Processo penale telematico. Realtà e prospettive
L’introduzione del processo penale telematico ha portato all’attenzione degli operatori del diritto problemi vecchi e nuovi: strutture non adeguate, personale non formato e programmi non all’altezza della velocità e della molteplicità delle attività del magistrato. Tutti problemi che rischiano di rallentare e mettere in crisi il lavoro quotidiano. In questo contesto, tuttavia, il personale amministrativo e di magistratura dimostra un impegno quotidiano per cercare di trarre il meglio dalle innovazioni, per portare il processo penale verso il futuro senza rinunciare alle garanzie e alle peculiarità del processo stesso.
L’introduzione del processo penale telematico ha costituito una delle principali innovazioni della giustizia penale degli ultimi anni. Come noto, la digitalizzazione della giustizia penale costituiva una delle condizioni principali poste per ottenere i fondi del PNRR e, sin dalla legge delega e dal conseguente decreto legislativo della cd. riforma Cartabia, il Parlamento ha impegnato il Governo ad adottare una serie di regolamenti per introdurre un sistema di digitalizzazione del processo penale che determinasse la transizione da un sistema processuale ancora (quasi) completamente analogico a un sistema (quasi) completamente telematizzato.
Il percorso, tuttora in atto, è stato – ovviamente – complesso e ha dovuto scontrarsi con una serie di ostacoli che erano, alla vigilia, tutto sommato, ampiamente prevedibili: si vedrà infatti come la transizione verso il processo penale telematico non possa dirsi avviata con i regolamenti attuativi della riforma Cartabia, bensì con le norme emergenziali adottate per far fronte alla pandemia da Covid-19, e come già allora fosse palese una serie di ostacoli normativi, strutturali e relativi al personale in servizio verso la completa transizione al processo penale telematico i quali, però, sono stati solo in minima parte risolti e affrontati al momento dell’attuazione dei regolamenti attuativi.
Le coordinate normative che attualmente regolamentano la transizione verso il processo penale telematico muovono, come visto, dall’art. 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134 e dal conseguente decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che, agli artt. 6 ss., ha apportato, per quel che qui interessa, decisive modifiche al libro II del codice di procedura penale, introducendo – almeno sulla carta – un generalizzato obbligo di formazione, deposito e conservazione degli atti del procedimento penale con modalità telematiche, oltre a una generalizzata possibilità di partecipazione a distanza al compimento degli atti del procedimento e del processo.
Occorre menzionare, poi, la disposizione fondamentale del decreto in esame, che è quella di cui all’art. 87, che assegna al Governo il compito di adottare con regolamento ministeriale (da emanarsi entro il 31 dicembre 2023) le misure volte a consentire tecnicamente la transizione verso il procedimento penale telematico. E, dunque, a partire dalla prima scadenza, il 31 dicembre 2023, è ormai divenuto un must della notte di San Silvestro l’attesa del decreto del Ministro della giustizia che, per allietare le celebrazioni del nuovo anno, indica quali sono le novità che, di lì a poche ore, andranno a modificare le modalità di amministrazione della giustizia penale.
Fatto questo breve excursus normativo, prima di analizzare le problematiche connesse al funzionamento di APP (“Applicativo del Processo Penale”), ossia il sistema informatico individuato dal Ministero della giustizia per l’attuazione e la gestione del processo penale telematico e le criticità connesse, pare opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che, come si diceva, la transizione verso il processo penale telematico e le problematiche ad essa conseguenti, siano qualcosa che gli operatori del diritto avevano iniziato a sperimentare sin dal marzo 2020, ossia da quando la pandemia da Covid-19 impose l’adozione di un primo nucleo di norme in tema di processo penale telematico, in ragione delle severe restrizioni ai contatti sociali che, evidentemente, colpirono in maniera inaspettata e devastante anche le necessarie forme di interazione imposte per lo svolgimento dei procedimenti penali.
Senza voler divagare dall’oggetto, basti in questa sede ricordare come il Covid abbia introdotto una prima estensione generalizzata della partecipazione a distanza a tutte le udienze penali, con l’art. 2, comma 7, dl n. 11/2020: la normativa primaria e secondaria successiva, ma anche le delibere del Csm, erano tutte incentrate a favorire la remotizzazione dell’attività procedimentale, al fine dichiarato di ridurre le occasioni di contagio e la diffusione del virus.
Sin da quei momenti si posero tuttavia, come evidenziato, tre ordini di problemi per la transizione verso un processo penale telematico che, se quel legislatore non poteva certo in quel momento risolvere (dato che quella forma embrionale di processo penale telematico era dettata da una legislazione emergenziale e per finalità di ordine pubblico sanitario non immaginabili né preventivabili), avrebbero dovuto essere tenuti in debita considerazione al momento di attuare la transizione generale verso il processo penale telematico.
Già nel 2020, infatti, tutti prendemmo atto della grave carenza di strutture informatiche, essendo quelle in dotazione totalmente inadeguate per fronteggiare quel che il legislatore dell’emergenza ci richiedeva: hardware carenti e obsoleti, penuria di periferiche adeguate ma, soprattutto, reti non idonee a supportare un flusso di comunicazioni informatiche (in primis le video-conferenze, che avevano sostituito molte udienze in presenza) mai visto prima.
Un personale (amministrativo e, spesso, anche di magistratura) impreparato alla improvvisa digitalizzazione dell’attività, con resistenze giustificate spesso da oggettive incapacità di adattarsi a nuovi modi di lavorare per generazioni assolutamente non native digitali e, a quel tempo, prossime al collocamento a riposo e, dunque, anche prive di una reale spinta ad apprendere nuove modalità di lavoro.
Infine, ci si rese conto sin da subito che, a differenza del processo civile telematico, il processo penale telematico aveva delle peculiarità che impedivano radicalmente una transizione digitale tout court: l’assunzione della testimonianza come momento centrale del dibattimento, la presenza di prove documentali (talvolta consistenti in file lunghi migliaia di pagine) formate in maniera analogica, il diritto dell’indagato/imputato in vinculis di partecipare alle udienze che, talvolta, in ragione dell’incombente da espletare, può non essere pienamente garantito dalla partecipazione a distanza.
Ebbene, se non fosse per il riferimento al disgraziato anno 2020 inserito nel capoverso precedente, quella sintesi potrebbe essere applicata benissimo anche al processo penale telematico del 2026.
Come noto, infatti, a partire dal 2024 il Ministero ha adottato APP, che, dopo un anno di circoscritta utilizzazione solo per taluni sub-procedimenti della fase indagini preliminari (in particolare, le archiviazioni), a partire dal 1° gennaio 2025 è stato esteso alla generalità degli atti e dei sub-procedimenti delle fasi indagini preliminari e dibattimento, con l’esclusione di talune categorie di atti, per cui la formazione, il deposito e la conservazione con modalità digitali è stata posticipata: stesso meccanismo (introduzione e posticipazione) è stato, infine, previsto per le residuali categorie di atti delle fasi indagini preliminari e dibattimento con il decreto ministeriale 30 dicembre 2025, n. 206, entrato in vigore a partire dal successivo 1° gennaio 2026 (mentre per il giudizio di appello, al momento, la transizione è fissata al 2027).
Sin dalla sua entrata in vigore, gli operatori del diritto hanno sperimentato l’estrema farraginosità del sistema, la lentezza talvolta esasperante, l’interfaccia non immediatamente fruibile, oltre a talune limitazioni intrinseche che hanno avuto un effetto incontestabile: rallentare lo svolgimento dell’attività del magistrato.
Si pensi, in particolare, alle incombenze dei gip e, nello specifico, alle tempistiche necessarie per evadere richieste di archiviazione nei procedimenti contro ignoti e nei procedimenti contro noti senza opposizioni delle persone offese: si tratta di attività che il giudice poteva svolgere in maniera semi-seriale, con notevole risparmio di tempo, ma che, a partire dal 1° gennaio 2024, con l’utilizzo di APP, si è tramutata in un’attività dispendiosa, lunga e articolata a causa delle lentezze dei limiti nel funzionamento e nelle possibilità dell’applicativo.
Per quel che riguarda le attività del dibattimento, la coniugazione tra la staticità di un sistema operativo fondato sul caricamento/formazione dell’atto, l’inserimento delle credenziali di firma, il deposito telematico finalizzato da un utente diverso (l’assistente di udienza) dall’autore dell’atto (il magistrato) e la fluidità di un sistema processuale, in cui in udienza il giudice emette continuamente ordinanze che consentono al processo di “procedere” sino all’emanazione dell’atto di definizione (quasi sempre la sentenza, fatti salvi casi eccezionali di definizione con ordinanza), è stata all’inizio drammatica a causa di hardware inadeguati, reti lente e personale non formato: dall’oggi al domani la congerie dell’udienza dibattimentale, in cui vi sono di norma diverse decine di procedimenti da trattare, non avrebbe potuto sopportare l’improvvisa applicazione del procedimento telematico se non a costo di protrarre le udienze oltre l’imbrunire o, in taluni casi, di non celebrarle.
A fronte di questa realtà assai problematica vanno, tuttavia, evidenziati anche aspetti virtuosi, che hanno consentito al sistema di reggere all’innovazione, metabolizzarla e porsi in attesa di sviluppi ulteriori.
Va, in primo luogo, rimarcato come i dirigenti degli uffici giudiziari abbiano assunto senza indugi la responsabilità di rilevare e attestare i malfunzionamenti del sistema, consentire il cd. doppio binario e far sì che, nonostante le palesi inadeguatezze dell’applicativo ministeriale, a fronte della perentorietà della transizione verso il processo penale digitale, il sistema reggesse e l’amministrazione della giustizia fosse comunque assicurata, mediante la responsabile adozione dei provvedimenti consentiti dall’art. 175-bis cpp.
Ancora, i MAGRIF e i RID hanno svolto un lavoro di informazione, formazione e assistenza sul campo nei confronti dei colleghi e del personale amministrativo che ha arricchito il bagaglio culturale di tutto il personale e ha consentito una capillare rilevazione delle problematiche, una costante interlocuzione con le strutture di riferimento, al fine di proporre continue modifiche evolutive del sistema che hanno innegabilmente tentato di superare parte delle criticità.
A fronte delle accennate criticità addebitabili al soggetto costituzionalmente responsabile dell’organizzazione dei servizi (ai sensi dell’art. 110 Cost.), occorre dar conto di come la medesima struttura ministeriale, grazie alla costante interlocuzione con il Consiglio superiore, che a sua volta riceve quasi quotidianamente i rilievi delle reti MAGRIF-RID, abbia tentato di adeguare il sistema con aggiornamenti dell’applicativo: talvolta i miglioramenti non producono gli effetti sperati, talvolta le versioni nuove presentano più problemi di quelle più risalenti, ma comunque la versione di APP attualmente in uso è molto diversa da quella che il 1° gennaio 2025 ha cambiato il modo di amministrare la giustizia penale e, tutto considerato, il cambiamento è evoluto in senso conforme alle segnalazioni delle problematiche effettuate dagli addetti ai lavori.
Il percorso tortuoso che la transizione verso il processo penale telematico sta attraversando è determinato anche da un modus operandi che ha visto prima l’introduzione delle novità e poi il rilievo delle criticità, con tentativi di risoluzione delle stesse.
Sarebbe stato meglio prima procedere a una ricognizione dei server e delle reti, con una innovazione nel senso della sicurezza e della velocità? Sarebbe stato meglio procedere a una innovazione totale degli hardware in dotazione all’intero personale giustizia, con apparecchi adeguati al contesto? Sarebbe stato meglio prima formare il personale in maniera mirata, in presenza e con profilazioni adeguate alle nuove funzioni?
I tempi, il contesto e le risorse hanno determinato la scelta di un’altra via: prima l’introduzione delle novità e poi un adeguamento lento e parziale.
Nonostante questo, il personale di magistratura e amministrativo ha risposto al meglio alla sfida, non chiudendosi, ma sperimentando un nuovo modo di lavorare aperto alle sfide del futuro, cogliendo il meglio delle innovazioni ed essendo pronto ad adeguarsi alle novità, mantenendo, tuttavia, il contatto con le irrinunciabili caratteristiche del processo penale.