Cosa fa già oggi l’IA nel processo penale? Il punto sulle procure
La digitalizzazione del processo penale, accelerata dalla riforma Cartabia, ha introdotto una profonda trasformazione organizzativa e tecnologica, ridefinendo il ciclo di vita dell’atto processuale attraverso piattaforme informatiche e algoritmi di validazione. L’intelligenza artificiale, seppur non generativa, è già realtà quotidiana: automatizza operazioni seriali, filtra atti conformi e ottimizza la gestione dei fascicoli telematici. Il software APP, centrale nella dematerializzazione, impone una revisione delle prassi e delle competenze richiedendo una dirigenza capace di governare flussi e personalizzare modelli organizzativi. La profilazione degli utenti e l’integrazione di assistenti digitali delineano nuove sfide interpretative e operative. La qualità del lavoro giudiziario nell’era digitale dipende dall’equilibrio tra efficienza, responsabilità e trasparenza, con l’algoritmo quale strumento di garanzia e non di sostituzione del giudizio umano.
Parlare di intelligenza artificiale nel processo penale porta quasi naturalmente a confrontarsi con la tematica della cd. “intelligenza artificiale generativa”, cioè quella serie di processi algoritmici grazie ai quali o mediante i quali una macchina riceve domande (i cd. “prompt”) e genera risposte più o meno soddisfacenti rispetto alle esigenze dell’utente. È una tematica certamente attuale e complessa, che pone nell’ambito della giustizia penale enormi interrogativi, la gran parte dei quali al momento privi di soluzioni convincenti. C’è peraltro un tema altrettanto attuale, che ha sempre a che vedere con gli interventi algoritmici, ma che riguarda molto più da vicino la realtà in cui operano già oggi tutti gli attori del procedimento penale: dalla polizia giudiziaria al personale amministrativo, agli avvocati e, ovviamente, ai magistrati, vale a dire tutta quella trama di operazioni automatizzate, indispensabili in un contesto nel quale l’atto processuale – per effetto della riforma Cartabia – ha ormai definitivamente assunto la forma del documento informatico.
La dematerializzazione non si esaurisce nella sostituzione della carta con il file. Comporta, invece, un ripensamento dell’intero ciclo di vita dell’atto, dalla sua formazione alla sua validazione e conservazione, all’interno di piattaforme che codificano i flussi e ne presidiano il funzionamento. È una trasformazione che produce effetti di cui è difficile misurare ora la portata. Ha risvolti interpretativi, perché incide su categorie giuridiche tradizionali. Ha profili tecnico‑informatici, perché l’atto vive in un fascicolo che esiste solo dentro un software. Ha implicazioni organizzative, perché cambia il modo in cui gli uffici sono diretti e organizzati.
Ebbene, come si diceva, nel processo penale il presidio algoritmico – intelligenza artificiale a tutti gli effetti, sia pure non generativa in senso stretto – è già realtà quotidiana. Basti pensare al fatto che, nel giro di pochissimo tempo, si è passati a un sistema di “alimentazione” del procedimento penale che vede come regola l’utilizzo esclusivo dei portali per il deposito telematico delle notizie di reato: portale delle fonti di polizia giudiziaria (portale NDR), da un alto, e portale dei depositi telematici (portale PDP), dall’altro.
Il deposito via portale, sia esso effettuato dalla polizia giudiziaria, sia esso effettuato dagli avvocati, deve avere ad oggetto atti in forma di documento informatico le cui caratteristiche sono stabilite da fonti normative di carattere tecnico (art. 34 dm n. 44/2011 e provvedimenti del Direttore generale per i Servizi applicativi del Ministero della giustizia). Solo i file che rispettino tali caratteristiche tecniche sono accettati dai portali e possono essere “validati” dagli operatori. L’operazione di accettazione viene effettuata dal sistema, e non è altro che una verifica algoritmica che stabilisce se quel file può – per così dire – “entrare” nel procedimento penale. Insomma: un po’ quello che avveniva al vecchio “sportello”, dove un operatore umano metteva il timbro “depositato” su atti, istanze CNR e quant’altro, purché – ovviamente – redatti su carta e scritti in modo mediamente intelligibile. Oggi quella stessa operazione la compie un software, il quale “valuta” e “decide” esattamente come faceva l’operatore di sportello.
Ovviamente, occorre tener presente che la fase attuale è quella della transizione digitale ancora in corso. Il regime dei depositi telematici via portali non è ancora giunto a pieno compimento. Non sono ancora previsti, soprattutto lato fonti di polizia giudiziaria, eventi bloccanti che impediscano il deposito quando il file immesso non è del tutto conforme alle specifiche tecniche (ad esempio, il classico PDF “scansionato” anziché nativo digitale), ovvero quando l’operatore non compila tutti i campi-dati previsti dall’interfaccia. Tale situazione impone l’intervento umano sia in fase di “validazione” della CNR – comunicazione della notizia di reato –, sia soprattutto in fase di iscrizione e successiva gestione del fascicolo telematico. Peraltro, l’evoluzione (già prevista a livello di sviluppo software) andrà sempre più nella direzione sopraindicata, in cui l’algoritmo si occuperà di filtrare e rendere depositabili solo quei contenuti che rispettino i requisiti tecnici minimi, lasciando all’intervento umano l’indefettibile compito di valutazione del contenuto sostanziale (a iniziare dalla qualificazione giuridica dei fatti e dalla sufficienza degli elementi rappresentati per configurare una notitia criminis).
Un altro esempio di presenza algoritmica già attuale si può rinvenire nella gestione delle cd. “attività seriali”, che, soprattutto grazie alla continua evoluzione del software APP (del quale si dirà oltre), vengono gestite secondo binari informatizzati che scandiscono l’iscrizione, l’assegnazione e – quando ne ricorrono i presupposti – la definizione con archiviazione. L’esempio più ricorrente e immediato è la gestione della materia dei cd. “ignoti seriali”, vale a dire – anche se la precisazione può apparire pleonastica – tutte quelle CNR relative a denunce di reati (prevalentemente furti, danneggiamenti et sim.) a carico di ignoti per le quali la stessa polizia giudiziaria che provvede all’acquisizione e trasmissione segnala l’assoluta inutilità di esperire attività di indagine. La classificazione di una denuncia del genere quale “ignoto seriale” viene quindi effettuata dall’ufficio-fonte al momento del deposito a portale NDR e recepita come tale lato procura (salvo che ricorrano motivi per scollegarla da tale classificazione, ad esempio la necessità di provvedere all’avviso alla parte offesa), con conseguente attivazione del flusso dedicato all’interno del software APP, che consente la gestione “massiva” delle CNR fino a gruppi di cinquanta: iscrizione, assegnazione, richiesta di archiviazione e provvedimento definitorio del gip avvengono quindi letteralmente “impilando” i procedimenti in modo da redigere, firmare e depositare i provvedimenti massivamente. In altri termini: nelle attività massive il magistrato interviene nei punti di controllo che il flusso prevede, ma la capacità organizzativa del sistema sta nella possibilità di cumulare operazioni analoghe e di renderle eseguibili con tracce minime di intervento manuale, riducendo attriti e tempi morti. Non si tratta di compressione del ruolo umano: al contrario, l’automazione, se ben progettata, libera tempo per le decisioni complesse e consente di governare con maggiore responsabilità i due principali fattori critici e ineludibili del penale, cioè i numeri e i tempi.
Veniamo quindi ad “APP”, l’applicativo che gestisce il fascicolo telematico, all’interno del quale oggi, per disposizione normativa cogente – e salve le residue eccezioni temporaneamente previste per intercettazioni e riesame –, debbono essere depositati tutti gli atti e i documenti del procedimento. Qui sta un nodo fondamentale, frutto di una scelta ben precisa effettuata a monte della previsione normativa circa la forma degli atti quali documenti informatici, secondo la vigente disposizione di cui all’art. 110, comma I, cpp. Ciò che si intende evidenziare è che il documento informatico, anche se dotato delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa regolamentare, deve essere depositato nel fascicolo telematico, altrimenti molto semplicemente non entra a far parte del procedimento al quale afferisce. E, per essere depositato nel fascicolo telematico, deve necessariamente “passare” da APP, cioè da un applicativo che – a differenza di quello che era il “vecchio” TIAP – non è un semplice contenitore di file, sia pure evoluto. Esso scandisce i passaggi di formazione dell’atto, richiede all’operatore di inserire e collegare durante la redazione o il caricamento dell’atto anche una serie di informazioni aggiuntive, che sono funzionali all’alimentazione del sistema sotto il fondamentale profilo dei dati. Il provvedimento, in sostanza, nasce dentro l’applicativo ed è il risultato di una sequenza di passaggi che riflettono le scansioni procedimentali. È, quindi, intuitivo come la progettazione e lo sviluppo del software incidano su due profili essenziali: la conformità procedimentale – perché il flusso deve aderire alla norma – e il disegno organizzativo degli uffici – perché il flusso condiziona la modalità di lavoro.
Sotto il primo profilo, quello della conformità dei flussi alle scansioni procedimentali previste dal codice di rito, si deve riflettere ancora una volta sullo spazio che verrà occupato – e che, in parte, è già occupato – dagli algoritmi. In termini esemplificativi, occorre domandarsi quanto sia opportuno che sia APP a “decidere” se una determinata azione dell’utente sia conforme o meno alla normativa processuale. Questo tema è stato affrontato e approfondito dal gruppo di lavoro istituito dal Csm (del quale chi scrive è componente), che ha collaborato a lungo con gli sviluppatori del software nella fase di sperimentazione. Il risultato ha prodotto il sostanziale superamento della versione iniziale di APP, che prevedeva flussi molto rigidi e preimpostati, ritenuti di fatto incompatibili con l’esercizio in concreto della funzione giudiziaria, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, dove il magistrato deve poter decidere sotto la propria responsabilità se, quando e – entro certi limiti – in che forma adottare determinati atti.
Quanto alle ricadute organizzative, oggi semplicemente non è possibile anche solo immaginare quali e quante conseguenze la dematerializzazione e la integrale digitalizzazione del procedimento penale si porterà dietro, non tanto e non solo dal punto di vista dell’interpretazione giuridica in senso stretto, ma anche – e fondamentalmente – sotto il profilo della necessità di rivedere e riorganizzare il funzionamento degli uffici, sia requirenti che giudicanti. Già da un punto di vista banalmente lessicale, si pensi al fatto che il termine «deposito», che ricorre continuamente nel codice ed è ricollegato al rispetto di termini e all’efficacia dei provvedimenti, non è più attuale per il semplice motivo che non vi è più un qualcosa da “depositare” materialmente. Il documento informatico si “forma” e si “firma” su server remoti (il sistema ne prevede quattro, dislocati sul territorio nazionale e che costituiscono il cd. “sistema Mercurio”), collegati tra loro per ragioni di sicurezza informatica in mirroring (termine che fa riferimento al backup istantaneo che replica il contenuto documentale su tutti e quattro i server contemporaneamente). Non è possibile stabilire nemmeno il luogo in cui il file viene ad esistenza e, in ogni caso, una volta firmato non si sposta più dai server, ma ne vengono semplicemente modificati i diritti di accesso. Il lessico utilizzato da APP e riferito al fascicolo telematico parla di “deposito”, con riferimento al momento in cui il magistrato abilita la propria segreteria o cancelleria alla gestione del provvedimento firmato. Il passaggio successivo, che consiste nell’inserimento del provvedimento nel fascicolo telematico, si chiama “acquisizione” e quello ancora successivo, che consiste nell’abilitazione alla gestione da parte dell’ufficio destinatario, si chiama “comunicazione”. Sarà compito dell’interpretazione stabilire, caso per caso e situazione per situazione, a quale degli eventi informatici che caratterizzano la vita del provvedimento digitale sia riferibile il termine “deposito” cui siamo abituati nel mondo analogico.
Un ulteriore tema, anch’esso legato agli adeguamenti organizzativi, è quello della profilazione dell’utente, sia esso magistrato, operatore amministrativo o di polizia giudiziaria. Nel mondo analogico siamo abituati al fatto che il magistrato può legittimamente emettere un qualsiasi provvedimento semplicemente a condizione di prestare servizio presso un determinato ufficio giudiziario. Nel mondo digitale ciò non è sufficiente, perché il magistrato, come qualsiasi altro operatore, deve anche essere “abilitato” all’utilizzo del software. E l’abilitazione consiste nell’attribuzione di un determinato profilo utente cui devono corrispondere tutte le funzioni che quel soggetto può in concreto esercitare. L’utente profilato accede al sistema con le proprie credenziali e il sistema lo abilita all’esecuzione di tutte le operazioni collegate a quel profilo. In altri termini: la giurisdizione nel processo penale telematico si esercita se e in quanto si è correttamente profilati. Il tema della profilazione è così intrinsecamente legato all’organizzazione: se, per esempio, in una procura è presente la figura del procuratore aggiunto, questi potrà in concreto esercitare le funzioni attribuitegli dal progetto organizzativo a condizione che la sua profilazione sia stata prevista con l’attribuzione dei corretti codici-funzione (iscrizione, visti, etc.). E lo stesso discorso vale, come si diceva, per qualsiasi altro dipendente che, nell’ambito di una procura, sia abilitato ad operare sui fascicoli o anche solo su singoli atti processuali, sia esso appartenente al personale amministrativo, alla polizia giudiziaria, alla magistratura onoraria, alla categoria dei tirocinanti, etc. Il tema della profilazione è così complesso da costituire una vera e propria competenza nevralgica per il funzionamento dell’ufficio e per la quale – ad oggi – la necessità di prevedere una specifica formazione e un adeguato aggiornamento sono argomenti ancora allo stato embrionale. Si pensi solo al fatto che il manuale di profilazione CAAA, dal 1° gennaio 2024 (data dell’introduzione del deposito telematico obbligatorio per le sole richieste di archiviazione), ha visto ad oggi la bellezza di 46 aggiornamenti (in pratica, quasi due al mese).
Il cuore della transizione digitale è quindi organizzativo. Una dirigenza efficace dovrà sempre più padroneggiare i flussi, conoscere i colli di bottiglia del software, impostare regole operative chiare, valorizzare le potenzialità di modellazione e personalizzazione che l’applicativo mette a disposizione. La funzione direttiva si combina necessariamente con la flessibilità e le caratteristiche dell’applicativo, che devono essere conosciute per essere governate. Si pensi alla possibilità già oggi offerta da APP di gestire, con adeguata personalizzazione dei modelli, il tema dei protocolli investigativi, la gestione concreta dei flussi di lavoro dei gruppi specializzati ovvero delle articolazioni dedicate ai cd. “affari semplici”, la cui primaria esigenza è quella di garantire efficienza e uniformità di trattazione. Il tema si combina con quello dell’uniformità nell’esercizio dell’azione penale: flussi personalizzati e modelli ben progettati riducono i rischi di approcci eterogenei a casi analoghi e possono consentire di concentrare le energie verso le questioni davvero controverse.
Ovviamente, questa futura “dirigenza 2.0” ha bisogno di strumenti, formazione e cornici regolamentari. In prospettiva, si dovrà riflettere sull’opportunità che l’organizzazione delle procure sia pensata e regolamentata anche tenendo presenti le ricadute organizzative inevitabilmente conseguenti all’utilizzo di un software come APP, e sarà quindi indispensabile che lo sviluppo e i futuri aggiornamenti di tale applicativo siano pensati e realizzati con la partecipazione attiva del Csm, per evitare il rischio che la competenza in materia organizzativa sia di fatto svuotata. Su questa strada – va detto a chiare lettere – si stanno già muovendo i gruppi di lavoro costituiti nell’ambito del Comitato paritetico Csm-Ministero proprio allo scopo di fornire agli sviluppatori del software le indicazioni e le soluzioni basate sulla concreta applicazione delle norme processuali e delle soluzioni organizzative.
Queste prospettive non chiamano necessariamente in causa l’intelligenza generativa applicata alla decisione. Già l’evoluzione dell’IA algoritmica, se accompagnata da interfacce “user friendly” e – in futuro – da assistenti digitali integrati, può produrre un salto di qualità nell’operatività quotidiana. L’integrazione tra APP e strumenti di assistenza – pensiamo a Copilot di contesto, capaci di muoversi dentro il fascicolo e di interagire con le regole di ufficio – può semplificare la navigazione dei flussi, ridurre l’attrito nelle attività ripetitive, suggerire completamenti conformi agli standard, segnalare anomalie e scostamenti. Non si tratta di sostituire il giudizio, ma di potenziarne le condizioni: più tempo e migliori informazioni per le decisioni che contano; meno errori e meno dispersione per le attività a basso valore.
La diffusione di queste innovazioni dovrebbe procedere per gradi, privilegiando esperienze pilota, per esempio in uffici di piccole dimensioni, dove la sperimentazione è controllabile e i risultati sono misurabili e, se del caso, esportabili. In tale percorso, il rafforzamento della rete dei referenti per l’innovazione (RID) e un’interlocuzione strutturata tra dirigenze e tecnici sono elementi imprescindibili: il software non è un corpo estraneo alla giurisdizione, ma una delle sue infrastrutture portanti, rispetto alla quale l’autogoverno deve esercitare un ruolo attivo e competente.
La trasformazione digitale del processo penale non è uno scenario futuro, ma un presente che chiede di essere compreso e governato. L’intelligenza artificiale algoritmica, lungi dall’essere un dettaglio tecnico, modella già oggi i confini dell’atto processuale, la sua esistenza nel fascicolo, i tempi e le modalità della sua lavorazione. Questo pone questioni nuove alla dogmatica processuale e impone scelte organizzative coraggiose: occorre una dirigenza capace e una collaborazione costante con chi il software lo costruisce e lo fa evolvere. Le opportunità sono notevoli: maggiore efficienza, più uniformità, migliore qualità del lavoro giudiziario. Resta necessario, tuttavia, un accompagnamento vigile, che assicuri trasparenza delle regole, controllabilità degli esiti e centralità dell’intervento umano nei nodi decisivi. È in questo equilibrio – e non nella rincorsa a miraggi sostitutivi del giudizio – che si gioca la sfida dell’IA nella giustizia penale del prossimo futuro. La posta in gioco non è la fascinazione per l’IA generativa, ma la qualità del lavoro giudiziario nell’era digitale: efficienza senza rinunciare alla responsabilità, uniformità senza appiattire il giudizio, trasparenza senza deresponsabilizzare. La tecnologia è già qui: la scelta è se guidarla. Una dirigenza delle procure che assuma fino in fondo questa sfida – con strumenti, formazione e regole adeguate – può trasformare l’algoritmo da fattore di opacità in garanzia di governabilità e qualità dell’azione penale.