Magistratura democratica

Il processo civile telematico. Realtà e prospettive

di Elisa Bertillo

Il contributo analizza la realtà attuale del processo civile telematico e le sue prospettive di sviluppo nel sistema giudiziario italiano. Dopo una breve premessa sulle ragioni e sugli obiettivi della digitalizzazione della giustizia civile, l’indagine si concentra sullo stato di avanzamento del PCT e sulle dotazioni informatiche degli uffici giudiziari, evidenziandone punti di forza e criticità. Particolare attenzione è dedicata al crescente impiego dell’intelligenza artificiale nel settore civile, esaminato alla luce del quadro normativo e delle Linee guida del Consiglio superiore della magistratura. Il saggio si conclude con alcune riflessioni sulle principali questioni aperte e sulle possibili direttrici evolutive di una giustizia civile sempre più digitale.  

1. Premessa / 2. Lo stato di avanzamento del processo civile telematico / 3. Le dotazioni informatiche / 4. L’intelligenza artificiale nel settore civile / 4.1. Il quadro normativo / 4.2. Le Linee guida del Csm / 5. Questioni critiche e prospettive future / 6. Conclusioni

 

1. Premessa

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore civile della giustizia non è una questione meramente teorica o proiettata in un futuro lontano. Si tratta, al contrario, di un tema di stretta attualità, che interseca questioni giuridiche, tecnologiche, deontologiche e, prima ancora, costituzionali.

La trasformazione digitale della giustizia, accelerata negli ultimi anni anche dal «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (PNRR), ha aperto la strada a nuove forme di automazione e di assistenza digitale, tra cui quelle basate su sistemi di intelligenza artificiale (IA), con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’efficienza complessiva del sistema giudiziario. 

Tuttavia, l’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale in un settore delicato e costituzionalmente sensibile come quello giurisdizionale comporta una serie di rischi significativi in termini di garanzie democratiche e di tutela dei diritti fondamentali. Ne deriva la necessità di un’approfondita riflessione, tanto sul piano etico e giuridico quanto su quello istituzionale, volta a delineare limiti, modalità d’impiego e forme di controllo che assicurino il pieno rispetto dei valori dello Stato di diritto.

A tal fine, occorre muovere l’analisi dall’evoluzione del processo civile telematico in Italia – dalle origini alla cd. “riforma Cartabia” –, analizzando come la digitalizzazione abbia progressivamente trasformato le dinamiche della giustizia civile, approfondendo gli effetti delle recenti innovazioni normative e tecniche ed evidenziando le criticità operative emerse nella prassi giudiziaria, per tentare di offrire una riflessione prospettica sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel sistema giurisdizionale e sulle sfide che essa pone ai principi fondamentali del processo.

 

2. Lo stato di avanzamento del processo civile telematico

Il processo civile telematico[1] (PCT), inizialmente concepito come mera dematerializzazione del fascicolo e degli atti processuali[2], ha assunto progressivamente un ruolo centrale nella riforma della giustizia mediante l’introduzione di istituti normativi che non declinano solo mere modalità telematiche di deposito e gestione degli atti, ma «segnano una linea sottile, ma al tempo stesso profonda, che implica metamorfosi sistematiche e significative rimodulazioni dei diritti fondamentali»[3].

L’avvio del PCT può essere fatto risalire al dPR 13 febbraio 2001, n. 123, che ne ha delineato la cornice normativa di principio, e al dl 12 ottobre 2012, n. 179, per come convertito e successivamente modificato e integrato, che ha introdotto l’obbligo di deposito telematico di taluni atti endoprocessuali[4]. Il processo civile telematico si è, quindi, sviluppato in maniera disomogenea fino alla pandemia da Covid-19, che ha determinato un’accelerazione improvvisa del processo di digitalizzazione. Il PNRR, invocando «una riforma del processo che riesca a contrastare le più evidenti disfunzioni registrate nelle prassi applicative»[5], ha individuato la digitalizzazione come strumento per superare le disfunzioni della giustizia civile. Le misure emergenziali sono quindi state trasformate in soluzioni strutturali, recepite dal legislatore della riforma[6]

Il d.lgs n. 149/2022 ha implementato il processo civile telematico, realizzando un salto di qualità: dalla fase di mera dematerializzazione vi è stata un’evoluzione verso un vero processo civile digitale. 

Invero, la riforma non ha solo imposto l’obbligatorietà dell’adempimento telematico per comunicazioni, notificazioni e depositi, così come per il deposito telematico di atti e provvedimenti[7] (esteso anche al giudizio di Cassazione[8], al tribunale per i minorenni, al giudice di pace), ma ha altresì ritoccato alcuni momenti cardine della tutela giurisdizionale[9].

Così è per l’assetto delle udienze. Gli artt. 127-bis e 127-ter cpc disciplinano i presupposti e i limiti per l’adozione delle modalità alternative all’udienza in presenza[10]. L’art. 196-duodecies disp. att. cpc, a sua volta introdotto con la riforma, fornisce poi indicazioni operative per lo svolgimento delle udienze con collegamenti audiovisivi a distanza.

L’udienza mediante collegamenti audiovisivi, disciplinata dall’art. 127-bis, preserva il contraddittorio, traslando l’oralità in una dimensione telematica che non ne altera la struttura essenziale, purché siano garantite adeguate condizioni di identificazione, sicurezza e tutela dei dati, in coerenza anche con il regolamento (UE) 2023/2844[11]

Più problematica si presenta la «sostituzione dell’udienza» con il deposito di note scritte, disciplinata dall’art. 127-ter cpc. La disposizione è stata oggetto di diffuse critiche, in ragione della ritenuta compressione del principio di oralità; occorre, tuttavia, ricordare che il d.lgs n. 164/2024 ha previsto, in caso di udienza pubblica, che ove anche una sola delle parti si opponga, il giudice debba revocare il provvedimento e fissare l’udienza in presenza, così da ripristinare la pienezza del contraddittorio orale[12]

Parallelamente, la disciplina delle udienze “da remoto” ha riflessi indiretti sul principio di sinteticità degli atti processuali, ormai codificato in via generale, unitamente al canone della chiarezza, nell’art. 121 cpc. E invero il principio deve essere inteso come espressione di un onere di redigere gli atti in modo chiaro e lineare, ma anche completo ed esaustivo. 

Tuttavia, la recente modifica dell’art. 46 disp. att. cpc ha introdotto una visione più restrittiva del principio, prevedendo la possibilità per il Ministro della giustizia, sentiti Csm e Cnf, di stabilire mediante decreto ministeriale non solo gli schemi informatici, ma anche i limiti dimensionali degli atti processuali.

Tale disciplina è stata concretizzata con il dm 7 agosto 2023, n. 110, che all’art. 3 fissa limiti massimi in caratteri per ciascun tipo di atto, prevedendo all’art. 5 la possibilità di deroga motivata in presenza di controversie di particolare complessità, a condizione che l’atto sia corredato da indice e sintesi dei contenuti. La violazione di tali limiti non comporta invalidità, ma può rilevare ai fini della liquidazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 46, comma 6, disp. att. cpc.

La regolamentazione delle dimensioni degli atti si intreccia strettamente con le modalità di svolgimento delle udienze ex artt. 127-bis e 127-ter cpc. In particolare, nello scambio di note scritte sostitutive dell’udienza, la mancanza di un confronto orale tende ad accrescere l’importanza dell’atto scritto come veicolo argomentativo, imponendo una rinnovata attenzione alla qualità redazionale e all’equilibrio tra sinteticità e completezza. In questa prospettiva si colloca anche la sentenza 30 giugno 2025, n. 17603[13] delle sezioni unite della Corte di cassazione, che ha ritenuto ammissibile la trattazione scritta nel rito del lavoro[14], purché le note siano idonee a svolgere pienamente la funzione sostitutiva dell’oralità, includendo non solo conclusioni e istanze, ma anche argomentazioni difensive.

 

3. Le dotazioni informatiche

Il corretto funzionamento del processo civile telematico (PCT) risulta inscindibilmente connesso all’efficienza della gestione informatica del fascicolo d’ufficio, cui il giudice accede mediante l’applicativo denominato “Consolle del magistrato”. Tale strumento costituisce l’infrastruttura operativa attraverso la quale si realizza l’interazione del magistrato con il fascicolo informatico, oggi divenuto l’unica fonte di documentazione processuale.

Ebbene, a fronte delle più recenti innovazioni normative, appena ricordate, non si è registrato un parallelo e adeguato aggiornamento tecnologico dei sistemi informatici in dotazione ai magistrati. L’applicativo Consolle, sul quale si innesta gran parte dell’operatività giudiziaria quotidiana, appare oggi tecnologicamente datato e non sempre idoneo a recepire con tempestività le evoluzioni normative e organizzative del processo. La prassi giudiziaria evidenzia rilevanti criticità derivanti dal ritardo con cui lo strumento informatico viene aggiornato rispetto al mutare delle esigenze processuali. Si consideri, a titolo esemplificativo, la disciplina dell’udienza in trattazione scritta di cui all’art. 127-ter cpc: allo stato attuale, non risulta possibile predisporre all’interno dell’applicativo un ruolo unificato, che consenta di gestire contestualmente i procedimenti fissati in presenza e quelli destinati alla trattazione cartolare. Tale limitazione determina disfunzioni pratiche nella gestione del ruolo d’udienza e appesantisce le attività di cancelleria, incidendo negativamente sull’efficienza complessiva dell’ufficio.

Le problematiche segnalate, tuttavia, non si esauriscono in tale profilo. La frammentazione dei sistemi informativi, la mancanza di interoperabilità tra piattaforme, nonché la lentezza degli interventi di manutenzione e aggiornamento rappresentano elementi che ostacolano la piena realizzazione del modello di giustizia digitale delineato dal legislatore, vanificando in parte le finalità di semplificazione, speditezza ed efficienza che ne costituiscono il fondamento.

Su tali aspetti si è soffermato, con ampio approfondimento, il Convegno annuale sulla digitalizzazione della giustizia[15], svoltosi a Capri l’ottobre scorso, nel corso del quale magistrati e avvocati hanno evidenziato la necessità di un intervento organico di revisione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica del processo civile telematico. È ormai evidente che l’adeguamento dei sistemi informatici non costituisce un mero profilo tecnico-gestionale, bensì un presupposto strutturale di effettività del giusto processo telematico, quale declinazione nel contesto digitale dei principi di efficienza, trasparenza e parità delle armi processuali sanciti dall’art. 111 della Costituzione.

 

4. L’intelligenza artificiale nel settore civile

Ma il futuro prossimo – se non già il presente – è rappresentato dall’intelligenza artificiale, che, come in ogni altra dimensione della vita sociale ed economica, è destinata a incidere profondamente anche sull’esercizio della funzione giurisdizionale.

Nel processo civile, l’impiego dell’IA può essere osservato, anzitutto, sul piano organizzativo e gestionale. Gli strumenti algoritmici possono essere utilizzati per l’analisi dei flussi di cause, per l’assegnazione dei fascicoli, per la calendarizzazione delle udienze e, più in generale, per la distribuzione dei carichi di lavoro all’interno degli uffici giudiziari. In tale prospettiva, la tecnologia non interviene sul contenuto della decisione, ma mira a rendere più efficiente la macchina organizzativa della giustizia, incidendo sui tempi e sulla razionalizzazione delle risorse.

Un secondo ambito, ben più rilevante sotto il profilo sistematico, concerne il supporto alla ricerca[16] giuridica e alla redazione degli atti. In questo contesto si collocano i sistemi di IA generativa, quali Microsoft, Copilot e ChatGPT. Tali strumenti sono in grado di sintetizzare provvedimenti complessi, suggerire schemi redazionali, individuare precedenti giurisprudenziali pertinenti o contributi dottrinali rilevanti, nonché favorire una maggiore uniformità stilistica degli atti. L’integrazione di assistenti intelligenti nei sistemi informatici rappresenta un passaggio significativo: l’interazione in linguaggio naturale con documenti e banche dati amplia le possibilità operative del magistrato e del difensore, pur lasciando impregiudicata – e, anzi, rendendo ancor più centrale – la responsabilità umana nella selezione, valutazione e rielaborazione delle informazioni fornite dall’algoritmo. Se adeguatamente disciplinato, tale impiego potrebbe contribuire a ridurre il peso delle attività ripetitive e a migliorare la qualità formale e sistematica della produzione giurisdizionale.

Ben più problematico è, invece, il ricorso all’intelligenza artificiale in chiave predittiva o decisionale. In alcuni ordinamenti europei, come la Francia e i Paesi Bassi, sono stati sperimentati modelli capaci di stimare, sulla base dell’analisi di dati giurisprudenziali storici, la probabilità di accoglimento di determinate domande. Si tratta di applicazioni che, pur non sostituendo formalmente il giudice, rischiano di orientarne significativamente la decisione. Nel sistema italiano un simile approccio solleva rilevanti perplessità di ordine costituzionale: la possibile cristallizzazione degli orientamenti giurisprudenziali e l’effetto di appiattimento decisionale appaiono difficilmente conciliabili con il principio di indipendenza del giudice sancito dall’art. 101, comma 2, Cost., che lo vuole soggetto soltanto alla legge e non a statistiche o previsioni algoritmiche.

In prospettiva comparata, merita attenzione la disciplina spagnola: l’art. 57 del Real Decreto-ley n. 6/2023 prevede la possibilità di generare una bozza, totale o parziale, di una decisione giudiziaria complessa mediante algoritmi basati su dati, bozza che acquista efficacia solo previa convalida da parte del giudice[17]. Anche in questo modello, dunque, la decisione rimane formalmente umana, ma l’intervento dell’algoritmo si colloca in una fase assai prossima al nucleo valutativo.

La questione che si pone, allora, è se e in quali limiti l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sia ammissibile nel processo civile italiano. Per rispondere a tale interrogativo è necessario esaminare il quadro normativo vigente, tanto sul piano interno quanto su quello sovranazionale, al fine di verificare quali siano i principi e le garanzie che devono presidiare l’ingresso dell’algoritmo nello spazio della giurisdizione. Infatti, l’ingresso dell’intelligenza artificiale nell’ambito giudiziario non si colloca in un vuoto normativo, ma è già oggi incardinato in un sistema multilivello di garanzie, che intreccia disciplina europea e disposizioni interne. Una sintetica ricognizione delle principali fonti consente di individuare i presìdi fondamentali che delimitano l’utilizzo dell’IA nel processo.

 

4.1. Il quadro normativo

Un primo riferimento imprescindibile è costituito dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il cui art. 22 riconosce all’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, quando essa produca effetti giuridici o incida in modo analogo e significativo sulla persona. Il principio è di immediata rilevanza per l’ambito giudiziario: una decisione giurisdizionale non può essere il risultato esclusivo di un algoritmo, dovendo sempre permanere un intervento umano effettivo.

Il quadro è stato, poi, profondamente innovato dal regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)[18], che introduce una disciplina organica dei sistemi di IA fondata su una classificazione per livelli di rischio. Il considerando n. 53 chiarisce che non rientrano tra i sistemi «ad alto rischio” quelli che non influenzano materialmente l’esito del processo decisionale, individuando una serie di ipotesi in cui l’IA svolge compiti meramente procedurali, migliorativi o preparatori rispetto a un’attività umana già compiuta o comunque sottoposta a supervisione. Si tratta, in sostanza, di applicazioni che non incidono sulla sostanza della decisione.

Diversamente, il considerando 61 affronta specificamente i sistemi destinati all’amministrazione della giustizia, distinguendo tra utilizzi accessori e impieghi che possono incidere sul nucleo della funzione giurisdizionale. La classificazione come “ad alto rischio» assume particolare rilievo quando l’uso dell’IA è suscettibile di incidere sui diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quali la dignità umana, la protezione dei dati personali, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché le garanzie difensive e la presunzione di innocenza. In tale prospettiva, l’AI Act stabilisce che i sistemi ad alto rischio possano essere immessi sul mercato o utilizzati solo se conformi a stringenti requisiti di sicurezza, trasparenza e controllo.

Con specifico riferimento alla giurisdizione, sono qualificati ad alto rischio – ai sensi dell’art. 6 e dell’allegato III del regolamento – i sistemi destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria, o per suo conto, per assistere nell’attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a un caso concreto, nonché nella risoluzione alternativa delle controversie. In tali ambiti, l’uso dell’IA può fornire supporto al potere decisionale, ma non può sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana. Sono invece esclusi dalla classificazione ad alto rischio i sistemi impiegati per attività puramente accessorie e amministrative, quali l’anonimizzazione delle decisioni o la gestione interna dei flussi documentali.

Il regolamento troverà applicazione a decorrere dal 2 agosto 2026, imponendo agli Stati membri l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti. In Italia, un primo intervento è rappresentato dall’art. 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132, che sancisce espressamente la riserva in capo al magistrato di ogni decisione relativa all’interpretazione e applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all’adozione dei provvedimenti[19]. La norma ribadisce, in chiave interna, il principio già affermato a livello europeo: l’intelligenza artificiale può assistere l’attività giudiziaria, ma la decisione resta, in ultima istanza, atto umano, imputabile e responsabile.

 

4.2. Le Linee guida del Csm

Le Linee guida adottate dal Consiglio superiore della magistratura si propongono di offrire una risposta sistematica a tre ordini di questioni, strettamente intrecciate tra loro. Anzitutto, esse si interrogano su quale uso dell’intelligenza artificiale sia consentito ai magistrati italiani nella fase transitoria che precede la piena applicazione della disciplina europea prevista per l’agosto 2026. In secondo luogo, affrontano il problema dell’individuazione di attività che, pur collocandosi nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, non comportino un rischio significativo di danno né incidano materialmente sull’esito del processo decisionale, così da poter rientrare nella deroga contemplata dall’art. 6, par. 3, reg. (UE) 2024/1689. Infine, le Linee guida sollecitano una riflessione prospettica sull’assetto che l’impiego dell’IA potrà assumere dopo l’entrata a regime del quadro europeo.

Con riguardo alla prima questione, nella fase transitoria potranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi autorizzati dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. 23 settembre 2025, n. 132. La ratio di tale scelta risiede nell’esigenza di evitare che strumenti attualmente disponibili sul mercato, privi di certificazione come sistemi “ad alto rischio”, siano impiegati nell’attività giudiziaria in senso proprio, con possibili ricadute sul piano delle garanzie. In questa prospettiva, appare coerente – e sistematicamente prudente – limitare l’uso dell’intelligenza artificiale, almeno sino all’agosto 2026, alla sola dimensione organizzativa e gestionale, escludendone l’interferenza con il momento propriamente decisionale.

Quanto alla seconda questione, l’art. 6, par. 3 dell’AI Act consente di escludere l’applicazione della disciplina più rigorosa prevista per i sistemi ad alto rischio quando l’attività svolta dall’IA si mantenga entro confini ben delimitati: compiti meramente procedurali, miglioramento di risultati umani già formati, rilevazione di schemi o anomalie senza sostituzione del giudizio umano, preparazione di attività valutative comunque sottoposte a supervisione. Si delinea così una zona intermedia tra attività strettamente giurisdizionali e attività organizzative o accessorie, entro la quale l’impiego dell’IA può ritenersi compatibile con l’ordinamento vigente, purché assistito da tracciabilità, sicurezza informatica e controllo umano effettivo, e purché circoscritto agli applicativi resi disponibili all’interno del dominio giustizia. In tale ambito possono collocarsi, ad esempio, l’assistenza nelle ricerche dottrinali e giurisprudenziali, la sintesi di provvedimenti ostensibili ai fini della classificazione interna, il supporto alla redazione di report statistici sull’andamento dell’ufficio. In tutti questi casi, l’intelligenza artificiale opera quale strumento di ausilio tecnico, senza incidere direttamente sulla formazione del convincimento giudiziale.

Una riflessione più articolata merita, tuttavia, l’impiego dell’IA nelle ricerche sulle banche dati giurisprudenziali. Se utilizzata per costruire stringhe di ricerca complesse, classificare materiali o facilitare la consultazione di archivi istituzionali e commerciali, l’IA può essere ricondotta ai compiti procedurali limitati di cui all’art. 6, par. 3, lett. a, reg. (UE) 2024/1689. Diversamente, qualora il sistema sia progettato per selezionare automaticamente la giurisprudenza ritenuta “più rilevante”, suggerire orientamenti interpretativi prevalenti o generare schemi motivazionali fondati su pattern ricorrenti, esso si avvicina pericolosamente al nucleo valutativo della funzione giurisdizionale, oltrepassando l’ambito della deroga.

Ne consegue l’esigenza di una vigilanza particolarmente stringente sotto tre profili: la natura e l’architettura dei sistemi utilizzati; la trasparenza degli algoritmi di selezione e classificazione; il mantenimento di un ruolo attivo, critico e consapevole del magistrato nella valutazione dell’output. In ogni caso, il risultato fornito dall’algoritmo deve costituire oggetto di autonoma verifica da parte del giudice, titolare esclusivo della funzione giurisdizionale. L’automazione della ricerca non può sostituire quella sensibilità interpretativa che consente di contestualizzare il precedente e di coglierne la portata sistematica. Parimenti essenziale è che le banche dati messe a disposizione garantiscano completezza, aggiornamento, neutralità e assenza di distorsioni selettive, eventualmente prevedendo forme di supervisione da parte della magistratura nella fase di selezione e classificazione delle decisioni.

La terza questione, relativa allo scenario successivo all’agosto 2026, impone al Consiglio una riflessione di più ampio respiro. L’evoluzione tecnologica è rapida e gli ordinamenti europei stanno sperimentando modelli sempre più avanzati di integrazione dell’IA nella giurisdizione. In tale contesto, appare opportuno che il Ministero della giustizia eserciti pienamente le prerogative attribuitegli dall’art. 110 Cost., autorizzando e monitorando in via sperimentale le applicazioni destinate anche ad attività amministrative e accessorie, con particolare attenzione alla sicurezza della rete giustizia e alla tutela dei dati sensibili. Sarebbe inoltre auspicabile che, all’esito delle sperimentazioni condotte con le strutture tecniche e le reti di referenti per l’innovazione, si valuti la realizzazione di un sistema di intelligenza artificiale interno al dominio giustizia, disponibile per tutti i magistrati prima dell’entrata a regime della disciplina europea.

In questa fase, dunque, e sino all’introduzione di sistemi pienamente conformi al regolamento europeo, deve ritenersi escluso l’utilizzo non autorizzato di strumenti di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria in senso stretto. 

Resta ferma, invece, la possibilità di impiego per attività amministrative e organizzative strumentali, purché attraverso strumenti forniti dal Ministero della giustizia che garantiscano la riservatezza delle informazioni trattate e impediscano l’utilizzazione dei dati presenti nel dominio giustizia per finalità di addestramento dei sistemi. Tale utilizzo, tuttavia, presuppone una collaborazione stabile e istituzionalmente strutturata tra Ministero della giustizia e Csm: al primo competono, ai sensi dell’art. 110 Cost., l’organizzazione e la gestione dei servizi relativi alla giustizia, inclusa l’infrastruttura tecnologica; al secondo spetta la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della funzione giurisdizionale. Ne consegue che la progettazione, la selezione, la sperimentazione e il monitoraggio dei programmi informatici destinati all’ambito giudiziario non possono essere affidati a scelte meramente tecnico-amministrative, ma devono svolgersi in un quadro di confronto e co-decisione istituzionale, idoneo a garantire che le soluzioni tecnologiche adottate siano coerenti non solo con gli standard di sicurezza e protezione dei dati, ma anche con i principi costituzionali che presidiano l’esercizio della giurisdizione.

 

5. Questioni critiche e prospettive future

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nella giustizia civile pone, quindi, questioni di sistema che investono direttamente le garanzie costituzionali, la disciplina europea e le responsabilità istituzionali.

Un primo nodo riguarda la trasparenza e la spiegabilità degli algoritmi. I sistemi impiegati in ambito giudiziario devono essere verificabili e comprensibili nei loro snodi essenziali, poiché la legittimazione del loro uso passa dalla possibilità, per le parti, di comprendere e contestare il contributo eventualmente offerto dall’IA alla formazione dell’esito. La trasparenza, dunque, non è solo un requisito tecnico, ma una condizione di garanzia democratica[20]. In questa prospettiva si colloca anche il dibattito, emerso a livello internazionale, sull’accesso ai codici sorgente e sulla preferenza per soluzioni open source, come dimostra la scelta della Corte penale internazionale di orientarsi verso programmi a codice aperto: opzione che risponde all’esigenza di assicurare maggiore auditabilità, indipendenza tecnologica e controllo istituzionale sugli strumenti informatici impiegati in ambiti ad alta sensibilità costituzionale.

Strettamente connesso è il tema dei bias. Poiché i modelli si fondano su dati storici che riflettono orientamenti e prassi consolidate, vi è il rischio che essi riproducano o amplifichino distorsioni preesistenti, incidendo indirettamente sul principio di imparzialità e sulla naturale evoluzione della giurisprudenza.

Un ulteriore profilo concerne la tutela dei dati giudiziari. L’utilizzo dell’IA implica il trattamento di informazioni spesso sensibili e richiede, quindi, rigorose garanzie di sicurezza, una netta distinzione tra dati anonimizzati e dati relativi a procedimenti concreti, nonché il divieto di riutilizzo non autorizzato per finalità di addestramento.

Centrale resta, infine, il principio della supervisione umana, cardine del regolamento (UE) 2024/1689: la decisione deve essere sempre imputabile a un giudice, responsabile e soggetto soltanto alla legge. L’algoritmo può assistere, ma non sostituire la valutazione discrezionale[21].

In prospettiva, l’attuazione dell’AI Act richiederà procedure di conformità e monitoraggio condivise tra Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura e Garante per la protezione dei dati personali, mentre sul piano organizzativo l’IA potrà integrarsi nel processo civile telematico come strumento di supporto. Decisiva sarà, però, la dimensione culturale: solo un’adeguata formazione[22] interdisciplinare consentirà agli operatori del diritto di governare consapevolmente l’innovazione, evitando che la modernizzazione resti meramente formale.

 

6. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, l’intelligenza artificiale non è destinata a sostituire il giudice, ma può contribuire a restituirgli tempo e risorse, liberandolo da attività ripetitive e consentendogli di concentrarsi sul nucleo più propriamente qualificante della funzione giurisdizionale: l’interpretazione e la decisione.

Il rischio reale non è, dunque, quello di una sostituzione formale della persona del magistrato, quanto piuttosto quello di un utilizzo acritico, opaco o meramente efficientistico degli strumenti algoritmici, idoneo a incrinare la fiducia dei cittadini nella giustizia. In tal senso, appare quanto mai attuale il monito contenuto nella Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari del 2018, adottata dal Consiglio d’Europa[23]: l’intelligenza artificiale può e deve essere al servizio della giustizia, non la giustizia al servizio dell’intelligenza artificiale.

Ciò implica una chiara opzione di fondo: valorizzare l’automazione nei compiti organizzativi e seriali, preservando integralmente l’autonomia del giudizio umano. In questa prospettiva, strumenti di supporto alla redazione e alla ricerca – quali Microsoft Copilot – possono configurarsi come assistenti giuridici evoluti, utili nell’attività quotidiana del magistrato, a condizione che il loro impiego sia trasparente, tracciabile e costantemente sottoposto a supervisione critica.

La vera sfida, pertanto, non è meramente tecnologica, ma culturale e giuridica: si tratta di comprendere come integrare l’innovazione nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, evitando che l’efficienza divenga un valore autosufficiente e prevalente rispetto alle garanzie[24].

In tale direzione si collocano i due principi cardine richiamati dalle Linee guida del Consiglio superiore della magistratura.

Il primo consiste nella tutela del “tempo della decisione”. L’utilizzo dell’IA deve essere orientato principalmente a liberare tempo per l’attività valutativa e motivazionale, non semplicemente ad accrescere produttività e performance numeriche. Poiché, realisticamente, al singolo magistrato non sarà consentito vagliare in autonomia l’architettura tecnica degli algoritmi sottostanti, la verifica umana dovrà concentrarsi sull’output: pertinenza rispetto al caso concreto, coerenza giuridica, verificabilità sulle fonti ufficiali, assenza di errori o distorsioni significative. L’autonomia critica del giudice potrà essere effettivamente preservata solo se egli disporrà del tempo necessario per controllare gli esiti prodotti dal sistema, farli propri ovvero discostarsene con motivazione consapevole. Ciò implica anche la capacità di “resistere alla macchina”, evitando il cd. automation bias e sottraendosi alla tentazione di privilegiare la rapidità rispetto alla qualità della decisione e ai presidi del giusto processo.

Il secondo principio è quello della riaffermazione della centralità dell’esperienza processuale. Il processo non è una mera sequenza di dati, ma un’esperienza umana fondata su presenza, oralità, immediatezza percettiva e contraddittorio in uno spazio condiviso. La prospettiva da evitare è quella della riduzione del processo a semplice interazione digitale disincarnata. La decisione giurisdizionale nasce, invece, da una relazione viva tra giudice, parti e prove, in un tempo e in uno spazio che ne garantiscano serietà, pubblicità e responsabilità.

In definitiva, l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità significativa per rendere la giustizia civile più efficiente, organizzata e accessibile. La sua legittimità, tuttavia, non dipenderà dalla sofisticazione tecnologica dei sistemi impiegati, bensì dalla capacità dell’ordinamento di mantenere umana la decisione e chiaramente individuabile – e responsabile – il suo autore. 

 

 

 

1. Per una completa analisi dello sviluppo del processo civile telematico, dalla genesi alle trasformazioni in atto, vds. G.G. Poli, Dematerializzazione degli atti e categorie del processo civile, Cacucci, Bari, 2025.

2. Il pct non crea un processo diverso dal giudizio emarginato dalla digitalizzazione, ma si limita a mediare la predisposizione degli atti in una diversa forma, non più cartacea ma digitale. In tal senso, cfr. A. Bigi, Una corte on-line come possibile vettore di giustizia digitale nel sistema di diritto processuale civile italiano, in Riv. dir. proc., n. 1/2023, pp. 68 ss.; C. Punzi, Sul processo civile telematico, in Riv. dir. proc., n. 1/2022, pp. 1 ss., il quale evidenzia come «alla denominazione “processo civile telematico” può assegnarsi più modestamente il compito di individuare una formula di gestione in forma dematerializzata, con il “bit”, invece che con la carta, mediante documento “informatico” invece che “analogico”, da “remoto” invece che “in presenza”, di alcune delle relazioni tradizionalmente intercorrenti tra i soggetti del processo, siano essi i c.d. “soggetti abilitati esterni” al sistema informatico, come i difensori, ma anche gli esperti ed ausiliari del giudice, siano i c.d. “soggetti abilitati interni”, come i magistrati, i cancellieri e il personale degli uffici notificazioni»; A. Tedoldi, Il processo civile telematico tra Logos e Techne, in Riv. dir. proc., 2021, pp. 860 ss.; A.D. De Santis, La metamorfosi (kafkiana) del processo telematico, in Questione giustizia, n. 4/2015, pp. 161-169 (www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/284/qg_2015-4_21.pdf). 

3. Cfr. S. Signorato, Gestione dell’atto processuale nel dedalo del processo penale telematico, in Riv. dir. proc., n. 4/2023, pp. 1388 ss.

4. In merito, per una ricostruzione degli intenti e delle fasi attuative del processo civile telematico si vedano G. Costantino, Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, pp. 77 ss.; F. Ferrari, Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, in Riv. dir. proc., 2010, pp. 1379 ss.; F. De Santis, La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza, in Giusto proc. civ., n. 3/2017, pp. 749 ss. e, ampliamente, G. Ruffini (a cura di), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 1 ss.; B. Brunelli, Il processo civile telematico che verrà, in Riv. trim. dir. proc. civ., n. 4/2021, pp. 957 ss.; C. Punzi, Sul processo civile telematico, op. cit.

5. Cfr. PNRR, p. 61.

6. Cfr., sul punto, A. Panzarola, Aspetti della normativa emergenziale anti-Covid per il processo di cognizione, in Riv. dir. proc., n. 4/2021, pp. 1369 ss., il quale evidenzia che, dopo una prima fase in cui si è registrata una propensione normativa a sacrificare senza particolari remore la disciplina processuale in nome della salute pubblica, si è poi recuperato un equilibrio di sistema, nel segno della necessaria osservanza dei canoni del giusto processo, in nome del principio di legalità.

7. In generale, sul deposito telematico di atti processuali, vds. G.G. Poli, La riforma del processo digitale: notificazioni e depositi, in D. Dalfino (a cura di), La riforma del processo civile, Il Foro Italiano/La Tribuna, Roma/Piacenza, pp. 73 ss.

8. Il d.lgs n. 149/2022 ha introdotto, infatti, anche nel giudizio di cassazione, l’obbligo del deposito telematico di atti e provvedimenti, in precedenza meramente facoltativo in virtù della normativa emergenziale adottata nel periodo pandemico: vds. art. 221, comma 5, dl 19 maggio 2020, n. 34. Sul punto, vds. A. Ciriello, Gli adeguamenti al processo civile telematico, in P. Curzio (a cura di), La Cassazione civile riformata, Cacucci, Bari, 2023, spec. pp. 152 ss.; sulla reviviscenza di problemi che si credevano superati, generata dall’introduzione del processo civile telematico davanti alla Corte di cassazione, vds. G. Biasucci, Osservatorio sulla Cassazione civile, in Riv. dir. proc., n. 3/2022, p. 1145. Per la considerazione per cui la diffusione del PCT ha inciso sui modelli di autorganizzazione della Corte: M. Cassano, Considerazioni conclusive della relazione per l’apertura dell’Anno Giudiziario 2025, in P. Zatti (a cura di), La nuova giurisprudenza civile commentata, CEDAM (WK), Milano, 2025, pp. 156 ss.; M. Ferro, L’evoluzione dell’organizzazione nella Corte di Cassazione: informatizzazione, ufficio per il processo e cambiamenti strutturali, in A. Ciriello (a cura di), Giustizia lavoro e pa nell’era digitale. Atti del Convegno annuale di Capri sulla digitalizzazione della Giustizia 2024, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, pp. 262-264.

9. Come ha correttamente evidenziato L. Piccininni, Le nuove norme in tema di giustizia digitale, in Riv. dir. proc., n. 3/2023, pp. 1146 ss.: «In simili fasi storiche, la sfida per il legislatore sta nella capacità di distinguere con lucidità le misure che incidono strettamente sul compimento materiale e sul perfezionamento delle attività procedimentali, assoggettandole a modalità più moderne, performanti, su un piano prettamente esecutivo, dalle determinazioni che possono ripercuotersi sui principi del processo e sui cardini della tutela giurisdizionale. In quest’ultima prospettiva, il parametro dell’intervento legislativo non può ridursi al pragmatico riscontro dell’accessibilità tecnica delle soluzioni procedimentali proposte, per quanto innovative, ma esige un respiro più ampio, di sistema. Non si discorre a caso, del resto, di “giustizia” digitale».

10. Per un approfondimento sulla portata delle disposizioni, si rinvia a G. Ammassari, Contributo allo studio dell’udienza civile, Cacucci, Bari, 2025, pp. 123 ss. 

11. Il regolamento europeo n. 2844 del 13 dicembre 2023 «sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria», al considerando n. 32, prevede che «la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe consentire all’autorità competente di autenticare l’identità delle persone da ascoltare e dovrebbe permettere la comunicazione visiva, audio e orale durante l’udienza. Una semplice chiamata telefonica non dovrebbe essere considerata una tecnologia di comunicazione a distanza adeguata per le udienze o le audizioni. La tecnologia utilizzata dovrebbe soddisfare le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, di riservatezza delle comunicazioni e di sicurezza dei dati, indipendentemente dal tipo di udienza per la quale è utilizzata». Emblematico è il caso del trattamento sanitario obbligatorio, rispetto al quale, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2025, n. 76, è stata generalmente ritenuta ammissibile l’audizione diretta del paziente mediante collegamenti audiovisivi a distanza, purché nel rigoroso rispetto delle garanzie di partecipazione effettiva e tutela della riservatezza. Cfr., in merito, A. Angelozzi e A. Aprile, Riflessioni in tema di TSO a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 76/2025, in Nuova giur. civ. comm., 2025, pp. 1540 ss.

12. Vds. G. Ammassari, Focus sul correttivo della riforma della giustizia civile: le novità in tema di udienze, atti e processo telematico, in QG online, 23 dicembre 2024 (www.questionegiustizia.it/data/doc/4027/ammassari-correttivo-udienze-atti-e-pct.pdf). 

13. In Foro it., 2025, I, c. 1952, con nota di G. Ammassari (La (in)fungibilità, «a tutti gli effetti», tra l’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. e il deposito di note scritte di cui all’art. 127 ter c.p.c.)

14. Sull’utilizzo della trattazione scritta nel rito lavoro, cfr. C. Romeo, Il discutibile rinvio della trattazione cartolare al rito lavoro, in Lav. nella giur., n. 5/2023, pp. 445 ss.; A.D. De Santis, Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) – I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del lavoro, in Giur. it., 2023, pp. 705 ss.

15. Cfr. www.digitilizzazionecapri.com.

16. Su cui cfr. G. Costantino, L’informazione giuridica al tempo dell’intelligenza artificiale, in Foroitaliano.it, 17 dicembre 2025. 

17. Cfr. J. Picó Junoy, Le udienze di assunzione dei mezzi di prova da remoto: un approccio comparato (italiano, spagnolo e statunitense), in Riv. dir. proc., n. 4/2024, pp. 1245 ss.

18. Su cui cfr. G. Vettori, La “crisi del diritto” e il Regolamento IA. Un esempio di positivismo inclusivo, in Foro it., 2025, V, cc. 12 ss.; S. Pagliantini, Base giuridica dell’AI Act ex art. 114 Tfue: l’intelligenza artificiale tra mercato e persona, ivi, V, cc. 19 ss.; E. Palmerini, La governance dei sistemi ad alto rischio nell’Artificial Intelligence Act: uno sguardo panoramico, ivi, V, cc. 35 ss.  

19. Si segnalano altresì le previsioni dell’art. 13, relativo all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, e dell’art. 14, sull’uso dell’IA nella pubblica amministrazione. Per un primo commento sulla l. n. 132/2025, vds. C. Romeo, Processo del lavoro e i nuovi stilemi tra legge e giurisprudenza, in Lav. nella giur., n. 1/2026, pp. 5 ss.; F. Costantini, La l. n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale: una prima lettura e alcune indicazioni in materia di diritto del lavoro, ivi, n. 12/2025, pp. 1087 ss. 

20. Cfr. R. Rodorf, Quale giustizia al tempo dell’intelligenza artificiale?, in QG online, 26 gennaio 2026 (www.questionegiustizia.it/articolo/quale-giustizia-al-tempo-dell-intelligenza-artificiale), sottolinea che l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla giurisdizione esige trasparenza sia nei confronti delle parti sia nei confronti della società, che ha diritto di comprendere, commentare e valutare il modo in cui la giustizia viene amministrata. L’A. Suggerisce, pertanto, l’opportunità di «inserire anche alcune regole che adeguino il codice di procedura civile a questa nuova realtà, per esempio richiedendo che nella motivazione delle sentenze il giudice dia conto del “se” ha adoperato gli strumenti di intelligenza artificiale per giungere a una certa decisione e di “come” li ha adoperati» ed evidenzia che sarebbe opportuno che anche l’avvocato, il quale comunque è tenuto a informarne il cliente per dovere di trasparenza (ex art. 13, comma 2, l. n. 132/2025), nei suoi atti difensivi dichiari di essersi eventualmente avvalso di strumenti di intelligenza artificiale e di come lo abbia fatto.

21. Cfr. Trib. Torino, 16 settembre 2025, in Foro it., I, c. 2727, che ha ritenuto sussistenti i presupposti della responsabilità aggravata prevista dall’art. 96 cpc nella condotta di un difensore che aveva utilizzato in modo improprio l’intelligenza artificiale, riempiendo in maniera disorganica il proprio scritto difensivo di richiami giurisprudenziali non pertinenti. Contra Trib. Firenze, 14 maggio 2025, ivi, 2025, I, c. 1874, con nota di L. Zara (L’impiego di ChatGPT negli atti difensivi: implicazioni deontologiche e giuridiche), ha negato la responsabilità dell’avvocato per uso improprio dell’intelligenza artificiale, non riscontrando in tale condotta i presupposti della mala fede.  

22. Sul tema, cfr. A. Clemente, La formazione dei giuristi al tempo dell’intelligenza artificiale, in QG online, 26 luglio 2025 (www.questionegiustizia.it/articolo/la-formazione-dei-giuristi-ai-tempi-dell-intelligenza-artificiale). 

23. https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348.

24. Vanno qui richiamate le condivisibili riflessioni di G. Cataldi, La giurisdizione civile: non solo “conti”, anche “racconti”, in QG online, 12 gennaio 2023 (www.questionegiustizia.it/articolo/la-giurisdizione-civile-non-solo-conti-anche-racconti).