è stato confermato, ma che è stato di nuovo espressamente scelto oggi dal Popolo Italiano, sicché e perciò stesso ne esce rinnovato, ed i suoi tratti qualificanti, in contrapposto allo stravolgimento della riforma, esaltati.

Allora non può essere che un impegno di tutti – ed anche il mio – quello di realizzare più compiutamente, definitivamente nel suo incessante divenire, quell’assetto.

Ne sorge il sogno di un CSM costituente, dove il lavoro comune di consiglieri togati di estrazione culturale e associativa diversi e di laici civil servants, animato da una visione di radicalità costituzionale ma aliena da apriorismi ideologici o inflessioni corporative, dunque istituzionale, riesca a fare quel che mai si è riusciti a fare: circolari e regolamenti su temi delicati – in primis quella sugli incarichi dirigenziali e semidirigenziali, ma anche quella sulle valutazioni di professionalità, il regime delle pratiche a tutela ecc. – o potenzialmente deflagranti – l’uso dell’intelligenza artificiale – che siano redatti previa ampia ed approfondita discussione tra i magistrati, che trovino ampia condivisione, che abbiano l’ambizione di durare più di una consiliatura (salvi aggiustamenti tecnici e necessari aggiornamenti).

Un CSM che, così rafforzato nella sua legittimazione costituzionale, sia capace di giocare un ruolo decisivo nella difesa dell’indipendenza esterna della Magistratura. Anzitutto da attacchi mediatico-politici indirizzati ai singoli giudici che travalichino il limite della critica anche aspra al provvedimento per trasmodare nell’attacco personale al magistrato o nell’attribuzione di finalità extra-istituzionali. IL CSM dovrà dotarsi di più precise regole procedurali per la presentazione delle pratiche a tutela, per garantirne tempestività ed efficacia: comunicazione prima del deposito dai proponenti a tutti i componenti della bozza della domanda, in modo da ridurre al massimo possibili strumentalizzazioni e da promuovere da subito, per quanto in tempi ristretti, la massima condivisione e spersonalizzazione; termini stringenti di trattazione e decisione (30 + 30 gg.). Un CSM che, quanto ai pareri ex art. 10, comma 2, l. n. 195 del 1958, prosegua – va dato atto che, in materia, ha per lo più operato bene, anche grazie ad una struttura all’altezza del compito – in un approccio di ampio respiro che non si limiti alle tecnicalità redazionali o alla misurazione degli impatti quantitativi sull’organizzazione (es.: le necessità imposte dal GIP collegiale), pur importanti, ma che si estenda all’incidenza della normativa rilevante sull’ordinamento inteso in senso ampio, anche nella sua dimensione costituzionale (elementi di frizione e contraddizione tra norme interne e tra queste e quelle comunitarie, rispetto a indirizzi consolidati della giurisprudenza anche costituzionale, ecc.).

La realtà delle cose – la formazione della componente togata e la sua coesione, quella della componente laica e la sua eventuale estrazione in chiave prevalentemente negazionista, l’immediato riscontro nella scelta del vicepresidente – spero non si incarichi presto di svegliarci, magari chiamando, nello smarrimento di un filo conduttore comune, più ad atteggiamenti di vigilanza interdittiva che di costruzione proattiva.

Nel frattempo, conviene tratteggiare il realizzato ed il possibile, in materia di governo autonomo.

 

2. Una nuova rappresentanza

Si sono imposte nel panorama associativo formazioni composite – reti di magistrati per lo più giovani aventi consistenza propria, dotate di alto livello di consapevolezza istituzionale pari all’entusiasmo nella spinta partecipativa e innovativa – che si sono mostrate capaci per un verso di una propria coesione e resistenza alle turbolenze ed alle fatiche dell’ esperienza associativa e ordinamentale, per altro verso di dialogo e di azione comune con protagonisti forti della vita associativa e dell’autogoverno – Magistratura democratica, l’azione del consigliere Roberto Fontana e le chat che ha fondato e animato -, per altro verso ancora di conseguire significativi risultati in sedi locali importanti, specie a Milano (GES, CG anche con Area) ma anche a livello nazionale. Successi elettorali cui è seguita un’azione associativa e consiliare decisamente all’altezza delle aspettative. Si pensi ad iniziative spesso travolgenti e decisive nel segnare svolte nell’esprimersi della Magistratura sul piano nazionale (da ultimo: il Manifesto sottoscritto da più di 450 colleghi nell’aprile di quest’anno; l’azione decisiva per l’adozione dell’importantissima delibera dell’assemblea nazionale dell’ANM del 16 maggio 2026).

Mi onora essere stato designato candidato al CSM da questo insieme di forze evidentemente propulsive di un cambiamento decisivo, anzitutto sul piano della rappresentanza. All’informalità dell’ente intermedio non può che fare da contrappeso coagulante un impegno programmatico forte, espresso da Autogoverno Diffuso e la constatazione della sua coerenza con quello di Md sulla stragrande maggioranza – in senso quantitativo qualitativo – dei punti programmatici qualificanti.

L’impegno che, personalmente e come candidato di Autogoverno Diffuso ho assunto, è dunque quello di operare per la realizzazione del programma, adottato nel quadro di un riferimento valoriale di radicalità costituzionale – il riferimento è soprattutto alla distinzione dei magistrati solo per funzioni, declinata soprattutto come concentrazione sulla giurisdizione, con tutti i suoi corollari - cui ho accennato all’inizio e di cui dirò appresso.

Tutto ciò significa anche disintermediazione e dunque condivisione, comunicazione e dialogo diretto e trasparente, ascolto e ricezione di messaggi che vanno dall’intuizione improvvisa all’ analisi più strutturata, confronto collettivo e aperto sui temi più rilevanti con i colleghi e i gruppi – anzitutto quelli che hanno espresso e sostengono le candidature di Autogoverno Diffuso -, concretezza programmatica, coerenza e serietà realizzativa.

 

3. Linee minime per un’azione nel governo autonomo

Anzitutto, quanto al tema centrale delle nomine ad incarichi direttivi e semidirettivi, si deve uscire dall’equivoco che la disciplina dei criteri di scelta debba essere improntata al reperimento dei “migliori” o a premiare il “merito”. Si tratta invece a descrivere percorsi professionali capaci di garantire meglio di altri l’esistenza di attitudini e capacità ritenute necessarie a svolgere una determinata funzione, avente più o meno accentuate connotazioni organizzative.

Perciò una disciplina dotata di alta capacità conformativa, che dunque suppone una piena consapevolezza delle importanti scelte sottese, riferite da un lato al modello di magistrato proposto, dall’altro appunto alla coerenza tra quei percorsi e le qualità necessarie ad adempiere i compiti che connotano la funzione.

Nella disciplina dell’assegnazione degli incarichi, l’esercizio “a monte” della discrezionalità consiliare – che diviene l’area entro la quale, in materia, la politicità del Consiglio si esprime, importante baluardo contro le derive dell’appartenenza correntizia – è un traguardo che deve considerarsi acquisito, comune al vigente sistema dell’“imbuto” (artt. 15 e ss. T.U. Dirigenza) e del sistema a punteggi (la c.d. “Proposta B”). Salvo che l’attuale circolare la declina male: - esenta dalla formalizzazione la scelta dei grandi uffici, essendone segnale inequivocabile la dovizia di formule solo apparentemente stringenti, in realtà aperte (artt. 18, 20, 21, 22 , 24 TU Dirigenza), che riconducono inevitabilmente la discrezionalità a valle, quando le candidature sono già sul tavolo e sono apparecchiate le condizioni per decisioni a maggioranza o previo accordo; - prevede per i piccoli e medi uffici ed i semidirettivi un sistema che seleziona obliterando parti importanti di storie professionali mediante la rilevanza accordata al servizio nel «settore», in contraddizione con il riconosciuto valore della «pluralità di esperienze» (art 11, comma 1, lett. a) TU Dirigenza) e così frammentando l’esperienza giudiziaria in caleidoscopio di momenti non ricomponibili, od inizialmente addirittura nella «funzione», così mostrando di interiorizzare quella “separazione delle carriere” poi bocciata nelle urne; - prevede che quando quella selezione non avviene ad un piano si passi a quello inferiore, finendo così per basare le scelte su indicatori ritenuti via via meno rilevanti, fino a far divenire decisivo il quasi irrilevante; - prevedeva un’abnorme valorizzazione degli incarichi fuori ruolo rischiando di creare vere e proprie corsie preferenziali agevolate dalla “chiamata” governativa, manifestando rischi per l’indipendenza esterna (art. 29 TU Dirigenza).

La prospettiva della scelta a punteggio supera quelle criticità, sia perché estesa al conferimento degli incarichi anche nei grandi uffici, sia perché restituisce la figura professionale del magistrato nella sua interezza ed è dunque capace di rappresentarne più realisticamente capacità ed attitudini. Semmai la discussione andrà incentrata non tanto sull’ individuazione degli indicatori – già ben noti, per quanto sempre affinabili -, quanto piuttosto sui criteri per attribuire il punteggio e sul peso specifico degli indicatori gli uni rispetto agli altri. Lavoro non da poco, da compiere, come si diceva, con ampia partecipazione ed approfondito studio per giungere a soluzioni il più possibile condivise.

Ascoltando quel che dicono i candidati negli incontri elettorali congiunti, sembra essere trasversale il consenso sulla linea che occorre seguire circa le valutazioni di professionalità. Acquisita la loro natura di giudizio di idoneità a proseguire nell’esercizio delle funzioni e non di “qualificatore meritocratico”, opportunamente implementati caratteri che ne garantiscano omogeneità, chiarezza e sinteticità, rimane che le “crocette” (“sussiste/non sussiste” con riferimento ai diversi parametri) sono diffusamente ritenute incapaci di descrivere il reale percorso professionale del magistrato, inutilmente obliteranti positive attività svolte o risultati conseguiti nell’esercizio delle funzioni, potenzialmente demotivanti e omologanti alla mediocrità. Di qui l’opzione di proseguire sulla strada di una cauta apertura alla rappresentazione ancorata a dati oggettivi – non solo da parte del Consiglio Giudiziario, ma anche del dirigente –, di attività svolte, fatti realizzati, risultati conseguiti quantitativi e qualitativi, utili esprimere compiutamente la professionalità del magistrato.

Dopo lustri di “pressione quantitativa” scaricata direttamente sul singolo giudice – con attenzione spasmodica a indice di smaltimento, indice di ricambio, disposition time, standard di rendimento e, difensivamente, carichi esigibili – si sperava, raggiunti in extremis gli obiettivi PNNR (anche con ricorso al cottimo con modalità altamente discriminatorie), si fossero create le condizioni per spostare il focus culturale e operativo sulla qualità della giurisdizione[1], di cui quantità e tempi sono una componente significativa ma mai totalizzante.

Comunque nessuna indulgenza estetizzante, si tratta di garantire che il giudice abbia la professionalità ed il tempo utili a considerare tutti i casi a lui sottoposti in chiave di qualità del giudizio dando una risposta sempre adeguata in termini di corretta formazione del giudizio, efficace tutela dei diritti, certezza del diritto, prevedibilità delle decisioni, espressione, in un mondo che cambia così velocemente (es.: triangolo attività economica, salute/ambiente, lavoro; nuove forme di sfruttamento; diritti fondamentali e territorialità statuale; sovranità cognitiva, web, social e nuove soggezioni culturali e psicologiche; diritto d’autore e IA; trasparenza ed efficienza dei mercati finanziari; il diritti civili e fine vita, ecc., ecc. ecc.) di indirizzi evolutivi capaci di rinvenire nuovi equilibri tra i diversi diritti o nuove declinazioni di antichi diritti, traendoli dall’ordinamento vigente. Suum cuique tribuere come fattore fondamentale di coesione sociale: non c’è pace senza giustizia.

Ma occorre ricordare che, nell’amministrazione della giustizia, risorse e organizzazione non sono beni in se stessi, ma funzione della qualità della giurisdizione (anche ovviamente nella sua componente quantitativa), sicché la prospettiva di una “lotta per le risorse” sarà essenziale e dovrà essere combattuta da tutti, in primis dal CSM nei tavoli tecnici con il Ministero, ma direi dalla Magistratura tutta rifiutando supplenze non dovute e rivendicando i necessari mezzi e strumenti materiali, immateriali ed umani e dalla pubblica opinione, riallocando in capo al Ministero le sue responsabilità costituzionali (art. 110 Cost.), spesso indebitamente, in questa materia, ribaltate sulla Magistratura medesima.

All’incrocio risorse/qualità si pone la cruciale questione dell’ IA[2].

Come noto, le raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza nell’amministrazione della giustizia, adottate con delibera dell’8 ottobre 2025 sono state aggiornate con delibera del 22 luglio 2026.

Questo aggiornamento anzitutto evidenzia i limiti di Microsoft 365 Copilot osservando che: - non è progettato per operare nell’ambito specifico della funzione giudiziaria e non soddisfa in modo nativo i requisiti che tale funzione richiede; - presenta carenza di grounding documentale, “allucinazioni”, mancata segnalazione di limiti informativi.

Tuttavia, anche considerando una condizione di "svantaggio" della Magistratura rispetto ad altre categorie di professionisti del diritto, il Consiglio amplia le attività già autorizzate al magistrato (es.: ricerche dottrinali e supporto alla consultazione di banche dati, sintesi di provvedimenti, supporto all’organizzazione e gestione degli uffici, supporto ad attività seriali e non complesse, revisione linguistica e stilistica e traduzione di testi, produzione di tabelle e grafici) con altre: classificazione e categorizzazione di atti processuali; analisi strutturata del contenuto degli atti delle parti ai fini della ricostruzione delle posizioni processuali; sintesi documentale di atti giudiziari, per finalità di classificazione e archiviazione tematica; confronto tra posizioni processuali delle parti, ai fini della individuazione del thema decidendum e del thema probandum; compilazione assistita di atti standardizzati e di moduli con supervisione e completamento obbligatori da parte del magistrato.

Si tratta di un’apertura notevole, considerando che – ad esempio con riferimento alle operazioni che consentono l’individuazione del thema decidendum e del thema probandum, di natura schiettamente giurisdizionale – il carico deontologico, non sempre verificabile ex post, con riferimento a prassi (supervisione umana, verifica output, ecc.) volte ad evitare la sostituzione, è considerevole.

Ad ogni modo è il Consiglio stesso che – in questo condivisibilmente – traccia, sia pur molto sinteticamente, la linea d’azione prossima, nel necessario rapporto con il Ministero, consistente nella «adozione di sistemi di intelligenza artificiale dedicati, progettati ab origine per il dominio giuridico, dotati di governance specifica, tracciabilità delle fonti, verificabilità degli output e possibilità di controllo ex post delle elaborazioni effettuate».

Si tratta di un fronte che individua i presupposti tecnologici minimi fondamentali per il corretto utilizzo dello strumento.

E’ dunque essenziale che, in questa materia, il Consiglio – a tutela dell’autonomia e indipendenza stessa della Magistratura[3], che si esprime eminentemente proprio con riferimento all’esercizio della giurisdizione, cioè la costruzione procedurale del giudizio[4], e che proprio lì è messa a rischio da usi impropri degli strumenti IA[5] - si faccia attore protagonista[6], regolatore di un cambiamento che, se non adeguatamente governato, minaccia di ledere il nucleo stesso della iurisdictio, alienando il giudizio dal giudice[7].

E tuttavia il Consiglio si trova in una situazione in cui le sue competenze[8] sono bensì rilevanti ma due aree di intervento decisive – la configurazione, costruzione, amministrazione, dell’infrastruttura tecnologica e la formazione (di base, avanzata e continua) – sono appannaggio del Ministero[9] e della Scuola Superiore. Di qui la necessità che tutti e tre gli organi operino sinergicamente nella più fattiva declinazione del principio di leale collaborazione[10], sinergia di cui lo stesso Consiglio dovrà sempre più farsi risoluto promotore, nel contempo favorendo un virtuoso sviluppo delle proprie attribuzioni in materia[11].


 
[1] Forte il richiamo di T. Epidendio, Sulla servitù volontaria dei magistrati. Alla ricerca del perduto valore del fare giurisdizione, https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-servitu-volontaria-dei-magistrati

[2] G. Civinini, Introduzione. La giustizia di fronte alla sfida tecnologica, in QG, 2026, 3, 10, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/introduzione-la-giustizia-di-fronte-alla-sfida-tecnologica

[3] F. Dal Canto, S. Rovelli, Il modello costituzionale di ordinamento giudiziario e la sfida della digitalizzazione della giurisdizione: il ruolo del Ministero della giustizia e del Csm prima e dopo la legge italiana sull’intelligenza artificiale, in QG, 2026, 3, 116, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-modello-costituzionale-di-ordinamento-giudiziario-e-la-sfida-della-digitalizzazione-della-giurisdizione-il-ruolo-del-ministero-della-giustizia-e-del-csm-prima-e-dopo-la-legge-italiana-sull-intelligenza-artificiale

[4] S. Satta, Giurisdizione (nozioni generali), in ED, XIX, Milano, 1970, 220; Id., Il mistero del processo, Adelphi, 1994; Csm, delibera 8 ottobre 2025, «Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia», par 5.

[5] Sui rischi insiti nell’utilizzo dell’IA anche nella consultazione delle banche dati: Csm, delibera 8 ottobre 2025, cit., par. 3.

[6] B. Galgani, Il legislatore italiano dinanzi all’IA nel cd. “dominio Giustizia”, in QG, 2026, 3, 73 s., https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-legislatore-italiano-dinanzi-all-ia-nel-c-d-dominio-giustizia

[7] Il divieto di sostituzione del giudice con la macchina è affermato dall’art. 15, comma 1, l. n. 132 del 2025.

[8] «… valutare le implicazioni organizzative e ordinamentali delle innovazioni digitali; preservare l’indipendenza della funzione giudiziaria nell’uso di strumenti tecnologici; promuovere linee guida e buone pratiche che garantiscano l’uso responsabile dell’AI in coerenza con i principi europei»: D. Miele, Digitalizzazione della giustizia, Intelligenza Artificiale e autogoverno. Il ruolo del Csm, in QG, 2026, 3, 128 e s., https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/digitalizzazione-della-giustizia-intelligenza-artificiale-e-autogoverno-il-ruolo-del-csm

[9] Art. 15, commi 2-4, l.n. 132 del 2025, che attribuisce al Ministro compiti anche in materia di formazione.

[10] F. Dal Canto, S. Rovelli, Il modello costituzionale di ordinamento giudiziario, cit., 117.

[11] Cfr. G. Campo, A. Gaston, Tra algoritmi e organizzazione della giustizia: l’Ufficio per il processo come laboratorio di nuove professioni pubbliche di mediazione tra diritto e intelligenza artificiale, in QG, 2026, 3, 138, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/tra-algoritmi-e-organizzazione-della-giustizia-l-ufficio-per-il-processo-come-laboratorio-di-nuove-professioni-pubbliche-di-mediazione-tra-diritto-e-intelligenza-artificiale; Csm, delibera 8 ottobre 2025, cit., par. 5; F. Dal Canto, S. Rovelli, Il modello costituzionale di ordinamento giudiziario, cit., 125.

07/10/2026
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Sulla servitù volontaria dei magistrati. Alla ricerca del perduto valore del fare giurisdizione

Il contributo esamina il progressivo indebolimento dell’indipendenza interna della magistratura e il conseguente deterioramento del disegno costituzionale delineato dagli artt. 101 e 107 Cost. L’analisi individua nel carrierismo, nel correntismo, nella crescente gerarchizzazione degli uffici e nell’affermarsi di una cultura aziendalistica della giustizia i principali fattori di tale trasformazione. In particolare, la progressiva centralità delle logiche di carriera e della discrezionalità nelle valutazioni e nelle nomine rischia di alterare la distinzione costituzionale dei magistrati solo per funzioni, favorendo forme di subordinazione volontaria interna e di condizionamento dell’autonomia individuale.
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In questa prospettiva, il contributo propone una rivalutazione dell’anzianità non quale automatismo burocratico, ma quale valorizzazione dell’esperienza maturata nell’esercizio della giurisdizione e, al contempo, quale possibile argine alla discrezionalità degenerativa, al carrierismo e al correntismo. La riscoperta del significato costituzionale di un “criterio di anzianità temperata” viene posto come obiettivo riformatore, che consenta di riaffermare una concezione della magistratura fondata sull’autonomia, sull’indipendenza e sulla responsabilità del giudicare, sia come obiettivo culturale volto al recupero del valore del concreto esercizio della giurisdizione rispetto alle logiche della mera performance organizzativa.

28/09/2026
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