Il legislatore italiano dinanzi all’IA nel c.d. “dominio Giustizia”
Il contributo analizza la legge 23 settembre 2025, n. 132, primo intervento del legislatore italiano in materia di intelligenza artificiale, interrogandosi sulla sua effettiva capacità di “governare” l’impatto delle tecnologie algoritmiche nell’amministrazione della giustizia e, in particolare, nel processo penale. Tenendo sullo sfondo la cornice sovranazionale in cui il provvedimento legislativo va a inserirsi, l’indagine evidenzia come la disciplina nazionale si collochi in una fase di transizione normativa ancora segnata da profonde incertezze interpretative e applicative.
1. Introduzione / 2. Un modello europeo… ad “apertura vigilata” / 3. Le scelte del legislatore italiano “immediatamente” operative nell’attività lato sensu giudiziaria… / 4. … e nelle professioni intellettuali / 5. Gli ambiti oggetto di delega / 6. Timing. Lo schema dei due decreti delegati
1. Introduzione
Nel dibattito europeo sulla governance dell’intelligenza artificiale si è ormai definitivamente imposto un dato di fondo: la tecnologia “intelligente” non rappresenta più un’ipotesi di “frontiera”, bensì un elemento strutturale capace di permeare, trasformare e persino riplasmare pratiche sociali, economiche e istituzionali. In linea con questa consapevolezza, il legislatore italiano ha inteso rivendicare – quantomeno sul piano politico-programmatico – un ruolo di primauté nella costruzione di un modello di sviluppo e impiego dell’IA orientato alla tutela dei diritti tutelati dalla Carta fondamentale. Si spiega in questa prospettiva l’approvazione della legge n. 132/2025 che, per l’appunto, mira ad anticipare – o, rectius, ad accompagnare tempestivamente – l’adeguamento dell’ordinamento interno ai principi europei, promuovendo un uso dell’IA «corretto, trasparente e responsabile», in una dimensione dichiaratamente antropocentrica.
Nondimeno, fin dalle primissime battute, la legge rivela una tensione che ne attraversa, come si vedrà, l’intero impianto: quella tra l’aspirazione a fornire una disciplina organica e la difficoltà di tradurre tale ambizione in un assetto normativo realmente e immediatamente compiuto. L’articolato che ne risulta, quindi, finisce fatalmente per oscillare tra funzione simbolica e funzione regolativa, tra dichiarazione di principi e concreta capacità di incidere sui fenomeni che pure intende governare.
Ed è proprio nel settore della giustizia (e di quella penale in particolare, cui dedicheremo la maggior parte delle nostre riflessioni) che questa “ambiguità” emerge con tutta evidenza.
Al netto, infatti, dell’ormai condivisa e condivisibile «idea» secondo cui «la giustizia» non può restare «un’“isola non tecnologica”»[1] anche alla luce degli «indiscutibili (…) benefici» che possono derivarle da un uso informato e consapevole delle pratiche di intelligenza artificiale[2], non deve né può mai dimenticarsi che, in un ambito così delicato, a poter essere “risagomati” non sono soltanto i profili lato sensu organizzativi del lavoro giudiziario, bensì le modalità stesse di formazione della decisione e, dunque, i tratti qualificanti dell’esercizio della giurisdizione, con tutti gli interrogativi che in punto di garanzie possono discenderne[3].
Al riguardo, basterà osservare come anche i numerosi documenti di rango sovranazionale che, nell’arco dell’ultimo decennio, si sono a vario titolo interessati all’ingresso dell’intelligenza artificiale nelle trame del processo, si focalizzino, in special modo, sulle criticità determinate dall’impatto della prima su quei diritti fondamentali il cui presidio costituisce l’architrave di ogni giurisdizione moderna e liberale.
Si pensi – soltanto per fare esempi molto recenti – all’Handbook on Human Rights and Artificial Intelligence licenziato dal Consiglio d’Europa il 14 aprile 2026[4]. Ebbene, il quadro normativo compendiato in questo manuale (che potremmo definire) “in continua evoluzione” dà plasticamente conto della necessità che le autorità nazionali si “attrezzino” per mantenere l’utilizzo dell’IA saldamente all’interno del perimetro dello Stato di diritto e dei principi fondamentali da esso espressi. Con questa finalità si è stilata una sorta di vera e propria “guida pratica”, di “prontuario” in cui le garanzie del “giusto processo” vengono rilette attraverso la lente di una realtà processuale “tecnologicamente aumentata” molto lontana da quella degli anni cinquanta. L’intento è chiaramente quello di adeguare alle “nuove” istanze di tutela norme come quelle sottese agli artt. 5 e 6 Cedu, in modo che i loro contenuti, debitamente “attualizzati”, riescano ad assolvere il compito di “guardiani dei diritti” in una dimensione altra rispetto a quella in cui sono stati concepiti.
E proprio perché, come poc’anzi accennato, il rapporto tra “tool intelligenti” e “ambiente giustizia” si colloca al centro di un reticolo assiologico variamente fissato in provvedimenti e documenti riconducibili alle istituzioni e agli organismi europei, per meglio comprendere la portata e le potenzialità della cornice legislativa italiana sarà indispensabile collocarla nel quadro da ultimo tracciato dal regolamento (UE) 2024/1689 (d’ora in avanti: AI Act), che ambisce a rappresentare la “lex fondamentale in materia”[5].
2. Un modello europeo… ad “apertura vigilata”
La fonte regolatoria unionale si presenta come un corpus normativo imponente[6], tutt’altro che di agevole lettura.
Nondimeno, andando oltre la soglia della “prima impressione”, l’impostazione che sorregge il regolamento sembra prioritariamente centrare su un sistema di coordinate (in linea di massima) generali e astratte[7], rivolte a creare una “rete” disciplinare funzionale alla protezione dei diritti di rango fondamentale di volta in volta suscettibili di essere messi in pericolo dal ricorso ai sistemi algoritmici. È all’indirizzo dei tool, ossia degli strumenti di intelligenza artificiale intesi alla stregua di «prodotti commercializzabili nel territorio UE»[8], che specificamente si rivolgono le attenzioni del nomoteta dell’Unione. In altri termini, a ricadere sotto l’“ombrello” regolamentare sono per l’esattezza tutti i passaggi di sviluppo, di immissione sul mercato e di uso di un qualsiasi applicativo di IA all’interno dei confini europei. Ed è proprio in questa prospettiva di normativa “orizzontale”, destinata a toccare tutti i settori (pubblici e privati che siano) in cui l’IA è in potenza impiegabile, che ha trovato giustificazione l’approccio normativo risk-based, fondato cioè sulla classificazione delle funzionalità dell’IA secondo diversi livelli di rischio.
In pratica, la galassia delle intelligenze artificiali è stata suddivisa in quattro categorie di rischio, e non – si badi bene – in forza del grado di tecnicalità dei diversi “arnesi” presi in considerazione, bensì per i vulnera alla dignità umana e ai diritti delle persone fisiche coinvolte che possono discenderne, tenuto conto del settore e degli scopi del loro utilizzo.
Salvo, dunque, che per le pratiche suscettibili di determinare un rischio ritenuto “inaccettabile” e che, proprio in quanto tali, sono tendenzialmente vietate, la scala dei livelli di rischio disegnata dal regolamento (da quello cd. “irrilevante” o “minimo” a quello “inaccettabile”, appunto) associa a ciascun “gradino” un complesso via via maggiore di condizioni, di autorizzazioni, e di “oneri di compliance” da rispettare per chi sviluppa o adopera il sistema[9].
In via di estrema sintesi, a connotare l’AI Act è un approccio proattivo, improntato a un antropocentrismo, per così dire, “aperto”: una volta data per acquisita l’utilità sociale dell’IA, il legislatore europeo centellina i divieti draconiani, predisponendo piuttosto una serie di cautele e di misure orientate a contenere rischi di distorsione, opacità, errori e danni ai diritti fondamentali[10].
Va da sé che il paradigma risk-based, cifra distintiva del complesso atto unionale, involga anche il settore dell’amministrazione della giustizia. Anzi, per la precisione, il regolamento considera «ad alto rischio» l’impiego di sistemi intelligenti «destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti»[11]. È facile intuire come i pericoli presi in considerazione dal legislatore europeo siano tutt’altro che teorici, dato che possono attentare all’indipendenza giudiziaria, alle libertà individuali, all’accesso effettivo a un giudice, nonché all’accesso a un giudice effettivamente imparziale…
Ciò nonostante, l’AI Act non pone interdizione alcuna: l’uso dei nuovi sistemi può sostenere e confortare in via ancillare il decision making, purché non soppianti il giudice e la decisione finale resti un’attività “a guida umana”. Lungi, insomma, dall’incentivare la “fuga” dall’IA, il testo regolamentare cerca di stimolare un profondo rinnovamento culturale del mondo della giustizia, nell’intento di promuovervi un impiego controllato e consapevole delle macchine intelligenti[12].
3. Le scelte del legislatore italiano “immediatamente” operative nell’attività lato sensu giudiziaria…
Sebbene la fonte europea non necessiti ex se di alcun recepimento formale da parte dei diversi Stati membri, gli interventi “domestici” si rendono tuttavia necessari allo scopo di “fluidificare” e di dettagliare al meglio i passaggi operativi che involgono le peculiarità istituzionali e organizzative di ciascun ordinamento giuridico[13].
Passando all’impianto generale della legge italiana, ci si accorge che, quantomeno nelle disposizioni di apertura, la tendenza è quella di duplicare quanto già espressamente previsto in sede di regolamento, anche al fine di evitare perniciosi disallineamenti definitori (cfr. art. 2).
Venendo subito al fulcro di interesse processualistico, è l’art. 15, rubricato «Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria», a rivestire una posizione di assoluta centralità, anche simbolica.
La fisionomia attuale si discosta non poco dalla versione originaria (cfr. art. 14 ddl n. 1146)[14]. Nella proposta iniziale l’uso dell’IA era previsto «esclusivamente» per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, riservandosi al magistrato l’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l’adozione dei provvedimenti.
Una formulazione letterale siffatta, pur in apparenza più schiettamente garante della tanto declamata “riserva di umanità”, rischiava di veicolare un messaggio ambiguo, oltre che incoerente con l’assetto unionale.
Se da un lato, infatti, ogni tentativo di distinzione tra attività “strumentali” e attività “decisorie” si rivela nella pratica tanto incerto quanto velleitario[15], dall’altro, un “confinamento” del ricorso all’ausilio algoritmico così restrittivo avrebbe tradito lo stesso spirito dell’AI Act: quest’ultimo, infatti, lungi dall’escludere l’ingresso di sussidi tecnologici nel workflow giudiziario di natura più tipicamente cognitiva e valutativa, pretende semmai che struttura e impiego di simili “arnesi” siano conformi a criteri e standard qualitativi prefissati, in modo che l’autonomia deliberativa e la responsabilità del giudice abbiano a ritenersi impregiudicate. Diversamente opinando, non si sortirebbe altro effetto che la dissimulazione del ricorso ai sistemi di AI, di fatto sospingendo quest’ultimo nell’area grigia e opaca della pura ipocrisia[16].
Anche per queste ragioni è meritevole di apprezzamento la versione definitiva dell’art. 15 che, già in apertura, sancisce la praticabilità dei sistemi AI nel contesto di un’azione giudiziaria ad ampio spettro intesa[17], a patto che – lo si ripete – resti in capo al magistrato l’accountability delle decisioni infine adottate «sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti» (comma 1). In senso del tutto analogo si muove l’incipit del comma 2 della disposizione: investendo il Ministero della giustizia dello specifico ruolo di certificazione, disciplina e sorveglianza, sono enunciati tutti gli ambiti in cui sarà possibile l’impiego di sussidi tecnologici variamente intelligenti (nella specie: l’«organizzazione dei servizi relativi alla giustizia», «la semplificazione del lavoro giudiziario» e «le attività amministrative accessorie») senza che, al riguardo, siano fissati “artificiosi” steccati tra una tipologia di attività e l’altra[18].
Del resto, il cuore della questione non sta affatto nell’impossibilità di rinvenire un discrimen tra compiti burocratici e compiti decisionali eventualmente assolti dagli applicativi algoritmici.
Dismettendo di appuntare lo sguardo sul “dito” invece che sulla “luna”, l’attenzione deve essere semmai rivolta all’attitudine trasformativa[19] (per lo più carsica e inavvertita dagli utenti-attori del mondo giudiziario) che la disponibilità, a diverso titolo, di simili congegni rischia di esercitare, potremmo dire ex se, sulle modalità di formazione e di sviluppo di qualsiasi ragionamento umano[20].
Al cospetto di un orizzonte epistemico in mutazione – un orizzonte in cui l’«asimmetria informativa» travolge la capacità di «esercitare giudizio su trasformazioni che potrebbero investire le condizioni stesse del giudizio»[21] –, il quesito dei quesiti è uno e soltanto uno: quale tipo di controllo, quale human oversight[22] è effettivamente e realisticamente esigibile (anche) da un operatore del processo come il giudice che, onde poter essere il primo garante della controllabilità e della trasparenza del proprio decisum, è richiesto di competenze e, soprattutto, di informazioni che non possiede?
L’erosione della verificabilità informativa rischia di divenire quasi un elemento intraneo, “strutturale” del “giusto” accertamento giurisdizionale, quale che sia lo specifico segmento procedimentale in cui l’ausilio informatico entra in campo, e quale che sia l’incombenza a esso specificamente assegnata[23].
Va allora particolarmente attenzionata quella letteratura che evidenzia come gli esseri umani non riescano ad essere sempre “supervisori” efficaci ed effettivi dei sistemi di intelligenza artificiale. Ricerche empiriche ormai consolidate mostrano come, per un verso, le persone tendano a fare eccessivo affidamento sui suggerimenti algoritmici e, per l’altro, a diffidarne ingiustificatamente; inoltre, criticità e bias considerevoli si riscontrano nella valutazione dell’affidabilità delle indicazioni formulate dai sistemi automatizzati[24].
Ora, non scorgendosi ragioni per ritenere che i giudici siano in grado di “controllare” i sistemi di IA in modo significativamente migliore rispetto a quanto evidenziato dalle suddette sperimentazioni, e tenuto conto, altresì, delle limitazioni cognitive di cui proprio l’organo giusdicente può essere latore in ordine alle caratteristiche tecniche e alle condizioni organizzative in cui i sistemi intelligenti vengono di volta in volta calati, la prospettiva a cui guardare dovrebbe essere (anche) altra e diversa rispetto a quella finora esclusivamente privilegiata, vale a dire quella dell’introduzione di nuovi precetti normativi.
Occorre, innanzitutto, investire in una formazione adeguata, nell’alfabetizzazione (AI literacy) delle persone fisiche alle quali l’art. 26, § 2, AI Act affida un compito di monitoraggio e controllo, onde dotarle degli strumenti funzionali a comprendere le istruzioni del fornitore e a interpretare gli output[25].
Ma non basta: proprio in relazione al settore dell’amministrazione della giustizia, vi è chi ipotizza di “istituzionalizzare” una sorta di supervisione “di secondo livello” mediante organismi specializzati e interdisciplinari, incaricati di partecipare alla progettazione stessa dei sistemi, di giustificarne l’adozione sulla base di evidenze empiriche, di valutare preventivamente le interazioni tra esseri umani e algoritmi, nonché di monitorare le pratiche di impiego e sottoporle a verifiche periodiche[26].
Un’organizzazione dell’accountability distribuita in capo a distinti attori istituzionali lungo l’intero ciclo di vita del sistema AI, accompagnata da una maturità deontologica dell’utente giudiziario adeguatamente informato all’autonomia cognitiva, contribuirebbe a rendere meno irrealistica l’ambizione di un apporto umano non puramente fittizio nelle delibazioni giudiziali “aumentate”.
E potrebbe essere anche questa la chiave di lettura entro la quale, per l’appunto, sussumere l’art. 15, comma 2, e l’art. 20 della legge n. 132. Nel loro combinato disporsi, le due previsioni individuano – nel Ministero di Via Arenula l’una, e nell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e nell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) l’altra – i referenti dell’alta amministrazione chiamati a progettare (?)[27], a selezionare e a monitorare l’uso degli artefatti tecnologici nella disponibilità dei magistrati.
Ebbene, un’architettura di questo genere, se per un verso può evitare che il peso della sorveglianza umana, declinata nelle forme della discrezionalità preventiva e di quella successiva in merito all’impiego dell’algoritmo, venga di fatto a concentrarsi sul giudice singolo, per l’altro – come già osservato in sede di prima lettura[28] – sollecita perplessità tanto per ragioni di equilibrio istituzionale, quanto per esigenze di fiducia e di garanzia.
In altre parole, anche alla luce delle difficoltà incontrate nel passaggio al processo penale telematico, oltre che della fisionomia costituzionale della magistratura e della necessità di salvaguardarne l’autonomia, nel procedimento di adozione di soluzioni informatiche suscettibili di incidere sulle modalità di lavoro degli uffici e sulle forme della giurisdizione, sarebbe quantomai opportuno un coinvolgimento espresso del Consiglio superiore della magistratura[29].
4. … e nelle professioni intellettuali
Le ambiguità emerse nel corso dell’analisi dell’art. 15 concernente la relazione tra IA e funzione giudiziale si ripresentano, mutatis mutandis, nella previsione dell’art. 13[30].
Tentando di disciplinare l’uso dell’IA nell’area delle professioni intellettuali, il legislatore italiano muove da una premessa che suona familiare: il ricorso ai tool sarà legittimo soltanto là dove esso risulti residuale, ovvero finalizzato al compimento di attività meramente strumentali e di supporto (comma 1). Ma, come per l’appunto già osservato sub § 3, anche questa previsione rischia di risolversi in un “guscio vuoto”: sebbene, infatti, essa si avventuri ad evocare il concetto di “prevalenza” del lavoro intellettuale rispetto all’output algoritmico quale ipotetico discrimen tra ciò che si può e non si può fare, non fornisce (… ma avrebbe potuto farlo senza scadere in inutili quanto vacui formalismi?!) alcuna indicazione sulle metriche o sui criteri che quella “prevalenza” dovrebbero concorrere a misurare.
Di fatto, dunque, la disposizione dispiega una valenza puramente dichiarativa e, quand’anche calata nello specifico della professione legale, non è ragionevole ascriverle altra volontà che quella di ribadire come, persino nell’era digitale, la prestazione dell’avvocato debba essere frutto della competenza e della professionalità di quest’ultimo, sul quale – secondo la logica già sottostante ai doveri di diligenza e di competenza ex artt. 12 e 14 del codice deontologico forense – continua a gravare la responsabilità esclusiva dell’attività svolta a favore dell’assistito.
Non brilla, poi, per precettività il secondo comma del medesimo art. 13, pur chiaramente ispirato a una valorizzazione del rapporto fiduciario tra professionista e cliente: del resto, se è vero che al primo sono imposti obblighi informativi circa l’an e il quomodo dei sistemi intelligenti di volta in volta utilizzati[31], è altrettanto indubitabile che il difetto di sanzioni nel caso di mancata disclosure releghi l’eventuale violazione al piano della sostanziale irrilevanza[32], a meno che l’avvenuto impiego di sussidi algoritmici non sia disvelato da qualche macroscopico errore. Ed è esattamente qui che il discorso si fa più concreto: l’esperienza ormai quotidiana ci dimostra come l’uso non “monitorato” di IA generativa (o, volendo, GenAI)[33] nella ricerca giuridica, nella redazione e nella sintesi di documenti dia luogo alla circolazione e al deposito di atti in cui campeggiano le cd. “allucinazioni”, ovvero le citazioni di sentenze inesatte se non, addirittura, mai pronunciate.
Fondata su modelli linguistici progettati per soddisfare le richieste dell’utente, l’IA generativa tende infatti a non contemplare l’incertezza, privilegiando piuttosto l’emissione di una risposta quale che sia (e, dunque, anche falsa) in luogo del silenzio. Una logica di mercato, quest’ultima, che può risultare incompatibile con le esigenze di accuratezza e rigore che dovrebbero connotare il ragionamento giuridico. Cionondimeno il fenomeno, per quanto censurabile nella sua dimensione di malpractice, non va demonizzato come se fosse la prova provata della “tossicità” dell’IA nelle sue declinazioni più avanzate. Archivi giudiziari e pratiche ermeneutiche sono da sempre attraversati da errori, travisamenti e principi distorti; l’uso non vigilato dell’IA rende “soltanto” più evidente e riconoscibile ogni singola inesattezza, ogni singolo abbaglio. Il punto decisivo, allora, non sta tanto in una sorta di “moralismo tecnofobico” quanto, semmai, nell’imputazione della responsabilità: nell’atto difensivo, è il difensore l’autore e il responsabile del contenuto, qualunque sia la “percentuale” del suo contributo alla strutturazione, redazione, formattazione o sintesi dello scritto[34]. Ne discende un dovere di competenza che, nell’epoca digitale, comprende sia un obbligo di “familiarità” con gli strumenti utilizzati, sia quello di vigilanza critica sui loro output. Si può, insomma, dire che la possibilità di avvalersi dell’intelligenza artificiale non esonera affatto il difensore da un dovere di diligente formazione e di vaglio critico ma, anzi, lo “aggrava”, rendendolo semmai più stringente[35].
Là dove, invece, l’operato dell’avvocato non si informi a questo puntuale vincolo di verifica e trasmodi in un utilizzo disattento, se non spregiudicato, dei sistemi di intelligenza artificiale, non soltanto non potrà ambire a produrre gli effetti giuridici sperati ma, per di più, determinerà la condanna per una sorta di “abuso del processo”[36].
5. Gli ambiti oggetto di delega
Nel moto “ontologicamente” chiaroscurale che contraddistingue qualsiasi discorso in punto di AI – e, per quel che più ci interessa, dei sistemi intelligenti che possono essere posti lungo la direttrice che porta all’accertamento della responsabilità penale –, nemmeno il testo di legge di cui si dà conto va esente da zone d’ombra o, comunque, da profili di opinabilità.
Più in particolare, a destare una certa preoccupazione nella sensibilità del processualpenalista sono le prospettive de jure condendo dischiuse dal provvedimento.
Come noto, l’architettura di quest’ultimo consta di una parte immediatamente precettiva e di una parte finale, invece, che rimette al potere esecutivo la disciplina di aspetti, per così dire, particolarmente “sensibili”: difatti, l’art. 24 impone al Governo di adottare entro un anno (id est: ottobre 2026) decreti legislativi che abbiano ad oggetto la regolazione dell’uso dell’AI nell’attività di polizia (comma 2, lett. h) e l’impiego di software intelligenti in sede di indagini preliminari nel rispetto di diritti difensivi, autodeterminazione informativa dei terzi, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza (comma 5, lett. e).
Al di là dell’ennesima, criticabile abdicazione al proprio ruolo da parte del Parlamento, criteri direttivi tanto laconici[37] lasciano importanti spazi di discrezionalità al legislatore delegato, accrescendo, così, la portata innovativa dei decreti per così dire “attuativi”[38], tanto più che lo stesso AI Act, con la sua (per certi versi) alluvionale giustapposizione di divieti ed eccezioni, può persino ingenerare risultati “controfinali”.
È incontestabile che la vera sfida dell’IA nel processo penale si gioca nel circuito investigativo[39] e che la tendenza, ormai consolidata, a caricare le fasi iniziali del procedimento di “attitudini” probatorie improprie si combina alla perfezione con l’informalità tipica delle indagini che, anche per questa caratteristica, si dimostrano terreno assai fertile per l’innesto di strumenti computazionali avanzati.
Ne discende che, se si vuole consentire l’uso di IA come supporto qualificato alle indagini senza tradire il complesso valoriale del fair trial, l’intervento del delegato dovrà muoversi secondo cadenze meditate e chirurgiche[40].
Più in dettaglio, nel mettere mano all’attività di integrazione codicistica, per ciò che concerne la fonte unionale il delegato dovrà guardare essenzialmente alle disposizioni degli artt. 5, 6 e dell’Allegato III, punto 6, ove, fatta eccezione per le pratiche cd. “vietate”, si rinvengono i sistemi high risk nella disponibilità dell’autorità di contrasto (art. 3, n. 45).
Ma in un ordinamento, come quello italiano, informato alla legalità processuale nel significato accolto dall’art. 111 Cost., non può ritenersi sufficiente la mera adesione al paradigma europeo del risk management e del quality management. Occorrerà, piuttosto, una normativa domestica puntuale su an, quomodo e quando delle investigazioni data driven, in cui la proporzionalità, modellata anche e soprattutto dal case law delle corti, innervi ogni compressione dei beni fondamentali[41], tanto a monte, sul fronte delle scelte legislative, quanto a valle, sul versante delle decisioni giudiziali[42].
Del tutto consequenzialmente, anche alla luce delle note contrapposizioni ermeneutiche che da sempre accompagnano l’art. 191, comma 1, cpp in materia di divieti probatori[43], sarebbe opportuno che il legislatore prevedesse espressamente la non spendibilità probatoria delle risultanze acquisite mediante una compressione sproporzionata dei diritti fondamentali. Una simile scelta neutralizzerebbe il rischio che esiti investigativi apparentemente affidabili, perché generati da strumenti tecnologicamente avanzati, finiscano per orientare in modo indebito il successivo percorso cognitivo del giudice, nonostante l’illegittimità delle modalità con cui sono stati ottenuti.
Nella disciplina di prossimo conio, poi, un ruolo pivotale dovrebbe assegnarsi alla riserva di giurisdizione. Del resto, in piena coerenza con gli approdi più recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, appare difficile negare la necessità di riaffermare il ruolo del giudice quale autentico garante dei diritti fondamentali, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, fisiologicamente caratterizzata dall’assenza del contraddittorio. La soluzione preferibile consisterebbe, in via generale, nella previsione di un controllo giurisdizionale preventivo quale condizione di legittimità del ricorso agli strumenti tecnologici più invasivi, ferma restando la possibilità di un sindacato successivo nei casi in cui, per ragioni di urgenza o di concreta inesigibilità, l’autorizzazione preventiva non possa essere richiesta. Soltanto uno scrutinio giurisdizionale effettivo è in grado, a ben vedere, di assicurare che il ricorso a strumenti investigativi ad elevato contenuto tecnologico e ad altrettanto elevato impatto sui diritti fondamentali avvenga nel rispetto dei principi di legalità, necessità, proporzionalità e tutela della persona[44].
6. Timing. Lo schema dei due decreti delegati
Lo scorso 7 maggio, il Consiglio e la Commissione UE hanno espresso parere favorevole sulla proposta di razionalizzare alcune norme relative all’intelligenza artificiale, proposta facente parte del cd. pacchetto legislativo “omnibus VII” nell’ambito dell’agenda di semplificazione dell’UE.
Il dato, di per sé, non è affatto trascurabile: a pochissimi mesi dalla scadenza originariamente prevista (2 agosto 2026) per l’osservanza degli obblighi relativi alla creazione e all’impiego dei sistemi «ad alto rischio», l’accordo in questione – poi definitivamente approvato dal Consiglio europeo il 29 giugno 2026[45] – rinvia a nuove date e, rispettivamente, al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi di cui all’Allegato III, e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati nei prodotti disciplinati da normative settoriali ex Allegato I.
Dunque, accogliendo le istanze di semplificazione perorate dalle lobby aziendali[46], la nuova “tabella di marcia” approvata dai colegislatori potrebbe comportare riverberi anche sul fronte legislativo interno.
Va da sé, innanzitutto, che la posticipazione dell’entrata in vigore delle prescrizioni europee relativamente ai nuovi obblighi tecnologici e alle nuove responsabilità nella gestione dei sistemi decisionali digitali potrebbe giustificare l’allungamento dei margini di “sperimentazione” di cui all’art. 15, comma 3. Stando alla littera legis, infatti, nel “limbo temporale” che ci separa dalla piena precettività degli standard qualitativi indicati dall’AI Act, il Ministero della giustizia può autorizzare sperimentazioni supervisionate di tool non “certificati”. Ebbene, giusto in relazione a quest’ultimo istituto, potrebbe cogliersi l’occasione per la messa a punto di un meccanismo autorizzatorio, per così dire, maggiormente “inclusivo”, in modo che, assieme alle autorità nazionali competenti (ACN e AgID), anche il Csm venisse riconosciuto quale interlocutore privilegiato del Dicastero nel suo compito di “garante” delle prerogative magistratuali dinanzi alle nuove infrastrutture cognitive.
Ma non solo: il decisore italiano potrebbe pure concedersi uno spatium deliberandi più ampio (se del caso, prorogando la scadenza della delega in discussione), anche e soprattutto per evitare di incorrere nelle insidie ermeneutiche e interpretative sempre in agguato quando sullo stesso oggetto tematico insistono, a vario titolo, più discipline temporalmente disallineate[47]. Nel caso di specie, l’Esecutivo potrebbe impegnarsi a includere e definire, nel novero delle soluzioni di intelligenza artificiale oggetto dei tentativi di regolamentazione, anche i cd. “AI Agents” (o “Agenti AI”). In estrema sintesi, mentre la Generative AI è concepita per produrre output (testi, immagini, codice, audio etc.) a partire – sempre e comunque – da un prompt umano, gli applicativi più recenti, fondati sui Large Action Models (LAM), combinano alla capacità generativa elementi di autonomia, pianificazione, decision making, utilizzo di strumenti ed esecuzione multi-step. L’Agentic AI, dunque, non si limita a “rispondere”, ma mira a perseguire autonomamente un obiettivo, con tutte le ulteriori implicazioni che ciò può determinare sul piano della tenuta probatoria dei dati agent-generated[48] e della supervisione del “processo” decisionale da parte dell’utente umano.
Ma, stando agli sviluppi più recenti, l’impiego del condizionale, di cui pure si è appena “fatto sfoggio”, pare destinato a trasformarsi in un periodo ipotetico dell’irrealtà…
Difatti, nella seduta a Palazzo Chigi del 10 giugno 2026, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera in esame preliminare allo schema di due decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al regolamento unionale. Dunque, al netto dell’incombente pausa estiva e del vaglio che dovranno operare le Commissioni parlamentari, la Conferenza delle Regioni e le Authorities competenti, l’accelerazione di recente impressa induce a pensare che l’Esecutivo voglia “chiudere la partita” delle deleghe entro il termine originariamente indicato dal testo di legge.
Non resta, dunque, che concentrarsi sulle scelte compendiate nei (probabili) decreti attuativi.
Prima, però, di passare all’esame dei contenuti di maggior interesse, non si può non dare rilievo a una precisazione tanto puntuale quanto inedita, apparentemente rivolta a “blindare” i testi da critiche che possano essere loro rivolte in punto di incoerenza o di indebita sovrapposizione con quanto già definito a livello unionale.
Si legge, infatti, nel comunicato stampa di presentazione, che «nel lavoro riguardante i decreti attuativi, il Governo ha mantenuto un dialogo costante con la Commissione europea, a livello informale con riunioni e interlocuzioni, a livello formale nell’ambito della procedura di notifica di alcune parti della legge IA » e, ancora, che l’«attuazione con i decreti delegati fa tesoro di tutte le considerazioni espresse in tali interlocuzioni bilaterali, rispettando la completezza della disciplina UE in materia di definizione dei requisiti fondamentali dei sistemi di IA, senza sovrapposizioni»[49]. Va da sé, nondimeno, come qualsiasi giudizio sia comunque rimesso all’analisi compiutamente condotta sui testi che, superati i diversi vagli preliminari, diverranno definitivi nell’ultimo passaggio in Consiglio dei ministri.
Venendo quindi all’intelaiatura delle bozze di decreto, la prima si preoccupa di definire il sistema nazionale di governance, le sanzioni e le sandbox regolatorie.
Due gli aspetti che meritano di essere sottolineati. Da un lato, la circostanza per cui, nell’allocare i compiti di notifica e vigilanza in capo sia ai già richiamati poli tecnici centrali (AgID e ACN), sia ad altre autorità di settore, per ciò che, invece, specificamente riguarda il mondo della giustizia, il legislatore omette di assegnare qualunque ruolo, quand’anche puramente consultivo, al Consiglio superiore della magistratura, con buona pace dei rilievi già espressi. Dall’altro, il fatto che la disposizione finale imponga alle amministrazioni di provvedere alle attività del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri. Come sarà possibile, allora, conciliare le altisonanti ambizioni del disegno riformatore – già solo in riferimento alla creazione di un apparato formativo esteso in materia di intelligenza artificiale (cfr. Capo III) – con una clausola di invarianza che assurge a vero basso continuo dell’intervento[50]?
Tuttavia, come è dato evincere dall’intitolazione («adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità penale e civile»)[51], è il secondo decreto quello di più immediato interesse per gli operatori del processo penale. È qui, infatti, che si affrontano le deleghe più spinose, ovvero quelle che ruotano intorno all’impiego dell’IA da parte delle forze dell’ordine.
Innanzitutto, si statuisce la natura meramente strumentale dei sistemi intelligenti nell’attività di polizia (art. 3): la disposizione recepisce il principio dell’human oversight di cui si è ampiamente detto, pretendendo che gli output algoritmici siano sempre sottoposti a revisione qualificata prima che si possa ascrivere loro una qualche forma di incidenza sulla sfera giuridica degli interessati. Rispetto alla disciplina europea, però, l’esecutore nostrano aggiunge un requisito niente affatto irrilevante dal punto di vista procedurale: detta revisio deve essere documentata e tracciabile, così da consentire una più agevole ricostruzione ex post del percorso decisionale seguito dall’autorità.
Non è poi da sottovalutare l’apertura a collaborazioni instaurande tra polizia e università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati proprio a fini di ricerca, sperimentazione e addestramento di modelli ad hoc[52]. I limiti individuati sono opportunamente rigorosi in relazione al trattamento di dati sensibili e alla titolarità dei sistemi che su di essi verranno addestrati, titolarità che farà capo esclusivamente alle Forze di Polizia (art. 4).
Procedendo innanzi nello schema, si incontrano le quattro disposizioni del Capo III-Titolo I che – assieme all’art. 13 del Capo I-Titolo II – intendono disegnare «il perimetro di liceità sul piano del procedimento penale italiano» dei sistemi automatizzati di riconoscimento facciale[53].
Instaurando una sorta di “doppio binario” regolatorio, lo schema di decreto dedica gli artt. 8-10 all’impiego dei sistemi di identificazione biometrica da parte delle forze di polizia per finalità di prevenzione e contrasto della criminalità, mentre riserva l’art. 13 all’utilizzo del riconoscimento facciale nella prospettiva della polizia giudiziaria.
Semplificando nei limiti del possibile, è innanzitutto da osservarsi come l’art. 8 tenti di concretizzare le eccezioni per l’apparato law enforcement al divieto generale di identificazione biometrica remota “in tempo reale” negli spazi accessibili al pubblico di cui all’art. 5, § 1, lett. h, AI Act.
Sulla scia della normativa unionale, l’impiego live[54] è consentito esclusivamente per le finalità di prevenzione di minacce gravi e specifiche (per esempio, attacchi terroristici), oltre che per la ricerca di persone scomparse o di vittime di reati quali sequestro, tratta o sfruttamento sessuale, col solo scopo di confermare l’identità delle persone specificamente interessate ovvero per la ricerca mirata di persone comunque determinate o determinabili in relazione alla minaccia da prevenire o alla ricerca da effettuare (commi 1 e 2).
Quanto alle garanzie procedimentali, si replicano moduli in linea di massima noti all’ordinamento nostrano: l’istanza deve essere rivolta dall’autorità di pubblica sicurezza al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto ove impingano le esigenze di prevenzione o di ricerca (comma 4); là dove, poi, il pm ravvisi le condizioni legittimanti il ricorso alla tecnologia de qua, l’autorizzazione all’impiego dovrà puntualmente indicare finalità, durata (che non potrà essere superiore a quindici giorni, salvo proroga con decreto motivato), area territoriale e soggetti coinvolti. Nei casi urgenti, allorché dal ritardo possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile agli obiettivi per l’appunto richiamati, potrà essere lo stesso organo di polizia procedente ad avviare l’impiego del sistema automatizzato, previa comunicazione, anche in forma orale, al pm. In questa ipotesi, la richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa senza ritardo e, comunque, non oltre le dodici ore dall’inizio delle operazioni; in tempi altrettanto brevi, ovvero nell’arco delle successive dodici ore, deve intervenire il provvedimento confermativo dell’autorità giudiziaria. Infine, ai sensi del comma 8 dell’art. 8, allorquando venga a difettare uno dei passaggi indicati oppure sia violato uno dei limiti temporali suddetti, l’uso della tecnica identificativa “aumentata” deve essere immediatamente interrotto, con conseguente obbligo di cancellazione e inutilizzabilità di tutti i dati, i risultati e gli output nel frattempo acquisiti e prodotti. In ogni caso, come precisato dall’ultimo comma dell’art. 8, che rinvia espressamente all’art. 226, comma 5, disp. att. cpp, gli elementi acquisiti in sede preventiva mediante l’impiego di sistemi di IA biometrica possono essere utilizzati esclusivamente come notitia criminis ovvero quale impulso per lo svolgimento di indagini già in corso.
Si è già detto che il delegato disciplina altresì l’impiego investigativo delle tecnologie di identificazione biometrica remota in tempo reale. Introducendo nella trama codicistica un nuovo art. 359-ter, infatti, il menzionato art. 13 conferma l’impostazione di fondo adottata in ottica preventiva. In sede di indagini preliminari, le chances applicative delle procedure identificative in tempo reale guardano alla conferma di identificazione e alla ricerca mirata (anche mediante localizzazione) di una persona nei cui confronti vi siano sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti di cui all’Allegato II dell’AI Act, alla ricerca del latitante destinatario di misura cautelare o di ordine di esecuzione non sospeso per uno di quegli stessi delitti nonché, ancora, alla ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di essere umani o sfruttamento sessuale (commi 1, 2 e 4).
Nelle ipotesi così tassativamente individuate, il pm dovrà indirizzare la propria richiesta al giudice per le indagini preliminari, il quale potrà rilasciare la sua autorizzazione con decreto motivato, ove dovranno precisarsi l’area geografica d’intervento, le persone ricercate e la durata nei termini della stretta necessarietà.
A fronte dell’urgenza, però, potrà essere lo stesso pm a disporre l’impiego delle tecniche di identificazione intelligenti tramite un decreto motivato da convalidare giudizialmente entro quarantotto ore dalla comunicazione. Qualora non fosse possibile attendere neppure il provvedimento del pm, l’attivazione sarà rimessa agli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, in un lasso temporale comunque non superiore alle dodici ore, inoltreranno l’istanza all’organo dell’accusa. Là dove sussistano i presupposti, quest’ultimo richiederà la convalida al giudice entro ventiquattro ore dall’avvio. Entro le successive quarantotto ore, l’organo giurisdizionale dovrà decidere in merito all’eventuale prosecuzione delle operazioni nel rispetto dei limiti previsti.
A chiusura della disciplina così approntata, il legislatore delegato riconferma l’inutilizzabilità dei risultati ottenuti dal sistema di IA al di fuori dei casi consentiti o in violazione delle condizioni legittimanti. Salvo che costituiscano corpo del reato, tutti gli elementi di conoscenza illegittimamente attinti dovranno essere cancellati.
Diversa è, invece, l’ipotesi dell’identificazione biometrica remota cd. a posteriori, ovvero del riconoscimento facciale condotto su materiale già raccolto grazie a sistemi di videosorveglianza integrati con componenti di IA.
In ossequio a quanto previsto dall’art. 26, § 10, comma 1, AI Act, l’art. 10 dell’articolato consente il ricorso a questo tipo di tecnologia soltanto post delictum e «al solo fine della identificazione delle persone già indiziate della commissione del reato sulla base di documentazione video-fotografica e di elementi oggettivi e verificabili» (comma 2). Oltre a ribadire gli ormai consolidati divieti di decisioni pregiudizievoli basate in via esclusiva sugli output restituiti dall’applicazione di riconoscimento facciale e di impieghi generalizzati della medesima (commi 9 e 10), la disposizione prescrive una serie di garanzie ulteriori: tra queste, la conservazione locale dei dati non oltre sette giorni, cui seguirà la loro cancellazione automatica e, ancora, nel segno di una tracciabilità per così dire “spinta”, la registrazione di ogni accesso e operazione di trattamento in appositi file di log non modificabili, da custodirsi per cinque anni, sì da poter esperire verifiche ex post sulla liceità trattamentale.
L’esame della bozza de qua può essere, infine, utilmente completato richiamando l’attenzione del lettore su due ulteriori profili. Il primo attiene alla circostanza che ciascuno dei tre casi d’uso contemplati dal delegato sia subordinato allo svolgimento di una preventiva valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, la quale, nella peculiare declinazione del riconoscimento facciale “in differita”, assume la denominazione di «valutazione d’impatto sulla protezione dei dati» (art. 10, comma 5). Il secondo attiene, invece, alla conferma – in piena continuità con quanto già osservato in relazione al primo dei due schemi – della ricorrente e quanto mai distonica clausola di invarianza finanziaria (cfr. artt. 10, comma 13, e 22).
Conclusa la ricognizione del provvedimento attualmente sottoposto a iter consultivo, tentiamo di formulare alcune considerazioni di sintesi.
In primo luogo, va dato atto all’Esecutivo dell’impegno profuso nell’elaborazione di un testo legislativo che – sebbene deficitario dal punto di vista metodologico a causa del mancato confronto con organismi comunque titolati a esprimersi su temi tanto sfidanti – ha assunto come mission quella di fornire uno “statuto” completo dei sistemi identificativi AI driven, utilizzabili tanto dalla polizia di sicurezza quanto dalla polizia giudiziaria.
Ne risulta, come visto, una normativa relativa alla fase pre-investigativa e alla fase preprocessuale senza dubbio “corposa”, il cui livello di dettaglio conferma la voluntas governativa di tradurre in strumenti operativi concreti i principi declamati nella fonte unionale prima, e nella legge n. 132 poi.
Fatte salve le perplessità già palesate nei confronti di un calendario dei lavori troppo “compresso” rispetto alla quantità e alla qualità delle questioni in cerca di definizione, non può tuttavia negarsi che il delegato si sia sforzato di incasellare i tool di riconoscimento facciale (e solo quelli) in una piattaforma giuridica adeguata a bilanciare l’efficacia investigativa da un lato, e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo dall’altro.
Si rivela senz’altro coerente con gli auspici formulati, anche in chiusura del § 5, la messa a punto di misure facenti perno sul prismatico canone di proporzionalità, oltre che su quello di legalità processuale nella sua accezione più ampia. Sono da leggersi in questa luce il carattere tendenzialmente residuale del ricorso alle tecnologie biometriche, la previsione espressa di rigorosi limiti d’uso nei casi di inosservanza dei nuovi “paletti” normativi nonché, ancora, la costruzione di un sistema di log management capace di registrare e conservare quanto pertiene agli accessi e agli eventi occorsi nei sistemi di elaborazione computazionale.
Ma, accanto ai profili degni di apprezzamento, lo schema di decreto legislativo solleva altresì dubbi, suscettibili di ingenerare perplessità o incertezze applicative che andrebbero evitate, a maggior ragione in un “territorio impervio” sotto il versante delle garanzie, come quello della prevenzione e dell’attività di indagine penale[55].
Provando a stilare un elenco delle prospettate criticità, muoviamo dall’analisi dell’art. 7, rubricato «Etichettatura, filtraggio e categorizzazione di dati biometrici nell’attività di polizia». Quest’ultimo, nel recepire l’eccezione a mente dell’art. 5, par. 1, lett. g, ult. periodo, AI Act, disciplina appunto l’etichettatura e il filtraggio di dati biometrici legalmente acquisiti a fini di comparazione nell’ambito della prevenzione e repressione dei reati. Diversamente da quanto già visto negli artt. 8 e 9, però, detta disposizione non assoggetta il trattamento a un apparato di garanzie preventive (autorizzazione giurisdizionale, valutazione d’impatto e notifica all’autorità di controllo) e si limita a rimettere l’ossequio alle condizioni previste (comma 1, lett. a-d) alla responsabilità del solo titolare del trattamento. Se è pur vero che tale opzione potrebbe essere giustificata in forza del minore impatto che la semplice categorizzazione biometrica esercita sui diritti individuali rispetto, appunto, all’identificazione in tempo reale, non risultano tuttavia sufficientemente definiti i criteri destinati a distinguere tra «filtraggio funzionale alla comparazione» (art. 7) e «comparazione-ricerca» quale fase preliminare dell’identificazione (art. 8), con inevitabili ricadute in termini di incertezza sul regime di garanzie a seconda dei casi applicabile[56].
Ancora: quid iuris relativamente all’attribuzione al procuratore della Repubblica del potere di autorizzare il ricorso all’identificazione biometrica remota secondo le cadenze fissate dall’art. 8?
Certo, il § 3 dell’art. 5 AI Act fa riferimento a «un’autorizzazione preventiva rilasciata da un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa indipendente» e non vi è dubbio che in siffatta locuzione, almeno dal punto di vista prettamente linguistico, possa rientrare anche il pubblico ministero, in quanto appartenente all’ordine giudiziario. Ciò nonostante, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia[57], le decisioni comportanti pesanti intrusioni nella sfera dei diritti fondamentali dell’individuo dovrebbero essere rimesse a un’autorità la quale, anche in ragione del proprio status, sia in grado di assicurare il più elevato livello di tutela. Pertanto, proprio in quest’ottica di “maggior garanzia”, all’interno dell’ordinamento italiano tale autorità dovrebbe essere più correttamente individuata nella figura del giudice.
Da ultimo (e non certo per ordine di importanza), una delle tematiche più controverse del discorso intorno all’integrazione dell’IA nella giustizia penale: il rispetto della fairness nel rito “potenziato”, sotto lo specifico angolo visuale dell’esercizio delle prerogative difensive.
Trasparenza algoritmica e tutela giurisdizionale effettiva costituiscono il background di riferimento: del resto, se è irrinunciabile – come peraltro avvalorato anche da recenti e preziose pronunce europee[58] e nazionali[59] – che il destinatario di una qualsiasi decisione automatizzata (da intendersi, quest’ultima, nell’accezione più estesa) sia messo nelle condizioni di comprenderne i criteri essenziali e di contestarne utilmente gli effetti, a fortiori la tracciabilità e la verificabilità dei presupposti e delle condizioni di impiego devono contraddistinguere il ricorso ai sistemi di IA nei segmenti dell’attività di polizia e di indagine penale: l’interessato e la sua difesa, oltre a saggiare l’affidabilità epistemologica dei tool messi in campo dalle autorità pubbliche, devono avere la chance concreta di sindacarne gli esiti[60].
Esattamente in relazione a questo peculiare snodo delle interazioni tra innovazione tecnologica e processo penale, non possono essere trascurati i rinvii del delegato a una normativa secondaria da adottarsi in un secondo momento rispetto all’approvazione del decreto qui esaminato.
Spieghiamoci meglio.
Tanto l’art. 9, comma 5, quanto l’art. 10, comma 11 dello schema di decreto legislativo demandano a successivi provvedimenti la disciplina di dettaglio “pretesa” dall’avvenuto inquadramento giuridico e, quindi, dalla possibilità di impiego sia dei modelli di identificazione biometrica remota in tempo reale, sia dei sistemi di riconoscimento facciale a posteriori.
Premesso che difficilmente può revocarsi in dubbio l’opportunità di collocare “al di fuori” della normativa primaria elementi caratterizzati da un elevato contenuto specialistico e suscettibili, in quanto tali, di rapidi aggiornamenti tecnici, tocca andare a guardare più da vicino quelli che, per l’appunto, dovrebbero essere i contenuti della disciplina avvenire. E così, passando in rassegna la lunga lista di cui all’art. 9, comma 5[61], sembrerebbe proprio che il decisore politico sia seriamente orientato a rendere ostensibili tutti gli aspetti tecnici, infrastrutturali e organizzativi necessari ad assicurare la trasparenza e la sicurezza degli strumenti intelligenti di identificazione live lungo il loro intero ciclo di vita.
Mentre è lecito parlare dell’ennesima “occasione persa” con riguardo alla mancata introduzione del Csm tra gli attori istituzionali chiamati a confrontarsi e concordare su tenore e contenuti della disciplina, là dove il decreto di cui al comma 5, di competenza del Ministro dell’interno di concerto con quello della giustizia, dovesse compiutamente dar conto di aspetti quali, appunto, i requisiti tecnici, le misure di monitoraggio, sicurezza e notifica relativi ai diversi sistemi impiegati, si avrebbe a disposizione un “dossier” di conoscenze tecniche su cui base il controllo difensivo potrebbe essere esercitato non già in forma simbolica, ma secondo le cadenze di una fairness effettiva[62].
Meno tranquillizzante, sotto lo stesso profilo, la littera dell’art. 10, comma 11, nella versione dello schema in attesa dei pareri di cui si è detto. In questa ipotesi, infatti, il decreto ministeriale parrebbe “esonerato” da una discovery tanto ampia quanto quella di cui si è or ora scritto. La laconicità serbata dal delegato nei riguardi delle misure tecnico-organizzative sottese agli impianti per il riconoscimento facciale a posteriori non è certo giustificabile in ragione del fatto che a venire in considerazione sono sistemi di videosorveglianza già installati e già funzionanti a norma di legge. Proprio perché il profilo “scabroso” – dal punto di vista della tenuta delle garanzie – è quello dell’innesto della variante “intelligente”, non sarebbe inopportuno che, re melius perpensa, anche questo secondo decreto, di competenza del solo Ministro dell’interno, fosse tenuto a dar conto di tutte quelle misure tecniche e informazioni in grado di “radiografare” le modalità di funzionamento e di matching della macchina, in modo da permetterne una verificabilità ad ampio spettro.
In definitiva, quale che sia l’assetto definitivo che il Consiglio dei ministri riterrà di imprimere al decreto delegato, all’esito di questa sommaria indagine si conferma quanto già anticipato nel corso del contributo: nella governance dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico e, segnatamente, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali, la direttrice da privilegiare non è quella dell’incessante stratificazione di interventi regolatori, bensì quella della capacità di muoversi entro un perimetro normativo quanto più possibile stabile, coerente e condiviso.
Alla costruzione di tale spazio deve concorrere, in primo luogo, l’ancoraggio costante ai principi costituzionali e sovranazionali del giusto processo, destinati a mantenere intatta la propria funzione assiologica anche quando la loro declinazione concreta si trovi a dialogare con l’inedita presenza delle “ontologie” intelligenti. Ma ciò, da solo, non basta. Non più.
La qualità della regolazione dipende sempre meno dalla quantità delle disposizioni e sempre più dalla solidità del metodo che ne orienta l’introduzione. Risulteranno vieppiù essenziali percorsi di studio, di formazione e di ricerca improntati al massimo rigore scientifico, nei quali il confronto tra i saperi giuridico, informatico, statistico e cognitivo si accompagni a una continua valorizzazione del dato empirico, troppo spesso e indebitamente relegato ai margini. In questa stessa ottica, sarà imprescindibile la previsione ciclica di audit e di verifiche “esterne”.
Solo una riflessione di questo genere, realmente interdisciplinare, capace di sottoporre a vaglio critico tanto gli strumenti tecnologici quanto le categorie giuridiche chiamate a veicolarli all’interno del processo penale contemporaneo, potrà alimentare quella “consapevolezza sistemica” la cui assenza rappresenta oggi uno dei più gravi fattori di rischio per un’evoluzione dell’innovazione realmente compatibile con i principi dello Stato di diritto[63].
1. Così, expressis verbis, M.G. Civinini, Nuove tecnologie e giustizia, in QG online, 19 dicembre 2023 (www.questionegiustizia.it/articolo/nuove-tecnologie-e-giustizia).
2. Ne offre, tra gli altri, un significativo elenco G. Canzio, Indagini e giudizio fra regolamento (UE) 2024/1689 (AI ACT) e legge n. 132 del 2025, in Giust. insieme, 13 gennaio 2026.
3. È stato e continua ad essere oggetto di sagge e approfondite riflessioni l’assunto per cui «ogni rivoluzione tecnologica sovverte le forme e i linguaggi della normatività»: cfr., per tutti, A. Garapon e J. Lassègue, Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique, PUF, Parigi, 2018, pp. 12 ss., e, da ultimo, M. Papa, “A que será que se destina?” “A cosa è destinata?” Prospettive dell’intelligenza artificiale nel diritto penale contemporaneo, in Sist. pen., 11 maggio 2026, p. 2.
4. Vds. https://rm.coe.int/artificial-intelligence-handbook/48802b5bf2.
5. S. Lorusso, La sfida dell’intelligenza artificiale al processo penale nell’era digitale, in Sist.pen., 28 marzo 2024, p. 11. Al regolamento, di recente, si è affiancata anche la «Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto», GUUE, serie L, 13 maggio 2026.
6. Come noto, il regolamento consta di 113 articoli, 189 considerando e 13 allegati.
7. Generalità e astrattezza sono il frutto e di negoziazioni molto combattute tra Consiglio e Parlamento europeo, e della fisiologica necessità di lasciare ai singoli ordinamenti l’opera di implementazione.
8. Per questa e altre utili considerazioni di contorno, vds. il lavoro di M. Fasan, Intelligenza artificiale, giustizia e sostenibilità costituzionale, in G. Di Paolo (a cura di), Trasformazioni della giustizia. Norme, organizzazioni, tecnologie, in Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento, n. 78, 2024, pp. 119 ss. Si sofferma con accenti critici sulla circostanza che la base normativa unionale abbia come principale destinatario il “mercato” e non, invece, i soggetti istituzionalmente chiamati ad assicurare le garanzie fondamentali S. Quattrocolo, Intelligenza artificiale e processo penale: le novità dell’AI Act, in Diritto di difesa, 16 gennaio 2025, pp. 7 ss. Con diverso accento sottolinea come, «trattando l’IA essenzialmente alla stregua di un prodotto», il regolamento veicoli «una logica di standardizzazione tecnica di sistemi che saranno impiegati nei procedimenti penali europei» N. Ghibelli, AI Act e procedimento penale italiano: una valutazione d’impatto, in Dir. pen. cont., n. 4/2025, p. 110.
9. L. Marafioti, Intelligenza artificiale, giudizio penale e garanzie processuali, in Ind. pen., n. 3/2023, p. 6.
10. Parla di un «approccio precauzionale che caratterizza lo scenario europeo» E. Carloni, Critica dell’amministrazione artificiale, Il Mulino, Bologna, 2026, pp. 31 ss. Biasima la complessità strutturale dell’AI Act, che non contribuisce «a delineare un quadro normativo limpido», N. Ghibelli, AI Act e procedimento penale italiano, op. cit., p. 110. Censure arrivano anche da O. Pollicino e F. Paolucci, Digital Constitutionalism, in L. Floridi - M. Ziosi - M. Taddeo, Companion to Digital Ethics, Oxford University Press, 2024 (https://ssrn.com/abstract=5098492), secondo i quali «[t]he proposed European framework on AI, does not explicitly contain any procedural remedy as such, but it delegates the Member States to adopt them. This results in a regulatory framework where human involvement is reactive, appearing primarily in the context of mitigating risks rather than ensuring active and meaningful oversight of AI systems».
11. Allegato III, pt. 8, lett. a.
12. … e, del resto, non ci si sarebbe potuto attendere niente di troppo diverso, se non a prezzo di visioni antistoriche e del tutto sganciate dalla realtà. Una realtà che, come ben emerge da un report rilasciato il 28 febbraio 2025 dall’AIAB - Cepej (Advisory Board on Artificial Intelligence), già solo nel periodo “censito” (ossia il biennio 2023-2024), contava l’impiego di 125 tools di tecnologia informatica (non tutti dotati di IA) nei sistemi giudiziari degli Stati aderenti al Consiglio d’Europa. Quanto alle aree di (maggiore) operatività, il documento (www.coe.int/en/web/cepej/-/1st-report-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-the-judiciary-based-on-the-information-contained-in-the-cepej-s-resource-centre-on-cyberjustice-and-ai) elenca le seguenti: 1) Document search, review and Large-scale Discovery; 2) Online Dispute Resolution; 3) Prediction of Litigation Outcomes; 4) Decision support; 5) Anonymisation and pseudonymisation; 6) Triaging, allocation and workflow automation; 7) Recording, transcription and translation; 8) Information and assistance services.
Si inserisce a pieno titolo in questo filone di studi e di analisi sul campo, il ricco rapporto presentato il 28 aprile 2025, dal titolo IA: Préparer la Cour de cassation de demain – Cour de cassation & intelligence artificielle (www.courdecassation.fr/publications/autre-publication-de-la-cour/ia-preparer-la-cour-de-cassation-de-demain-cour-de/presentation-du-rapport-par-la-presidente-zientara), in cui il gruppo di lavoro a ciò specificamente dedicato presso l’Alta Corte francese ha inteso promuovere una metodologia generale per valutare i casi d’uso dell’IA che potrebbero essere di interesse per altri attori del mondo giudiziario. Il tutto, val la pena evidenziarlo, in un contesto ordinamentale in cui la Suprema Corte francese riveste da tempo un ruolo di primo piano nell’innovazione giudiziaria: basti ricordare come, essendo stata incaricata dal legislatore di rendere disponibili le decisioni giudiziarie alla stregua di dati aperti, la Corte abbia sviluppato al suo interno uno strumento altamente efficace per la pseudonimizzazione delle decisioni giudiziarie.
13. Parla di una «necessità di armonizzazione puntuale e urgente» G. Canzio, Indagini e giudizio fra regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e legge n. 132 del 2025, in Giust. ins., 13 gennaio 2026.
14. Vds. ddl n. 1146 («Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale»), presentato al Senato della Repubblica il 20 maggio 2024.
15. Semmai si cercassero conferme dell’ontologica “fluidità” di certe demarcazioni, basterà leggere, da ultimo, il Draft Commission guidelines on the classification of high-risk AI systems, pubblicato il 19 maggio 2026 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/draft-commission-guidelines-classification-high-risk-ai-systems), ove sono elencati una serie di “casi d’uso” di sistemi di IA che dovrebbero o non dovrebbero essere classificati come «ad alto rischio». Per ciò che specificamente attiene al settore giustizia, gli esempi inseriti nella bozza di linee guida (e, in particolar modo, sub «3.8. Administration of justice and democratic processes») testimoniano di una “linea di confine” quantomai sottile e incerta tra ciò che rientrerebbe nei sistemi di cui al punto 8, lett. a dell’Allegato III e ciò che, invece, ne resterebbe fuori. Si rammentano, tra gli altri, i sistemi di trascrizione automatica speech to text: questi ultimi, nella misura in cui si limitino alla registrazione o alla trascrizione tecnica, sono da ritenersi immuni dagli oneri di compliance pretesi dalla classificazione «ad alto rischio», ma, là dove muniti della capacità di riassumere o di selezionare gli argomenti principali, assumono connotazioni analitiche e/o valutative tipiche della funzione giurisdizionale. Ancora: le ipotesi di ricerca in banca dati si differenzierebbero tra quelle costituenti vere e proprie forme di «assistenza nell’interpretazione o applicazione del diritto»; quelle che, pur rientrando nell’ambito delle prime, beneficerebbero del filtro ex art. 6 § 3 dello stesso Allegato III in quanto strumentali a «compiti procedurali ristretti» come la sintesi delle decisioni pubblicate e dei risultati della ricerca; nonché, da ultimo, quelle strutturate secondo aree giuridiche generali e parole chiave, i cui output dovrebbero essere considerati alla stregua di quelli di semplici motori di ricerca (cfr. sub a) Pratictical examples of AI systems falling within the use case of point 8(a) e b) Pratictal examples of AI systems falling outside the use case of point 8(a)). Ebbene, come già anticipato e come è agevole inferire dalla povertà lessicale e denotativa in cui incorre la Commissione europea elaborando i passaggi sopra richiamati, l’ambizione di segnare confini netti tra ciò che, nel novero degli applicativi intelligenti, sarebbe a priori capace di comprimere l’autonomia del convincimento giudiziale e ciò che, invece, non lo sarebbe, risulta allo stato remota.
In proposito, vds. altresì il Report of the Special Rapporteur on the indipendence of judges and lawyers, Margaret Satterthwaite, United Nations, A/80/169, 16 luglio 2025 (https://docs.un.org/en/A/80/169 – «In practice, it is extremely difficult to draw a line between AI tools that only assist judges and those that can interfere in decision»). Infine, vds. anche il documento stilato dall’UNESCO, AI Essentials for Judges, 2026 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000396991), in cui si individuano tre aree di possibile impiego delle risorse intelligenti nel settore giudiziario (id est: Admistrative Support, Document Analysis e Decision Support) senza tuttavia erigere paratie di alcun tipo, ma piuttosto rimarcando quanto segue: «AI cannot – and should not – replace judges. While AI can efficiently process and organize information, it is fundamentally a probabilistic tool that relies on instructions and existing data, which may contain biases or errors. AI lacks the capacity for nuanced legal reasoning and judgment required to weigh facts, interpret the law, and deliver a reasoned decision. The essential mission of a judge goes far beyond data analysis. Judges must carefully consider the arguments of all parties, assess the evidence, and ensure that justice is done in accordance with both the law and the unique circumstances of each case. Sentencing, especially in criminal matters, must be individualized and account for the specifics of each person and situation-tasks for which AI is unsuited. Ultimately, while AI can support judges with research and administrative tasks, only human judges possess the independence, discernment, and ethical responsibility required to deliver justice».
16. Per incidens, vale la pena sottolineare come, tutt’al più, a essere proibito per legge potrebbe essere l’utilizzo di sistemi di AI centralizzati, facenti perno su infrastrutture e collegamenti pubblici ai fini del loro funzionamento, non certo il ricorso “individuale”, “privato” a sistemi liberamente accessibili sul web o comunque disponibili sul mercato.
17. In questo senso vds. anche A. Gustapane e M. Pappacogli, L’uso dell’intelligenza artificiale nelle indagini del pubblico ministero tra regolazione europea e normativa italiana, in Giust. pen., n. 1/2026, parte I, p. 26.
18. Di tutt’altro segno la lettura – a nostro parere, lo si è già detto, non condivisibile e, comunque, utopica – di coloro che nel comma 1 dell’art. 15 ravvisano una preclusione assoluta all’utilizzo dell’AI nei momenti che costituirebbero il nucleo più sensibile dell’esercizio della giurisdizione: così G. Grimaldi, I provvedimenti giudiziari nell’era dell’Intelligenza Artificiale: il ruolo del giudice, in Giur. it., n. 2/2026, p. 454. Intravede altresì nelle disposizioni interne una (qualche) chiusura verso l’utilizzo dell’IA nell’attività interpretativa e applicativa della legge F. Palazzo, Notazioni minime su intelligenza artificiale e ruolo del giurista, in Cass. pen., n. 2/2026, pp. 284 ss.
19. S. Quattrocolo, The Italian Law 132/2025: an “ordinary” instrument to govern the “extraordinary”, in Legisl. pen., 28 febbraio 2026, p. 7.
20. Per citare solo due dei contributi più recenti, vds. M. Papa, “A que será que se destina?”, op. cit., pp. 8 ss., e P. Concolino, Motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: fondamenti e nuove tecnologie, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 4/2025, p. 1589, la quale instaura un opportuno parallelismo tra quanto avvenuto in sede di redazione della motivazione a fronte della disponibilità, da parte del giudice, di mere tecniche di riproduzione dei testi, e ciò che, nel medesimo contesto motivazionale, può avvenire a seguito di un’enfatizzazione non “consapevole” dell’apporto gnoseologico fornito dai sistemi di AI.
Ben più radicale la posizione espressa dal filosofo S. Regazzoni, Platone nella Silicon Valley. Anima, corpo, intelligenza artificiale, Ponte alle Grazie, Firenze, 2026, passim: secondo l’A. – e il rischio di una sinossi banalizzante è dietro l’angolo (sic!) –, il «pensare umano» è un «pensiero incarnato» e l’irruzione repentina e massiccia dell’AI, ovvero di un pensiero in qualche modo disincarnato e «pigro», comporta indubbi rischi di stravolgimento delle categorie tradizionali; si tratterà, allora, di progettare nuove modalità di relazione tra essere umano e AI partendo, in particolare, da una rinnovata centralità del plesso “mente-corpo”.
21. P. Benanti, Nel 2028 arriverà la macchina che si forgia da sola?, Il Sole-24 Ore, 27 maggio 2026, p. 16.
22. Cfr. artt. 5 e 14 AI Act, 22 GDPR e 11 LED. Sulla intrinseca fluidità e ambiguità di concetti come “controllo umano significativo” o “supervisione umana effettiva”, pur variamente riconducibili al sintagma dell’human oversight, si rinvia alle dotte riflessioni di G. Di Chiara e B.C. Alongi, Decisioni assistite. Tessitura della motivazione e garanzie costituzionali nella Generative AI Era, in A. De Caro - B.C. Alongi et al. (a cura di), Accertamento penale, AI e Cybersicurezza. Inventari e prime sperimentazioni nella prospettiva dell’IA ACT e della legge n. 132 del 2025: opportunità, problemi e nuovi diritti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2026, pp. 128 ss.
23. Basti, a titolo di esempio, la vicenda compendiata nella domanda pregiudiziale C-159/25, Rowicz, pubblicata in GUUE, serie C, 24 giugno 2025. In questo caso, la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata invitata dal Tribunale regionale di Varsavia a stabilire se l’uso di un sistema di allocazione delle cause alimentato dall’IA sia conforme al diritto dell’Unione europea ovvero, più in dettaglio, se il System Losowego Przydziału Spraw (SLPS) garantisca il diritto costituzionale a un processo equo da parte di un tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge.
24. Cfr. G. Peluso Lopes, From Human-in-the-Loop to Institutional Oversight of Judicial Decision Support Systems, in Media Laws, n. 2/2025, pp. 127 ss., e la bibliografia ivi richiamata.
Meriterebbero ben altro spazio e approfondimento le considerazioni relative ai bias che attingono i processi cognitivi del giudice indipendentemente dall’interazione con sistemi decisionali artificiali: di recente, vds. per tutti gli acuti rilievi di C. Valentini, L’IA e la “scoperta” dei bias cognitivi nel processo penale, in A. Incampo e N. Triggiani (a cura di), Giudizio penale e intelligenza artificiale. Una riflessione sistematica, Cacucci, Bari, 2026, pp. 339 ss.
25. Va in questa direzione l’intuizione della legge italiana, secondo cui un ruolo pivotale nell’accettazione e nella legittimazione (anche sociale) di una “giustizia sostenibilmente artificiale” spetta alla formazione degli stakeholder. È difatti a questi ultimi, alla prospettiva di renderli davvero protagonisti di sinergie virtuose, che guardano le prescrizioni degli artt. 15, comma 4, e 24, comma 2, lett. e e f; ed è a loro, ancora, che, quasi a mo’ di controcanto, si rivolgono le ambizioni di “percorsi” formativi congiunti e di “accesso paritario” alle risorse tecnologiche, ripetutamente invocate dagli organismi rappresentativi dell’avvocatura, e di quella penale in specie (vds. art. 20 della Carta dei valori dell’Unione delle Camere penali Italiane, presentata a Roma il 17 gennaio – www.camerepenali.it/public/file/Oss_Scienza_Processo_IA/UCPI_Carta-dei-valori_IA.pdf).
26. Vds. ancora, diffusamente, G. Peluso Lopes, From Human-in-the-Loop, op. cit., pp. 137 ss.
27. Il punto interrogativo vuole sottolineare lo scarto tra retorica e scelte consequenziali. Spieghiamoci: è indubbio che il tema della “sovranità tecnologica” sia particolarmente avvertito in un dominio vulnerabile come quello dell’accertamento penale, che imporrebbe, onde salvaguardare il più possibile riservatezza e sicurezza, la disponibilità di sistemi proprietari, in house o, comunque, di soluzioni di hosting localizzate. Ma, pur a fronte dell’altisonante proclamazione di principio (art. 5), la promessa di sovranità contenuta nella legge risulta chiaramente svuotata di forza ed efficacia nella misura in cui, rispetto alla versione approvata dal Senato, è stato eliminato l’obbligo di installazione su server ubicati nel territorio nazionale per i sistemi destinati all’uso in ambito pubblico. Quindi, le enunciazioni di indipendenza tecnologica e di non subalternatività cognitiva dalle big tech finiscono per essere poco altro che flatus vocis. Per considerazioni analoghe in merito al «crescente (…) ricorso acritico a soluzioni tecnologicamente fornite dai grandi player della digitalizzazione» vds. E. Carloni, Critica dell’amministrazione digitale, op. cit., p. 218.
In una prospettiva più ampia e certo tutt’altro che trascurabile, sul concetto di “sovranità digitale” a livello europeo e sul ruolo dell’Unione che, in proposito, va vieppiù somigliando a quello dei singoli Stati membri con non poche criticità anche sotto il profilo della legittimità democratica, vds. da ultimo M. Totta - G. Libutti - S. Santoro - G. Buonomo, I limiti giuridici della nuova proposta di regolamento sulla Cybersecurity: i principi dell’UE e le garanzie costituzionali italiane, in Dir. pubbl. eur. (rassegna online), n. 1/2026, pp. 106 ss.
28. Sia consentito rinviare a B. Galgani, La L. n. 132/2025: “testata d’angolo” o “pietra d’inciampo” nella definizione dei rapporti tra amministrazione della giustizia (penale) e intelligenza artificiale?, in Dir. pen. proc., n. 12/2025, pp. 1450 e 1455. In seguito, per considerazioni del tutto analoghe, G. Canzio, Indagini e giudizio, op. cit.; C. Del Robbio, L’intelligenza artificiale e il lavoro del giudice, in Giust. Ins., 4 febbraio 2026, pp. 6-7, e S. Quattrocolo, The Italian Law 132/2025, op. cit., p. 9.
29. In proposito, si licet, vds. quanto già a suo tempo osservato in B. Galgani, La L. n. 132/2025, op. cit., p. 1451 e, ancora, F. Dal Canto e S. Rovelli, Il modello costituzionale di ordinamento giudiziario e la sfida della digitalizzazione della giurisdizione: il ruolo del Ministero della giustizia e del Csm prima e dopo la legge italiana sull’intelligenza artificiale, in QG online, 9 dicembre 2025 (www.questionegiustizia.it/articolo/ai-ordinam-giud), ora in questo fascicolo.
Un ben diverso livello di partecipazione nell’implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore giudiziario si riscontra, invece, nell’esperienza spagnola, dove il Consejo General del Poder Judicial ha assunto un ruolo di primo piano con l’approvazione, nel gennaio 2026, della Instrucción 2/2026. Un’efficace sintesi dei contenuti e della portata dell’intervento è offerta da S. Rovelli, La regolamentazione dell’implementazione dell’IA nell’ordinamento giudiziario spagnolo. Presentazione dell’«Acuerdo de 28 de enero de 2026, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional», in Osservatorio o.g., 9 aprile 2026 (www.ordinamentogiudiziario.info/commenti/la-regolamentazione-dellimplementazione-dellia-nellordinamento-giudiziario-spagnolo-di-stefano-rovelli).
30. Per ciò che specificamente attiene, invece, al diritto amministrativo, la volontà di tutelare la dimensione antropocentrica è declinata nel secondo comma dell’art. 14, secondo cui «[l]’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale». Al riguardo, vds. ancora E. Carloni, Critica dell’amministrazione digitale, op. cit., pp. 175-176, il quale condivisibilmente osserva che, «se colta in tutte le sue implicazioni, la disciplina italiana introdurrebbe un principio che va ben al di là di quello dello human in the loop, rendendo di fatto non percorribile tout court un uso significativo delle AI da parte delle pubbliche amministrazioni nel contesto di decisioni rivolte a destinatari specifici, posto che la signoria umana sulle procedure mette in discussione alcuni dei caratteri e vantaggi propri del ricorso ad AI (tra i quali la capacità di trattamento massivo di informazioni, la grande rapidità di elaborazione)».
31. Al riguardo, si può prendere nota della comunicazione e dello schema di informativa approntati dal Consiglio nazionale forense – Roma, 13 ottobre 2025 (www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Comunicazione+ai+COA+-+Schema+informativa+IA.pdf).
32. Ragionevolmente – come in parte sta già avvenendo – saranno gli ordini delle diverse categorie professionali a redigere, ad esempio, dei modelli di informativa standardizzati e a stilare dei vademecum. Si colloca su questa scia la Carta dei principi per l’uso consapevole dei sistemi di IA in ambito giuridico (HOROS) licenziata dall’Ordine degli avvocati di Milano nel dicembre 2024 (www.ordineavvocatimilano.it/it/news/la-carta-dei-principi-per-un-uso-consapevole-dei-sistemi-di-intelligenza-artificiale-in-ambito-forense/p100-n2587).
33. «Software systems that communicate in natural language, able to give answers to relatively complex questions and can create content (provide a text, picture, or sound) following a formulated question or instructions (prompt)»: questa definizione apre un documento intitolato Information note on the Use of Generative Artificial Intelligence (AI) by judicial professionals in a work-related context, reso pubblico il 12 febbraio 2024 dal Cepej’s Working group on Cyberjustice and Artificial Intelligence (CEPEJ-GT-CYBERJUST). Nel medesimo testo, il primo pericolo da cui sono messi in guardia coloro che intendano ricorrere alla GenAI è quello della «potential production of factually inaccurate information (false answers, “hallucintaions” and bias» (vds. la nota integrale: www.coe.int/en/web/cepej/-/information-note-on-the-use-of-generative-artificial-intelligence-ai-by-judicial-professionals-in-a-work-related-context).
Quanto alla definizione giuridica di GenAi, invece, la legislazione dell’Unione europea non ne contiene traccia: ci si riferisce, così, a una sottocategoria dei «sistemi di intelligenza artificiale» che, nella maggior parte dei casi, rientra anche tra i cd. «sistemi di intelligenza artificiale di uso generale» («general purpose AI systems») come definiti all’art. 3 del reg. n. 1689.
34. Cfr. A. Picarone, Sentenze fantasma e “compiacenza” algoritmica: perché l’IA non firmerà mai i nostri atti, in SalvisJuribus, 15 marzo 2026, e le pronunce di merito ivi richiamate. Scrive l’A., nella sua veste di avvocato: «siamo chiamati a essere professionisti “aumentati” dalla tecnologia, non sostituiti da essa, ricordando che dietro ogni stringa di testo rimane, immutata, la nostra esclusiva responsabilità verso il cliente, verso il diligente esercizio della Professione e verso la corretta amministrazione della Giustizia».
35. Parla di «un modello di “professionista aumentato” capace di integrare le varie forme di IA nell’ambito delle proprie attività, mantenendo il controllo critico e la responsabilità ultima delle operazioni effettuate» S. Amore, Il giurista e l’IA. La trasformazione del diritto e il ruolo del giurista nell’era dell’Intelligenza Artificiale, in Notariato, n. 3/2026, pp. 263 ss.
36. Cfr. Cass., sez. VII, 27 febbraio 2026, n. 11431, in Sist. pen., 20 maggio 2026, che sanziona con l’inammissibilità l’impugnazione del difensore anche in ragione dell’inconferenza dei richiami giurisprudenziali ivi contenuti, verosimilmente attribuibile all’impiego dell’intelligenza artificiale nella redazione del ricorso per cassazione.
Scrive il Supremo Collegio: «i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate (ed invero, si noti che, mentre l’unica sentenza realmente esistente, la sentenza pronunciata dalle Sez. U, Mannino, n. 33748/2005, non ha affermato il principio che le si attribuisce alla pag. 4 del ricorso, tutte le altre sentenze non solo non sono state pronunciate dalla Sezione richiamata nel ricorso, ma non risultano avere affermato i principi che a ciascuna di esse si attribuisce in ricorso; si veda, in particolare, sez. VI, n. 44901/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. VII e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; analogamente è a dirsi per Sez. VI, n. 36091/2017, in realtà pronunciata dalla Sez. IV, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; allo stesso modo, Sez. IV, n. 19756/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. V, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; infine, analogamente è a dirsi per Sez. II, n. 14792/2021, in realtà pronunciata dalla Sez. VII, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6 nonché per Sez. VI, n.41738/2018, in realtà pronunciata dalla Sez. II, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6»). Ciò premesso, il ricorso viene appunto dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento di 3000 euro alla Cassa delle ammende «non potendosi escludere profili di colpa nella (…) proposizione» dell’impugnazione de qua.
37. Così anche C. Castelli, Le disposizioni sulla giustizia del ddl sull’intelligenza artificiale approvato dal Senato: un’ottica conservativa, in Giust. Ins., 30 aprile 2025, e B. Fragasso, Profili penalistici della legge sull’intelligenza artificiale: osservazioni a prima lettura, in Sist. pen., 16 ottobre 2025.
38. S. Quattrocolo, The Italian Law 132/2025, op. cit., p. 10.
39. Vds., per tutti, L. Belvini, Intelligenza artificiale e circuito investigativo, Cacucci, Bari, 2025, passim. E.M. Pisati, L’uso dell’intelligenza artificiale nelle indagini e le nuove dimensioni della digital evidence, in E.A.A. Dei Cas e C. Trabace (a cura di), Le nuove frontiere della giustizia penale. Smaterializzazione e intelligenza artificiale, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 117 ss.
40. Vds. G. Galluccio Mezio, Tecnologie di riconoscimento facciale: una riflessione sul loro impiego con finalità investigative e probatorie, in Cass. pen., n. 2/2025, p. 638.
41. «Proportionality shapes and limits the exercise of all state powers. It is a legal reasoning technique, a temperate method of controlling public authority and, at the same time, a rational factor for enhancing the social acceptance of actually necessary coercive and rights intrusive measures – one that can also contribute towards securing the functionality of legal systems in the long term. Within the framework of proportionality assessments, the competing interests are weighted at the three different levels of public power, affecting measures and decisions of all three branches: the legislative, the executive and the judicial. At the core of such assessments is the examination of the following generally recognised elements: the existence of a legitimate aim justifying the adoption of a certain measure; the suitability of the measure for reaching this concrete aim; the necessity of this particular measure in view of the aim (requirement of the least intrusive measure); and the appropriateness of the measure in terms of its (rights-limiting) effects balanced against the benefits of the aim pursued (proportionality stricto sensu)»: in questi termini, tra i contributi più recenti nella copiosa produzione sul tema, E. Billis, AI in Criminal Justice, in M. Bergström e V. Mitsilegas (a cura di), EU Law In The Digital Age, Bloomsbury, Londra, 2025, pp. 158-159. Nella letteratura italiana, si vedano: L. Belvini, Principio di proporzionalità e attività investigativa, ESI, Napoli, 2022, passim; D. Negri, Compressione dei diritti di libertà e principio di proporzionalità davanti alle sfide del processo penale contemporaneo, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 1/2020, pp. 3 ss.; F. Nicolicchia, I controlli occulti e continuativi come categoria probatoria, CEDAM (Wolters Kluwer), Milano, 2020, pp. 107 ss.
42. Per una preziosa disamina del principio di proporzionalità nelle plurime fogge che lo pongono al centro di ogni “equilibrio” nell’ambito del processo penale, si veda anche, di recente, M. Caianiello, Il principio di proporzionalità nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 3/2025, pp. 1003 ss.
43. E.M. Pisati, L’uso dell’intelligenza artificiale, op. cit., pp. 125-126.
44. Nello stesso senso, cfr.: A. Camon, Intelligenza artificiale, indagini preliminari e diritti di libertà, in Cass. pen., n. 10/2025, pp. 3006-3020; F. Cassibba, Indagini tecnologicamente assistite e tecniche investigative speciali, in G. Di Paolo e L. Pressacco (a cura di), Indagini e prove nella società digitale. Questioni attuali e prospettive future, Quaderni Univ. Trento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, pp. 115-117; da ultimo, P. Felicioni, Il quadro normativo europeo in materia di IA e il modello italiano sub constructione. Osservazioni sui profili processuali penali, in Proc. pen. giust., n. 3/2026, p. 506.
45. www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2026/06/29/artificial-intelligence-council-gives-final-green-light-to-simplify-and-streamline-rules/.
46. Che, per incidens, si sarebbero altrimenti ritrovati esposti a una condizione di incertezza giuridica insostenibile, tenuto conto della imposizione, a loro carico, di nuovi e pressanti obblighi senza, tuttavia, la disponibilità della normativa tecnica di riferimento.
47. Sugli svantaggi eventualmente derivanti dalla predisposizione di una disciplina nazionale prima che l’AI Act sia pienamente implementato, vds. anche C. Fotina, Intelligenza artificiale e lavoro, nulle le decisioni automatizzate, Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2026.
48. Che non si tratti di scenari utopistici, ma di una realtà con cui il canone portante del processo penale, vale a dire il contraddittorio, si troverà a fare i conti una volta che sarà chiamato a ricostruire la cd. “chain of delegation” dell’output in discussione lo dimostrano (banali) esempi quali, segnatamente, l’approvazione di un bonifico anomalo da parte di un agente AI inserito nei sistemi bancari…
49. www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-177/32050.
50. Cfr. art. 53; fa eccezione la previsione dell’art. 36.
51. … trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica con il n. 418 (www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1511533.pdf).
52. Non v’è chi non veda come una leale collaborazione tra qualificati enti “esterni” e autorità di sicurezza contribuirebbe a ridurre quel deficit di trasparenza nei dati utilizzati a fini di training delle macchine intelligenti, deficit che di per sé rende ancor più gravoso il già difficile compito di comprendere, da parte degli operatori e di tutti i soggetti interessati, gli esiti restituiti dal sistema automatizzato.
53. Si esprime così la Relazione illustrativa del secondo (schema di) decreto legislativo trasmesso alla Presidenza del Senato in data 24 giugno 2026 (www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1511533.pdf).
54. Sulle diverse modalità di funzionamento dei sistemi di riconoscimento si rinvia, per tutti, a F. Demartis, I sistemi automatici di riconoscimento facciale nel procedimento penale, CEDAM (Wolters Kluwer), Milano, 2025, pp. 97 ss.
55. Per incidens, vieppiù la fase delle indagini convoglia al suo interno tanto le indagini preventive quanto quelle di polizia giudiziaria e del pm, alla luce di un’azione investigativa ormai “proattiva”, che si avvale di tecnologie capaci di combinare ricerca e contrasto al crimine: cfr. W. Nocerino, Le nuove tecniche di investigazione proattiva e le ricadute processuali, in Studium iuris, n. 7-8/2020, pp. 821 ss., e C. Scaccianoce, I riflessi dell’intelligenza artificiale sulle indagini nominate, in Proc. pen. giust., n. 1/2026, Editoriale, pp. 1 ss.
56. Cfr. G.M. Riccio, Eccezioni ai divieti dell’AI Act nell’attività di polizia: prime osservazioni al decreto di adeguamento, in Altalex, 23 giugno 2026.
57. CGUE [GS], sent. 2 marzo 2021, H.K. c. Prokuratuur, C-746/18, in Proc. pen. giust., 2021, pp. 1195 ss., con commento di E. Andolina, La sentenza della Corte di giustizia UE nel caso H.K. c. Prokuratuur: un punto di non ritorno nella lunga querelle in materia di data retention?
58. CGUE, sez. II, sent. 7 dicembre 2023, SCHUFA Holding AG (Scoring), C-634/21, e CGUE, sez. I, sent. 27 febbraio 2025, Dun & Bradstreet Austria GmbH, C-203/22. Per alcune analisi delle decisioni dei giudici di Lussemburgo, cfr. M. Perlot, Credit scoring: il bilanciamento dei diritti fondamentali nell’AI Act, in Quaderni AISDUE, n. 3/2025, pp. 1 ss.; E. Falletti e C. Gallese, Credit scoring judicial review between the Court of Justice of the European Union and comparative case law, in MediaLaws, 26 marzo 2025, pp. 92 ss. e, con precipua attenzione ai riverberi sulla materia processualpenalistica, G. Di Chiara e B. Alongi, Decisioni assistite, op. cit.
59. Vds. Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4520, che ribadisce e rinsalda un orientamento ormai consolidato (a tal proposito cfr. E. Carloni, Critica dell’amministrazione digitale, op. cit., pp. 129 ss., e i precedenti espressamente richiamati nel corpo della decisione appena citata). Nel caso di specie, l’organo di vertice della giustizia amministrativa ha accolto il ricorso di M.P. annullando gli atti di una procedura concorsuale per dirigente informatico presso Agid, gestita con modalità informatizzate attraverso una piattaforma di un soggetto terzo. L’Amministrazione non è stata, infatti, in grado di assolvere l’onere probatorio su di essa incombente circa la correttezza, l’imparzialità, la trasparenza e la non alterabilità delle prove scritte. In particolare, l’Amministrazione, in ragione di scelte organizzative operate al momento dello svolgimento delle prove, non ha potuto fornire né codice sorgente, né log di sistema, né la dimostrazione di tracciature adeguate e di un’effettiva garanzia di anonimato.
60. A conferma – ove mai ve ne fosse bisogno – dell’esigenza che il metodo falsificazionista permei di sé l’attività investigativa sin dai suoi primissimi sviluppi, tanto più quando l’acquisizione degli elementi conoscitivi risulti per l’appunto affidata, anche solo in parte, a sistemi di intelligenza artificiale, si vedano le belle pagine di C. Conti, Processo penale e intelligenza artificiale, in Ead. con P. Tonini, Il diritto delle prove penali nel sistema accusatorio contemporaneo, Giuffrè, Milano, 2025, pp. 170 ss., e Ead., Il libero convincimento dal codice Vassalli alla proposta di una Federal Rule per l’AI generated-evidence, in Dir. pen. proc., n. 12/2025, pp. 1397-1409.
61. «Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante e le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, coerentemente con le norme del regolamento IA, sono individuati, in relazione all’uso dei sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale per le finalità di cui all’articolo 8 del presente decreto o di cui all’articolo 359-ter del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 del presente decreto:
a) i requisiti tecnici minimi di affidabilità e accuratezza dei sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale;
b) le modalità di monitoraggio periodico delle prestazioni dei sistemi, con particolare riguardo alla rilevazione e alla mitigazione di eventuali bias o effetti discriminatori;
c) le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza del trattamento;
d) le misure tecniche e organizzative necessarie a impedire accessi illeciti ai dati;
e) le informazioni che il titolare del trattamento è tenuto ad allegare alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto o dell’articolo 359-ter del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 del presente decreto, in ordine alle caratteristiche tecniche del sistema, ai risultati delle verifiche di accuratezza e ai meccanismi di gestione degli errori;
f) le modalità di esecuzione della notifica di cui al comma 4;
g) gli ulteriori adempimenti cui il titolare del trattamento è tenuto in conformità a quanto previsto dal regolamento IA».
Nel testo del comma 5, appena riprodotto, si legge: «introdotto dall’articolo 14 del presente decreto»; si tratta, con ogni evidenza, di un errore materiale, dovendosi ragionevolmente intendere «articolo 13».
62. … a patto che – è persino scontato sottolinearlo – anche gli aspetti di “opacità” dovuti al noto processo di autoapprendimento (cd. machine learning) siano riconducibili a standard di razionalità e conoscibilità compatibili con gli stilemi tipici dello strumento accertativo.
63. Vds. A. Quarteroni, L’intelligenza creata. L’AI e il nostro futuro, Hoepli, Milano, 2025, passim.