L’AI Act e il sistema giustizia: brevi riflessioni
L’articolo, prese le mosse dal mutato panorama giuridico, analizza la genesi del regolamento sull’intelligenza artificiale soffermandosi sull’approccio basato sul rischio, per poi indagare i rapporti tra lo stesso e l’ambito giustizia con un focus sulle regole dettate in materia. L’analisi si sofferma poi su possibili tensioni con i principi dettati dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Costituzione italiana, per concludere enfatizzando il ruolo del cd. principio della “riserva umana”.
1. Premessa / 2. Il regolamento sull’intelligenza artificiale e l’approccio basato sul rischio / 3. I sistemi di intelligenza artificiale applicati al settore giustizia: quali regole / 4. Nodi critici e possibili scenari / 5. Ulisse e le sirene: alcune conclusioni
1. Premessa
Il forte cambiamento del contesto nel quale il giurista moderno è chiamato ad operare rende urgente una riflessione sul rapporto tra i sistemi di intelligenza artificiale e il mondo della giustizia. Il riferimento è al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e interviene a modificare una pluralità di regolamenti e direttive[1], delineando il primo quadro organico in materia (cd. “regolamento sull’intelligenza artificiale”)[2].
Con la configurazione del cd. “spazio giuridico globale”[3] assistiamo a un processo che investe direttamente le categorie tradizionalmente applicabili al diritto. Il rapporto tra la norma e il luogo, da sempre considerato un legame costitutivo del diritto, oggi cede il passo. Gli odierni operatori giuridici sono testimoni del venir meno della connessione diritto-territorio in favore di un panorama pluralistico, caratterizzato dalla compresenza di una pluralità di autorità normative. Nel confronto tra lo spazio giuridico globale e il precedente panorama giuridico emerge il fenomeno della cd. “poligamia di luogo”, generata dal fatto che i soggetti pongono in essere rapporti su più territori, con ciò producendo il mescolarsi delle discipline e lo sfuggire del rapporto alle categorie di un certo ambiente normativo. Da tale relativismo del panorama giuridico e normativo discende, da un lato, la centralità dell’analisi comparativa ai fini di un inquadramento esaustivo di qualsivoglia istituto giuridico[4] e, dall’altro, l’importanza dell’approfondimento degli atti posti in essere dal Legislatore europeo.
A ciò deve aggiungersi, per quanto riguarda nello specifico il regolamento sull’intelligenza artificiale nelle sue applicazioni al contesto giustizia, un ulteriore aspetto che aumenta la rilevanza dello studio, anche comparativo: la realtà contemporanea si caratterizza, anzitutto, per l’incremento della digitalizzazione intesa in senso ampio, nonché per la progressiva “democratizzazione” dei sistemi di intelligenza artificiale. Tale evoluzione ha reso necessario un intervento regolatorio volto ad offrire risposte al moltiplicarsi delle problematiche, anche in considerazione del rischio di frammentazione derivante dall’adozione, da parte di ciascuno Stato membro, di discipline e tecniche di utilizzo eterogenee[5]. In altri termini, se la digitalizzazione della giustizia ha profondamente trasformato il mondo nel quale devono muoversi gli operatori del diritto, la democratizzazione e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale hanno accelerato, inevitabilmente, quella che è la vera e propria rivoluzione tecnologica (e non solo) del mondo giuridico.
In questo paesaggio in continuo movimento, nell’attuale contesto liquido (supra), il regolamento sull’intelligenza artificiale ha rappresentato sin dalla sua genesi, e continua a rappresentare giorno dopo giorno, un momento di incredibile bilanciamento di contrapposti interessi, nel tentativo di offrire una regolamentazione a un fenomeno che assume sempre di più connotati universali. Come i Sumeri, coniando la scrittura cuneiforme, furono artefici di un cambiamento che modificò per sempre le sorti dell’umanità, l’Unione con il regolamento sull’IA compie un passo di fondamentale importanza nel (tentativo di) disciplinare un fenomeno capace di travolgere qualsivoglia ambito della vita e, con precipuo riferimento al settore giustizia, di incidere sugli equilibri esistenti, anche rispetto ai principi fondamentali.
2. Il regolamento sull’intelligenza artificiale e l’approccio basato sul rischio
Per la prima volta a livello spazio-temporale, il Legislatore europeo impone ai vari attori in gioco nuove esigenze di conformità[6], coniando una legge sull’intelligenza artificiale. Si rende, pertanto, necessario per gli operatori giuridici familiarizzare con il regolamento in parola.
Deve allora ricordarsi che il regolamento sull’intelligenza artificiale è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e sarà applicabile a far data dal 2 agosto 2026.
Tuttavia, se già ad origine erano stati previsti una serie di step in virtù degli atti delegati alla Commissione europea dallo stesso regolamento, è recente il cd. omnibus digitale sull’IA, una proposta volta a cambiare le regole del regolamento sull’intelligenza artificiale, di talché, prima della concreta applicazione, lo stesso potrebbe essere modificato[7].
Tra gli obiettivi principali del regolamento in commento si evidenziano: lo stabilire regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, il perseguire il miglior funzionamento del mercato interno e la promozione della diffusione di un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, capace di garantire un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, nonché di promuovere l’innovazione.
Giova allora prendere le mosse dall’opzione fatta propria dal Legislatore europeo e consistente, anzitutto, nel dettare una serie di definizioni, tra cui quella di “sistema di intelligenza artificiale”, nonché nell’operare una classificazione dei sistemi in funzione del rischio che ciascuno di essi presenta e nel prevedere una disciplina che, con 113 articoli, chiarisce: quali sistemi sono sottoposti al regolamento, chi siano i destinatari dello stesso e quali obblighi sorgano in capo a ciascuno di questi[8].
L’art. 3 del regolamento in commento definisce sistema d’intelligenza artificiale «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».
Si tratta di una definizione sicuramente molto ampia[9] a partire dalla quale, come anticipato, sono individuati sistemi con plurimi livelli di rischio, prevedendo conseguentemente diversi obblighi in capo ai vari soggetti coinvolti: i sistemi con rischi minimi o inesistenti (minimal or no risk) e i sistemi a basso rischio o a rischio limitato (AI with specific transparency obligations), i sistemi a rischi elevati (high risk) e i sistemi a rischio inaccettabile (unacceptable risk).
L’art. 5 del regolamento vieta i sistemi di intelligenza artificiale «a rischio inaccettabile», prevedendo essenzialmente un elenco circoscritto di pratiche di intelligenza artificiale vietate. Il riferimento è a quei sistemi che implicano un utilizzo dell’IA che finisce per porsi in violazione con i valori dell’UE e dei diritti fondamentali.
Ad esempio:
«1. Sono vietate le pratiche di IA seguenti: a) l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di IA che utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, pregiudicando in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona, a un’altra persona o a un gruppo di persone un danno significativo; (...) d) l’immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l’uso di un sistema di IA per effettuare valutazioni del rischio relative a persone fisiche al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità; tale divieto non si applica ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un’attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un’attività criminosa; e) l’immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l’uso di sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso (…)».
Rispetto a tali rischi opera un divieto assoluto.
Il regolamento, poi, all’art. 6 disciplina, con una norma estremamente densa e caratterizzata dal continuo rinvio agli allegati I e III, i sistemi cd. ad alto rischio che vengono individuati anzitutto laddove siano soddisfatte due condizioni: il dato che il sistema sia destinato a essere usato come componente di sicurezza di un prodotto o sia esso stesso un prodotto disciplinato dalla normativa di cui all’allegato I, e il dato che il prodotto, il cui componente di sicurezza sia il sistema, sia soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi per essere immesso sul mercato o in servizio secondo la normativa di cui all’allegato I. In secondo luogo, per identificare i sistemi ad alto rischio viene proposta un’elencazione esemplificativa di ipotesi eterogenee, passibile anche di essere rivista alla luce dell’uso degli stessi.
Vale la pena ricordare, ai presenti fini, come l’allegato I del regolamento, in punto, menzioni espressamente i «sistemi di IA destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie (...)».
Tale aspetto è centrale rispetto all’oggetto di questo scritto, posto che sono considerati sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, tra gli altri, proprio i sistemi utilizzati dalle autorità giudiziarie per svolgere le attività appena ricordate.
È lo stesso art. 6, par. 3 del regolamento, poi, a prevedere la possibilità per l’operatore, a fronte delle condizioni individuate dalla norma e dopo aver seguito una severa procedura, di dimostrare che il sistema di IA del caso di specie non comporti rischi importanti per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali della persona fisica, id est non abbia un’incidenza significativa rispetto all’addivenire a una tale decisione[10].
Avuto riguardo, poi, a specifiche applicazioni di sistemi di intelligenza artificiale (a titolo esemplificativo, laddove con l’uso di chatbot sussista un chiaro rischio di manipolazione), è prevista la necessità che l’utente sia conscio dell’interazione con una macchina nel rispetto del cd. “principio della conoscibilità”, in conformità a quanto previsto dall’art. 50 del regolamento, anche e proprio per rispondere agli obblighi di trasparenza.
Infine, il rischio minimo costituisce essenzialmente la categoria più ampia, seppure residuale a livello definitorio, il cui sviluppo e utilizzo è tendenzialmente libero nel rispetto della normativa attuale.
3. I sistemi di intelligenza artificiale applicati al settore giustizia: quali regole
Il panorama appena tracciato rispetto alla classificazione del rischio porta ad affermare che, con riferimento all’ambito giudiziario, trova senz’altro applicazione il regolamento sull’intelligenza artificiale, atteso che l’utilizzo di tali sistemi è espressamente e legittimamente permesso.
Deve tuttavia immediatamente dirsi che, sebbene non siano molte le disposizioni del regolamento espressamente consacrate al settore giustizia, emergono comunque dei punti di riferimento chiari in materia.
Il considerando n. 61 del regolamento, nell’individuare le cd. pratiche «rischiose», significativamente sancisce:
«Alcuni sistemi di IA destinati all’amministrazione della giustizia (...) hanno un impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (…). È in particolare opportuno, al fine di far fronte ai rischi di potenziali distorsioni, errori e opacità, classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti. Anche i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie a tali fini dovrebbero essere considerati ad alto rischio quando gli esiti dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie producono effetti giuridici per le parti. L’utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana. Non è tuttavia opportuno estendere la classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio ai sistemi di IA destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull’effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l’anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi»[11].
Il considerando appena richiamato è emblematico, rispetto al cuore del problema, laddove dà atto del necessario bilanciamento, nel contesto giuridico soggetto a questa stravolgente rivoluzione, tra i vantaggi della digitalizzazione lato sensu intesa e il fondamentale rispetto della rule of law.
Avuto riguardo all’ambito della giustizia («Amministrazione della giustizia e processi democratici», come previsto all’all. III del regolamento in parola) i sistemi ad alto rischio possono essere utilizzati dall’autorità giudiziaria (o da chi assiste detta autorità) per svolgere attività di assistenza nella ricerca, nell’interpretazione dei fatti e del diritto, nonché nell’applicazione della norma alla fattispecie concreta e nella risoluzione alternativa della lite.
Ancora, poi, il regolamento fa riferimento ai sistemi utilizzati per influenzare l’esito di un’elezione o di un referendum o il comportamento di voto delle persone fisiche.
Non rientrano, invece, tra le pratiche considerate ad alto rischio le attività amministrative ontologicamente accessorie come, ad esempio, l’anonimizzazione delle decisioni.
Nell’esame delle disposizioni del regolamento sull’IA destinate all’ambito giustizia rileva, in particolare, l’art. 14, che detta il principio della sorveglianza umana[12] al fine dichiarato di prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere quando viene utilizzato un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio.
La norma appena ricordata si pone in continuità con il considerando n. 61 (supra) allorquando chiarisce che «L’utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana».
L’art. 14 del regolamento deve essere letto assieme all’art. 26 dello stesso, che espressamente prevede che «I deployer affidano la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongono della competenza, della formazione e dell’autorità necessarie nonché del sostegno necessario»[13]. Tale norma consente, tra l’altro, di apprezzare la centralità del momento formativo rispetto all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
D’altronde deve anche ricordarsi che l’art. 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sancisce espressamente il diritto del destinatario della decisione a non essere sottoposto a una decisione fondata sul solo trattamento automatizzato, compresa la profilazione, quando essa produca effetti giuridici o incida in modo analogo e significativo sulla persona[14].
4. Nodi critici e possibili scenari
A fronte del quadro delineato dal regolamento in commento, qui ricostruito per sommi capi, l’interrogativo centrale è costituito dai problemi generati dall’interazione tra il rispetto degli obblighi e, ancor prima, degli obiettivi tracciati dal regolamento e il binomio rappresentato dall’autonomia e dall’indipendenza della magistratura nello svolgimento del compito giurisdizionale alla stessa assegnato affinché tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Non può infatti dubitarsi, laddove si sperimenti un’applicazione pratica dei sistemi di intelligenza artificiale nell’assistenza alla ricerca, nell’interpretazione dei fatti o nell’applicazione della norma alla fattispecie concreta, del dato che i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio quali, a titolo esemplificativo, Microsoft Copilot, Google Gemini e ChatGPT, consentono una riduzione delle tempistiche per il settore giustizia assolutamente significativa.
In effetti, un’attività formativa sullo strumento del prompt consente di addivenire a risultati validi laddove sia necessario svolgere un’attività di ricerca giurisprudenziale o normativa[15]. Ancora, qualora si renda necessario tradurre un testo di una lingua non nota per conoscere il contenuto di una certa disposizione o di una decisione resa in un altro Stato, i sistemi di intelligenza artificiale consentono una contrazione dei tempi, senza rinunciare all’obiettivo di massima. In parallelo, detti sistemi sono capaci di sintetizzare atti giuridici anche a contenuto complesso, senza sacrificare l’uniformità stilistica. Anche con riferimento all’applicazione di una disposizione al caso di specie, poi, si registrano in concreto risultati soddisfacenti[16].
Ciò consente all’operatore dell’ambito giustizia, specificamente formato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, una significativa maggiore velocità, la possibilità che sia esaminato un numero di dati di ingenti dimensioni e il pervenire a una bozza che può costituire un buon punto di partenza. Si tratta, indubbiamente, di uno scenario attraente e rispetto al quale, in teoria, sembra facile affermare che i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio ben possono fornire assistenza all’attività giudiziaria, sebbene la decisione rimanga procedimento ed atto umano del quale il giudice persona fisica resta il solo responsabile.
Tuttavia, in concreto, il panorama è ben più complesso e solo un’attività di formazione diffusa, multidisciplinare e pratica può permettere il rispetto, anzitutto, di quanto previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti, laddove prevede con estrema chiarezza che «ogni individuo (…) ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice» (umano)[17].
In effetti, volgendo lo sguardo alla nostra Carta fondamentale, non può non ricordarsi che l’art. 24, nel riconoscere a tutti il diritto di azione giurisdizionale e l’inviolabilità del diritto di difesa, fa riferimento, in uno con la garanzia del giudice naturale dettata dall’art. 25 Cost., a un giudice umano. In altri termini, se non pare francamente dubitabile l’assunto per cui la Carta fondamentale abbia inteso riferirsi al giudice essere umano, fa riflettere la prospettiva, forse non così lontana a livello temporale, circa l’eventuale necessità, in punto, di una specificazione.
Tale aspetto trova poi autorevole conferma all’art. 101 della Carta fondamentale, che, laddove prevede che il giudice sia soggetto solo alla legge, esclude qualsivoglia tipo di condizionamento esterno, dunque anche ad opera della tecnica. In altri termini, nell’attività che il giudice è chiamato a svolgere non possono e non devono intervenire vincoli esterni di qualsivoglia natura. In effetti, in un sistema nel quale con certezza non vige il principio dello stare decisis, il rischio che i sistemi di intelligenza artificiale, basati (anche e soprattutto) sull’insieme delle decisioni rese sino a quel momento e “inserite” nell’algoritmo, condizionino l’attività decisionale del giudice è indubbiamente alto[18].
Anche l’art. 111 Cost., poi, nel dettare i principi del giusto processo, sancisce espressamente che la giurisdizione deve attuarsi dinanzi a un «giudice terzo ed imparziale», ciò che non può non sollevare interrogativi in merito ai pregiudizi (cd. bias) che, come ormai noto, caratterizzano l’attività svolta dall’algoritmo.
Sotto altro profilo, tale complesso di norme fondamentali – senza volersi interrogare sulle ricadute deontologiche, pure esistenti – implica anzitutto, per il destinatario della decisione, il diritto di comprendere la decisione stessa conoscendo le ragioni che la sostengono, ma anche, nel mutato panorama, il diritto di conoscere se in essa sia stato utilizzato uno strumento tecnologico.
5. Ulisse e le sirene: alcune conclusioni
E allora, dinanzi a questo panorama complesso, il cd. principio della riserva umana dettato dall’art. 14 del regolamento in commento ed emergente dal citato considerando n. 61 finisce per rappresentare la corda con cui Ulisse può legarsi all’albero della propria nave per resistere al canto delle sirene, pur senza rinunciare ad ascoltarlo.
La velocità dell’intelligenza artificiale nell’esaminare e nel comparare incredibili quantità di dati, la possibilità che l’intelligenza artificiale rediga sintesi, motivazioni, atti, individuando soluzioni tutto sommato valide, evocano quel canto delle sirene che spinse molti a buttarsi in mare per raggiungerle.
Né, dinanzi a tale scenario, è possibile per l’operatore giuridico turarsi le orecchie con la cera e rifiutare l’esistenza delle sirene. In effetti, anche Ulisse volle udire quel canto pur rendendosi conto della necessità di proteggersi, a ben vedere non tanto e non solo dalle sirene, quanto dai suoi desideri e, in definitiva, da se stesso.
Analogamente gli operatori dell’ambito giustizia, anche grazie al regolamento sull’intelligenza artificiale, non devono rinunciare ad ascoltare quel canto – ciò che ormai sembra, peraltro, impossibile –, ma forti di una formazione multidisciplinare, anche pratica, e del principio della sorveglianza umana, possono e devono legarsi all’albero maestro rappresentato dai principi fondamentali e dunque udire le sirene, sempre nel fondamentale rispetto della rule of law.
1. Ci si riferisce ai regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e alle direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828.
2. Tra le fonti del diritto europeo più importanti in tema, oltre al regolamento sull’intelligenza artificiale, devono ricordarsi il reg. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (cd. GDPR: General Data Protection Regulation) e il reg. n. 2065/2022 sul mercato unico dei servizi digitali (cd. DSA: Digital Services Act). In punto, cfr. anche, per aggiornamenti, la rubrica “Diritto e nuove tecnologie” della Rivista digitale Persona e mercato, a cura di S. Orlando e M. Mauro.
3. Il punto è approfondito da N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geodiritto, Laterza, Roma-Bari, 2001.
4. Sul punto, dinanzi a una vasta letteratura, vds. ad esempio R. David, Traité élémentaire de droit civil comparé, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Parigi, 1950; R. Michaels, The functional method of comparative law, in M. Reimann e R. Zimmermann (a cura di), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, 2008, p. 339; H. Muir Watt, La fonction subversive du droit comparé, in Revue internationale de droit comparé, n. 3/2000, p. 503; R. Sacco, La comparaison juridique au service de la connaissance du droit, Economica, Parigi, 1991.
5. In punto, con riferimento all’esperienza sperimentata dagli avvocati francesi, cfr. Guide pratique – Utilisation des systèmes d’intelligence artificielle générative, elaborata dal “Groupe de travail Intelligence Artificielle” nel settembre 2024 (Guide pratique - Utilisation des systèmes d’intelligence artificielle générative - Septembre 2024).
6. Così S. Merabet, Le Règlement sur l’intelligence artificielle et le droit des affaires, in Lexbase, 3 novembre 2025 (Le Règlement sur l’intelligence artificielle et le droit des affaires | Lexbase).
7. Il riferimento è alla «proposta di regolamento sulla semplificazione dell’attuazione delle norme in materia di Intelligenza Artificiale, che modifica il regolamento (UE) 2024/1689» (https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/digital-omnibus-ai-regulation-proposal). Vds. anche la recente «proposta di modifica dell’AI ACT – doc. 9247/26 del Consiglio dell’Unione Europea» (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9247-2026-INIT/en/pdf).
8. Non è possibile, in questo scritto, approfondire il tema dei destinatari del regolamento e dei diversi obblighi gravanti sugli stessi. Basti solamente osservare che, tenuto conto del complesso processo di creazione, diffusione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, il regolamento in commento dedica in particolare l’art. 3 a individuare i concetti di fornitore, deployer, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, operatore, e gli artt. 22 ss. a tracciare gli obblighi gravanti su ciascuno di questi.
9. In punto, C. De Robbio, L’intelligenza artificiale e il lavoro del giudice – I rischi per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, in Giustizia insieme, 4 febbraio 2026 (www.giustiziainsieme.it/articolo/3797-l-intelligenza-artificiale-e-il-lavoro-del-giudice), che fa riferimento a una definizione «talmente generica da essere di fatto inutilizzabile».
10. Recita, infatti, la norma in parola:
«3. In deroga al paragrafo 2, un sistema di IA di cui all’allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale.
Il primo comma si applica quando è soddisfatta almeno una qualsiasi delle condizioni seguenti:
a) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito procedurale limitato;
b) il sistema di IA è destinato a migliorare il risultato di un’attività umana precedentemente completata;
c) il sistema di IA è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un’adeguata revisione umana; o
d) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d’uso elencati nell’allegato III.
Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all’allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche».
11. Il punto è ripreso anche nelle «Conclusioni sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nel settore della giustizia» del Consiglio UE, approvate a Bruxelles il 13 dicembre 2024.
12. Vds., in particolare, il par. 2, allorquando prevede:
«La sorveglianza umana mira a prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere quando un sistema di IA ad alto rischio è utilizzato conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, in particolare qualora tali rischi persistano nonostante l’applicazione di altri requisiti di cui alla presente sezione».
13. In tal senso giova ricordare che, a livello interno, l’art. 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale», al primo comma prevede coerentemente che «nei casi di impiego dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti».
14. Cfr., in punto, A. Simoncini, L’algorimo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, n. 1/2019, pp. 63-89.
15. In punto, il riferimento è ai risultati riscontrati, anche dalla scrivente, in seno ai gruppi di lavoro del seminario JUST fAIr I, organizzato dall’ENM (École nationale de la magistrature), dalla Escuela judicial - Consejo General del Poder Judicial, dalla SSM (Scuola superiore della magistratura) e dall’EJTN (European Judicial Training Network), Barcellona, 25-27 giugno 2025.
16. In tal senso si fa riferimento ai risultati conseguiti in seno ai gruppi di lavoro del seminario JUST fAIr II, organizzato dall’ENM, Parigi, 11-13 febbraio 2026, apprezzati anche dalla scrivente. A titolo esemplificativo, vale la pena evidenziare che, in tale contesto, è stato proposto a vari sistemi di IA ad alto rischio di applicare la normativa in materia di mantenimento a un’ipotesi specifica di minore residente in un tale Stato membro con il genitore A, del quale era descritta la situazione economica, mentre il genitore B, residente in altro Stato membro, aveva un diritto di visita a weekend alternati e durante le vacanze scolastiche. A fronte di una serie di dati, con elaborazione di diversi prompt, è stato quindi chiesto a plurimi sistemi di intelligenza artificiale di applicare la normativa dello Stato membro al caso di specie. In parallelo, i magistrati partecipanti al gruppo di lavoro hanno portato avanti la discussione giuridica secondo un “approccio umano” sulla medesima ipotesi. È stato, dunque, di estremo interesse valutare gli aspetti positivi e negativi emergenti dall’utilizzo e dai risultati prodotti dai diversi sistemi di IA ad alto rischio, comparandoli anche ai “risultati umani”.
17. Senza alcuna pretesa di completezza, vale la pena richiamare alcune significative decisioni rese dalla Corte di giustizia, anche con riferimento all’art. 47 della Carta. In tal senso, la sentenza resa nei procedimenti riuniti C-341/06 P e C-342/06 P, in particolare il punto 54, pare importante laddove si afferma che «il dovere di imparzialità riveste due aspetti. Da un lato, è indispensabile che il Tribunale sia imparziale sotto il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali; si tenga presente che si deve presumere l’imparzialità personale fino a prova contraria. Dall’altro, il Tribunale deve essere imparziale sotto il profilo oggettivo; esso è cioè tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (v., in tal senso, in particolare, sentenze della Corte eur. D.U. 24 febbraio 1993, Fey c. Austria, serie A n. 255-A, pag. 12, § 28; 25 febbraio 1997, Findlay c. Regno Unito, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pag. 281, § 73, nonché 4 ottobre 2007, Forum Maritime S.A. c. Romania, nn. 63610/00 e 38692/05, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions)».
In senso conforme, già nel 1986, la Corte di giustizia, con la sentenza resa nel procedimento 222/84, significativamente al punto 19, chiariva che «qualsiasi persona ha il diritto di esperire un ricorso effettivo dinanzi a un giudice competente avverso gli atti che essa ritenga contrastanti col principio della parità di trattamento fra uomini e donne stabilito dalla direttiva 76/207. Tocca agli Stati membri garantire un sindacato giurisdizionale effettivo sul rispetto delle vigenti disposizioni del diritto comunitario e della normativa nazionale destinata ad attuare i diritti contemplati dalla direttiva». Ancora, le conclusioni dell’Avvocato generale rese nelle cause riunite C-245/19 e C-246/19, ai punti 57 e 58, hanno evidenziato che l’esclusione della tutela giurisdizionale, in quel caso per il destinatario di un’ingiunzione di fornire informazioni, costituisce violazione dell’art. 47 della Carta.
Con la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-64/16, poi, è stato affermato ai punti 43 ss.: «43 L’indipendenza dei giudici nazionali è essenziale, in particolare, per il buon funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, in quanto, conformemente alla giurisprudenza costante richiamata al punto 38 supra, tale meccanismo può essere attivato unicamente da un organo, incaricato di applicare il diritto dell’Unione, che soddisfi, segnatamente, tale criterio di indipendenza.
44 La nozione di indipendenza presuppone, in particolare, che l’organo di cui trattasi eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall’esterno idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, punto 51, nonché del 16 febbraio 2017, Margarit Panicello, C‑503/15, EU:C:2017:126, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
45 Orbene, al pari dell’inamovibilità dei membri dell’organo di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, punto 51), il fatto che questi ultimi percepiscano una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici».
18. Cfr. in punto, ad esempio, A. Simoncini, La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo, in Riv. Dir. proc., n. 2/2024, pp. 389-423.