Magistratura democratica

Digitalizzazione della giustizia, Intelligenza Artificiale e autogoverno. Il ruolo del Csm

di Domenica (Mimma) Miele

L’articolo affronta il tema della digitalizzazione e dell’uso dell’Intelligenza Artificiale applicata al mondo giudiziario, con uno sguardo rivolto alla normativa nazionale e sovranazionale. Vengono analizzate le delibere approvate dal Consiglio superiore della magistratura, con alcune riflessioni critiche da parte dell’A. in relazione alla legge delega di recente approvata in tema di AI e alla prossima piena operatività del regolamento europeo n. 1689/2024.

1. Premessa / 2. Il ruolo specifico del Csm nella trasformazione digitale / 3. La digitalizzazione della giustizia in Italia e gli interventi consiliari / 4. L’intelligenza artificiale e gli interventi consiliari / 5. Considerazioni finali

 

1. Premessa

La digitalizzazione della giustizia non è più una prospettiva futura. È una trasformazione strutturale già in atto, che incide sull’organizzazione degli uffici giudiziari, sulla cooperazione tra autorità e, sempre più, sugli strumenti che supportano il processo decisionale. Una trasformazione che ci impone una questione fondamentale: come garantire che l’innovazione tecnologica rafforzi – e non indebolisca – l’indipendenza della magistratura? Questione che va necessariamente affrontata con un approccio multilivello, inquadrando la disciplina nazionale alla luce di quella sovranazionale, al fine di individuare gli spazi di intervento del Consiglio superiore della magistratura a tutela della autonomia e indipendenza della magistratura in tale ambito.

L’Unione europea ha definito una direzione strategica chiara attraverso la Strategia europea sulla giustizia digitale (2020), il regolamento “e-CODEX” (UE 2022/850) e il regolamento UE 2023/2844 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia.

Questi strumenti promuovono interoperabilità, scambio sicuro di dati e accesso digitale alla giustizia tra gli Stati membri. Parallelamente, l’adozione dell’AI Act (regolamento UE 2024/1689) conferma che i sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati nell’amministrazione della giustizia sono qualificati come sistemi “ad alto rischio”, soggetti a rigorose garanzie, tra cui trasparenza, supervisione umana e valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali.

Il modello europeo è, dunque, chiaro: l’innovazione deve essere inserita nel quadro dello Stato di diritto e deve essere coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con l’art. 47 sul diritto a un equo processo.

Dal punto di vista degli organi di autogoverno, come il Consiglio superiore della magistratura italiano, la digitalizzazione non rappresenta soltanto una riforma amministrativa. Essa riguarda direttamente: l’indipendenza del giudice nell’esercizio della funzione; l’equilibrio tra efficienza e garanzie costituzionali; l’autonomia organizzativa degli uffici giudiziari. 

La tecnologia può migliorare la gestione dei procedimenti, ridurre l’arretrato e accrescere la trasparenza. 

Tuttavia, la decisione giurisdizionale resta una responsabilità umana. Gli strumenti di IA possono supportare, ma non sostituire il ruolo costituzionale del giudice. Il Csm ha quindi la responsabilità di garantire che l’implementazione dei sistemi tecnologici avvenga nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e responsabilità.

La trasformazione digitale non è solo una sfida tecnica, è soprattutto una sfida culturale multilivello. 

 

2. Il ruolo specifico del Csm nella trasformazione digitale

Il nostro compito istituzionale — garantire indipendenza e autonomia della magistratura, qualità e corretto funzionamento della giurisdizione — assume oggi una nuova dimensione alla luce della trasformazione digitale in atto in tutti i sistemi giudiziari europei. La Commissione europea ha definito una visione chiara con il pacchetto DigitalJustice@2030 e la nuova Strategia europea di formazione giudiziaria 2025-2030. In tali documenti la digitalizzazione e l’adozione dell’intelligenza artificiale sono indicate come condizioni indispensabili per un sistema giudiziario efficiente, accessibile e resiliente. Sappiamo che il pacchetto comprende azioni concrete per modernizzare le giurisdizioni nazionali: scambio di buone pratiche attraverso l’e‑Justice Portal, sviluppo di una toolbox comune per la condivisione di soluzioni digitali e strumenti di AI, e potenziamento dell’European Legal Data Space per garantire accesso uniforme a legislazione e giurisprudenza. In questo scenario, entro il 2030 ogni Stato membro dovrà disporre di un punto unico di accesso digitale alla giustizia che renda possibile a cittadini e professionisti avviare procedimenti, partecipare a udienze e comunicare con gli uffici giudiziari in modo pienamente digitale. 

Il Csm, pur non essendo un attore tecnico-informatico, ha tuttavia un ruolo strategico perché la digitalizzazione non è solo una questione di strumenti, ma di modelli organizzativi, cultura professionale e competenze del corpo giudiziario. Sotto tale aspetto assumono particolare rilievo gli spazi di potenziale intervento del Consiglio, tenuto conto delle linee guida dettate dall’Unione: le iniziative dell’UE insistono fortemente sullo sviluppo di competenze digitali, capacità nell’uso dell’AI, gestione dei dati, sicurezza informatica e strumenti di cooperazione transfrontaliera. Anche la Rete europea di Formazione giudiziaria – REFG/EJTN – attraverso il Digitalisation Portfolio e programmi come i Digital Ambassadors, promuove formazione avanzata per giudici e pubblici ministeri, con attenzione a etica dell’AI, e‑filing, data‑driven justice e protezione dei dati. In tale ambito, il Csm esercita un ruolo determinante nell’indirizzare la formazione decentrata, definendo criteri, obiettivi e priorità. L’integrazione della dimensione digitale – in coerenza con gli orientamenti europei – è oggi parte essenziale della programmazione formativa destinata ai magistrati. 

La digitalizzazione porta con sé opportunità, ma anche rischi: opacità algoritmica, bias, vulnerabilità informatiche, impatti sull’equilibrio tra efficienza e garanzie. Il Csm ha, quindi, il compito di: valutare le implicazioni organizzative e ordinamentali delle innovazioni digitali; preservare l’indipendenza della funzione giudiziaria nell’uso di strumenti tecnologici; promuovere linee guida e buone pratiche che garantiscano l’uso responsabile dell’AI in coerenza con i principi europei. Questi aspetti sono perfettamente in linea con il quadro delineato dalle nuove strategie UE, che richiedono professionisti consapevoli degli impatti etici e giuridici delle tecnologie. La digitalizzazione non riguarda, infatti, solo il singolo magistrato: richiede una riorganizzazione del lavoro giudiziario, l’integrazione di piattaforme interoperabili e la diffusione omogenea di competenze in tutto il territorio nazionale. L’UE richiama l’esigenza di piattaforme comuni, interoperabilità e scambio di strumenti tra Stati membri. A tanto il Csm può contribuire promuovendo modelli organizzativi che favoriscano l’uso delle tecnologie nella giurisdizione; valorizzando esperienze pilota e buone pratiche; sostenendo una cultura collaborativa, anche tramite la rete dei formatori distrettuali, raccordandosi con le reti europee e rafforzando il dialogo internazionale, facilitando la partecipazione dei magistrati italiani alle attività della REFG/EJTN e dell’Accademia di Diritto europeo (ERA); promuovendo un dialogo costante con le istituzioni europee; integrando strumenti e standard europei nei percorsi formativi nazionali. La trasformazione digitale della giustizia è un processo che richiede visione comune, interoperabilità e investimenti, ma soprattutto competenze, cultura professionale e capacità di adattamento. 

Il Csm, come garante dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, ha il compito di orientare questo cambiamento: sostenendo la formazione digitale dei magistrati; promuovendo un uso etico e responsabile della tecnologia; valorizzando le migliori pratiche organizzative; rafforzando il dialogo con le reti europee della formazione; vigilando affinché la digitalizzazione non indebolisca le garanzie, ma rafforzi l’efficienza e la tutela dei diritti.

È una sfida culturale prima ancora che tecnologica, e il Csm è chiamato a guidarla con equilibrio, competenza e visione.

 

3. La digitalizzazione della giustizia in Italia e gli interventi consiliari

Il documento di novembre 2025 del Consiglio superiore della magistratura, redatto dalla IX commissione in risposta alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, fornisce un aggiornamento sul processo di digitalizzazione del sistema giudiziario italiano.

I punti principali del documento riguardano:

1) la digitalizzazione della giustizia: il regolamento 29 dicembre 2023, n. 217, ha introdotto regole tecniche per il deposito, comunicazione e notificazione telematica di atti e documenti nei procedimenti penali e civili, avviando il processo penale telematico. Il dm 27 dicembre 2024, n. 206, ha apportato modifiche al regolamento precedente, ma ha evidenziato diverse problematiche applicative, soprattutto con l’uso dell’applicativo APP per il processo penale telematico;

2) la normazione primaria: non ci sono nuove leggi approvate, ma sono in esame due testi normativi: uno per l’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali e uno relativo alla legge di bilancio 2026, che destina risorse alla digitalizzazione del Ministero della giustizia. La legge di bilancio prevede investimenti per la reingegnerizzazione del Processo Civile Telematico (PCT), la piena implementazione del Processo Penale Telematico (PPT), la cybersicurezza, la migrazione al cloud e l’uso dell’intelligenza artificiale;

3) la normazione secondaria: Il dm n.​ 206/2024 ha ridefinito le modalità di deposito telematico degli atti nei procedimenti penali, introducendo un sistema di transizione graduale fino al 2027, quando il deposito telematico diventerà obbligatorio per tutti gli uffici giudiziari penali. ​Il Consiglio è intervenuto, anche di recente, con varie delibere, tra le quali merita di essere segnalata quella adottata su proposta delle VII commissione, relativa allo stato degli applicativi informatici in uso negli uffici, con specifico riferimento all’applicativo APP, ove sono state segnalate le rilevanti criticità che tuttora si riscontrano, i malfunzionamenti e difetti ed è stato raccomandato un ritorno temporaneo al doppio binario analogico/telematico per alcuni procedimenti.

 

4. L’intelligenza artificiale e gli interventi consiliari

Il Consiglio è intervenuto sul tema con due importanti atti: a) la delibera del 24 settembre 2025, che ha approvato il parere della VI commissione sul disegno di legge delega (legge delega medio tempore approvata) sull’uso dell’AI in ambito giudiziario; b) la delibera adottata l’8 ottobre 2025, su proposta della VII commissione, che detta delle “raccomandazioni” per l’utilizzo dell’AI. ​

a) La delibera approvata in plenum il 24 settembre 2025: parere sul ddl n. 1146 (oggi l. n. 132/2025).

Con l’approvazione in via definitiva, da parte del Senato, del ddl n. 1146, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223, la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale». In merito, il Csm ha reso un parere con delibera del 24 settembre 2025, parere licenziato a seguito di una autonoma iniziativa della VI commissione in relazione al primo tentativo del legislatore di affrontare una tematica estremamente delicata, che investe ormai qualsiasi dinamica produttiva, intellettuale ed economica e, quindi, anche la giustizia e la giurisdizione.

L’attenzione è stata focalizzata su alcuni passaggi della legge delega che potrebbero presentare rilevanti criticità applicative. Si è osservato che – se pur la legge delega, nel proposito di stabilire un quadro normativo per l’uso dell’intelligenza artificiale, sottolinea la centralità dell’intervento umano, mirando a garantire che l’AI supporti l’attività umana senza sostituirla, mantenendo il controllo umano nelle decisioni finali –, tuttavia, rimangono perplessità e difficoltà nel definire i confini tra l’apporto umano e quello dell’AI, specialmente in ambito giuridico. Invero, a fronte delle condivisibili premesse esplicative sull’uso dell’AI – laddove espressamente si afferma di promuovere un utilizzo corretto e responsabile, garantendo vigilanza sui rischi economici e sociali; laddove si rammenta che l’uso dell’AI deve rispettare i diritti fondamentali, la trasparenza e la non discriminazione, in conformità con il regolamento UE 2024/1689 (il regolamento europeo definisce l’intelligenza artificiale e stabilisce norme per il suo utilizzo, con particolare attenzione ai sistemi ad alto rischio) –, nel parere reso si è sottolineato che i sistemi di AI utilizzati nell’amministrazione della giustizia sono classificati dal regolamento europeo «ad alto rischio», richiedendo attenzione e regolamentazione, in quanto utilizzati da autorità giudiziarie per assisterle nella ricerca e applicazione della legge. ​L’uso di tali sistemi deve quindi garantire che il processo decisionale finale rimanga umano e non sostituito dall’AI. Occorrono, pertanto, requisiti specifici per la gestione dei rischi e la trasparenza nell’uso di questi sistemi, al fine di garantire l’effettività della protezione dei dati personali nell’uso dell’intelligenza artificiale, la non compromissione della libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, in linea con il regolamento europeo, che mira a garantire una AI affidabile e rispettosa dei diritti. 

Il Consiglio ha sottolineato come, se da un lato sono disciplinate le attribuzioni del Ministero della giustizia, dall’altro manca del tutto una previsione in relazione al ruolo del governo autonomo. 

Si è osservato che è necessario chiarire l’ambito di applicazione della disciplina, per evitare conflitti con i principi di giustizia, e che, in assenza di previa e costante consultazione con gli organi di governo autonomo, ciò potrebbe influenzare negativamente l’efficacia della disciplina e avere potenziali ricadute negative sull’indipendenza e l’autonomia del potere giudiziario. Invero, il Consiglio superiore non è in alcun modo coinvolto nei meccanismi di governance e quindi, al di là del dettaglio delle singole norme, il cuore della questione attiene al tema dell’architettura istituzionale disegnata dalla legge delega, anche con riguardo ai rapporti tra amministrazione della giustizia e Ministero della giustizia di cui all’art. 110 Cost., con specifico riguardo al limite entro cui i servizi per la giustizia ridondano sul contenuto dell’esercizio della giurisdizione. Si è sottolineato come sia fondamentale garantire l’indipendenza della magistratura nel processo di regolamentazione dell’AI e come il coinvolgimento del Consiglio superiore sia necessario per un bilanciamento istituzionale. Sotto tale profilo, il parere reso sottolinea la necessità di un essenziale coinvolgimento del Csm nella regolamentazione dell’uso dell’intelligenza artificiale negli uffici giudiziari. Dovrà essere garantita, poi, l’interlocuzione con i RID e i MAGRIF per formazione e aggiornamento, nonché l’indispensabile coinvolgimento dell’Avvocatura, in particolare del Consiglio nazionale forense. 

Il parere ha ancora evidenziato come le autorità designate per la conservazione dei dati non garantiscano l’indipendenza necessaria per la regolamentazione dell’AI: AgID e ACN sono agenzie governative, non autorità indipendenti, e le nomine dei vertici delle agenzie sono politiche e soggette a controllo governativo. Infine, il Consiglio ha ritenuto di sottolineare il pericolo insito nella mancata riserva di mantenimento dei server sul territorio nazionale con riferimento alle analisi e ai dati che vengono utilizzati per le pubbliche amministrazioni: se i software di intelligenza artificiale girano su server che, stando alla legge, potrebbero essere ubicati all’estero, la conseguenza è che il controllo del dato – che si sostanzia nel controllo di parte della sovranità statale – rischia di essere demandato a soggetti diversi da quelli statali. Pertanto, il concetto di sovranità dello Stato e, dunque, di sovranità della giurisdizione è un problema con il quale il Consiglio deve necessariamente confrontarsi quale organo di autogoverno della magistratura.

b) La delibera dell’8 ottobre 2025: raccomandazioni sull’uso dell’AI nella giustizia.

Prendendo atto che, in attesa dell’adozione dei decreti delegati, già di fatto l’uso della AI si va diffondendo in ambito giudiziario e che, pertanto, si palesa necessaria l’adozione di – sia pure iniziali – linee guida su proposta della VII commissione, abbiamo adottato una delibera avente ad oggetto raccomandazioni per l’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, evidenziandone opportunità e rischi. 

Queste raccomandazioni rappresentano un assoluto inedito, perché il Csm è il primo organo di autogoverno europeo ad adottare linee guida strutturate in materia. 

Con esse si è voluto evitare che ad una enunciazione di valori e principi generali corrisponda, poi, la scarsa capacità di penetrare il fenomeno che si vuole regolare. La delibera, infatti, non si limita a stabilire che la decisione deve essere del giudice, ma prova ad analizzare l’assetto effettivo del rapporto fra attività giudiziaria e nuove tecnologie: contiene, infatti, una prima interpretazione ordinamentale della normativa europea e nazionale, affermando che attualmente l’uso dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria in senso stretto, in quanto ad alto rischio, è da escludersi. Tuttavia, sulla scorta della considerazione che anche nel regolamento europeo, all’art. 6, si prevede una deroga per le attività di ausilio a quelle ad alto rischio, si è cercato di individuare specificamente le attività che i magistrati, allo stato, possono effettuare con l’intelligenza artificiale, con i sistemi forniti in ambito ministeriale, e non con quelli esterni, sfruttando al meglio le risorse dell’intelligenza artificiale in termini di aumento di efficienza, produttività, capacità di analisi dei dati e, quindi, di una migliore valutazione del giudice e del pubblico ministero rispetto ai fatti sottoposti al loro esame. L’elencazione è fondata sulla distinzione fra valutazione in senso stretto e ausilio alla giurisdizione: è, dunque, possibile ricorrere all’intelligenza artificiale per la catalogazione dei modelli all’interno dell’ufficio, per la gestione dei precedenti dottrinari, per la catalogazione dei quesiti dei consulenti et similia. Una riflessione specifica è stata poi dedicata all’incidenza dell’intelligenza artificiale sulle banche dati giurisprudenziali: essa è un’attività strumentale alla decisione; tuttavia, spesso si risolve nella decisione stessa del giudice, perché la capacità di persuasione del precedente ottenuto con la ricerca può essere particolarmente influente sul giudice stesso. Dunque, se da un lato l’uso della AI nei sistemi di ricerca giurisprudenziale è da promuovere, vanno tuttavia fissati dei limiti collegati alla capacità e possibilità di verificare il risultato della stessa; sul punto, la delibera formula l’auspicio di un’implementazione della collaborazione fra Csm e Ministero della giustizia, già avviata con riferimento alla banca dati di merito.

Nella raccomandazione sono stati evidenziati i rischi connessi all’uso della AI, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, la protezione dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trattate, oltre che l’affidabilità dei dati acquisiti. I dati immessi nei sistemi di AI possono essere trasmessi in modo automatico e predefinito a fornitori terzi, registrati anche su server di aziende estere extra-UE, nonché essere riutilizzati per finalità non previste, con potenziali violazioni della riservatezza dei dati e rischio di profilazione anche degli utenti. I sistemi di AI utilizzano le informazioni già acquisite e possono definitivamente acquisire quelle immesse, atteso che il loro funzionamento cerca correlazioni e genera nuovi dati, a partire da quelli a disposizione, così da concretizzare il rischio che vengano generate informazioni sensibili sugli utenti, con concreto rischio di successiva divulgazione. Rischi significativi riguardano, inoltre, gli output generati dai sistemi di AI che possono contenere errori e distorsioni, quali cd. “allucinazioni” (generazioni di contenuti non basati sulla realtà oggettiva) o risposte sicofantesche (generazioni di contenuti compiacenti). Le risposte errate, infatti, possono avere origine o da dati di addestramento insufficienti o errati, non controllati, ovvero non strettamente riferibili a informazioni tecniche e afferenti al settore specifico in cui esse devono poi essere utilizzate; o anche da modalità di funzionamento degli algoritmi che, essendo basati sulla statistica, tendono talvolta anche a “inventare” una risposta solo “probabile” con l’instaurazione di una falsa correlazione tra i dati. L’intelligenza artificiale è, infatti, profondamente determinata dai dati su cui è stata addestrata: non è, quindi, mai neutrale e, al contrario, incorpora tutte le imprecisioni contenute nel database di addestramento, nonché gli eventuali pregiudizi di chi ha progettato il sistema e ne ha guidato l’addestramento (cd. bias), dovendosi in proposito considerare che i sistemi, utilizzando algoritmi di tipo statistico, generano output che si basano fondamentalmente sul riconoscimento delle correlazioni tra dataset

Nell’attesa, dunque, dell’adozione dei decreti delegati, la delibera ricorda che il regolamento n. 1689/2024 UE mira a garantire l’uso dell’AI compatibile con i diritti fondamentali, che l’amministrazione della giustizia è considerata un settore ad alto rischio per l’uso dell’AI, che i magistrati mantengono la decisione finale sull’interpretazione della legge e la valutazione dei fatti e che, fino ad agosto 2026, solo i sistemi autorizzati dal Ministero possono essere utilizzati nell’attività giudiziaria.

Concludendo, le raccomandazioni intendono offrire un orientamento per rispondere a tre quesiti: 1) quale uso può essere fatto della AI da parte dei magistrati italiani, in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni europee previste per agosto 2026; 2) se esistano attività, nell’ambito della giustizia, che non comportano un rischio significativo di danno e non influenzano materialmente l’esito del processo decisionale, per le quali possa trovare applicazione la deroga prevista dall’art. 6, par. 3 dell’AI Act; 3) quale sia la prospettiva di utilizzo dei sistemi di AI dopo l’agosto 2026.

Rispetto alla prima questione, è stato evidenziato che, durante la fase transitoria (cioè fino all’agosto 2026), potranno anzitutto essere utilizzati tutti i sistemi autorizzati dal Ministero della giustizia ai sensi del citato art. 15, comma 2 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Ciò in quanto i sistemi di intelligenza artificiale attualmente disponibili online non garantiscono – in assenza di certificazione – i requisiti previsti per i sistemi ad alto rischio e non potranno, pertanto, essere utilizzati nell’attività giudiziaria in senso stretto.

Quanto alla seconda questione, occorre considerare che l’art. 6, par. 3 dell’AI Act prevede che non si applicano gli obblighi dei sistemi ad alto rischio qualora l’attività svolta: a) sia limitata a compiti procedurali; b) migliori il risultato di un’attività umana già completata; c) rilevi schemi o deviazioni senza sostituire il giudizio umano; d) prepari un’attività valutativa da svolgersi con supervisione umana. Tali ipotesi delineano una zona grigia tra attività propriamente giudiziarie e attività organizzative o accessorie, rispetto alle quali l’utilizzo dell’AI può essere considerato compatibile con l’ordinamento vigente. In questa prospettiva, possono rientrare tra gli impieghi ammissibili – purché in modalità tracciata, sicura e con revisione umana e nell’ambito degli applicativi forniti all’interno del dominio giustizia – le seguenti attività (si tratta di un’elencazione non esaustiva): 1) ricerche dottrinali: assistenza nella consultazione di banche dati e nella costruzione di stringhe di ricerca finalizzate all’individuazione di una dottrina pertinente; 2) sintesi di provvedimenti ostensibili e contributi dottrinali: creazione di abstract per la classificazione e l’archiviazione tematica di decisioni e saggi, anche in vista dell’elaborazione di banche dati giurisprudenziali interne all’ufficio; 3) organizzazione del lavoro giudiziario: supporto nella redazione di report statistici sull’andamento dell’ufficio; analisi di conformità tra programmi di gestione e dati di registro; comparazione automatizzata di documenti; redazione di bozze di relazioni o pareri su incarichi direttivi e semidirettivi; gestione dei calendari d’udienza sulla base di carichi e scadenze; 4) supporto agli uffici per cd. “affari semplici”: ausilio nelle attività seriali e a bassa complessità giuridica con la redazione di bozze standardizzate da adattare poi al caso specifico dal magistrato o dai suoi collaboratori; 5) supporto ad attività giurisdizionali gestionali attraverso il controllo della documentazione (soprattutto contabile, nonché delle certificazioni) prodotta in atti ove opportunamente anonimizzata; 6) confronto tra soluzioni tecniche per la gestione fascicoli: comparazione automatizzata di pratiche e prassi organizzative, anche tra diversi uffici, per individuare criticità o buone pratiche replicabili; 7) generazione automatica di presentazioni (slides): creazione di materiali illustrativi a partire da documenti giuridici o relazioni, per attività formative o divulgative; 8) produzione di tabelle e grafici: estrazione di dati dai registri, organizzazione in tabelle, analisi comparativa e rappresentazione grafica per fini organizzativi o conoscitivi; 9) revisione linguistica e stilistica di testi: rilettura di bozze per verificarne la coerenza sintattica, ortografica e la chiarezza espositiva; 10) catalogazione e archiviazione per materia dei quesiti ai CTU: organizzazione delle richieste per parola chiave o categoria tematica per facilitarne la consultazione e il riuso; 11) predisposizione di calendari d’udienza: generazione automatizzata degli orari e dell’agenda sulla base dei criteri predefiniti e dei carichi di lavoro; 12) traduzione assistita: uso della AI per traduzioni preliminari di testi giuridici, da sottoporre sempre a verifica umana.

Riflessione più articolata, come accennavo, è stata sviluppata con riferimento al tema delle ricerche sulle banche dati giurisprudenziali. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per tale finalità si colloca in un ambito che, sebbene riconducibile a compiti procedurali, può presentare profili di rischio elevati qualora l’output generato venga utilizzato come base esclusiva o prevalente nella formazione del convincimento del giudice. L’AI può validamente assistere il magistrato nella consultazione delle banche dati istituzionali e commerciali, nella costruzione di stringhe di ricerca complesse e nella classificazione tematica del materiale reperito. In questo caso, l’attività si configura come supporto tecnico-organizzativo, riconducibile ai compiti procedurali limitati ai sensi dell’art. 6, par. 3, lett. a del regolamento UE n. 1689/2024. Tuttavia, laddove i sistemi siano progettati per selezionare automaticamente la giurisprudenza “più rilevante”, per suggerire orientamenti interpretativi prevalenti o per generare schemi motivazionali basati su pattern ricorrenti, si configura un impiego che incide potenzialmente sull’attività valutativa e sull’indirizzo giuridico, e dunque si esce dall’ambito dell’art. 6, par. 3. Si rende, pertanto, necessaria una vigilanza stringente su tre piani: 1) la natura e l’architettura dei sistemi utilizzati; 2) la trasparenza degli algoritmi di selezione e classificazione; 3) il ruolo attivo e critico del magistrato nel vaglio dei risultati.

La terza questione – ovvero la prospettiva di utilizzo della AI dopo la compiuta attuazione delle regole europee – impone al Consiglio di confrontarsi con scenari futuri complessi, ma ineludibili. Nella delibera è stata sottolineata la necessità che, sin da subito, siano definite le modalità con cui l’attività giudiziaria dovrà interfacciarsi con tali sistemi: è auspicabile che – mentre sono in corso le sperimentazioni della AI applicata alla giurisdizione in tutti i maggiori ordinamenti giuridici europei – il Ministero della giustizia italiano eserciti le prerogative previste dall’art. 110 della Costituzione; che vengano autorizzate e monitorate a livello sperimentale le applicazioni studiate e in uso (ad esempio, progetti PON Governance, sistema di certificazione dell’impiego di AI, etc.) per assicurare in modo rigoroso la sicurezza della rete giustizia e la tutela dei dati sensibili e della privacy. La delibera conclude osservando che, in presenza di una disciplina nazionale ancora in corso di formazione, la regola comunitaria delinea il limite all’utilizzo dei sistemi di AI nel campo della giustizia al quale il Csm raccomanda di uniformarsi dal momento dell’ adozione della delibera in commento: in questa fase, dunque, e fino all’introduzione di sistemi conformi al regolamento europeo, deve essere escluso l’utilizzo non autorizzato di sistemi di AI nell’attività giudiziaria in senso stretto; resta, però, ferma la possibilità di sviluppare in ambiente protetto e sperimentale, sotto la supervisione congiunta del Ministero e del Consiglio, applicazioni anche in ambiti giudiziari, previa anonimizzazione e tracciabilità dei dati (come sta avvenendo, tra gli altri, nei Tribunali di Bologna, Catania, Milano).

È necessario, infatti, che la fase transitoria venga utilizzata come occasione di sperimentazione controllata e di crescita culturale, evitando che un divieto assoluto si traduca in un vuoto operativo e strategico: ciò esporrebbe la magistratura al rischio di trovarsi impreparata, priva delle necessarie competenze e dipendente da soluzioni esterne nel momento in cui entreranno in vigore le regole europee. La delibera, infine, evidenzia la necessità della «tutela del tempo della decisione». L’auspicio è che l’uso della AI sia prevalentemente orientato a liberare tempo per la decisione, e non solo a un incremento dell’efficienza e della produttività, riaffermando così la centralità dell’esperienza processuale: il processo e la valutazione giudiziale sono un’esperienza umana insostituibile, fondata su presenza, oralità, immediatezza percettiva e contraddittorio in uno spazio condiviso. In tale prospettiva, il Consiglio si adopererà, pertanto, per impedire la despazializzazione del giudizio, ossia la riduzione del processo a mera interazione digitale, riaffermando che la decisione nasce da una relazione viva tra giudice, parti e prove, in un tempo e in uno spazio che ne garantiscano serietà, pubblicità e responsabilità. Da ultimo, la risoluzione auspica una costante interlocuzione del Consiglio con il Ministero, con la promozione, in sede istituzionale, della costituzione di specifici tavoli tecnici e di un gruppo tecnico multidisciplinare permanente, costituito eventualmente anche da esperti esterni, con l’incarico di svolgere attività di valutazione indipendente dei sistemi, di elaborare criteri metodologici condivisi per il controllo degli impieghi di AI.

 

5. Considerazioni finali

Certamente l’utilizzo della AI nell’ambito del settore giustizia va salutato favorevolmente, se essa serve a rendere più efficiente la risposta del sistema. Tuttavia, è indispensabile che la stessa sia governata, perché, in uno ai rischi già enucleati nelle delibere consiliari sopra illustrate, a mio parere ve ne è un altro, parimenti importante e pericoloso: il rischio è che si vada, in maniera sottile ma irreversibile, verso l’affermazione di un “pensiero unico”. 

L’IA può avere largo utilizzo nei campi delle scienze esatte, come la matematica e la fisica, ma per il diritto il fattore umano è decisivo e non può essere – o difficilmente potrà essere – sostituito da un algoritmo. Negli ultimi sessant’anni, in tanto c’è stata evoluzione giurisprudenziale in quanto avvocati e magistrati hanno offerto interpretazioni in linea con i principi che evolvono, alla luce di quanto indicato dalla Costituzione e dalle Carte internazionali. Questa evoluzione è frutto della continua osmosi del pensiero delle persone. Un esempio: gli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 cp., oggi depenalizzato). Tutto il fermento anche intellettuale che c’è stato dietro una fattispecie così delicata, creata nel 1930, è frutto del pensiero delle persone. L’AI sarà in grado di fare lo stesso?

Non da sottovalutare, per implicazioni ad esso connesso, il tanto, declamato come fondamentale, apporto dell’AI per una decisione prevedibile. Si è detto a tale proposito del consenso (del maggiore consenso) dell’opinione pubblica rispetto a una giustizia erogata dall’intelligenza artificiale, perché prevedibile: ora – premesso che la decisione del giudice, a mio parere, non deve ricercare il consenso del cittadino: il riconoscimento dell’autorevolezza della decisione può derivare solo dalla corretta applicazione della norma –, è del tutto evidente che, con l’uso non controllato e non governato dell’AI, il citato “consenso” si forma sulla scorta delle stesse basi (dati immessi nel sistema ed elaborati dagli algoritmi dell’AI) sulle quali si è fondata la decisione del giudice che ha utilizzato l’intelligenza artificiale. Non è dunque un consenso consapevole, argomentato sulla scorta di una elaborazione intellettuale, di un “pensiero critico”. È un consenso governato dall’esterno, dalla macchina, in definitiva da chi ha immesso i dati e gli algoritmi per elaborarli.

Dunque, se da un lato va salutata con favore l’intelligenza artificiale che renda più efficiente la risposta di giustizia, nel contempo occorre porsi il problema del governo del fenomeno, per scongiurare il rischio di andare verso la formazione di un pensiero unico. Un automatismo nelle decisioni e, quindi, il ricorso all’ausilio dell’intelligenza artificiale, può risultare certamente corretto e non fuorviante per materie squisitamente scientifiche (come la matematica, l’ingegneria, la fisica). Per il diritto e per la giurisdizione, la cui essenza è l’interpretazione della norma, l’intelligenza artificiale non può sostituire la mente umana: l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi 50-60 anni è dovuta al fatto che sono state offerte interpretazioni dagli operatori del diritto, magistrati e avvocati, interpretazioni della legge alla luce dei principi costituzionali e alla luce dei principi europei. Personalmente, dubito che l’intelligenza artificiale possa essere in grado di rispondere alle esigenze evolutive nell’interpretazione delle norme, percependo quei mutamenti della sensibilità sociale che possono portare a ritenere irrilevanti fattispecie previste dal legislatore degli anni trenta. Del resto, a tutt’oggi, l’intelligenza artificiale attinge fisiologicamente al passato: nel sistema non possono che essere immessi dati e fatti già avvenuti, fattispecie già analizzate e, sulla scorta dell’analisi delle stesse, il sistema fornirà una risposta alle nostre domande. Il rischio, dunque, è di perdere l’essenza del lavoro del giudice e dell’avvocato, ossia l’interpretazione della norma per adeguarla al caso concreto alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali, nell’ambito di una società in cui il comune sentire è in continua evoluzione. Se non saremo capaci di governarla, l’AI porterà il giudice a dismettere la sua funzione essenziale di interprete della legge, per assumere quella di mera bocca della legge, limitandosi ad applicare meccanicamente la norma senza interpretarla. 

Connesso a tale aspetto è il tema dell’indipendenza del giudice. L’autonomia della funzione giurisdizionale non riguarda solo la libertà da interferenze esterne di natura politica, ma anche la capacità del giudice di controllare gli strumenti che utilizza. Un sistema tecnologico non compreso, non governato, non verificabile rappresenta una forma sottile di eteronomia, che rischia di incidere sull’equilibrio dei poteri in modo silenzioso, ma profondo. La formazione diventa, in questo scenario, un tema centrale. Non si tratta solo di acquisire competenze digitali, ma di sviluppare una capacità critica nei confronti della tecnologia. 

Il rischio, altrimenti, è duplice: da un lato, il rifiuto ideologico dell’innovazione; dall’altro, l’accettazione passiva di strumenti che finiscono per orientare il pensiero giuridico. Il diritto, per sua natura, è un sapere riflessivo, che vive di dubbi, di argomentazioni, di conflitti interpretativi. Ogni tecnologia che tenda a ridurre questa complessità deve essere guardata con attenzione, non per essere respinta, ma per essere governata. La sfida non è scegliere tra uomo e macchina, ma definire un modello di integrazione che preservi la centralità del giudice, la trasparenza del processo e la responsabilità delle decisioni. In questo senso, il diritto è chiamato a svolgere ancora una volta la sua funzione più alta: porre limiti al potere, anche quando questo potere assume la forma seducente dell’innovazione tecnologica. Solo se l’intelligenza artificiale sarà incardinata in un quadro di regole chiare, di principi condivisi e di consapevolezza culturale, potrà diventare uno strumento al servizio della giustizia. In caso contrario, il rischio è quello di una giustizia più veloce, forse, ma meno umana, meno comprensibile e, in ultima analisi, meno giusta. Grande attenzione alla formazione, quindi, facendo crescere la consapevolezza, in primo luogo, che la risposta che l’intelligenza artificiale fornisce è di tipo probabilistico ed è fondata soltanto su leggi statistiche. 

Altro tema di riflessione – evidenziato anche dalla delibera della VII commissione dell’8 ottobre 2025 – è che il giudice potrà utilizzare l’intelligenza artificiale in maniera consapevole solo se ha il tempo per approfondire la sua decisione, nel senso che solo un giudice in grado di confrontarsi con uno strumento così potente, che dispone quindi del tempo necessario a ragionare sull’eventuale conflittualità rispetto alla risposta offerta dal sistema, sarebbe tanto autorevole e sicuro di sé da poter sostenere che la macchina sta errando, se si vuole conservare anche in futuro una giurisdizione come quella attuale. Altrimenti si rischia che i magistrati, inseguendo il mero dato statistico, semplificandosi la vita con strumenti sempre più semplici, perdano al tempo stesso la consapevolezza del proprio ruolo, in un contesto sempre più orientato alla produttività, alla quantità più che alla qualità.

Credo vivamente che non solo il Consiglio, ma noi tutti dobbiamo porci questi interrogativi e che su questi temi sia necessario tenere alta l’attenzione.

 

 

*  Pubblicato su QG online il 22 maggio 2026 (www.questionegiustizia.it/articolo/digitalizzazione-della-giustizia-intelligenza-artificiale-e-autogoverno-il-ruolo-del-csm).