Magistratura democratica

La responsabilità disciplinare del magistrato in caso di indebito ricorso all’intelligenza artificiale

di Rita Sanlorenzo

Il contributo esamina il possibile rilievo disciplinare dell’uso indebito dell’intelligenza artificiale da parte del magistrato, muovendo dalla distinzione tra responsabilità disciplinare, deontologia e valutazione di professionalità. L’analisi ricostruisce il quadro normativo primario delineato dal d.lgs n. 109/2006, sottolineando la tipicità degli illeciti disciplinari e l’impossibilità di far coincidere la violazione di regole etiche o deontologiche con l’addebito disciplinare, salvo espressa previsione legislativa.

Su tale base, il lavoro considera la normativa secondaria introdotta dal Csm con le raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 sull’uso dell’IA nell’amministrazione della giustizia, evidenziandone la funzione orientativa e cautelare, specie con riguardo ai sistemi non certificati, alla protezione dei dati e alla necessaria supervisione umana.

Nella parte conclusiva, l’articolo individua le principali fattispecie disciplinari potenzialmente rilevanti in caso di ricorso improprio all’IA, con particolare riferimento all’indebito affidamento ad altri di attività proprie del magistrato, alla motivazione apparente, alla grave violazione di legge per negligenza inescusabile e all’inosservanza di direttive organizzative e informatiche. 

1. Natura e finalità della responsabilità disciplinare / 2. La normativa secondaria / 3. Possibili applicazioni della normativa disciplinare 

 

1. Natura e finalità della responsabilità disciplinare

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, non è superfluo ribadire alcune nozioni di carattere generale, essenziali ai fini di esaminare più avanti le possibili ricadute in ambito disciplinare di un utilizzo indebito da parte del magistrato dell’intelligenza artificiale. Intanto, è necessario porre una premessa che, seppure usuale, non deve mai essere data per scontata: la responsabilità disciplinare non rappresenta la risposta destinata a fronteggiare ogni violazione dei doveri che al magistrato sono imposti. Il suo ambito è circoscritto a un ventaglio predeterminato e tassativo di ipotesi, dettagliate dalle scelte legislative, elencate nelle disposizioni del d.lgs n. 109/2006, in particolare agli artt. 2, 3 e 4. 

Detto in altre parole, non ogni violazione dei propri doveri comporta per il magistrato la sottoposizione al giudizio disciplinare. Ne restano immuni tutte quelle infrazioni che pure abbiano leso regole etiche, le quali, se non trasfuse in specifiche prescrizioni deontologiche, restano relegate nell’ambito del giudizio morale, come tale non giuridicamente rilevante. A seguito dell’introduzione, da parte del d.lgs n. 109 sopra richiamato, del sistema dell’illecito tipizzato, sono parimenti estranee all’ambito disciplinare le violazioni delle mere regole deontologiche: per precisa scelta legislativa, infatti, nell’occasione si è voluto superare il sistema precedente, fondato sulla generica previsione dell’art. 18 rd.lgs n. 511/1946[1], in cui spettava al giudice disciplinare il potere di identificare i valori tutelati dalla legge, essendogli demandato il compito di riempire la clausola generale utilizzata dalla norma avendo riguardo ai precetti del codice etico, nei fatti strettamente contigui, se non coincidenti, alla responsabilità disciplinare. Nel 2006, come detto, la scelta legislativa è stata di segno diverso. Pur dopo l’approvazione del codice etico da parte dell’Associazione nazionale magistrati, secondo il precetto di cui all’art. 58-bis d.lgs n. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 54 d.lgs n. 165/2001, la violazione della regola deontologica può trovare sanzione solo nell’ambito interno dell’associazione, posto che le regole di detto codice etico non possono costituire validi parametri per incolpazioni disciplinari: né la giurisdizione disciplinare può operare come strumento di applicazione del codice etico, la cui violazione si colloca al di sotto della soglia dell’illecito disciplinare. Ancora: non spetta allo strumento disciplinare – se non nel caso di espressa previsione nell’ambito del sistema dell’illecito tipizzato – sanzionare la violazione delle regole della professionalità (ossia di quell’insieme di regole preordinate a garantire il saper fare e il saper essere magistrato) fissate dalla legge e in gran parte specificate dalla normazione secondaria di produzione consiliare, che vengono in considerazione nell’ambito delle valutazioni periodiche di professionalità ovvero in caso di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

Spetta, dunque, esclusivamente alla giurisdizione disciplinare il compito di accertare e stabilire se una determinata condotta integri gli elementi costitutivi di una delle fattispecie tipizzate dalla norma di legge. Tali principi trovano da sempre chiara e indiscussa conferma nelle decisioni delle sezioni unite civili, laddove hanno affermato che le disposizioni del d.lgs n. 109/2006, «[a]gli artt. 2, 3 e 4 elencano minuziosamente gli illeciti disciplinari» e, quindi, «è la stessa legge che individua le condotte disciplinarmente rilevanti in contrasto con i doveri del magistrato. Ne consegue (…) che la violazione delle regole deontologiche non sempre è sanzionata disciplinarmente». L’elencazione generale dei doveri contenuta nell’art. 1 d.lgs n. 109/2006 ha una «funzione prevalentemente simbolica (o se si vuole “pedagogica”) e deontologica (…) che può assumere rilievo solo nell’ambito delle valutazioni rimesse al giudice in presenza di clausole generali quali quelle della scarsa rilevanza del fatto, della giustificabilità o della scusabilità della condotta», con la conseguenza che, «al di fuori di tali ipotesi, il sillogismo giuridico richiesto per affermare o escludere la responsabilità disciplinare comporta soltanto il confronto tra la fattispecie astratta e la condotta del magistrato» (sez. unite, n. 6827/2014).

La distinzione tra regola deontologica e regola disciplinare discende comunque dalla peculiare natura di quest’ultima, posto che essa non mira esclusivamente alla tutela dei valori propri dell’ordinamento professionale a cui il magistrato appartiene, ma piuttosto si correla direttamente alla rilevanza costituzionale della stessa funzione giurisdizionale. La peculiarità della responsabilità disciplinare dei magistrati è comprovata dalla scelta dei Costituenti di occuparsene espressamente, attraverso le previsioni degli artt. 103 e 105 Cost., ciò che non è avvenuto per la responsabilità disciplinare dei funzionari pubblici in generale, e nemmeno per i magistrati delle altre giurisdizioni. 

La responsabilità disciplinare a cui il magistrato è sottoposto si giustifica in ragione della sua collocazione istituzionale, per cui il magistrato deve rispondere del suo agire innanzitutto nei confronti dell’ordinamento generale, e non soltanto di fronte all’ordine professionale a cui appartiene.

I più occasioni, la Corte costituzionale ha espressamente indicato i molteplici interessi coinvolti dal complesso delle regole di condotta imposte al magistrato, evidenziando la necessità di bilanciare, da un lato, la necessità di assicurare «la salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, a tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità della magistratura» (Corte cost., sent. n. 164/2017) con il doveroso richiamo dell’assoggettamento al magistrato «soltanto alla legge», posto che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e del giudice, costituzionalmente garantite, non pongono «l’una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, né l’altro fuori dell’organizzazione statale» (Corte cost., sent. n. 2/1968).

Fondamentale elemento di sistema, del tutto coerente alle considerazioni circa la ratio e la finalità della responsabilità disciplinare, è quello per cui spetta al Parlamento, per riserva costituzionale, la fissazione dei doveri e l’identificazione delle fattispecie di illecito disciplinare, proprio perché la responsabilità disciplinare è stata considerata dal Costituente di una rilevanza politica tale da interessare la istituzione generale, trascendendo quindi gli interessi specifici e settoriali del corpo organizzato nel quale le sanzioni disciplinari sono fatte valere.

La disciplina dei magistrati, come osservato dal Consiglio superiore della magistratura, è sottoposta a riserva di legge (art. 105 Cost.), in quanto costituisce «uno strumento di responsabilizzazione della magistratura dinanzi alla sovranità popolare, di rottura della separatezza dell’ordine e di costruzione di una deontologia non corporativa» (parere reso dal Csm nel settembre 1984 sul ddl di riforma della responsabilità disciplinare presentato nel corso della IX Legislatura).

Alla matrice costituzionale del sistema disciplinare si affianca il suo allineamento con i principi stabiliti nelle Carte internazionali. La Magna carta dei giudici (adottata dal CCJE il 17 novembre 2010, in occasione del X anniversario), all’art. 18, stabilisce infatti: «L’azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari». In senso sostanzialmente analogo è la raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei ministri agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità (adottata il 17 novembre 2010, in occasione della 1098a riunione dei delegati dei ministri) secondo cui «nella loro attività i giudici devono essere guidati da principi deontologici di condotta professionale. Tali principi non solo ricomprendono doveri suscettibili di sanzione disciplinare, ma forniscono anche indicazioni ai giudici sul come comportarsi», rendendo in tal modo certa la maggiore ampiezza (e diversità) dei doveri deontologici rispetto ai doveri disciplinarmente sanzionabili.

Analogamente la Opinion no. 3 of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the principles and rules governing judges’ professional conduct, in particular ethics, incompatible behaviour and impartiality (Strasburgo, 19 novembre 2002), nell’affrontare il tema della rilevanza dei codici etici e, in particolare, di quello definito il «più antico (…) “Codice etico” italiano adottato il 7 maggio 1994» dall’Anm, rimarca: «È chiaro che il codice non consiste in regole disciplinari o penali, ma è uno strumento di autoregolamentazione generato dalla magistratura stessa» (art. 42); «I principi di condotta professionale sono diversi dalle regole statutarie e disciplinari» («Standards of professional conduct are different from statutory and disciplinary rules» – art. 45); «anche se c’è una sovrapposizione e un’interazione, i principi di condotta dovrebbero rimanere indipendenti dalle regole disciplinari applicabili ai giudici, nel senso che il mancato rispetto di uno di questi principi non dovrebbe costituire di per sé un’infrazione disciplinare o un’infrazione civile o penale» (art. 48); «il primo punto che il CCJE identifica (ripetendo, in sostanza, un punto affrontato in precedenza in questo parere) è che non è corretto correlare le violazioni dei corretti standard professionali con la cattiva condotta che dà potenzialmente luogo a sanzioni disciplinari» (art. 60). Non diversamente, la European Charter on the statute for judges (Strasburgo, 8-10 luglio 1998), nello Explanatory memorandum, stabilisce che «l’unico motivo valido per imporre sanzioni è l’inadempimento di uno dei doveri esplicitamente definiti nello statuto dei giudici» (art. 5.1) e, quindi, fa implicito ma chiaro riferimento alle regole diverse da quelle contenute nei codici etici. L’European judicial systems CEPEJ Evaluation Report 2020 ha fornito, infine, un quadro ricognitivo generale, evidenziando che, «per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, le violazioni dell’etica professionale non giocano un ruolo importante», rendendo in tal modo palese la sostanziale omogeneità della nostra regolamentazione con quella della maggior parte degli Stati con riguardo al profilo in esame.

Dalla operata ricostruzione di sistema discendono alcuni fondamentali corollari, coerenti ai principi costituzionali che lo ispirano e a quelli stabiliti nelle Carte internazionali, che ulteriormente connotano la materia: sono disciplinarmente perseguibili esclusivamente quelle condotte che integrano gli elementi costitutivi di una delle fattispecie tipizzate contemplate dal d.lgs n. 109/2006, che comportano l’applicazione di una sanzione comunque destinata ad incidere soltanto sul rapporto di impiego, senza alcun coinvolgimento del soggetto che ne abbia eventualmente subìto gli effetti. La responsabilità disciplinare non costituisce, infatti, strumento immediato di tutela dei diritti dei cittadini nel processo, posto che ad essi sono garantiti i rimedi previsti dalla legge processuale e dalla responsabilità civile; non è un istituto preordinato ad assicurare correttezza ed esattezza delle decisioni; non è strumentale allo scopo di garantire l’osservanza dei doveri deontologici non recepiti dalle norme primarie, ovvero di garantire la professionalità dei magistrati. 

 

2. La normativa secondaria

Prima di cercare di tracciare il perimetro entro il quale il ricorso del magistrato all’IA può avere un rilievo disciplinare, deve specificamente considerarsi la normativa secondaria introdotta all’espresso fine di fornire ai magistrati specifiche «Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia», adottate dal Csm con delibera dell’8 ottobre 2025.

Preliminarmente, va osservato che esse non provvedono a introdurre divieti per ciò che concerne il ricorso all’IA, ma che, sulla base anche di una ricognizione della normativa nazionale e sovranazionale – a partire dalla Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente, adottata dalla Cepej il 3 dicembre 2018, e dall’AI Act, regolamento (UE) 1689/2024 del 13 giugno 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio –, prendono le mosse dall’indicazione per cui l’amministrazione della giustizia deve essere fatta rientrare tra i settori di utilizzo di IA ad alto rischio. Tanto esige, innanzitutto, che, a partire dall’entrata in vigore dell’intero impianto regolamentare UE – ossia dall’agosto 2026 –, nell’esercizio dell’attività giudiziaria potranno essere usati esclusivamente sistemi “a marcatura CE”, ossia quelli che avranno ottenuto una positiva valutazione di conformità e saranno iscritti nella relativa banca dati dell’Unione europea. Sino a quella data, il ricorso a sistemi che necessariamente non potranno fornire un certificato grado di sicurezza rappresenta un elemento di rischio in sé, che comunque rientra nella valutazione della condotta complessiva del magistrato. 

Anche in considerazione di quelle che sono le previsioni adottate nel primo dei provvedimenti attuativi delle prescrizioni europee, ossia il ddl delega n. 1146/2025, il Csm prevede innanzitutto che, fino all’agosto 2026, potranno essere utilizzati tutti i sistemi autorizzati dal Ministero della giustizia, in quanto i sistemi di intelligenza artificiale attualmente disponibili online non garantiscono i requisiti previsti per i sistemi ad alto rischio, sicché non potranno essere utilizzati nell’attività giudiziaria in senso stretto.

Quanto alla possibilità di utilizzo dell’IA da parte dei magistrati italiani, la delibera richiama le previsioni dell’AI Act, laddove (art. 6, par. 3) esclude l’applicazione degli obblighi predeterminati in relazione alle attività ad alto rischio, quando l’attività svolta sia limitata a compiti procedurali, ovvero essa punti a migliorare il risultato di un’attività umana già completata, o si limiti a rilevare schemi o deviazioni senza sostituire il giudizio umano, o ancora prepari un’attività valutativa, da svolgersi con supervisione umana. Ritiene il Consiglio che così si venga a delineare una “zona grigia”, tra attività strettamente giudiziarie e attività organizzative o accessorie, nell’ambito della quale il ricorso all’IA può considerarsi compatibile con l’ordinamento vigente.

A titolo esemplificativo, il Consiglio elenca una serie di attività da ritenersi compatibili con il ricorso all’intelligenza artificiale, tutte accomunate dalla loro natura meramente strumentale e di supporto, soprattutto per quel che riguarda l’organizzazione del lavoro (attraverso la redazione di report statistici, l’analisi di conformità tra programmi di gestione e dati di registro, la redazione di bozze di relazione e pareri, la gestione dei calendari d’udienza, il confronto tra soluzioni tecniche per la gestione di fascicoli), ovvero la trattazione dei cd. “affari semplici” attraverso la redazione di bozze standardizzate di provvedimenti concernenti attività seriali e a bassa complessità. Si menzionano, inoltre, impieghi meramente strumentali, quali la produzione di tabelle e grafici, la generazione automatica di presentazioni (slide), la sintesi di provvedimenti ostensibili e contributi dottrinali, la revisione linguistica e stilistica di testi, la traduzione assistita da lingue straniere (da sottoporre sempre a verifica umana).

L’elenco include, poi, attività di maggior delicatezza e problematicità: una di queste consiste nel supporto ad attività giurisdizionali gestionali attraverso il controllo della documentazione, soprattutto contabile, prodotta in atti, che sarà consentito solo a patto della previa anonimizzazione della stessa.

Una specifica riflessione è dedicata alla possibilità del ricorso all’IA per la realizzazione di ricerche sulle banche dati giurisprudenziali. Sottolinea opportunamente il Consiglio che «l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per tale finalità si colloca in un ambito che, sebbene riconducibile a compiti procedurali, può presentare profili di rischio elevati qualora l’output generato venga utilizzato come base esclusiva o prevalente nella formazione del convincimento del giudice». Quello che può consentirsi, piuttosto, è l’utilizzo dell’IA come supporto tecnico-organizzativo, riconducibile ai meri compiti procedurali di cui all’art. 6, par. 3 del regolamento UE già citato: ma se i sistemi consultati sono progettati per selezionare automaticamente la giurisprudenza “più rilevante”, per suggerire orientamenti interpretativi prevalenti o per generare schemi motivazionali basati su pattern ricorrenti, il Consiglio ritiene che, in questo caso, si configuri un impiego che incide potenzialmente sull’attività valutativa e sull’indirizzo giuridico, così esulandosi dai limiti prescritti dalla normativa.

Evidenziano, allora, specificamente le raccomandazioni consiliari (§ 3) che, in ogni caso, «l’output prodotto deve essere oggetto di valutazione e verifica autonoma da parte del magistrato, quale titolare esclusivo della funzione giurisdizionale. L’automazione della ricerca non può sostituire la sensibilità giuridica necessaria alla contestualizzazione del precedente». Altro punto ineludibile riguarda la necessità che le banche dati giurisprudenziali messe a disposizione del magistrato garantiscano una base dati completa, non discriminatoria e aggiornata, ovvero che prevedano forme di controllo e supervisione da parte della magistratura nella fase della selezione, classificazione e aggiornamento delle sentenze. L’utilizzo corretto della banca dati attraverso l’intelligenza artificiale non può che presupporre la qualità, la neutralità e l’accessibilità della medesima.

Le Raccomandazioni del Consiglio, su tali premesse, si sostanziano nell’esclusione di ogni utilizzo non autorizzato di sistemi di IA nell’attività giudiziaria in senso stretto, almeno fino all’introduzione di sistemi conformi al regolamento europeo. Le cautele operative dovranno comunque riguardare la sovranità dei dati e delle informazioni, e la protezione dei dati immessi, in uno con la loro qualità, ai fini di evitare che si generino output con risultati affetti da cd. bias, ossia da distorsioni, in particolare discriminazioni nei confronti di certe categorie di persone. 

Ogni utilizzo dell’IA deve, comunque, essere supervisionato dall’utente al fine di verificare il rispetto delle normative sui diritti fondamentali dell’uomo, sul trattamento dei dati, del copyright e della sicurezza, oltre che per verificare la correttezza e l’affidabilità dell’output. Quindi, sarà sempre e comunque richiesta la verifica da parte dell’utilizzatore a proposito della correttezza dei risultati offerti dal ricorso all’IA: in nessun caso si potrà invocare la mancanza di responsabilità in merito all’errore.

 

3. Possibili applicazioni della normativa disciplinare

Si tratta ora di saldare i principi in tema di responsabilità disciplinare del magistrato con quelle che sono le prescrizioni del Csm in materia di uso dell’IA: non tanto perché a queste si debba fare ricorso per definire l’ambito dell’illecito, che, come detto, risale invece alla precisa ed esplicita volontà del legislatore, ma perché esse, quantomeno, indicano (almeno per l’epoca successiva alla loro approvazione) le necessarie avvertenze in relazione ai pericoli concreti che si prospettano, sino alla formulazione di espressi divieti (per esempio, nel caso del ricorso a sistemi non certificati) cui si deve attenere il magistrato nell’utilizzo legittimo dell’IA.

Ora, i comportamenti del magistrato che fa ricorso all’IA oltre quelli che sono i limiti fissati dalle Raccomandazioni del Consiglio, possono, e anzi devono avere rilievo disciplinare, ogni qualvolta essi innanzitutto riguardano non tanto l’utilizzo della stessa a fini di supporto o di ausilio nell’organizzazione del proprio lavoro, ma più strettamente per ciò che riguarda l’attività valutativa e interpretativa pertinente rispetto all’oggetto di causa.

Comportamenti siffatti, nelle ipotesi di maggior gravità, ossia in caso di totale carenza di un controllo quantomeno ex post da parte del magistrato che si è affidato all’IA per la redazione del provvedimento, potrebbero infatti finire per rientrare in uno specifico illecito, quello di cui alla lett. o dell’art. 2, comma 1, d.lgs n. 109/2006, che riguarda «l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti».

Non può dubitarsi che debba risultare “indebito” l’affidamento al sistema di intelligenza artificiale di attività tipicamente spettanti al magistrato (in primis, la redazione delle motivazioni dei provvedimenti, anche attraverso l’individuazione e la delimitazione del supporto motivazionale consistente nel richiamo della giurisprudenza che si assume conforme alla soluzione adottata), pur dopo la decisione della controversia e la consacrazione di tale decisione in un dispositivo, eventualmente frutto di elaborazione collegiale. L’affidamento “indebito”, si ritiene, può realizzarsi in maniera eterogenea, anche mediante una condotta di fatto: ciò che rileva è che il magistrato dismetta un’attività che, invece, rientra tra i doveri del suo ufficio per assegnarla ad altro soggetto che vi adempia senza una successiva verifica e una supervisione postuma del titolare.

La giurisprudenza della sezione disciplinare del Csm ha riconosciuto la sussistenza della violazione disciplinare nel caso in cui il contenuto predisposto dal collaboratore incaricato sia parzialmente ricavabile da attività non direttamente svolte dal giudice, ovvero questi ometta ogni effettivo controllo sul contenuto del provvedimento, anche nella parte che costituisce «necessaria diretta assunzione di responsabilità» da parte sua (Csm, sez. disc., 11 febbraio 2010, n.30), ovvero ometta la preliminare specifica indicazione di direttive o la verifica della legalità dello schema del provvedimento.

Né pare che, dalla dizione utilizzata dalla norma, che genericamente si riferisce all’affidamento ad «altri», possa escludersi per l’appunto un’entità non riconducibile a una persona, quale è un sistema di intelligenza artificiale. La giurisprudenza disciplinare non è ancora mai stata chiamata a pronunciarsi su questa specifica eventualità: ma il dato testuale, da cui risalta l’ampiezza del termine impiegato, sin qui ha indotto a ritenere che ricorre l’illecito in ogni caso di indebita delega a tutti quei soggetti, interni o esterni all’ordine giudiziario, che siano «altri» rispetto al magistrato autore dell’affidamento.

Posto che, in caso di ipotesi di provvedimento redatto con la tecnica del copia-incolla, il giudice disciplinare può ravvisare la fattispecie di emissione di provvedimento privo di motivazione, o con motivazione apparente, di cui all’art. 2, comma 1, lett. l, sarà possibile ravvisare gli estremi anche di questo specifico illecito in caso di totale mancanza di qualsiasi apporto creativo da parte del magistrato all’elaborato. L’obbligo di motivazione, è stato opportunamente sottolineato[2], trova suo fondamento non solo in esigenze endoprocessuali, ma svolge altresì una funzione extraprocessuale più ampia, che corrisponde alla necessità di garantire alla collettività l’esercizio corretto della giurisdizione, secondo la previsione dell’art. 111, comma 6, Cost.

L’obbligo motivazionale fa parte di un sistema di garanzie che discende dall’indipendenza del giudice e dalla sua sottoposizione esclusivamente alla legge secondo il principio dell’art. 101 Cost.: l’illecito disciplinare non può ravvisarsi in ogni violazione della regola processuale, ma solo in quella rivelatrice di un atteggiamento di ribellione al suo obbligo di soggezione alla legge. Ciò comporta che, se non ogni caso di violazione dell’obbligo motivazionale riscontrato in sede giudiziale può assumere rilievo anche sotto il profilo disciplinare, anche un provvedimento non censurato in sede processuale può in realtà nascondere un comportamento deontologicamente scorretto: «il difetto di motivazione processualmente accertato non si riverbera automaticamente in addebito disciplinare, posto che il primo attiene direttamente ed esclusivamente all’atto giudiziario, mentre il secondo ha riguardo al modo di porsi del giudice di fronte alla legge» (Csm, sez. disc., ord. 29 luglio 2010, n. 14). Su queste premesse, il ricorso alla tecnica del “copia-incolla” è stato ritenuto integrare gli estremi della fattispecie deontologicamente significativa quando riveli la violazione del dovere di garantire che la decisione sia stata assunta in piena autonomia di giudizio (non anche allorché esso sia utilizzato con un minimo di spirito critico e in maniera che si possa scorgere un sia pur sintetico percorso valutativo dell’appartenente all’ordine giudiziario). Il giudice disciplinare non ha mai escluso la correttezza della tecnica consistente nell’avvalersi, nelle parti meramente descrittive, dell’elaborazione testuale delle controparti nel procedimento (in particolar modo se tale riproduzione è trasparentemente effettuata esplicitando la fonte e, se del caso, virgolettando l’inserimento): non è il ricorso alle citazioni a intaccare l’autorevolezza del giudizio, ma è comunque «necessario che in esso sia riconoscibile l’autonomo processo decisionale, che non può esaurirsi nella semplice adesione ad una delle tesi e nella obliterazione di ogni diversa prospettazione» (Csm, sez. disc., 18 aprile 2008, n. 38). Non si dimentichi che la previsione legislativa sanziona, per convinzione comune, tanto l’omessa quanto l’apparente motivazione: che, dunque, l’illecito può dirsi integrato anche in ogni ipotesi di ricorso a una tecnica redazionale che consenta comunque di esaudire l’obbligo motivazionale sotto un profilo meramente grafico, a fronte, però, di una totale rinuncia all’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato, limitatosi a un mero compito di trascrizione di quanto reperito da fonti diverse quali possono essere gli atti defensionali, le argomentazioni seguite dai giudici dei gradi precedenti, ovvero – tornando al tema – di quanto fornitogli dal sistema di IA a seguito di suoi interpello diretto.

Deve altresì essere valutata la possibile rilevanza della fattispecie di cui alla lett. g dell’art. 2, che sanziona «la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile»: la previsione in questione, che rappresenta una sorta di norma di chiusura dell’intero sistema disciplinare, mira a sanzionare quei comportamenti (che siano formalizzati in provvedimenti, oppure no) gravemente sintomatici di mancanza della dovuta diligenza. La grave violazione di legge rileva «in relazione all’effetto perturbante sulla considerazione del magistrato e sul prestigio dell’ordine giudiziario conseguente ad una condotta, deontologicamente deviante, posta in essere nell’esercizio della funzione, la quale deve emergere all’esito di una valutazione complessiva dell’attività giurisdizionale al cui interno si è consumata» (Cass., sez. unite, n. 7832/2020). Il comportamento in questione deve risultare «idoneo, siccome dovuto “quantomeno” ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario» (Cass., sez. unite, nn. 20819/2019, 7337/2021, 26662/2023). Va poi precisato che, ai fini dell’integrazione della specifica fattispecie di illecito disciplinare, «non rileva il possibile esito dell’impugnazione del provvedimento nel quale l’illecito si sia tradotto, poiché quest’ultima è funzionale a porre rimedio all’illegittimità dell’attività giurisdizionale, laddove, dal punto di vista disciplinare, rileva la condotta del magistrato che di tale attività si sia reso autore, quale sintomo di negligenza e imperizia suscettibili di riverberarsi negativamente sul prestigio dell’ordine giudiziario o sulla credibilità del magistrato stesso» (Cass., sez. unite, n. 29201/2025). Pertanto, può non rilevare il fatto che il provvedimento in sé non sia censurato, risultando corretto: la risposta disciplinare interviene a fronte della grave, anzi inescusabile negligenza, da parte del magistrato, nel violare gli obblighi di legge relativi alla motivazione (art. 125 cpp; artt. 132 e 161 cpc). Deve sottolinearsi, al riguardo, che la l. n. 132/2025, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», all’art. 15, comma 1, sancisce che «Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti». La chiara prescrizione vale comunque per ogni magistrato come limite all’utilizzo dell’IA, la cui trasgressione può assumere, di per sé sola, valenza disciplinare.

Vi sono, poi, ulteriori profili che debbono mettersi in rilievo: le Raccomandazioni del 2025 contengono specifiche avvertenze, anzi, espliciti divieti per quel che riguarda il ricorso a sistemi di IA non certificati, pertanto non in grado di assicurare un sufficiente grado di sicurezza in merito alla bontà dei risultati forniti all’utente, così come avvertono i magistrati dell’assoluta contrarietà ad ogni regola di prudenza di ogni possibile inserimento di dati personali con riguardo agli affari trattati.

A fronte di indicazioni di tale chiarezza e ragionevolezza, in quanto capaci di segnalare concreti profili di pericolo a cui il magistrato è tenuto a sottrarsi nel ricorso all’intelligenza artificiale, deve pur qui segnalarsi la possibilità che la violazione delle prescrizioni possa a sua volta integrare altro e specifico illecito, quello di cui alla lett. n dell’art. 2, comma 1, d.lgs n. 109/2006, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a, n. 2 («la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti») e, nel caso di indebita immissione dei dati personali delle persone coinvolte nel procedimento, altresì quello di cui alla lett. d («comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti col magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario (...)»). La violazione di tale ultima prescrizione può altresì integrare l’illecito di cui alla lett. g, laddove si riscontrino gli elementi per ritenere violate le previsioni normative in materia di protezione dei dati personali, di cui al cd. “codice a tutela della privacy” (d.lgs n. 196/2003).

 

 

*  Pubblicato su QG online il 21 maggio 2026 (www.questionegiustizia.it/articolo/la-responsabilita-disciplinare-del-magistrato-in-caso-di-indebito-ricorso-all-intelligenza-artificiale). 

1. Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 «Guarentigie della magistratura», art. 18: «Responsabilità disciplinare dei magistrati. Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti».

2. P. Fimiani e M. Fresa, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 62 ss.