Anticipiamo il contributo di Massimo Luciani al numero 4/2020 di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato alla giustizia costituzionale.
L’attivismo, la deferenza e la giustizia del caso singolo *
L’alternativa tra attivismo e deferenza del giudice interessa il diritto, ma non si fonda su precise categorie giuridiche. Semmai, essa rimanda all’autointerpretazione del giudice, alla posizione istituzionale ch’egli si riconosce e al tipo di rapporto ch’egli concepisce fra interpretazione e testo. In questa prospettiva, presenta criticità insormontabili la dottrina secondo la quale al giudice sarebbe consentito (e addirittura richiesto) assicurare la giustizia del caso singolo più che la corretta applicazione della legge. Resta però fermo il potere-dovere del giudice di adire la Corte costituzionale laddove tale applicazione producesse risultati illegittimi.
Spunti di riflessione alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale sulle REMS
Prendendo le mosse dalle recentissime decisioni della Corte costituzionale sui referendum abrogativi riguardanti la disciplina sanzionatoria dell’omicidio del consenziente e le norme sulla coltivazione delle droghe leggere, l’autore ripercorre i complessi sviluppi della giurisprudenza della Corte in tema di ammissibilità dei quesiti referendari ed analizza criticamente il ruolo svolto dal giudice delle leggi nella tormentata materia referendaria.
La sentenza ha dichiarato incostituzionali le norme che non consentivano ai difensori dei non abbienti di ricevere il compenso nei casi di tentativo obbligatorio di mediazione terminato con l’accordo. La decisione si colloca nel movimento di respiro europeo di profondo mutamento del modo di gestione delle liti, dove va valorizzato l’aiuto economico "legale" e non solo "giudiziario" per assicurare l’effettività delle tutele dei diritti e degli interessi delle persone.
Il 23 febbraio la Corte costituzionale è chiamata a decidere della costituzionalità dell’adozione in casi particolari nella parte in cui l’art. 55 non prevede la costituzione di legami di parentela con la famiglia dell’adottante. Si tratta di questione molto attuale e molto sentita, soprattutto dopo le sentenze n. 32 e 33 del 2021 dello stesso Giudice delle leggi. Tuttavia, all’orizzonte si prospetta il rischio di una pronuncia di inammissibilità in ragione della irrilevanza della questione sollevata dal giudice minorile nel contesto della domanda di adozione.
In più scritti questa Rivista ha espresso il suo orientamento di apertura verso un nuovo assetto che, in tema di liberazione condizionale, sostituisca alla presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, superabile solo con la collaborazione, un vaglio in concreto del giudice di sorveglianza.
Nello spirito di pluralismo e di confronto aperto che caratterizza Questione Giustizia pubblichiamo anche interventi di segno diverso, come quello odierno di Luca Tescaroli, che - dopo una ricognizione della giurisprudenza della Corte costituzionale e in vista della nuova normativa sollecitata dal giudice delle leggi – rappresenta le ragioni che stanno a fondamento del mantenimento di una disciplina ostativa rigorosa ed ancorata a presupposti certi.
La discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è contraria al principio di uguaglianza e, soprattutto, al valore della pari dignità sociale che la Costituzione riconosce a tutti. I delitti contro l’uguaglianza rappresentano la negazione di questo valore. Il contributo ripercorre lo sviluppo legislativo e giurisprudenziale che ha portato alla formulazione degli attuali articoli 604 bis e 604 ter c.p. con uno sguardo alla giurisprudenza sovranazionale e, soprattutto, alle modalità secondo cui una specifica categoria di vittime avverte la discriminazione nei propri confronti.
La Corte Costituzionale e il difficile approdo verso la tutela giurisdizionale effettiva: la questione dell’onere del pagamento dei costi dell’accertamento tecnico preventivo in applicazione della disciplina della legge Gelli-Bianco nella sentenza n.87/21.
La discussione è aperta. Questo abbiamo scritto in occasione della presentazione dei primi due commenti all’ordinanza della Corte costituzionale n. 97/2021 in tema di ergastolo ostativo. Non si tratta soltanto di un ammonimento cronologico, ma anche di un principio metodologico, che impone di dare voce a contributi che esprimono dubbi sulla decisione della Corte e si propongono, de jure condendo, di mantenere alta l’attenzione del legislatore sulle esigenze di difesa sociale.
Recensione a Katharina Pistor, Il codice del capitale. Come il diritto crea ricchezza e disuguaglianza, Luiss University Press, Roma, 2021