Introduzione. La giustizia di fronte alla sfida tecnologica
1. Da tempo, la tecnologia è presente nell’organizzazione della giustizia.
I primi a fare la loro apparizione sono stati gli archivi digitali di giurisprudenza e i sistemi di gestione dei fascicoli.
Dalla metà degli anni sessanta del 1900, la Corte di cassazione ha avviato un percorso di informatizzazione della ricerca giuridica, passando dai sistemi meccanografici a schede perforate ai mainframe e all’istituzione del Centro elettronico di documentazione (CED), con lo sviluppo del sistema “Italgiure-Find” per la ricerca full-text integrata su giurisprudenza, legislazione e dottrina. Tra gli anni ottanta e i primi anni duemila, l’evoluzione verso servizi pubblici, interfacce grafiche orientate agli oggetti e l’accesso via Internet con “ItalgiureWeb” ha poi reso il modello del CED un riferimento internazionale nel campo della documentazione giuridica automatizzata.
I cd. “CMIS” (Case management systems) si sono sviluppati fin dagli anni ottanta del secolo scorso, arrivando a maturità negli ultimi quindici anni fino alla generalizzazione di sistemi di e-filing, canali digitali che rendono possibile l’interazione e lo scambio di documenti elettronici tra corti e utenti. L’Italia, insieme all’Estonia, è stata la prima a realizzare una gestione della giustizia civile “digital” e “no-paper by default”, un esempio virtuoso di digitalizzazione smart di un intero settore della giustizia.
Di pari passo, sono stati progressivamente introdotti software per la gestione amministrativa degli uffici (acquisti, contratti, presenze) e per l’autogoverno (formazione e modifica delle tabelle di organizzazione dell’ufficio) e sono stati sviluppati moderni sistemi statistici.
Non si è trattato di una rivoluzione, ma di una lenta evoluzione che – grazie anche al coinvolgimento di magistrati esperti nell’elaborazione dei progetti e programmi, a periodi prolungati di sperimentazione e a una formazione di base adeguata – è stata accolta favorevolmente dalla magistratura.
La prepotente entrata in scena dell’intelligenza artificiale e l’“avvento” dell’IA generativa, con la loro carica di novità e la loro promessa di un futuro di efficienza e qualità in tutti i settori della vita pubblica e privata, hanno mosso con venti tempestosi anche le calme acque della giustizia. Possibili vantaggi legati all’immissione delle nuove tecnologie dell’informazione (NTI) si sono profilati fin da subito: supporto decisionale basato su big data, gestione effettiva dei casi in specie seriali semplici o ripetitive, procedure sicure a distanza, trascrizione e interpretazione. In parallelo, e in conseguenza anche di un martellante marketing delle grandi società di informatica, le aspettative nella società sono divenute pressanti. Se, secondo il 2026 Future Ready Lawyer Report di Wolters e Kluwer[1], il 90% dei partecipanti alla ricerca dichiarano di usare almeno un sistema di IA nel loro flusso di lavoro (per ricerca legale, analisi, sviluppo di argomenti, predisposizione di contratti e revisione di documenti); se l’HEPI Student Generative AI Survey 2025 registra un aumento dal 66% nel 2024 al 92% nel 2025 nell’uso di sistemi di IA (per generare testi, sintetizzare, tradurre, trascrivere, analizzare dati, generare immagini) da parte degli studenti universitari[2]; sembra imprescindibile che i sistemi giudiziari si “ripensino” in una prospettiva tecnologica. È una questione di legittimazione: come possono giovani generazioni di utenti, avvocati, esperti che usano giornalmente sistemi di IA accettare una giustizia incapace di migliorarsi grazie agli strumenti della modernità? È una questione di qualità; non si può rinunciare a strumenti che possono aiutare a uscire dalle secche dei perenni arretrati e dei tempi irragionevoli. È una questione di garanzia della separazione dei poteri; la tentazione del “giudice robot”-bocca della legge è ben presente ad autocrati e governi insofferenti dell’indipendenza della magistratura. L’idea di un’intelligenza artificiale che si sostituisce al (o guida la decisione del) giudice è nutrita da una rappresentazione distorta della giustizia, dove i giudici sono descritti come fattore recessivo, mettendone a rischio il ruolo e l’autorità; dove si enfatizzano i problemi dei tribunali, dal carico di lavoro ai tempi lunghi, agli errori giudiziari; dove crescono gli attacchi politici basati sul non gradimento di decisioni giudiziarie (ad esempio, in materia di immigrazione, ma anche di famiglia e di repressione dei reati).
La giustizia deve dunque essere reimmaginata, coscienti che qualunque innovazione deve assicurare garanzia di imparzialità e indipendenza, protezione dei diritti fondamentali, adattamento di professionisti tradizionali, gestione e protezione dei dati. È un’operazione che richiede consapevolezza dei rischi (dalle ben note allucinazioni all’impatto sul ragionamento giuridico) e comprensione di cosa gli strumenti tecnologici possono produrre, di cosa producono in concreto, di come funzionano, di come possono (o non possono) migliorare la qualità della giustizia.
Il numero monografico di Questione giustizia dedicato a giustizia e tecnologia ha inteso esplorare questo percorso di (r)innovazione cercando di fornire risposte alle molte domande che i giuristi si pongono e indicazioni sulle soluzioni possibili, alla luce dei valori fondanti della giurisdizione.
2. Il volume affronta dieci grandi temi: il quadro normativo, il quadro istituzionale, lo stato dell’innovazione, la formazione, la deontologia e il disciplinare, l’avvocatura, le esperienze delle altre magistrature e le esperienze straniere, l’introduzione della conoscenza nel processo, i nodi problematici. La loro trattazione è preceduta da due preziose pillole di conoscenza: cosa sono e come funzionano i Large Language Models e le Reti Neurali; si tratta di una conoscenza indispensabile per vagliare criticamente le fantasiose affermazioni (e connesse promesse) sulle meraviglie dell’IA e sulla sua “capacità di ragionamento” ed entrare nel territorio della tecnologia con i necessari anticorpi.
Il quadro normativo offre una visione essenziale dei principali strumenti normativi a livello nazionale (la legge n. 132/2025) ed europeo (il regolamento europeo sull’AI e la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa su Intelligenza Artificiale e Diritti umani, Democrazia e Stato di diritto), chiarisce la relazione tra questi ultimi e la normativa sulla protezione dei dati personali, pone l’accento sul ruolo della soft law, in particolare le Linee guida della CEPEJ (Commissione europea per l’efficienza della giustizia). La lettura sistematica delle norme porta a chiare indicazioni operative per la giustizia, ben sintetizzate nelle Linee guida CEPEJ sull’uso dell’Intelligenza Artificiale generativa per le corti[3]:
«2.2.1.3. Esclusività dell’autorità giudiziaria - 55. Il potere giurisdizionale spetta esclusivamente ai giudici, in conformità con le disposizioni costituzionali e legali. Il processo decisionale, il ragionamento giuridico e la valutazione delle prove non devono essere delegati a sistemi di IA generativa; tali sistemi possono essere impiegati esclusivamente per compiti ausiliari o preparatori che supportino, ma non sostituiscano mai, il giudizio umano dell’organo giudiziario.
2.2.1.4. Responsabilità umana obbligatoria e supervisione - 56. I giudici mantengono la responsabilità ultima ed esclusiva di tutte le decisioni giudiziarie, indipendentemente da qualsiasi assistenza tecnologica impiegata nel processo decisionale. I membri dell'autorità giudiziaria devono comprendere appieno i limiti di qualsiasi sistema di IA generativa utilizzato e devono esaminare accuratamente tutti i risultati generati dall'IA prima di incorporarli in atti o decisioni giudiziarie».
Il dispiegamento della tecnologia in un sistema giudiziario ha un impatto potenzialmente disruttivo sull’indipendenza della magistratura e la legalità/correttezza delle procedure. Per questo, comprendere e governare il quadro istituzionale è essenziale. Ciò, in particolare, in un Paese come l’Italia, in cui l’assetto costituzionale prevede la nota divisione di competenze tra Consiglio superiore e Ministero della giustizia. Questa sezione del volume guida il lettore nell’evoluzione che ha portato il Ministero ad assumere un ruolo monopolistico nella realizzazione dell’innovazione tecnologica, mettendone in luce la non conformità alla Costituzione e analizzando cosa è stato fatto e quali strategie dovrebbe attuare il Csm. Il quadro è completato dall’analisi di due questioni essenziali per il futuro: l’equilibrio tra centralizzazione e attivismo sperimentale degli uffici giudiziari; la tecnologia per il personale di supporto alla giurisdizione e le prospettive di un’integrazione uomo-IA nel contesto dell’UPP (Ufficio per il processo). La centralità umana nel processo di decisione giudiziaria è confermata sia nelle Linee guida del Csm che nella visione di una futura pubblica professione ibrida.
Lo stato dell’innovazione nella giustizia italiana raccoglie quattro articoli: due dedicati alla digitalizzazione della giustizia civile e due a quella della giustizia penale. Se quest’ultima muove i primi passi un po’ stentorei, per la giustizia civile si indica la strada per il futuro e si individua cosa manca e cosa dovrebbe farsi per finalizzare l’alta innovazione del PCT.
La formazione è sempre un tema cruciale per la magistratura, che in Paesi come il nostro, dove giudici e pubblici ministeri sono selezionati in via burocratica per concorso, fonda la propria legittimazione sulla professionalità. Più atti dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa richiedono o raccomandano che i giudici ricevano una formazione di alto livello che assicuri l’acquisizione di competenze tecniche e quella che viene denominata “AI literacy”[4]. La Strategia europea per la formazione giudiziaria 2025-2030 ha sottolineato che «la trasformazione digitale della giustizia deve comprendere l’empowerment digitale e lo sviluppo delle capacità dei suoi utenti e che occorre prestare particolare attenzione alla formazione degli operatori del settore giudiziario. A sostegno degli obiettivi della strategia DigitalJustice@2030, la presente strategia di formazione giudiziaria richiede misure specifiche, volte a promuovere un ambiente favorevole al miglioramento delle competenze dei professionisti della giustizia nell’uso degli strumenti e delle infrastrutture digitali, rafforzando le loro conoscenze in materia di diritto sostanziale e procedurale dell’Unione europea e nazionale, adattate alle esigenze dell’economia e della società digitali, e sviluppando la comprensione della necessità della digitalizzazione». Le istituzioni responsabili della formazione giudiziaria e l’EJTN, la Rete europea di formazione giudiziaria, hanno avviato da tempo un’attività formativa, spesso incentrata sull’apprendimento dell’uso degli strumenti tecnologici messi a disposizione dagli organi direttivi della magistratura. Negli ultimi anni, l’attenzione si è concentrata sull’avvento rivoluzionario dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, una strategia globale volta a fornire ai giudici gli strumenti indispensabili per comprendere e utilizzare correttamente la tecnologia è ancora in fase di elaborazione. Da qui l’importanza dei tre contributi raccolti nel volume, che analizzano l’esperienza della Scuola superiore della magistratura e della Rete europea di formazione giudiziaria, si soffermano su possibile ruolo di Csm e Ministero, soprattutto guardano al futuro con una visione su cosa (i contenuti) e come (i metodi) una efficace formazione tecnologica dovrebbe realizzarsi.
Tra i contenuti della formazione tecnologica, grande attenzione deve essere dedicata allo sviluppo del pensiero critico e delle competenze di supervisione umana su quanto prodotto da strumenti di IA e – questione strettamente collegata – all’etica, alla deontologia, al rilievo disciplinare dell’uso non corretto dell’IA con riflessi sul processo decisionale. È, quest’ultimo, un ambito tutto da esplorare guardando agli sviluppi della giurisprudenza disciplinare. Si sta infatti diffondendo, in Italia e non solo, quella che è definita “shadow AI”: l’uso di fatto, da parte dei giudici, dell’Intelligenza Artificiale – commerciale o fornita dall’autorità competente, come avviene nel nostro Paese con “Copilot”, incluso nel pacchetto Office in uso negli uffici giudiziari – al di fuori di ogni regola, controllo o supervisione[5]. Di questo e altro si occupa il contributo dedicato alla deontologia e alla responsabilità disciplinare.
La questione deontologica è essenziale anche per l’avvocatura, che guarda con interesse crescente all’introduzione dell’IA nell’organizzazione degli studi legali, nella gestione documentale e nella predisposizione degli atti.
Le esperienze delle altre magistrature e le esperienze straniere aprono due finestre, offrendo scelte e soluzioni che potrebbero essere di esempio e stimolo per la magistratura ordinaria italiana.
Fonte di riflessione e ispirazione è, in particolare, il percorso con cui la giustizia amministrativa ha governato la trasformazione digitale e l’integrazione dell’IA. Un percorso evolutivo, coerente con la strategia digitale della p.a., fondato su integrazioni successive e coerenti tra infrastrutture, dati e applicazioni: reingegnerizzazione dei portali di accesso al PAT (Processo Amministrativo Telematico), conforme al Codice dell’amministrazione digitale; nuova modalità strutturata di deposito degli atti (Formweb); data policy, ispirata ai principi di qualità, integrità, minimizzazione, interoperabilità e controllo interno, attuata attraverso il Data Warehouse della GA; governance unitaria dell’informazione; valorizzazione esterna dei dati realizzata tramite il portale “OpenGA”, che pubblica dataset in formato Linked Open Data secondo il modello a cinque stelle, nel rispetto della protezione dei dati personali; Piattaforma di Business Intelligence e Intelligenza Artificiale, sviluppata internamente dopo la migrazione al cloud del SIGA (Sistema informatico della giustizia amministrativa); applicazioni di IA, addestrate esclusivamente su dati interni e organizzate in pipeline trasparenti e verificabili, a supporto di attività accessorie alla funzione giurisdizionale, senza incidere sul processo decisionale del giudice; governance pubblica consapevole del procurement. Nel confronto con la digitalizzazione della giustizia ordinaria, senza sottovalutare le diverse complessità in specie della giustizia penale, ci si può domandare quali siano le ragioni per una mancanza di coerenza e risultati, nonostante i fondi PNRR: esercizio del potere multipolare e multilivello? Mancanza di una governance condivisa? Assenza di collaborazione costruttiva Csm-Ministero? Dotazione di bilancio insufficiente? Incapacità di gestione delle risorse? Ulteriori approfondimenti saranno necessari.
L’analisi delle caratteristiche del contenzioso tributario a livello amministrativo e giudiziario e delle possibili soluzioni supportate dalla tecnologia (con un’attenzione alla comparazione) offre, poi, suggestioni e linee di sviluppo in un settore particolarmente congestionato della giurisdizione.
L’analisi del Centro Risorse sulla Cybergiustizia e l’IA della CEPEJ[6], che contiene informazioni sia sui sistemi di IA che su altri strumenti legal tech progettati per la giustizia, offre una visione chiara di cosa è realtà applicativa, cosa semplice progettazione, cosa pura fantasia nella diffusione di strumenti di IA nei sistemi giudiziari europei: gli attuali sistemi di IA (inclusa l'IA generativa) rimangono limitati; nessun sistema di IA "giustizia robotica" automatizzato opera nei tribunali; i sistemi avanzati possono supportare i giudici analizzando documenti, creando riassunti, evidenziando informazioni rilevanti per le decisioni e identificando argomenti nei documenti del caso.
Di grande interesse le esperienze straniere. La Germania, col sistema “OLGA”, offre l’esempio di uno strumento creato in stretta interazione tra giudici/utenti e informatici per la gestione dell’enorme contenzioso creato dal cd. “Dieselgate” negli uffici giudiziari di Stoccarda. Coinvolgimento dei giudici, flessibilità e adattabilità del sistema, applicazione concreta con risoluzione del problema di flusso anomalo di casi per cui era stato creato, estensibilità della soluzione, ma anche capacità di rimanere nel solco di una gestione più tradizionale della giustizia laddove l’innovazione non serva un obiettivo specifico: questi i punti di forza di OLGA. La Spagna, pur nella sua articolazione per Regioni autonome e introduzione di sistemi digitali differenziati, offre un esempio di introduzione di una varietà di strumenti di IA di supporto al giudice non invasivi della sfera della decisione giudiziaria. Viene seriamente da chiedersi perché, in Italia, una soluzione semplice ed efficace sperimentata in molti Paesi europei e veramente utile, come gli strumenti speech-to-text di trascrizione automatizzata dello svolgimento delle udienze, non sia stata ancora realizzata.
L’introduzione della conoscenza nel processo richiederà ancora molta attenzione da parte della Rivista, che qui si concentra: sulla figura dell’esperto giudiziale, un canale attraverso il quale conoscenza prodotta attraverso l’IA (applicata alla medicina, alla balistica, all’ingegneria… ) può essere introdotta nel processo con un impatto sulla ricostruzione dei fatti; sulle tecnologie di monitoraggio applicate alle comunicazioni testuali, con riferimento specifico alla prevenzione e al rilevamento dell’adescamento di minori nelle comunicazioni digitali.
L’ultima parte del fascicolo, dedicata ai nodi problematici, è quella più affascinante per il giurista contemporaneo. Metodo giuridico, plausibilità linguistica versus fondatezza del ragionamento giuridico, impatto sulla libertà di ricostruzione dei fatti dell’IA che suggerisce soluzioni, impatto sulla libertà di interpretazione della legge come codice, conformità alla Costituzione e alla Cedu sono i temi trattati in modo penetrante, ma anche complesso, e non può che rinviarsi alla lettura dei contributi per averne contezza. Volendo estremamente sintetizzare, emerge da questa sezione del fascicolo, in modo scultoreo, il consenso sulla necessità che la sfera del giudicare rimanga territorio esclusivo del giudice; che l’IA sia utilizzata solo in funzione di supporto; che, anche a tal fine, una formazione tecnologica di alto livello, capace di educare al pensiero critico e alla funzione di supervisione e controllo l’EJTN, sia indispensabile per proteggere i valori fondanti dello Stato di diritto; che prima di investire nelle tecnologie legali, come ci insegna Mireille Hildebrandt, dobbiamo imparare a porci tre domande: «Prima domanda: quale problema una specifica tecnologia legale può effettivamente risolvere, e di chi è effettivamente questo problema? Seconda domanda: quale problema non risolve, e di chi è quel problema? Terza domanda: quale problema crea questa specifica tecnologia legale e per chi? Immaginiamo che queste tecnologie possano risolvere parte degli oneri amministrativi che affliggono i tribunali, ma non i problemi che hanno effettivamente coloro che cercano giustizia, perché l’automazione fa sì che essi non riconoscano il modo in cui il loro problema viene trasformato per adattarsi alle vicissitudini del sistema computazionale in questione. Affrontare queste tre domande costringerà i responsabili a confrontarsi con la spinta tecnologica, tenendo conto che i software e i sistemi di IA spesso non risolvono i problemi che abbiamo, ma un problema surrogato che si presta a soluzioni computazionali. Nel frattempo, la "soluzione" tecnologica crea una miriade di problemi aggiuntivi, dal cambiamento climatico a dipendenze ingiustificate, costi di manutenzione esorbitanti e un'efficienza disumanizzante che porta le persone a non essere ascoltate».
Il volume si chiude discutendo i temi della datificazione e della governance algoritmica anche alla luce di un caso di studio, lo scandalo olandese degli assegni assistenziali per i minori, facendo emergere le problematiche relative a profilazione e discriminazione. Il richiamo al ruolo della società civile e un appello al contenzioso strategico concludono il contributo.
3. Il numero monografico di Questione giustizia, pur non potendo aspirare a completezza, rappresenta in modo estremamente efficace la parabola recente dell’intersezione di giustizia e tecnologia.
Dopo la morte silenziosa della cd. “giustizia predittiva”[7], si è levata l’ondata dell’IA generativa, supportata da operazioni di marketing possenti, tese a convincere ogni giurista che il ragionamento giuridico poteva essere riprodotto dalla macchina e che l’IA avrebbe risolto ogni problema di uffici giudiziari e studi legali, dall’archiviazione dei documenti alla scrittura degli atti. Questo ha causato un nuovo momentum per il giudice-robot con Paesi di nuova o debole democrazia all’avanguardia nella creazione di sistemi automatizzati. L’utilizzo dei sistemi di IA e lo iato tra ideazione/progettazione e la messa in opera degli stessi, la mancanza di test, esperimenti e audit indipendenti e trasparenti, l’assenza di spiegabilità dei risultati hanno prodotto dubbi crescenti sull’adeguatezza degli strumenti[8]. Passata l’ebrezza della novità e tornata la riflessione sui principi fondamentali, si è riaffermato con forza il principio, alla radice dello Stato di diritto, per cui la giustizia è amministrata da un giudice umano precostituito per legge. La tecnologia è e sarà un supporto importante per l’efficienza e le funzioni strumentali. Ogni scelta dovrà essere preceduta dall’individuazione del problema da risolvere e accompagnata da una approfondita analisi di rischi-costi-risultati-problemi indotti. Come si legge nelle Linee guida CEPEJ per l’uso della GenAI per le corti:
«13. Il principio della neutralità tecnologica stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano concentrarsi sulle esigenze funzionali e, su questa base, selezionare soluzioni tecnologiche che possano essere adattate nel tempo. Questo approccio mira a ridurre al minimo le dipendenze tecnologiche, a evitare di imporre specifiche implementazioni tecniche o prodotti e a garantire la flessibilità in un contesto tecnologico in rapida evoluzione. Tale principio dovrebbe estendersi all’uso dell’IA generativa nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria attraverso un principio di sussidiarietà, in base al quale le amministrazioni giudiziarie, in primo luogo, identifichino chiaramente le esigenze funzionali e, in secondo luogo, prendano in considerazione diverse soluzioni tecnologiche, convenzionali o innovative, prima di optare per quella più idonea e meno rischiosa (…).
15. Una volta identificate le esigenze operative e i problemi all’interno dell’amministrazione, il passo successivo consiste nel selezionare soluzioni tecniche adeguate in conformità con i principi di neutralità tecnologica e sussidiarietà dell’IA.
16. Nella selezione delle soluzioni tecniche più appropriate, occorre tenere conto dell’efficienza in termini di costi. Ciò dovrebbe includere fattori quali il consumo energetico, le misure di sicurezza informatica, i costi di licenza, manutenzione, sviluppo e consulenza, oltre al prezzo di acquisto iniziale».
1. www.wolterskluwer.com/en/know/future-ready-lawyer-2026#download. Vds. anche: Smokeball's 2025 State of Law Report (www.lawnext.com/2025/03/ai-adoption-nearly-doubles-among-small-law-firms-according-to-smokeballs-2025-state-of-law-report.html); Future Ready Lawyer Survey Report 2024, Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.com/en/know/future-ready-lawyer-2024); Litify 2024 State of AI in Legal Report (www.litify.com/resources/2024-litify-state-of-ai-in-legal-report); Legal Professionals & Generative AI Global Survey 2024, Lefebvre Sarrut e ELTA (www.lefebvre-sarrut.eu/en/2024/11/14/ai-legal-survey-with-rising-use-scenarios-for-transformed-practices-are-emerging/).
2. www.hepi.ac.uk/wp-content/uploads/2025/02/HEPI-Kortext-Student-Generative-AI-Survey-2025.pdf. Vds. anche lo studio L’impact des IA génératives sur les étudiants, condotto sulla base dei dati raccolti nel sondaggio realizzato nel 2024 nell'ambito dell'Hackathon pedagogico trasversale del Polo “Léonard de Vinci”: Intelligenza artificiale, IA generativa e sfide sociali. Questo Hackathon ha visto la partecipazione di 1600 studenti del quarto anno delle tre scuole del Polo Léonard de Vinci: EMLV (Management), ESILV (Ingegneria) e IIM (Digitale) – www.devinci.fr/le-pole-leonard-de-vinci-et-talan-publient-une-etude-edifiante-autour-de-limpact-des-ia-generatives-sur-les-etudiants/.
3. https://rm.coe.int/cepej-2025-18final-en-draft-guidelines-on-the-use-of-generative-ai-for/48802a4ad1 (traduzione nel testo a cura dell’Autrice).
4. CoE Recommendation Rec(2001)2 concerning the design and re-design of court systems and legal information systems; CCJE Opinion No. 26 (2023) on the use of assistive technology in the judiciary; Article 20 of the CoE Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law, states; Article 4 of the EU AI Act; CEPEJ Guidelines on the use of generative artificial intelligence for courts (2025); Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the EESC and the CoR, European Judicial Training Strategy 2025-2030.
5. Vds. l’interessante pagina web “AI Allucination cases” una banca dati che raccoglie (al momento della consultazione: 16/04/2026) 1316 decisioni relative a casi in cui l'IA generativa ha prodotto contenuti inaffidabili – in genere citazioni false, ma anche altri tipi di argomentazioni generate dall'IA. Vds. www.damiencharlotin.com/hallucinations/; CEPEJ Guidelines on the use of generative artificial intelligence for courts, pt. 10; Artificial Intelligence in Federal Courts: A Random-Sample Survey of Judges (www.thesedonaconference.org/publication/Artificial_Intelligence_in_Federal_Courts).
6. www.coe.int/en/web/cepej/resource-centre-on-cyberjustice-and-ai.
7. Vds. M. Medvedeva e P. McBride, Legal Judgment Prediction: If You Are Going To Do It, Do It Right, in ACL, Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop 2023, 7 dicembre 2023 (https://aclanthology.org/2023.nllp-1.9/).
8. I dubbi hanno pervaso non solo il settore della giustizia, ma anche quello della medicina e, in generale, l’ambito della ricerca scientifica. Vds., part.: il rapporto Wiley ExplanAItion 2024-2025 (www.wiley.com/en-us/about-us/ai-resources/ai-study/); il rapporto Wolters Kluwer sull’avvocatura (www.wolterskluwer.com/en/know/future-ready-lawyer-2026#download); AMA, Augmented Intelligence Research. Physician sentiments around the use of AI in health care: motivations, opportunities, risks, and use cases. Shifts from 2023 to 2024, febbraio 2025 (www.ama-assn.org/system/files/physician-ai-sentiment-report.pdf).