Magistratura democratica

Formazione e innovazione tecnologica: l’ispirazione europea e l’esperienza italiana

di Fabio Di Vizio

Il contributo analizza il rapporto sempre più stretto tra innovazione tecnologica, digitalizzazione della giustizia e formazione dei magistrati, collocando l’esperienza italiana nel più ampio quadro delle politiche e normative dell’Unione europea. A partire dal Programma strategico per il Decennio Digitale 2030 e dalle riforme introdotte in relazione al PNRR, vengono esaminati gli interventi europei sulla digitalizzazione dei servizi pubblici, sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera (e-CODEX, eIDAS2, e-Evidence, AI Act), nonché il ruolo delle istituzioni formative europee (EJTN, ERA, EIPA, IUE). Si pone in evidenza come la formazione giudiziaria rappresenti una condizione imprescindibile per l’effettività delle riforme digitali: dall’adozione dei sistemi telematici nei procedimenti civili e penali alla regolazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, classificata dall’UE come tecnologia «ad alto rischio». Ampio spazio, in tal senso, è dedicato al contributo della Scuola superiore della magistratura, che negli ultimi anni ha saputo sviluppare una vasta offerta formativa su digitalizzazione, IA, cybersecurity, strumenti telematici, cooperazione UE, ed ha partecipato a programmi europei come il Working Group on Digitalisation e il progetto JuLIA. Non manca un’illustrazione della prospettiva futura che progetta l’adozione diffusa di infrastrutture digitali e sistemi interoperabili, presuppone la necessità di aggiornamento continuo dei magistrati e del personale e rimarca l’importanza del presidio umano sulle tecnologie di IA, che possono supportare – ma non sostituire – il potere decisionale del giudice. La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale emergono così come leve strategiche per garantire efficienza, accesso effettivo alla giustizia, qualità delle decisioni mentre l’impegno formativo si delinea quale condizione imprescindibile per evitare nuove forme di esclusione digitale.

1. Considerazioni introduttive / 2. Il progetto strategico della digitalizzazione: dalla UE all’Italia / 3. La giustizia digitale: il legame tra le riforme, l’innovazione tecnologica e la formazione / 3.1. Le fonti unionali e l’azione della Commissione UE per la formazione giudiziaria nel periodo 2007-2019 / 3.2. Le sollecitazioni della Commissione UE sulla formazione giudiziaria e sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell’UE nel periodo 2020-2024 / 3.3. La digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera nei regolamenti e nelle direttive unionali / 3.3.1. eIDAS 2 / 3.3.2. e-CODEX / 3.3.3. La piattaforma di collaborazione delle squadre investigative comuni e il canale SIENA / 3.4. L’ulteriore modernizzazione dei sistemi giudiziari dell’UE e la formazione sull’innovazione: dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale / 4. I progetti internazionali di formazione giudiziaria sull’innovazione: dal progetto EJTN Working Group on Digitalisation al progetto JuLIA / 5. La prospettiva interna della formazione dei magistrati sull’innovazione / 5.1. La delibera del CSM del 6 marzo 2025 sulla formazione in materia di utilizzo delle nuove tecnologie nello svolgimento delle funzioni giudiziarie / 5.2. La relazione collaborativa e complementare tra SSM e RID in funzione dell’aggiornamento professionale dei magistrati / 5.3. La formazione “digitale” e “sul digitale” offerta dalla Scuola superiore della magistratura / 5.3.1. Dalla fase pandemica al 2023 / 5.3.2. Le novità del periodo 2024-2025 / 5.4. La programmazione del 2026 / 6. Brevi conclusioni

 

1. Considerazioni introduttive

La trasformazione digitale dell’agire individuale e sociale è realtà in divenire, ma già sotto gli occhi di tutti. Non potrebbe essere diversamente, se solo si considera la vastità del fenomeno che sopravanza, di molto, la dematerializzazione dei supporti delle informazioni e dei valori economici e procede rapidamente, con la forza dell’utilità sociale e sotto lo stimolo del risparmio del tempo e dell’ottimizzazione delle risorse. Gli strumenti sono noti, tanto che i relativi termini sono entrati nel lessico comune: piattaforme digitali, Internet delle Cose (IoT), cloud computing, blockchain, Intelligenza Artificiale. 

Si tratta di processo di straordinaria profondità, con riflessi sull’organizzazione del lavoro degli individui, che, ancor prima, comporta una ridefinizione dell’identità soggettiva e delle relazioni sociali e pubbliche[1]. Tutto ciò esige un aggiornamento rispetto alle novità da parte degli operatori e degli utenti che, in parte, si fonda sulla disponibilità di occasioni informative e formative oltre che sull’apertura culturale all’adattamento; aspetto che, tuttora, registra non rari spazi di arretratezza[2].

Come ricorda una recente ricerca sul fenomeno sociale della digitalizzazione, il mutamento di paradigma tecnologico è radicale e destinato a produrre effetti profondi: «cambia giorno dopo giorno il nostro modo di vivere, pensare e relazionarci. Non si tratta solo di connettersi più velocemente, ma di come questa connessione ridefinisce la nostra identità, il tempo che percepiamo, le emozioni che proviamo e le relazioni che costruiamo nella vita reale e virtuale. I confini tra reale e virtuale, tra tempo privato e pubblico, tra individuo e comunità diventano sempre più sfumati. I ritmi della vita, le emozioni, il lavoro, l’educazione e perfino il modo in cui socializziamo vengono modellati da logiche digitali che premiano la velocità, la visibilità e l’efficienza»[3]. E ancora: «Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno cambiato radicalmente il modo in cui ci informiamo, partecipiamo alla vita pubblica, formiamo opinioni, costruiamo relazioni e prendiamo decisioni»[4]. In questo contesto, le istituzioni sono chiamate a una responsabilità completamente nuova: «saper interpretare il cambiamento non solo come un’opportunità tecnica o produttiva, ma come una trasformazione antropologica che tocca i fondamenti stessi della coesione sociale e del benessere individuale»[5]

Nel nostro Paese questo processo di rinnovamento procede serrato sotto il profilo delle riforme normative e infrastrutturali che si incentrano sull’innovazione tecnologica, ma anche grazie a un vasto impegno formativo volto a superare i deficit nelle competenze digitali. L’integrazione delle tecnologie digitali nelle operazioni delle imprese e dei servizi pubblici, nonché l’impatto di queste tecnologie sulla società nel suo complesso è già nella generale esperienza; cosicché, quale realtà autoevidente, essa merita di essere consapevolmente accettata. 

Nel settore della giustizia, poi, il processo è iniziato, con diversi livelli di sviluppo, tra i diversi settori e i diversi uffici. In tale ambito, la portata delle novità può essere apprezzata solo ricostruendo la più ampia progettualità e il più esteso contesto delle riforme normative maturate sotto gli stimoli unionali, con forte spinta alla costruzione di un’architettura della formazione degli operatori del diritto capace di assecondare le novità infrastrutturali e le necessarie competenze digitali, a loro volta premessa dell’effettività delle riforme introdotte; aspetti che devono essere ben tenuti presenti per coglierne diretti riflessi, concreti adattamenti e peculiari declinazioni in sede interna. 

Il contributo che segue è dedicato proprio alla ricognizione di questo stretto legame tra (a) l’evoluzione normativa, unionale e interna, rispetto alle riforme incentrate sull’innovazione tecnologica (sub specie di digitalizzazione e di prime esperienze di regolazione dell’intelligenza artificiale) e (b) l’assetto attuale della formazione sulle innovazioni tecnologiche nel settore della giustizia, con particolare riferimento al contributo offerto, in raccordo con le istituzioni e le associazioni pubbliche europee, dalla Scuola superiore della magistratura. 

 

2. Il progetto strategico della digitalizzazione: dalla UE all’Italia

L’Unione europea ha apprestato, attraverso il “Programma per il Decennio Digitale 2030”, una strategia che punta a creare una società digitale giusta, inclusiva, sostenibile e resiliente. Gli obiettivi del programma si concentrano su quattro aree fondamentali: il capitale umano digitale, le infrastrutture sicure e sostenibili, la digitalizzazione delle imprese e la modernizzazione dei servizi pubblici. Nel contesto delle politiche europee per la trasformazione digitale, il Programma strategico per il Decennio Digitale 2030 si presenta come il faro che guida l’UE nel ridefinire le sue priorità in tema di transizione digitale, secondo una visione condivisa, per perseguire obiettivi chiari attraverso meccanismi di governance collaborativi. 

Ufficialmente adottato con la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio il 14 dicembre 2022, il Programma sostituisce il precedente sistema di monitoraggio basato sull’indice DESI (Digital Economy and Society Index), segnando un passaggio da un approccio puramente analitico a uno strutturato, focalizzato sulla realizzazione concreta di obiettivi strategici. Il Programma strategico per il decennio digitale 2030 si colloca in un panorama europeo profondamente cambiato dagli effetti della transizione tecnologica, dalle sfide geopolitiche e dalle conseguenze strutturali della pandemia da Covid-19. La mancanza di standard comuni, il divario tra aree urbane e rurali, la polarizzazione delle competenze digitali e la scarsa interoperabilità nei servizi pubblici digitali rischiano di compromettere il principio di uguaglianza nell’accesso alle opportunità digitali. In risposta a queste sfide, il Programma strategico è stato pensato come uno strumento integrato per la pianificazione, il coordinamento e la valutazione. Non si tratta più di un semplice monitoraggio descrittivo, come avveniva con l’indice DESI, ma di un quadro normativo e operativo vincolante, approvato con la citata decisione (UE) 2022/2481, che stabilisce obiettivi sia quantitativi che qualitativi da raggiungere entro il 2030. La vera novità del Programma è la sua architettura cooperativa, organizzata su un meccanismo annuale di collaborazione tra la Commissione europea e gli Stati membri, basato sulla redazione dei Digital Decade Country Reports, sulla formulazione di raccomandazioni specifiche per ogni Paese e sulla definizione di percorsi strategici nazionali che siano in linea con gli obiettivi europei. L’obiettivo del Programma non è solo quello di promuovere l’innovazione tecnologica, ma di guidare una trasformazione digitale che sia inclusiva, sostenibile e democratica. Il Programma si configura quindi come una vera e propria “bussola” per orientare la trasformazione digitale dell’Europa nel corso del prossimo decennio, offrendo a istituzioni, imprese e cittadini un quadro chiaro di riferimento e un insieme coerente di obiettivi da raggiungere. In questo scenario, l’impegno degli Stati membri non è solo auspicabile, ma essenziale: ogni Paese è infatti chiamato a definire le proprie roadmap nazionali, delineando obiettivi, azioni, investimenti e strumenti di monitoraggio, in linea con le finalità comuni dell’Unione. La struttura del Programma si articola attorno a quattro grandi assi di intervento, che definiscono la visione operativa e il perimetro delle politiche pubbliche europee in ambito digitale. Ciascuno di questi ambiti è legato a obiettivi misurabili, da raggiungere entro il 2030, e rappresenta un pilastro essenziale per assicurare che la transizione digitale avvenga in maniera coordinata, inclusiva e orientata al benessere collettivo. In sintesi, vengono in rilievo: (i) il potenziamento del capitale umano digitale (competenze, conoscenze, capacità digitali); (ii) il potenziamento e la diffusione delle infrastrutture digitali che siano sicure, performanti e sostenibili; (iii) la trasformazione digitale del sistema imprenditoriale europeo; (iv) la trasformazione digitale del settore pubblico e il rafforzamento della cittadinanza digitale (digitalizzazione dei servizi pubblici).

L’Italia ha fatto propri questi obiettivi attraverso strumenti come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede investimenti in connettività, 5G, digitalizzazione della pubblica amministrazione, semplificazione dei servizi per i cittadini e potenziamento delle competenze digitali, con particolare attenzione alle persone più fragili. Anche in ambito educativo, si sono avviate riforme per inserire l’educazione digitale nei percorsi scolastici e dotare i giovani degli strumenti critici necessari ad affrontare un mondo in trasformazione. Va qui ricordato che la riforma del sistema della giustizia italiana, oltre a innestarsi nel ricordato contesto europeo, si inserisce nella più ampia riforma della pubblica amministrazione[6] e del processo di digitalizzazione del lavoro. L’esigenza di semplificazione e di velocizzazione del sistema giustizia e il rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini, ora, devono coniugarsi con l’opportunità di rinnovare l’assetto delle competenze dei professionisti della giustizia, al fine di renderlo adeguato ai cambiamenti dei modelli organizzativi, delle forme e dei processi di lavoro. 

 Uno degli snodi della riforma della giustizia è proprio il processo di transizione digitale, in corso a livello europeo, con la ridefinizione dei profili professionali e delle competenze che attengono al sistema della giustizia, cui consegue la necessità di calibrare i percorsi formativi. Tralasciando l’esposizione integrale delle riforme normative previste dal PNRR[7], con particolare riferimento alla digitalizzazione, il cronoprogramma di investimento 1.6, relativo alla Riforma 1.8, “Digitalizzazione del sistema giudiziario”, mira al miglioramento dei processi operativi di giustizia ordinaria e Consiglio di Stato, attraverso: 

- il potenziamento delle infrastrutture; 

- la contestuale revisione e diffusione di performanti e più scalabili sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti; 

- la digitalizzazione (rectius: “dematerializzazione”[8]) dei documenti cartacei residui per completare il fascicolo telematico; 

- la progettualità di data-lake, quale unico punto di accesso a tutti i dati grezzi prodotti dal sistema giudiziario. 

Con riferimento al settore penale, uno degli obiettivi centrali del progetto di riforma è l’attuazione del processo penale telematico, avviato in primo grado[9]. Il d.lgs n. 150/2022 ha impresso una svolta all’informatizzazione del processo penale, prevedendo un’organica disciplina della forma digitale degli atti (art. 110 cpp), del deposito telematico (art. 111-bis cpp) e del fascicolo informatico (art. 111-ter cpp) che, oltre a imporre una rimeditazione ermeneutica delle consolidate categorie giuridiche del processo in quel settore, è destinato a incidere sull’organizzazione degli uffici[10]. Se i benefici dell’archiviazione digitale per il sistema giustizia sono molteplici[11], gli strumenti tecnologici per la digitalizzazione degli archivi sono il presupposto per conseguirli, a partire da una immediata apprensione e disponibilità del materiale giudiziario, sino alla riduzione dei ritardi connessi alle attività processuali e alla trasmissione di atti e provvedimenti con garanzia di ragionevole durata dei processi. 

 

3. La giustizia digitale: il legame tra le riforme, l’innovazione tecnologica e la formazione 

Lo stretto legame tra le riforme della giustizia digitale, la cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell’UE e la formazione giudiziaria è ormai acquisizione matura e difficilmente contrastabile[12]. Più esattamente, laddove la modernizzazione dei sistemi giudiziari dell’UE procede attraverso la digitalizzazione, resta affidata alla formazione sull’innovazione una parte essenziale dell’effettiva transizione progettata. È questa la lucida ragione che induce le istituzioni europee a non scindere tali riforme da un coevo impegno formativo degli operatori chiamati ad attuarle. Per ciò, le istituzioni con missione formativa, come la SSM, sono chiamate a svolgere un ruolo proattivo per creare le condizioni dell’effettività del cambiamento atteso e assicurare qualità ed efficienza del sistema giudiziario. 

Se il PNRR ha offerto un deciso impulso alla digitalizzazione della giustizia nel nostro Paese, la condizione del successo dell’intero impianto delle riforme giudiziarie riposa sull’efficacia della transizione e della formazione “digitale”, rispetto alla quale la Scuola superiore della magistratura è fortemente responsabilizzata, a livello internazionale e nazionale, muovendo dalla consapevolezza di quanto la transizione digitale incida sul lavoro di ciascun magistrato, per i profili organizzativi e per quelli di rilievo processuale. 

Il contesto nel quale si svolge detta attività è assai ampio. La normativa UE sulla digitalizzazione è costituita da un vasto corpus di strumenti in continuo affinamento[13] incentrato su autonomia strategica, competitività e diritti degli utenti, con pilastri chiave come il Digital Services Act (DSA)[14] e il Digital Markets Act (DMA)[15] per il mercato digitale (2022), la legge sull’IA (AI Act 2024), suscettibile di applicazione graduale),il regolamento dull’Identità Digitale Europea (EUDI) per portafogli digitali (2024), il programma Europa Digitale per finanziamenti (2021-2027) e la direttiva sull’accessibilità del web (2016) per enti pubblici. In generale, poi, viene in rilievo la vasta normativa sulla cooperazione giudiziaria e una spiccata attenzione alla sicurezza informatica, testimoniata regolamento sulla cybersicurezza (2019, modificato nel 2025). Tutto l’assetto appena tratteggiato è costruito sull’approccio del “digitale per impostazione predefinita”.

La strategia dell’UE mira ad ampliare l’offerta formativa per gli operatori della giustizia a nuovi settori strategici, quali la digitalizzazione e l’IA[16], nel contesto di una cultura giudiziaria europea comune basata sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali e sulla fiducia reciproca. La formazione giudiziaria costituisce una priorità dell’UE, che richiede un impegno permanente e il continuo confronto con una serie di nuovi sviluppi e sfide, rappresentate, oltre dalla crisi dello Stato di diritto e dagli attacchi ai diritti fondamentali in alcuni Stati membri, dalla digitalizzazione esponenziale della società. Inoltre, vi è la consapevolezza che il livello di partecipazione alla formazione varia ancora notevolmente da uno Stato membro all’altro e tra le diverse professioni nel settore della giustizia, con potenziale impatto negativo sull’applicazione uniforme ed efficiente del diritto dell’UE. 

I principali obiettivi della formazione europea sono: 

- la garanzia che l’acquis europeo in materia di Stato di diritto e diritti fondamentali diventi oggetto di formazione continua per giudici e professionisti della giustizia; 

- l’integrazione delle competenze giudiziarie con conoscenze non giuridiche nei programmi di formazione continua, assicurando la generale partecipazione dei giudici agli scambi transfrontalieri.

Al momento, gli erogatori di formazione sono la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG/EJTN), l’Accademia di diritto europeo (ERA), l’Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) e l’Istituto universitario europeo (IUE)[17].

 

3.1. Le fonti unionali e l’azione della Commissione UE per la formazione giudiziaria nel periodo 2007-2019

Tale impostazione, come si anticipava, trae origine da fondamentali riferimenti normativi unionali e dalla forte spinta della Commissione europea. 

Il Trattato di Lisbona[18] ha conferito all’UE competenze per sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale attraverso la «formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari»[19]. Da allora, la formazione giudiziaria sul diritto dell’UE ha migliorato la corretta e uniforme applicazione dello stesso e ha creato fiducia reciproca nei procedimenti giudiziari transfrontalieri, contribuendo a sviluppare lo spazio di giustizia dell’UE[20]

La comunicazione della Commissione del 2011 «Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea»[21] ha prodotto un cambiamento radicale nell’organizzazione della formazione giudiziaria nell’UE, in termini sia di impostazione che di portata. Se prima la maggior parte dei giudici e dei procuratori dell’UE non aveva mai partecipato a una formazione giudiziaria sul diritto dell’UE o di un altro Stato membro, dopo l’adozione della comunicazione più della metà degli operatori del diritto dell’UE (oltre un milione) ha ricevuto una formazione su tali materie. 

La valutazione della strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2011-2020 (pubblicata nel 2019)[22] e le relazioni annuali sulla formazione giudiziaria europea[23] mostrano che, nel complesso, la strategia ha conseguito la maggior parte degli obiettivi. 

Il risultato della formazione, tra il 2011 e il 2020, di metà degli operatori sul diritto dell’UE (ossia 800.000 persone) è stato conseguito nel 2017; è aumentato il numero di attività di formazione, sono stati promossi programmi di scambio, è migliorata la formazione sul diritto dell’UE per diverse categorie di operatori del diritto (in particolare, giudici e procuratori). La strategia ha sviluppato, poi, le capacità di relazioni istituzionali quali la Rete europea di formazione giudiziaria (REFJ/EJTN)[24] e rafforzato reti e istituti di formazione di livello europeo. Nel 2022 sono stati 7175 i magistrati europei e i componenti del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno partecipato alle attività realizzate nell’ambito dei progetti della Rete e sono state organizzate 995 attività.

 

3.2. Le sollecitazioni della Commissione UE sulla formazione giudiziaria e sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell’UE nel periodo 2020-2024

Nel 2020 la Commissione ha intrapreso diverse iniziative per rafforzare la digitalizzazione della giustizia e per rispondere rapidamente alle sfide emergenti. Tra esse, si può segnalare la Relazione di previsione strategica 2020, nella quale è stata riconosciuta la necessità e la rilevanza di un’efficace e rapida trasformazione digitale dei sistemi di giustizia. 

Con la comunicazione del 2020 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Garantire la giustizia nell’UE – Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024»[25] la Commissione ha definito una strategia globale per migliorare ulteriormente la formazione degli operatori della giustizia sul diritto dell’UE, estendendo l’intervento strategico a nuovi temi, professioni e aree geografiche, affrontando le nuove sfide e stabilendo nuovi obiettivi per il periodo 2021‑2024. Si è progettata una risposta flessibile alle esigenze di formazione emergenti sul diritto dell’UE, assicurando agli operatori della giustizia la capacità di adattarsi ai nuovi sviluppi, anche nel settore del diritto dell’UE. Tra queste linee di sviluppo si è delineato il miglioramento della digitalizzazione della giustizia. In particolare, la formazione giudiziaria deve preparare gli operatori della giustizia ad adottare pienamente la digitalizzazione e l’uso dell’IA[26].

Dalla comunicazione emerge la consapevolezza che gli sviluppi in questo settore influenzano in maniera crescente tutti gli aspetti della nostra vita. La pandemia da Covid-19 ha dimostrato che i sistemi giudiziari devono adattarsi rapidamente per mezzo della digitalizzazione. Gli operatori della giustizia devono essere consapevoli dell’impatto che gli strumenti e le tecnologie digitali hanno sui casi trattati ed essere pronti a utilizzarli correttamente nella pratica quotidiana, anche nell’ambito di procedimenti transfrontalieri[27]. Gli operatori devono garantire un’adeguata tutela dei diritti e dei dati personali degli individui nello spazio digitale, in particolare affinché le parti possano accedere ai fascicoli e partecipare alle udienze. 

Più in dettaglio, nella ricordata comunicazione del 2020 la Commissione europea ha raccomandato agli istituti di formazione, tra l’altro, di: i) impartire formazione per migliorare la conoscenza e le competenze in materia di digitalizzazione e IA, nonché l’uso efficiente delle procedure e dei casellari giudiziari digitalizzati; ii) incentrare la formazione sulla tutela dei diritti degli individui nello spazio digitale (ad esempio: protezione dei dati, tutela della vita privata, non discriminazione, protezione dalla violenza di genere online, diritto contrattuale, diritti dei consumatori); iii) offrire un apprendimento elettronico interattivo, pratico e accessibile a tutti i discenti, che sia mirato agli obiettivi di formazione; iv) esplorare ulteriormente il potenziale delle tecniche moderne, come la formazione in presenza virtuale e le soluzioni di realtà estesa; v) fare un più ampio ricorso a “pillole” (brevi, aggiornate, mirate) di formazione online per rispondere alle esigenze immediate degli operatori della giustizia nel contesto di un caso concreto; vi) garantire che i formatori siano formati per sfruttare appieno il potenziale delle metodologie di apprendimento elettronico. 

La Commissione si è impegnata a integrare una “piattaforma europea di formazione” nel portale europeo della giustizia elettronica[28], quale centro di informazioni sulle attività di formazione per gli operatori della giustizia e punto unico di accesso ai materiali di autoapprendimento sul diritto dell’UE. Gli operatori della giustizia europea possono ora disporre della Piattaforma di formazione europea (PFE)[29], che consiste in uno sportello unico, gratuito e facilmente accessibile per reperire informazioni sulle opportunità di formazione giudiziaria e sul materiale formativo presente su Internet. La Piattaforma contribuisce anche a diffondere i risultati dei progetti cofinanziati dall’UE ed è implementata dalla Commissione con materiali di formazione o manuali pronti all’uso[30]

Nel 2021 la Commissione europea ha dato slancio alla modernizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell’UE attraverso la digitalizzazione. Ponendosi sulla scia della comunicazione del 2020, forte impulso è stato offerto alla digitalizzazione delle interazioni tra le autorità che operano nel settore della giustizia, sfruttando l’efficienza dei moderni strumenti di comunicazione nei casi in cui servano ai fini delle procedure civili e penali, della lotta al terrorismo e dell’attività investigativa in genere. L’obiettivo fondamentale è l’utilizzo generale dei nuovi strumenti digitali per la comunicazione elettronica nelle procedure giudiziarie transfrontaliere. Nello specifico, la Commissione ha inteso adattare gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile e penale dell’UE, come il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il mandato d’arresto europeo, alle opportunità digitali. Infatti, la maggior parte degli scambi di dati nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera avviene ancora su carta, con lentezze e inefficienze rispetto all’utilizzo di mezzi elettronici. Perciò, la comunicazione digitale tra le autorità competenti diviene l’opzione predefinita, ammettendo la possibilità per i cittadini e le imprese di presentare istanze e comunicare con le autorità competenti direttamente online[31]. La premessa da cui si muove è che le autorità degli Stati membri e dell’Unione devono poter disporre del maggior numero possibile di informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e della repressione dei reati, e che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l’Unione è favorito dalla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria. Tra le principali caratteristiche del modello ideato dal legislatore unionale vi sono: i) il principio del digital by default: il ricorso al formato elettronico è obbligatorio per tutte le comunicazioni di cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell’Unione e gli scambi di dati tra autorità nazionali competenti, fatte salve alcune giustificate eccezioni; ii) l’orizzontalità della disciplina: essa non si sostituisce, ma affianca gli strumenti già esistenti di cooperazione civile e penale in logica complementare[32]

Il sistema informatico attraverso cui avviene la trasmissione degli atti è decentrato, constando di una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili, che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, ovvero di ciascun organo o di ciascuna agenzia dell’Unione. Un esempio: e-CODEX[33] (sistema di comunicazione nell’ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online), lo strumento tecnologico chiave per modernizzare, attraverso la digitalizzazione, la comunicazione nel contesto dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il 2 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento e-CODEX come strumento giuridico da prevedere quale sistema europeo[34].

La digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera rileverà soprattutto nel sistema di gestione dei fascicoli degli uffici nazionali Eurojust[35], che consente all’Agenzia di effettuare controlli incrociati su diversi casi per coordinare la lotta dell’Unione europea contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera, come il terrorismo. Uno degli elementi chiave del lavoro di Eurojust in questo campo doveva essere il Registro europeo antiterrorismo giudiziario (Counter-Terrorism Register, CTR), il cui prototipo era stato lanciato nel settembre 2019[36]. La Commissione ha poi inteso potenziare lo scambio di informazioni digitali nei casi di terrorismo e di altre forme gravi di criminalità transfrontaliera. Poiché lo scambio di informazioni è uno degli strumenti più importanti nella lotta alla criminalità transfrontaliera, la Commissione ha previsto di istituire canali di comunicazione digitale sicuri tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri ed Eurojust per garantire uno scambio rapido e sicuro di informazioni. 

Oltre a fornire una chiara base giuridica per la cooperazione con i pubblici ministeri di collegamento di Paesi terzi presso Eurojust, si è mirato a superare il sistema che vede gli Stati membri condividere con Eurojust le informazioni sui casi connessi al terrorismo attraverso canali differenziati[37]. Con la proposta della Commissione, infatti, si è inteso porre rimedio a tali carenze e consentire ad Eurojust di svolgere un ruolo proattivo nel sostenere il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali, creando un sistema digitale di gestione dei fascicoli che conservi le informazioni e consenta un controllo incrociato. Il regolamento, in particolare: i) digitalizzerà la comunicazione tra Eurojust e le autorità degli Stati membri e istituirà canali di comunicazione sicuri; ii) consentirà a Eurojust di rilevare efficacemente i collegamenti tra casi di terrorismo transfrontaliero e altre forme gravi di criminalità transfrontaliera, passati e in corso; iii) appurati tali collegamenti, permetterà agli Stati membri di coordinare attività investigative e risposte giudiziarie. 

Altro obiettivo dell’iniziativa del 2021 è stato lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni (SIC)[38], costituite da due o più Stati per indagini penali specifiche. 

Nella pratica, le squadre si scontravano con diverse difficoltà tecniche, con eccessiva lentezza e onerosità degli scambi. Agevolando la condivisione di informazioni e di elementi di prova, migliorando la sicurezza delle comunicazioni, una specifica piattaforma informatica è stata proposta per consentire alle SIC di gestire assieme le operazioni. La piattaforma avrebbe dovuto facilitare il coordinamento e la gestione quotidiana di una SIC e garantire lo scambio e la conservazione temporanea delle informazioni operative e delle prove, assicurando una loro comunicazione sicura e la tracciabilità delle stesse. La stessa doveva essere accessibile tramite una connessione web sicura e comportare un sistema di informazione centralizzato e un collegamento fra tale sistema e i pertinenti strumenti informatici utilizzati dalle SIC. L’utilizzo della piattaforma è stato ritenuto meritevole di essere fortemente incoraggiato, ma conservando un carattere volontario.

 

3.3. La digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera nei regolamenti e nelle direttive unionali

Altrettanto intensa è stata l’attività normativa dei co-legislatori europei sotto lo stimolo della Commissione europea. Nel processo di modernizzazione dei sistemi giudiziari dell’Unione europea, i principali pilastri dell’azione della Commissione restano la digitalizzazione della giustizia e la corrispondente strategia sulla formazione giudiziaria europea. L’insieme di strumenti per la giustizia digitale appena passati in rassegna mira ad aiutare ulteriormente gli Stati membri ad adeguare i loro sistemi giudiziari nazionali all’era digitale e a migliorare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell’UE tra le autorità competenti. 

La digitalizzazione, infatti, si sta rivelando un fondamentale strumento per la cooperazione giudiziaria transnazionale, garantendo la riduzione dei costi e un migliore accesso alla giustizia da parte dei cittadini. Tali misure sono finanziate con i meccanismi disponibili nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e dello strumento per la ripresa “Next Generation EU”. Nelle linee di azione definite dalla nuova Commissione europea nel 2024[39], nel più ampio contesto del rafforzamento dello Stato di diritto, risulta centrale la necessità di esaminare l’impatto delle tecnologie digitali sul sistema giudiziario, ma anche l’opportunità di sviluppare una strategia sull’uso delle tecnologie digitali, anche di IA, per rendere i sistemi di giustizia civile e penale dell’UE più efficienti, resilienti e sicuri.

 

3.3.1. eIDAS 2 

In via ancora generale, merita di essere ricordato che il regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 (eIDAS 2), in vigore dall’20 maggio 2024, modificando il regolamento (UE) n. 910/2014, ha previsto l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale, compresa la fornitura dei portafogli europei di identità digitale e dei servizi fiduciari[40]. Il regolamento impone agli Stati membri dell’Unione europea di fornire ai loro cittadini, residenti e imprese un portafoglio europeo di identità digitale entro la fine del 2026, per garantire ai cittadini dell’Unione l’identificazione sicura online e offline, consentendo un accesso affidabile e senza soluzione di continuità ai servizi digitali pubblici e privati a livello transfrontaliero[41]. Il portafoglio europeo di identità digitale è un mezzo di identificazione elettronica che consente all’utente di archiviare, gestire e convalidare in modo sicuro i dati di identificazione personale e gli attestati elettronici degli attributi. Le persone che utilizzano i portafogli a titolo personale avranno la possibilità di firmare per via elettronica con validità legale, gratuitamente[42].

 

3.3.2. e-CODEX

Venendo direttamente alle strutture della tecnologia digitale applicate al diritto e alla cooperazione giudiziaria, occorre rimarcare che il 1° giugno 2022 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2022/850[43], che ha modificato il regolamento (UE) 2018/1726 e ha istituito il sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX). Quest’ultimo può essere utilizzato per la trasmissione elettronica di informazioni e documenti di procedimenti civili e penali transfrontalieri adottati nel settore della cooperazione giudiziaria civile e penale, nonché nell’ambito delle ingiunzioni europee di pagamento e nei procedimenti per le controversie di modesta entità. Per quanto concerne il funzionamento, attraverso i punti di accesso e-CODEX la piattaforma garantisce l’interoperabilità tra i sistemi nazionali, favorendo lo scambio di informazioni esclusivamente tra gli Stati. Pertanto, gli utilizzatori dei dati dispongono di uno strumento di comunicazione fondato su un linguaggio comune in grado di superare, tramite l’interconnessione, le differenze tra i sistemi nazionali rendendo più semplice ed efficiente la cooperazione tra le autorità giudiziarie[44]

Il regolamento (UE) 2023/2131[45] impone agli Stati membri di fornire a Eurojust informazioni su eventuali indagini penali riguardanti reati terroristici non appena tali casi sono sottoposti alle proprie autorità giudiziarie. Il sistema prevede la costituzione di un sistema informatico decentrato (a sua volta facente leva sulle componenti e-CODEX) quale canale di comunicazione privilegiato tra autorità nazionale e Agenzia, con creazione di un sistema automatico di gestione dei fascicoli, che consente ad Eurojust un controllo incrociato delle informazioni e che integra il Registro giudiziario europeo antiterrorismo, nonché una trasmissione delle informazioni da parte delle autorità nazionali competenti che ha luogo in modo semiautomatizzato e strutturato dai registri nazionali (art. 22-bis, § 3). In particolare, il provvedimento: i) istituisce un canale di comunicazione digitale sicuro tra gli Stati membri e Eurojust; ii) modifica le norme sul trattamento dei dati nell’ambito del sistema di gestione dei casi di Eurojust, in cui tutti i dati personali sono conservati e verificati mediante controllo crociato, per consentire la creazione di un’infrastruttura tecnica all’avanguardia; iii) migliora le capacità di Eurojust di individuare i legami tra le indagini e le azioni penali transfrontaliere in materia di terrorismo e di informare gli Stati membri in merito a tali collegamenti; iv) semplifica la cooperazione con i Paesi terzi, accordando l’accesso al sistema di gestione dei casi ai pubblici ministeri di collegamento distaccati presso Eurojust.

Con il regolamento 2023/2844/UE «sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria», il Parlamento e il Consiglio si sono proposti di rendere più efficaci ed efficienti le procedure giudiziarie attraverso la telematizzazione dei canali di comunicazione esistenti. Il regolamento 2844/2023, in vigore dal 1° maggio 2025[46], ha come obiettivo principale la garanzia di un diritto a una tutela effettiva, mentre la sua concreta riuscita è strettamente legata agli adeguamenti infrastrutturali e ai futuri investimenti che, in concreto, saranno posti in essere[47]. A tal fine, il regolamento introduce una serie di innovazioni in chiave digitale volte a superare le barriere che limitano l’accesso effettivo alla giustizia, con conseguenti vantaggi in termini di celerità, efficienza e, dunque, effettività della tutela giurisdizionale. Sono, in particolare, introdotte previsioni volte a garantire una comunicazione più sicura, efficiente e affidabile tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti, a ridurre gli oneri amministrativi e a garantire la resilienza del sistema da situazioni di emergenza o forza maggiore, traendo insegnamento da quanto avvenuto durante la pandemia da Covid-19. In base all’art. 3 del regolamento, ad esempio, la comunicazione digitale tra le autorità competenti è indicata come modalità ordinaria e obbligatoria di comunicazione, salvo specifiche eccezioni. Si assiste, pertanto, a un’inversione del rapporto regola-eccezione tra la comunicazione cartacea e la comunicazione digitale, in un’ottica efficientistica. Il successivo art. 4 prevede, invece, l’istituzione di un punto di accesso elettronico europeo nel portale sulla giustizia elettronica (European e-Justice Portal), che consentirà alle persone fisiche e giuridiche di comunicare con le autorità giudiziarie e le autorità competenti in tutti i casi indicati nel regolamento. In tal modo, si incrementerà l’accessibilità del sistema giudiziario riducendo la complessità delle comunicazioni e si consentirà una comunicazione più celere, con riduzione dei tempi processuali. In attuazione degli artt. 5 e 6, sarà possibile partecipare alle udienze, sia civili che penali, mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione, su richiesta di una parte o del rispettivo rappresentante, laddove si trovino in altro Stato membro. L’uso della videoconferenza a livello transfrontaliero è condizionato solo al consenso dell’indagato, dell’imputato, del condannato o del soggetto colpito da confisca, nonché alle «particolari circostanze» che giustificano il ricorso a tale tecnologia (art. 6)[48]. Infine, agli artt. 8, 9 e 10 il regolamento assicura la validità e l’accettazione delle firme e dei sigilli elettronici nella comunicazione elettronica, nel contesto della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, stabilendo che i documenti trasmessi con comunicazione elettronica mantengono pieni effetti giuridici e che la relativa forma elettronica non può rappresentare ragione sufficiente per dichiararli inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere. In aggiunta, la direttiva 2023/2843/UE[49] mira ad adeguare taluni strumenti di cooperazione, quali l’ordine di protezione europeo, l’ordine europeo di indagine penale e il mandato di arresto europeo. In altri termini, gli istituti di cooperazione giudiziaria vengono modificati per adeguarli alla svolta digitale. 

Il meccanismo di comunicazione transfrontaliera decentrata e-CODEX, di cui al regolamento 2844/2023, è stato individuato come funzionale alla trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali, di cui al regolamento (UE) 1543/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 (regolamento “e-Evidence”). 

Va qui ricordato che tra gli atti fondamentali rispetto all’armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell’UE, per migliorare l’accesso alle prove elettroniche[50] in linea con esigenze di efficienza e l’efficacia delle indagini e degli accertamenti penali, indipendentemente dall’ubicazione dei dati, vanno ricordati tre fondamentali atti preposti alla regolamentazione dell’accesso “transfrontaliero” delle prove digitali (cd. “e-Evidence”): (i) il regolamento (UE) n. 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali, in vigore dal 18 agosto 2026; (ii) la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, da recepire entro il 18 febbraio del 2026; (iii) il regolamento (UE) n. 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, in vigore dal 6 giugno 2023, che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) n. 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il pacchetto UE sulle prove elettroniche consentirà alle autorità giudiziarie di ottenere più rapidamente e facilmente le prove elettroniche necessarie per indagare e perseguire i soggetti autori di reato. In particolare, le nuove norme introducono l’ordine europeo di produzione (EPOC) e l’ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) e l’obbligo per i fornitori di servizi operanti nell’area UE di designare un rappresentante legale in uno Stato membro vincolato dal regolamento (tutti tranne la Danimarca). Un’autorità giudiziaria di uno Stato membro (autorità emittente) potrà inviare un ordine di produzione e/o conservazione dei dati (direttamente a un fornitore di servizi o al suo rappresentante legale) in un altro Stato membro, che dovrà eseguire l’ordine entro certi limiti. In alcune situazioni, l’autorità emittente dovrà anche notificare l’emissione dell’ordine all’autorità di esecuzione del Paese in cui ha sede il fornitore di servizi o il suo rappresentante legale. Il regolamento (UE) 2023/1543 facilita e accelera l’accesso alle prove elettroniche utilizzate per indagare e perseguire i reati, indipendentemente dall’ubicazione dei dati. Ogni autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’UE può richiedere allo stabilimento designato di un prestatore di servizi o ai suoi rappresentanti legali nominati in un altro Stato membro di produrre prove elettroniche, quali i dati degli abbonati, gli indirizzi del protocollo Internet (IP) necessari a identificare un utente, e-mail, testi e messaggi in-app[51], nonché di conservare[52] i dati specifici in attesa di una futura richiesta[53]. Il regolamento e-Evidence prevede anche una procedura di esecuzione nel caso in cui un fornitore di servizi non ottemperi all’ordine, e una procedura di revisione nel caso di contrasto normativo.

In definitiva, i regolamenti nn. 1543/2023 del 12 luglio 2023, per l’accesso alla prova elettronica, e 2844/2023 del 23 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria penale, si saldano tra loro dal punto di vista funzionale e operativo. Il sistema decentrato di comunicazione degli atti di cooperazione giudiziaria penale attraverso e-CODEX, diventato obbligatorio dal 1° maggio 2025 e in via di allestimento da parte degli Stati membri, prevederà la trasmissione, per default, degli atti di cooperazione giudiziaria indicati nell’allegato II (ad esempio, mandato d’arresto europeo, ordine di indagine penale), coinvolgerà anche l’Agenzia europea Eurojust e riguarderà anche gli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche di cui al regolamento n. 1543 del 2023. 

Per riflettere l’ampliamento di tale sistema, nel novembre 2024 la Commissione ha rinominato il sistema precedentemente noto come e-EDES (e-Evidence Digital Exchange System)[54] in JuDEx (Justice Digital Exchange System). Sebbene il sistema pilota e-EDES sia ancora utilizzato per il momento per lo scambio volontario di EIO (European Investigation Order) e MLA (Mutual Legal Assistance) tra le autorità nazionali degli Stati membri partecipanti, una volta pronto sarà sostituito dal nuovo JuDEx per diventare il principale canale di comunicazione sicuro per la trasmissione di:

- strumenti di cooperazione inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1543 del 12 luglio 2023, relativo ai mandati europei di produzione e ai mandati europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

- strumenti di cooperazione giudiziaria (JCis) inclusi nel regolamento (UE) 2023/2844 del 13 dicembre 2023 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (ossia il mandato d’arresto europeo, l’ordine europeo di indagine, gli ordini di congelamento e confisca, l’assistenza legale operativa, l’ordine europeo di sequestro conservativo dei conti bancari, le pene detentive, l’ordine di protezione, le sanzioni pecuniarie, le sanzioni alternative e le misure di sorveglianza);

- scambi di informazioni digitali ai sensi del regolamento Eurojust (UE) 2018/1727 del 14 novembre 2018, modificato dal regolamento (UE) 2022/838 e dal regolamento (UE) 2025/2082.

Sul versante interno, i decreti legislativi 30 dicembre 2025 nn. 215 e 216 hanno offerto attuazioni all’e-Evidence package[55].

In particolare:

- con il d.lgs n. 216/2025 è stata attuata la direttiva 2023/1544, introducendo a carico dei prestatori di servizi che offrono servizi nel territorio dell’Unione (come definiti all’art. 2, par. 1 della direttiva) l’obbligo di indicare uno stabilimento designato o nominare un rappresentante legale, sì da consentire l’individuazione di un destinatario ai fini della ricezione, dell’ottemperanza e dell’esecuzione degli ordini europei di produzione e conservazione emessi dalle autorità competenti nell’ambito di un procedimento penale per l’acquisizione di prove elettroniche[56]. La designazione dello stabilimento designato o la nomina del rappresentante legale dovranno, quindi, essere notificati a un’autorità centrale, che per l’Italia è stata individuata nel Ministero dell’interno, e segnatamente nell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’art. 7-bis dl 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla l. 31 luglio 2005, n. 155 (art. 8 d.lgs n. 216/2025), cui verranno comunicati i dati di contatto dello stabilimento designato o del rappresentante legale e la lingua nella quale è possibile rivolgersi loro entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina (art. 6 d.lgs n. 216/2025). La pubblicità dell’adempimento è realizzata tramite la pubblicazione delle informazioni comunicate dai prestatori sul sito della rete giudiziaria europea in materia penale e sul sito del Ministero della giustizia, cui l’autorità centrale è chiamata a trasmettere i dati (art. 6, comma 5, d.lgs n. 216/2025); 

- con il d.lgs n. 215/2025, sono state individuate le autorità competenti per l’emissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, e regolata la procedura che sovrintende alla rispettiva adozione. Con riguardo alle prime, l’art. 2 stabilisce le autorità competenti ai sensi dell’art. 4 del regolamento per l’emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione. Le stesse sono state individuate, in base alla natura dei dati, nel pubblico ministero e nel giudice che procede, nell’ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del cpp, ovvero negli ufficiali di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all’art. 3, punto 18 del regolamento. In linea generale, è designato ai fini indicati il giudice competente a pronunciarsi nel merito, su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori; nel corso delle indagini preliminari è stabilito, invece, che l’ordine di produzione può essere emesso: (a) dal pubblico ministero, se l’ordine riguarda i dati di cui all’art. 3, punti 9 e 10 del regolamento (dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente); (b) dal gip, se l’ordine riguarda i dati di cui all’art. 3, punti 11 e 12 del regolamento (dati sul traffico o dati relativi al contenuto); (c) dagli ufficiali di polizia giudiziaria, prima dell’intervento del pm, nei casi di emergenza di cui all’art. 3, punto 18 del regolamento (dati relativi all’abbonato)[57]. Al fine di garantire l’attività di coordinamento da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da parte del procuratore generale presso la corte d’appello, viene previsto che, quando l’ordine europeo di produzione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all’art. 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cpp, la copia del certificato attraverso cui è trasmesso l’ordine di produzione (EPOC) è rispettivamente trasmessa alle dette autorità giudiziarie (comma 5). Va rilevato che copia del certificato dovrà essere trasmessa anche al membro nazionale di Eurojust nei casi di cui all’art. 21, par. 5 del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, ai fini di consentire lo svolgimento dei compiti di coordinamento e potenziamento della cooperazione da parte di Eurojust nonché l’efficace funzionamento del sistema di coordinamento nazionale, la cui previsione nell’ambito del regolamento indicato – direttamente applicabile nell’ordinamento interno – ha reso superflua l’introduzione di una disposizione nazionale di adattamento.

 

3.3.3. La piattaforma di collaborazione delle squadre investigative comuni e il canale SIENA

Con il regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, in vigore dal 6 giugno 2023, è stata istituita una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni, modificando il regolamento (UE) 2018/1726. Il regolamento mira a rendere più semplice, per procuratori e giudici che collaborano nell’ambito di squadre investigative comuni, la necessità di scambiare informazioni e assicurare i criminali alla giustizia. A tal fine istituisce una piattaforma digitale (piattaforma di collaborazione delle squadre investigative comuni) da utilizzare su base volontaria, assegnando le responsabilità tra gli utenti della piattaforma e l’agenzia che la gestisce, stabilendo le condizioni sulla base delle quali viene fornito accesso agli utenti e fissando norme specifiche di protezione dei dati. La piattaforma dispone di un sistema di informazione centralizzato per la conservazione temporanea dei dati a livello centrale e di un collegamento fra tale sistema e i pertinenti strumenti informatici utilizzati dalle SIC, di un software per una comunicazione sicura, di connessioni e degli strumenti informatici rilevanti per supportare le squadre investigative comuni[58]

La direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, ha stabilito norme organizzative e procedurali per garantire uno scambio adeguato ed efficace di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell’Unione al fine di prevenire, individuare o indagare su reati. A tal fine, viene fissato un canale prestabilito di comunicazione (SIENA) da utilizzare per tutti gli scambi di informazioni (art. 13 della direttiva)[59]. La piattaforma SIENA, gestita e sviluppata da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794, è il canale unico di comunicazione criptata a livello unionale. Come emerge dal considerando n. 26 della direttiva, la finalità perseguita attraverso la previsione di un canale unico è quella di «porre rimedio al problema della proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per la trasmissione di informazioni sull’attività di contrasto tra gli Stati membri, poiché [ciò] ostacola lo scambio adeguato e rapido di tali informazioni e aumenta i rischi per la sicurezza dei dati personali». SIENA, dunque, costituisce una rete protetta per lo scambio di informazioni e di intelligence operative e strategiche che mette in contatto ufficiali di collegamento, analisti ed esperti di Europol, di Stati membri e di terze parti con le quali Europol ha accordi di cooperazione o accordi di lavoro[60]

La direttiva n. 977/2023 stabilisce norme riguardanti: i) lo scambio di informazioni tra i punti di contatto unici istituiti o designati dagli Stati membri; ii) la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di contrasto degli Stati membri; iii) il canale prestabilito di comunicazione da utilizzare per tutti gli scambi di informazioni (SIENA); iv) l’istituzione o la designazione, così come l’organizzazione, i compiti, la composizione e le capacità dei punti di contatto unici di ciascuno Stato membro. La direttiva non si applica a tali scambi di informazioni se sono specificamente disciplinati da altre leggi dell’Unione. Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della direttiva sono soggetti a cinque principi che devono essere utilizzati nell’interpretazione e nell’applicazione della direttiva: disponibilità; accesso equivalente; riservatezza; proprietà dei dati; affidabilità dei dati. La direttiva (UE) 2016/680 stabilisce le norme dell’Unione sulla protezione dei dati personali utilizzati dalla polizia e dalle autorità di giustizia penale (vds. la sintesi). La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 12 dicembre 2024 e gli Stati membri ne devono applicare le disposizioni a partire da tale data. Tuttavia, vi è un’eccezione: gli Stati membri devono applicare le norme necessarie per ottemperare all’art. 13 entro il 12 giugno 2027.

La direttiva è stata attuata nell’ordinamento interno dal d.lgs n. 12 novembre 2024, n. 181, il cui art. 14 prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, si avvalgono dell’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (di seguito denominata “SIENA”) per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III, o dell’art. 13. Al netto dei casi di esonero previsti dall’art. 14, comma 2, si tratta della modalità ordinaria di trasmissione di dati. Il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs n. 181/2024 devono essere direttamente collegati a SIENA anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.

 

3.4. L’ulteriore modernizzazione dei sistemi giudiziari dell’UE e la formazione sull’innovazione: dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale

In termini complementari si affaccia anche l’utilizzo dei sistemi di IA[61], ora disciplinati dal regolamento UE n. 1689/2024, approvato dai colegislatori europei[62]

A fronte di una peculiare definizione[63] di sistema di IA[64], i regolatori europei hanno assunto precise scelte valoriali: come emerge dal considerando n. 61, infatti, i sistemi di IA destinati all’amministrazione della giustizia e ai processi democratici meritano di essere classificati come sistemi “ad alto rischio”, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. È opportuno, dunque, al fine di far fronte ai rischi di potenziali distorsioni, errori e opacità, classificare come “ad alto rischio” i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti[65]. Il regolamento si propone di garantire che i sistemi di IA siano sicuri, etici e affidabili. Gli obiettivi sono creare un mercato unico per l’IA, assicurare che i sistemi siano affidabili, trasparenti e responsabili e che rispettino i principi etici e i diritti fondamentali, prevenire e mitigare i rischi dell’IA e sostenere l’innovazione e l’eccellenza. Tra i principi previsti per l’uso dell’IA, vi sono il rispetto dei diritti fondamentali, la previsione di meccanismi di supervisione umana per monitorare o correggere l’IA, la promozione di una cultura per l’IA responsabile e consapevole. Le regole impongono obblighi ai fornitori e ai deployer di tecnologie di IA e disciplinano l’autorizzazione dei sistemi di IA nel mercato dell’Unione.

Il regolamento prevede quattro categorie di risk assessment basate sul livello di rischio per la sicurezza e i diritti delle persone. I quattro livelli hanno regole diverse, la cui severità aumenta al crescere del rischio[66]

L’amministrazione della giustizia è menzionata nel regolamento nei considerando nn. 61 e 159 e nell’allegato III. La stessa rientra nei sistemi «ad alto rischio», definiti come quei sistemi che pongono un significativo rischio per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali. In effetti, all’allegato III del regolamento, tra i sistemi di IA «ad alto rischio» di cui all’art. 6, par. 2, per il comparto «Amministrazione della giustizia e processi democratici» compaiono, al punto 8, lett. a, «i sistemi di IA destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie». Non sono, tuttavia, considerati ad alto rischio i sistemi nei quali l’IA è usata per svolgere una procedura limitata, per migliorare risultati già ottenuti da un essere umano, per identificare deviazioni dagli usuali processi decisionali o per svolgere lavori preparatori di controllo. 

Il perimetro generale dell’impiego dell’IA definito dal regolamento europeo è, dunque, chiaro: l’utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non può sostituirlo, in quanto il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana. Non è stato ritenuto opportuno estendere la classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio a sistemi di IA destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull’effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l’anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi[67] (cfr. cons. n. 61, cit.). 

In attuazione di queste previsioni, la legge 23 settembre 2025, n. 132 avente ad oggetto «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» all’art. 15 («Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria») prevede:

«1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti[68]

2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie. 

3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le autorità nazionali di cui all’articolo 20.

4. Il Ministro della giustizia, nell’elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell’intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all’acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo»[69]

 

4. I progetti internazionali di formazione giudiziaria sull’innovazione: dal progetto EJTN Working Group on Digitalisation al progetto JuLIA

La SSM partecipa a gruppi di lavoro costituiti nell’ambito della REFJ dedicati ad approfondimenti sulla digitalizzazione. La REFG ha attribuito grande importanza a questo tema, includendo la digitalizzazione tra le sue principali aree di attività e istituendo il gruppo di lavoro sulla digitalizzazione (Working Group on Digitalisation). La Strategia in materia di digitalizzazione per il periodo 2025-2031 è stata definita da EJTN grazie al lavoro congiunto dei suoi membri, del Segretariato, del Comitato direttivo e dei coordinatori dei gruppi di lavoro. In particolare, è stato favorito un approccio collaborativo tra le istituzioni di formazione giudiziaria di tutti gli Stati membri dell’UE, con il contributo di partner e osservatori come la Commissione europea, il Consiglio dell’UE e altri organismi europei (ad esempio: CEPEJ, Eurojust, FRA, UNESCO), per garantire una visione olistica e condivisa a livello europeo. 

Quale obiettivo primario, è stato confermato quello di dotare i professionisti della giustizia (giudici, pubblici ministeri, personale di tribunale/procura) delle competenze necessarie per utilizzare efficacemente gli strumenti digitali e adattarsi ai cambiamenti tecnologici, contribuendo così alla trasformazione digitale della giustizia in Europa. In altri termini, con azioni sinergiche (cfr. infra) si mira a creare una cultura digitale comune nella magistratura europea, garantendo che tutti i professionisti siano preparati ad affrontare le sfide della digitalizzazione, con particolare attenzione all’IA, alla cybersecurity, alla cooperazione transfrontaliera e alla formazione continua. Il piano è flessibile e aggiornabile, per rispondere alle evoluzioni tecnologiche e normative del settore. Più in dettaglio, si tratta di uniformare la cultura digitale della giustizia europea (competenze certificate, glossari, strumenti comuni), rendere sicura e conforme l’adozione di AI e piattaforme (regolazioni UE, etica, diritti fondamentali, cybersecurity), accelerare la cooperazione transfrontaliera con canali sicuri (e-CODEX/e‑EDES), prove elettroniche e videoconferenze, portare la formazione digitale nei piani nazionali (Blueprints, train‑the‑trainer, KPI), creando un effetto moltiplicatore.

La strategia si articola in sei obiettivi specifici, ciascuno organizzato sulle seguenti azioni e piani di formazione: (a) alfabetizzazione IT: sviluppo di competenze digitali di base e avanzate per giudici, pm e personale, introduzione del “Digital Passport” per certificare le competenze digitali, formazione su strumenti IT, gestione digitale dei casi, glossari multilingue e benessere digitale; (b) IA: approfondimento del quadro normativo UE sull’IA (AI Act, GDPR, Digital Services Act, Digital Markets Act), formazione su rischi, opportunità, etica e impatti pratici dell’IA nella giustizia, in collaborazione con UNESCO e altri enti per programmi “train-the-trainers”; (c) strumenti di e-Justice e piattaforme digitali: formazione su sistemi di gestione digitale dei casi, e-Justice tools (ad es.: e-CODEX), videoconferenze e gestione delle prove elettroniche, scambio di buone pratiche tra Stati membri e sviluppo di moduli formativi specifici; (d) cybersecurity, privacy, data protection e diritti umani: sensibilizzazione su sicurezza informatica, protezione dei dati e rispetto dei diritti fondamentali nel contesto digitale, moduli su GDPR, gestione sicura dei dati, privacy nelle comunicazioni digitali e impatti dell’IA sui diritti umani; (e) cooperazione transfrontaliera digitale: rafforzamento della cooperazione tra Stati membri in materia penale, civile e commerciale tramite strumenti digitali interoperabili, formazione su ordini europei, strumenti di cooperazione e gestione digitale delle procedure transfrontaliere; (f) sinergie nella formazione sulla digitalizzazione: coordinamento tra gruppi di lavoro EJTN e partner europei per evitare duplicazioni e massimizzare l’impatto, sviluppo di “Blueprints” formativi (modelli e schemi progettuali utilizzati per strutturare le nuove attività di formazione e scambio) adattabili a livello nazionale, programmi di certificazione per esperti e uso di metodologie innovative (e-learning, podcast, blended learning). All’esito di tale complesso di programmi e di azioni, EJTN aspira a migliorare la collaborazione e l’efficienza nella formazione sulla digitalizzazione promuovendo le sinergie tra i suoi membri e partner. Ciò comporta l’allineamento degli sforzi di formazione, la condivisione delle risorse e la condivisione delle migliori pratiche per massimizzare l’impatto ed evitare duplicazioni. Il piano include, perciò, anche la fornitura di attività di formazione dei formatori e la fornitura di progetti e kit di strumenti agli istituti di formazione nazionali. In particolare, il piano mira ad assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: (i) competenze digitali di giudici, pm e personale di cancelleria/procura (Digital Passport, training multi‑livello); (ii) consapevolezza sul benefici/rischi/safeguards e rispetto degli obblighi del settore giustizia connessi alle applicazioni dell’AI, con necessario adeguamento all’AI Act.; (iii) padronanza di strumenti e‑justice (e‑CODEX, e‑EDES, gestione fascicoli digitali, videoconferenze, etc.); (iv) cybersecurity, privacy, protezione di diritti fondamentali in contesti digitali giudiziari; (v) cooperazione transfrontaliera digitale in civile, commerciale e penale (allineata al reg. 2023/2844 e al pacchetto e‑evidence); (vi) integrazione nei curricula nazionali, tramite sinergie, di Blueprints, train‑the‑trainer e monitoraggio KPI. 

Tale strategia è strutturata secondo un chiaro piano di implementazione:

- fase 1 (2024): analisi dei bisogni e pianificazione;

- fase 2 (2025-2027): sperimentazione e lancio dei programmi formativi;

- fase 3 (2027): monitoraggio, valutazione e aggiornamento del piano;

- fase 4 (2028-2031): implementazione continua, raccolta feedback e adattamento.

Particolarmente sviluppata è l’attenzione alla gestione dei rischi e alla sostenibilità delle iniziative, implicante: (i) l’aggiornamento regolare dei contenuti; (ii) l’integrazione della formazione digitale nei programmi nazionali; (iii) l’utilizzo di sistemi di supporto per l’apprendimento continuo; (iv) la collaborazione con partner UE per condividere risorse e costi.

Di interesse sono le metodologie didattiche condivise come ottimali in questa linea di sviluppo delle diverse iniziative sopra riepilogate: approccio blended (online e in presenza), simulazioni, studi di casi, scambio di best practices, apprendimento tra pari; aggiornamento continuo dei contenuti per riflettere l’evoluzione tecnologica e normativa. Sono definiti precisi indicatori di performance (KPI) rappresentati dal numero di partecipanti formati, dalla percentuale di utilizzo quotidiano delle competenze acquisite, dal numero di moduli digitali sviluppati e implementati. 

Protagonista nella governance di questo complesso processo di trasformazione culturale e organizzativa si è confermato proprio il Working Group on Digitalisation, con riunioni plenarie e sottogruppi tematici (competenze digitali, AI, best practices). 

Tra le attività programmate dal prossimo anno sino al 2031 possono essere annoverate quelle di seguito sintetizzate: 

(a) formazione su competenze digitali (2025-2027): “Building a Common Digital Culture”, con serie di eventi formativi blended per creare una base comune di competenze (diritti digitali, identità/autenticazione/firma elettronica, accessibilità, gestione dei dati, gestione incidenti di sicurezza) al fine di pervenire al rilascio dell’EJTN Digital Passport; definizione di glossari multilingue sui 24 atti della digitalizzazione e su termini chiave (attività in coordinamento con WG Linguistics); 

(b) e‑Judgecraft (2026): avvio nel 2026 del percorso per formare (in modalità blended) “e‑judges” su simulazioni di strumenti giuridici digitali (reg. 2023/2844), udienze virtuali, gestione digitale del fascicolo/prove, benessere digitale; 

(c) AI e Big Data (2025-2027, con successivi aggiornamenti 2027–2030): moduli su AI Act (reg. 2024/1689), GDPR, DSA/DMA, DGA/Data Act, etica e governance (strategie CJEU, Carta CEPEJ, toolkit UNESCO), serie di webinar e seminari per principianti/intermedi/avanzati, train‑the‑trainer con UNESCO, sessioni AIAKOS per la formazione iniziale; approfondimenti di temi sostanziali, come la responsabilità civile da AI, la protezione consumatori, l’uso di AI nelle forensics, le prove digitali, l’impatto su legalità dell’azione amministrativa; lo svolgimento di un AI Summit nell’autunno 2026, con keynote di Commissione europea e UNESCO; focus su applicazioni in civile/penale/amministrativo e riflessioni filosofiche/strategiche; e‑Justice e flussi digitali (2025–2028); 

(d) e‑CODEX e e‑EDES: uso pratico nei procedimenti civili/penali, videoconferenza transfrontaliera, Case Management Systems nazionali/UE (Eurojust, EPPO, UPC), con formati ibridi, video, e‑learning e scambi per capi ufficio; 

(e) cybersecurity, privacy, diritti fondamentali (2025–2031); moduli formativi su sicurezza delle piattaforme (e‑CODEX), risposta agli incidenti, tutela dei dati personali/GDPR, equità del processo in ambienti digitali, lotta ai cybercrimini e gestione e‑evidence (reg. 2023/1543; dir. 2023/1544);

(f) cooperazione giudiziaria transfrontaliera (2025-2031): cicli formativi progressivi allineati ai tempi di attuazione del reg. 2023/2844 e degli atti collegati, con passaggio da awareness a skills & practice; in particolare nel 2026 si svolgeranno focus (in modalità blended) sui 24 atti UE oggetto del reg. 2023/2844 (e‑CODEX, decentralised IT systems, e‑signature), con effetto moltiplicatore sul piano nazionale; train‑the‑trainer dedicato è programmato per il 2027;

(g) digitalizzazione della formazione (2025-2031): Blueprints (kit standardizzati adattabili e traducibili), Expert Training Programme per certificare formatori, sviluppo di Moodle EJTN, podcast, video, blended learning, KPI su adozione e leva nazionale; in particolare, si mira ad estendere il modello Blueprint “standard” a tutti i portafogli EJTN, con pacchetti pronti all’uso (agenda, slide, note oratorie) traducibili e riusabili a livello nazionale, procedendo a monitoraggi annuali.

Accanto alle attività realizzate in seno a EJTN e in collaborazione con il Consiglio d’Europa, un posto importante è ricoperto dai progetti di formazione sviluppati su base multilaterale e co-finanziati dalla Commissione europea[70]. Tra i progetti dedicati al tema della innovazione va ricordato JuLIA (Justice, fundamentaL rights and Artificial intelligence)[71].

In vista degli sviluppi del quadro giuridico dell’UE sull’IA, il progetto si concentra sulla protezione dei diritti fondamentali (FR) interessati dal processo decisionale (semi)automatizzato (ADM), mirando a indagare l’impatto potenziale sui primi dell’uso dell’IA da parte dei tribunali e di altre istituzioni pubbliche e private. Il progetto mira a migliorare la comprensione del processo decisionale algoritmico in contesti giudiziari, amministrativi, professionali e nei mercati, facendo luce sulle sue implicazioni legali per il giusto processo, l’equo procedimento amministrativo e altri diritti fondamentali e principi quali la non discriminazione. La ricerca approfondisce, tra l’altro, la modalità con la quale l’ADM influisce sul diritto a una giustizia efficace e ad una buona amministrazione. 

Il progetto si articola in diversi strumenti di formazione: i) cinque manuali con simulazioni di ADM in casi ipotetici basati sulla giurisprudenza; ii) sei eventi formativi transnazionali con coinvolgimento di tirocinanti e laboratori di giustizia (JL) per simulazioni di ADM in casi ipotetici; iii) sette JL online in tutti i Paesi partner per raggiungere un pubblico più ampio (140 tirocinanti); iv) quattro moduli di e-learning (uno introduttivo e tre specifici per il contesto) per rendere disponibili i risultati dei JL per un uso più ampio nella formazione; v) un sito web del progetto con un database di giurisprudenza; vi) una conferenza finale. 

Il progetto si propone di: i) fornire un quadro analitico legale delle ADM e del loro utilizzo in diversi contesti (giudiziario, amministrativo, sanitario, mercati dei consumatori); ii) fornire a giudici e avvocati una guida per garantire il rispetto delle FR e dello Stato di diritto; iii) fornire un’interpretazione coerente dei principi generali dell’UE e delle FR nella giurisprudenza e nella prossima legislazione relativa alle ADM basata sull’AI; iv) facilitare l’apprendimento reciproco tra giudici, avvocati ed esperti tecnici; v) diffondere le migliori pratiche interpretative da parte delle magistrature nazionali; vi) consolidare e ampliare la rete di formatori per i giudici creata nei progetti precedenti. 

 

5. La prospettiva interna della formazione dei magistrati sull’innovazione 

 

5.1. La delibera del CSM del 6 marzo 2025 sulla formazione in materia di utilizzo delle nuove tecnologie nello svolgimento delle funzioni giudiziarie

Nelle linee programmatiche sulla formazione e sull’aggiornamento professionale dei magistrati per l’anno 2025, il CSM ha osservato, in tema di utilizzo delle nuove tecnologie nello svolgimento delle funzioni giudiziarie, come l’innovazione abbia portata trasversale poiché investe più territori, tra i quali vanno annoverati: (i) l’ordinamento giudiziario, l’organizzazione e le competenze dei dirigenti degli uffici; (ii) l’accesso alle banche dati esterne al sistema giustizia; (iii) il processo civile e penale nonché aspetti specifici di questi, ad esempio quello attinente ai criteri di redazione degli atti, quanto al processo civile, e ai nuovi applicativi (“App”) e al settore delle intercettazioni (si pensi ai regolamenti attuativi dell’art. 2 dl n. 105/2023), quanto a quello penale. 

La SSM è invitata a trattare dell’uso delle tecnologie in relazione a molteplici iniziative di formazione, che attengono da un lato all’organizzazione del lavoro del magistrato e, dall’altro, alla loro influenza sul processo. Le riforme recenti hanno reso certamente urgenti gli interventi formativi, anche di vero e proprio supporto personale, rispettivamente per: - il processo penale telematico; - il processo minorile, al quale è stato esteso il PCT; - gli altri magistrati, dai giudici di pace ai pubblici ministeri addetti a funzioni civili, i cui settori sono stati investiti da una generale digitalizzazione. 

La metodologia del webinar proposta dalla Scuola e già sperimentata per le riforme processuali del 2022 ha il pregio di fornire ai magistrati uno strumento consultabile al di là del momento di frequentazione del corso. Resta, comunque, imprescindibile un’offerta formativa che permetta al discente una sperimentazione diretta delle nuove tecnologie sulla postazione informatica a lui in dotazione, affinché possa collaudarne le applicazioni in prima persona. 

Le modifiche adottate in fase di attuazione della riforma del processo civile comportano la necessità d’implementare anche l’aggiornamento generalizzato sul processo civile telematico, ricomprendendovi una disamina delle applicazioni e delle prassi invalse nell’organizzazione delle udienze da remoto. 

Viene auspicata dal CSM la riproposizione, per il futuro, di corsi tematici in materia di statistica giudiziaria, intelligenza artificiale nelle sue diverse applicazioni potenziali al mondo giudiziario, minaccia cibernetica e i reati a questa collegati. 

 

5.2. La relazione collaborativa e complementare tra SSM e RID in funzione dell’aggiornamento professionale dei magistrati 

Esiste una stretta correlazione, inoltre, tra l’attività della SSM e quella dei referenti distrettuali per l’innovazione (RID); se questi ultimi hanno tra i loro principali ambiti di impegno l’innovazione tecnologica e il miglioramento delle condizioni organizzative del lavoro giudiziario, la SSM è istituzionalmente preposta «alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati». Due prospettive, all’evidenza, complementari e convergenti. Come ricorda la Magna Carta[72] dei giudici, infatti, «la formazione iniziale e permanente è, per il giudice, un diritto e un dovere. Essa deve essere organizzata sotto la supervisione della magistratura. La formazione è un importante elemento di garanzia dell’indipendenza dei magistrati, nonché della qualità e dell’efficacia del sistema giudiziario». Esiste, dunque, un legame stretto tra l’indipendenza e l’autonomia del giudice, da un lato, e la formazione e la conoscenza dell’innovazione, anche sotto forma di aggiornamento professionale; e parimenti è a dirsi tra la formazione, l’innovazione e l’efficienza del sistema giudiziario. L’acquisizione della “nuova” conoscenza è funzionale a migliorare la propria attività professionale e il carattere permanente dell’impegno formativo e dell’aggiornamento, del resto, costituisce il miglior segno della necessità per il magistrato di “non restare indietro” in presenza del cambiamento normativo e tecnologico. La qualità e l’efficacia del sistema giudiziario, così come l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, sono il prodotto di questa attitudine costante ad accogliere la necessità della formazione che, sul lato istituzionale, corrisponde alla principale responsabilità della SSM.

Le delibere del CSM[73] hanno storicamente tratteggiato in maniera scarna i contenuti della relazione tra la SSM e i RID, lasciando assai in ombra tale rapporto nella disciplina secondaria[74]; al contrario, proprio per quanto si è venuto illustrando, tale rapporto meriterebbe di essere intensificato, reso più immediato e, dunque, per quanto possibile, maggiormente disintermediato.

Infatti, la circolare del CSM del 6 novembre 2019, per esigenze di raccordo, struttura il dialogo tra RID e SSM entro un preciso perimetro che prevede l’intermediazione di diversi soggetti. La vigente circolare (art. 5) affida alla Settima Commissione referente del CSM l’organizzazione di almeno un incontro annuale di studio per i RID, finalizzato alla formazione degli stessi e all’informazione sulle tematiche caratterizzanti la materia mediante lo scambio di esperienze sul territorio. Ai fini della preparazione dell’incontro i RID, in collaborazione con i MAGRIF, trasmettono al Consiglio superiore della magistratura, entro il 10 novembre di ogni anno, una relazione nella quale, oltre a riferire lo stato di attuazione dell’informatica giudiziaria nel distretto di appartenenza, con le eventuali criticità incontrate o i vincoli da rimuovere, espongono le esigenze formative in materia informatica, utilizzando il format che sarà pubblicato sul portale di comunicazione (art. 5, comma 2 della circolare). La STO fornisce supporto ai RID per l’applicazione di buone prassi, l’avvio di progetti innovativi, la promozione dell’attività di bonifica dei dati[75]. All’esito del corso, la STO predispone un documento con eventuali osservazioni e proposte al fine di individuare la necessità di interventi del CSM, di interlocuzione con il Ministero della giustizia nell’ambito del relativo Comitato paritetico o con la Scuola superiore della magistratura, o di sollecitazione ai dirigenti degli uffici (art. 5, comma 4 della circolare). La Settima Commissione, sulla base della proposta della STO, propone una delibera al plenum avente ad oggetto una sintesi sullo stato dell’informatica giudiziaria nei vari distretti, rappresentando le eventuali richieste da formulare al Ministero della giustizia nell’ambito del relativo Comitato paritetico, e le esigenze formative dei magistrati da prospettare alla SSM in sede di formazione centrale o decentrata per le materie dell’informatica giudiziaria, della statistica e delle buone prassi organizzative (art. 5, comma 5 della circolare). La delibera è trasmessa alla SSM affinché, nell’ambito delle proprie competenze, possa organizzare anche con le strutture di formazione decentrata, di concerto con i RID e con i MAGRIF, incontri di studio aventi ad oggetto temi specifici di informatica giudiziaria, statistica, organizzazione e buone prassi (art. 5, comma 6 della circolare). 

Da quanto esposto, i bisogni formativi in tema di innovazione sono veicolati alla SSM all’esito di un percorso assai articolato, secondo un sistema che non sconta criticità, sotto il profilo della tempestività, solo in quanto integrato da una prospettiva complementare, stimolata dal CSM con le precedenti circolari. Quest’ultima si compendia: i) nella promozione di progetti di formazione a livello locale anche sugli applicativi ministeriali in uso, secondo il modello di formazione concordata fra RID e strutture di formazione decentrata della SSM per l’organizzazione di incontri di studio aventi ad oggetto temi specifici di informatica giudiziaria, statistica, organizzazione e buone prassi; ii) l’organizzazione, con le strutture di formazione decentrata, di incontri di studio aventi ad oggetto i predetti temi. Il processo di riforme che sta registrando il sistema giudiziario italiano rende imprescindibile il dialogo tra RID e SSM. Il successo dei diversi processi di riforma normativa in atto, di vasta portata, confida nell’esistenza di due prospettive aggiuntive: sotto il profilo strutturale, la digitalizzazione e, sotto il profilo personale, la formazione all’utilizzo delle nuove strutture tecnologiche. Senza di esse nessuna riforma potrebbe aspirare a conseguire miglioramenti in punto di efficienza e di qualità; ed è rispetto a tali prospettive che RID e SSM sono chiamati a offrire contributi fattivi. 

 

5.3. La formazione “digitale” e “sul digitale” offerta dalla Scuola superiore della magistratura

 

5.3.1. Dalla fase pandemica al 2023

Nel contesto delle iniziative intraprese per fronteggiare la crisi sanitaria sul piano della didattica e delle nuove tecnologie, la SSM ha fornito un contributo specifico nell’elaborazione delle nuove metodologie della formazione. La SSM ha offerto regolarmente a tutti magistrati, anche in formazione iniziale, corsi a distanza (con modalità e-learning), alcuni dei quali in lingua inglese. Sono stati sperimentati, accanto ai corsi di e-learning, seminari web (o webinar), con la partecipazione, in tempo reale, di persone dislocate in luoghi diversi[76]. Tra le nuove metodologie utilizzate sono annoverabili la presentazione di slide e video, la condivisione dello schermo, la chat condivisa, un’applicazione per le valutazioni. 

Il rilievo centrale assunto dall’informatica, soprattutto nella dimensione dinamica (la rete e le sue enormi potenzialità), ha indotto la SSM a costituire un Dipartimento per le nuove tecnologie, con delega specifica all’automazione dei processi interni, al costante aggiornamento del sito web, ad alcune fasi della comunicazione digitale. 

È stata quindi creata sul sito un’ulteriore, specifica sezione denominata “settore nuove tecnologie” per offrire all’utente una raccolta di contributi sul processo telematico civile e su quello penale, nonché sulle tematiche connesse all’utilizzo dell’informatica nel procedimento sia civile che penale. Due sottosezioni sono state, a tal fine, dedicate ai due rami della digitalizzazione del processo. Una terza sottosezione, invece, è stata dedicata alla raccolta di strumenti informatici (cd. tools) di ausilio per il lavoro del magistrato. Contemporaneamente, il sito è divenuto strumento di comunicazione digitale attraverso un sistema di avvisi, news e la pubblicazione del Notiziario della Scuola.

Sulla spinta di tale riorganizzazione, è stata progressivamente arricchita l’offerta formativa nel settore della telematica giudiziaria, sia a livello centrale che in sede decentrata, nella consapevolezza che per sfruttare le potenzialità dell’informatica sia necessaria una specifica competenza tecnica. 

Quanto alla formazione sull’informatica giuridica e giudiziaria, la SSM ha incrementato le iniziative didattiche correlate ai temi tecnologici, in linea con le recenti riforme e le previsioni dei regolamenti europei del cd. “decennio digitale”, che impongono un’importante opera di aggiornamento del personale di magistratura. 

Già nei primi mesi dell’anno 2020, nel pieno dell’emergenza pandemica, la Scuola ha organizzato, sulla piattaforma “Teams” del Ministero della giustizia (per favorire l’accesso dei magistrati ordinari) una serie di webinar indispensabili per acquisire le competenze minime necessarie per continuare l’attività giudiziaria; hanno preso parte agli incontri migliaia di magistrati (nel mese di aprile 2020). Altri webinar sono stati dedicati alla normativa emergenziale in tutti i settori (civile, penale e del lavoro)[77]

Nel 2020, per accrescere le competenze informatiche di tipo tecnico dei magistrati, è stato allestito un corso per acquisire la certificazione Microsoft Specialist word 2016, riservato a magistrati ordinari, MOT e magistrati onorari, con moduli da 95 partecipanti ognuno; la frequentazione del corso ha permesso agli interessati di acquisire preparazione adeguata a sostenere gli esami per il conseguimento della certificazione Microsoft Office Specialist (MOS). 

La formazione sugli strumenti informatici è stata, inoltre, veicolata con iniziative rimesse alla formazione decentrata. Sul versante della formazione permanente, numerosi corsi hanno avuto ad oggetto temi afferenti alle nuove tecnologie. 

Oltre alla formazione tradizionale, la Scuola ha intrapreso la produzione di specifici studi e volumi affidati ad esperti, preceduti da incontri di dibattito e approfondimento su temi complessi.

In particolare, nel 2022 la SSM ha avviato uno studio sulla digitalizzazione del processo, affrontando tutti i nuovi impianti normativi del processo civile e penale per individuare in quale parte gli stessi non fossero compatibili con la trattazione informatica e digitale dei processi[78]. Con lo studio «Digitalizzazione della giustizia ed evoluzione delle norme processuali civili e penali», la Scuola ha quindi analizzato, anche alla luce della normativa sopravvenuta, in forma critica e al fine di favorire interpretazioni consapevoli, lo stato di reale digitalizzazione della giustizia. È stato approfondito, mentre erano in corso le profonde riforme dei codici di procedura civile e penale, lo studio delle prassi e delle regole processuali concrete, a valle della riforma, per favorire riflessioni in ordine alla non infrequente mera trasposizione digitale di prassi cartacee[79]. È stato poi realizzato, nel 2023, uno studio dedicato al domicilio e all’identità digitali, esaminando la tematica in maniera trasversale (tra diritto civile, penale, amministrativo, con prospettiva sia sostanziale che processuale) per sollecitare riflessioni adeguate e una corretta ricollocazione degli istituti e per approfondire i temi oggetto della rivisitazione del regolamento eIDAS[80]. Va segnalata, poi, sul versante della documentazione, la pubblicazione nella collana “Quaderni della Scuola” del volume n. 16, Giustizia digitale, liberamente consultabile nella pagina pubblica del sito unitamente agli altri quaderni. 

Ulteriori iniziative si sono compendiate in video didattici e informativi nel settore delle tecnologie. 

Vengono in rilievo, anzitutto, le cd. “Pillole di Cyber Security”. In collaborazione con il Dipartimento per la transizione digitale del Ministero della giustizia, nell’ambito del rafforzamento delle competenze informatiche e digitali dei magistrati, la Scuola ha prodotto documenti video informativi e ricognitivi di taglio pratico sui temi dell’identità digitale dei magistrati, in riferimento ai vari soggetti ai quali i magistrati si relazionano e agli strumenti di lavoro di cui si avvalgono. Si pensi alla razionalizzazione delle condizioni delle identità digitali del magistrato, all’esame delle minacce principali e all’indicazione degli strumenti concreti per prevenire ed evitare attacchi informatici per magistrati e funzionari. 

Con le “Pillole di informatica e video-corsi” sono stati prodotti corsi audiovisivi sull’utilizzo dell’informatica giuridica e giudiziaria. Così, si sono realizzati video didattici sul motore di ricerca delle banche dati Italgiureweb della Corte di cassazione, per le banche dati della Corte europea di giustizia e della Corte EDU, sull’utilizzo del processo telematico, mostrando gli applicativi distribuiti dal Ministero e il loro funzionamento e per trasmettere nozioni sui principali istituti del telematico[81].

Altri webinar hanno riguardato argomenti collegati al PNRR[82] e alcuni hanno rivolto l’interesse verso la digitalizzazione della giustizia, collegati alle giornate di studio organizzate dalla Cassazione, nel tavolo intermagistrature[83]

Specifiche sessioni dedicate ai temi dell’informatica giuridica e giudiziaria sono state svolte in altri settori di formazione, come nei corsi rivolti a: 1) direttivi (con riguardo alla statistica giudiziaria e all’utilizzo degli applicativi); 2) magistrati in tirocinio (con riguardo al processo telematico e alla statistica giudiziaria); 3) magistrati in riconversione; 4) magistrati onorari; 5) formatori (corso per la formazione dei formatori). 

 

5.3.2. Le novità del periodo 2024-2025

Con l’insediamento del nuovo Comitato direttivo a marzo 2024, è proseguito l’impegno sul versante della formazione digitale con approfondimenti sull’impiego delle nuove tecnologie svolti secondo un’impostazione olistica, ricorrendo altresì a innovativi strumenti per la formazione telematica su tematiche generali, a favore di magistrati ordinari e onorari, adeguatamente sostenuti nell’utilizzo delle nuove infrastrutture.

Senza beneficiare di fondi PNRR, con un organico invariato e in concomitanza con accresciute competenze e responsabilità formative, la SSM ha attuato numerose attività per rafforzare la cultura digitale dei magistrati. 

A questo aspetto viene dedicata ogni anno attenzione in un elevato numero di corsi, affrontando sia gli istituti del telematico, ossia le questioni normative che riguardano il documento informatico, l’identità digitale, le modalità di trasmissione dei documenti informatici alla luce delle disposizioni più recenti, sia tutte le applicazioni di tali istituti nel processo civile e penale, tenuto conto della riforma che ne ha potenziato enormemente l’uso, al fine di realizzare una tempestiva e puntuale formazione non solo sugli aspetti giuridici, ma anche su quelli pratici, accompagnando l’attuazione delle riforme e l’evoluzione degli applicativi.

In particolare, la SSM ha dedicato un elevato numero di incontri di studio ai temi della digitalizzazione e dell’informatica, della statistica e degli applicativi, realizzando anche quaderni tematici sull’argomento. 

Proseguendo nell’esperienza intrapresa nel periodo 2021-2023[84], nel 2024 la SSM ha organizzato quattrodici corsi “tematici” sulla digitalizzazione[85] a favore di 1648 magistrati. Ancora, nel periodo 2020-2024, la SSM ha assicurato a favore di 570 approfondimenti formativi sui riflessi giuridici – sostanziali e processuali – e sull’organizzazione del lavoro giudiziario attesi dalle applicazioni dell’IA[86]. Nel settore penale, in particolare, si è strutturato un percorso di studio dell’impatto della IA sugli istituti e sulle categorie del diritto punitivo (a partire dai profili dell’azione, del nesso causale, dell’evento, della giurisdizione, della competenza e della responsabilità soggettiva) e sugli spazi di praticabilità di sistemi di IA nel contesto di indagini preliminari per il contrasto di gravi fenomeni criminali (illeciti penali tributari, riciclaggio, terrorismo, abusivismo bancario e finanziario, etc.). Analisi che può contare sul coinvolgimento attivo di varie professionalità e competenze, anche di matrice non giuridica, e che si pone quale autorevole riferimento delle diverse istituzioni pubbliche impegnate nella materia. 

In sede di presentazione dell’offerta permanente per l’anno 2025, poi, il Comitato direttivo ha condiviso la necessità di un ulteriore cambio di passo nell’impostazione generale della formazione. Anzitutto, è stato stabilito che tutti i corsi dovessero prestare particolare attenzione, quale premessa metodologica di un moderno ed effettivo “servizio giustizia”, al competente utilizzo dei sistemi algoritmici nell’amministrazione della giustizia, nonché alle opportunità e tematiche connesse alla digitalizzazione nei diversi settori (organizzazione del lavoro, cooperazione, impatto sui fenomeni economici e criminali, tecniche di indagine, tutela dei dati). Ciò in conformità alle linee programmatiche sulla formazione 2023 del CSM sulle nuove tecnologie, che avevano già suggerito la trattazione dell’uso delle tecnologie in relazione a molteplici iniziative di formazione, attinenti, da un lato, all’organizzazione del lavoro del magistrato e, dall’altro, alla loro influenza sul processo. Per superare i vincoli oggettivi al numero di corsi proponibili e al numero di magistrati ammessi a seguirli in presenza, inoltre, è stata progettata la generalizzazione della partecipazione ai corsi anche con la modalità online, con numeri variabili da quaranta a ottanta magistrati per le tematiche a maggiore richiesta: modalità da remoto proposta per una parte della platea o per parte delle sessioni del corso ordinario o, in alcuni casi, come modalità esclusiva del corso (ammessa in via tendenziale solo per corsi della durata massima di due sessioni pomeridiane). 

In tal modo, nel corso del 2025, i corsi sul processo di transizione digitale in essere nel settore giudiziale e sull’impatto della IA sul mondo della giustizia si sono intensificati e hanno raggiunto una vasta platea di magistrati, anche grazie al ricorso alle modalità blended e webinar. Nell’anno 2025, infatti, sono stati organizzati 34 webinar (due in regime di programmazione ordinaria e 32 fuori programma) e 133 corsi blended (102 in regime di programmazione ordinaria e 31 fuori programma). Complessivamente, hanno usufruito di tale modalità tecnologica avanzata 19.236, magistrati, dei quali 14.717 ordinari e 4609 onorari. Il ricorso ai webinar si è intensificato anche per affrontare tematiche generali. Il 3 febbraio 2025, ad esempio, la Scuola ha organizzato un webinar dal titolo «Il nuovo processo penale telematico alla luce del decreto ministeriale 206/2024»[87]. All’evento hanno partecipato con continuità 1543 magistrati, che hanno posto numerose domande utilizzando la chat dell’applicativo utilizzato per il collegamento telematico.

Poste le ricordate premesse, sono stati svolti approfondimenti specifici sui temi della formazione sui processi digitali e dell’IA[88], anche per i riflessi e le applicazioni nel lavoro giudiziario, alla luce del complesso dei regolamenti europei sulla digitalizzazione del sistema giudiziario in precedenza passato in rassegna[89]. Di tale offerta hanno beneficiato 5196 magistrati nel solo anno 2025. 

Specifiche sessioni dedicate ai temi dell’informatica giuridica e giudiziaria sono state svolte in altri settori di formazione, come nei corsi rivolti a: (i) magistrati direttivi (con riguardo alla statistica giudiziaria e all’utilizzo degli applicativi); (ii) magistrati in tirocinio (con riguardo al processo telematico e alla statistica giudiziaria); (iii) magistrati in riconversione; (iv) magistrati onorari; (v) formatori (corso di formazione per i formatori). 

Quanto alla formazione dei magistrati onorari, in particolare, il comitato direttivo ha deciso di dedicare ai magistrati onorari un percorso nell’ambito della formazione permanente, finalizzato all’approfondimento, tanto in materia civile quanto in materia penale, delle tematiche oggetto del contenzioso di relativa competenza (anche in proiezione futura), anche su indicazione delle formazioni decentrate, invitate a segnalare eventuali argomenti in una e-mail dedicata (onorari@scuolamagistratura.it): gli incontri, considerando l’ampia platea dei destinatari e sulla falsariga di quanto già fatto dalla Scuola nel corso del precedente quadriennio, a seguito dell’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, si svolgono in modalità webinar, con la possibilità, per i partecipanti, di rivolgere domande ai relatori mediante lo strumento della chat. D’altra parte, il questionario sulla formazione a distanza, svolto in occasione del decennale della Scuola e oggetto di uno studio evidenza una preferenza più accentuata dei magistrati onorari rispetto a quelli togati per i corsi a distanza o videoregistrati: lo strumento consente di raggiungere un numero elevatissimo di discenti, eliminando i problemi legati agli spostamenti e permettendo, quindi, il rispetto degli impegni lavorativi diversi dall’attività giudiziaria che spesso hanno i magistrati onorari (in specie, quelli “non esclusivisti”). È stata, infine, attivata, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, una partizione specifica nel canale YouTube della Scuola, sul quale sono caricati tutti i materiali audio/video realizzati nel corso del tirocinio iniziale e nei webinar di formazione continua, così direttamente accessibili, in perfetta autonomia, da parte dei magistrati onorari.

 

5.4. La programmazione del 2026 

L’impegno formativo della SSM nella materia delle innovazioni tecnologiche e dello studio dei loro riflessi nei diversi settori del diritto e dell’organizzazione del lavoro e dell’attività giudiziaria prosegue anche nel 2026. 

L’attenzione trasversale per ogni riflesso giuridico delle novità tecnologiche si evince con chiarezza dal documento illustrativo dei corsi rientranti nella programmazione 2026[90]. Si pensi, a livello solo esemplificativo, all’attenzione dedicata alle novità tecnologiche nel corso “P26006” in tema di intercettazioni, sequestri e acquisizioni di chat all’estero. L’approfondimento, svoltosi a febbraio 2026, si è confrontato proprio con l’evoluzione tecnologica che origina tensioni nei diversi settori del diritto, sottoponendoli a “stress da modernità”, amplificando la difficoltà dell’ordinamento di adeguare le sperimentate categorie giuridiche agli innovativi schemi di realizzazione delle condotte umane, le quali si giovano di originali infrastrutture informatiche e telematiche combinate con sempre più evoluti modelli statistici. Inoltre, si è fatto carico di una certa resistenza degli interpreti a cogliere il cambiamento, per naturale tendenza a decriptare la realtà secondo la bussola rassicurante dell’esperienza. Il diritto processuale penale – in particolare, la disciplina dei mezzi di ricerca della prova – costituisce settore nel quale tali difficoltà di adattamento si registrano con maggiore evidenza. Analoga attenzione trasversale ai profili dell’innovazione tecnologica si coglie nei corsi in materia di sopralluogo e autopsia (P26009), di lavoro subordinato, lavoro autonomo e contratti di lavoro “speciali” (P26013), di responsabilità medica (P26015), di figure speciali di responsabilità civile (P26025), di operazioni di pagamento in moneta bancaria (P26076).

Anche nel 2026, poi, sono in programma e si svolgeranno corsi tematici dedicati alla digitalizzazione e alle implicazioni dell’IA nei diversi settori del diritto[91]

In prospettiva futura, le aree verso le quali la formazione giudiziaria dovrà orientare l’impegno appaiono diversificate, ma molte di esse sono già al centro dei seminari sin qui svolti dalla SSM o in imminente svolgimento. 

Viene anzitutto in rilievo lo studio delle applicazioni dei sistemi di AI nell’attività giudiziaria nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), tenuto conto della catalogazione di esse tra gli impieghi ad alto rischio per la possibile incidenza sui diritti fondamentali, dei divieti ex art. 5, lett. d e h, AI Act e degli spazi di praticabilità ai sensi dell’allegato III dell’AI Act (artt. 6-8). 

Ciò imporrà una ricognizione degli spazi attualmente interdetti all’IA nell’attività giudiziaria; situazione, in attesa della disciplina nazionale di ulteriore dettaglio, che ricorre per la valutazione delle prove (ad esempio, rispetto all’attendibilità dei testi o al controllo della prova scientifica), per l’interpretazione dei fatti giuridici, per la predizione della recidiva o della pericolosità sociale in funzione cautelare (art. 274, lett. c , cpp) o prevenzionale (art. 4 d.lgs n. 159/2011), per il «sentencing» (ad esempio: art. 545-bis cpp; art. 58 l. n. 689/1981) o per la determinazione della pena e per la previsione di fatti processuali (ad esempio, la ragionevole previsione di condanna)[92]

Durante i corsi della SSM sono emerse le prime riflessioni, che spingono verso l’opportunità di ulteriori iniziative formative per approfondire le applicazioni dell’IA al settore della giustizia civile al fine di supportare l’operatore umano, con particolare riferimento: 

i) alla ricerca elettronica (e-discovery), previa anonimizzazione, dei precedenti giurisprudenziali per orientare verso soluzioni prevedibili rispetto ai casi simili; 

ii) alla selezione del consulente tecnico più idoneo per l’accertamento e la valutazione di determinati fatti, nonché per la formulazione dei relativi quesiti; 

iii) al calcolo dei danni patrimoniali derivanti da sinistri stradali; 

iv) al calcolo dei danni alla salute nelle controversie risarcitorie; 

v) a calcolo dell’equo indennizzo dovuto nei casi di irragionevole durata del processo ovvero per la liquidazione del gratuito patrocinio; 

vi) alla liquidazione degli assegni di mantenimento; 

vii) all’utilizzazione di programmi informatici per la quantificazione e il pagamento delle spese giudiziarie.

Sempre in prospettiva di supporto dell’operatore umano, la riflessione sulle applicazioni dell’IA al settore della giustizia penale spinge per ulteriori approfondimenti, con particolare riferimento: 

i) alla ricerca elettronica (e-discovery), previa anonimizzazione, dei precedenti giurisprudenziali per orientare verso soluzioni prevedibili rispetto ai casi simili; 

ii) alla creazione di un sistema informatico per il calcolo dei termini di prescrizione dei reati, tenendo conto delle diverse normative applicabili, per ciascun processo, in tutte le sue fasi, sulla base dell’inserimento dei dati relativi ai reati e alle cause di sospensione e interruzione; 

iii) alla creazione di un sistema informatico che realizzi un’interazione tra il calcolo dei termini di prescrizione e la programmazione delle udienze, anche mediante avvisi urgenti per l’anticipazione di udienze già fissate sotto una precedente normativa; 

iv) al calcolo dei termini massimi delle misure cautelari personali e delle misure di prevenzione; 

v) al calcolo della scadenza dei termini processuali fissati per il compimento di determinati atti e per assumere le conseguenti misure. 

Quanto all’impiego dei sistemi di IA per le «attività amministrative accessorie», per l’«organizzazione» e la «semplificazione» del lavoro giudiziario, le aree di approfondimento potranno riguardare: 

i) il miglioramento della gestione digitale dei fascicoli; 

ii) la redazione, la revisione e l’analisi di documenti riservando all’operatore umano il controllo dell’esatta operatività dei sistemi AI (con spazi di intervento umano per correggere errori, modificare decisioni o aggiornare le regole di funzionamento del sistema) e un ruolo attivo e continuo nel processo decisionale (dall’interpretazione alla valutazione dei fatti e delle prove alla decisione sul provvedimento da redigere e sulla statuizione da adottare); 

iii) l’assegnazione automatica dei procedimenti, secondo criteri di priorità definiti a livello normativo (cfr. art. 132 disp. att. cpp); 

iv) l’ausilio al giudice per l’organizzazione delle udienze (per la preparazione, ad esempio, di udienze con cause seriali, etc.); 

v) l’ausilio ai dirigenti degli uffici giudiziari per la preparazione di statistiche o per l’analisi dei flussi, per monitorare e gestire le sopravvenienze e i procedimenti definiti, nonché i dati necessari per la preparazione di provvedimenti organizzativi; 

vi) l’ausilio ai magistrati per la semplificazione del loro lavoro in singoli segmenti del processo. 

Non mancherà l’analisi approfondita delle condizioni effettive di salvaguardia del principio del cd. “human in the loop” e dei rischi associati all’impiego della IA, quali di seguito indicati:

i) sviluppo di un conformismo giudiziario tale da costituire un limite all’evoluzione del diritto, posto che i programmi formulano predizioni fondate su analisi retrospettive; 

ii) rischio di profilare i giudici; 

iii) rischio che l’algoritmo incorpori bias cognitivi, con effetti discriminatori, o che, a causa di un difetto di programmazione o di una relativa scarsità o di una non buona qualità del dataset utilizzato, individui false correlazioni in numero maggiore rispetto alla fisiologia o dia luogo ai ricordati bias cognitivi;

iv) inadeguata motivazione delle soluzioni di volta in volta proposte (cd. “motivazione oracolare”), dovuta sia alla opacità di funzionamento dell’algoritmo (opacità che aumenta all’aumentare dell’accuratezza delle previsioni), ossia il cd. “problema della black box”, sia all’eventuale esistenza di diritti di privativa sul codice sorgente; 

v) rischio di una deresponsabilizzazione del difensore e del giudice, stante la prevedibile tendenza favorita da programmi di giustizia predittiva verso conformazioni acritiche ai loro esiti; 

vi) pericolo di perdere l’ineliminabile dimensione emotiva e valoriale del giudizio umano. 

 

6. Brevi conclusioni 

In tempi nei quali l’evoluzione tecnologica si sta rapidamente trasferendo dalla realtà sociale ed economica allo spazio giuridico, la cultura digitale dei magistrati è uno dei perni dell’effettività e della qualità del sistema giudiziario, così come di qualsiasi riforma che aspiri ad assicurare a quest’ultimo aree di efficienza. 

Se i sistemi informatici e digitali sono destinati a definire l’identità individuale nelle relazioni sociali, oltre che il modo di esercizio dei diritti fondamentali e dell’accesso ai servizi pubblici, anche nel contesto giudiziale la comunicazione telematica dei dati, delle notizie e delle informazioni attraverso le infrastrutture digitali si appresta a divenire il veicolo ordinario dell’acquisizione probatoria, della cooperazione giudiziaria transfrontaliera e, in generale, delle indagini e del processo. In breve, l’organizzazione del lavoro giudiziario è destinata a restare fortemente incisa dalla transizione digitale e ogni novità tecnologica avrà riflessi sull’assetto dei diritti e degli interessi individuali e sociali, esponendo gli uni e gli altri a originali pericoli e a nuove opportunità di difesa. Questa realtà autoevidente non può che rientrare nel fuoco dell’interesse di una formazione professionale che aspira a “non lasciare indietro nessuno” dinanzi alle sfide della modernità. 

I temi della digitalizzazione e dell’IA sono strategici e certo sopravanzano il contesto giudiziale. In via generale, infatti, le forme più insidiose di discriminazione sociale destinate ad essere censite nel prossimo futuro saranno collegate alle diverse opportunità e capacità di accesso ai nuovi strumenti digitali e tecnologici, perché la società moderna è quella nella quale la conoscenza è il principale valore, definito in base alla velocità di trasmissione e di elaborazione dei dati. Per questa ragione, dunque, le nuove tecnologie possono essere strumento di straordinaria amplificazione delle asimmetrie informative di partenza, ma anche preziosa occasione di riequilibrio delle diseguaglianze, ridefinendo il perimetro concettuale dell’esclusione sociale. Nel settore della giustizia, ad esempio, le diverse competenze informatiche e di utilizzo delle tecnologie possono agevolare l’accesso dei cittadini alla giustizia, consentire di superare le barriere culturali e linguistiche che ostacolano la partecipazione di tutte le parti ai singoli procedimenti[93], ma anche costituire il limite insuperabile per una vasta area di soggetti “estromessi” dalla tecnologia e con essa dai diritti di cittadinanza giudiziaria. 

Le riforme normative progettate nel settore della giustizia sotto gli stimoli unionali e in via di progressiva attuazione – specie sul versante processuale e della cooperazione giudiziaria transfrontaliera – individuano nel digitale l’infrastruttura di base e aprono, pur se tra comprensibili cautele, a impieghi dei sistemi di IA verso attività amministrative puramente accessorie all’effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, mai sostitutive del potere decisionale finale, irrinunciabile attività a guida umana. Nei prossimi anni, in qualsiasi procedimento e processo, la consultazione delle informazioni sarà possibile dalla scrivania digitale dei magistrati chiamati alla loro trattazione, e ogni cittadino potrà accedere ed esercitare alcuni diritti fondamentali direttamente su piattaforme online di giustizia. Nondimeno, frattanto, passare dal progetto alla realtà è assestamento complicato, se non ostacolato, dalle difficoltà organizzative che accompagnano la transizione digitale. Con una premessa imprescindibile: solo un’adeguata formazione digitale può aggiornare le conoscenze dei magistrati e rassicurare che il processo di rivisitazione di alcuni paradigmi tradizionali dell’organizzazione del lavoro giudiziario costituisca un prezzo accettabile per rendere il servizio giustizia più efficiente e all’altezza dei diritti dei cittadini. 

Ministero della giustizia, CSM, STO, RID, MAGRIF e SSM sono chiamati a collaborare in questo importante processo di adattamento del contesto giudiziale all’innovazione tecnologica, che richiederà la realizzazione e il competente utilizzo di sistemi informatici e telematici integrati, capaci di connettersi proficuamente secondo la logica di una proattiva interoperabilità. Quest’ultimo processo ha tempi propri e non è agevolato dalla percezione dell’adattamento all’innovazione, quantomeno nel breve periodo, come fastidioso fattore di rallentamento rispetto all’attività ordinaria, anche per una silenziosa comparazione con quello che sinora si era sempre fatto “altrettanto” bene e, spesso, in minor tempo. 

Almeno dal 2020, seguendo gli stimoli unionali e l’evoluzione normativa cui gli stessi hanno dato luogo, in armonia con i valori costituzionali e convenzionali che permeano il diritto moderno, la SSM ha saputo allestire, con continuità, numerosi eventi formativi con riguardo alla digitalizzazione e alle applicazioni dell’IA in ambienti di interesse giudiziario, nonché ai riflessi delle innovazioni tecnologiche nei diversi settori in cui si dipana la offerta didattica (formazione permanente, direttivi, magistrati in tirocinio, magistrati in riconversione, magistrati onorari). Testimonianza eloquente dell’impegno consapevole nel percorso di conoscenza condivisa, che beneficia del contributo di un vasto corpo docente portatore di saperi giuridici ed extragiuridici che trovano ospitalità nei diversi momenti in cui si articola l’attività formativa. Grazie a tali contributi ed al metodo del pluralismo culturale, nella formazione sull’innovazione la SSM ha garantito spazi di fecondo confronto e di comune crescita professionale, assicurando un presidio fondamentale dell’indipendenza della magistratura. 

 

 

1. Il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza ha destinato circa 49,8 miliardi di euro (pari al 27% del totale del piano) a interventi direttamente o indirettamente connessi alla digitalizzazione. Le principali voci riguardano: - digitalizzazione della PA (6,74 miliardi); - innovazione nelle imprese e nella manifattura (13,38 miliardi); - infrastrutture digitali e connettività (6,31 miliardi); - scuola e università digitale (7,6 miliardi); - sanità digitale (7,4 miliardi). In particolare, la Missione 1 Componente 1 (M1C1) del PNRR è dedicata interamente a «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione», con oltre 6,7 miliardi di euro a disposizione, di cui circa due destinati alle amministrazioni locali. Tra le realizzazioni concrete del piano c’è il Polo Strategico Nazionale, un’infrastruttura ibrida basata su cloud sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico, verso cui possono migrare sia le amministrazioni locali che quelle centrali. Le misure previste mirano a completare e potenziare le piattaforme digitali chiave già avviate: SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (la Carta d’Identità Elettronica), ANPR (l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), l’app IO (il punto di accesso unificato ai servizi pubblici digitali) e pagoPA (la piattaforma per i pagamenti verso la pubblica amministrazione). A queste si aggiunge la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), uno strumento pensato per garantire l’interoperabilità tra i diversi database pubblici e potenziare il cosiddetto principio “once only”: ogni cittadino dovrebbe fornire i propri dati allo Stato una sola volta, e tutte le amministrazioni dovrebbero poterli condividere tra loro senza chiedere all’utente di ripresentare gli stessi documenti più volte. Cfr. PNRR. Italia Domani – Documento di sintesi sul PNRR, 2023,

2. Eurispes, Il Rapporto delle persone con il digitale. Luci ed ombre di un Fenomeno Sociale, in eurispes.eu., agosto 2025, relazione che si richiama anche per la vasta bibliografia normativa , i documenti istituzionali e analisi giuridiche. 

3. Eurispes, Il Rapporto, cit., 4. 

4. Eurispes, Il Rapporto, cit., 29.

5. Eurispes, Il Rapporto, cit., 4.

6. Come ricorda M. Farina, Il Piano di Transizione alla Giustizia Digitale, in Judicium, 7 dicembre 2022, la riforma della Pubblica Amministrazione veicolata nel PNRR risponde ad una delle principali richieste della Commissione europea nell’ambito delle Country Specific Recommendations. L’intervento rientra tra le riforme orizzontali (o di contesto), le quali consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento che interessano in modo trasversale tutti i settori strategici per il rafforzamento dell’efficienza amministrativa. Nel Piano (p. 50) è specificato che «la debole capacità amministrativa del settore pubblico italiano ha rappresentato un ostacolo al miglioramento dei servizi offerti e agli investimenti pubblici negli ultimi anni». In base all’indice DESI sullo stato di digitalizzazione degli Stati membri dell’UE, alla fine del 2022 l’Italia si collocava al ventesimo posto, con punti critici anche per le competenze umane e le risorse strumentali. Con riferimento alla transizione verso il digitale del settore pubblico, il Piano prevede una specifica e dettagliata linea di azioni volta ad accelerarne il processo di completamento. Si tratta della Missione n. 1 (intitolata «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura»), al cui interno è contenuta la componente «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.», a sua volta suddivisa in tre parti: «digitalizzazione della PA», «innovazione della P.A.» e, di particolare interesse in questa sede, «innovazione organizzativa del sistema giudiziario».

7. Per l’attuazione delle riforme della giustizia cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pnrr_attuazione_misure.

8. La perdita di consistenza fisica degli archivi cartacei e la conseguente sostituzione in forma digitale è definita dematerializzazione. Quest’ultima oltrepassa la mera conversione del documento cartaceo in documento informatico, garantendone il relativo valore giuridico. In alcuni casi, la dematerializzazione dei documenti può essere finalizzata anche allo “scarto” (eliminazione) dei documenti originali analogici. La dematerializzazione, però, va distinta anche dalla digitalizzazione che attiene più propriamente alla riorganizzazione e all’efficienza dei procedimenti amministrativi, che abbiano flussi documentali informatici, fin dall’origine, in conformità a quanto disposto dall’art. 40 del d.lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale o CAD). A tal proposito l’art. 42 del CAD dispone che «le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici» nel rispetto delle Linee guida pubblicate dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che, in qualità di organo tecnico della Presidenza del Consiglio, opera per garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e di contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

9. Per un quadro delle problematiche giuridiche derivanti dalla generalizzata entrata in vigore del processo penale telematico (PPT) nel corso del giudizio penale di primo grado cfr. G. Solinas, Processo penale telematico (PPT): prime problematiche applicative affrontate dalla magistratura giudicante, in Sistema penale, 18 settembre 2025. Rispetto al deposito telematico, l’A. passa in rassegna le questioni della tempestività, delle produzioni dibattimentali, della costituzione di parte civile, delle conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni inerenti il processo penale telematico e del cd. malfunzionamento del sistema. 

10. La fase di avvio della trasformazione digitale del rito, fissata per il mese di gennaio 2024, è stata parzialmente rimodulata con l’adozione del dm 217/2023, emanato in esecuzione dell’art. 87, comma 3, del d.lgs n. 150/2022, il quale ha limitato, momentaneamente, l’obbligatorietà del deposito telematico di «atti, documenti, richieste e memorie» ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 del cpp nonché alla riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cpp Il dm 27 dicembre 2024 n. 206, in vigore dal 30 dicembre 2024, ha integralmente sostituito l’art. 3 del ricordato dm n. 217 del 2023, prorogando sino al 31 dicembre 2025 il regime di cd. “doppio binario” (deposito telematico e cartaceo), fermo restando la obbligatorietà negli uffici GIP e nelle Procure della Repubblica del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini. Tuttavia, il dm n. 206/2024 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni: i) nei procedimenti che si trovano nella fase dell’udienza preliminare; ii) nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario; iii) nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova. Sino al 31 marzo 2025, inoltre, nei suddetti uffici di primo grado, è stato previsto potesse avere luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’art. 335 cpp, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato ed al giudizio direttissimo. È rimasto fermo, poi, il cd. “doppio binario”, fino al 31 dicembre 2025, per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari personali e reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio. Per l’Ufficio del giudice di pace, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per il Tribunale per i minorenni, per il Tribunale di Sorveglianza, per la Corte di Appello, per la Procura Generale presso la Corte di Appello, per la Corte di cassazione, per la Procura Generale presso la Corte di cassazione, infine, l’obbligatorietà del deposito telematico è prevista solo a decorrere dal 1° gennaio 2027.

11. Tra i principali vantaggi della creazione di una corretta e completa archiviazione digitale sono annoverabili: i) in relazione ai procedimenti d’impugnazione (in ambito civile, penale ed anche amministrativo), l’abbattimento dei tempi di cd. “attraversamento”, nel quale il processo non viene effettivamente celebrato, in attesa di attività di natura organizzativa, necessarie per trasferire il fascicolo da un grado all’altro del giudizio; ii) la garanzia del coerente funzionamento e l’assolvimento delle funzioni dell’Ufficio del processo e le misure predisposte nel PNRR; si pensi ai compiti di collaborazione allo studio della controversia e della giurisprudenza pertinente, alla predisposizione delle bozze di provvedimenti e di collaborazione alla raccolta della prova dichiarativa (per quanto di pertinenza del processo civile); secondo l’art. 16-octies, comma 1, dl 179/2012, l’istituzione di tali strutture organizzative, del resto, persegue l’intento di «garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione»; gli archivi digitali costituiscono strumento funzionale per l’istituzione di politiche di raccolta e massimazione delle sentenze, di definizione degli indirizzi giurisprudenziali, nonché di presupposto per la costituzione della banca dati dei precedenti giurisprudenziali liberamente fruibili e visibili a tutti i cittadini e ai soggetti interessati; nonché quale come parte integrante dei progetti organizzativi di riduzione dell’arretrato e della durata dei procedimenti, fungendo da volano per la più immediata e penetrante fruizione del dato giudiziario disponibile; iii) l’agevolazione dell’analisi dei flussi digitali che consente di determinare gli obiettivi di gestione in modo più celere ed immediato, quali la stabilizzazione del flusso e riequilibrio del carico; il monitoraggio e la valutazione prognostica della durata del processo in relazione al rito attivato nonché la valutazione dei costi e della fattibilità degli obiettivi prefissati; iv) il miglioramento delle possibilità di ricerca e di selezione di repertori giurisprudenziali in tempi rapidi, che rende più performante l’attività di analisi e di verifica di precedenti orientamenti da parte dell’organo giudicante; v) favorire, attraverso il patrimonio informativo contenuto negli archivi, l’implementazione di sistemi decisionali automatizzati, ovvero di sistemi di intelligenza artificiale a supporto dell’operato del giudice; vi) arginare le criticità connesse alla saturazione degli spazi dei depositi dei Tribunali e degli Archivi di Stato. 

12. Si considerino i progetti internazionali che vedono la SSM attivamente impegnata, quali, tra gli altri, il progetto EJTN Working Group on Digitalisation e il progetto JuLIA.

13. Cfr. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade.

14. Il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE («Regolamento sui servizi digitali» - DSA) ha introdotto nell’ordinamento europeo norme volte a garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali degli utenti dei servizi digitali siano efficacemente tutelati e l’innovazione sia agevolata, contrastando la diffusione di contenuti illegali online e i rischi per la società che la diffusione della disinformazione o di altri contenuti illeciti o nocivi può generare. Il DSA è entrato in vigore nel novembre 2022. La normativa sui servizi digitali si applica a tutti i fornitori di servizi intermediari a partire dal 17 febbraio 2024. Dal 25 agosto 2023, il DSA è applicabile già alle piattaforme di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, con oltre 45 milioni di utenti attivi nell’UE (il 10% della popolazione europea), designati dalla Commissione europea (VLOP e VLOSE).

15. Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

16. E. Longo, Rivoluzione digitale e sviluppi della partecipazione democratica nell’Unione Europea, in Osservatorio sulle fonti, fascicolo 3, 2021, 1309-1330. L’obiettivo prefissato per il 2024 era quello di formare, entro il 2024, il 65 % dei giudici e dei pubblici ministeri e il 15 % degli avvocati sul diritto dell’UE.

17. Per un quadro di maggiori dettagli cfr. B. Carapella, R. Voza, M. Capasso, E. Carletti, M.F. Grassi, B. Santeramo, La transizione digitale della giustizia in Europa, Nuove figure professionali e nuovi fabbisogni formativi, in Rivista Judicium, 27.12.2023.

18. Firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato ufficialmente in vigore il 1º dicembre 2009. 

19. Art. 81, par. 2, lett. h), e art. 82, par. 1, lett. c), del TFUE.

20. Dal 2008 la Commissione europea e il Consiglio dell’UE collaborano strettamente per definire iniziative digitali transfrontaliere nel settore della giustizia. Un primo risultato dell’impegno politico volto a rendere più facile e accessibile l’accesso alla giustizia elettronica nazionale ed europea è stata l’adozione del piano d’azione pluriennale in materia di giustizia elettronica 2009 -2013. Dopo il suo completamento, sono stati adottati una strategia e un piano d’azione per la giustizia elettronica per il periodo 2014-2018 nonché uno successivo per il periodo 2019-2023. Nel contesto dell’attuazione di tale piano, la Commissione ha condotto uno «studio sull’uso di tecnologie innovative nel settore della giustizia» per esplorare le politiche, le strategie e la legislazione esistenti a livello nazionale ed europeo e fare il punto sull’uso attuale dell’IA e degli strumenti tecnologici Blockchain nel campo della giustizia. Parti interessate sono le istituzioni e le agenzie dell’UE, le autorità pubbliche e la magistratura degli Stati membri, le organizzazioni di professionisti legali e le società TIC. 

21. COM(2011) 551 definitivo.

22. Evaluation of the 2011-2020 European judicial training strategy, documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2019)380); Evaluation of the 2011-2020 European judicial training strategy, documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2019)380). 

23. Relazioni della direzione generale della Giustizia e dei consumatori della Commissione.

24. Il Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ) o European Judicial Training Network (EJTN) è un’associazione internazionale senza scopo di lucro costituita nel 2000, con sede in Bruxelles, che ha per scopo la promozione del confronto e dello scambio di conoscenze in merito ai sistemi giudiziari a beneficio dei membri delle magistrature europee. EJTN riunisce 36 istituzioni di formazione giudiziaria di 27 Stati membri dell’Unione, oltre all’Accademia di diritto europeo e 9 Paesi osservatori. La SSM, membro della Rete dal 2012, è attualmente componente eletto del Comitato di pilotaggio della Rete, membro di tutti i gruppi di lavoro (linguistico, penale, metodologie, diritti fondamentali, programmi di scambio, digitalizzazione) e coordinatore del gruppo civile.

25. COM/2020/713 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0713

26. Cfr. comunicazione «Digitalizzazione della giustizia nell’UE» COM(2020) 710 final.

27. Cfr. conclusioni del Consiglio sull’Accesso alla giustizia – Cogliere le opportunità della digitalizzazione (2020/C 342 I/01).

28. Cfr. https://e-justice.europa.eu/content_european_training_platform-37158-it.do.

29. Cfr. https://european-training-platform.e-justice.europa.eu/about-platform.

30. Se gli erogatori di formazione forniscono informazioni sulle attività di formazione che organizzano nell’UE in diverse lingue, gli operatori del diritto e gli operatori di giustizia possono trovare corsi di formazione e materiale di autoapprendimento su una vasta gamma di argomenti, effettuando le ricerche in base a diversi campi di interesse (dal diritto civile al diritto pubblico, dal diritto penale ai diritti fondamentali, dal linguaggio giuridico alla deontologia, fino alle competenze giuridiche). 

31. In particolare, il 1° dicembre 2021 la Commissione ha adottato due proposte: una proposta di regolamento recante norme sulla comunicazione digitale nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale (COM/2021/759 final) e una proposta di direttiva che allinea le norme vigenti in materia di comunicazione alle norme della proposta di regolamento. Con la nuova proposta legislativa, l’uso del canale digitale per tutte le comunicazioni di cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell’Unione e gli scambi di dati tra le autorità nazionali competenti è stato indicato come obbligatorio, fatte salve alcune giustificate eccezioni. Ai cittadini e alle imprese è riconosciuta la facoltà di comunicare elettronicamente con i tribunali e le altre autorità giudiziarie degli Stati membri. A tal fine, si prevede l’utilizzazione di portali informatici nazionali, ove esistenti, o in alternativa un punto di accesso sul portale europeo della giustizia elettronica. Per avvalersi di questa possibilità, i cittadini e le imprese devono essere in possesso di firma e/o sigillo elettronici qualificati che dovranno essere riconosciuti in tutta l’Unione. Sarà inoltre possibile pagare le spese giudiziarie per via telematica. Inoltre, la proposta della Commissione consente lo svolgimento di audizioni orali a distanza tramite videoconferenza, sia in materia civile che penale, a determinate condizioni. 

32. In termini B. Galgani, La digitalizzazione della cooperazione giudiziaria in materia penale, Corso SSM P24075 Napoli, 9 dicembre 2024, consultabile sul sito della SSM (cfr. nota 85). 

33. Più in dettaglio e-CODEX consiste in un pacchetto di componenti software che abilita la connettività tra i sistemi nazionali, consentendo ai suoi utenti (autorità giudiziarie competenti, operatori legali e cittadini) di inviare e ricevere elettronicamente documenti, prove o altre informazioni in modo rapido e sicuro. In questo modo, e-CODEX permette la creazione di reti di comunicazione decentralizzate, interoperabili e sicure tra i sistemi informatici nazionali a supporto di procedimenti civili e penali transfrontalieri.

34. Si tratta di un sistema decentrato e interoperabile concepito specificamente per consentire in modo rapido, sicuro e affidabile lo scambio elettronico transfrontaliero di dati – qualsiasi contenuto trasmissibile per via elettronica – nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Nel contesto di una maggiore digitalizzazione dei procedimenti in materia civile e penale, l’obiettivo del sistema e-CODEX è migliorare l’efficienza della comunicazione transfrontaliera tra autorità competenti e facilitare l’accesso alla giustizia per cittadini e imprese. 

35. Eurojust, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, è un centro unico con sede a L’Aia, nei Paesi Bassi, dove le autorità giudiziarie nazionali collaborano strettamente per combattere le gravi forme di criminalità organizzata transfrontaliera. L’Agenzia ha il ruolo di contribuire a rendere l’Europa un luogo più sicuro coordinando il lavoro delle autorità nazionali – degli Stati membri dell’UE e dei paesi terzi – nelle indagini e nelle azioni penali intraprese nei confronti della criminalità transnazionale. Cfr. Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust); L. Camaldo, La metamorfosi di Eurojust in Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale, in Cass. pen., n. 7/2019, pp. 2708-2717. 

36. L’obiettivo era identificare potenziali collegamenti tra procedimenti giudiziari antiterrorismo e garantire un coordinamento dei bisogni che ne derivano. 

37. Nel sistema precedente gli Stati membri inviavano a Eurojust informazioni sui procedimenti giudiziari per casi di terrorismo attraverso vari canali, spesso non sicuri, come posta elettronica o CD-ROM; il sistema d’informazione di Eurojust non permetteva un’adeguata controverifica delle informazioni.

38. Le squadre investigative comuni sono create per svolgere indagini penali specifiche per un periodo di tempo determinato. Sono costituite dalle autorità competenti di due o più Stati membri, con l’eventuale partecipazione dei paesi terzi interessati, per gestire congiuntamente le indagini transfrontaliere. Il quadro SIC permette ai membri della squadra di procedere direttamente allo scambio di prove senza che siano necessarie le procedure tradizionali di cooperazione giudiziaria.

39. Cfr. Mission Letter della presidente della Commissione europea al commissario per la democrazia, la giustizia e lo Stato di diritto, Bruxelles, 17 settembre 2024.

40. Per commenti del nuovo regolamento cfr.: A. Valle, Il nuovo regolamento eIDAS tra identità digitale europea e firme elettroniche, in Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, 11; D. A. Limone, Il regolamento eIDAS n. 2024/1183 ed il Codice dell’amministrazione digitale. Alcune considerazioni su modifiche ed integrazioni, in Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, 20 ss.: E. Belisario, Il regolamento eIDAS 2.0 e l’impatto sulla gestione documentale delle PA: quali prospettive?, in Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, 32 ss.; A. Lisi, L’evoluzione del documento informatico nel nuovo quadro giuridico dell’eIDAS 2, in Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, 42 ss.; G. Manca, Le nuove regole europee per la sottoscrizione e l’apposizione di sigilli in modalità remota, 196 ss.: S. Baldini, Regolamento eIDAS 2.0 e firma elettronica qualificata: nuovi scenari e opportunità, in Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, 201 ss.; Igor Marcolongo, Le procedure di identificazione del titolare nel Regolamento 2024/1183 (eIDAS 2): prospettive europee e nazionali, in Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, 208 ss.; F. Fanton, E. Giunta, Federica Marti, Il recapito elettronico: scenari ed evoluzione tecnologica alla luce degli aggiornamenti normativi in Italia e in Europa, in Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, 223 ss.; G. Manca, La firma elettronica qualificata gratuita nel portafoglio europeo di identità digitale, in Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, 235 ss.

41. Il quadro europeo relativo a un’identità digitale comprende tre aspetti: i) il portafoglio europeo di identità digitale: tutte le persone fisiche e giuridiche dell’Unione saranno in grado di identificarsi in modo sicuro tramite un dispositivo mobile per accedere ai servizi pubblici e privati in tutta Europa, rimanendo al contempo nel pieno controllo dei propri dati; ii) il riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali di identificazione elettronica: ciascuno Stato membro accetterà i mezzi di identificazione elettronica provenienti da altri Stati membri per l’autenticazione transfrontaliera al fine di accedere a un servizio pubblico; iii) i servizi fiduciari: un quadro giuridico per i servizi, quali firme elettroniche, sigilli e marche temporali, insieme ad un elenco di nuovi servizi fiduciari quali la gestione di dispositivi di creazione di firme elettroniche qualificati a distanza, la gestione di dispositivi di creazione di sigilli elettronici qualificati a distanza, il rilascio di attestati elettronici qualificati di attributi, servizi di archiviazione elettronica qualificati e registri elettronici qualificati, garantendo che le transazioni siano sicure, protette e affidabili.

42. Esso implica: il collegamento con le identità digitali nazionali; l’autenticazione degli utenti online e offline, con garanzia che i dati siano condivisi solo in modo selettivo; prova di attributi personali (gli utenti possono condividere i documenti digitali, quali patenti di guida, documenti di viaggio, qualifiche accademiche e professionali e documenti sui conti bancari); controllo dei dati (gli utenti possono scegliere quali aspetti della loro identità e dati condividere con terzi, nonché gestire i proprio dati, ad esempio richiedendoli, conservandoli, condividendoli o cancellandoli; la generazione di pseudonimi crittografati archiviati localmente all’interno del portafoglio per una maggiore riservatezza, da parte degli utenti; connessioni sicure (il portafoglio consente la condivisione e autenticazione sicura e diretta dei dati con altri portafogli europei di identità digitale); trasparenza (gli utenti possono accedere a un registro delle transazioni, visualizzare un pannello di gestione comune e utilizzare firme elettroniche qualificate. Quanto alle garanzie e accessibilità, sono annoverate l’utilizzo volontario (il portafoglio resta completamente opzionale per tutti i cittadini e vengono offerte solide protezioni dalla discriminazione per chi sceglie di non utilizzarlo), l’esclusione di costi nascosti (il rilascio di un portafoglio, il suo utilizzo e la verifica sono gratuiti per le persone, mentre gli Stati membri coprono i costi di convalida per garantirne la continua accessibilità), limiti rigorosi per il trattamento dei dati (il trattamento dei dati è progettato al fine di essere limitato a quanto necessario per il funzionamento del portafoglio e i fornitori del portafoglio non possono accedere ai dati personali aggiuntivi o memorizzarli). Sono previste norme rigorose per la registrazione, il monitoraggio e la convalida garantiscono che solo gli enti verificati utilizzino il portafoglio. Le parti facenti affidamento sulla certificazione che offrono servizi attraverso il portafoglio si registreranno all’interno del loro Stato membro, sostenendone la responsabilità e la tracciabilità.

43. Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726. 

44. La gestione dell’e-CODEX è affidata all’Agenzia dell’Unione europea per i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU-LISA), con sede a Tallinn, in Estonia. Fino al passaggio di consegne del sistema e-CODEX all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il sistema e-CODEX sarà gestito da un consorzio di Stati membri e organizzazioni con finanziamenti a titolo dei programmi dell’Unione («entità che gestisce il sistema e-CODEX»

45. Regolamento (Ue) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo.

46. Il regolamento avrà un’applicazione progressiva nel corso del prossimo quinquennio. Con tale regolamento il legislatore europeo ha previsto che il ricorso al formato elettronico divenga obbligatorio (cd. “digital by default”) per tutte le comunicazioni di cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell’Unione e gli scambi di dati tra autorità nazionali competenti, fatte salve alcune giustificate eccezioni quali, ad esempio, eventuali guasti, la natura fisica o tecnica del materiale trasmesso o, ancora, cause di forza maggiore (art. 3). Si parla di regolamento orizzontale per sottolineare che questa normativa non va a sostituire, ma ad affiancarsi in logica di complementarietà agli strumenti già esistenti e consolidati di cooperazione, tanto civile quanto penale, limitandosi a digitalizzare tutte le ipotesi di comunicazione nelle cause transfrontaliere. Nel regolamento si specifica che la nuova disciplina opererà anche con riferimento alle comunicazioni tra autorità competenti e organi e agenzie dell’Unione, come la Procura europea o Eurojust.

47. Sebbene l’Italia (al pari di altri Paesi, come l’Austria o la Finlandia) abbia già adottato molte delle misure prescritte dal regolamento (ad esempio, la possibilità di pagare le spese del giudizio o il deposito degli atti in via telematica), la disciplina europea si è resa necessaria per colmare il gap esistente in altri Paesi assicurando così un’uniformità di attuazione al principio dell’effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale su tutto il territorio dell’Unione, soprattutto alla luce di un contesto europeo sempre più interconnesso, in cui le controversie attraversano facilmente i confini nazionali. In quest’ottica, un approccio collaborativo tra le autorità giurisdizionali, le istituzioni europee e gli altri attori interessati sarà essenziale per garantire il successo di tale importante iniziativa.

48. Apertura in linea con la CGUE, sez. I, 4 luglio 2024, causa C-760/22, FP altri, in tema di diritto di presenziare al processo e possibilità per un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza.

49. Direttiva (Ue) 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 che modifica le direttive 2011/99/UE e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria. 

50. Le prove elettroniche si riferiscono ai dati archiviati da o per conto di un prestatore di servizi, in forma elettronica, utilizzati per indagare e perseguire reati, compresi i dati relativi ad abbonati, i dati utilizzati per identificare l’utente, i dati sul traffico e i dati sul contenuto. Ai fini del regolamento, prestatore di servizi è chiunque fornisca una o più delle seguenti categorie di servizi (a eccezione dei servizi finanziari): servizi di comunicazione elettronica (servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale), servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP (l’assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio), altri servizi della società dell’informazione che consentono agli utenti di comunicare tra loro o che memorizzano o trattano i dati per conto dell’utente, quali reti sociali, mercati online e altri fornitori di servizi di hosting.

51. L’ordine europeo di produzione permette a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di ottenere prove elettroniche (ad esempio e-mail, testo o messaggi in applicazioni, nonché informazioni per identificare un responsabile come prima fase) direttamente da un prestatore di servizi o da un suo rappresentante legale in un altro Stato membro. Se la prova elettronica contiene dati sul contenuto o sul traffico, a eccezione dei dati richiesti per la sola identificazione dell’utente, un tribunale o un giudice deve emettere o riesaminare l’ordine e l’autorità giudiziaria deve informare l’autorità competente dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento designato o dove risiede il rappresentante legale. Tale autorità di un altro Stato membro può impedire la produzione di dati in circostanze specifiche, sulla base di specifiche ragioni di rifiuto. 

52. L’ordine europeo di conservazione permette a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di chiedere che lo stabilimento designato di un prestatore di servizi o il suo rappresentante legale in un altro Stato membro conservi i dati specifici prima di una successiva richiesta di produrre i dati. 

53. Gli ordini europei di produzione o conservazione sono trasmessi attraverso un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR). Al momento della ricezione di un EPOC, occorre trasmettere i dati richiesti direttamente all’autorità di emissione o alle autorità di contrasto entro dieci giorni, o in caso di emergenza entro otto ore. Qualora sia necessaria una notifica, l’autorità di contrasto ha 96 ore di tempo per sollevare un motivo di rifiuto. Quando viene ricevuto un EPOC-PR, i dati richiesti devono essere conservati senza indugio per un periodo di 60 giorni (che può essere prorogato di altri trenta giorni dall’autorità di emissione), a meno che non vi sia stata una successiva richiesta di produzione dei dati. Se la conservazione dei dati non è più necessaria, l’autorità di emissione ne informa senza indugio il destinatario. L’autorità di emissione ha cinque giorni per fornire chiarimenti o correzioni quando il destinatario non può ottemperare all’ordine perché è incompleto o contiene errori manifesti. Il destinatario deve contattare l’autorità di emissione senza indebito ritardo se non è in grado di ottemperare a causa di fattori che esulano dal suo controllo, in particolare se la persona i cui dati non sono stati richiesti non è il suo cliente o se i dati sono stati cancellati prima di ricevere l’ordine. L’autorità di emissione deve informare senza indebito ritardo la persona i cui dati sono stati richiesti. I prestatori di servizi devono garantire la riservatezza, la segretezza e l’integrità dell’EPOC o dell’EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati. Le persone soggette a un ordine europeo di produzione hanno il diritto di ottenere informazioni e ricorsi effettivi anche nel corso dei procedimenti penali. La comunicazione scritta tra le autorità e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali dei prestatori di servizi ai sensi del presente regolamento deve essere effettuata attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile.

54. Per un’analisi della materia cfr. L. Salazar, Digitalizzazione della giustizia, in Quaderni Aisdue, marzo 2023 (www.aisdue.eu/lorenzo-salazar-digitalizzazione-della-giustizia/). 

55. Per primi commenti cfr.: M. Cecchi e M. Cera, Lettura normativa dei decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 30.12.2025. I nuovi orizzonti nel contrasto alla criminalità: l’Ordine Europeo di Produzione e l’Ordine Europeo di Conservazione delle prove elettroniche, in Penale Diritto e Procedura, 27 febbraio 2026; C. De Lazzaro, L’acquisizione delle prove elettroniche nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: una prima implementazione dell’e-evidence package, 2 febbraio 2026.

56. Non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva i prestatori di servizi finanziari (attività bancaria, credito, assicurazione, pensioni, titoli, investimenti, servizi di pagamento, consulenza etc.), che non saranno dunque chiamati alla designazione o nomina di cui all’art. 4 del decreto legislativo in commento e, conseguentemente, non potranno essere destinatari degli ordini europei di produzione e conservazione. Inoltre, esulano dall’ambito di applicazione della disciplina in analisi i prestatori di servizi stabiliti in Italia, che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale, essendo requisito qualificante quello dell’offerta di servizi nell’Unione.

57. In tale ultimo caso, l’ordine sarà trasmesso entro quarantotto ore al pubblico ministero presso il giudice competente, per la convalida entro le quarantotto ore successive con decreto motivato. L’emergenza, secondo la definizione del regolamento, ricorre in caso di minaccia imminente per la vita, l’integrità fisica o la sicurezza di una persona, o per un’infrastruttura critica il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l’integrità fisica o la sicurezza di una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all’esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato. 

58. La piattaforma facilita il coordinamento e la gestione delle squadre investigative comuni, ovvero squadre create da due o più Stati membri dell’Unione europea per effettuare indagini penali specifiche e limitate nel tempo, agevola lo scambio rapido e sicuro e la conservazione temporanea dei dati operativi, assicura la sicurezza delle comunicazioni per messaggistica istantanea, chat, conferenze audio e conferenze video, la tracciabilità dello scambio di prove e la valutazione delle squadre investigative comuni. L’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) progetta, sviluppa e gestisce la piattaforma. monitora lo sviluppo della piattaforma e fornisce regolarmente statistiche tecniche, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea il completamento dello sviluppo della piattaforma, presenta una relazione annuale alla Commissione europea, entro due anni dall’avvio della piattaforma, sulle sue prestazioni tecniche. Eu-LISA garantisce un elevato livello di cybersicurezza, impedisce l’accesso non autorizzato, adotta piani di sicurezza, continuità operativa e ripristino in caso di disastro, collabora con la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee, mantiene un registro tecnico contenente i dettagli relativi all’accesso alla piattaforma e tutte le operazioni di elaborazione dei dati. I dati della piattaforma possono essere utilizzati solo per la squadra investigativa comune pertinente. L’accesso alla piattaforma è limitato ai funzionari autorizzati. I dati operativi sono: archiviati nel sistema di informazione centralizzato fino a quando tutti gli utenti delle squadre investigative comuni non li scaricano; cancellati automaticamente e definitivamente una volta scaricati. I dati non operativi sono conservati per un periodo massimo di cinque anni, qualora sia prevista una valutazione della squadra investigativa comune e cancellati automaticamente se non viene effettuata alcuna valutazione. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti possano accedere tecnicamente alla piattaforma e consentono ai loro utenti della piattaforma di avere accesso ai corsi di formazione. Eurojust, Europol, la Procura europea, OLAF e altri organi, uffici e agenzie competenti dell’UE garantiscono che possano accedere alla piattaforma. Le autorità nazionali ed europee che utilizzano la piattaforma sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi delle norme dell’Unione; un amministratore della squadra investigativa comune svolge questo ruolo per le autorità giudiziarie di paesi extraeuropei.

59. Si tratta dell’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (Secure information exchange network application), per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa.

60. Già nel 2021, tramite SIENA, sono stati aperti 123 mila nuovi casi (aumento del 38% rispetto al 2020); sono stati scambiati 1,54 milioni di messaggi operativi (aumento del 22% rispetto al 2020); si sono collegate 2.400 autorità nazionali competenti di 51 Paesi e 14 organizzazioni/agenzie internazionali.

61. Va ricordata la Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (abbreviata in CEPEJ, acronimo di European Commission for the Efficiency of Justice) nel corso della sua 31a riunione plenaria di Strasburgo, del 3-4 dicembre 2018. La Carta è destinata agli attori pubblici e privati incaricati di creare e lanciare strumenti e servizi di IA relativi al trattamento di decisioni e dati giudiziari (apprendimento automatico o qualsiasi altro metodo derivante dalla scienza dei dati), oltre che ai responsabili di decisioni pubbliche competenti in materia di quadro legislativo o regolamentare e ai soggetti addetti allo sviluppo, alla verifica o all’utilizzo di tali strumenti e servizi. La CEPEJ ha adottato formalmente i cinque principi fondamentali (la cd. “Carta etica europea”) sull’utilizzo dell’IA nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi: i) il principio del rispetto dei diritti fondamentali nell’elaborazione e nell’attuazione di strumenti e servizi di IA; ii) il principio della non-discriminazione, dovendosi prevenire lo sviluppo o l’intensificazione di discriminazioni tra persone o gruppi di persone; iii) il principio di qualità e sicurezza, che richiede, in ordine al trattamento di decisioni e dati giudiziari, l’utilizzo di fonti certificate e dati intangibili, con modelli elaborati interdisciplinarmente, in un ambiente tecnologico sicuro; iv) il principio di trasparenza, imparzialità e equità, per il quale occorre rendere le metodologie di trattamento dei dati accessibili e comprensibili, autorizzando verifiche esterne; v) il principio “del controllo da parte dell’utilizzatore”, dovendosi precludere un approccio prescrittivo e assicurare che gli utilizzatori siano attori informati e abbiano il controllo delle loro scelte.

62. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale ed ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione, e promuovendo l’innovazione. 

63. Per un quadro della problematica cfr. C. Parodi, Sistema penale e ddl sull’intelligenza artificiale: prospettive e criticità, in Ius penale (Giuffrè), 13 maggio 2024; A. Balsamo, L’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia, in Sistema penale, 22 maggio 2024. Per le definizioni di I.A. nel quadro precedente al Regolamento AI Act, cfr. F. Di Vizio, Prevenzione e investigazioni: l’uso di IA, big data e soluzioni tecnologiche in ambito finanziario e nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del Terrorismo, in Discrimen, 11 gennaio 2024.

64. Art. 3, n. 1: «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

65. Anche i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie a tali fini meritano di essere considerati ad alto rischio quando gli esiti dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie producono effetti giuridici per le parti. 

66. In termini generali, in base a un approccio “basato sul rischio”, secondo il quale all’incremento di esso corrispondono più rigorose regole, la nuova disciplina stabilisce obblighi per fornitori e operatori dei sistemi di IA a seconda del livello di rischio che essi possono generare, distinto in: a) rischio inaccettabile; b) rischio alto; c) rischio basso o minimo. Sono stabiliti anche obblighi specifici per la trasparenza. I sistemi di IA ad alto rischio, in particolare, sono quelli che, per quanto utili a esigenze sociali riconosciute come meritevoli, possono avere ripercussioni negative sulla sicurezza delle persone o sui loro diritti fondamentali, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Prima di immettere un sistema di IA ad alto rischio sul mercato dell’UE, o di farlo entrare in servizio, i fornitori dovranno sottoporlo, in particolare, a una valutazione della conformità. Per tali motivi: a) gli operatori che siano organismi di diritto pubblico od operatori privati che forniscono servizi pubblici, nonché gli operatori che forniscono sistemi ad alto rischio, devono effettuare una valutazione d’impatto degli stessi sui diritti fondamentali; b) i sistemi di IA ad alto rischio implementati da autorità pubbliche o entità che agiscono per loro conto dovranno essere registrati in una banca dati pubblica dell’UE; c) le autorità di vigilanza del mercato contribuiranno al monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e potranno, per motivi eccezionali, autorizzare l’immissione sul mercato di una specifica IA ad alto rischio.

67. In effetti, all’Allegato III del Regolamento AI, tra i sistemi di IA ad alto rischio di cui all’art. 6, paragrafo 2, per il comparto “Amministrazione della giustizia e processi democratici” compaiono al punto 8, lett. a, «i sistemi di IA destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie».

68. Cfr. considerando 42 dell’AI Act.

69. Cfr. art. 24 della l. n. 132/2025 per le deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

70. La SSM, in qualità di ente pubblico autonomo, ha ottenuto l’inserimento, al pari del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, nell’elenco delle pubbliche amministrazioni che possono partecipare in via autonoma ai bandi relativi ai progetti internazionali. Dalla fine del 2015, la Scuola partecipa regolarmente, nella veste di co-beneficiario o di partner associato, unitamente ad altre scuole della magistratura e istituzioni di formazione giudiziaria, accademie, università o enti di ricerca di altri Paesi dell’Unione europea, a progetti transnazionali, di durata pluriennale, di formazione e ricerca in materia di cooperazione giudiziaria civile e penale o di formazione sul diritto europeo e sui diritti umani. I progetti – realizzati in collaborazione con le più importanti istituzioni europee di formazione giudiziaria e accademica – prevedono, in diversa misura, lo svolgimento di attività ricerca, di raccolta e analisi di giurisprudenza, lo svolgimento di seminari e conferenze ed attività di formazione a distanza, l’elaborazione di manuali, linee guida, raccolte di buone pratiche e protocolli operativi. Nelle attività progettuali sono coinvolti magistrati italiani, accademici e professionisti che vantano specifica esperienza. Inoltre, la SSM, nel contesto dei progetti, ha organizzato corsi nazionali, talvolta inseriti nella programmazione della formazione permanente, oppure coordinato l’organizzazione di corsi territoriali, consentendo così a centinaia di magistrati italiani di accedere alle attività progettuali nell’ambito di attività formative in lingua italiana. 

71. Progetto di ricerca europeo realizzato da un Consorzio di undici partner europei guidato dall’Università “Pompeu Fabra” di Barcellona. Tra essi sono annoverati, oltre alla Scuola superiore della magistratura, l’Università degli Studi di Trento, l’Université de Versailles Saint-Quentin-Enyvelines, la Rijksuniversiteit Groningen, la Universidade De Coimbra, l’Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, il Consejo General Del Poder Judicial, la Fondatsiya Libre, lo Studiecentrum Rechtspleging, la Fondazione “Bruno Kessler”.

72. Consiglio d’Europa, Consiglio consultivo dei giudici europei, Magna Carta dei Giudici, Strasburgo, 17 novembre 2010.

73. Cfr. R. Masi, Il ruolo del Rid quale componente dell’U.D.I. – I rapporti tra Rid e Magrif – Le attività di formazione e informazione, relazione all’incontro con i RID di nuova nomina, 23 marzo 2024, Roma, inedita. 

74. Con la delibera 31/IN/2015 il CSM ha evidenziato la necessità di attuare un modello di formazione decentrata concordata fra RID e formatori attraverso un complessivo progetto formativo in materia informatica distinto per Magrif e magistrati. In virtù della delibera 172/IN/2015 il CSM ha invitato i RID a procedere, in collaborazione con i formatori decentrati, sulla base dell’intesa con la SSM, alla realizzazione di un programma di formazione a livello distrettuale nella materia dell’innovazione e dell’informatizzazione secondo le linee programmatiche descritte nella stessa delibera ed a comunicare i progetti formativi specifici alla settima commissione. In forza della circolare del 26 ottobre 2016, il CSM ha chiesto ai RID ed ai MAGRIF di farsi promotori di progetti di informazione/formazione a livello locale anche sugli applicativi ministeriali in uso, ribadendo il modello di formazione concordata fra RID e strutture di formazione decentrata della SSM per l’organizzazione di incontri di studio aventi ad oggetto temi specifici di informatica giudiziaria, statistica, organizzazione e buone prassi.

75. La STO predispone ogni anno, con il supporto dell’ufficio statistico del CSM, entro la data prevista per il corso RID e per la sua discussione in quella sede, un documento di sintesi delle relazioni trasmesse dai RID (art. 5, comma 3 della circolare del 2019).

76. Tale formula presenta il vantaggio di consentire la visione contemporanea dell’evento a un numero indeterminato di persone ma, di contro, permette solamente una limitata interazione tra docenti e discenti, i quali possono formulare domande via chat, ma non interloquire con gli altri partecipanti.

77. Webinar dedicati al diritto dell’emergenza Covid-19, sotto i profili penalistici e civilistici.

78. Il lavoro raccolto ed elaborato è stato consegnato alle commissioni legislative nominate dal Ministero della giustizia e utilizzato dall’ufficio legislativo quale materiale per l’elaborazione dei nuovi testi normativi, in attuazione delle leggi delega civile e penale. I risultati dello studio sono stati poi presentati nel corso di una giornata di studio che si è svolta il 13 ottobre 2023, accompagnata ad un webinar della Scuola della magistratura. 

79. In concreto, la Scuola ha nominato un gruppo di esperti di diritto processuale e di processi telematici, contenendone i tempi nell’arco di tre mesi, al fine di poter offrire un contributo di riflessione al Ministero della giustizia per l’attuazione delle riforme in atto.

80. Regolamento (Ue) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che abroga la direttiva 1999/93/CE.

81. Tali video-corsi (www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/videocorsi) hanno trattato i seguenti argomenti: pillole sul motore di ricerca della Corte di giustizia europea (InfoCuri); istituti del telematico; strumenti telematici di ricerca Italgiureweb (a cura del CED della Corte di cassazione); strumenti di ricerca per l’uso di HUDOC, database della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella medesima pagina sono consultabili, previo accesso all’area riservata del sito, una serie di video didattici (“pillole”) per l’utilizzo del processo telematico (gli specifici software). Si tratta di video-corsi fruibili anche in maniera asincrona e a richiesta.

82. Riforma del processo civile (ciclo di 12 webinar); riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale (ciclo di 12 webinar); la tutela penale dei finanziamenti pubblici (superbonus, decreto liquidità e PNRR). Organizzando la giustizia – Giornate di studi; l’ufficio per il processo: un’opportunità per la giustizia; Digitalizzazione della Giustizia; la nuova normativa sulla Procura europea; strumenti telematici di ricerca Italgiureweb e risorse informatiche della SSM; emergenza Covid-19; regole processuali e problemi applicativi; la consolle d’udienza (corso organizzato dal tavolo di lavoro CSM/STO - CNF - Ministero Giustizia sui modelli consolle, con il supporto della SSM); gli istituti del processo telematico nell’ambito della comune matrice del codice dell’amministrazione digitale; applicazioni degli istituti nel processo civile e penale: pec, domicilio e registri.

83. Gli istituti del processo telematico nell’ambito della comune matrice del codice dell’amministrazione digitale (webinar del 10 ottobre 2020); Digitalizzazione della giustizia e Ufficio del processo, Capri, 9 ottobre 2021; Organizzando la giustizia. Le riforme del diritto e del processo, al passo dell’innovazione tecnologica, nella stagione del PNRR, Capri, 8 ottobre 2022; La digitalizzazione della giustizia tra presente e futuro, Capri, 14 ottobre 2023. 

84. Anno 2021: FPFP21003 Gli strumenti telematici di ricerca Italgiureweb; P21029 Nomofilachia e informatica; FPFP21007 Diritto della concorrenza nell’ambito del progetto “DiCL – Digital Markets and Competition Law”; FPFP21012 Decisioni automatizzate e P.A.; P21044 Algoritmi e giustizia predittiva; P21048 Data protection (corso in lingua inglese); P21054 La dematerializzazione degli atti e dei documenti nel diritto e nel processo; P21094 Lavoro e nuove tecnologie; P21096 Il processo penale telematico. Anno 2022: P22020 Digitalizzazione, giustizia, diritti (corso online); P22027 I rapporti patrimoniali e le nuove tecnologie; P22033 La statistica giudiziaria (corso online); P22055 Il processo penale telematico (corso online); P22065 Intelligenza artificiale e diritto; P22085 Il processo civile telematico; P22004 I reati informatici. Anno 2023: P23022 La minaccia cibernetica; P23023 Intelligenza artificiale, diritto e processo; P23024 Rapporti patrimoniali e nuove tecnologie; P23030 Il processo civile telematico; P23061 Tecnologie informatiche e giustizia penale; P23080 Il processo penale telematico; P23045 La statistica giudiziaria (corso online); P23077 Piattaforme digitali: novità legislative e giurisprudenziali; P23061 Tecnologie informatiche e giustizia penale. Si precisa che tutti i materiali dei predetti corsi, classificati a “visibilità pubblica”, sono disponibili accedendo al sito www.scuolamagistratura.it e ricercando all’interno della sezione “Materiale didattico” il codice corso di interesse; per quelli classificati a “visibilità privata”, l’accessibilità è riservata ai soli magistrati dopo l’effettuazione del login all’area riservata del sito e la selezione della voce “Materiale didattico”. 

85. Anno 2024: P24002 La trasformazione digitale dello spazio europeo; P24016 Il processo civile telematico con riferimento anche al processo civile minorile e dinanzi al Giudice di pace; P24046 Il processo penale telematico; P24048 La minaccia cibernetica (DIS); P24051 La statistica giudiziaria; P24053 Intelligenza artificiale, diritto e processo penale; FPFP24014 Laboratorio di formazione per i magistrati alla prima valutazione di professionalità (funzioni civili); FPFP24015 Laboratorio di formazione per i magistrati alla prima valutazione di professionalità (funzioni penali); P24058 La corruzione internazionale (con OCSE); P24067 Massimario e Giustizia penale ai tempi della trasparenza digitale; FPFP24022 Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti nell’era digitale: strumenti normativi, tecniche investigative e nuove sfide; P24075 La cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro dei processi europei di digitalizzazione della giustizia; P24076 EJNITA 2 – Notifiche transfrontaliere, circolazione internazionale delle decisioni in materia civile, commerciale e digitalizzazione. Per la consultabilità dei materiali dei corsi a seconda del diverso livello di visibilità cfr. la nota precedente. 

86. Corsi organizzati dalla SSM in materia di IA nel periodo 2020-2024: P20020 L’intelligenza artificiale e la pratica della giurisdizione: organizzazione degli uffici e funzione decisoria; P21098 L’intelligenza artificiale; P22065 Intelligenza artificiale e diritto; P23023 Intelligenza artificiale, diritto e processo; P24053 Intelligenza artificiale, diritto e processo penale; T24008 Intelligenza artificiale: sicurezza, trasparenza, conservazione e uso dei dati. Problematiche relative all’individuazione delle responsabilità penali e dei movimenti di denaro nel cyberspazio. L’informatizzazione del processo e la giustizia predittiva. Per la consultabilità dei materiali dei corsi a seconda del diverso livello di visibilità cfr. nota precedente. Per la consultabilità dei materiali dei corsi a seconda del diverso livello di visibilità cfr. nota 85. 

87. Più in dettaglio, il corso ha approfondito: i) la normativa del processo penale telematico; in particolare, dopo un inquadramento sistematico si è svolta una focalizzazione sul regime transitorio definito dal dm n. 206/2024 e sulle prime indicazioni operative indirizzate agli uffici giudiziari, anche a fronte delle problematiche emerse in relazione alla sottoscrizione dei verbali di udienza; ii) l’illustrazione delle funzionalità dell’applicativo APP maggiormente interessate dall’estensione alle fasi processuali del processo penale telematico, censendo le principali criticità di funzionamento e di utilizzo registrate nella prima fase applicativa; iii) l’analisi dei provvedimenti e dei monitoraggi del CSM rispetto ai riflessi della riforma del processo penale telematico sulla generale organizzazione degli uffici giudiziari e sul quotidiano esercizio della giurisdizione e delle attività ausiliarie; iv) un primo approfondimento sulle patologie degli atti connesse all’inosservanza delle norme poste a presidio del nuovo assetto processuale (art. 111-bis, 111-ter, 175-bis cpp) Con il ricorso alla chat e alla mediazione del moderatore è stata offerta la possibilità di porre domande, esporre problematiche e, in definitiva, di instaurare una virtuosa e costruttiva relazione informativa con i relatori e con le Istituzioni da essi rappresentate. 

88. P25006 La disciplina delle intercettazioni: novità e problematiche; P25033 La cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro dei processi europei di digitalizzazione della giustizia; P25041 Gli smart contracts e le app. Una nuova sistematica?; P25056 Il contrasto al terrorismo; P25079 Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti nell’era digitale: strumenti normativi, tecniche investigative e nuove sfide; P25085 Operazioni di pagamento in moneta bancaria, moneta digitale e cripto-attività. Tra regole europee per l’offerta di servizi di pagamento, arbitro bancario finanziario, MiCAR, TFR e nuove fenomenologie criminali; P25063 Il processo penale telematico; FPFP25009 Il nuovo processo penale telematico alla luce del decreto ministeriale 206/2004; P25083 Le sfide dell’intelligenza artificiale al diritto; T25003 e-Evidence e cooperazione giudiziaria in materia di prove elettroniche nei procedimenti penali: novità normative con particolare riferimento all’ordine europeo di produzione e all’ordine europeo di conservazione; FPFP25050 A.I: Introduzione all’intelligenza artificiale applicata al diritto; FPFP25051 AI: Il processo civile digitale; FPFP25052 AI: Il processo e l’intelligenza artificiale. Per la consultabilità dei materiali dei corsi, a seconda del diverso livello di visibilità, cfr. nota 85. 

89. In via sintetica, vengono in rilievo le seguenti fonti unionali: il Regolamento (UE) 2022/850, avente ad oggetto l’istituzione del sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX), in vigore dal 1° giugno 2022; il Regolamento (UE) 2023/2844, avente ad oggetto la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero; modifica atti nel settore della cooperazione giudiziaria in vigore dal 1° maggio 2025; la Direttiva (UE) 2023/2843, avente ad oggetto l’adeguamento di strumenti di cooperazione (ordine di protezione europeo, ordine europeo di indagine penale, mandato di arresto europeo) alla digitalizzazione; il Regolamento (UE) 2023/2131, avente ad oggetto lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo; modifica norme sul trattamento dei dati e gestione dei casi Eurojust; il Regolamento (UE) 2023/969, avente ad oggetto l’istituzione di una piattaforma di collaborazione digitale per le squadre investigative comuni (SIC); la Direttiva (UE) 2023/977, in relazione alle norme per lo scambio efficace di informazioni tra autorità di contrasto degli Stati membri (canale SIENA); il Regolamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2) istitutivo del quadro europeo per l’identità digitale, portafoglio europeo di identità digitale e servizi fiduciari; il Regolamento (UE) 2023/1543, avente ad oggetto gli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali; la Direttiva (UE) 2023/1544, avente ad oggetto le norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti e rappresentanti legali per l’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali; il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) sull’intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai sistemi di IA ad alto rischio destinati all’amministrazione della giustizia.

90. permanente corsi centrali e territoriali 2026_rev_23 gennaio 2026.pdf.

91. FPFP26004 L’impresa e le società tra temi antichi e AI; FPFP26005 Il diritto del lavoro: le inedite questioni al tempo della AI; P26026 La “costruzione” della decisione al tempo dell’intelligenza artificiale: dal ragionamento al linguaggio; P26041 Le premesse tecnologiche dell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore penale: funzionamento, opportunità e rischi; P26042 Intelligenza artificiale, funzione giudiziaria e Rule of law; P26047 Il processo penale telematico; P26087 Le indagini ed il diritto processuale penale al tempo dell’intelligenza artificiale; FPFP26001 Corso IV Il diritto di famiglia, delle persone e delle successioni al tempo dell’AI; FPFP26002 Il diritto nei contratti nell’era dell’AI; FPFP26003 Come cambia la responsabilità civile al tempo dell’AI.

92. Cfr. sistemi di IA ad alto rischio, Allegato III, artt. 6, lett. c, e 8, lett. a.

93. Si pensi, esemplificativamente, alla presentazione online degli atti introduttivi del procedimento e degli altri atti processuali di pertinenza della parte, sulla base di modelli predefiniti e resi disponibili sui siti web dei diversi organi giurisdizionali; ciò anche per prendere parte a un processo “transfrontaliero”, da celebrare in un Paese diverso da quello in cui il soggetto risiede; o ancora, alla traduzione in tempo reale di tutti gli atti processuali in favore dei soggetti che parlano una lingua diversa da quella del Paese in cui si celebra il procedimento, così rendendo possibile una piena partecipazione al giudizio di tutte le parti interessate.